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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 311 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
DE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FORTE SIMONE
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. ODDO FRANCESCO
CP_2 con l'avv. CALIO' MARINCOLA CP_3 CP_4
[...]
Con l'avv. LUPO SABINA
- RESISTENTI
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.02.2026, deduceva: Parte_2
a) di aver ricevuto in data 21.01.2025 l'intimazione di pagamento n. 02220259000059511000 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento/avvisi di addebito:
1) n. 02220210001824666000, asseritamente notificata il 2.2.2022 ed emessa da Controparte_5
di Brescia relativamente a per gli anni 2019 - 2020 per il complessivo
[...] Parte_3 importo di € 324,82;
2) n. 02220210020850749000, asseritamente notificata il 29.09.2022 con riferimento alla quota di credito di natura previdenziale spettante ad di Brescia relativamente Controparte_5
a Premi per gli anni 2020 - 2021 per il complessivo importo di € 297,88; CP_5
3) n. 02220220008232046000, asseritamente notificata il 28.10.2022 ed emessa da
[...]
di Brescia relativamente a Premi per gli anni 2020- 2021 - 2022 per il Controparte_5 CP_5 complessivo importo di € 617,53;
4) n. 32220160000783150000, asseritamente notificato il 17.05.2016 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Contributi IVS per l'anno 2015 per il complessivo Controparte_6 importo di € 1.326,90;
5) n. 32220170001305751000, asseritamente notificato il 26.09.2017 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Contributi IVS per l'anno 2016 per il complessivo Controparte_6 importo di € 5.297,66;
6) n. 32220190003009334000, asseritamente notificato il 28.09.2019 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Modello DM 10 per l'anno 2019 per il Controparte_6 complessivo importo di € 562,15;
7) n. 32220190005794175000, asseritamente notificato il 15.12.2019 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Modello DM 10 per l'anno 2019 per il Controparte_6 complessivo importo di € 742,16;
8) n. 32220210000452204000, asseritamente notificato il 5.11.2021 ed emesso da Controparte_6
di Brescia relativamente a Modello DM 10 per gli anni 2019 - 2020 per il complessivo
[...] importo di € 1.764,16;
9) n. 32220210000722308000, asseritamente notificato il 5.11.2021 ed emesso da Controparte_6
di Brescia relativamente a Contributi IVS per l'anno 2019 per il complessivo importo di
[...]
€ 4.025,23;
2 10) n. 32220220002556007000, asseritamente notificato il 4.10.2022 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Modello DM 10 per gli anni 2020 - 2021 per il Controparte_6 complessivo importo di € 1.846,24.
b) che tali cartelle/avvisi non gli erano mai stati notificati con conseguente nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta;
c) che l'intimazione si poneva in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e agli artt. 7 e 17 della l.
212/2000 in quanto avente ad oggetto somme asseritamente derivanti da una serie di atti impositivi in realtà mai conosciuti e non contenuti in allegato e deficitaria nella parte afferente agli importi richiesti a titolo di interessi, sanzioni e aggio, non essendo indicati i criteri di calcolo di dette somme e le date da cui far decorrere i conteggi;
d) che in data 7.02.2025 aveva inoltrato, in riferimento all'intimazione di pagamento opposta istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/20212, sicché l'Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto agire per il recupero delle somme ivi riportate in base alla normativa richiamata.
Previa sospensione, anche inaudita altera parte, del provvedimento impugnato, chiedeva quindi di annullare l'intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990; condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2. Si costituiva eccependo la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito riportati CP_2 nell'intimazione di pagamento opposta (cfr. docc. 3-8), l'insussistenza dei vizi di motivazione dell'intimazione di pagamento, l'inidoneità della domanda di sospensione presentata dal ricorrente a far sorgere l'obbligo di provvedere in capo agli Enti interessati e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Anche si costituiva eccependo la regolare notifica delle cartelle ad essa riferite, la mancata CP_5 rituale impugnazione delle stesse, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'ottenimento della
3 sospensione ex art. 1, commi 357 e 543 Legge n. 228/20212 presentata dal ricorrente in data
7.02.2025 contestualmente al ricorso e che era stata correttamente rigettata;
l'infondatezza dei motivi di doglianza sollevati con riferimento al contenuto dell'intimazione. Chiedeva quindi la condanna alle spese di lite con applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.
