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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6181 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3115/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3115/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2607/2019, pubblicata in data
23.12.2019
in persona del Legale rappresentante p.t. dott. Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Diego Corapi (c.f.: Parte_2
), (c.f.: ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2
(c.f.: ed elettivamente domiciliata presso Parte_4 C.F._3
lo studio di quest'ultimo sito in Brusciano (NA), via Ettore Maiorana n.16/A
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ); (c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_4 Parte_5
); (c.f.: CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
), tutti in qualità di eredi di e C.F._6 Per_1 Persona_2
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliati in Torre Annunziata presso lo studio dell'avv. Maria
ZI (CF: ), Via Carlo Poerio n.11 CodiceFiscale_7
APPELLATI
NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._8
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione notificato in data 7 Parte_7 Persona_2
marzo 2011, evocavano in giudizio e la società Controparte_2 [...]
al fine di accertare la responsabilità solidale di questi ultimi in Parte_1
relazione alla condotta illecita posta in essere dal primo in qualità di promotore finanziario e, per l'effetto condannarli al risarcimento di € 109.960,00 oltre al mancato rendimento delle operazioni finanziarie, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituitosi. In punto di fatto gli attori deducevano che avevano affidato a in qualità di promotore Controparte_2
finanziario e regolarmente munito di valido mandato dalla Parte_1
i relativi risparmi sottoscrivendo diversi strumenti finanziari. A seguito
[...]
di verifiche essi investitori venivano informati che gli assegni e le somme corrisposte al promotore non erano mai stati versati negli strumenti finanziari proposti e commercializzati. Pertanto, gli attori chiedevano, a mezzo legale, alla la restituzione delle somme versate per Parte_1
l'acquisto degli strumenti finanziari oltre ad interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni subiti, presentando, altresì, formale querela all'autorità giudiziaria nei confronti di . Controparte_2
pagina 2 di 15 anche per i fatti di causa, ha patteggiato in data 23.03.2007 Controparte_2
(sent. n. 593/2007 – Tribunale di Nola, da cui emerge di aver ricevuto da una somma di € 157.000,00) la pena di anni uno e mesi otto di Parte_8
reclusione ed € 900,00 di multa.
Tanto premesso, gli attori chiedevano così provvedere: “1) accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria da fatto illecito del promotore finanziario signor nonché la responsabilità solidale ex art. 31 TUF e art. 4 Controparte_2
comma quarto IV Lex. n. 1/1/91 art 4 e Decreto Legislativo n. 415/1996, suo omologo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché art. 1228 c.c. della San Paolo Invest
s.p.a.; 2) conseguentemente condannare il signor e la San Controparte_2
Paolo Invest al risarcimento dei danni patiti dagli attori mediante il pagamento in solido tra loro della somma di € 109.960,00 a quella che dovesse risultare in corso di causa, oltre il mancato rendimento delle operazioni finanziarie, da determinarsi
a mezzo di consulenza tecnica oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si costituiva la la quale, nell'opporsi alle avverse Controparte_3
pretese, per le motivazioni indicate in narrazione, chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Più in dettaglio, la parte convenuta chiedeva così provvedere: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: - respingere tutte le domande promosse dagli attori nei confronti della in quanto Parte_1
inammissibili e comunque infondate;
- in via subordinata, nella non credibile ipotesi di accoglimento delle domande dei sigg.ri condannare il sig. CP_1
a rimborsare alla tutte le somme Controparte_2 Parte_1
che quest'ultima fosse condannata a versare gli attori in base all'emananda sentenza”.
Il Tribunale di Nola con sentenza n. 2607/2019, pubblicata in data 23.12.2019, nell'accogliere parzialmente la domanda degli attori così provvedeva: “- Accoglie
pagina 3 di 15 la domanda degli attori per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna
e in solido tra loro, al pagamento di Controparte_2 Controparte_4
Euro 89.633,00 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti e sino al soddisfo. - Accoglie la domanda di manleva, e per l'effetto condanna CP_2
a manlevare la da tutto quanto
[...] Controparte_5
eventualmente corrisponderà in conseguenza dei fatti di causa. - Condanna
e in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_2 Controparte_4
spese di lite, in favore di e , che si liquidano Parte_7 Persona_2
in Euro 510,00 per spese ed Euro 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- Condanna al pagamento delle Controparte_2
spese di lite in favore di che si liquidano in Euro Controparte_5
10.000,00 per compensi, oltre IVA,CPA, rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge ”.
La con atto di citazione proponeva appello avverso la Controparte_6
predetta sentenza e chiedeva così provvedere: “respingere tutte le domande promosse dagli attori nei confronti della in quanto Parte_1
inammissibili e comunque infondate per tutti i motivi esposti nel presente atto
d'appello e anche in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., e condannare i CP_1
e quali eredi di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e in via solidale ovvero ognuno nella misura di 1/3
[...] Persona_2
alla restituzione in favore della società appellante delle somme loro versate in esecuzione della sentenza impugnata per complessivi euro 135,388,09, oltre interessi alla data dei pagamenti. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, Cassa Avvocati e rimborso spese generali”.
