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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 339/2024, estensore dott. Ghinoy, discussa all'udienza collegiale del 27/2/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIA ANTONIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONACINA STEFANO, elettivamente domiciliata in CORSO GENOVA, 14 MILANO presso il primo difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VIVIAN CRISTIANA, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 20123 MILANO presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Accertare e dichiarare che, alla data di cessazione del rapporto del 31/08/2019, la signora aveva maturato un periodo di servizio utile ai fini del calcolo del Trattamento di fine servizio ex Pt_1 Cont art. 26 DPR 1032/1973 di AA. 35 – MM. - 02 GG. 24, oltre ad 4 – MM. 06 – GG. 00 ammessi a riscatto, ovvero della diversa misura comunque superiore a quanto riconosciuto dall' Controparte_3
, nell'impugnato atto n. 23205 del 30/05/2022 (Rif. Pratica n. 002202100331762 – n. fascicolo
[...]
201800237311TF, doc. n. 5); con conseguente diritto della signora alla riliquidazione della competenza Pt_1 di fine rapporto ex art. 26 DPR 1032/1973 di cui all'atto n. 23205 del 30/05/2022 (Rif. Pratica n. 002202100331762 – n. fascicolo 201800237311TF, doc. n. 5), previo computo della maggior anzianità di servizio utile rivendicata in narrativa e conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante, al CP_3 pagamento della somma lorda di Euro 12.440,59, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenza tra la somma dovuta in ragione della maggiore anzianità di servizio computabile e quella effettivamente corrisposta sulla base dell'anzianità attribuita nell'impugnato atto n. 23205 del 30/05/2022 (Rif. Pratica n.002202100331762 – n. fascicolo 201800237311TF, doc. n. 5). Oltre oneri accessori dall'insorgenza all'effettivo soddisfo come per legge. Con condanna di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.” pagina 1 di 6 Per parte appellata: “piaccia alla Ccorte d'appello, reiectis adversis: ad integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello e per l'effetto, rigettare il ricorso proposto in primo grado in quanto infondato e privo di prova. Spese, diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 339/2024 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' compensando le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. CP_3 In particolare, la sig.ra esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa presso il Pt_1 [...]
in qualità di insegnante a far data dal 26 marzo 1979 e fino al 31 agosto 2019, Controparte_4 dapprima con supplenze e poi dall'a.s. 85/86 assunta in ruolo. Aggiungeva di aver beneficiato del trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere da settembre 2019 e di avere presentato, in data 11 febbraio 1986, domanda di riscatto ai fini del Trattamento di Fine Servizio, sia di periodi di servizio pre ruolo che degli anni del corso di studi universitari, svolti nel periodo dal 22 settembre 1975 al 30 giugno 1980. Tuttavia l' aveva erroneamente liquidato il TFS computando come periodo di riscatto solamente 2 CP_3 anni e 8 mesi, omettendo di considerare anche gli anni degli studi universitari e, quindi, aveva riconosciuto la minor somma di euro 87.079,39 (doc. 5 “provvedimento ) in luogo Controparte_5 della somma di € 99.519,20, come ricalcolata dal proprio consulente di lavoro. Si costituiva in giudizio l' , il quale preliminarmente sollevava eccezione di improponibilità del CP_3 ricorso, in quanto deduceva che la sig.ra fosse incorsa in decadenza ai sensi dell'art. 24 D.P.R. Pt_1 1032/1973, secondo cui la domanda di riscatto deve essere presentata prima della cessazione dal servizio. Tale eccezione è stata tuttavia rigettata in quanto la domanda proposta in giudizio non atteneva alla domanda di riscatto, ma al provvedimento di liquidazione del TFS del 30 maggio 2022. Nel merito, il Tribunale ha respinto le domande proposte dalla sig.ra rilevando che ai sensi del Pt_1 D.P.R. n. 1032/1973, il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte ed è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato. L'art. 24 del D.P.R. cit. dispone: “Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene;
questa ne cura l'istruttoria. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio”. Nel caso di specie, la domanda era stata indirizzata all' per il tramite dell'Amministrazione di CP_6 appartenenza – Scuola Media Statale Giulio Cesare – che ne aveva curato l'istruttoria e inviata con allegato il modello di riscatto PR1 (questionario di riscatto) (doc. 4 ). CP_3 Nel ricorso erano valorizzati, innanzitutto, i seguenti periodi: 16.10.1994-15.4.1995 e 19.4.1995- 8.7.1995. CP_ Come rilevato dalla difesa dell' e non contestato, dallo stato di servizio (doc 1) si evinceva tuttavia che tali periodi non erano da considerarsi computabili ai fini del TFS, in quanto per il periodo 16.10.1994- 15.4.1995, tot. 180 gg, sussisteva una riduzione della retribuzione al 30%, (astensione facoltativa antecedente alla legge 53/2000), mentre il periodo 19.4.1995-8.7.1995 corrispondeva ad un'assenza dal servizio per aspettativa di famiglia (ex art. 4 comma 2 L. n. 53/00) con retribuzione ridotta allo 0%. Per quanto riguarda, invece, gli anni di studio universitario, il Tribunale ha rilevato come sia onere dichiarativo dell'avente diritto specificare l'estensione e i limiti in cui egli intenda esercitare il proprio diritto di riscatto, in base al principio della domanda amministrativa che regge la materia previdenziale. Di conseguenza, l' , nella valutazione della domanda della ricorrente, ha correttamente avuto CP_3 riguardo ai soli periodi indicati nella dichiarazione sottoscritta presente nella domanda dell'11 febbraio 1986 di cui al doc. 3 allegato al ricorso e ammesso al riscatto i soli periodi risultanti dal mod. PR1 (doc.
