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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/07/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 342/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 342/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09/06/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 15 luglio 2025
TRA
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f.: ); (c.f.: C.F._2 Parte_3
) e (c.f.: C.F._3 Parte_4
, elett.te dom.ti presso la Cancelleria di codesto C.F._4 Tribunale, rappresentati e difesi dall'Avv. COLLAVINI FABIO (c.f.:
), quale procuratore antistatario in virtù di procura agli C.F._5 atti
- APPELLANTI E
(già in persona del procuratore speciale CP_1 CP_2 p.t., elett.te dom.ta al VIALE EUROPA N.35 PIETRAGALLA (PZ) rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. CASTIONI MATTEO (c. f.: ) del Foro di Verona, dall'Avv. BONFANTI C.F._6 ROBERTA (c.f.: ) del Foro di Verona, e dall'Avv. CodiceFiscale_7 CILLIS LUIGI (c.f.: ) del Foro di Potenza C.F._8
- APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 408/2018 pubblicata in data 3 luglio 2018. CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 14 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Sentenza n. 408/2018 del 03 luglio 2018, il Giudice di Pace di Potenza definiva il giudizio civile iscritto al n. 702/2018 r.g., promosso da Pt_1
, , e nei confronti della
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni CP_1
derivanti da presunto inadempimento contrattuale relativo al contratto di trasporto aereo concluso tra le parti, mediante acquisto online di otto biglietti aerei direttamente sul sito web della compagnia aerea, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Con atto di citazione in appello, gli odierni appellanti convenivano in giudizio la società (già e d'ora in poi ) CP_3 CP_1 CP_2 CP_1 citandola all'udienza del 10 maggio 2019 e richiedendo, contestualmente, l'acquisizione integrale del fascicolo del giudizio di primo grado, a cura della cancelleria del Tribunale.
Il fascicolo veniva iscritto a ruolo al numero 342/2019 r.g.a.c.
All'udienza del 10 maggio 2019, si dava atto che nessuno era comparso e letti gli artt. 309 e 181 c.p.c., il Giudice rinviava all'udienza del 18 dicembre 2019 per la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
In data 16 dicembre 2019 si costituiva la eccependo che i soggetti CP_1 indicati come parti attrici nell'atto di appello non coincidevano con quelli effettivamente legittimati ad agire.
Alla luce della avvenuta costituzione di parte convenuta, tuttavia, il Giudice si riservava sulla verifica della ritualità della notifica e dell'atto introduttivo e a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, rilevava che al caso in esame dovesse ritenersi applicabile il principio sancito dalla Corte di cassazione Sez. , 16 maggio 2016, n. 9986, secondo cui è valido ed efficace l'atto di appello che, per mero errore materiale, risulta nell'intestazione proposto da soggetto diverso rispetto a quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado, purché dal tenore complessivo dell'atto risulti inequivoca l'effettiva identificazione del legittimato all'impugnazione.
Ritenendo altresì che l'ipotesi in esame non si traducesse in una nullità ex art 156 e ss. c.p.c. bensì in una mera irregolarità, anche alla luce dell'avvenuta costituzione in giudizio di parte appellata, che ha spiegato idonee difese in ordine al gravame proposto;
visti gli articoli 156 e ss. c.p.c., il Giudice fissava per il prosieguo l'udienza del 02 dicembre 2020, invitando parte appellante a sanare la predetta irregolarità mediante il deposito di copia dell'atto di citazione in appello con intestazione corretta entro quella data.
Il Giudice disponeva un nuovo rinvio all'udienza del 09 giugno 2021 a trattazione scritta a causa dell'emergenza epidemiologica Covid 19.
Nel corso della già menzionata udienza, veniva rilevata l'avvenuta correzione dell'errore materiale dell'atto di citazione ad opera dei sig.ri , Pt_1 Pt_2
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e , odierni appellanti, e la causa veniva rinviata per la Parte_3 Pt_4 precisazione delle conclusioni, disponendo che l'udienza del 14 maggio 2025 si svolgesse mediante scambio di note scritte.