Nel giudizio così incardinato si costituivano gli appellati i quali, nell'opporsi all'avversa pretesa, eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze. Al riguardo, gli appellati chiedevano all'adita pagina 4 di 15 Corte così provvedere: “…rigetto dell'appello proposto con lo strumento della ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dello stesso ovvero con lo strumento della sentenza dichiarativa della stessa inammissibilità ovvero della sua totale infondatezza per le ragioni tutte che precedono. Le spese seguano la soccombenza con distrazione a vantaggio del sottoscritto Avvocato che ne ha fatto anticipo”.
La Corte, all'udienza del 25.09.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Va, poi, rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare,
pagina 5 di 15 senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Venendo al merito, rileva la Corte che la ha censurato la Parte_9
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di appello:
a) Erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione; b) Erronea valutazione delle prove e del conseguente accertamento di una responsabilità risarcitoria della
; c) Mancato accertamento di una colpa esclusiva o Parte_1
concorrente degli attori ex art. 1227 cod. civ.
L'appello è infondato.
pagina 6 di 15 Con il primo motivo d'appello, la si duole Controparte_6
dell'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del giudice di prime cure. Sul punto, l'appellante osserva (pp. 14 - 15 atto di citazione d'appello) che “in materia di responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per i danni cagionati dai promotori finanziari ai sensi della legge n. 1 del 1991, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno e della sua causa. Dalla data in cui gli appellati hanno avuto consapevolezza dell'illecito perpetrato a loro danno (agosto
2004) a quella della notifica dell'atto di citazione (7 marzo 2011) il termine di prescrizione risulta spirato, pur volendo applicare l'art. 2947 co.3 c.c., che contempla un suo allungamento se il fatto oggetto di accertamento è previsto dalla legge come reato”.
Il motivo è infondato.
L'appellante, nel censurare la prospettazione del giudice di prime cure, non prende in considerazione l'integrale applicazione del disposto di cui all'art. 2947 c.c.
È opinione diffusa nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione inizia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno lamentato (Cass. civ. n. 1263/2012).
È, infatti, principio conformemente accettato in giurisprudenza quello secondo il quale, laddove “la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, cosi come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (cfr. Cass. n. 10072/2010).
pagina 7 di 15 Una deroga ai principi summenzionati, in ordine all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, è espressamente prevista dall'art. 2947 co.3, il quale dispone “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
È evidente che, se il fatto illecito è considerato come reato e per la prescrizione di questo la legge stabilisce un termine più lungo, il legislatore non poteva fissare, per la prescrizione dell'azione civile, un termine più breve dal momento che non sarebbe stato opportuno dichiarare estinta l'azione di risarcimento mentre è ancora in vita l'azione penale. Tale regime è giustificato dall'esigenza di assicurare una coerenza dell'intero ordinamento giuridico.
Invero, può accadere che il reato sia dichiarato estinto per una causa diversa dalla prescrizione (si pensi amnistia, rimessione) oppure sia stata pronunciata, nel giudizio penale, sentenza irrevocabile. Nei predetti casi far decorrere la prescrizione dal giorno in cui si è verificato il fatto sarebbe stato contraddittorio con il principio di cui all'art. 2935. Ciò spiega la disposizione del co. 3 dell'art. 2947 c.c. che, pur mantenendo fermi i due periodi, quinquennale e biennale a seconda del fatto illecito, fissa il loro inizio dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Dalla documentazione degli atti di causa, dunque, rileva la Corte che Parte_7
ha sporto regolare querela nei confronti di , il quale
[...] Controparte_2
con sentenza n. 593/2007 del Tribunale di Nola, ha patteggiato in data 23.03.2007 la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed € 900,00 di multa, per il reato di truffa. Dal combinato disposto degli artt. 157 e 640 c.p. di desume che il termine di prescrizione è pari a sei anni. In ossequio al disposto di cui al co.3 dell'art. 2947
pagina 8 di 15 c.c., dalla sussunzione della condotta del promotore finanziario nel reato di truffa, la decorrenza del diritto al risarcimento del danno non può che essere ancorata alla data in cui la sentenza penale sopra richiamata è divenuta irrevocabile.
Non appare degna di nota la censura mossa dalla parte appellante secondo cui, la
Suprema Corte con sentenza n. 20170 del 30.7.2018 ha affermato che: “ La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato, e non determina inversione dell'onere della prova, costituendo un mero fatto storico che, al pari di ogni altro fatto del mondo reale, può essere apprezzato dal giudice civile quale indizio, utilizzabile solo unitamente ad altri elementi indiziari e ove ricorrano i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.”.
Ne deriva che nel processo civile, la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento penale a carico del promotore non costituisce una prova piena, ma ha un valore meramente indiziario. Può essere considerata dal giudice insieme ad altre prove, ma non è di per sé sufficiente a fondare la decisione né a invertire l'onere della prova.