pagina 2 di 6 4 ), liquidando la prestazione con riguardo ad un periodo di 2 anni e 8 mesi in luogo del periodo di CP_3 4 anni e 10 mesi astrattamente riscattabile. Né avrebbe potuto valorizzare la parte del modello doc. 3 (quarta pagina) riservata all' CP_7 considerato che l'Ente dà atto dell'istruttoria svolta e delle risultanze matricolari, ma non può sostituirsi alla parte richiedente nell'individuazione dei periodi richiesti. Nel caso, peraltro, la ricorrente non aveva prodotto la delibera che l'aveva ammessa al riscatto, né la comunicazione dell'ammissione con la determinazione del relativo onere, sicché il Giudice non ha ravvisato un motivo per ritenere che l'ammissione (e il pagamento del relativo onere) non fosse avvenuta per il periodo indicato dalla richiedente nella domanda.
Ha proposto appello con tre motivi. CP_5 VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 E 116 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C. PER OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DELL'ECCEZIONE DELL'ISTITUTO PER I PERIODI COMPRESI FRA 16.10.1994-15.04.1995 e 19.04.1995-08.07.1995 E CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO A QUANTO CALCOLATO IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEL RISCATTO Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui ha ritenuto corretto il calcolo operato dall' circa l'esclusione dei periodi indicati nella rubrica della censura ai fini del CP_3 TFS, mentre dai documenti prodotti in causa (cfr. atto n. 23205 del 30 maggio 2022) la discrasia tra quanto richiesto dalla sig.ra e quanto alla stessa dovuto ammonterebbe, al più, a un mese e 10 Pt_1 giorni. Infatti secondo il computo della docente gli anni di servizio ammontavano a 35 anni, 2 mesi e 24 giorni, mentre nell'atto di liquidazione del TFS ammontano a 35 anni, 1 mese e 14 gg. A tal riguardo, non solo l' non ha prodotto alcuna tabella di calcolo circa quanto genericamente CP_3 eccepito in primo grado, ma non ha neppure contestato specificamente i calcoli allegati né chiesto l'espletamento di eventuale consulenza tecnica per il corretto computo degli anni di servizio, risultando a riguardo incompleta la sezione delle conclusioni dedicata alle istanze istruttorie, neppure oggetto di precisazione in sede di prima udienza né di udienza di discussione. VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 E 116 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C. PER OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI RISCATTO DELLA RICORRENTE E ERRATA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLE ECCEZIONI PROPOSTE DALL'ISTITUTO Con il secondo motivo, l'appellante impugna il capo 7 della sentenza, nel quale il Giudice avrebbe commesso errori di analisi dei documenti prodotti. Anzitutto, la domanda di riscatto non è stata inoltrata dalla sig.ra personalmente, ma Pt_1 dall'amministrazione di appartenenza. Tale domanda è redatta su un modulo a foglio unico in cui sulla prima facciata vi è l'intestazione del documento avente ad oggetto Legge 6-12-1965 n. 1368; D.P.R. 29-12-1973 N. 1032; riscatto ai fini previdenziali dei servizi e periodi resi dal dipendente compilata di pugno dalla lavoratrice;
le due facciate interne presentano varie colonne di cui, scorrendo da sinistra verso destra: le prime sulla sinistra con intestazione “RISERVATO ALL' Codice dei periodi”; le successive centrali con intestazione CP_7
