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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3970/2021
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Angela AVERSA
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Umberto FERRATO
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2021, parte ricorrente lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' con missiva del 25.3.2021 in cui era dato conto di un CP_2
debito a suo carico di € 6.241,03 per la percezione dell'indennità di accompagnamento non dovuta sulla pensione di categoria INVCIV n.07311103, adiva l'intestato Tribunale, per chiedere l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento dalla data di sospensione, avvenuta il 01/12/2019, nonché la declaratoria di annullamento dell'indebito assistenziale, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente trattenuto.
, regolarmente citato, si costituiva tardivamente, contestando preliminarmente CP_2
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda per mancanza di domanda e gravame amministrativo.
Nel merito, chiedeva il rigetto della proposta domanda per infondatezza sulla base della circostanza che al ricorrente, a seguito della intervenuta visita di revisione del requisito sanitario per l'invalidità civile, effettuata il 7.11.2019, era stata revocata la concessa indennità di accompagnamento. Evidenziava anche che il ricorrente aveva intentato ulteriori giudizi per provvidenze incompatibili con quella in godimento.
La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte e deve, pertanto, essere rigettato.
Giova premettere che la res controversa riguarda l'erogazione da parte dell'Istituto previdenziale di somme presuntivamente non dovute per indennità di accompagnamento.
Orbene in tema di indebito assistenziale si richiama la sentenza della Cassazione numero
28771 del 2018 la quale ha chiarito che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico
e dell'articolo 2033 del codice civile in ragione dell'affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 16 gennaio 2006 numero dell'articolo 38 costituzione, enuclea un principio di settore che esclude la ripetizione dell'erogazione.. se non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993 numero 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004 numero 264; nonché Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 numero 448).
In sostanza, l'indebito assistenziale si caratterizza per una disciplina peculiare rispetto all'indebito ex art. 2033 c.c., di cui costituisce una deroga.
Alla generale ripetibilità dell'indebito cd “classico”, si contrappone una generale irripetibilità per l'indebito cd “assistenziale”.
Difatti, riportando la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, emerge chiaramente che la disciplina dell'indebito assistenziale si caratterizzi per una generale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, in deroga al regime ordinario.
Ciò premesso, la Corte ha, in tale sentenza, confermato il principio di base per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite…trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" nonché quelle che prescrivono che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorre l'ipotesi che a priori escluda un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ..nè ne abbia mai fatto richiesta, ..nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio di esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dall'accipiens…".
Soprattutto, e per quel che qui interessa, la sentenza ha ribadito che nel caso di indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (articolo 37 comma 8 legge 448 del 98) è possibile ripetere la somma indebitamente percepita "fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica". (cfr. in tal senso anche C. 17579/2019).
Consegue a quanto sopra che:
-le prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 88/1989;
-in mancanza di una specifica norma, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.
Si fa qui riferimento: all'articolo 3 ter del Decreto-legge n. 850/1976 (convertito con legge n.
29/77), che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
all'articolo
3, co. 9 del Decreto-legge n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità [..] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Sull'affidamento incolpevole del percipiente.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata in materia di indebito assistenziale, ha ritenuto più segnatamente che: "il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n, 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
I principi generali in materia di indebito assistenziale sopra enucleati, non possono trovare alcuna applicazione nella fattispecie in questione.
Ed invero dalla analisi del quadro probatorio complessivo degli atti di causa, con precipuo riferimento alla documentazione prodotta da entrambe le parti, risulta chiaramente provata la causa che ha dato origine all'indebito per come richiesto nella sua interezza.
Parte ricorrente allega di essere in possesso dei requisiti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento in virtù del decreto di omologa reso dal Tribunale di Castrovillari il
18.7.2018.
Detta statuizione, tuttavia, è superata dal fatto che l'anno successivo, specificatamente CP_2 il 7.11.2019, ha sottoposto nuovamente a visita medico legale il ricorrente nell'ambito di un procedimento amministrativo, all'esito del quale è stato unicamente riconosciuto il requisito sanitario propedeutico per l'erogazione della pensione prevista in favore degli invalidi civili, ma non quello per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. E di tanto il ricorrente era perfettamente a conoscenza, avendo presenziato alla visita e avendo prodotto il relativo verbale, nel quale non viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento, come avvenuto fino a quel momento.