Si costituiva infine anche , eccependo, preliminarmente, il Controparte_7 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni attinenti alla fase anteriore alla trasmissione del ruolo nonché la rituale notifica degli avvisi e delle cartelle opposte e delle relative intimazioni di pagamento, precisando che la ricorrente, prima del ricorso e con riferimento a tutti gli atti prodromici impugnati, aveva chiesto ed ottenuto la rateazione del carico iscritto al ruolo (doc.
17). Rilevava l'insussistenza dei vizi di contenuto dell'atto opposto e l'infondatezza dell'eccezione di insussistenza del debito in forza della formulata istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1 comma
537 l. n. 228/2012 e ciò in quanto l'estinzione del debito all'esito del mancato riscontro all'istanza era subordinata all'infruttuosa decorrenza del termine di giorni 220 dalla medesima istanza e, discutendosi su una istanza depositata in data 7.2.25, alla data della notifica dell'atto introduttivo e, ad oggi, il termine di legge non era ancora spirato, tenuto conto che l' aveva assolto CP_1 all'obbligo di trasmissione dell'istanza agli Enti impositori.
4. La causa veniva istruita con la sola produzione documentale.
4.1. In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in quanto il ricorso in oggetto attiene non solo alla fondatezza della pretesa Controparte_1 creditoria azionata, ma anche alla regolarità della procedura di riscossione (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), avendo parte opponente eccepito vizi propri dell'intimazione di pagamento opposta.
4.2. Tanto premesso, deve darsi atto che ha dimostrato la rituale notificazione di tutti gli CP_2 avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento opposta. Ed infatti:
a) l'avviso di addebito n. 322 2016 00007831 50 000 risulta notificato il 17.05.2016 via raccomandata (doc. 3);
b) l'avviso di addebito n. 322 2017 00013057 51 000 risulta notificato il 26.08.2017 via raccomandata (doc. 4);
c) l'avviso di addebito n. 322 2019 00030093 34 000 risulta notificato il 28.09.2019 via PEC ( doc.
5);
d) l'avviso di addebito n. 322 2019 00057941 75 000 notificato il 15.12.2019 via PEC ( doc. 6);
e) l'avviso di addebito n. 322 2021 00004522 04 000 notificato il 05.11.2021 via PEC (doc. 7);
f) l'avviso di addebito n. 322 2022 00025560 07 000 notificato il 04.10.2022 via PEC ( doc. 8).
4 In relazione a tutti gli avvisi di addebito, ha inoltre dato atto del fatto che il ricorrente aveva CP_2 chiesto ed ottenuto l'ammissione alla definizione agevolata e che, avendo eseguito solo pagamenti parziali (docc. 4, 5, 6, 7 memoria ), la dilazione concessa era stata revocata. CP_2
Allo stesso modo, ha dato atto del fatto che il ricorrente nel 2023 aveva chiesto ed ottenuto CP_1 la rateazione del carico iscritto a ruolo (doc. 17).
Dinnanzi a tali evidenze, risultano del tutto pretestuose le eccezione sollevate dal ricorrente nelle note autorizzate con riferimento ai vizi di notifica degli avvisi di addebito e ciò in quanto con riferimento alle raccomandate, non è contestata la correttezza dell'indirizzo del destinatario e non è stata prospettata la presentazione di querela di falso volta a contestare il contenuto dell'avviso, mentre è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che intende contestare la conformità all'originale di un documento, ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente un generico mero disconoscimento (ex multis
Cassazione civile sez. trib., 23/10/2025, n. 28162), come nel caso di specie.
Quanto alle notifiche avvenute via pec, ha dato prova dell'avvenuta consegna dell'avviso CP_2 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi previsti dalla legge in conformità al disposto di cui al decreto legge n. 78 31.10.2010 art. 30 comma 4, mentre con riferimento all'indirizzo di posta usato dal mittente, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C. di
Cassazione: In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>. Cass. n.
18684 del 03/07/2023 (Rv. 668249 - 01).
Va quindi ritenuta la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito come sopra specificati, CP_2 con la precisazione che in relazione all'avviso n. 32220210000722308000, il ricorrente ha ricevuto regolare notifica dei seguenti atti:
1. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il
25/05/2022 via pec (doc. 13);
2. intimazione di pagamento n. 02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 memora doc. 4 memoria;
CP_5 CP_1
3. avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. 02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 memoria docc.
