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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4906 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9506/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 9506/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolo Lorusso
OPPONENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dalle dott.sse Antonella Cangiano e Angela
Alberotanza
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2021 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 52305 del 03.08.2021, emessa dall' nella quale veniva Controparte_1
accertata la sussistenza in capo all'opponente: della violazione dell'art. 3, com. 3 e 3 ter, d.l. n. 12/2022, convertito in legge n.
73/2002 “per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati
e dal 02.04.2019 Persona_1 Controparte_2
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. Con tale ordinanza si provvedeva per tale motivo ad ingiungere parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 7.939,00.
Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse, previa sospensiva, annullata.
Con provvedimento n. 37134/2021 del 21/09/2021 il Giudice concedeva l'invocata sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta.
Successivamente, segnatamente il 16.02.2022, si costituiva l' eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione. Concludeva per la reiezione dell'opposizione.
In via preliminare, il Giudicante ritiene rispettato il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, atteso che l'accesso dei carabinieri risale al 02.04.2019, la comunicazione al
2 competente è avvenuta il 06.05.2019, Controparte_1
l'acquisizione della documentazione e le indagini necessarie sono terminate il 03.07.2019 mentre il “verbale unico di accertamento e notificazione” risulta tempestivamente notificato il 04.09.2019.
Nel merito, non è ravvisabile il difetto di motivazione sollevato da parte ricorrente.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha più volte evidenziato: “In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento, la doglianza relativa al difetto di motivazione della impugnata ordinanza, laddove quest'ultima richiami il verbale di accertamento ritualmente notificato al trasgressore, va ritenuta infondata.
L'obbligo di motivazione, infatti, deve considerarsi soddisfatto laddove la motivazione venga resa "per relationem", mediante il richiamo del verbale di accertamento della contravvenzione, già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione” (cfr.
Cass. n. 16203/2003).
Orbene, nella fattispecie in esame l'ordinanza ingiunzione riporta specificatamente le violazioni contestate alla ricorrente e le ragioni sottese alla stessa sono desumibili dall'espresso richiamo al “verbale unico di accertamento e di notificazione”, notificato il
04.09.2019.
In tale verbale, infatti, risultano indicate le norme violate, le circostanze di fatto, i lavoratori interessati, il periodo lavorativo, le mansioni svolte, le giornate cui si riferiscono le sanzioni nonché la quantificazione delle stesse sanzioni.
Peraltro, diversamente da quanto denunciato in ricorso, le contestazioni mosse all'opponente risultano assistite da adeguata prova documentale.
Le violazioni sono state rilevate con verbale unico di accertamento e notificazione del 04.09.2019, in cui è riportato che i militari del
3 Raggruppamento Carabinieri Parchi, Reparto Parco Nazionale
Alta Murgia il 02.04.2019 eseguivano accesso in Altamura, località Ventola – Fava presso il terreno, in catasto fg 144, p.lla
72, accesso avvenuto a seguito di segnalazione della proprietaria del fondo (tale ). Nell'occasione i militari Persona_2
constatavano la presenza di e Controparte_2 [...]
, intenti a svolgere la spollanatura su alcune Persona_1
piante di ulivi. Entrambi i lavoratori dichiaravano di essere stati inviati sul posto da , il quale contattato dai Parte_1
carabinieri si qualificava titolare del terreno in forza di un contratto preliminare di compravendita non ancora perfezionato.
Come noto, “i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. civ. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. civ. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/06/2025, n. 15349; Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 07/09/2023, n. 26086).
In sede istruttoria il carabiniere Testimone_1
ha dichiarato di aver partecipato al sopralluogo del 02.04.2019 in
Altamura, contrada Ventola – Fava, confermando il contenuto del verbale e dei suoi allegati, sottesi alla contestata ordinanza ingiunzione.
4 Le deposizioni testimoniali rese da e Testimone_2 [...]
(fratello del ricorrente) risultano irrilevanti, posto Tes_3
che quest'ultimi si sono limitati a riferire che l'opponente possiede solo terreni in agro di Spinazzola e Minervino, che conduce personalmente essendo seminativi. Tale circostanza risulta documentalmente smentita.
