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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da e diretto ad ottenere l'apertura della Parte_1
liquidazione controllata del patrimonio della società (p.iva ); Controparte_1 P.IVA_1
rilevato che la resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha insistito per la dichiarazione di improcedibilità della domanda avversaria, attesa l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
1 sentito il relatore ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti e trasmessa dal
Registro delle Imprese, da Agenzia delle Entrate Riscossione e da INPS;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva della ricorrente, titolare di un credito da mancato versamento delle retribuzioni e TFR per l'ammontare di euro 51.379,66, peraltro non specificamente contestato dalla controparte;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la società resistente ha la sede legale nonché il centro degli interessi principali in San Donà di Piave (VE), Comune
ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
rilevato che la ricorrente, insistendo per l'apertura della liquidazione controllata, ha di fatto dato per presupposta la qualifica di impresa minore della società ricorrente, la quale peraltro non risulta smentita dalla documentazione versata in atti;
ritenuto che ricorra lo stato di insolvenza della società debitrice, alla luce dell'ammontare e della natura del debito vantato dalla ricorrente, cui si aggiunge il debito erariale iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione per euro 23.513,34 ed il debito previdenziale risultante dall'informativa trasmessa da INPS per euro 42.779,74;
rilevato, oltretutto, che lo stato di insolvenza allegato dalla ricorrente non è stato contestato dalla controparte, la quale ha unicamente eccepito l'impossibilità di acquisire attivo da destinare ai creditori;
ritenuto, tuttavia, che l'eccezione della resistente fondata sulla antieconomicità della procedura non sia fondata, posto che l'art. 268 CCII prevede unicamente che, nel caso in cui sia un creditore a proporre la domanda per l'avvio della liquidazione controllata, se il debitore
2 è una persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta dello stesso debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (all'attestazione sono allegati i documenti di cui all'art. 283 comma 3 CCII, previsti nel caso dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente); ciò significa che la valutazione di antieconomicità (nel senso ora precisato) della procedura è determinante solo nel caso di debitore persona fisica e solo in presenza dell'attestazione dell'OCC, presupposti entrambi mancanti nella specie;
rilevato, peraltro, che gli elementi patrimoniali attivi risultanti dai bilanci prodotti dalla stessa resistente (immobilizzazioni, crediti e attivo circolante) non consentono, allo stato, di ritenere
prima facie insussistenti utilità da destinare ai creditori;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società CP_1
(p.iva ), con sede in San Donà di Piave (VE);
[...] P.IVA_1
nomina Giudice delegato la dott. Ivana Morandin;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Massimo
Lanfranchi;
3 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201
cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144
e 146 DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante
4 per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. Massimo Lanfranchi.
Venezia, 3.04.2025
Il Giudice rel. Dott. Ivana Morandin
Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici
DOTT. SILVIA BIANCHI PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN GIUDICE REL.
DOTT. SARA PITINARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da e diretto ad ottenere l'apertura della Parte_1
liquidazione controllata del patrimonio della società (p.iva ); Controparte_1 P.IVA_1
rilevato che la resistente, nel costituirsi nel presente giudizio, ha insistito per la dichiarazione di improcedibilità della domanda avversaria, attesa l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
1 sentito il relatore ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti e trasmessa dal
Registro delle Imprese, da Agenzia delle Entrate Riscossione e da INPS;
ritenuto che sussista la legittimazione attiva della ricorrente, titolare di un credito da mancato versamento delle retribuzioni e TFR per l'ammontare di euro 51.379,66, peraltro non specificamente contestato dalla controparte;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in quanto la società resistente ha la sede legale nonché il centro degli interessi principali in San Donà di Piave (VE), Comune
ricompreso nel circondario di questo Tribunale;
rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
rilevato che la ricorrente, insistendo per l'apertura della liquidazione controllata, ha di fatto dato per presupposta la qualifica di impresa minore della società ricorrente, la quale peraltro non risulta smentita dalla documentazione versata in atti;
ritenuto che ricorra lo stato di insolvenza della società debitrice, alla luce dell'ammontare e della natura del debito vantato dalla ricorrente, cui si aggiunge il debito erariale iscritto a ruolo e affidato all'Agente della Riscossione per euro 23.513,34 ed il debito previdenziale risultante dall'informativa trasmessa da INPS per euro 42.779,74;
rilevato, oltretutto, che lo stato di insolvenza allegato dalla ricorrente non è stato contestato dalla controparte, la quale ha unicamente eccepito l'impossibilità di acquisire attivo da destinare ai creditori;
ritenuto, tuttavia, che l'eccezione della resistente fondata sulla antieconomicità della procedura non sia fondata, posto che l'art. 268 CCII prevede unicamente che, nel caso in cui sia un creditore a proporre la domanda per l'avvio della liquidazione controllata, se il debitore
2 è una persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta dello stesso debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (all'attestazione sono allegati i documenti di cui all'art. 283 comma 3 CCII, previsti nel caso dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente); ciò significa che la valutazione di antieconomicità (nel senso ora precisato) della procedura è determinante solo nel caso di debitore persona fisica e solo in presenza dell'attestazione dell'OCC, presupposti entrambi mancanti nella specie;
rilevato, peraltro, che gli elementi patrimoniali attivi risultanti dai bilanci prodotti dalla stessa resistente (immobilizzazioni, crediti e attivo circolante) non consentono, allo stato, di ritenere
prima facie insussistenti utilità da destinare ai creditori;
rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della società CP_1
(p.iva ), con sede in San Donà di Piave (VE);
[...] P.IVA_1
nomina Giudice delegato la dott. Ivana Morandin;
nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Massimo
Lanfranchi;
3 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201
cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144
e 146 DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante
4 per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche al dott. Massimo Lanfranchi.
Venezia, 3.04.2025
Il Giudice rel. Dott. Ivana Morandin
Il Presidente
Dott. Silvia Bianchi
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