5-6 memoria;
CP_5 CP_1
5 4. istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 memoria docc. 14-15-16 memoria . CP_5 CP_1
Pertanto, poiché come chiarito dalla S.C. di Cassazione < il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione;
sicché, dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma 1, lett. e), del
d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento> Cass. sentenza n. 32671 del 16/12/2024 (Rv. 673255 - 01), non avendo il ricorrente presentato alcuna opposizione avverso tali atti, non può dolersi ora della mancata notifica dell'avviso di addebito che espressamente ne faceva richiamo, tanto più ove si consideri, con argomentazione estendibile a tutti gli avvisi e le cartelle qui contestate, che lo stesso ricorrente, a dimostrazione della effettiva conoscenza dei debiti previdenziali maturati, in data 6.10.2023, ha presentato apposita istanza di rateizzazione codice identificativo accolta dall' con l'elaborazione di Num_1 Controparte_1 un pagamento in 72 rate a partire dal 18.10.2023, mai compiutamente onorato (cfr. doc. 17 memoria
. CP_1
Risulta inoltre, dalla documentazione prodotta dall' e , la CP_5 Controparte_1 rituale notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento:
a) n. 02220210001824666000 in data 2.02.2022(doc. 3 memoria doc. 3 memoria;
CP_5 CP_1
b) n. 02220210020850749000 in data 29.09.2022 (doc. 3 memoria doc. 8 memoria;
CP_5 CP_1
c) n. 02220220008232046000 in data 28.10.2022 (doc. 3 memoria doc. 9 memoria . CP_5 CP_1
A ciò si aggiunga che per ciascuno degli avvisi e delle cartelle oggetto di censura, le convenute hanno fornito prova documentale dell'invio di ulteriori atti in relazione ai quali nessuna specifica censura è stata sollevata dal ricorrente e che devono ritenersi validi anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione. Nello specifico:
a) per la cartella di pagamento n. 02220210001824666000: l'intimazione di pagamento n.
02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria CP_5
) avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. CP_1
02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc. 5-6 CP_5
6 mem. istanza rateizzazione (doc. 8 mem. doc. 17 mem. istanza CP_1 CP_5 CP_1 sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem.
docc. 14-15-16 mem. ; CP_5 CP_1
b) per la cartella di Pagamento n. 02220210020850749000: istanza rateizzazione (doc. 8 mem.
doc. 17 mem. Agenzia) inoltrata il 06/10/2023; istanza sospensione attività riscossione CP_5 inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. CP_5
CP_1
c) per la cartella di pagamento n. 02220220008232046000: istanza rateizzazione (doc. 8 mem.
doc. 17 mem. inoltrata il 06/10/2023; istanza sospensione attività riscossione CP_5 CP_1 inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. CP_5 CP_1
d) per l'avviso di addebito n. 32220160000783150000: intimazione di pagamento n.
02220189006899784 notificata il 04/09/2018 via pec (doc. 10 mem. ; intimazione CP_1 di pagamento n. 02220199003530844 notificata il 29/03/2019 via pec (doc. 11 mem.
Agenzia); istanza definizione agevolata debito inoltrata il 29/04/2019 (doc. 3 mem. ); CP_2 intimazione di pagamento n. 02220229002728157 notificata il 19/04/2022 via pec (doc. 12 mem. ; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 CP_1 notificata il 25/05/2022via pec (doc. 13 mem. ; intimazione di pagamento n. CP_1
02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria CP_5
ricevuta avvenuta consegna cartella a indirizzo pec corretto con mail completa di CP_1 allegato leggibile); avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n.
02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc. 5-6 CP_5 mem. Agenzia: ricevute avvenuta consegna avvisi a indirizzo pec corretto con mail completa di allegati leggibili); pagamenti parziali (doc. 3 mem. ) del 13/10/2023, 20/11/2023, CP_2
19/12/2023, 18/03/2024; istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025
(doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. ; CP_5 CP_1
e) per avviso di addebito n. 32220170001305751000: intimazione di pagamento n. CP_2
02220189006899784 notificata il 04/09/2018 via pec (doc. 10 mem. Agenzia); intimazione di pagamento n. 02220199003530844 notificata il 29/03/2019 via pec (doc. 11 mem.
; intimazione di pagamento n. 02220229002728157 notificata il 19/04/2022 via pec CP_1
(doc. 12 mem. ; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_1
02276202200000236 notificata il 25/05/2022 via pec (doc. 13 mem. ; intimazione CP_1 di pagamento n. 02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. CP_5
7 doc. 4 memoria ricevuta avvenuta consegna cartella a indirizzo pec corretto con CP_1 mail completa di allegato leggibile); avvisi pignoramento presso terzi n.
02284202300003825/001 e n. 02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec
(docc.
6-7 mem. docc.
5-6 mem. Agenzia); pagamenti parziali (doc. 4 mem. ) del CP_5 CP_2
13/10/2023, 20/11/2023, 19/12/2023, 18/03/2024; istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. CP_5
Agenzia)
f) per l'avviso di addebito n. 32220190003009334000: l'intimazione di pagamento n. CP_2
02220229002728157 notificata il 19/04/2022 via pec (doc. 12 mem. ; CP_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il
25/05/2022 via pec (doc. 13 mem. ; intimazione di pagamento n. CP_1
02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria CP_5
; avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. CP_1
02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc. 5-6 CP_5 mem. Agenzia); pagamenti parziali (doc. 5 mem. ) del 13/10/2023, 20/11/2023, CP_2
19/12/2023, 18/03/2024; istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025
(doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. ; CP_5 CP_1
g) per l'avviso di addebito n. 32220190005794175000: l'intimazione di pagamento n. CP_2
02220229002728157 notificata il 19/04/2022 via pec (doc. 12 mem. ; CP_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il
25/05/2022 via pec (doc. 13 mem. ; intimazione di pagamento n. CP_1
02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria CP_5
Agenzi); avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n.
02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc. 5-6 CP_5 mem. Agenzia); pagamenti parziali (doc. 6 mem. ) del 13/10/2023, 20/11/2023, CP_2
19/12/2023, 18/03/2024; istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025
(doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. ; CP_5 CP_1
h) per l'avviso di addebito n. 32220210000452204000 comunicazione preventiva di CP_2 iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il 25/05/2022 via pec (doc. 13 mem.
Agenzia); intimazione di pagamento n. 02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec
8 (doc. 5 mem. doc. 4 memoria;
pagamenti parziali (doc. 7 mem. ) del CP_5 CP_1 CP_2
05/10/2022, 13/10/2023, 20/11/2023, 19/12/2023, 18/03/2024; avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. 02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc.
5-6 mem. Agenzia); istanza sospensione attività riscossione CP_5 inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. CP_5
CP_1
i) per l'avviso di addebito n. 32220210000722308000: comunicazione preventiva di CP_2 iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il 25/05/2022 via pec (doc. 13 mem.
Agenzia: ricevuta avvenuta consegna cartella a indirizzo pec corretto con mail completa di allegato leggibile); intimazione di pagamento n. 02220239002802237 notificata il
23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria;
avvisi pignoramento CP_5 CP_1 presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. 02284202300003826/001 notificati il
04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc.
5-6 mem. ; istanza sospensione CP_5 CP_1 attività riscossione inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14- CP_5
15-16 mem. CP_1
j) per l'avviso di addebito n. 32220220002556007000: pagamenti parziali (doc. 8 mem. CP_2
) del 13/10/2023, 20/11/2023, 19/12/2023, 18/03/2024. CP_2
È dunque infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti, in quanto, come già visto, gli avvisi di addebito erano stati tutti ritualmente notificati, o comunque già richiamati in atti precedentemente notificati.
4.3. È infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3 co. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
È pacifico, infatti, che l'atto sia stato redatto secondo l'apposito modello ministeriale e, del resto, risulta che il medesimo contenga tutti gli elementi essenziali e, in particolare, l'indicazione dei titoli della pretesa, degli anni di riferimento, degli Enti creditori ed il richiamo agli avvisi di addebito e cartelle di pagamento presupposti, come visto, già ben noti alla parte ricorrente, tanto da costituire oggetto delle richieste di rateizzazione e di parziali pagamenti. Devono poi essere disattese, attesa la loro genericità, le censure sollevate con riferimento alle modalità di calcolo dei crediti e dei relativi interessi legali.
Tenuto conto del rigetto integrale del ricorso restano assorbite le restanti questioni relative all'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
9 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 2.600,00 ciascuna, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, con distrazione in favore del procuratore di che si è dichiarato antistatario. Controparte_8
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 18.12.2025 il Giudice del lavoro
Chiara DE
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
DE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127 ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FORTE SIMONE
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. ODDO FRANCESCO
CP_2 con l'avv. CALIO' MARINCOLA CP_3 CP_4
[...]
Con l'avv. LUPO SABINA
- RESISTENTI
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.02.2026, deduceva: Parte_2
a) di aver ricevuto in data 21.01.2025 l'intimazione di pagamento n. 02220259000059511000 relativamente alle seguenti cartelle di pagamento/avvisi di addebito:
1) n. 02220210001824666000, asseritamente notificata il 2.2.2022 ed emessa da Controparte_5
di Brescia relativamente a per gli anni 2019 - 2020 per il complessivo
[...] Parte_3 importo di € 324,82;
2) n. 02220210020850749000, asseritamente notificata il 29.09.2022 con riferimento alla quota di credito di natura previdenziale spettante ad di Brescia relativamente Controparte_5
a Premi per gli anni 2020 - 2021 per il complessivo importo di € 297,88; CP_5
3) n. 02220220008232046000, asseritamente notificata il 28.10.2022 ed emessa da
[...]
di Brescia relativamente a Premi per gli anni 2020- 2021 - 2022 per il Controparte_5 CP_5 complessivo importo di € 617,53;
4) n. 32220160000783150000, asseritamente notificato il 17.05.2016 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Contributi IVS per l'anno 2015 per il complessivo Controparte_6 importo di € 1.326,90;
5) n. 32220170001305751000, asseritamente notificato il 26.09.2017 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Contributi IVS per l'anno 2016 per il complessivo Controparte_6 importo di € 5.297,66;
6) n. 32220190003009334000, asseritamente notificato il 28.09.2019 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Modello DM 10 per l'anno 2019 per il Controparte_6 complessivo importo di € 562,15;
7) n. 32220190005794175000, asseritamente notificato il 15.12.2019 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Modello DM 10 per l'anno 2019 per il Controparte_6 complessivo importo di € 742,16;
8) n. 32220210000452204000, asseritamente notificato il 5.11.2021 ed emesso da Controparte_6
di Brescia relativamente a Modello DM 10 per gli anni 2019 - 2020 per il complessivo
[...] importo di € 1.764,16;
9) n. 32220210000722308000, asseritamente notificato il 5.11.2021 ed emesso da Controparte_6
di Brescia relativamente a Contributi IVS per l'anno 2019 per il complessivo importo di
[...]
€ 4.025,23;
2 10) n. 32220220002556007000, asseritamente notificato il 4.10.2022 ed emesso da
[...]
di Brescia relativamente a Modello DM 10 per gli anni 2020 - 2021 per il Controparte_6 complessivo importo di € 1.846,24.
b) che tali cartelle/avvisi non gli erano mai stati notificati con conseguente nullità derivata dell'intimazione di pagamento opposta;
c) che l'intimazione si poneva in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e agli artt. 7 e 17 della l.
212/2000 in quanto avente ad oggetto somme asseritamente derivanti da una serie di atti impositivi in realtà mai conosciuti e non contenuti in allegato e deficitaria nella parte afferente agli importi richiesti a titolo di interessi, sanzioni e aggio, non essendo indicati i criteri di calcolo di dette somme e le date da cui far decorrere i conteggi;
d) che in data 7.02.2025 aveva inoltrato, in riferimento all'intimazione di pagamento opposta istanza di sospensione legale della riscossione ex art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/20212, sicché l'Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto agire per il recupero delle somme ivi riportate in base alla normativa richiamata.
Previa sospensione, anche inaudita altera parte, del provvedimento impugnato, chiedeva quindi di annullare l'intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990; condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
2. Si costituiva eccependo la rituale notifica di tutti gli avvisi di addebito riportati CP_2 nell'intimazione di pagamento opposta (cfr. docc. 3-8), l'insussistenza dei vizi di motivazione dell'intimazione di pagamento, l'inidoneità della domanda di sospensione presentata dal ricorrente a far sorgere l'obbligo di provvedere in capo agli Enti interessati e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Anche si costituiva eccependo la regolare notifica delle cartelle ad essa riferite, la mancata CP_5 rituale impugnazione delle stesse, l'insussistenza dei presupposti di legge per l'ottenimento della
3 sospensione ex art. 1, commi 357 e 543 Legge n. 228/20212 presentata dal ricorrente in data
7.02.2025 contestualmente al ricorso e che era stata correttamente rigettata;
l'infondatezza dei motivi di doglianza sollevati con riferimento al contenuto dell'intimazione. Chiedeva quindi la condanna alle spese di lite con applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.
Si costituiva infine anche , eccependo, preliminarmente, il Controparte_7 proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni attinenti alla fase anteriore alla trasmissione del ruolo nonché la rituale notifica degli avvisi e delle cartelle opposte e delle relative intimazioni di pagamento, precisando che la ricorrente, prima del ricorso e con riferimento a tutti gli atti prodromici impugnati, aveva chiesto ed ottenuto la rateazione del carico iscritto al ruolo (doc.