Che il ricorrente avesse disponibilità del terreno in Altamura, località Ventola Fava è confermato dalle dichiarazioni del teste dal contratto preliminare di Testimone_1
acquisto, registrato dall'Agenzia delle Entrate e dall'inserimento dello stesso in Agea.
Peraltro, i braccianti agricoli trovati il 2 aprile del 2019 intenti al lavoro nel fondo in questione dai Carabinieri sono stati, tra l'altro,
a posteriori, regolarizzati dal sig. per n. 2 Parte_1
giorni di lavoro (1 e 2 aprile 2019).
Alla luce di quanto su esposto, deve rilevarsi la sussistenza delle violazioni contestate con l'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Parte ricorrente ha rilevato altresì l'erronea commisurazione della sanzione ingiunta.
A mente dell'art. 3, com. 3, d.l. n. 12/2002, convertito in legge n.
73/2002, così come modificato dal d.lgs. n. 151/2015:“
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
5 b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Orbene, il Giudicante ritiene che, in considerazione dell'entità delle violazioni accertate e del breve periodo di lavoro irregolare, il quantum (€ 7.939,00) debba essere rideterminato con l'applicazione del minimo edittale previsto ex lege, vale a dire €
1.500,00 per ciascun lavoratore irregolare.
Alla luce di quanto su esposto, l'ordinanza ingiunzione merita di essere riformata limitatamente alla parte relativa all'entità delle sanzioni irrogate, riconoscendo valida e legittima la pretesa dell ad ottenere dall'opponente la somma di Controparte_1
€ 3.000,00, oltre le spese di notifica.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione, stante la parziale soccombenza reciproca.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
6 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto ridetermina l'importo di cui all'opposta ordinanza ingiunzione in € 3.000,00, oltre spese di notifica sostenute dall;
CP_1
2) spese compensate.
Bari, 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela RN
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TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela RN, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 9506/2021 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Bartolo Lorusso
OPPONENTE contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
1 rappresentato e difeso dalle dott.sse Antonella Cangiano e Angela
Alberotanza
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2021 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 52305 del 03.08.2021, emessa dall' nella quale veniva Controparte_1
accertata la sussistenza in capo all'opponente: della violazione dell'art. 3, com. 3 e 3 ter, d.l. n. 12/2022, convertito in legge n.
73/2002 “per aver il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, impiegato i lavoratori subordinati
e dal 02.04.2019 Persona_1 Controparte_2
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”. Con tale ordinanza si provvedeva per tale motivo ad ingiungere parte ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 7.939,00.
Chiedeva, pertanto, che l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione venisse, previa sospensiva, annullata.
Con provvedimento n. 37134/2021 del 21/09/2021 il Giudice concedeva l'invocata sospensione dell'efficacia dell'ordinanza opposta.
Successivamente, segnatamente il 16.02.2022, si costituiva l' eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'opposizione. Concludeva per la reiezione dell'opposizione.
In via preliminare, il Giudicante ritiene rispettato il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, l. n. 689/1981, atteso che l'accesso dei carabinieri risale al 02.04.2019, la comunicazione al
2 competente è avvenuta il 06.05.2019, Controparte_1
l'acquisizione della documentazione e le indagini necessarie sono terminate il 03.07.2019 mentre il “verbale unico di accertamento e notificazione” risulta tempestivamente notificato il 04.09.2019.
Nel merito, non è ravvisabile il difetto di motivazione sollevato da parte ricorrente.
A tal riguardo, la giurisprudenza ha più volte evidenziato: “In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento, la doglianza relativa al difetto di motivazione della impugnata ordinanza, laddove quest'ultima richiami il verbale di accertamento ritualmente notificato al trasgressore, va ritenuta infondata.
L'obbligo di motivazione, infatti, deve considerarsi soddisfatto laddove la motivazione venga resa "per relationem", mediante il richiamo del verbale di accertamento della contravvenzione, già noto al trasgressore in virtù della preventiva contestazione” (cfr.
Cass. n. 16203/2003).