In ossequio ai principi suesposti, la sentenza di patteggiamento, nel caso di specie, non è stata utilizzata dal giudice di primo grado per accreditare la responsabilità del promotore finanziario, ma solo come fatto storico cui ancorare, come previsto dalla legge, la decorrenza del termine di prescrizione in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che non può considerarsi spirato il termine di prescrizione.
Il secondo motivo d'appello non può essere accolto. Con la seconda doglianza, la parte appellante denuncia l'erronea valutazione delle prove e della responsabilità risarcitoria della Parte_1
L'art. 31 comma 3 T.U.F, che costituisce un'applicazione specifica della previsione generale di cui all'art. 2049 c.c., prevede la responsabilità solidale della per CP_7
i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività dei propri promotori pagina 9 di 15 finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Si tratta, dunque, di una responsabilità di natura oggettiva, che conduce all'allocazione del danno per il solo effetto della riconducibilità dello stesso alle mansioni affidate al preposto secondo il criterio del "nesso di occasionalità necessaria".
Secondo la giurisprudenza, invero, affinché sussista la responsabilità della banca è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: il rapporto di presupposizione, ossia un rapporto che implichi un potere di direzione e vigilanza del preponente sul preposto;
il fatto illecito commesso dal preposto;
il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e danno arrecato.
Con riguardo in particolare all'occasionalità necessaria, si ritiene che tale requisito sia ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro generale delle attività funzionali dell'intermediario finanziario che lo ha assunto e lo retribuisce per le incombenze che gli affida.
Deve pertanto ritenersi pacifica la sussistenza di un rapporto di preposizione tra e la come confermato dalla Controparte_2 Parte_1
raccomandata A/R del 18.05.2005 in cui si legge “…il Sig. è Controparte_2
stato fino al 06.08.2004 un agente senza rappresentanza - promotore finanziario di
con il compito di promuovere la conclusione di Parte_1
contratti relativi a strumenti finanziari da noi collocati, in conformità ai relati moduli e prospetti informativi. In tale data, infatti, ha Parte_1
risolto per giusta causa il contratto di agenzia in essere con il Sig. , in CP_2
quanto, nell'ambito di una verifica ispettiva disposta dalla società, sono state accertare gravi irregolarità commesse dallo stesso, ed ha segnalato contestualmente i fatti occorsi alla ”. CP_8
Altrettanto pacifico è che con il proprio agire il promotore abbia arrecato agli investitori un danno patrimoniale, risultante dagli atti allegati (dalla pagina 10 di 15 documentazione in atti, si desume che gli attori hanno stipulato in data 30.11.2000 un contratto di gestione individuale n. 2061794402 per un ammontare pari a 40 milioni di lire, di cui la metà della somma è stata corrisposta al mediante CP_2
due assegni circolari e il residuo mediante pagamento in contanti. Con successiva disposizione di conferimento, in data 7.06.2001 gli attori versavano 20 milioni di lire mediante assegni circolari e 80 milioni di lire in contanti. In data 21.06.2001, con altro conferimento, gli attori attribuivano alla parte convenuta 40 milioni di lire, di cui la metà corrisposta in contanti e l'altra metà per mezzo di assegni circolari. Infine, il 10.12.2002 gli attori corrispondevano al € 7.000,00 CP_2
mediante due assegni circolari. Somme mai consegnate alla banca dal promotore e mai state commercializzate).
Occorre poi accertare se il promotore abbia agito nell'ambito delle incombenze affidategli dalla società ovvero abbia operato al di fuori di detti confini, perpetrando condotte del tutto esorbitanti e idonee a interrompere il nesso di occasionalità necessaria, presupposto imprescindibile per radicare la responsabilità della Banca. È sufficiente che l'attività del promotore sia stata agevolata o resa possibile dalle sue funzioni per accreditare la responsabilità della società intermediaria.
Come rimarcato dal giudice di prime cure il contratto di gestione proposto agli appellati e le successive disposizioni di conferimento sono riconducibili alla modulistica di pertinenza della unitamente Parte_9
all'abilitazione del promotore alla spendita del nome della società, di talché deve ritenersi provato il nesso di occasionalità necessaria, quale presupposto per accreditare la responsabilità solidale dell'appellante.
Quanto agli elementi di prova, che l'appellante ritiene insufficienti e contraddittori si rappresenta quanto segue. Dalla documentazione prodotta in atti risultano quietanze di pagamento, sia in ordine agli assegni che al danaro contante relativi alla sottoscrizione del contratto di gestione individuale n. 2061794402 del pagina 11 di 15 30.11.2000, nonché le disposizioni di conferimento successive, a nulla valendo la contestazione della non riconducibilità della firma al promotore finanziario, non essendo stata disconosciuta la relativa sottoscrizione.
Le quietanze di pagamento, sottoscritte da per pacifica Controparte_2
opinione tra gli interpreti, hanno natura giuridica di una confessione stragiudiziale.
