Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12782/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12782 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da IE La OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della giustizia (Commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di UE DI e IA AN, non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- della valutazione delle prove scritte del ricorrente nel concorso a 45 posti a di dirigente di istituto penitenziario indetto dal Ministero intimato (d.d. del 5.5.2020);
- del verbale di valutazione delle prove scritte del ricorrente;
- della tabella di valutazione della prova scritta del ricorrente, così come dei relativi criteri;
- della graduatoria finale, pubblicata in data 4 agosto 2022, laddove ha collocato il ricorrente alla posizione n. 62 con n. 51 punti totali;
- di ogni altro presupposto, connesso o conseguente lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. RI DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, sulla scorta di un unico motivo di ricorso, così rubricato: " Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. Violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta ".
2. Si è costituito l'intimato Ministero che, con successiva memoria, ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
3. Parte ricorrente ha quindi formulato motivi aggiunti alla luce della documentazione prodotta dalla resistente amministrazione, articolando doglianze così rubricate:
- Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, evidente irrazionalità e radicale travisamento del contenuto della prova scritta con conseguente disparità di trattamento nella correzione dell’elaborato. Violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento–illegittimità derivata;
- Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà. Sviamento. Violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione della par condicio concorsuale. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia manifesta ;
4. Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
5. Con ordinanza n. 7660 del 16.12.2022 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente, con compensazione delle spese di fase.
6. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha articolato il seguente motivo di ricorso, così rubricato: “V iolazione dei principi in materia di par condicio concorsuale ed imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, irrazionalità. Travisamento del contenuto della prova scritta con conseguente disparità di trattamento nella fase di correzione degli elaborati. Difetto di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento ” .
7. Hanno fatto seguito successive memorie delle parti, che hanno ribadito le loro differenti prospettazioni.
8. Con ordinanza cautelare n. 2136 del 20.4.2023 è stata respinta la nuova istanza cautelare di parte ricorrente, che è stata altresì condannata a rifondere al resistente Ministero le spese di fase.
9. Il 30 ottobre 2025 parte ricorrente, dato atto di aver ottenuto, nelle more, una differente posizione lavorativa, ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
10. All'udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia, unito alla mancanza di difese scritte della resistente amministrazione successive alla fase cautelare, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo quanto statuito a tale specifico riguardo con le ordinanze rese nella predetta fase.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti private non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite, ferme le statuizioni rese a tale riguardo in sede cautelare.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti private non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
TT PI, Presidente FF
RI DO, Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI DO | TT PI |
IL SEGRETARIO