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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai IGnori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI ConIGliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 293/2022 RGC promossa
DA
- con sede in Monsano alla via Veneto n. 21; Parte_1
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Giantomassi del Foro di Jesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi alla via Gramsci n. 31;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Marche CP_1
n. 76;
C.F.: C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca D'Antoni del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona al viale della Vittoria n.
35;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1147/2021 del Tribunale di Ancona del giorno
24.09.2021, resa in procedimento n. 6042/2018 RGC.
OGGETTO: vendita di beni mobili.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.11.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa ha impugnato la Parte_1
sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di restituzione delle somme corrisposte per pagamento bolli auto e di formalizzazione del trasferimento di proprietà dell'auto medesima, dalla stessa avanzata nei pag. 2/9 confronti di quale precedente titolare della cessata ditta AN CP_1
AU.
Si è costituita nel grado l'appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024.
La impugna la sentenza in epigrafe muovendo alla medesima le Parte_1
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe
infatti innanzitutto errato, il Tribunale di Ancona, nel non tenere in debita considerazione una serie di dati e documenti acquisiti all'istruttoria di primo grado che consentirebbero di ritenere come l'autovettura BMW tg. CM 464DH
di cui si tratta fosse stata effettivamente venduta dall'appellante alla ditta
[...]
senza tuttavia che tale trasferimento fosse stato Controparte_2
formalizzato mediante il dovuto passaggio di proprietà dell'auto, con la conseguenza che la domanda dall'appellante svolta in primo grado (tesa,
innanzitutto, ad ottenere il rimborso delle spese dalla medesima sostenute per i bolli auto e le relative sanzioni) avrebbe dovuto essere accolta. In particolare,
evidenzia la a fronte della fattura di vendita dell'autovettura Parte_1
emessa nei confronti della ditta AN AU, quest'ultima avrebbe versato in pagamento della stessa il prezzo convenuto mediante assegni agli atti per complessivi € 28.000,00=, mentre gli assegni per € 30.000,00= (poi rivelatisi falsi)
rilasciati dal promittente acquirente dell'auto IG. furono Persona_1
pag. 3/9 intestati appunto alla ditta AN AU (e non ad essa a riprova del Pt_1
fatto che la prima era effettivamente divenuta proprietaria del mezzo. D'altro canto, continua l'appellante, la ricostruzione dei fatti nel senso prospettato sarebbe confermata anche dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Senigallia
dalla IG.ra , madre della titolare della ditta acquirente, la quale – Tes_1
nello sporgere querela contro il subacquirente del mezzo IG. – Persona_1
ebbe a dichiarare che lo stesso era appunto di proprietà della ditta di sua figlia
(e non dunque di essa . Parte_1
Per le considerazioni che precedono la ripropone le domande già Pt_1
svolte in primo grado, volte ad ottenere non solo il rimborso delle spese per bolli e sanzioni sostenute per l'autovettura, ma anche la trascrizione nei pubblici registri dell'avvenuta cessione del veicolo a spese dell'acquirente.
Costituendosi in appello, titolare della disciolta ditta CP_1
individuale AN AU, ha contestato l'impugnazione proposta evidenziando le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
Occorre muovere dalla considerazione, che risulta evidente dal complesso dei dati istruttori agli atti, per cui nella specie si è chiaramente trattato di una consegna dell'auto, da parte della proprietaria alla concessionaria Parte_1
ditta individuale AN AU, in conto vendita a terzi. In altre parole, come succede comunemente in casi del genere, la proprietaria dell'auto ha lasciato la vettura presso l'autosalone perché quest'ultimo la proponesse in vendita a terzi;
pag. 4/9 solo una volta che il terzo acquirente fosse stato reperito, le parti avrebbero formalizzato i propri rapporti, giuridici ed economici, provvedendo anche al formale e definitivo passaggio di proprietà del mezzo, tuttora intestato alla proprietaria in favore del terzo acquirente. La tesi dell'appellante Pt_1
secondo cui invece la vettura sarebbe stata fin dalla consegna all'autosalone venduta a quest'ultimo (che pertanto ne sarebbe divenuto immediatamente proprietario e avrebbe dovuto effettuarne il passaggio di proprietà) impinge in un dato contrario assolutamente fondamentale: ovvero quello per cui la fattura di vendita dell'auto è stata emessa dopo (12.02.2007) che la ditta AN AU
aveva venduto e consegnato a terzi la vettura (06.02.2007), subendo però una truffa. E' di tutta evidenza cioè che la proprietaria del mezzo Pt_1
verosimilmente avvertita dell'accaduto dalla AN AU, al fine di scaricare ogni responsabilità sull'autosalone intermediario e comunque di entrare in possesso del compenso originariamente pattuito per la vendita del mezzo,