Si tratta di una dichiarazione unilaterale del creditore che attesta l'avvenuto pagamento, facendolo così valere come prova certa dell'estinzione dell'obbligazione. Ci si trova al cospetto di una prova documentale precostituita che non è negoziabile, ma ha funzione ricognitiva, a meno che non venga contestata dimostrando che la stessa è stata rilasciata per errore di fatto o violenza.
Ne consegue che, in assenza del disconoscimento della sottoscrizione da parte del promotore finanziario, si è registrato un riconoscimento tacito della scrittura privata, assistita da presunzione di veridicità. Né la modalità di pagamento (in danaro o mediante assegni circolari intestati allo stesso investitore), sono suscettibili di escludere la responsabilità oggettiva della Parte_9
in considerazione dell'affidamento che le altre circostanze sopra riportate
[...]
avevano generato negli investitori.
Quanto all'intestazione degli assegni circolari allo stesso Parte_7
occorre valorizzare il contesto socio-culturale di appartenenza degli investitori, i quali nella veste di contadini non erano forniti di competenze specifiche, tali da comprendere le conseguenze delle proprie condotte, limitandosi ad eseguire tutte le indicazioni impartite dal promotore, in grado di carpire la propria fiducia.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non viene accertata una colpa esclusiva o concorrente degli investitori ex art. 1227 c.c. Sul punto, l'appellante sostiene la propria totale estraneità rispetto alla condotta del promotore, ritenendola riconducibile ad un'attività fraudolenta, colpevolmente agevolata dalla condotta degli investitori.
pagina 12 di 15 In ordine all'eccepito concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., giova valorizzare la ratio sottesa alla disciplina dettata in materia di intermediazione finanziaria che, essendo destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore quale contraente debole, non può essere interpretata nel senso di porre a carico di questi uno specifico onere di diligenza, la cui violazione integrerebbe la responsabilità a titolo di colpa concorrente o esclusiva.
La responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente. Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore (cfr. Cass. civile sez.
3, sent. n. 25374/ 2018). Il carattere anomalo della condotta del risparmiatore può essere accertato mediante taluni elementi presuntivi, quali - ad esempio - il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio- economiche. La valutazione della incidenza della condotta del danneggiato va effettuata, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, caso per caso senza un'analisi aprioristica.
In relazione alle modalità di pagamento gli artt. art. 31, comma 2 bis D. Lgs.
58/1998 e 108 del Regolamento Consob, adottato con delibera n. 16190 del 2007,
pagina 13 di 15 impongono il divieto di pagamento in contanti ai promotori. La consegna al promotore di denaro in contanti e/o con altre modalità irregolari può essere considerato, unitamente ad altri elementi, un comportamento anomalo che contribuisce alla causazione del danno.
Nel caso di specie, assumono rilievo i pagamenti effettuati in contanti da Per_1
e indice di una condotta negligente e incauta. Tuttavia, tale Persona_2
elemento, privo di ogni altro supporto probatorio, non è di per sé sufficiente a provare il concorso colposo. Tanto più se si considera che gli investitori, non erano forniti di competenze specifiche, in quanto dagli atti di causa emerge il loro lavoro di contadini, e, pertanto, suscettibili di essere manipolati dal promotore al punto tale da eseguire tutte le indicazioni da lui impartite. In particolare, dal complesso probatorio acquisito in prime cure si evince un comportamento seriale di CP_2
in grado di farsi affidare ingenti somme di danaro senza procedere agli
[...]
investimenti promessi da un numero elevato di clienti, a dimostrazione del fatto che egli era riuscito a carpire la buona fede di molti, evitando che la propria condotta fraudolenta potesse essere facilmente scoperta (cfr. sent. di patteggiamento n. 593/2007 – Tribunale di Nola).
In conclusione, il contributo causale fornito dal danneggiato, mediante pagamenti in danaro, deve reputarsi inidoneo di per sé ad agevolare il danno, in assenza di altri indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e per l'effetto l'impugnata sentenza confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Maria ZI, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
pagina 14 di 15 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, 7° sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro , Parte_1 Controparte_1
e in qualità di eredi degli attori del giudizio Parte_5 Parte_6
di prime cure e avverso la sentenza del Tribunale di Per_1 Persona_2
Nola n. 2607/2019 pubblicata in data 23.12.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, e delle spese del presente grado di
[...] Parte_5 Parte_6
giudizio che liquida in € 140,00 per spese ed € 6.900,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, se documentati a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv. Maria ZI, dichiaratosi antistatario;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 3115/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2607/2019, pubblicata in data
23.12.2019
in persona del Legale rappresentante p.t. dott. Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Diego Corapi (c.f.: Parte_2
), (c.f.: ) e C.F._1 Parte_3 C.F._2
(c.f.: ed elettivamente domiciliata presso Parte_4 C.F._3
lo studio di quest'ultimo sito in Brusciano (NA), via Ettore Maiorana n.16/A
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ); (c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_4 Parte_5
); (c.f.: CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
), tutti in qualità di eredi di e C.F._6 Per_1 Persona_2
pagina 1 di 15 elettivamente domiciliati in Torre Annunziata presso lo studio dell'avv. Maria
ZI (CF: ), Via Carlo Poerio n.11 CodiceFiscale_7
APPELLATI
NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._8
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e con atto di citazione notificato in data 7 Parte_7 Persona_2
marzo 2011, evocavano in giudizio e la società Controparte_2 [...]
