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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1748/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1748/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
BALDONI CRISTINA e GIUDICI GIOVANNA giusta procura in atti;
attrice contro
VVERO ( ) in persona del l.r. pro Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PARRELLA FILIPPO giusta procura in atti;
convenuta
( ) Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( , ( ), C.F._3 CP_4 C.F._4 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Catalini giusta CP_5 C.F._5
procura in atti;
terzi chiamati
Persona_1
terza chiamata contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'odierna ricorrente adiva l'intestato Tribunale spiegando che stipulava con presso la di San NE del TO, le Controparte_6 Controparte_1 CP_1
polizze vita n. 2093626 e n. 7238038, rispettivamente in data 29/1/2009 e 7/10/2013, con le quali designava l'odierna ricorrente quale “beneficiaria” in caso di morte dell'assicurata. Aggiungeva che in data 15 febbraio 2021 veniva a mancare cosicchè la ricorrente avanzava all' Controparte_6 CP_1
Contr richiesta di liquidazione delle polizze. Tuttavia, istruita la pratica, la – quale assicuratore pagina 1 di 9 contraente della polizza – negava la liquidazione delle somme alla affermando l'esistenza di Parte_1
un testamento, successivo alla stipula delle citate polizze, con il quale la disponente Controparte_6
avrebbe revocato la nomina della beneficiaria, in favore di tutti i propri nipoti (tra i quali vi era anche
). Tale interpretazione della volontà della de cuius era ritenuta dall'odierna Parte_1
attrice errata e contraria al senso letterale delle parole, oltre che all'effettiva intenzione della testatrice cosicchè chiedeva in questa sede di “DICHIARARE , quale Controparte_7
beneficiaria designata in vita dalla contraente nelle polizze vita n. 7238038, Controparte_6 sottoscritta per originari €30.000,00 e n. 2093626 sottoscritta per originari €100.000,00, nei confronti di per conseguenza CONDANNARE la convenuta Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare in favore della Parte_1
il controvalore, alla data del saldo, delle suddette polizze n. 7238038 e 2093626, ad oggi
[...]
corrispondente rispettivamente ad €34.221,86 lordi (Eurotrentaquattromiladuecentoventuno/86) pari ad €33.507,14 netti (Eurotrentatrèmilacinquecentosette/14) ed €165.040,35 lordi (Euro centosessantacinquemilaquaranta/35) pari ad €165.035,30 netti (Euro centosessantacinquemilatrentacinque/30); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento dovuto all'effettivo saldo;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre
I.V.A. e C.A.P. come per Legge”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, in primo luogo, di integrare il Controparte_1
contraddittorio nei confronti di coloro che, unitamente all'attrice, sono stati chiamati all'eredità da e, nel merito, contestava l'interpretazione della volontà della testatrice fornita dalla Controparte_6
ricorrente sottolineando la chiara volontà della de cuius di revocare la nomina della beneficiaria effettuata nella polizza mediante la successiva disposizione testamentaria. Concludeva, dunque, chiedendo “A) in via pregiudiziale, spostare la prima udienza ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 4,
c.p.c., allo scopo di consentire la citazione dei predetti signori Controparte_2 Controparte_3
e fissando la nuova udienza e assegnando un CP_4 Persona_1 Controparte_5
termine per la citazione dei terzi che tenga conto della residenza in Francia della predetta signora
e della conseguente necessità di attivare la più lunga procedura di notifica degli atti Persona_1 all'estero prevista dall'art. 142 c.p.c.; B) nel merito, accertare e dichiarare a chi spetti il diritto al pagamento delle prestazioni maturate dalle polizze n. 2093626 e n. 7238038 stipulate dalla signora con la ammontanti, rispettivamente, ad euro 165.040,35 (al lordo Parte_2 CP_1 dell'imposta di euro 5,05) e ad euro 34.221,86 al lordo dell'imposta di euro 714,72, e, in particolare, se tali prestazioni spettino per intero alla signora in forza delle Parte_1
designazioni beneficiarie indicate nelle suddette polizze o se invece esse spettino in parti uguali ai sei
pagina 2 di 9 eredi nominati dalla medesima signora nel testamento pubblico in data 27/1/2015, CP_6
ordinando alla di effettuare i pagamenti conseguenti. C) in via istruttoria, ammettere le CP_1
prove documentali offerte dalla e rigettare l'istanza di prova testimoniale richiesta da CP_1
controparte, siccome inammissibile e contenente giudizi, e stante comunque la natura squisitamente documentale della causa. Con condanna della ricorrente e dei terzi chiamati alle spese di giudizio secondo le rispettive soccombenze. Salvis juribus”
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituivano gli altri nipoti della de cuius, Controparte_2
, e , chiamati all'eredità in sede di Controparte_3 CP_4 Controparte_5
testamento. Anch'essi sottolineavano con fermezza la volontà della testatrice di revocare, in sede di testamento, la nomina di quale unica beneficiaria della polizza e concludevano Parte_1 chiedendo di “respingere la domanda attorea e dichiarare che i sigg.ri , Controparte_2 CP_3
, , , quali legatari per testamento della sig.ra
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
del 27.01.2015, hanno diritto alla liquidazione in parti uguali, unitamente a
[...] Parte_1
e , al controvalore, alla data del saldo, delle polizze vita n.7238038 e n.