provvedeva ad emettere la fattura di vendita di cui si tratta che invece avrebbe dovuto essere emessa ben prima, ovvero fin dalla consegna del mezzo all'autosalone, qualora l'accordo – come prospetta l'appellante – fosse davvero stato quello di procedere all'alienazione immediata del mezzo alla AN AU,
a prescindere da una rivendita a terzi dello stesso. Che, del resto, l'accordo tra le parti fosse quello – tipico e comune, come s'è visto – di una mera consegna del mezzo in conto vendita, è ulteriormente dimostrato dal fatto che la AN
pag. 5/9 AU, nel rivendere al terzo l'autovettura, maggiorò di quello che doveva essere il proprio compenso pattuito per il servizio (€ 2.000,00=) il prezzo (€ 28.000,00=)
che invece essa AN AU doveva restituire alla proprietaria. Ancora, e per mera completezza di esposizione, si aggiunge che la ricostruzione degli avvenimenti sin qui operata è pienamente confermata non solo dalle dichiarazioni della IG.ra (madre della titolare e collaboratrice Tes_1
dell'autosalone) rese nel corso del processo penale a carico del terzo acquirente,
ma anche dalla stessa sentenza di condanna penale di quest'ultimo, depositata agli atti di primo grado dalla odierna appellata . CP_1
Ciò chiarito, è accaduto che, resasi conto di aver subito una truffa, la AN AU
– correttamente – al fine di tacitare la di qualsiasi propria legittima Parte_1
pretesa, pagò – come del resto dalla stessa ammesso, e come peraltro risulta dalla contabilità prodotta agli atti della – quanto comunque a Parte_1
quest'ultima spettava a fronte dell'operazione, mentre curò di perseguire penalmente il terzo acquirente. Il pagamento così effettuato dalla AN AU in favore della si configura pertanto, a prescindere dalla descrizione Pt_1
della fattura emessa da quest'ultima, come un vero e proprio risarcimento del danno per l'accaduto, e non invece (come prospetta l'appellante) come un pagamento del prezzo della vettura, non foss'altro perché la vendita a terzi di quest'ultima (che costituiva il fine ultimo dell'intera operazione) non si era davvero realizzata, per essere stata perpetrata da terzi una truffa, come pag. 6/9 accertato dalla sentenza n. 176/2011 del Tribunale Penale di Ancona –
Senigallia. La vettura peraltro veniva anche recuperata a distanza di meno di un mese e rimessa nella disponibilità della AN AU come risulta dal relativo verbale dei carabinieri, in cui la IG.ra dichiarava la propria Tes_1
disponibilità a riprenderne il possesso. In un quadro complessivo di questo genere, è dunque accaduto che la sia comunque rimasta Parte_1
intestataria dell'auto (e come tale tenuta al pagamento della relativa imposta di bollo), mentre evidentemente l'autosalone ne ha continuato, seppure immotivatamente, a mantenere il possesso. Se ne ricava allora che la Parte_1
[... non può certamente pretendere, sulla base di un titolo contrattuale (ovvero l'originario accordo) di addossare alla AN AU (e/o alla sua titolare) l'onere sostenuto per il pagamento dei bolli auto (imposta come tale a carico del proprietario), dal momento che, secondo il menzionato accordo, il presupposto per il trasferimento di proprietà della vettura (ovvero la vendita a terzi della stessa) non si è mai verificato. Non può neppure sostenersi che l'avvenuto risarcimento del danno in favore della (conseguente alla mancata Pt_1
realizzazione di una vendita a terzi) legittimi la AN AU a divenire automaticamente proprietaria del mezzo residuato;
è ben vero infatti che la
AN AU, pagando il prezzo intero dell'auto come pattuito nell'accordo originario, avrebbe ben potuto pretendere di sottrarre a tale importo il valore del mezzo recuperato ma, a parte che mai la stessa ha avanzato in giudizio una pag. 7/9 domanda del genere, l'avvenuto integrale risarcimento del danno non determina comunque, di per se stesso, il diritto della AN AU a divenire proprietaria del mezzo (diritto peraltro, come si ripete, neppure mai reclamato).
La domanda di restituzione degli importi di bollo pagati dalla Parte_1
pertanto, non può essere accolta, come neppure quella di disporre il trasferimento di proprietà del mezzo, mancando allo stato un qualsiasi titolo per la relativa pronuncia.
In considerazione di tutto quanto precede, dunque, l'appello proposto deve essere respinto e la sentenza gravata confermata, sebbene sulla base della diversa motivazione sin qui resa.
La circostanza che l'odierna appellata abbia di fatto continuato comunque a mantenere per tutti questi anni, senza titolo, il possesso dell'auto, integra la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
pag. 8/9 • Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di ConIGlio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai IGnori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI ConIGliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 293/2022 RGC promossa
DA
- con sede in Monsano alla via Veneto n. 21; Parte_1
CF: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Giantomassi del Foro di Jesi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Jesi alla via Gramsci n. 31;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Marche CP_1
n. 76;
C.F.: C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luca D'Antoni del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona al viale della Vittoria n.