al fine di accertare la responsabilità solidale di questi ultimi in Parte_1
relazione alla condotta illecita posta in essere dal primo in qualità di promotore finanziario e, per l'effetto condannarli al risarcimento di € 109.960,00 oltre al mancato rendimento delle operazioni finanziarie, con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituitosi. In punto di fatto gli attori deducevano che avevano affidato a in qualità di promotore Controparte_2
finanziario e regolarmente munito di valido mandato dalla Parte_1
i relativi risparmi sottoscrivendo diversi strumenti finanziari. A seguito
[...]
di verifiche essi investitori venivano informati che gli assegni e le somme corrisposte al promotore non erano mai stati versati negli strumenti finanziari proposti e commercializzati. Pertanto, gli attori chiedevano, a mezzo legale, alla la restituzione delle somme versate per Parte_1
l'acquisto degli strumenti finanziari oltre ad interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni subiti, presentando, altresì, formale querela all'autorità giudiziaria nei confronti di . Controparte_2
pagina 2 di 15 anche per i fatti di causa, ha patteggiato in data 23.03.2007 Controparte_2
(sent. n. 593/2007 – Tribunale di Nola, da cui emerge di aver ricevuto da una somma di € 157.000,00) la pena di anni uno e mesi otto di Parte_8
reclusione ed € 900,00 di multa.
Tanto premesso, gli attori chiedevano così provvedere: “1) accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria da fatto illecito del promotore finanziario signor nonché la responsabilità solidale ex art. 31 TUF e art. 4 Controparte_2
comma quarto IV Lex. n. 1/1/91 art 4 e Decreto Legislativo n. 415/1996, suo omologo 24 febbraio 1998 n. 58 nonché art. 1228 c.c. della San Paolo Invest
s.p.a.; 2) conseguentemente condannare il signor e la San Controparte_2
Paolo Invest al risarcimento dei danni patiti dagli attori mediante il pagamento in solido tra loro della somma di € 109.960,00 a quella che dovesse risultare in corso di causa, oltre il mancato rendimento delle operazioni finanziarie, da determinarsi
a mezzo di consulenza tecnica oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Si costituiva la la quale, nell'opporsi alle avverse Controparte_3
pretese, per le motivazioni indicate in narrazione, chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Più in dettaglio, la parte convenuta chiedeva così provvedere: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: - respingere tutte le domande promosse dagli attori nei confronti della in quanto Parte_1
inammissibili e comunque infondate;
- in via subordinata, nella non credibile ipotesi di accoglimento delle domande dei sigg.ri condannare il sig. CP_1
a rimborsare alla tutte le somme Controparte_2 Parte_1
che quest'ultima fosse condannata a versare gli attori in base all'emananda sentenza”.
Il Tribunale di Nola con sentenza n. 2607/2019, pubblicata in data 23.12.2019, nell'accogliere parzialmente la domanda degli attori così provvedeva: “- Accoglie
pagina 3 di 15 la domanda degli attori per i motivi di cui in parte motiva, e per l'effetto condanna
e in solido tra loro, al pagamento di Controparte_2 Controparte_4
Euro 89.633,00 oltre interessi legali dalla data dei singoli versamenti e sino al soddisfo. - Accoglie la domanda di manleva, e per l'effetto condanna CP_2
a manlevare la da tutto quanto
[...] Controparte_5
eventualmente corrisponderà in conseguenza dei fatti di causa. - Condanna
e in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_2 Controparte_4
spese di lite, in favore di e , che si liquidano Parte_7 Persona_2
in Euro 510,00 per spese ed Euro 10.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
- Condanna al pagamento delle Controparte_2
spese di lite in favore di che si liquidano in Euro Controparte_5
10.000,00 per compensi, oltre IVA,CPA, rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge ”.
La con atto di citazione proponeva appello avverso la Controparte_6
predetta sentenza e chiedeva così provvedere: “respingere tutte le domande promosse dagli attori nei confronti della in quanto Parte_1
inammissibili e comunque infondate per tutti i motivi esposti nel presente atto
d'appello e anche in applicazione dell'art. 1227 cod. civ., e condannare i CP_1
e quali eredi di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
e in via solidale ovvero ognuno nella misura di 1/3
[...] Persona_2
alla restituzione in favore della società appellante delle somme loro versate in esecuzione della sentenza impugnata per complessivi euro 135,388,09, oltre interessi alla data dei pagamenti. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, Cassa Avvocati e rimborso spese generali”.