[...] Persona_1
2093626 stipulate con;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al Controparte_1 saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
In corso di causa, su istanza della convenuta, era disposto il “sequestro liberatorio della somma di euro
165.040,35 in relazione alla polizza n. 2093626 e della somma di euro 34.221,86 in relazione alla polizza n. 7238038, e così della complessiva somma di euro 199.262,21 mediante deposito della suddetta somma di denaro su un libretto bancario fruttifero, a cura della stessa ricorrente, con relativo svincolo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio di merito”, con
Contr nomina di quale custode della somma di denaro sequestrata.
Rigettate le richieste istruttorie il procedimento, ritenuto di natura prettamente documentale e, dunque, maturo per la decisione, era chiamato all'udienza dell'11 luglio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, all'esito, era definito con la presente sentenza, depositata mediante “consolle del magistrato”.
La domanda non può essere accolta.
Ritiene questo Tribunale, infatti, che la disposizione testamentaria di con la quale Controparte_6 quest'ultima prevedeva “Attribuisco a titolo di legato a favore degli stessi” (i nipoti, tra cui la
, “in parti uguali fra loro, tutte le somme a qualunque titolo depositate (conti correnti, Parte_1
depositi amministrati, titoli, investimenti, libretti, polizze, etc.) a mio nome presso la IT BA
(ex ), filiale di San NE del TO, o presso qualsiasi altro Istituto di Credito”, CP_8
debba necessariamente essere interpretata quale volontà della de cuius di revocare la precedente pagina 3 di 9 nomina di quale unica beneficiaria delle polizze vita n. 2093626 e n. 7238038 Parte_1
stipulate con Controparte_1
Va innanzitutto precisato come non possono sorgere dubbi, in astratto, in ordine alla revocabilità della precedente designazione contrattuale di un beneficiario mediante testamento. Ed infatti in forza dell'art. 1921, primo comma, primo periodo, c.c., la precedente designazione può essere sempre revocata dal disponente in una delle forme nelle quali la medesima può essere fatta ai sensi dell'art. 1920 c.c.; tale ultima disposizione prevede che l'attribuzione della somma assicurata disposta nel testamento a favore di determinata persona “equivale a designazione” con l'ovvia conseguenza per cui la disposizione testamentaria attributiva della somma assicurata in favore di un nuovo soggetto va astrattamente intesa quale volontà del testatore di revocare la propria precedente designazione.
È altresì pacifico che la revoca della designazione del beneficiario (v. art. 1920 e 1921 c.c.) può essere fatta anche implicitamente (ossia senza esplicita menzione della revoca, come avvenuto nel caso di specie) allorchè la successiva disposizione testamentaria sia incompatibile con l'originaria designazione effettuata in sede di conclusione del contratto.
Chiariti tali concetti, occorre ora guardare da vicino la fattispecie che ci occupa al fine di comprendere se, effettivamente la volontà della testatrice sia stata proprio quella di revocare la designazione della beneficiaria precedentemente effettuata al momento della sottoscrizione delle polizze vita.
A ben vedere, a parere di questo Tribunale, numerosi sono gli elementi che inducono a ritenere che quella già anticipata sia l'unica interpretazione realmente rispettosa della volontà della de cuius.
È noto che le norme dettate per la c.d. interpretazione soggettiva dei contratti – e, in particolare, gli artt.
1362-1365, con gli adattamenti resi necessari dalla diversa natura della fattispecie negoziale – debbano essere applicate anche ai negozi mortis causa e, in particolare, al testamento. È altresì principio consolidato quello per cui poiché il testamento è, chiaramente, un atto non rinnovabile la sua interpretazione impone, rispetto a quella del contratto e del negozio giuridico in generale, una più penetrante ricerca della volontà del testatore.
Ciò implica la necessità che nell'interpretazione del testamento si debba andare oltre il significato letterale delle espressioni adoperate, non essendo pensabile che il testatore abbia una approfondita conoscenza dei concetti giuridici e delle norme tale da potersi ritenere dirimente o prevalente il significato letterale delle parole rispetto a quanto desumibile dall'intero contesto.
Si è affermato, infatti, che “L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art.
1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del
pagina 4 di 9 testatore medesimo. Pertanto il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius”
(Cass. 7025/86).
Tenuto conto di ciò diviene necessario effettuare una valutazione complessiva del testamento e del contesto nel quale lo stesso è originato, al fine di ricostruire, con la maggiore approssimazione possibile, la volontà della testatrice.
Al fine di fare ciò non può prescindersi, infatti, dalla valutazione degli elementi estrinseci che hanno indotto la de cuius a disporre dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte.
Ed invero, risulta dalla documentazione in atti che , già con testamento del 25 settembre Controparte_6
2007 – e, dunque, prima della sottoscrizione delle polizze che ci occupano in favore dell'odierna ricorrente – aveva predisposto, per atto pubblico notarile, un testamento con il quale aveva previsto di
“legare” in favore di tutti i propri nipoti – compresa l'odierna ricorrente – “in parti uguali tra loro, tutte le somme a qualunque titolo depositate a mio nome presso la BA di Roma, filiale di San
NE del RO.