17). Rilevava l'insussistenza dei vizi di contenuto dell'atto opposto e l'infondatezza dell'eccezione di insussistenza del debito in forza della formulata istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1 comma
537 l. n. 228/2012 e ciò in quanto l'estinzione del debito all'esito del mancato riscontro all'istanza era subordinata all'infruttuosa decorrenza del termine di giorni 220 dalla medesima istanza e, discutendosi su una istanza depositata in data 7.2.25, alla data della notifica dell'atto introduttivo e, ad oggi, il termine di legge non era ancora spirato, tenuto conto che l' aveva assolto CP_1 all'obbligo di trasmissione dell'istanza agli Enti impositori.
4. La causa veniva istruita con la sola produzione documentale.
4.1. In via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da in quanto il ricorso in oggetto attiene non solo alla fondatezza della pretesa Controparte_1 creditoria azionata, ma anche alla regolarità della procedura di riscossione (opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), avendo parte opponente eccepito vizi propri dell'intimazione di pagamento opposta.
4.2. Tanto premesso, deve darsi atto che ha dimostrato la rituale notificazione di tutti gli CP_2 avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento opposta. Ed infatti:
a) l'avviso di addebito n. 322 2016 00007831 50 000 risulta notificato il 17.05.2016 via raccomandata (doc. 3);
b) l'avviso di addebito n. 322 2017 00013057 51 000 risulta notificato il 26.08.2017 via raccomandata (doc. 4);
c) l'avviso di addebito n. 322 2019 00030093 34 000 risulta notificato il 28.09.2019 via PEC ( doc.
5);
d) l'avviso di addebito n. 322 2019 00057941 75 000 notificato il 15.12.2019 via PEC ( doc. 6);
e) l'avviso di addebito n. 322 2021 00004522 04 000 notificato il 05.11.2021 via PEC (doc. 7);
f) l'avviso di addebito n. 322 2022 00025560 07 000 notificato il 04.10.2022 via PEC ( doc. 8).
4 In relazione a tutti gli avvisi di addebito, ha inoltre dato atto del fatto che il ricorrente aveva CP_2 chiesto ed ottenuto l'ammissione alla definizione agevolata e che, avendo eseguito solo pagamenti parziali (docc. 4, 5, 6, 7 memoria ), la dilazione concessa era stata revocata. CP_2
Allo stesso modo, ha dato atto del fatto che il ricorrente nel 2023 aveva chiesto ed ottenuto CP_1 la rateazione del carico iscritto a ruolo (doc. 17).
Dinnanzi a tali evidenze, risultano del tutto pretestuose le eccezione sollevate dal ricorrente nelle note autorizzate con riferimento ai vizi di notifica degli avvisi di addebito e ciò in quanto con riferimento alle raccomandate, non è contestata la correttezza dell'indirizzo del destinatario e non è stata prospettata la presentazione di querela di falso volta a contestare il contenuto dell'avviso, mentre è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che intende contestare la conformità all'originale di un documento, ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente un generico mero disconoscimento (ex multis
Cassazione civile sez. trib., 23/10/2025, n. 28162), come nel caso di specie.
Quanto alle notifiche avvenute via pec, ha dato prova dell'avvenuta consegna dell'avviso CP_2 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli elenchi previsti dalla legge in conformità al disposto di cui al decreto legge n. 78 31.10.2010 art. 30 comma 4, mentre con riferimento all'indirizzo di posta usato dal mittente, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C. di
Cassazione: In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro>. Cass. n.
18684 del 03/07/2023 (Rv. 668249 - 01).
Va quindi ritenuta la regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito come sopra specificati, CP_2 con la precisazione che in relazione all'avviso n. 32220210000722308000, il ricorrente ha ricevuto regolare notifica dei seguenti atti:
1. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il
25/05/2022 via pec (doc. 13);
2. intimazione di pagamento n. 02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 memora doc. 4 memoria;
CP_5 CP_1
3. avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. 02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 memoria docc.