Nel giudizio così incardinato si costituivano gli appellati i quali, nell'opporsi all'avversa pretesa, eccepiva l'inammissibilità dell'appello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze. Al riguardo, gli appellati chiedevano all'adita pagina 4 di 15 Corte così provvedere: “…rigetto dell'appello proposto con lo strumento della ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dello stesso ovvero con lo strumento della sentenza dichiarativa della stessa inammissibilità ovvero della sua totale infondatezza per le ragioni tutte che precedono. Le spese seguano la soccombenza con distrazione a vantaggio del sottoscritto Avvocato che ne ha fatto anticipo”.
La Corte, all'udienza del 25.09.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Va, poi, rilevato che non vi sono dubbi sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare,
pagina 5 di 15 senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della stessa e di conseguenza l'accoglimento dell'appello.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Venendo al merito, rileva la Corte che la ha censurato la Parte_9
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di appello:
a) Erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione; b) Erronea valutazione delle prove e del conseguente accertamento di una responsabilità risarcitoria della
; c) Mancato accertamento di una colpa esclusiva o Parte_1
concorrente degli attori ex art. 1227 cod. civ.
L'appello è infondato.
pagina 6 di 15 Con il primo motivo d'appello, la si duole Controparte_6
dell'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del giudice di prime cure. Sul punto, l'appellante osserva (pp. 14 - 15 atto di citazione d'appello) che “in materia di responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per i danni cagionati dai promotori finanziari ai sensi della legge n. 1 del 1991, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dal momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno e della sua causa. Dalla data in cui gli appellati hanno avuto consapevolezza dell'illecito perpetrato a loro danno (agosto
2004) a quella della notifica dell'atto di citazione (7 marzo 2011) il termine di prescrizione risulta spirato, pur volendo applicare l'art. 2947 co.3 c.c., che contempla un suo allungamento se il fatto oggetto di accertamento è previsto dalla legge come reato”.
Il motivo è infondato.
L'appellante, nel censurare la prospettazione del giudice di prime cure, non prende in considerazione l'integrale applicazione del disposto di cui all'art. 2947 c.c.
È opinione diffusa nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione inizia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno lamentato (Cass. civ. n. 1263/2012).
È, infatti, principio conformemente accettato in giurisprudenza quello secondo il quale, laddove “la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, cosi come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (cfr. Cass. n. 10072/2010).
pagina 7 di 15 Una deroga ai principi summenzionati, in ordine all'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, è espressamente prevista dall'art. 2947 co.3, il quale dispone “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
È evidente che, se il fatto illecito è considerato come reato e per la prescrizione di questo la legge stabilisce un termine più lungo, il legislatore non poteva fissare, per la prescrizione dell'azione civile, un termine più breve dal momento che non sarebbe stato opportuno dichiarare estinta l'azione di risarcimento mentre è ancora in vita l'azione penale. Tale regime è giustificato dall'esigenza di assicurare una coerenza dell'intero ordinamento giuridico.
Invero, può accadere che il reato sia dichiarato estinto per una causa diversa dalla prescrizione (si pensi amnistia, rimessione) oppure sia stata pronunciata, nel giudizio penale, sentenza irrevocabile. Nei predetti casi far decorrere la prescrizione dal giorno in cui si è verificato il fatto sarebbe stato contraddittorio con il principio di cui all'art. 2935. Ciò spiega la disposizione del co. 3 dell'art. 2947 c.c. che, pur mantenendo fermi i due periodi, quinquennale e biennale a seconda del fatto illecito, fissa il loro inizio dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Dalla documentazione degli atti di causa, dunque, rileva la Corte che Parte_7
ha sporto regolare querela nei confronti di , il quale
[...] Controparte_2
con sentenza n. 593/2007 del Tribunale di Nola, ha patteggiato in data 23.03.2007 la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed € 900,00 di multa, per il reato di truffa. Dal combinato disposto degli artt. 157 e 640 c.p. di desume che il termine di prescrizione è pari a sei anni. In ossequio al disposto di cui al co.3 dell'art. 2947
pagina 8 di 15 c.c., dalla sussunzione della condotta del promotore finanziario nel reato di truffa, la decorrenza del diritto al risarcimento del danno non può che essere ancorata alla data in cui la sentenza penale sopra richiamata è divenuta irrevocabile.
Non appare degna di nota la censura mossa dalla parte appellante secondo cui, la
Suprema Corte con sentenza n. 20170 del 30.7.2018 ha affermato che: “ La sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato, e non determina inversione dell'onere della prova, costituendo un mero fatto storico che, al pari di ogni altro fatto del mondo reale, può essere apprezzato dal giudice civile quale indizio, utilizzabile solo unitamente ad altri elementi indiziari e ove ricorrano i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c.”.