Inoltre, l' aveva comunicato l'indebito per cui è giudizio, con missiva inoltrata il CP_1
6.11.2020 (cfr. all. parte resistente).
A tal fine va rilevato che, anche se si tratta di documentazione prodotta all'esito di costituzione tardiva di , alla stregua di quanto sancito più volte dalla giurisprudenza di CP_2
legittimità “può essere ritenuta ammissibile, in virtù dei poteri officiosi esercitabili dal giudice nell'ambito del rito lavoro, essendo da ritenersi documenti che integrano eccezioni in senso lato e mere difese, rispetto a quanto statuito da parte ricorrente, come tali pienamente ammissibili, non risultando essere eccezioni in senso stretto” (Cass. n.
9163/2003).
Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo o impeditivo l'esercizio di tali poteri istruttori è doveroso, ove l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal
Giudice (cfr. Cass. n. 16542/2010).
Dunque, il ricorrente era perfettamente a conoscenza del venir meno del requisito sanitario previsto per la percezione della prestazione in godimento, nonché della sussistenza dell'indebito contestato.
Di conseguenza il resistente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, venuto meno il requisito sanitario -presupposto per la liquidazione della relativa prestazione- ha rideterminato le spettanze a decorrere dal mese successivo a quello relativo alla visita espletata provvedendo, al contempo, alla ricostituzione della prestazione.
Tanto conforta ed avvalora la correttezza dell'operato dell' nel procedere al recupero CP_2
delle somme sulla pensione di categoria INVCIV n.07311103 e la legittimità del provvedimento di indebito emesso.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande promosse con il presente giudizio.
Assorbite le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti. Sulle spese di lite.
Tenuto conto della dichiarazione attestante la consistenza reddituale della parte ricorrente da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Angela AVERSA
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente-
Avv. Umberto FERRATO
t Email_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2021, parte ricorrente lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria avanzata dall' con missiva del 25.3.2021 in cui era dato conto di un CP_2
debito a suo carico di € 6.241,03 per la percezione dell'indennità di accompagnamento non dovuta sulla pensione di categoria INVCIV n.07311103, adiva l'intestato Tribunale, per chiedere l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento dalla data di sospensione, avvenuta il 01/12/2019, nonché la declaratoria di annullamento dell'indebito assistenziale, con conseguente condanna dell' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente trattenuto.
, regolarmente citato, si costituiva tardivamente, contestando preliminarmente CP_2
l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda per mancanza di domanda e gravame amministrativo.
Nel merito, chiedeva il rigetto della proposta domanda per infondatezza sulla base della circostanza che al ricorrente, a seguito della intervenuta visita di revisione del requisito sanitario per l'invalidità civile, effettuata il 7.11.2019, era stata revocata la concessa indennità di accompagnamento. Evidenziava anche che il ricorrente aveva intentato ulteriori giudizi per provvidenze incompatibili con quella in godimento.
La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte e deve, pertanto, essere rigettato.
Giova premettere che la res controversa riguarda l'erogazione da parte dell'Istituto previdenziale di somme presuntivamente non dovute per indennità di accompagnamento.
Orbene in tema di indebito assistenziale si richiama la sentenza della Cassazione numero
28771 del 2018 la quale ha chiarito che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico
e dell'articolo 2033 del codice civile in ragione dell'affidamento dei pensionati nella irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 16 gennaio 2006 numero dell'articolo 38 costituzione, enuclea un principio di settore che esclude la ripetizione dell'erogazione.. se non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre
1993 numero 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte
Costituzionale 22 luglio 2004 numero 264; nonché Corte Costituzionale 27 ottobre 2000 numero 448).
In sostanza, l'indebito assistenziale si caratterizza per una disciplina peculiare rispetto all'indebito ex art. 2033 c.c., di cui costituisce una deroga.
Alla generale ripetibilità dell'indebito cd “classico”, si contrappone una generale irripetibilità per l'indebito cd “assistenziale”.
