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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
AG TO, RE
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025_21260 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente Ricorrente_1:
Chiede di accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sugli immobili del ricorrente n.02576202500002468000, fascicolo n. 2025/21260.
Condannare l'ente convenuto al pagamento di onorari, spese e competenze, con distrazione a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
Chiede che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia rigettare il ricorso;
Con vittoria di spese e competenze per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 5.08.2025, all'Agenzia delle Entrate -SS, Agente della
SS per la provincie della Regione Sardegna, il signor Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe, notificata il 14.06.2025, su beni immobili di sua proprietà per un importo totale di euro 77.156,66.
Ha dedotto le seguenti eccezioni:
a) violazione e mancata osservanza dell'art. 77, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, Legge 212/2000 per mancata instaurazione del contradditorio endoprocedimentale;
b) violazione e mancata osservanza dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973;
c) violazione e mancata osservanza dell'art. 22, D.Lgs. 472/1997, ai sensi del quale l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, deve essere preceduta da un'istanza motivata da presentarsi dinnanzi al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale;
d) mancanza del presupposto del periculum in mora in base al quale l'applicazione della misura cautelare
è subordinata all'esistenza di un fondato timore di perdere il credito erariale nei tempi della riscossione.
e) violazione e mancata applicazione dell'art. 8 della legge 27.07.2000, n.212 – disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente – che sancisce la tutela dell'integrità patrimoniale.
Si è costituita l'Agenzia della SS che controdeduce a ciascuna delle motivazioni addotte dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 19.01.2026 il ricorrente insisteva nelle sue eccezioni formulate.
Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio con le conclusioni sopra descritte.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
1 Il ricorrente sostiene che gli è stato negato il diritto al contraddittorio preventivo imposto dall'art. 77, DPR
602/1973, e che l'atto n. 02576202500002468000 non è stato preceduto dall'invito al contradittorio.
La deduzione difensiva è erronea in fatto e in diritto.
L'Agenzia convenuta, infatti, così come previsto dall'art. 77, comma 2-bis del DPR 602/1973, a mente del quale “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”, ha, mediante la comunicazione preventiva, adempiuto l'obbligo che su di essa incombeva;
null'altro scopo, se non quello previsto dalla legge e del quale incomprensibilmente il Signor Ricorrente_1 lamenta la mancanza, aveva la notifica della comunicazione preventiva n. 02576202500002468000, avvenuta il 14.06.2025 effettuata con A/R consegnata al destinatario
(all.3 fascicolo resistente) come dallo stesso sostenuto in ricorso.
Con tale atto il ricorrente è stato avvertito che, in difetto di pagamento delle somme esattamente indicate
(77.156,66 EUR), risultanti dalle cartelle, anch'esse specificamente indicate nella comunicazione, notificate da oltre sessanta giorni, si sarebbe proceduto all'iscrizione della garanzia. Il diritto al contraddittorio preventivo, al quale è preordinata la comunicazione preventiva, è stato perciò garantito.
Con la comunicazione n. 02576202500002468000, oggetto del presente giudizio, il ricorrente è stata messo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione della preannunciata misura cautelare.
2
In merito alla specifica deduzione in esame, cosi' come enunciata alla lettera b) della parte espositiva, è sufficiente ricordare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del Dpr 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del ricordato Dpr n. 602 del 1973, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (si veda per tutte Cass. 8122/2015), che porta ad escludere che l'ipoteca debba essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973. Si tratta, del resto, di lettura giurisprudenziale conforme al dettato letterale della norma in riferimento.
3
I motivi sinteticamente riportati nella parte espositiva alle lettere c), d), e), sono infondati in quanto non tengono conto della specificità dell'istituto in esame.
Per quanto riguarda la violazione e la mancata osservanza dell'art.22 del D.Lgs.472/1997, di cui al punto c), come correttamente rilevato dall'Ufficio resistente, l'ipoteca esattoriale, istituto speciale non assimilabile ad altri istituti, trova la propria regolamentazione nell'articolo 77, DPR 602/1973; detta norma non subordina l'iniziativa ad alcuna istanza e autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.