Ne deriva che nel processo civile, la sentenza di patteggiamento emessa nel procedimento penale a carico del promotore non costituisce una prova piena, ma ha un valore meramente indiziario. Può essere considerata dal giudice insieme ad altre prove, ma non è di per sé sufficiente a fondare la decisione né a invertire l'onere della prova.
In ossequio ai principi suesposti, la sentenza di patteggiamento, nel caso di specie, non è stata utilizzata dal giudice di primo grado per accreditare la responsabilità del promotore finanziario, ma solo come fatto storico cui ancorare, come previsto dalla legge, la decorrenza del termine di prescrizione in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che non può considerarsi spirato il termine di prescrizione.
Il secondo motivo d'appello non può essere accolto. Con la seconda doglianza, la parte appellante denuncia l'erronea valutazione delle prove e della responsabilità risarcitoria della Parte_1
L'art. 31 comma 3 T.U.F, che costituisce un'applicazione specifica della previsione generale di cui all'art. 2049 c.c., prevede la responsabilità solidale della per CP_7
i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle attività dei propri promotori pagina 9 di 15 finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Si tratta, dunque, di una responsabilità di natura oggettiva, che conduce all'allocazione del danno per il solo effetto della riconducibilità dello stesso alle mansioni affidate al preposto secondo il criterio del "nesso di occasionalità necessaria".
Secondo la giurisprudenza, invero, affinché sussista la responsabilità della banca è necessario che ricorrano i seguenti presupposti: il rapporto di presupposizione, ossia un rapporto che implichi un potere di direzione e vigilanza del preponente sul preposto;
il fatto illecito commesso dal preposto;
il nesso di occasionalità necessaria tra incombenze affidate e danno arrecato.
Con riguardo in particolare all'occasionalità necessaria, si ritiene che tale requisito sia ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro generale delle attività funzionali dell'intermediario finanziario che lo ha assunto e lo retribuisce per le incombenze che gli affida.
Deve pertanto ritenersi pacifica la sussistenza di un rapporto di preposizione tra e la come confermato dalla Controparte_2 Parte_1
raccomandata A/R del 18.05.2005 in cui si legge “…il Sig. è Controparte_2
stato fino al 06.08.2004 un agente senza rappresentanza - promotore finanziario di
con il compito di promuovere la conclusione di Parte_1
contratti relativi a strumenti finanziari da noi collocati, in conformità ai relati moduli e prospetti informativi. In tale data, infatti, ha Parte_1
risolto per giusta causa il contratto di agenzia in essere con il Sig. , in CP_2
quanto, nell'ambito di una verifica ispettiva disposta dalla società, sono state accertare gravi irregolarità commesse dallo stesso, ed ha segnalato contestualmente i fatti occorsi alla ”. CP_8
Altrettanto pacifico è che con il proprio agire il promotore abbia arrecato agli investitori un danno patrimoniale, risultante dagli atti allegati (dalla pagina 10 di 15 documentazione in atti, si desume che gli attori hanno stipulato in data 30.11.2000 un contratto di gestione individuale n. 2061794402 per un ammontare pari a 40 milioni di lire, di cui la metà della somma è stata corrisposta al mediante CP_2
due assegni circolari e il residuo mediante pagamento in contanti. Con successiva disposizione di conferimento, in data 7.06.2001 gli attori versavano 20 milioni di lire mediante assegni circolari e 80 milioni di lire in contanti. In data 21.06.2001, con altro conferimento, gli attori attribuivano alla parte convenuta 40 milioni di lire, di cui la metà corrisposta in contanti e l'altra metà per mezzo di assegni circolari. Infine, il 10.12.2002 gli attori corrispondevano al € 7.000,00 CP_2
mediante due assegni circolari. Somme mai consegnate alla banca dal promotore e mai state commercializzate).
Occorre poi accertare se il promotore abbia agito nell'ambito delle incombenze affidategli dalla società ovvero abbia operato al di fuori di detti confini, perpetrando condotte del tutto esorbitanti e idonee a interrompere il nesso di occasionalità necessaria, presupposto imprescindibile per radicare la responsabilità della Banca. È sufficiente che l'attività del promotore sia stata agevolata o resa possibile dalle sue funzioni per accreditare la responsabilità della società intermediaria.
Come rimarcato dal giudice di prime cure il contratto di gestione proposto agli appellati e le successive disposizioni di conferimento sono riconducibili alla modulistica di pertinenza della unitamente Parte_9
all'abilitazione del promotore alla spendita del nome della società, di talché deve ritenersi provato il nesso di occasionalità necessaria, quale presupposto per accreditare la responsabilità solidale dell'appellante.
Quanto agli elementi di prova, che l'appellante ritiene insufficienti e contraddittori si rappresenta quanto segue. Dalla documentazione prodotta in atti risultano quietanze di pagamento, sia in ordine agli assegni che al danaro contante relativi alla sottoscrizione del contratto di gestione individuale n. 2061794402 del pagina 11 di 15 30.11.2000, nonché le disposizioni di conferimento successive, a nulla valendo la contestazione della non riconducibilità della firma al promotore finanziario, non essendo stata disconosciuta la relativa sottoscrizione.