“servizi e periodi da ammettere a riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita” in cui sotto, compilate di pugno dalla lavoratrice, vi erano le righe riportanti gli anni oggetto di riscatto, ovvero anche il periodo compreso fra il 22 settembre 1975 ed il 30 giugno 1980 per un totale di 4 anni e 10 mesi a titolo di “corso legale di studi”; un'ulteriore casella sulla destra con indicazione “RISERVATO ALL' ; l'ultima CP_7 facciata contiene la richiesta sottoscritta con indicati i soli servizi oggetto di riscatto ma che si riferisce a tutte le pagine oggetto di compilazione autografa. Il giudice sarebbe quindi incorso nel primo errore, ossia aver considerato di esclusiva competenza dell' entrambe le facciate centrali, quando solo talune colonne erano di competenza dell'ente. CP_7 Il secondo errore è stato quello di non aver considerato la richiesta nella sua interezza ovvero per n.4 facciate, sottoscritte solo nell'ultima facciata per conferma di tutto il documento e non in modo selettivo,
pagina 3 di 6 dal momento che in ipotesi di dichiarazioni sottoscritte vale il principio secondo il quale l'apposizione della firma sull'ultima facciata deve estendersi anche alle precedenti. Il terzo errore è consistito nella omessa analisi della documentazione prodotta in primo grado dalla sig.ra poiché la stessa sarebbe stata in grado di smentire le eccezioni sollevate dall' e avrebbe Pt_1 CP_3 portato a concludere nel senso di ricomprendere i periodi indicati nelle facciate non individualmente sottoscritte. In particolare, l' ha sostenuto che i periodi utili ai fini del riscatto sarebbero quelli che erano risultati CP_3 riportati nella sola pagina sottoscritta e coincidenti con il modello PR1. Secondo l' , dunque, nella domanda mancava il periodo, riportato solo nel cd. Modulo PR1, CP_3 compreso fra il 21.11.1980 ed il 5.12.1980. Sarebbe bastato, tuttavia, leggere pagina 2 del documento 3 di parte ricorrente alla seconda riga scritta a mano dalla signora per trovare “SMS MILANO Pt_1 DUE: 21/11-28/11; 29/11-5/12”. Le stesse considerazioni varrebbero per altre date indicate dalla sig.ra In particolare, Pt_1 l'appellante si riferisce all'anno 1981/1982: il supposto periodo 22.4-24.4 non figurerebbe nella domanda ove dopo il 11.4 sarebbe stato indicato direttamente il periodo 12/5-14/5; la richiesta per il periodo, tuttavia, non solo non aveva alcuna data simile a quelle citate dall'Istituto, ma prevedeva addirittura un periodo continuativo alle righe 7 e 8 scritte a mano come segue: “ISTITUTO MAGRISTRALE VIRGILIO: 1 / 2 – 9/9 (anno scol. 81/82)” tale da comprendere il periodo citato dall' . CP_1 La difesa dell' non avrebbe dunque saputo fornire alcuna valida motivazione circa la discrasia tra CP_3 quanto oggetto della domanda in via amministrativa e quanto liquidato. Di conseguenza, secondo la tesi dell'appellante, il confronto fra domanda e modello PR1 o non sarebbe stato effettuato o sarebbe stato eseguito in modo errato. Il Giudice avrebbe dovuto accogliere il ricorso in quanto: è stato impugnato l'atto n. 23205 del 30 maggio 2022 allegando una relazione tecnica specifica (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado); il documento 3 doveva essere valutato nella sua integrità e non per mero estratto;
il documento 2, ovverosia l'estratto conto previdenziale , a pagina 3, riportava espressamente anche i periodi oggetto di riscatto per CP_3 titolo. Altresì, risulterebbe errata la statuizione della sentenza secondo la quale la ricorrente non avrebbe prodotto la delibera che l'ha ammessa al riscatto, né la comunicazione di tale ammissione. Infatti, la aveva impugnato l'atto n. 23205 del 30 maggio 2022 e lo stesso non ha in alcun modo Pt_1 CP_1 sollevato l'eccezione di supposta mancata impugnazione dell'atto di delibera.
Con memoria del 12.11.2024 si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame in quanto CP_3 infondato e privo di prova, evidenziando il rispetto da parte dell'Ente degli artt. 14, 15 e 24 del D.P.R. 1032/1973 e facendo proprie tutte le motivazioni di cui alla sentenza impugnata.