L'art. 22, D. Lgs 472/1997, disciplina, invero, fattispecie totalmente differenti, rientranti nella competenza dell'Agenzia delle entrate e non dell'ente di riscossione.
La norma, di cui il Signor Ricorrente_1 lamenta la violazione, l'art. 22 del D.Lvo 472/1997, dispone, testualmente, che “In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al Presidente della Commissione Tributaria
Provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda”.
Detta norma non è riferibile al caso di specie, atteso che l'ipoteca esattoriale, regolata dall'art. 77 DPR
602/1970, è istituto del tutto peculiare, la cui attivazione non è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'aspetto del tutto specifico è costituito dal fatto che, a norma dell'art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997,
l'iscrizione ipotecaria può essere richiesta in presenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di constatazione.
Si è dunque fuori, nel caso posto all'attenzione della Corte, dal perimetro di applicazione del citato art. 22.
Per completezza, è utile ricordare – quale ulteriore conferma della specificità dell'istituto su cui ci si è già soffermati – che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (si veda per tutte Cass. civ.
Sez. III Ord., 27-10-2020, n. 23661), l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l'adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire.
Essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., che ha lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria e ha titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo;
infine, non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata, con conseguente inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata. L'art. 77 del D.P.R. 602/1973 disciplina un'ipotesi di ipoteca, dove il ruolo, e quindi anche l'accertamento esecutivo o l'ingiunzione fiscale, viene ad assumere la funzione di titolo per l'iscrizione.
Per giurisprudenza costante l'iscrizione dell'ipoteca, effettuata ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati non è riconducibile all'ipoteca legale disciplinata dall'art. 2817 c.c., né all'ipoteca giudiziale prevista dall'art. 2818 c.c., e neppure a quella volontaria, prevista dall'art. 2821 c.
c., fondandosi su un provvedimento amministrativo. La ratio deve senz'altro ritrovarsi, come avviene generalmente per le ipoteche legali, nella tutela che la legge accorda a crediti in relazione alla loro causa e, soprattutto alla conseguente prevalenza, più o meno marcata, dell'interesse pubblico.
Già dalla sola lettura del primo comma dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, emerge la facoltà discrezionale che viene attribuita all'agente e al concessionario della riscossione, di iscrivere ipoteca, qualora sia decorso il termine di sessanta giorni dal momento della notifica della cartella di pagamento, contrapposta alla doverosità di iscrizione espressa dal secondo comma, qualora le somme complessivamente iscritte a ruolo non superino il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione.
Nelle ipotesi diverse da quella prevista dal secondo comma dell'art. 77 citato (dove l'iscrizione appare automatica), il concessionario o agente della riscossione devono valutare l'opportunità di procedere all'iscrizione. In ogni caso l'importo del debito garantito rappresenta l'adempimento minimo necessario per preservare il patrimonio dell'obbligato che comunque non priva lo stesso del possesso e godimento del bene ne' l'agente di riscossione, avendo adottato le misure di legge, ne' lede il diritto dell'integrità patrimoniale.
Alla luce della normativa esposta, a tutela del credito rivendicato (euro 77.156,66), l'Agente di SS era legittimato all'invio della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, anche a garanzia del debitore per l'esercizio del diritto alla difesa, notificando l'apposita comunicazione, non rilevandosi nell'azione di
ADER alcuna violazione di legge.
Per quanto sopra il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento di € 5.000,00 di spese processuali, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
AG TO, RE
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 686/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 2025_21260 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente Ricorrente_1:
Chiede di accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca sugli immobili del ricorrente n.02576202500002468000, fascicolo n. 2025/21260.
Condannare l'ente convenuto al pagamento di onorari, spese e competenze, con distrazione a favore del difensore.