La causa veniva poi rimessa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali.
Parte appellante concludeva così per la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Potenza, chiedendo che venisse affermata la Giurisdizione del Giudice italiano e, nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per la violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod. Nav., degli artt. 19 e 22 della convenzione di Montreal (889/02), nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. Di contro, parte avversa, nel rassegnare le proprie conclusioni, insisteva per la conferma della sentenza di primo grado emessa e quindi per il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in favore della competenza giurisdizionale della Swords and Balbriggan District Court Office irlandese.
Nel merito ella chiedeva di rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata, chiedeva che le domande avverse venissero accolte nei limiti della proposta conciliativa formulata dalla stessa parte convenuta nel giudizio di primo grado e ribadita nel presente giudizio;
con conseguente condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali maturate successivamente alla formulazione della suddetta proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 1 c.p.c., ovvero in subordine con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Questioni preliminari di rito
Con sentenza resa nella causa promossa da quattro passeggeri, odierni appellanti, contro la compagnia aerea il Giudice di Pace di Potenza CP_1 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia aerea convenuta. La decisione si fonda sulla validità e vincolatività della clausola di elezione del foro contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte CP_3 dalla CP_1 A fondamento di tale conclusione, il primo Giudice ha escluso che tale clausola sia vessatoria, anche in considerazione del fatto che l'adesione
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informatica a condizioni generali di contratto (cd. “contratto point and click”, ovvero un tipo di contratto telematico mediante il quale le parti concludono un accordo a distanza, grazie all'utilizzo di strumenti telematici) costituirebbe valida accettazione della clausola attributiva della giurisdizione, escludendo l'applicabilità delle disposizioni a tutela del consumatore, perché il contratto di trasporto aereo era privo di prestazioni accessorie combinate (cd. pacchetti turistici). L'impostazione adottata dal Giudice di prime cure non può essere condivisa perché trascura completamente la disciplina speciale dettata dalla convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 – ratificata dall'Italia con Legge 10 gennaio 2004, n. 12 ed entrata in vigore il 28 giugno 2004, nonché recepita nell'ordinamento comunitario con la Decisione del Consiglio 2001/539/CE, in materia di responsabilità del vettore aereo. Tale Convenzione, volta alla armonizzazione e codificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, individua in modo tassativo i fori competenti per le azioni risarcitorie nei confronti del vettore aereo. L'art. 33 della Convenzione citata dispone, infatti, che l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. Tali criteri hanno carattere alternativo e inderogabile e qualunque patto contrario in forza del successivo art. 49 è da ritenersi nullo perché elusivo di disposizioni in materia di competenza giurisdizionale. Con riferimento specifico al luogo di conclusione del contratto di acquisto telematico di biglietti aerei, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale criterio può essere validamente e legittimamente invocato dal passeggero ai fini della determinazione della giurisdizione del Giudice italiano: il luogo di conclusione deve identificarsi con quello in cui il passeggero ha ricevuto la conferma dell'avvenuta prenotazione e dell'accettazione dell'ordine da parte del vettore, completando così il procedimento negoziale (Cass. civ., Sez. Un., 8 luglio 2019, n. 18257). Le Sezioni Unite hanno dunque affermato che una clausola attributiva della giurisdizione inserita in un contratto standard non può pregiudicare il diritto del passeggero ad agire dinanzi ai giudici del proprio domicilio e nei confronti di un vettore aereo internazionale. A rafforzare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza di primo grado, giova richiamare anche l'orientamento espresso non solo dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3561 del 13 febbraio 2020 - che conferma la validità delle modalità telematiche di acquisto, la prevalenza dell'art. 33 della convenzione di Montreal e l'inapplicabilità di clausole contrattuali di deroga alla giurisdizione nazionale – ma anche dalla Corte di Giustizia UE che ha più volte ribadito, anche in materia di trasporto aereo, che l'equilibrio contrattuale
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non può essere alterato a discapito del consumatore mediante il ricorso a clausole non negoziate individualmente, che costringano il passeggero a rivolgersi a un Giudice estero, con evidente pregiudizio del suo diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso in esame, risulta dagli atti che i titoli di viaggio oggetto di causa siano stati acquistati direttamente attraverso il sito web della compagnia aerea, mediante procedura informatica point and click, da utenti domiciliati in Italia. Tale modalità di conclusione del contratto, unitamente al criterio del luogo in cui gli acquirenti hanno ricevuto conferma della prenotazione, della disponibilità del volo e dell'addebito del corrispettivo, consente di individuare nel territorio italiano il luogo di perfezionamento dell'accordo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Giudice italiano, ai sensi dell'art. 33 della convenzione di Montreal. La clausola invocata dalla convenuta riferita alle condizioni generali di contratto che sono state implicitamente accettate dai passeggeri, deve ritenersi radicalmente nulla e inopponibile agli appellanti, con conseguente erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. Ne consegue che il Foro italiano è pienamente competente a conoscere la presente controversia.