All'udienza del 27/2/2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * La sentenza appellata, seppur integrata nella motivazione, deve essere confermata. Va prioritariamente esaminato il secondo motivo di gravame. Il Collegio ritiene che la domanda di riscatto (doc. 3 bis fasc. appellante), che materialmente consiste in un unico foglio di formato simile al foglio c.d. protocollo e consta di quattro facciate, debba essere unitariamente considerato e che la sottoscrizione della apposta in calce alla quarta facciata, vada Pt_1 riferita anche al contenuto delle altre facciate, in particolare, per quel che qui rileva, alle due centrali in cui nella tabella rubricata “servizi e periodi da ammettere a riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita” è indicato anche il periodo 22/9/1975 – 30/6/1980 corrispondente al “corso legale di studi universitari”.
pagina 4 di 6 Limitare la riferibilità della volontà di computare i periodi di servizio ai fini del riscatto ai soli indicati nell'unica facciata che reca la sottoscrizione, appare in contrasto con le dichiarazioni contenute nelle pagine centrali e lascerebbe le stesse prive di riferibilità al soggetto estensore. E' noto il principio per cui la domanda di prestazione previdenziale/assistenziale non richiede, ai fini della sua validità, la “formalistica” compilazione dei moduli predisposti dall'amministrazione, così come l'assenza di formule sacramentali non è necessaria per integrare il requisito della presentazione della domanda (tra le tante Cass. n. 25804/2019). Il documento 3 bis, va quindi interpretato come espressione della volontà dell'appellante di essere ammessa al riscatto, ai fini del computo dell'indennità di fine servizio, anche del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari. Tuttavia, l'accoglimento del motivo non porta al risultato auspicato dall'appellante. CP_ Deve, infatti, rilevarsi che la sig.ra ha proposto una domanda di condanna dell' a pagare un Pt_1 determinato importo a titolo di Tfs, allegando di averne diritto in quanto aveva riscattato anche il periodo corrispondente agli studi universitari, pagando le relative rate (cfr. punto 5 del ricorso di primo grado ove si legge “nel mese di agosto 2023 è stata addebitata l'ultima rata relativa al riscatto degli anni di CP_ laurea richiesto dalla ricorrente” e l' aveva errato nel calcolo del TFS spettante, non conteggiando tale periodo (nella parte “in diritto” del ricorso si chiarisce che “nel caso di specie l' ha errato in CP_3 modo palese e grossolano il calcolo del Trattamento di fine servizio” (pag. 8)). In altri termini, l'appellante assume di aver domandato il riscatto anche degli anni universitari, di aver pagato il relativo contributo a suo carico anche di tale periodo e che l' ha errato nel computo del CP_1
TFS così spettante avendo omesso di conteggiarvi anche detto periodo.
La Corte, al fine di verificare la corrispondenza tra le somme versate a titolo di riscatto e i periodi CP_ computati da nel calcolo del TFS, ha disposto il deposito nel fascicolo telematico della delibera di CP_ ammissione al riscatto, a cui l' ha provveduto in data 2/12/2024. L'esame della delibera in questione ha permesso di avere evidenza che la sig.ra è stata ammessa Pt_1 al riscatto di un periodo complessivo pari a due anni, 7 mesi e 26 giorni, corrispondenti ai lassi temporali analiticamente indicati nella delibera stessa che vanno dall'ottobre 1980 al 1984 (in buona sostanza corrispondenti ai periodi elencati nella quarta facciata della domanda di riscatto) il che porta ad escludere che il contributo al riscatto pagato dalla lavoratrice includa anche il periodo degli studi universitari, svolti tra il 22/9/1975 e il 30/6/1980 (come dalla medesima indicato nella domanda di riscatto). Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, pertanto, il riscatto del periodo oggetto di causa, pur CP_ validamente domandato all' con la domanda dell'8/2/1986, non è stato conteggiato dall'Istituto nella delibera di ammissione al riscatto del 24/5/2022 e conseguentemente non è stato pagato il relativo contributo di riscatto.
Il computo di tale periodo, nel calcolo del trattamento di fine servizio, non può prescindere dall'effettivo pagamento, da parte della lavoratrice richiedente, degli importi dovuti per conseguire il riscatto, ed in CP_ sua mancanza, la domanda di condanna dell' al versamento del TFS nella misura che tale periodo include non può trovare accoglimento. CP_ Diversamente, se, a fronte dell'errore di nell'interpretazione della domanda di riscatto, l'appellante avesse agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato computo, nella delibera di ammissione al riscatto, del periodo rivendicato. Ma una domanda risarcitoria, in questi termini, non risulta proposta, come è chiaramente evincibile sia dal tenore del ricorso (sopra riportato) sia dalle conclusioni rassegnate.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata, seppur con parziale diversa motivazione, va confermata.