Già nel 2007, dunque – quando ancora la non aveva sottoscritto le polizze che ci occupano – CP_6
la stessa aveva manifestato la propria generica volontà che ai nipoti andassero, in parti uguali, tutte le somme depositate presso la (poi divenuta di San NE. CP_8 CP_1
Successivamente a tale testamento - precisamente in data in data 29.1.2009 ed in data 7.10.2013 -
sottoscriveva le polizze vita n. 2093626 e n. 7238038 designando quale unica Controparte_6
beneficiaria la OT . Parte_1
Proprio alla luce di ciò la de cuius, mutando la propria volontà, al fine di includere, nei beni da dividersi in parti uguali tra tutti i nipoti, anche le suddette polizze redigeva un nuovo testamento pubblico in data 27.1.2025 con il quale, sostanzialmente, confermava la volontà di dividere tutte le somme “depositate” presso l' di San NE del TO (già in parti uguali CP_1 CP_8
tra tutti i nipoti (come già effettuato con il testamento del 2007), specificando tuttavia questa volta – dunque nella piena consapevolezza di aver già nominato quale unica beneficiaria delle polizze per cui è causa l'odierna ricorrente – che nelle somme “depositate” presso l' andavano ricomprese CP_1 anche quelle relative alle “polizze”, oltre che relative a “conti correnti, depositi amministrati, titoli, investimenti, libretti” etc, chiarendo altresì la de cuius, con il testamento del 2015, che avrebbero dovuto dividersi in parti uguali tra tutti i nipoti, non solo le somme “depositate” presso l' ma CP_1 anche quelle “depositate” a proprio nome “presso qualsiasi altro istituto di credito”.
pagina 5 di 9 A fronte di ciò, l'interpretazione del testamento del 2015 fornita dalla parte attrice si palese obbiettivamente irrazionale, oltre che finalizzata a togliere qualunque valore a tale atto di ultima volontà della de cuius.
Ed infatti non si vede quale altra ragione abbia spinto la de cuius a sostituire le disposizioni testamentarie del 2007 con le disposizioni testamentarie del 2015 se non quella di includervi anche le
“polizze” per cui è causa che vedevano quale originaria beneficiaria (contrattuale) Parte_1
.
[...]
In altri termini, se la volontà di fosse rimasta ferma nel voler destinare le somme di cui Controparte_6 alle polizze vita che ci occupano sempre in favore dell'odierna attrice, non si vede il motivo per il quale la stessa decideva di revocare il testamento del 2007 integrando la disposizione testamentaria in commento con l'inclusione anche delle “polizze”.
Sempre al fine di ricostruire la volontà della de cuius valutando globalmente tutti gli elementi emersi – intrinseci ed estrinseci al testamento – non può poi non rilevarsi come, a ben vedere, l'intenzione di che emerge dalla lettura del testamento del 2015 sia stata quella di assicurare un'equa Controparte_6
distribuzione delle proprie sostanze, per il tempo successivo al suo decesso, tra tutti i nipoti, eliminando qualunque disparità derivante da eventuali disposizioni della stessa effettuate quando era ancora in vita.
È evidente, infatti, che con il testamento pubblico del 2015 la signora abbia sentito la CP_6
necessità di riequilibrare le posizioni di tutti i nipoti, disponendo la divisione delle proprie sostanze in favore di tutti, in parti uguali. E ciò si evince anche dalla espressa volontà della de cuius, manifestata nel testamento del 2015, di imporre all'erede l'obbligo di collazione in relazione alla Persona_1
somma di euro 15.000,00 che la ancora in vita, aveva trasferito alla OT, considerando tale CP_6 somma “un anticipo sulla somma a lei (la OT) destinata con il presente testamento”.
A fronte di tali univoci indici, gli elementi portati all'attenzione dell'intestato Tribunale dalla parte ricorrente in favore dell'interpretazione dalla stessa caldeggiata si palesano del tutto deboli.
In particolare, ha sostenuto la ricorrente che le polizze in questione andrebbero escluse dal testamento poiché nello stesso la de cuius ha fatto riferimento alle somme “depositate” mentre, nei fatti, “con la sottoscrizione della polizza, il relativo importo è uscito dal patrimonio della e non giaceva CP_6
più presso la banca in quanto depositata presso , ossia un soggetto distinto. CP_1 CP_1
La citata interpretazione, potremmo dire “letterale”, contrasta tuttavia con numerosi elementi che, letti unitamente, inducono ad escluderla.
Innanzitutto, infatti, non può revocarsi in dubbio che la aveva sottoscritto le polizze presso la CP_6
di San NE del TO, filiale alla quale affidava i propri denari al fine di vincolarli in CP_1 una polizza vita. Sotto tale profilo, anche considerata l'età della ed il grado di istruzione della CP_6
pagina 6 di 9 stessa (non era di certo un tecnico del diritto), è evidente come all'espressione “somme depositate” presso l' non possa attribuirsi alcun valore “tecnico” dirimente. La cliente, infatti, si era CP_1
rivolta alla filiale di San NE del TO al fine di stipulare una polizza vita con la conseguenza che appare del tutto verosimile la sua convinzione, al momento della redazione del testamento, che le somme fossero “depositate” presso la citata filiale, indipendentemente dal soggetto che, materialmente, ha sottoscritto il contratto in qualità di assicuratore.