Difatti, riportando la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, emerge chiaramente che la disciplina dell'indebito assistenziale si caratterizzi per una generale irripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, in deroga al regime ordinario.
Ciò premesso, la Corte ha, in tale sentenza, confermato il principio di base per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite…trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" nonché quelle che prescrivono che "l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorre l'ipotesi che a priori escluda un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, ..nè ne abbia mai fatto richiesta, ..nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio di esigenze assistenziali.. o in caso di dolo comprovato dall'accipiens…".
Soprattutto, e per quel che qui interessa, la sentenza ha ribadito che nel caso di indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (articolo 37 comma 8 legge 448 del 98) è possibile ripetere la somma indebitamente percepita "fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica". (cfr. in tal senso anche C. 17579/2019).
Consegue a quanto sopra che:
-le prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 88/1989;
-in mancanza di una specifica norma, deve farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.
Si fa qui riferimento: all'articolo 3 ter del Decreto-legge n. 850/1976 (convertito con legge n.
29/77), che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
all'articolo
3, co. 9 del Decreto-legge n. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità [..] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Sull'affidamento incolpevole del percipiente.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata in materia di indebito assistenziale, ha ritenuto più segnatamente che: "il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di legittimità ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n, 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
I principi generali in materia di indebito assistenziale sopra enucleati, non possono trovare alcuna applicazione nella fattispecie in questione.
Ed invero dalla analisi del quadro probatorio complessivo degli atti di causa, con precipuo riferimento alla documentazione prodotta da entrambe le parti, risulta chiaramente provata la causa che ha dato origine all'indebito per come richiesto nella sua interezza.
Parte ricorrente allega di essere in possesso dei requisiti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento in virtù del decreto di omologa reso dal Tribunale di Castrovillari il
18.7.2018.
Detta statuizione, tuttavia, è superata dal fatto che l'anno successivo, specificatamente CP_2 il 7.11.2019, ha sottoposto nuovamente a visita medico legale il ricorrente nell'ambito di un procedimento amministrativo, all'esito del quale è stato unicamente riconosciuto il requisito sanitario propedeutico per l'erogazione della pensione prevista in favore degli invalidi civili, ma non quello per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. E di tanto il ricorrente era perfettamente a conoscenza, avendo presenziato alla visita e avendo prodotto il relativo verbale, nel quale non viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento, come avvenuto fino a quel momento.
Inoltre, l' aveva comunicato l'indebito per cui è giudizio, con missiva inoltrata il CP_1
6.11.2020 (cfr. all. parte resistente).
A tal fine va rilevato che, anche se si tratta di documentazione prodotta all'esito di costituzione tardiva di , alla stregua di quanto sancito più volte dalla giurisprudenza di CP_2
legittimità “può essere ritenuta ammissibile, in virtù dei poteri officiosi esercitabili dal giudice nell'ambito del rito lavoro, essendo da ritenersi documenti che integrano eccezioni in senso lato e mere difese, rispetto a quanto statuito da parte ricorrente, come tali pienamente ammissibili, non risultando essere eccezioni in senso stretto” (Cass. n.
9163/2003).
Pertanto, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente insussistente un fatto costitutivo o impeditivo l'esercizio di tali poteri istruttori è doveroso, ove l'incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dal
Giudice (cfr. Cass. n. 16542/2010).
Dunque, il ricorrente era perfettamente a conoscenza del venir meno del requisito sanitario previsto per la percezione della prestazione in godimento, nonché della sussistenza dell'indebito contestato.
Di conseguenza il resistente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, venuto meno il requisito sanitario -presupposto per la liquidazione della relativa prestazione- ha rideterminato le spettanze a decorrere dal mese successivo a quello relativo alla visita espletata provvedendo, al contempo, alla ricostituzione della prestazione.
Tanto conforta ed avvalora la correttezza dell'operato dell' nel procedere al recupero CP_2
delle somme sulla pensione di categoria INVCIV n.07311103 e la legittimità del provvedimento di indebito emesso.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande promosse con il presente giudizio.
Assorbite le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti. Sulle spese di lite.
Tenuto conto della dichiarazione attestante la consistenza reddituale della parte ricorrente da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.