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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 1081/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, (CF ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratrice e legale rappresentante pro tempore della Controparte_1
(P IVA , avente sede legale in Massa Lubrense
[...] P.IVA_1
(NA) alla Via Rotabile Massa Turro, 37/c, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marrone, unitamente al quale elettivamente domicilia, in S. Agnello (NA), alla Via F.S. Ciampa, 18
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come in atti CP_2
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, la parte in epigrafe esponeva: che, in data 23/01/2024, l' – Sede di Castellammare di Stabia notificava ad CP_2
(quale legale rappresentante della Parte_1 [...] principale), l'ordinanza ingiunzione n. 01- Controparte_3
001790208, relativa all' atto di accertamento n. .5101.22/08/2019.0175498 del CP_2
22/08/2019, riferito all'anno 2018; che, sempre in data 23/01/2024, l' – Sede di Castellammare di Stabia, a mezzo CP_2 raccomandata AR, notificava alla Controparte_1 quale obbligata solidale, l'ordinanza ingiunzione n. 01-001791412, relativa all'atto di accertamento n. .5101.22/08/2019.0175499 del 22/08/2019, riferito all'anno 2018; CP_2 che, a mezzo delle ordinanze ingiunzioni, veniva irrogata ad Parte_1 ed alla coobbligata solidale la Controparte_1 CP_1 sanzione amministrativa di€. 6933,00= per la seguente violazione: “mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 come sostituito dall'art. 3, comma 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85”; che il testo vigente dell'art. 2, comma 1 bis DL 463/1983 prevede che:“ l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
1 delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione” che, nella fattispecie per cui è causa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ed entro i termini di legge, parte ricorrente, al fine di provvedere al versamento delle quote a carico, aveva predisposto, in data 04/12/2019, assegno circolare di
€. 2.311,00, intestato alla Agenzia delle Entrate Riscossione a pagamento dell'avviso di addebito n. 371 2018 00009907– 56, pagamento successivamente integrato di ulteriori €.
342,55, in data 19/12/2019; che ciò determinava la non assoggettabilità di parte ricorrente alla sanzione amministrativa, di cui all'art. 2, comma 1 bis DL 463/1983; che, in ogni caso, essendo stato eseguito il pagamento delle quote a carico, la quantificazione della sanzione comminata dall' appariva oltremodo ingiusta ed anche CP_2 illegittima, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11, L 689/81 a mente del quale:
”nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche” Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la illegittimità delle ordinanze ingiunzioni nn. 01-001790208 e 01-001791412, disponendone per l'effetto
l'annullamento; in via subordinata, e fatto salvo il gravame, tenuto conto dell'art. 11, L.
689/81, rideterminare la sanzione nella misura minima prevista dall'art. 2, comma 1 bis DL 463/1983; con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge con attribuzione.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. Letto l'art. 127 ter c.p.c., all'esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta.
La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112
c.p.c., riguarda il "petitum", che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che, in proposito, siano state sollevate dal convenuto Occorre richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui il petitum (vale a dire, lo specifico provvedimento che la parte interessata richiede al giudice) deve essere supportato da aderente causa petendi (vale a dire, deve essere sorretto dall'indicazione degli opportuni fatti giuridici che ne costituiscono il fondamento).
Ciò in aderenza al canone ermeneutico per il quale "ogni domanda giudiziale può ritenersi introdotta in giudizio solo quando si trovi in rapporto di necessaria connessione con il petitum e la causa petendi". La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20185 depositata il 13 luglio 2023 ha ribadito che “… i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come
2 causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o, – il che è lo stesso, – dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi.
Ebbene, facendo applicazione dei suddetti principi alla ipotesi la vaglio, va rilevato che la indagine giudiziale deve essere limitata alle sole doglianze formulate in ricorso.
Pertanto, deve essere dichiarata la tardività dei motivi di contestazione, non presenti nel ricorso introduttivo (violazione art. 14 legge 689 del 1981). Tanto premesso e passando all' esame della fattispecie al vaglio, va rilevato che la ricorrente e la società, di cui la stessa è legale rappresentante, sono state destinatarie di un accertamento della violazione, prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per aver omesso il versamento delle quote a carico lavoratori dipendenti, nel periodo 12/2017 – 1/2018, per un importo omesso pari ad € 2.311,00, notificato a mezzo n. 2 raccomandate a/r alla società ed alla ricorrente, in data 12.9.2019.
Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, nulla ha contestato nel merito, ma si è limitata ad eccepire l'integrale pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali richieste, nonché a dedurre la sproporzione della sanzione. CP_ Dopo la costituzione dell' la parte istante ha dedotto la illegittimità della notifica degli atti di accertamento, così argomentando: “la nullità della notifica dell'avviso di accertamento poiché tanto quello inviato alla società quanto quello inviato al legale rapp.te sono stati consegnati a persona diversa dall'effettivo destinatario. Ancora si evidenzia che la ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione sugli avvisi di ricevimento e controparte non ha dichiarato di volersene avvalere né ha avanzato istanza di verificazione.
La lettera raccomandata costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto,
e, dunque, di conoscenza del medesimo ex art. 1335 cod. civ.; spetta, di conseguenza, al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera al suo interno, e, dunque, la mancata conoscenza dell'atto (Sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013).
Peraltro, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la L. n. 890 del 1982, art. 7, ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare che si sia trovato in casa del destinatario al momento della notifica e abbia preso in consegna l'atto, salva prova contraria, da fornirsi a cura dell'interessato, dell'assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza (Cass. civ., 1^, 20 luglio 2001, n. 9928), ulteriormente precisandosi, in tale prospettiva, che la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego, sull'avviso di ricevimento della raccomandata, non comporta alcuna nullità (confr. Cass. civ., 2^, 14 novembre 2007, n. 23578 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23057 del
30/10/2009).