5-6 memoria;
CP_5 CP_1
5 4. istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 memoria docc. 14-15-16 memoria . CP_5 CP_1
Pertanto, poiché come chiarito dalla S.C. di Cassazione < il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, in funzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultima valore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione;
sicché, dopo il decorso del termine di decadenza ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, l'eventuale impugnazione, prevista dall'art. 19, comma 1, lett. e), del
d.lgs. citato, della successiva intimazione di pagamento non può attingere anche vizi inerenti alla notifica della prodromica cartella di pagamento> Cass. sentenza n. 32671 del 16/12/2024 (Rv. 673255 - 01), non avendo il ricorrente presentato alcuna opposizione avverso tali atti, non può dolersi ora della mancata notifica dell'avviso di addebito che espressamente ne faceva richiamo, tanto più ove si consideri, con argomentazione estendibile a tutti gli avvisi e le cartelle qui contestate, che lo stesso ricorrente, a dimostrazione della effettiva conoscenza dei debiti previdenziali maturati, in data 6.10.2023, ha presentato apposita istanza di rateizzazione codice identificativo accolta dall' con l'elaborazione di Num_1 Controparte_1 un pagamento in 72 rate a partire dal 18.10.2023, mai compiutamente onorato (cfr. doc. 17 memoria
. CP_1
Risulta inoltre, dalla documentazione prodotta dall' e , la CP_5 Controparte_1 rituale notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento:
a) n. 02220210001824666000 in data 2.02.2022(doc. 3 memoria doc. 3 memoria;
CP_5 CP_1
b) n. 02220210020850749000 in data 29.09.2022 (doc. 3 memoria doc. 8 memoria;
CP_5 CP_1
c) n. 02220220008232046000 in data 28.10.2022 (doc. 3 memoria doc. 9 memoria . CP_5 CP_1
A ciò si aggiunga che per ciascuno degli avvisi e delle cartelle oggetto di censura, le convenute hanno fornito prova documentale dell'invio di ulteriori atti in relazione ai quali nessuna specifica censura è stata sollevata dal ricorrente e che devono ritenersi validi anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione. Nello specifico:
a) per la cartella di pagamento n. 02220210001824666000: l'intimazione di pagamento n.
02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria CP_5
) avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. CP_1
02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc. 5-6 CP_5
6 mem. istanza rateizzazione (doc. 8 mem. doc. 17 mem. istanza CP_1 CP_5 CP_1 sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem.
docc. 14-15-16 mem. ; CP_5 CP_1
b) per la cartella di Pagamento n. 02220210020850749000: istanza rateizzazione (doc. 8 mem.
doc. 17 mem. Agenzia) inoltrata il 06/10/2023; istanza sospensione attività riscossione CP_5 inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. CP_5
CP_1
c) per la cartella di pagamento n. 02220220008232046000: istanza rateizzazione (doc. 8 mem.
doc. 17 mem. inoltrata il 06/10/2023; istanza sospensione attività riscossione CP_5 CP_1 inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. CP_5 CP_1
d) per l'avviso di addebito n. 32220160000783150000: intimazione di pagamento n.
02220189006899784 notificata il 04/09/2018 via pec (doc. 10 mem. ; intimazione CP_1 di pagamento n. 02220199003530844 notificata il 29/03/2019 via pec (doc. 11 mem.
Agenzia); istanza definizione agevolata debito inoltrata il 29/04/2019 (doc. 3 mem. ); CP_2 intimazione di pagamento n. 02220229002728157 notificata il 19/04/2022 via pec (doc. 12 mem. ; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 CP_1 notificata il 25/05/2022via pec (doc. 13 mem. ; intimazione di pagamento n. CP_1
02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria CP_5
ricevuta avvenuta consegna cartella a indirizzo pec corretto con mail completa di CP_1 allegato leggibile); avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n.
02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc. 5-6 CP_5 mem. Agenzia: ricevute avvenuta consegna avvisi a indirizzo pec corretto con mail completa di allegati leggibili); pagamenti parziali (doc. 3 mem. ) del 13/10/2023, 20/11/2023, CP_2
19/12/2023, 18/03/2024; istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025
(doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. ; CP_5 CP_1
e) per avviso di addebito n. 32220170001305751000: intimazione di pagamento n. CP_2
02220189006899784 notificata il 04/09/2018 via pec (doc. 10 mem. Agenzia); intimazione di pagamento n. 02220199003530844 notificata il 29/03/2019 via pec (doc. 11 mem.
; intimazione di pagamento n. 02220229002728157 notificata il 19/04/2022 via pec CP_1
(doc. 12 mem. ; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. CP_1
02276202200000236 notificata il 25/05/2022 via pec (doc. 13 mem. ; intimazione CP_1 di pagamento n. 02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. CP_5
7 doc. 4 memoria ricevuta avvenuta consegna cartella a indirizzo pec corretto con CP_1 mail completa di allegato leggibile); avvisi pignoramento presso terzi n.
02284202300003825/001 e n. 02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec
(docc.