pagina 5 di 6 Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 339/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 27/2/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 339/2024, estensore dott. Ghinoy, discussa all'udienza collegiale del 27/2/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIA ANTONIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. BONACINA STEFANO, elettivamente domiciliata in CORSO GENOVA, 14 MILANO presso il primo difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. VIVIAN CRISTIANA, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE' 1 20123 MILANO presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Accertare e dichiarare che, alla data di cessazione del rapporto del 31/08/2019, la signora aveva maturato un periodo di servizio utile ai fini del calcolo del Trattamento di fine servizio ex Pt_1 Cont art. 26 DPR 1032/1973 di AA. 35 – MM. - 02 GG. 24, oltre ad 4 – MM. 06 – GG. 00 ammessi a riscatto, ovvero della diversa misura comunque superiore a quanto riconosciuto dall' Controparte_3
, nell'impugnato atto n. 23205 del 30/05/2022 (Rif. Pratica n. 002202100331762 – n. fascicolo
[...]
201800237311TF, doc. n. 5); con conseguente diritto della signora alla riliquidazione della competenza Pt_1 di fine rapporto ex art. 26 DPR 1032/1973 di cui all'atto n. 23205 del 30/05/2022 (Rif. Pratica n. 002202100331762 – n. fascicolo 201800237311TF, doc. n. 5), previo computo della maggior anzianità di servizio utile rivendicata in narrativa e conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante, al CP_3 pagamento della somma lorda di Euro 12.440,59, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenza tra la somma dovuta in ragione della maggiore anzianità di servizio computabile e quella effettivamente corrisposta sulla base dell'anzianità attribuita nell'impugnato atto n. 23205 del 30/05/2022 (Rif. Pratica n.002202100331762 – n. fascicolo 201800237311TF, doc. n. 5). Oltre oneri accessori dall'insorgenza all'effettivo soddisfo come per legge. Con condanna di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.” pagina 1 di 6 Per parte appellata: “piaccia alla Ccorte d'appello, reiectis adversis: ad integrale conferma della sentenza di primo grado, rigettare l'appello e per l'effetto, rigettare il ricorso proposto in primo grado in quanto infondato e privo di prova. Spese, diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 339/2024 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' compensando le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. CP_3 In particolare, la sig.ra esponeva di avere prestato la propria attività lavorativa presso il Pt_1 [...]
in qualità di insegnante a far data dal 26 marzo 1979 e fino al 31 agosto 2019, Controparte_4 dapprima con supplenze e poi dall'a.s. 85/86 assunta in ruolo. Aggiungeva di aver beneficiato del trattamento pensionistico di vecchiaia a decorrere da settembre 2019 e di avere presentato, in data 11 febbraio 1986, domanda di riscatto ai fini del Trattamento di Fine Servizio, sia di periodi di servizio pre ruolo che degli anni del corso di studi universitari, svolti nel periodo dal 22 settembre 1975 al 30 giugno 1980. Tuttavia l' aveva erroneamente liquidato il TFS computando come periodo di riscatto solamente 2 CP_3 anni e 8 mesi, omettendo di considerare anche gli anni degli studi universitari e, quindi, aveva riconosciuto la minor somma di euro 87.079,39 (doc. 5 “provvedimento ) in luogo Controparte_5 della somma di € 99.519,20, come ricalcolata dal proprio consulente di lavoro. Si costituiva in giudizio l' , il quale preliminarmente sollevava eccezione di improponibilità del CP_3 ricorso, in quanto deduceva che la sig.ra fosse incorsa in decadenza ai sensi dell'art. 24 D.P.R. Pt_1 1032/1973, secondo cui la domanda di riscatto deve essere presentata prima della cessazione dal servizio. Tale eccezione è stata tuttavia rigettata in quanto la domanda proposta in giudizio non atteneva alla domanda di riscatto, ma al provvedimento di liquidazione del TFS del 30 maggio 2022. Nel merito, il Tribunale ha respinto le domande proposte dalla sig.ra rilevando che ai sensi del Pt_1 D.P.R. n. 1032/1973, il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte ed è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato. L'art. 24 del D.P.R. cit. dispone: “Il dipendente statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il tramite dell'amministrazione alla quale appartiene;
questa ne cura l'istruttoria. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio”. Nel caso di specie, la domanda era stata indirizzata all' per il tramite dell'Amministrazione di CP_6 appartenenza – Scuola Media Statale Giulio Cesare – che ne aveva curato l'istruttoria e inviata con allegato il modello di riscatto PR1 (questionario di riscatto) (doc. 4 ). CP_3 Nel ricorso erano valorizzati, innanzitutto, i seguenti periodi: 16.10.1994-15.4.1995 e 19.4.1995- 8.7.1995. CP_ Come rilevato dalla difesa dell' e non contestato, dallo stato di servizio (doc 1) si evinceva tuttavia che tali periodi non erano da considerarsi computabili ai fini del TFS, in quanto per il periodo 16.10.1994- 15.4.1995, tot. 180 gg, sussisteva una riduzione della retribuzione al 30%, (astensione facoltativa antecedente alla legge 53/2000), mentre il periodo 19.4.1995-8.7.1995 corrispondeva ad un'assenza dal servizio per aspettativa di famiglia (ex art. 4 comma 2 L. n. 53/00) con retribuzione ridotta allo 0%. Per quanto riguarda, invece, gli anni di studio universitario, il Tribunale ha rilevato come sia onere dichiarativo dell'avente diritto specificare l'estensione e i limiti in cui egli intenda esercitare il proprio diritto di riscatto, in base al principio della domanda amministrativa che regge la materia previdenziale. Di conseguenza, l' , nella valutazione della domanda della ricorrente, ha correttamente avuto CP_3 riguardo ai soli periodi indicati nella dichiarazione sottoscritta presente nella domanda dell'11 febbraio 1986 di cui al doc. 3 allegato al ricorso e ammesso al riscatto i soli periodi risultanti dal mod. PR1 (doc.