D'altro canto, come pure affermato dalle parti terze chiamate e non contestato dall'attrice,
[...]
è la Compagnia assicurativa partner di che ne cura il settore BA CP_1 Controparte_1
Assicurazione e, dunque, non proprio un soggetto del tutto estraneo e diverso.
Per tale via non potrebbe nemmeno ritenersi, come invece affermato dalla parte attrice, che le somme di cui alle polizze andrebbero escluse dalla disposizione testamentaria in quanto quest'ultima si riferisce alle somme depositate presso l' o altri istituti di credito, mentre non è CP_1 CP_1
un istituto di credito. Tale rilievo, infatti, è destinato a perdere di qualunque consistenza se, come già sottolineato, si considera che la era in realtà una casalinga con un'istruzione di licenza CP_6
elementare – circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. -, evidenza che induce a dubitare fortemente della contezza, da parte della stessa, dell'effettivo contraente della polizza (da momento, si ripete, che la stessa si era rivolta ad e, soprattutto, della natura di compagnia di assicurazione e non di CP_1
Contr istituto di credito della
Chiariti tali aspetti, milita in favore dell'interpretazione fornita in questa sede anche un ulteriore argomento. Come chiaramente evincibile dalla lettura del testamento del 2015, nello stesso sono contenute, a differenza che in quello del 2007, anche disposizioni assai specifiche evidentemente volute dalla testatrice proprio al fine di evitare qualunque successivo motivo di attrito tra i nipoti.
Si è visto, infatti, che la de cuius, con il testamento del 2015, ha sentito la necessità di specificare che tra le somme da dividersi in parti uguali tra tutti i nipoti vi erano anche quelle vincolate in polizze, così come ha sentito la necessità di specificare l'obbligo di collazione in capo alla OT che aveva ricevuto in vita la somma di 15.000,00. Da ciò discende che, qualora davvero avesse voluto confermare il beneficio di riscuotere le polizze in capo alla ricorrente – lungi dal prevedere che anche le polizze avrebbero dovuto dividersi in parti uguali – avrebbe sicuramente escluso le stesse dall'eredità invece di includerle, come effettuato.
Alla luce degli univoci elementi sopra evidenziati, dunque, deve concludersi nel ritenere che la testatrice, attribuendo il legato a tutti gli eredi, in parti uguali, e facendo espresso riferimento alle polizze, abbia chiaramente ed inequivocabilmente inteso revocare il beneficiario precedentemente nominato ex art. 1921 c.c.
pagina 7 di 9 D'altro canto, non risulta che la de cuius avesse delle altre polizze da “dividere” in parti uguali tra gli eredi con la conseguenza che l'unica interpretazione idonea ad assicurare effettiva attuazione alla volontà della de cuius è quella prospettata in questa sede.
Da ultimo non è fuor d'opera sottolineare come di certo l'interpretazione della volontà della de cuius che questo giudice è chiamato a dare in questa sede, non potrebbe essere in alcun modo condizionata dalle clausole contrattuali ovvero dalle condizioni generali di polizza imposte dalla impresa di assicurazione.
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo sia per la presente fase di merito che per la fase cautelare in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte convenuta e della parte terza chiamata (per la fase di merito: fase studio, fase introduttiva, fase decisionale;
per la fase cautelare: fase studio, fase introduttiva, essendosi l'attività limitata al deposito degli atti introduttivi ed alla partecipazione ex art. 127 ter c.p.c. ad una udienza, ai minimi tenuto conto della sovrapponibilità delle questioni rispetto alla fase di merito ) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1748 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta che , con il testamento pubblico del 27.1.2015, ha revocato la precedente Controparte_6
designazione della beneficiaria effettuata con le polizze n. 2093626 e n. 7238038 stipulate con la ammontanti, rispettivamente, ad euro 165.040,35 (al lordo dell'imposta di euro CP_1
5,05) e ad euro 34.221,86 al lordo dell'imposta di euro 714,72 e, per l'effetto:
- dispone che versi le citate somme, in parti uguali, ai sei nipoti della signora CP_1 CP_6
menzionati nel testamento del 27.1.2015 e, pertanto a: , Controparte_2 Controparte_3
, , , CP_4 Persona_1 Controparte_5 Parte_1
Contr
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6307,00 per compensi professionali per la fase di merito ed euro
1727,00 per compensi professionali per la fase cautelare, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge;
- condanna la parte attrice a rimborsare alle parti terze chiamate costituite le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6307,00 per compensi professionali per la fase di merito ed euro 1727,00 per compensi professionali per la fase cautelare, oltre al 15% per spese pagina 8 di 9 generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 26 luglio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1748/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
BALDONI CRISTINA e GIUDICI GIOVANNA giusta procura in atti;
attrice contro
VVERO ( ) in persona del l.r. pro Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PARRELLA FILIPPO giusta procura in atti;