6-7 mem. docc.
5-6 mem. Agenzia); pagamenti parziali (doc. 4 mem. ) del CP_5 CP_2
13/10/2023, 20/11/2023, 19/12/2023, 18/03/2024; istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. CP_5
Agenzia)
f) per l'avviso di addebito n. 32220190003009334000: l'intimazione di pagamento n. CP_2
02220229002728157 notificata il 19/04/2022 via pec (doc. 12 mem. ; CP_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il
25/05/2022 via pec (doc. 13 mem. ; intimazione di pagamento n. CP_1
02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria CP_5
; avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. CP_1
02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc. 5-6 CP_5 mem. Agenzia); pagamenti parziali (doc. 5 mem. ) del 13/10/2023, 20/11/2023, CP_2
19/12/2023, 18/03/2024; istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025
(doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. ; CP_5 CP_1
g) per l'avviso di addebito n. 32220190005794175000: l'intimazione di pagamento n. CP_2
02220229002728157 notificata il 19/04/2022 via pec (doc. 12 mem. ; CP_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il
25/05/2022 via pec (doc. 13 mem. ; intimazione di pagamento n. CP_1
02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria CP_5
Agenzi); avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n.
02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc. 5-6 CP_5 mem. Agenzia); pagamenti parziali (doc. 6 mem. ) del 13/10/2023, 20/11/2023, CP_2
19/12/2023, 18/03/2024; istanza sospensione attività riscossione inoltrata il 12/02/2025
(doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. ; CP_5 CP_1
h) per l'avviso di addebito n. 32220210000452204000 comunicazione preventiva di CP_2 iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il 25/05/2022 via pec (doc. 13 mem.
Agenzia); intimazione di pagamento n. 02220239002802237 notificata il 23/06/2023 via pec
8 (doc. 5 mem. doc. 4 memoria;
pagamenti parziali (doc. 7 mem. ) del CP_5 CP_1 CP_2
05/10/2022, 13/10/2023, 20/11/2023, 19/12/2023, 18/03/2024; avvisi pignoramento presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. 02284202300003826/001 notificati il 04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc.
5-6 mem. Agenzia); istanza sospensione attività riscossione CP_5 inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14-15-16 mem. CP_5
CP_1
i) per l'avviso di addebito n. 32220210000722308000: comunicazione preventiva di CP_2 iscrizione ipotecaria n. 02276202200000236 notificata il 25/05/2022 via pec (doc. 13 mem.
Agenzia: ricevuta avvenuta consegna cartella a indirizzo pec corretto con mail completa di allegato leggibile); intimazione di pagamento n. 02220239002802237 notificata il
23/06/2023 via pec (doc. 5 mem. doc. 4 memoria;
avvisi pignoramento CP_5 CP_1 presso terzi n. 02284202300003825/001 e n. 02284202300003826/001 notificati il
04/10/2023 via pec (docc.
6-7 mem. docc.
5-6 mem. ; istanza sospensione CP_5 CP_1 attività riscossione inoltrata il 12/02/2025 (doc. 3 ricorso, docc.
9-10 mem. docc. 14- CP_5
15-16 mem. CP_1
j) per l'avviso di addebito n. 32220220002556007000: pagamenti parziali (doc. 8 mem. CP_2
) del 13/10/2023, 20/11/2023, 19/12/2023, 18/03/2024. CP_2
È dunque infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti, in quanto, come già visto, gli avvisi di addebito erano stati tutti ritualmente notificati, o comunque già richiamati in atti precedentemente notificati.
4.3. È infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 3 co. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000.
È pacifico, infatti, che l'atto sia stato redatto secondo l'apposito modello ministeriale e, del resto, risulta che il medesimo contenga tutti gli elementi essenziali e, in particolare, l'indicazione dei titoli della pretesa, degli anni di riferimento, degli Enti creditori ed il richiamo agli avvisi di addebito e cartelle di pagamento presupposti, come visto, già ben noti alla parte ricorrente, tanto da costituire oggetto delle richieste di rateizzazione e di parziali pagamenti. Devono poi essere disattese, attesa la loro genericità, le censure sollevate con riferimento alle modalità di calcolo dei crediti e dei relativi interessi legali.
Tenuto conto del rigetto integrale del ricorso restano assorbite le restanti questioni relative all'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
9 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 2.600,00 ciascuna, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, con distrazione in favore del procuratore di che si è dichiarato antistatario. Controparte_8
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 18.12.2025 il Giudice del lavoro
Chiara DE
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