pagina 2 di 6 4 ), liquidando la prestazione con riguardo ad un periodo di 2 anni e 8 mesi in luogo del periodo di CP_3 4 anni e 10 mesi astrattamente riscattabile. Né avrebbe potuto valorizzare la parte del modello doc. 3 (quarta pagina) riservata all' CP_7 considerato che l'Ente dà atto dell'istruttoria svolta e delle risultanze matricolari, ma non può sostituirsi alla parte richiedente nell'individuazione dei periodi richiesti. Nel caso, peraltro, la ricorrente non aveva prodotto la delibera che l'aveva ammessa al riscatto, né la comunicazione dell'ammissione con la determinazione del relativo onere, sicché il Giudice non ha ravvisato un motivo per ritenere che l'ammissione (e il pagamento del relativo onere) non fosse avvenuta per il periodo indicato dalla richiedente nella domanda.
Ha proposto appello con tre motivi. CP_5 VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 E 116 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C. PER OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DELL'ECCEZIONE DELL'ISTITUTO PER I PERIODI COMPRESI FRA 16.10.1994-15.04.1995 e 19.04.1995-08.07.1995 E CONTRADDITTORIETÀ RISPETTO A QUANTO CALCOLATO IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DEL RISCATTO Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui ha ritenuto corretto il calcolo operato dall' circa l'esclusione dei periodi indicati nella rubrica della censura ai fini del CP_3 TFS, mentre dai documenti prodotti in causa (cfr. atto n. 23205 del 30 maggio 2022) la discrasia tra quanto richiesto dalla sig.ra e quanto alla stessa dovuto ammonterebbe, al più, a un mese e 10 Pt_1 giorni. Infatti secondo il computo della docente gli anni di servizio ammontavano a 35 anni, 2 mesi e 24 giorni, mentre nell'atto di liquidazione del TFS ammontano a 35 anni, 1 mese e 14 gg. A tal riguardo, non solo l' non ha prodotto alcuna tabella di calcolo circa quanto genericamente CP_3 eccepito in primo grado, ma non ha neppure contestato specificamente i calcoli allegati né chiesto l'espletamento di eventuale consulenza tecnica per il corretto computo degli anni di servizio, risultando a riguardo incompleta la sezione delle conclusioni dedicata alle istanze istruttorie, neppure oggetto di precisazione in sede di prima udienza né di udienza di discussione. VIOLAZIONE DEGLI ART. 115 E 116 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C. PER OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI RISCATTO DELLA RICORRENTE E ERRATA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLE ECCEZIONI PROPOSTE DALL'ISTITUTO Con il secondo motivo, l'appellante impugna il capo 7 della sentenza, nel quale il Giudice avrebbe commesso errori di analisi dei documenti prodotti. Anzitutto, la domanda di riscatto non è stata inoltrata dalla sig.ra personalmente, ma Pt_1 dall'amministrazione di appartenenza. Tale domanda è redatta su un modulo a foglio unico in cui sulla prima facciata vi è l'intestazione del documento avente ad oggetto Legge 6-12-1965 n. 1368; D.P.R. 29-12-1973 N. 1032; riscatto ai fini previdenziali dei servizi e periodi resi dal dipendente compilata di pugno dalla lavoratrice;
le due facciate interne presentano varie colonne di cui, scorrendo da sinistra verso destra: le prime sulla sinistra con intestazione “RISERVATO ALL' Codice dei periodi”; le successive centrali con intestazione CP_7