Orbene, nella fattispecie in esame l'ordinanza ingiunzione riporta specificatamente le violazioni contestate alla ricorrente e le ragioni sottese alla stessa sono desumibili dall'espresso richiamo al “verbale unico di accertamento e di notificazione”, notificato il
04.09.2019.
In tale verbale, infatti, risultano indicate le norme violate, le circostanze di fatto, i lavoratori interessati, il periodo lavorativo, le mansioni svolte, le giornate cui si riferiscono le sanzioni nonché la quantificazione delle stesse sanzioni.
Peraltro, diversamente da quanto denunciato in ricorso, le contestazioni mosse all'opponente risultano assistite da adeguata prova documentale.
Le violazioni sono state rilevate con verbale unico di accertamento e notificazione del 04.09.2019, in cui è riportato che i militari del
3 Raggruppamento Carabinieri Parchi, Reparto Parco Nazionale
Alta Murgia il 02.04.2019 eseguivano accesso in Altamura, località Ventola – Fava presso il terreno, in catasto fg 144, p.lla
72, accesso avvenuto a seguito di segnalazione della proprietaria del fondo (tale ). Nell'occasione i militari Persona_2
constatavano la presenza di e Controparte_2 [...]
, intenti a svolgere la spollanatura su alcune Persona_1
piante di ulivi. Entrambi i lavoratori dichiaravano di essere stati inviati sul posto da , il quale contattato dai Parte_1
carabinieri si qualificava titolare del terreno in forza di un contratto preliminare di compravendita non ancora perfezionato.
Come noto, “i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. civ. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. civ. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito”
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/06/2025, n. 15349; Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 07/09/2023, n. 26086).
In sede istruttoria il carabiniere Testimone_1
ha dichiarato di aver partecipato al sopralluogo del 02.04.2019 in
Altamura, contrada Ventola – Fava, confermando il contenuto del verbale e dei suoi allegati, sottesi alla contestata ordinanza ingiunzione.
4 Le deposizioni testimoniali rese da e Testimone_2 [...]
(fratello del ricorrente) risultano irrilevanti, posto Tes_3
che quest'ultimi si sono limitati a riferire che l'opponente possiede solo terreni in agro di Spinazzola e Minervino, che conduce personalmente essendo seminativi. Tale circostanza risulta documentalmente smentita.
Che il ricorrente avesse disponibilità del terreno in Altamura, località Ventola Fava è confermato dalle dichiarazioni del teste dal contratto preliminare di Testimone_1
acquisto, registrato dall'Agenzia delle Entrate e dall'inserimento dello stesso in Agea.
Peraltro, i braccianti agricoli trovati il 2 aprile del 2019 intenti al lavoro nel fondo in questione dai Carabinieri sono stati, tra l'altro,
a posteriori, regolarizzati dal sig. per n. 2 Parte_1
giorni di lavoro (1 e 2 aprile 2019).
Alla luce di quanto su esposto, deve rilevarsi la sussistenza delle violazioni contestate con l'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Parte ricorrente ha rilevato altresì l'erronea commisurazione della sanzione ingiunta.
A mente dell'art. 3, com. 3, d.l. n. 12/2002, convertito in legge n.
73/2002, così come modificato dal d.lgs. n. 151/2015:“
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
5 b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro”.
Orbene, il Giudicante ritiene che, in considerazione dell'entità delle violazioni accertate e del breve periodo di lavoro irregolare, il quantum (€ 7.939,00) debba essere rideterminato con l'applicazione del minimo edittale previsto ex lege, vale a dire €
1.500,00 per ciascun lavoratore irregolare.
Alla luce di quanto su esposto, l'ordinanza ingiunzione merita di essere riformata limitatamente alla parte relativa all'entità delle sanzioni irrogate, riconoscendo valida e legittima la pretesa dell ad ottenere dall'opponente la somma di Controparte_1
€ 3.000,00, oltre le spese di notifica.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono i presupposti per la compensazione, stante la parziale soccombenza reciproca.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
6 1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto ridetermina l'importo di cui all'opposta ordinanza ingiunzione in € 3.000,00, oltre spese di notifica sostenute dall;
CP_1
2) spese compensate.
Bari, 18.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela RN
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