Resistente/Appellato:
Chiede che Codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia rigettare il ricorso;
Con vittoria di spese e competenze per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 5.08.2025, all'Agenzia delle Entrate -SS, Agente della
SS per la provincie della Regione Sardegna, il signor Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe, notificata il 14.06.2025, su beni immobili di sua proprietà per un importo totale di euro 77.156,66.
Ha dedotto le seguenti eccezioni:
a) violazione e mancata osservanza dell'art. 77, D.P.R. 602/1973 e dell'art. 10, Legge 212/2000 per mancata instaurazione del contradditorio endoprocedimentale;
b) violazione e mancata osservanza dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973;
c) violazione e mancata osservanza dell'art. 22, D.Lgs. 472/1997, ai sensi del quale l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, deve essere preceduta da un'istanza motivata da presentarsi dinnanzi al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale;
d) mancanza del presupposto del periculum in mora in base al quale l'applicazione della misura cautelare
è subordinata all'esistenza di un fondato timore di perdere il credito erariale nei tempi della riscossione.
e) violazione e mancata applicazione dell'art. 8 della legge 27.07.2000, n.212 – disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente – che sancisce la tutela dell'integrità patrimoniale.
Si è costituita l'Agenzia della SS che controdeduce a ciascuna delle motivazioni addotte dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 19.01.2026 il ricorrente insisteva nelle sue eccezioni formulate.
Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio con le conclusioni sopra descritte.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
1 Il ricorrente sostiene che gli è stato negato il diritto al contraddittorio preventivo imposto dall'art. 77, DPR
602/1973, e che l'atto n. 02576202500002468000 non è stato preceduto dall'invito al contradittorio.
La deduzione difensiva è erronea in fatto e in diritto.
L'Agenzia convenuta, infatti, così come previsto dall'art. 77, comma 2-bis del DPR 602/1973, a mente del quale “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”, ha, mediante la comunicazione preventiva, adempiuto l'obbligo che su di essa incombeva;
null'altro scopo, se non quello previsto dalla legge e del quale incomprensibilmente il Signor Ricorrente_1 lamenta la mancanza, aveva la notifica della comunicazione preventiva n. 02576202500002468000, avvenuta il 14.06.2025 effettuata con A/R consegnata al destinatario
(all.3 fascicolo resistente) come dallo stesso sostenuto in ricorso.
Con tale atto il ricorrente è stato avvertito che, in difetto di pagamento delle somme esattamente indicate
(77.156,66 EUR), risultanti dalle cartelle, anch'esse specificamente indicate nella comunicazione, notificate da oltre sessanta giorni, si sarebbe proceduto all'iscrizione della garanzia. Il diritto al contraddittorio preventivo, al quale è preordinata la comunicazione preventiva, è stato perciò garantito.
Con la comunicazione n. 02576202500002468000, oggetto del presente giudizio, il ricorrente è stata messo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione della preannunciata misura cautelare.
2
In merito alla specifica deduzione in esame, cosi' come enunciata alla lettera b) della parte espositiva, è sufficiente ricordare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del Dpr 602 del 1973 non costituisce atto dell'espropriazione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del ricordato Dpr n. 602 del 1973, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (si veda per tutte Cass. 8122/2015), che porta ad escludere che l'ipoteca debba essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, DPR 602/1973. Si tratta, del resto, di lettura giurisprudenziale conforme al dettato letterale della norma in riferimento.
3
I motivi sinteticamente riportati nella parte espositiva alle lettere c), d), e), sono infondati in quanto non tengono conto della specificità dell'istituto in esame.
Per quanto riguarda la violazione e la mancata osservanza dell'art.22 del D.Lgs.472/1997, di cui al punto c), come correttamente rilevato dall'Ufficio resistente, l'ipoteca esattoriale, istituto speciale non assimilabile ad altri istituti, trova la propria regolamentazione nell'articolo 77, DPR 602/1973; detta norma non subordina l'iniziativa ad alcuna istanza e autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.