convenuta
( ) Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
( , ( ), C.F._3 CP_4 C.F._4 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Catalini giusta CP_5 C.F._5
procura in atti;
terzi chiamati
Persona_1
terza chiamata contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'odierna ricorrente adiva l'intestato Tribunale spiegando che stipulava con presso la di San NE del TO, le Controparte_6 Controparte_1 CP_1
polizze vita n. 2093626 e n. 7238038, rispettivamente in data 29/1/2009 e 7/10/2013, con le quali designava l'odierna ricorrente quale “beneficiaria” in caso di morte dell'assicurata. Aggiungeva che in data 15 febbraio 2021 veniva a mancare cosicchè la ricorrente avanzava all' Controparte_6 CP_1
Contr richiesta di liquidazione delle polizze. Tuttavia, istruita la pratica, la – quale assicuratore pagina 1 di 9 contraente della polizza – negava la liquidazione delle somme alla affermando l'esistenza di Parte_1
un testamento, successivo alla stipula delle citate polizze, con il quale la disponente Controparte_6
avrebbe revocato la nomina della beneficiaria, in favore di tutti i propri nipoti (tra i quali vi era anche
). Tale interpretazione della volontà della de cuius era ritenuta dall'odierna Parte_1
attrice errata e contraria al senso letterale delle parole, oltre che all'effettiva intenzione della testatrice cosicchè chiedeva in questa sede di “DICHIARARE , quale Controparte_7
beneficiaria designata in vita dalla contraente nelle polizze vita n. 7238038, Controparte_6 sottoscritta per originari €30.000,00 e n. 2093626 sottoscritta per originari €100.000,00, nei confronti di per conseguenza CONDANNARE la convenuta Controparte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare in favore della Parte_1
il controvalore, alla data del saldo, delle suddette polizze n. 7238038 e 2093626, ad oggi
[...]
corrispondente rispettivamente ad €34.221,86 lordi (Eurotrentaquattromiladuecentoventuno/86) pari ad €33.507,14 netti (Eurotrentatrèmilacinquecentosette/14) ed €165.040,35 lordi (Euro centosessantacinquemilaquaranta/35) pari ad €165.035,30 netti (Euro centosessantacinquemilatrentacinque/30); il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento dovuto all'effettivo saldo;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre
I.V.A. e C.A.P. come per Legge”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, in primo luogo, di integrare il Controparte_1
contraddittorio nei confronti di coloro che, unitamente all'attrice, sono stati chiamati all'eredità da e, nel merito, contestava l'interpretazione della volontà della testatrice fornita dalla Controparte_6
ricorrente sottolineando la chiara volontà della de cuius di revocare la nomina della beneficiaria effettuata nella polizza mediante la successiva disposizione testamentaria. Concludeva, dunque, chiedendo “A) in via pregiudiziale, spostare la prima udienza ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 4,
c.p.c., allo scopo di consentire la citazione dei predetti signori Controparte_2 Controparte_3
e fissando la nuova udienza e assegnando un CP_4 Persona_1 Controparte_5
termine per la citazione dei terzi che tenga conto della residenza in Francia della predetta signora
e della conseguente necessità di attivare la più lunga procedura di notifica degli atti Persona_1 all'estero prevista dall'art. 142 c.p.c.; B) nel merito, accertare e dichiarare a chi spetti il diritto al pagamento delle prestazioni maturate dalle polizze n. 2093626 e n. 7238038 stipulate dalla signora con la ammontanti, rispettivamente, ad euro 165.040,35 (al lordo Parte_2 CP_1 dell'imposta di euro 5,05) e ad euro 34.221,86 al lordo dell'imposta di euro 714,72, e, in particolare, se tali prestazioni spettino per intero alla signora in forza delle Parte_1
designazioni beneficiarie indicate nelle suddette polizze o se invece esse spettino in parti uguali ai sei
pagina 2 di 9 eredi nominati dalla medesima signora nel testamento pubblico in data 27/1/2015, CP_6
ordinando alla di effettuare i pagamenti conseguenti. C) in via istruttoria, ammettere le CP_1
prove documentali offerte dalla e rigettare l'istanza di prova testimoniale richiesta da CP_1
controparte, siccome inammissibile e contenente giudizi, e stante comunque la natura squisitamente documentale della causa. Con condanna della ricorrente e dei terzi chiamati alle spese di giudizio secondo le rispettive soccombenze. Salvis juribus”
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituivano gli altri nipoti della de cuius, Controparte_2
, e , chiamati all'eredità in sede di Controparte_3 CP_4 Controparte_5
testamento. Anch'essi sottolineavano con fermezza la volontà della testatrice di revocare, in sede di testamento, la nomina di quale unica beneficiaria della polizza e concludevano Parte_1 chiedendo di “respingere la domanda attorea e dichiarare che i sigg.ri , Controparte_2 CP_3
, , , quali legatari per testamento della sig.ra
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
del 27.01.2015, hanno diritto alla liquidazione in parti uguali, unitamente a
[...] Parte_1
e , al controvalore, alla data del saldo, delle polizze vita n.7238038 e n.