Le quietanze di pagamento, sottoscritte da per pacifica Controparte_2
opinione tra gli interpreti, hanno natura giuridica di una confessione stragiudiziale.
Si tratta di una dichiarazione unilaterale del creditore che attesta l'avvenuto pagamento, facendolo così valere come prova certa dell'estinzione dell'obbligazione. Ci si trova al cospetto di una prova documentale precostituita che non è negoziabile, ma ha funzione ricognitiva, a meno che non venga contestata dimostrando che la stessa è stata rilasciata per errore di fatto o violenza.
Ne consegue che, in assenza del disconoscimento della sottoscrizione da parte del promotore finanziario, si è registrato un riconoscimento tacito della scrittura privata, assistita da presunzione di veridicità. Né la modalità di pagamento (in danaro o mediante assegni circolari intestati allo stesso investitore), sono suscettibili di escludere la responsabilità oggettiva della Parte_9
in considerazione dell'affidamento che le altre circostanze sopra riportate
[...]
avevano generato negli investitori.
Quanto all'intestazione degli assegni circolari allo stesso Parte_7
occorre valorizzare il contesto socio-culturale di appartenenza degli investitori, i quali nella veste di contadini non erano forniti di competenze specifiche, tali da comprendere le conseguenze delle proprie condotte, limitandosi ad eseguire tutte le indicazioni impartite dal promotore, in grado di carpire la propria fiducia.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non viene accertata una colpa esclusiva o concorrente degli investitori ex art. 1227 c.c. Sul punto, l'appellante sostiene la propria totale estraneità rispetto alla condotta del promotore, ritenendola riconducibile ad un'attività fraudolenta, colpevolmente agevolata dalla condotta degli investitori.
pagina 12 di 15 In ordine all'eccepito concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., giova valorizzare la ratio sottesa alla disciplina dettata in materia di intermediazione finanziaria che, essendo destinata a tutelare gli interessi del risparmiatore quale contraente debole, non può essere interpretata nel senso di porre a carico di questi uno specifico onere di diligenza, la cui violazione integrerebbe la responsabilità a titolo di colpa concorrente o esclusiva.
La responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificandosi in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente. Incombe sull'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore (cfr. Cass. civile sez.
3, sent. n. 25374/ 2018). Il carattere anomalo della condotta del risparmiatore può essere accertato mediante taluni elementi presuntivi, quali - ad esempio - il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio- economiche. La valutazione della incidenza della condotta del danneggiato va effettuata, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, caso per caso senza un'analisi aprioristica.
In relazione alle modalità di pagamento gli artt. art. 31, comma 2 bis D. Lgs.
58/1998 e 108 del Regolamento Consob, adottato con delibera n. 16190 del 2007,
pagina 13 di 15 impongono il divieto di pagamento in contanti ai promotori. La consegna al promotore di denaro in contanti e/o con altre modalità irregolari può essere considerato, unitamente ad altri elementi, un comportamento anomalo che contribuisce alla causazione del danno.
Nel caso di specie, assumono rilievo i pagamenti effettuati in contanti da Per_1
e indice di una condotta negligente e incauta. Tuttavia, tale Persona_2
elemento, privo di ogni altro supporto probatorio, non è di per sé sufficiente a provare il concorso colposo. Tanto più se si considera che gli investitori, non erano forniti di competenze specifiche, in quanto dagli atti di causa emerge il loro lavoro di contadini, e, pertanto, suscettibili di essere manipolati dal promotore al punto tale da eseguire tutte le indicazioni da lui impartite. In particolare, dal complesso probatorio acquisito in prime cure si evince un comportamento seriale di CP_2
in grado di farsi affidare ingenti somme di danaro senza procedere agli
[...]
investimenti promessi da un numero elevato di clienti, a dimostrazione del fatto che egli era riuscito a carpire la buona fede di molti, evitando che la propria condotta fraudolenta potesse essere facilmente scoperta (cfr. sent. di patteggiamento n. 593/2007 – Tribunale di Nola).
In conclusione, il contributo causale fornito dal danneggiato, mediante pagamenti in danaro, deve reputarsi inidoneo di per sé ad agevolare il danno, in assenza di altri indici presuntivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e per l'effetto l'impugnata sentenza confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Maria ZI, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
pagina 14 di 15 A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, 7° sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla contro , Parte_1 Controparte_1
e in qualità di eredi degli attori del giudizio Parte_5 Parte_6
di prime cure e avverso la sentenza del Tribunale di Per_1 Persona_2
Nola n. 2607/2019 pubblicata in data 23.12.2019, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
, e delle spese del presente grado di
[...] Parte_5 Parte_6
giudizio che liquida in € 140,00 per spese ed € 6.900,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, se documentati a mezzo di idonea fattura e non detraibili, con attribuzione in favore dell'avv. Maria ZI, dichiaratosi antistatario;
c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 15 di 15