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo. ( cfr. Cassazione civile sez. un., 11/10/2022, n.29592).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore della controversia, esclusa la fase istruttoria che non è stata svolta in appello, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello accertando la giurisdizione del Giudice italiano e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, rimettendo le parti dinnanzi al Giudice di Primo
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grado, con onere di riassunzione del giudizio dinnanzi a quest'ultimo nei termini di legge.
- Condanna parte appellata soccombente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 808 per compensi ed euro 161,50 per spese di lite, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Potenza, lì 23 luglio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Volpe)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Potenza SEZIONE PRIMA CIVILE Il Giudice, dott.ssa Giulia Volpe, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 342/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 09/06/2021 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 15 luglio 2025
TRA
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 (c.f.: ); (c.f.: C.F._2 Parte_3
) e (c.f.: C.F._3 Parte_4
, elett.te dom.ti presso la Cancelleria di codesto C.F._4 Tribunale, rappresentati e difesi dall'Avv. COLLAVINI FABIO (c.f.:
), quale procuratore antistatario in virtù di procura agli C.F._5 atti
- APPELLANTI E
(già in persona del procuratore speciale CP_1 CP_2 p.t., elett.te dom.ta al VIALE EUROPA N.35 PIETRAGALLA (PZ) rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. CASTIONI MATTEO (c. f.: ) del Foro di Verona, dall'Avv. BONFANTI C.F._6 ROBERTA (c.f.: ) del Foro di Verona, e dall'Avv. CodiceFiscale_7 CILLIS LUIGI (c.f.: ) del Foro di Potenza C.F._8
- APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 408/2018 pubblicata in data 3 luglio 2018. CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 14 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Sentenza n. 408/2018 del 03 luglio 2018, il Giudice di Pace di Potenza definiva il giudizio civile iscritto al n. 702/2018 r.g., promosso da Pt_1
, , e nei confronti della
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni CP_1
derivanti da presunto inadempimento contrattuale relativo al contratto di trasporto aereo concluso tra le parti, mediante acquisto online di otto biglietti aerei direttamente sul sito web della compagnia aerea, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
Con atto di citazione in appello, gli odierni appellanti convenivano in giudizio la società (già e d'ora in poi ) CP_3 CP_1 CP_2 CP_1 citandola all'udienza del 10 maggio 2019 e richiedendo, contestualmente, l'acquisizione integrale del fascicolo del giudizio di primo grado, a cura della cancelleria del Tribunale.
Il fascicolo veniva iscritto a ruolo al numero 342/2019 r.g.a.c.
All'udienza del 10 maggio 2019, si dava atto che nessuno era comparso e letti gli artt. 309 e 181 c.p.c., il Giudice rinviava all'udienza del 18 dicembre 2019 per la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
In data 16 dicembre 2019 si costituiva la eccependo che i soggetti CP_1 indicati come parti attrici nell'atto di appello non coincidevano con quelli effettivamente legittimati ad agire.