[...] Persona_1
2093626 stipulate con;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al Controparte_1 saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
In corso di causa, su istanza della convenuta, era disposto il “sequestro liberatorio della somma di euro
165.040,35 in relazione alla polizza n. 2093626 e della somma di euro 34.221,86 in relazione alla polizza n. 7238038, e così della complessiva somma di euro 199.262,21 mediante deposito della suddetta somma di denaro su un libretto bancario fruttifero, a cura della stessa ricorrente, con relativo svincolo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio di merito”, con
Contr nomina di quale custode della somma di denaro sequestrata.
Rigettate le richieste istruttorie il procedimento, ritenuto di natura prettamente documentale e, dunque, maturo per la decisione, era chiamato all'udienza dell'11 luglio 2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e, all'esito, era definito con la presente sentenza, depositata mediante “consolle del magistrato”.
La domanda non può essere accolta.
Ritiene questo Tribunale, infatti, che la disposizione testamentaria di con la quale Controparte_6 quest'ultima prevedeva “Attribuisco a titolo di legato a favore degli stessi” (i nipoti, tra cui la
, “in parti uguali fra loro, tutte le somme a qualunque titolo depositate (conti correnti, Parte_1
depositi amministrati, titoli, investimenti, libretti, polizze, etc.) a mio nome presso la IT BA
(ex ), filiale di San NE del TO, o presso qualsiasi altro Istituto di Credito”, CP_8
debba necessariamente essere interpretata quale volontà della de cuius di revocare la precedente pagina 3 di 9 nomina di quale unica beneficiaria delle polizze vita n. 2093626 e n. 7238038 Parte_1
stipulate con Controparte_1
Va innanzitutto precisato come non possono sorgere dubbi, in astratto, in ordine alla revocabilità della precedente designazione contrattuale di un beneficiario mediante testamento. Ed infatti in forza dell'art. 1921, primo comma, primo periodo, c.c., la precedente designazione può essere sempre revocata dal disponente in una delle forme nelle quali la medesima può essere fatta ai sensi dell'art. 1920 c.c.; tale ultima disposizione prevede che l'attribuzione della somma assicurata disposta nel testamento a favore di determinata persona “equivale a designazione” con l'ovvia conseguenza per cui la disposizione testamentaria attributiva della somma assicurata in favore di un nuovo soggetto va astrattamente intesa quale volontà del testatore di revocare la propria precedente designazione.
È altresì pacifico che la revoca della designazione del beneficiario (v. art. 1920 e 1921 c.c.) può essere fatta anche implicitamente (ossia senza esplicita menzione della revoca, come avvenuto nel caso di specie) allorchè la successiva disposizione testamentaria sia incompatibile con l'originaria designazione effettuata in sede di conclusione del contratto.
Chiariti tali concetti, occorre ora guardare da vicino la fattispecie che ci occupa al fine di comprendere se, effettivamente la volontà della testatrice sia stata proprio quella di revocare la designazione della beneficiaria precedentemente effettuata al momento della sottoscrizione delle polizze vita.
A ben vedere, a parere di questo Tribunale, numerosi sono gli elementi che inducono a ritenere che quella già anticipata sia l'unica interpretazione realmente rispettosa della volontà della de cuius.
È noto che le norme dettate per la c.d. interpretazione soggettiva dei contratti – e, in particolare, gli artt.
1362-1365, con gli adattamenti resi necessari dalla diversa natura della fattispecie negoziale – debbano essere applicate anche ai negozi mortis causa e, in particolare, al testamento. È altresì principio consolidato quello per cui poiché il testamento è, chiaramente, un atto non rinnovabile la sua interpretazione impone, rispetto a quella del contratto e del negozio giuridico in generale, una più penetrante ricerca della volontà del testatore.
Ciò implica la necessità che nell'interpretazione del testamento si debba andare oltre il significato letterale delle espressioni adoperate, non essendo pensabile che il testatore abbia una approfondita conoscenza dei concetti giuridici e delle norme tale da potersi ritenere dirimente o prevalente il significato letterale delle parole rispetto a quanto desumibile dall'intero contesto.
Si è affermato, infatti, che “L'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art.
1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del
pagina 4 di 9 testatore medesimo. Pertanto il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius”
(Cass. 7025/86).
Tenuto conto di ciò diviene necessario effettuare una valutazione complessiva del testamento e del contesto nel quale lo stesso è originato, al fine di ricostruire, con la maggiore approssimazione possibile, la volontà della testatrice.
Al fine di fare ciò non può prescindersi, infatti, dalla valutazione degli elementi estrinseci che hanno indotto la de cuius a disporre dei propri beni per il tempo successivo alla sua morte.
Ed invero, risulta dalla documentazione in atti che , già con testamento del 25 settembre Controparte_6
2007 – e, dunque, prima della sottoscrizione delle polizze che ci occupano in favore dell'odierna ricorrente – aveva predisposto, per atto pubblico notarile, un testamento con il quale aveva previsto di
“legare” in favore di tutti i propri nipoti – compresa l'odierna ricorrente – “in parti uguali tra loro, tutte le somme a qualunque titolo depositate a mio nome presso la BA di Roma, filiale di San
NE del RO.