35;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1147/2021 del Tribunale di Ancona del giorno
24.09.2021, resa in procedimento n. 6042/2018 RGC.
OGGETTO: vendita di beni mobili.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.11.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa ha impugnato la Parte_1
sentenza in epigrafe con la quale era stata rigettata la domanda di restituzione delle somme corrisposte per pagamento bolli auto e di formalizzazione del trasferimento di proprietà dell'auto medesima, dalla stessa avanzata nei pag. 2/9 confronti di quale precedente titolare della cessata ditta AN CP_1
AU.
Si è costituita nel grado l'appellata per resistere all'appello proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.11.2024.
La impugna la sentenza in epigrafe muovendo alla medesima le Parte_1
censure che come di seguito possono essere brevemente compendiate. Avrebbe
infatti innanzitutto errato, il Tribunale di Ancona, nel non tenere in debita considerazione una serie di dati e documenti acquisiti all'istruttoria di primo grado che consentirebbero di ritenere come l'autovettura BMW tg. CM 464DH
di cui si tratta fosse stata effettivamente venduta dall'appellante alla ditta
[...]
senza tuttavia che tale trasferimento fosse stato Controparte_2
formalizzato mediante il dovuto passaggio di proprietà dell'auto, con la conseguenza che la domanda dall'appellante svolta in primo grado (tesa,
innanzitutto, ad ottenere il rimborso delle spese dalla medesima sostenute per i bolli auto e le relative sanzioni) avrebbe dovuto essere accolta. In particolare,
evidenzia la a fronte della fattura di vendita dell'autovettura Parte_1
emessa nei confronti della ditta AN AU, quest'ultima avrebbe versato in pagamento della stessa il prezzo convenuto mediante assegni agli atti per complessivi € 28.000,00=, mentre gli assegni per € 30.000,00= (poi rivelatisi falsi)
rilasciati dal promittente acquirente dell'auto IG. furono Persona_1
pag. 3/9 intestati appunto alla ditta AN AU (e non ad essa a riprova del Pt_1
fatto che la prima era effettivamente divenuta proprietaria del mezzo. D'altro canto, continua l'appellante, la ricostruzione dei fatti nel senso prospettato sarebbe confermata anche dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Senigallia
dalla IG.ra , madre della titolare della ditta acquirente, la quale – Tes_1
nello sporgere querela contro il subacquirente del mezzo IG. – Persona_1
ebbe a dichiarare che lo stesso era appunto di proprietà della ditta di sua figlia
(e non dunque di essa . Parte_1
Per le considerazioni che precedono la ripropone le domande già Pt_1
svolte in primo grado, volte ad ottenere non solo il rimborso delle spese per bolli e sanzioni sostenute per l'autovettura, ma anche la trascrizione nei pubblici registri dell'avvenuta cessione del veicolo a spese dell'acquirente.
Costituendosi in appello, titolare della disciolta ditta CP_1
individuale AN AU, ha contestato l'impugnazione proposta evidenziando le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
Occorre muovere dalla considerazione, che risulta evidente dal complesso dei dati istruttori agli atti, per cui nella specie si è chiaramente trattato di una consegna dell'auto, da parte della proprietaria alla concessionaria Parte_1
ditta individuale AN AU, in conto vendita a terzi. In altre parole, come succede comunemente in casi del genere, la proprietaria dell'auto ha lasciato la vettura presso l'autosalone perché quest'ultimo la proponesse in vendita a terzi;
pag. 4/9 solo una volta che il terzo acquirente fosse stato reperito, le parti avrebbero formalizzato i propri rapporti, giuridici ed economici, provvedendo anche al formale e definitivo passaggio di proprietà del mezzo, tuttora intestato alla proprietaria in favore del terzo acquirente. La tesi dell'appellante Pt_1
secondo cui invece la vettura sarebbe stata fin dalla consegna all'autosalone venduta a quest'ultimo (che pertanto ne sarebbe divenuto immediatamente proprietario e avrebbe dovuto effettuarne il passaggio di proprietà) impinge in un dato contrario assolutamente fondamentale: ovvero quello per cui la fattura di vendita dell'auto è stata emessa dopo (12.02.2007) che la ditta AN AU
aveva venduto e consegnato a terzi la vettura (06.02.2007), subendo però una truffa. E' di tutta evidenza cioè che la proprietaria del mezzo Pt_1
verosimilmente avvertita dell'accaduto dalla AN AU, al fine di scaricare ogni responsabilità sull'autosalone intermediario e comunque di entrare in possesso del compenso originariamente pattuito per la vendita del mezzo,