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno temporanea, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, neppure la mancata
3 indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, mentre ogni indagine circa l'identificazione del luogo in cui è stata eseguita la notificazione resta assorbita dall'anzidetta presunzione di convivenza, la quale può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto ( Cass. Sez. 1, Sentenza n.
24852 del 22/11/2006, Sez. 5, Sentenza n. 15973 del 11/07/2014).
Ebbene, nella ipotesi al vaglio, il disconoscimento operato dalla parte è inidoneo a priva di documenti dell' efficacia probatoria che gli è propria. Ad ogni buon conto, le censure attoree sono prive di pregio, atteso che la stessa parte ricorrente (cfr. punto 5 del ricorso) ha dedotto testualmente a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ed entro i termini, parte ricorrente, al fine di provvedere al versamento delle quote a carico. Non vi è dubbio, pertanto, che l'avviso di accertamento sia stato notificato, come dichiarato dalla stessa parte istante nel ricorso.
Ciò posto, va rilevato che la condotta ascritta alla ricorrente ed alla
[...] si riferisce all'omesso versamento delle ritenute Controparte_4 previdenziali/assistenziali sulle retribuzioni che, secondo quanto risultava dalle denunce UniEmens trasmesse all' , erano state corrisposte ai dipendenti della società predetta, CP_2 nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018.
Le denunce telematiche attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145). L' ha regolarmente notificato alla ricorrente ed alla società il provvedimento CP_5 di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi e CP_6 l'avvertimento che, in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica, nessuna sanzione amministrativa sarebbe stata erogata, nonché l'ulteriore opzione, in caso di mancato versamento nel termine di tre mesi delle ritenute omesse, di pagare, nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,67. Prima di emettere l'ordinanza ingiunzione l' ha, dunque, regolarmente CP_5 notificato il provvedimento di accertamento della violazione, contenente l'analitica indicazione dei periodi e delle somme relative alla contribuzione omessa per le quote a carico nei flussi trasmessi dalla società citata. CP_6
Al riguardo, parte istante ha dedotto di aver pagato quanto dovuto, producendo all'uopo, un documento da cui si evince unicamente la presunta emissione di un assegno in favore dell'Agenzia delle Entrate, ma non vi è alcuna documentazione in ordine all'esito del pagamento. L' ha dedotto il versamento è stato effettuato in data 17/12/2019, oltre il CP_2 termine perentorio di tre mesi dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, avvenuta il 12.9.2019.
Al riguardo, la parte istante nulla ha dedotto al riguardo, né ha fornito prova adeguata in ordine al versamento eseguito nel termine di 90 gg dalla contestazione. L'allegato g, prodotto dalla parte ricorrente, prova che il pagamento è avvenuto in data 17.12.2019, mentre la notifica dell'atto di accertamento, come innanzi detto, è avvenuta il 12.9.2019.
4 Pertanto, è stata irrogata la sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione, qui opposta, di importo pari ad € 6.933,00.
Quanto all'importo della sanzione, l' ha testualmente dedotto: “ai sensi CP_2 dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'importo della sanzione è stato determinato avendo riguardo in primo luogo alla gravità della violazione, in ragione del particolare disvalore del comportamento tenuto, atteso che il fondamento della disciplina in esame è da rinvenire nell'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori (Cass. 22 gennaio 2020, n. 13107) e che unitamente alla gravità della violazione era stata poi valutata la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e si è tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981, dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che stabilisce che, se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria e dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
La Suprema Corte, con Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29608 ha sancito che in tema di sanzioni amministrative, l'esercizio da parte del giudice del potere di modificare l'ordinanza amministrativa, anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, non comporta la sostituzione dell'autorità giudiziaria nel potere sanzionatorio della p.a. e la conseguente emissione di un nuovo provvedimento amministrativo, bensì l'esercizio di un sindacato intrinseco circa la congruità dell'importo sanzionatorio rispetto alla fattispecie in contestazione. In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici ( Ordinanza n. 29315 del 13/11/2024 (Rv. 673034 –
01). Nella ipotesi al vaglio, l' non ha adeguatamente motivato in ordine alla CP_5 applicabilità di una sanzione pari al triplo dell'importo omesso, avendo riprodotto mere formule di stile, non sostanziate da alcun elemento concreto. L' entità della sanzione, pertanto, si appalesa illegittima, anche in ragione della circostanza che la parte ha versato quanto dovuto, sebbene pochi giorni dopo la scadenza prevista.
Pertanto, la sanzione, in applicazione della disciplina del decreto 85 del 2023, deve essere rideterminata nell'importo di € 3.466,5 (una volta e mezza l'importo omesso di euro
2.311).
Il ricorso, pertanto, deve essere parzialmente accolto.
Quanto alle spese di lite, va tenuto conto di quanto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza Sez. L, Sentenza n. 7638 del 21/04/2004 quando con ordinanza - ingiunzione sia stata irrogata una sanzione amministrativa, e tale sanzione sia stata ridotta
a seguito di opposizione, ai fini del riparto delle spese processuali l'Amministrazione non
5 può ritenersi soccombente, così come non è configurabile soccombenza, neppure parziale, nell'ipotesi di riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale.
Le spese, pertanto, devono essere poste a carico della parte istante.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina l'importo della ordinanza ingiunzione in € 3.466,5; condanna la parte istante al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, liquidate in € CP_2
1.278, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 17.2.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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