Già nel 2007, dunque – quando ancora la non aveva sottoscritto le polizze che ci occupano – CP_6
la stessa aveva manifestato la propria generica volontà che ai nipoti andassero, in parti uguali, tutte le somme depositate presso la (poi divenuta di San NE. CP_8 CP_1
Successivamente a tale testamento - precisamente in data in data 29.1.2009 ed in data 7.10.2013 -
sottoscriveva le polizze vita n. 2093626 e n. 7238038 designando quale unica Controparte_6
beneficiaria la OT . Parte_1
Proprio alla luce di ciò la de cuius, mutando la propria volontà, al fine di includere, nei beni da dividersi in parti uguali tra tutti i nipoti, anche le suddette polizze redigeva un nuovo testamento pubblico in data 27.1.2025 con il quale, sostanzialmente, confermava la volontà di dividere tutte le somme “depositate” presso l' di San NE del TO (già in parti uguali CP_1 CP_8
tra tutti i nipoti (come già effettuato con il testamento del 2007), specificando tuttavia questa volta – dunque nella piena consapevolezza di aver già nominato quale unica beneficiaria delle polizze per cui è causa l'odierna ricorrente – che nelle somme “depositate” presso l' andavano ricomprese CP_1 anche quelle relative alle “polizze”, oltre che relative a “conti correnti, depositi amministrati, titoli, investimenti, libretti” etc, chiarendo altresì la de cuius, con il testamento del 2015, che avrebbero dovuto dividersi in parti uguali tra tutti i nipoti, non solo le somme “depositate” presso l' ma CP_1 anche quelle “depositate” a proprio nome “presso qualsiasi altro istituto di credito”.
pagina 5 di 9 A fronte di ciò, l'interpretazione del testamento del 2015 fornita dalla parte attrice si palese obbiettivamente irrazionale, oltre che finalizzata a togliere qualunque valore a tale atto di ultima volontà della de cuius.
Ed infatti non si vede quale altra ragione abbia spinto la de cuius a sostituire le disposizioni testamentarie del 2007 con le disposizioni testamentarie del 2015 se non quella di includervi anche le
“polizze” per cui è causa che vedevano quale originaria beneficiaria (contrattuale) Parte_1
.
[...]
In altri termini, se la volontà di fosse rimasta ferma nel voler destinare le somme di cui Controparte_6 alle polizze vita che ci occupano sempre in favore dell'odierna attrice, non si vede il motivo per il quale la stessa decideva di revocare il testamento del 2007 integrando la disposizione testamentaria in commento con l'inclusione anche delle “polizze”.
Sempre al fine di ricostruire la volontà della de cuius valutando globalmente tutti gli elementi emersi – intrinseci ed estrinseci al testamento – non può poi non rilevarsi come, a ben vedere, l'intenzione di che emerge dalla lettura del testamento del 2015 sia stata quella di assicurare un'equa Controparte_6
distribuzione delle proprie sostanze, per il tempo successivo al suo decesso, tra tutti i nipoti, eliminando qualunque disparità derivante da eventuali disposizioni della stessa effettuate quando era ancora in vita.
È evidente, infatti, che con il testamento pubblico del 2015 la signora abbia sentito la CP_6
necessità di riequilibrare le posizioni di tutti i nipoti, disponendo la divisione delle proprie sostanze in favore di tutti, in parti uguali. E ciò si evince anche dalla espressa volontà della de cuius, manifestata nel testamento del 2015, di imporre all'erede l'obbligo di collazione in relazione alla Persona_1
somma di euro 15.000,00 che la ancora in vita, aveva trasferito alla OT, considerando tale CP_6 somma “un anticipo sulla somma a lei (la OT) destinata con il presente testamento”.
A fronte di tali univoci indici, gli elementi portati all'attenzione dell'intestato Tribunale dalla parte ricorrente in favore dell'interpretazione dalla stessa caldeggiata si palesano del tutto deboli.
In particolare, ha sostenuto la ricorrente che le polizze in questione andrebbero escluse dal testamento poiché nello stesso la de cuius ha fatto riferimento alle somme “depositate” mentre, nei fatti, “con la sottoscrizione della polizza, il relativo importo è uscito dal patrimonio della e non giaceva CP_6
più presso la banca in quanto depositata presso , ossia un soggetto distinto. CP_1 CP_1
La citata interpretazione, potremmo dire “letterale”, contrasta tuttavia con numerosi elementi che, letti unitamente, inducono ad escluderla.
Innanzitutto, infatti, non può revocarsi in dubbio che la aveva sottoscritto le polizze presso la CP_6
di San NE del TO, filiale alla quale affidava i propri denari al fine di vincolarli in CP_1 una polizza vita. Sotto tale profilo, anche considerata l'età della ed il grado di istruzione della CP_6
pagina 6 di 9 stessa (non era di certo un tecnico del diritto), è evidente come all'espressione “somme depositate” presso l' non possa attribuirsi alcun valore “tecnico” dirimente. La cliente, infatti, si era CP_1
rivolta alla filiale di San NE del TO al fine di stipulare una polizza vita con la conseguenza che appare del tutto verosimile la sua convinzione, al momento della redazione del testamento, che le somme fossero “depositate” presso la citata filiale, indipendentemente dal soggetto che, materialmente, ha sottoscritto il contratto in qualità di assicuratore.
D'altro canto, come pure affermato dalle parti terze chiamate e non contestato dall'attrice,
[...]
è la Compagnia assicurativa partner di che ne cura il settore BA CP_1 Controparte_1
Assicurazione e, dunque, non proprio un soggetto del tutto estraneo e diverso.
Per tale via non potrebbe nemmeno ritenersi, come invece affermato dalla parte attrice, che le somme di cui alle polizze andrebbero escluse dalla disposizione testamentaria in quanto quest'ultima si riferisce alle somme depositate presso l' o altri istituti di credito, mentre non è CP_1 CP_1
un istituto di credito. Tale rilievo, infatti, è destinato a perdere di qualunque consistenza se, come già sottolineato, si considera che la era in realtà una casalinga con un'istruzione di licenza CP_6
elementare – circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c. -, evidenza che induce a dubitare fortemente della contezza, da parte della stessa, dell'effettivo contraente della polizza (da momento, si ripete, che la stessa si era rivolta ad e, soprattutto, della natura di compagnia di assicurazione e non di CP_1
Contr istituto di credito della
Chiariti tali aspetti, milita in favore dell'interpretazione fornita in questa sede anche un ulteriore argomento. Come chiaramente evincibile dalla lettura del testamento del 2015, nello stesso sono contenute, a differenza che in quello del 2007, anche disposizioni assai specifiche evidentemente volute dalla testatrice proprio al fine di evitare qualunque successivo motivo di attrito tra i nipoti.
Si è visto, infatti, che la de cuius, con il testamento del 2015, ha sentito la necessità di specificare che tra le somme da dividersi in parti uguali tra tutti i nipoti vi erano anche quelle vincolate in polizze, così come ha sentito la necessità di specificare l'obbligo di collazione in capo alla OT che aveva ricevuto in vita la somma di 15.000,00. Da ciò discende che, qualora davvero avesse voluto confermare il beneficio di riscuotere le polizze in capo alla ricorrente – lungi dal prevedere che anche le polizze avrebbero dovuto dividersi in parti uguali – avrebbe sicuramente escluso le stesse dall'eredità invece di includerle, come effettuato.
Alla luce degli univoci elementi sopra evidenziati, dunque, deve concludersi nel ritenere che la testatrice, attribuendo il legato a tutti gli eredi, in parti uguali, e facendo espresso riferimento alle polizze, abbia chiaramente ed inequivocabilmente inteso revocare il beneficiario precedentemente nominato ex art. 1921 c.c.
pagina 7 di 9 D'altro canto, non risulta che la de cuius avesse delle altre polizze da “dividere” in parti uguali tra gli eredi con la conseguenza che l'unica interpretazione idonea ad assicurare effettiva attuazione alla volontà della de cuius è quella prospettata in questa sede.
Da ultimo non è fuor d'opera sottolineare come di certo l'interpretazione della volontà della de cuius che questo giudice è chiamato a dare in questa sede, non potrebbe essere in alcun modo condizionata dalle clausole contrattuali ovvero dalle condizioni generali di polizza imposte dalla impresa di assicurazione.
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo sia per la presente fase di merito che per la fase cautelare in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori della parte convenuta e della parte terza chiamata (per la fase di merito: fase studio, fase introduttiva, fase decisionale;
per la fase cautelare: fase studio, fase introduttiva, essendosi l'attività limitata al deposito degli atti introduttivi ed alla partecipazione ex art. 127 ter c.p.c. ad una udienza, ai minimi tenuto conto della sovrapponibilità delle questioni rispetto alla fase di merito ) .
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1748 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accerta che , con il testamento pubblico del 27.1.2015, ha revocato la precedente Controparte_6
designazione della beneficiaria effettuata con le polizze n. 2093626 e n. 7238038 stipulate con la ammontanti, rispettivamente, ad euro 165.040,35 (al lordo dell'imposta di euro CP_1
5,05) e ad euro 34.221,86 al lordo dell'imposta di euro 714,72 e, per l'effetto:
- dispone che versi le citate somme, in parti uguali, ai sei nipoti della signora CP_1 CP_6
menzionati nel testamento del 27.1.2015 e, pertanto a: , Controparte_2 Controparte_3
, , , CP_4 Persona_1 Controparte_5 Parte_1
Contr
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6307,00 per compensi professionali per la fase di merito ed euro
1727,00 per compensi professionali per la fase cautelare, oltre al 15% per spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge;
- condanna la parte attrice a rimborsare alle parti terze chiamate costituite le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 6307,00 per compensi professionali per la fase di merito ed euro 1727,00 per compensi professionali per la fase cautelare, oltre al 15% per spese pagina 8 di 9 generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 26 luglio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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