“servizi e periodi da ammettere a riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita” in cui sotto, compilate di pugno dalla lavoratrice, vi erano le righe riportanti gli anni oggetto di riscatto, ovvero anche il periodo compreso fra il 22 settembre 1975 ed il 30 giugno 1980 per un totale di 4 anni e 10 mesi a titolo di “corso legale di studi”; un'ulteriore casella sulla destra con indicazione “RISERVATO ALL' ; l'ultima CP_7 facciata contiene la richiesta sottoscritta con indicati i soli servizi oggetto di riscatto ma che si riferisce a tutte le pagine oggetto di compilazione autografa. Il giudice sarebbe quindi incorso nel primo errore, ossia aver considerato di esclusiva competenza dell' entrambe le facciate centrali, quando solo talune colonne erano di competenza dell'ente. CP_7 Il secondo errore è stato quello di non aver considerato la richiesta nella sua interezza ovvero per n.4 facciate, sottoscritte solo nell'ultima facciata per conferma di tutto il documento e non in modo selettivo,
pagina 3 di 6 dal momento che in ipotesi di dichiarazioni sottoscritte vale il principio secondo il quale l'apposizione della firma sull'ultima facciata deve estendersi anche alle precedenti. Il terzo errore è consistito nella omessa analisi della documentazione prodotta in primo grado dalla sig.ra poiché la stessa sarebbe stata in grado di smentire le eccezioni sollevate dall' e avrebbe Pt_1 CP_3 portato a concludere nel senso di ricomprendere i periodi indicati nelle facciate non individualmente sottoscritte. In particolare, l' ha sostenuto che i periodi utili ai fini del riscatto sarebbero quelli che erano risultati CP_3 riportati nella sola pagina sottoscritta e coincidenti con il modello PR1. Secondo l' , dunque, nella domanda mancava il periodo, riportato solo nel cd. Modulo PR1, CP_3 compreso fra il 21.11.1980 ed il 5.12.1980. Sarebbe bastato, tuttavia, leggere pagina 2 del documento 3 di parte ricorrente alla seconda riga scritta a mano dalla signora per trovare “SMS MILANO Pt_1 DUE: 21/11-28/11; 29/11-5/12”. Le stesse considerazioni varrebbero per altre date indicate dalla sig.ra In particolare, Pt_1 l'appellante si riferisce all'anno 1981/1982: il supposto periodo 22.4-24.4 non figurerebbe nella domanda ove dopo il 11.4 sarebbe stato indicato direttamente il periodo 12/5-14/5; la richiesta per il periodo, tuttavia, non solo non aveva alcuna data simile a quelle citate dall'Istituto, ma prevedeva addirittura un periodo continuativo alle righe 7 e 8 scritte a mano come segue: “ISTITUTO MAGRISTRALE VIRGILIO: 1 / 2 – 9/9 (anno scol. 81/82)” tale da comprendere il periodo citato dall' . CP_1 La difesa dell' non avrebbe dunque saputo fornire alcuna valida motivazione circa la discrasia tra CP_3 quanto oggetto della domanda in via amministrativa e quanto liquidato. Di conseguenza, secondo la tesi dell'appellante, il confronto fra domanda e modello PR1 o non sarebbe stato effettuato o sarebbe stato eseguito in modo errato. Il Giudice avrebbe dovuto accogliere il ricorso in quanto: è stato impugnato l'atto n. 23205 del 30 maggio 2022 allegando una relazione tecnica specifica (cfr. doc. 14 fascicolo di primo grado); il documento 3 doveva essere valutato nella sua integrità e non per mero estratto;
il documento 2, ovverosia l'estratto conto previdenziale , a pagina 3, riportava espressamente anche i periodi oggetto di riscatto per CP_3 titolo. Altresì, risulterebbe errata la statuizione della sentenza secondo la quale la ricorrente non avrebbe prodotto la delibera che l'ha ammessa al riscatto, né la comunicazione di tale ammissione. Infatti, la aveva impugnato l'atto n. 23205 del 30 maggio 2022 e lo stesso non ha in alcun modo Pt_1 CP_1 sollevato l'eccezione di supposta mancata impugnazione dell'atto di delibera.
Con memoria del 12.11.2024 si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del gravame in quanto CP_3 infondato e privo di prova, evidenziando il rispetto da parte dell'Ente degli artt. 14, 15 e 24 del D.P.R. 1032/1973 e facendo proprie tutte le motivazioni di cui alla sentenza impugnata.
All'udienza del 27/2/2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * La sentenza appellata, seppur integrata nella motivazione, deve essere confermata. Va prioritariamente esaminato il secondo motivo di gravame. Il Collegio ritiene che la domanda di riscatto (doc. 3 bis fasc. appellante), che materialmente consiste in un unico foglio di formato simile al foglio c.d. protocollo e consta di quattro facciate, debba essere unitariamente considerato e che la sottoscrizione della apposta in calce alla quarta facciata, vada Pt_1 riferita anche al contenuto delle altre facciate, in particolare, per quel che qui rileva, alle due centrali in cui nella tabella rubricata “servizi e periodi da ammettere a riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita” è indicato anche il periodo 22/9/1975 – 30/6/1980 corrispondente al “corso legale di studi universitari”.
pagina 4 di 6 Limitare la riferibilità della volontà di computare i periodi di servizio ai fini del riscatto ai soli indicati nell'unica facciata che reca la sottoscrizione, appare in contrasto con le dichiarazioni contenute nelle pagine centrali e lascerebbe le stesse prive di riferibilità al soggetto estensore. E' noto il principio per cui la domanda di prestazione previdenziale/assistenziale non richiede, ai fini della sua validità, la “formalistica” compilazione dei moduli predisposti dall'amministrazione, così come l'assenza di formule sacramentali non è necessaria per integrare il requisito della presentazione della domanda (tra le tante Cass. n. 25804/2019). Il documento 3 bis, va quindi interpretato come espressione della volontà dell'appellante di essere ammessa al riscatto, ai fini del computo dell'indennità di fine servizio, anche del periodo corrispondente alla durata legale degli studi universitari. Tuttavia, l'accoglimento del motivo non porta al risultato auspicato dall'appellante. CP_ Deve, infatti, rilevarsi che la sig.ra ha proposto una domanda di condanna dell' a pagare un Pt_1 determinato importo a titolo di Tfs, allegando di averne diritto in quanto aveva riscattato anche il periodo corrispondente agli studi universitari, pagando le relative rate (cfr. punto 5 del ricorso di primo grado ove si legge “nel mese di agosto 2023 è stata addebitata l'ultima rata relativa al riscatto degli anni di CP_ laurea richiesto dalla ricorrente” e l' aveva errato nel calcolo del TFS spettante, non conteggiando tale periodo (nella parte “in diritto” del ricorso si chiarisce che “nel caso di specie l' ha errato in CP_3 modo palese e grossolano il calcolo del Trattamento di fine servizio” (pag. 8)). In altri termini, l'appellante assume di aver domandato il riscatto anche degli anni universitari, di aver pagato il relativo contributo a suo carico anche di tale periodo e che l' ha errato nel computo del CP_1
TFS così spettante avendo omesso di conteggiarvi anche detto periodo.
La Corte, al fine di verificare la corrispondenza tra le somme versate a titolo di riscatto e i periodi CP_ computati da nel calcolo del TFS, ha disposto il deposito nel fascicolo telematico della delibera di CP_ ammissione al riscatto, a cui l' ha provveduto in data 2/12/2024. L'esame della delibera in questione ha permesso di avere evidenza che la sig.ra è stata ammessa Pt_1 al riscatto di un periodo complessivo pari a due anni, 7 mesi e 26 giorni, corrispondenti ai lassi temporali analiticamente indicati nella delibera stessa che vanno dall'ottobre 1980 al 1984 (in buona sostanza corrispondenti ai periodi elencati nella quarta facciata della domanda di riscatto) il che porta ad escludere che il contributo al riscatto pagato dalla lavoratrice includa anche il periodo degli studi universitari, svolti tra il 22/9/1975 e il 30/6/1980 (come dalla medesima indicato nella domanda di riscatto). Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, pertanto, il riscatto del periodo oggetto di causa, pur CP_ validamente domandato all' con la domanda dell'8/2/1986, non è stato conteggiato dall'Istituto nella delibera di ammissione al riscatto del 24/5/2022 e conseguentemente non è stato pagato il relativo contributo di riscatto.
Il computo di tale periodo, nel calcolo del trattamento di fine servizio, non può prescindere dall'effettivo pagamento, da parte della lavoratrice richiedente, degli importi dovuti per conseguire il riscatto, ed in CP_ sua mancanza, la domanda di condanna dell' al versamento del TFS nella misura che tale periodo include non può trovare accoglimento. CP_ Diversamente, se, a fronte dell'errore di nell'interpretazione della domanda di riscatto, l'appellante avesse agito per ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato computo, nella delibera di ammissione al riscatto, del periodo rivendicato. Ma una domanda risarcitoria, in questi termini, non risulta proposta, come è chiaramente evincibile sia dal tenore del ricorso (sopra riportato) sia dalle conclusioni rassegnate.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata, seppur con parziale diversa motivazione, va confermata.
pagina 5 di 6 Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 339/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 27/2/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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