L'art. 22, D. Lgs 472/1997, disciplina, invero, fattispecie totalmente differenti, rientranti nella competenza dell'Agenzia delle entrate e non dell'ente di riscossione.
La norma, di cui il Signor Ricorrente_1 lamenta la violazione, l'art. 22 del D.Lvo 472/1997, dispone, testualmente, che “In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al Presidente della Commissione Tributaria
Provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda”.
Detta norma non è riferibile al caso di specie, atteso che l'ipoteca esattoriale, regolata dall'art. 77 DPR
602/1970, è istituto del tutto peculiare, la cui attivazione non è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'aspetto del tutto specifico è costituito dal fatto che, a norma dell'art. 22 del D. Lgs. n. 472/1997,
l'iscrizione ipotecaria può essere richiesta in presenza di un atto di contestazione, di un provvedimento di irrogazione della sanzione o di un processo verbale di constatazione.
Si è dunque fuori, nel caso posto all'attenzione della Corte, dal perimetro di applicazione del citato art. 22.
Per completezza, è utile ricordare – quale ulteriore conferma della specificità dell'istituto su cui ci si è già soffermati – che, secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (si veda per tutte Cass. civ.
Sez. III Ord., 27-10-2020, n. 23661), l'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell'imposta, non è riconducibile all'ipoteca legale prevista dall'art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l'adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire.
Essa, peraltro, neppure può accostarsi all'ipoteca giudiziale disciplinata dall'art. 2818 c.c., che ha lo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria e ha titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo;
infine, non costituisce neanche un atto dell'espropriazione forzata, con conseguente inapplicabilità dell'art. 96, comma 2, c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata. L'art. 77 del D.P.R. 602/1973 disciplina un'ipotesi di ipoteca, dove il ruolo, e quindi anche l'accertamento esecutivo o l'ingiunzione fiscale, viene ad assumere la funzione di titolo per l'iscrizione.
Per giurisprudenza costante l'iscrizione dell'ipoteca, effettuata ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati non è riconducibile all'ipoteca legale disciplinata dall'art. 2817 c.c., né all'ipoteca giudiziale prevista dall'art. 2818 c.c., e neppure a quella volontaria, prevista dall'art. 2821 c.
c., fondandosi su un provvedimento amministrativo. La ratio deve senz'altro ritrovarsi, come avviene generalmente per le ipoteche legali, nella tutela che la legge accorda a crediti in relazione alla loro causa e, soprattutto alla conseguente prevalenza, più o meno marcata, dell'interesse pubblico.
Già dalla sola lettura del primo comma dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, emerge la facoltà discrezionale che viene attribuita all'agente e al concessionario della riscossione, di iscrivere ipoteca, qualora sia decorso il termine di sessanta giorni dal momento della notifica della cartella di pagamento, contrapposta alla doverosità di iscrizione espressa dal secondo comma, qualora le somme complessivamente iscritte a ruolo non superino il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione.
Nelle ipotesi diverse da quella prevista dal secondo comma dell'art. 77 citato (dove l'iscrizione appare automatica), il concessionario o agente della riscossione devono valutare l'opportunità di procedere all'iscrizione. In ogni caso l'importo del debito garantito rappresenta l'adempimento minimo necessario per preservare il patrimonio dell'obbligato che comunque non priva lo stesso del possesso e godimento del bene ne' l'agente di riscossione, avendo adottato le misure di legge, ne' lede il diritto dell'integrità patrimoniale.
Alla luce della normativa esposta, a tutela del credito rivendicato (euro 77.156,66), l'Agente di SS era legittimato all'invio della comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, anche a garanzia del debitore per l'esercizio del diritto alla difesa, notificando l'apposita comunicazione, non rilevandosi nell'azione di
ADER alcuna violazione di legge.
Per quanto sopra il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento di € 5.000,00 di spese processuali, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge