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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 792/2024 R.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. ELISABETTA GRINDATTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza, c.so Mazzini n. 74
- ATTORE -
CONTRO (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. GIANNA MACCHIRELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in OL, via Cavour n. 57
- CONVENUTA -
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI ED ) Parte_1 C.F._3
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24.09.2025.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 09.04.2024,
[...] ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione Parte_1 Controparte_1 collegiale, deducendo quanto segue:
- che, con decreto n. cron. 485/2010 del 10.02.2010, emesso all'esito del procedimento RG n. 2675/2009, il Tribunale di Ravenna omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- che le condizioni della separazione prevedevano l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con la quale continuava a vivere la figlia maggiorenne ma non Controparte_1 Persona_1 economicamente autosufficiente, un contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. Parte_1 pari ad euro 500,00 mensili e un assegno di mantenimento a favore della sig.ra per un importo CP_1 mensile di euro 200,00;
- che la figlia era da tempo economicamente autosufficiente e non viveva più con la madre, Per_1 tanto che nel corso del tempo e consensualmente era cessata la corresponsione del contributo al mantenimento della stessa;
- che era conseguentemente venuto meno il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e che le attuali esigue differenze di reddito tra i coniugi giustificavano anche la revoca CP_1 dell'assegno di mantenimento a favore della moglie. L'attore chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL il 28.08.1988 tra il sig. e la sig.ra trascritto nel registro degli atti del matrimonio di Parte_1 Controparte_1 detto Comune dell'anno 1988, parte II, serie A, n. 89; b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con esonero da responsabilità; c) revocare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra immobile distinto al Controparte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Riolo Terme, foglio 25, particella 1157, sub 14 e sub 5; d) revocare l'assegno di mantenimento della sig.ra per le motivazioni di cui in Controparte_1 narrativa: e) dichiarare cessato l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento della figlia;
f) vinte le spese del giudizio”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 18.04.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 03.10.2024. In data 23.04.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dello 03.10.2024 ove, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia della sig.ra e sentiva personalmente il sig. con ordinanza Controparte_1 Parte_1 emessa in data 11.11.2024 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. riducendo l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. all'importo di € 150,00 e revocando pagina 2 di 5 l'assegnazione della casa coniugale a favore della convenuta, disponeva la chiamata in causa della figlia e richiedeva all'Agenzia delle Entrate di documentare la situazione reddituale Persona_1
e patrimoniale della convenuta entro il termine del 20.02.2025, rinviando il processo all'udienza del 12.03.2025. In data 19.02.2025 si costituiva nel procedimento eccependo in via preliminare la Controparte_1 nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza e, nel merito, allegando la avvenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione consensuale. Alla luce delle circostanze più compiutamente addotte nella comparsa di costituzione, la convenuta chiedeva al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “(p)reliminarmente in rito: dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo alla sig.ra , con ogni conseguente Controparte_1 provvedimento. Nel merito in via principale: dichiarare inammissibile ovvero rigettare ogni domanda avversaria a seguito dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi successiva alla separazione. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare tenuto e pertanto condannare il sig. a corrispondere alla Parte_1 sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 350,00 mensili. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2025, il Giudice delegato, con ordinanza dello 08.05.2025, previa verifica della ritualità della chiamata in causa, dichiarava la contumacia di rigettava l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Persona_1 fissazione d'udienza nei confronti della convenuta e assegnava a parte attrice termine per l'eventuale deposito di note di replica alla comparsa di costituzione e ulteriore termine a parte convenuta per eventuali note di replica a quelle avversarie, rinviando il procedimento all'udienza dello 02.07.2025, che veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 24.09.2025. Le parti depositavano le rispettive note nei termini assegnati. Entrambe le parti procedevano successivamente a depositare, rispettivamente nelle date dello 02.07.2025 e dello 03.07.2025, nota di precisazione delle seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL il 28.08.1988 tra il sig. e la sig.ra trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Parte_1 Controparte_1 detto Comune dell'anno 1988, parte II, serie A, n. 89; b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con esonero da responsabilità, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. manterrà la residenza presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà, sita nel Parte_1
Comune di Riolo Terme immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Riolo Terme, foglio 25, particella 1157, sub 14 e sub.5. 3. La Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza avendo già lasciato l'unità Controparte_1 immobiliare di cui al punto che precede.
pagina 3 di 5
4. Tutti i beni mobili, arredi e suppellettili presenti nella casa coniugale rimarranno di esclusiva proprietà del Sig. ad esclusione di quelli che la Sig.ra ha già asportato o Parte_1 CP_1 vorrà asportare con il consenso del Sig. Parte_1
5. Stante la maggiore età della figlia nonché il raggiungimento della sua autosufficienza Per_1 economica, è cessato il suo diritto al mantenimento, quindi il Sig. non sarà più tenuto al Parte_1 versamento dell'assegno di mantenimento statuito con decreto di omologa della separazione consensuale n.cronol.485/2010 del 10.02.2010, Rg.n.2675/2009, del Tribunale di Ravenna, e pertanto nulla più verserà a tale titolo né alla Sig.ra né alla figlia direttamente. Controparte_1 Per_1
6. A titolo di assegno divorzile il Sig. verserà alla Sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) omnicomprensivi. Detta somma verrà versata entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2025 e comunque non prima della sottoscrizione del presente atto da parte del Sig. e della Sig.ra detta somma sarà rivalutata Parte_1 CP_1 annualmente secondo gli indici Istat.
7. Spese legali del presente giudizio compensate”. All'udienza del 24.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 28.08.1988 in OL (BO) trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 89, parte 2, s. A, dell'anno 1988. Il Tribunale di Ravenna ha infatti omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cron. 485/2010 del 10.02.2010 e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. La protrazione dello stato di separazione, che deve ritenersi ininterrotta stante la rinuncia di parte convenuta all'eccezione di avvenuta riconciliazione, e l'insistenza sia di parte attrice che di parte convenuta nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento delle condizioni concordate tra le parti, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse appaiono adeguate e non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico. Per quanto riguarda in particolare la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, entrambi i genitori hanno affermato la sua piena autosufficienza economica e la medesima, pur chiamata in causa, non si è costituita nel procedimento al fine di confutare tale asserzione. Come da apposita richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, con l'intervento del pubblico ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa pagina 4 di 5 nei confronti di con la chiamata in causa della figlia Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Per_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Parte_1
Riolo Terme (RA) il 4.03.1963, e nata a [...] il [...], a Controparte_1
OL (BO) in data 28.08.1988, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 89, p. 2, s. A, dell'anno 1988, alle condizioni concordate tra le parti come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 792/2024 R.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. ELISABETTA GRINDATTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza, c.so Mazzini n. 74
- ATTORE -
CONTRO (C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. GIANNA MACCHIRELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in OL, via Cavour n. 57
- CONVENUTA -
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI ED ) Parte_1 C.F._3
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24.09.2025.
pagina 1 di 5
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 09.04.2024,
[...] ha convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in composizione Parte_1 Controparte_1 collegiale, deducendo quanto segue:
- che, con decreto n. cron. 485/2010 del 10.02.2010, emesso all'esito del procedimento RG n. 2675/2009, il Tribunale di Ravenna omologava la separazione consensuale dei coniugi;
- che le condizioni della separazione prevedevano l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra con la quale continuava a vivere la figlia maggiorenne ma non Controparte_1 Persona_1 economicamente autosufficiente, un contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. Parte_1 pari ad euro 500,00 mensili e un assegno di mantenimento a favore della sig.ra per un importo CP_1 mensile di euro 200,00;
- che la figlia era da tempo economicamente autosufficiente e non viveva più con la madre, Per_1 tanto che nel corso del tempo e consensualmente era cessata la corresponsione del contributo al mantenimento della stessa;
- che era conseguentemente venuto meno il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e che le attuali esigue differenze di reddito tra i coniugi giustificavano anche la revoca CP_1 dell'assegno di mantenimento a favore della moglie. L'attore chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL il 28.08.1988 tra il sig. e la sig.ra trascritto nel registro degli atti del matrimonio di Parte_1 Controparte_1 detto Comune dell'anno 1988, parte II, serie A, n. 89; b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con esonero da responsabilità; c) revocare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra immobile distinto al Controparte_1
Catasto Fabbricati del Comune di Riolo Terme, foglio 25, particella 1157, sub 14 e sub 5; d) revocare l'assegno di mantenimento della sig.ra per le motivazioni di cui in Controparte_1 narrativa: e) dichiarare cessato l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento della figlia;
f) vinte le spese del giudizio”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 18.04.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 03.10.2024. In data 23.04.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dello 03.10.2024 ove, previa verifica della regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, dichiarava la contumacia della sig.ra e sentiva personalmente il sig. con ordinanza Controparte_1 Parte_1 emessa in data 11.11.2024 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. riducendo l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. all'importo di € 150,00 e revocando pagina 2 di 5 l'assegnazione della casa coniugale a favore della convenuta, disponeva la chiamata in causa della figlia e richiedeva all'Agenzia delle Entrate di documentare la situazione reddituale Persona_1
e patrimoniale della convenuta entro il termine del 20.02.2025, rinviando il processo all'udienza del 12.03.2025. In data 19.02.2025 si costituiva nel procedimento eccependo in via preliminare la Controparte_1 nullità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza e, nel merito, allegando la avvenuta riconciliazione dei coniugi dopo la separazione consensuale. Alla luce delle circostanze più compiutamente addotte nella comparsa di costituzione, la convenuta chiedeva al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni: “(p)reliminarmente in rito: dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo alla sig.ra , con ogni conseguente Controparte_1 provvedimento. Nel merito in via principale: dichiarare inammissibile ovvero rigettare ogni domanda avversaria a seguito dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi successiva alla separazione. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio dichiarare tenuto e pertanto condannare il sig. a corrispondere alla Parte_1 sig.ra , a titolo di assegno divorzile, la somma di € 350,00 mensili. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2025, il Giudice delegato, con ordinanza dello 08.05.2025, previa verifica della ritualità della chiamata in causa, dichiarava la contumacia di rigettava l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di Persona_1 fissazione d'udienza nei confronti della convenuta e assegnava a parte attrice termine per l'eventuale deposito di note di replica alla comparsa di costituzione e ulteriore termine a parte convenuta per eventuali note di replica a quelle avversarie, rinviando il procedimento all'udienza dello 02.07.2025, che veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 24.09.2025. Le parti depositavano le rispettive note nei termini assegnati. Entrambe le parti procedevano successivamente a depositare, rispettivamente nelle date dello 02.07.2025 e dello 03.07.2025, nota di precisazione delle seguenti conclusioni congiunte: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OL il 28.08.1988 tra il sig. e la sig.ra trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Parte_1 Controparte_1 detto Comune dell'anno 1988, parte II, serie A, n. 89; b) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con esonero da responsabilità, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. manterrà la residenza presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà, sita nel Parte_1
Comune di Riolo Terme immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Riolo Terme, foglio 25, particella 1157, sub 14 e sub.5. 3. La Sig.ra trasferirà altrove la propria residenza avendo già lasciato l'unità Controparte_1 immobiliare di cui al punto che precede.
pagina 3 di 5
4. Tutti i beni mobili, arredi e suppellettili presenti nella casa coniugale rimarranno di esclusiva proprietà del Sig. ad esclusione di quelli che la Sig.ra ha già asportato o Parte_1 CP_1 vorrà asportare con il consenso del Sig. Parte_1
5. Stante la maggiore età della figlia nonché il raggiungimento della sua autosufficienza Per_1 economica, è cessato il suo diritto al mantenimento, quindi il Sig. non sarà più tenuto al Parte_1 versamento dell'assegno di mantenimento statuito con decreto di omologa della separazione consensuale n.cronol.485/2010 del 10.02.2010, Rg.n.2675/2009, del Tribunale di Ravenna, e pertanto nulla più verserà a tale titolo né alla Sig.ra né alla figlia direttamente. Controparte_1 Per_1
6. A titolo di assegno divorzile il Sig. verserà alla Sig.ra la somma Parte_1 Controparte_1 mensile di € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) omnicomprensivi. Detta somma verrà versata entro il 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di luglio 2025 e comunque non prima della sottoscrizione del presente atto da parte del Sig. e della Sig.ra detta somma sarà rivalutata Parte_1 CP_1 annualmente secondo gli indici Istat.
7. Spese legali del presente giudizio compensate”. All'udienza del 24.09.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte già depositate telematicamente e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in ordine allo svolgimento del processo, in primo luogo, risulta meritevole di accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data 28.08.1988 in OL (BO) trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 89, parte 2, s. A, dell'anno 1988. Il Tribunale di Ravenna ha infatti omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cron. 485/2010 del 10.02.2010 e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale nel procedimento di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. La protrazione dello stato di separazione, che deve ritenersi ininterrotta stante la rinuncia di parte convenuta all'eccezione di avvenuta riconciliazione, e l'insistenza sia di parte attrice che di parte convenuta nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, non vi sono motivi ostativi all'accoglimento delle condizioni concordate tra le parti, stante la disponibilità dei diritti patrimoniali dei coniugi e in quanto le stesse appaiono adeguate e non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico. Per quanto riguarda in particolare la revoca del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, entrambi i genitori hanno affermato la sua piena autosufficienza economica e la medesima, pur chiamata in causa, non si è costituita nel procedimento al fine di confutare tale asserzione. Come da apposita richiesta sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, con l'intervento del pubblico ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa pagina 4 di 5 nei confronti di con la chiamata in causa della figlia Parte_1 Controparte_1 [...]
così provvede: Per_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a Parte_1
Riolo Terme (RA) il 4.03.1963, e nata a [...] il [...], a Controparte_1
OL (BO) in data 28.08.1988, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 89, p. 2, s. A, dell'anno 1988, alle condizioni concordate tra le parti come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OL (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ravenna, nella Camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
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