provvedeva ad emettere la fattura di vendita di cui si tratta che invece avrebbe dovuto essere emessa ben prima, ovvero fin dalla consegna del mezzo all'autosalone, qualora l'accordo – come prospetta l'appellante – fosse davvero stato quello di procedere all'alienazione immediata del mezzo alla AN AU,
a prescindere da una rivendita a terzi dello stesso. Che, del resto, l'accordo tra le parti fosse quello – tipico e comune, come s'è visto – di una mera consegna del mezzo in conto vendita, è ulteriormente dimostrato dal fatto che la AN
pag. 5/9 AU, nel rivendere al terzo l'autovettura, maggiorò di quello che doveva essere il proprio compenso pattuito per il servizio (€ 2.000,00=) il prezzo (€ 28.000,00=)
che invece essa AN AU doveva restituire alla proprietaria. Ancora, e per mera completezza di esposizione, si aggiunge che la ricostruzione degli avvenimenti sin qui operata è pienamente confermata non solo dalle dichiarazioni della IG.ra (madre della titolare e collaboratrice Tes_1
dell'autosalone) rese nel corso del processo penale a carico del terzo acquirente,
ma anche dalla stessa sentenza di condanna penale di quest'ultimo, depositata agli atti di primo grado dalla odierna appellata . CP_1
Ciò chiarito, è accaduto che, resasi conto di aver subito una truffa, la AN AU
– correttamente – al fine di tacitare la di qualsiasi propria legittima Parte_1
pretesa, pagò – come del resto dalla stessa ammesso, e come peraltro risulta dalla contabilità prodotta agli atti della – quanto comunque a Parte_1
quest'ultima spettava a fronte dell'operazione, mentre curò di perseguire penalmente il terzo acquirente. Il pagamento così effettuato dalla AN AU in favore della si configura pertanto, a prescindere dalla descrizione Pt_1
della fattura emessa da quest'ultima, come un vero e proprio risarcimento del danno per l'accaduto, e non invece (come prospetta l'appellante) come un pagamento del prezzo della vettura, non foss'altro perché la vendita a terzi di quest'ultima (che costituiva il fine ultimo dell'intera operazione) non si era davvero realizzata, per essere stata perpetrata da terzi una truffa, come pag. 6/9 accertato dalla sentenza n. 176/2011 del Tribunale Penale di Ancona –
Senigallia. La vettura peraltro veniva anche recuperata a distanza di meno di un mese e rimessa nella disponibilità della AN AU come risulta dal relativo verbale dei carabinieri, in cui la IG.ra dichiarava la propria Tes_1
disponibilità a riprenderne il possesso. In un quadro complessivo di questo genere, è dunque accaduto che la sia comunque rimasta Parte_1
intestataria dell'auto (e come tale tenuta al pagamento della relativa imposta di bollo), mentre evidentemente l'autosalone ne ha continuato, seppure immotivatamente, a mantenere il possesso. Se ne ricava allora che la Parte_1
[... non può certamente pretendere, sulla base di un titolo contrattuale (ovvero l'originario accordo) di addossare alla AN AU (e/o alla sua titolare) l'onere sostenuto per il pagamento dei bolli auto (imposta come tale a carico del proprietario), dal momento che, secondo il menzionato accordo, il presupposto per il trasferimento di proprietà della vettura (ovvero la vendita a terzi della stessa) non si è mai verificato. Non può neppure sostenersi che l'avvenuto risarcimento del danno in favore della (conseguente alla mancata Pt_1
realizzazione di una vendita a terzi) legittimi la AN AU a divenire automaticamente proprietaria del mezzo residuato;
è ben vero infatti che la
AN AU, pagando il prezzo intero dell'auto come pattuito nell'accordo originario, avrebbe ben potuto pretendere di sottrarre a tale importo il valore del mezzo recuperato ma, a parte che mai la stessa ha avanzato in giudizio una pag. 7/9 domanda del genere, l'avvenuto integrale risarcimento del danno non determina comunque, di per se stesso, il diritto della AN AU a divenire proprietaria del mezzo (diritto peraltro, come si ripete, neppure mai reclamato).
La domanda di restituzione degli importi di bollo pagati dalla Parte_1
pertanto, non può essere accolta, come neppure quella di disporre il trasferimento di proprietà del mezzo, mancando allo stato un qualsiasi titolo per la relativa pronuncia.
In considerazione di tutto quanto precede, dunque, l'appello proposto deve essere respinto e la sentenza gravata confermata, sebbene sulla base della diversa motivazione sin qui resa.
La circostanza che l'odierna appellata abbia di fatto continuato comunque a mantenere per tutti questi anni, senza titolo, il possesso dell'auto, integra la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese anche del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
pag. 8/9 • Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Ancona nella Camera di ConIGlio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 9/9