Alla luce della avvenuta costituzione di parte convenuta, tuttavia, il Giudice si riservava sulla verifica della ritualità della notifica e dell'atto introduttivo e a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, rilevava che al caso in esame dovesse ritenersi applicabile il principio sancito dalla Corte di cassazione Sez. , 16 maggio 2016, n. 9986, secondo cui è valido ed efficace l'atto di appello che, per mero errore materiale, risulta nell'intestazione proposto da soggetto diverso rispetto a quello che aveva partecipato al giudizio di primo grado, purché dal tenore complessivo dell'atto risulti inequivoca l'effettiva identificazione del legittimato all'impugnazione.
Ritenendo altresì che l'ipotesi in esame non si traducesse in una nullità ex art 156 e ss. c.p.c. bensì in una mera irregolarità, anche alla luce dell'avvenuta costituzione in giudizio di parte appellata, che ha spiegato idonee difese in ordine al gravame proposto;
visti gli articoli 156 e ss. c.p.c., il Giudice fissava per il prosieguo l'udienza del 02 dicembre 2020, invitando parte appellante a sanare la predetta irregolarità mediante il deposito di copia dell'atto di citazione in appello con intestazione corretta entro quella data.
Il Giudice disponeva un nuovo rinvio all'udienza del 09 giugno 2021 a trattazione scritta a causa dell'emergenza epidemiologica Covid 19.
Nel corso della già menzionata udienza, veniva rilevata l'avvenuta correzione dell'errore materiale dell'atto di citazione ad opera dei sig.ri , Pt_1 Pt_2
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e , odierni appellanti, e la causa veniva rinviata per la Parte_3 Pt_4 precisazione delle conclusioni, disponendo che l'udienza del 14 maggio 2025 si svolgesse mediante scambio di note scritte.
La causa veniva poi rimessa in decisione assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali.
Parte appellante concludeva così per la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Potenza, chiedendo che venisse affermata la Giurisdizione del Giudice italiano e, nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per la violazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 14 del Regolamento CE 261/2004, dell'art. 942 cod. Nav., degli artt. 19 e 22 della convenzione di Montreal (889/02), nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. Di contro, parte avversa, nel rassegnare le proprie conclusioni, insisteva per la conferma della sentenza di primo grado emessa e quindi per il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, in favore della competenza giurisdizionale della Swords and Balbriggan District Court Office irlandese.
Nel merito ella chiedeva di rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata.
In via subordinata, chiedeva che le domande avverse venissero accolte nei limiti della proposta conciliativa formulata dalla stessa parte convenuta nel giudizio di primo grado e ribadita nel presente giudizio;
con conseguente condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali maturate successivamente alla formulazione della suddetta proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 1 c.p.c., ovvero in subordine con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Questioni preliminari di rito
Con sentenza resa nella causa promossa da quattro passeggeri, odierni appellanti, contro la compagnia aerea il Giudice di Pace di Potenza CP_1 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia aerea convenuta. La decisione si fonda sulla validità e vincolatività della clausola di elezione del foro contenuta nelle condizioni generali di contratto predisposte CP_3 dalla CP_1 A fondamento di tale conclusione, il primo Giudice ha escluso che tale clausola sia vessatoria, anche in considerazione del fatto che l'adesione
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informatica a condizioni generali di contratto (cd. “contratto point and click”, ovvero un tipo di contratto telematico mediante il quale le parti concludono un accordo a distanza, grazie all'utilizzo di strumenti telematici) costituirebbe valida accettazione della clausola attributiva della giurisdizione, escludendo l'applicabilità delle disposizioni a tutela del consumatore, perché il contratto di trasporto aereo era privo di prestazioni accessorie combinate (cd. pacchetti turistici). L'impostazione adottata dal Giudice di prime cure non può essere condivisa perché trascura completamente la disciplina speciale dettata dalla convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 – ratificata dall'Italia con Legge 10 gennaio 2004, n. 12 ed entrata in vigore il 28 giugno 2004, nonché recepita nell'ordinamento comunitario con la Decisione del Consiglio 2001/539/CE, in materia di responsabilità del vettore aereo. Tale Convenzione, volta alla armonizzazione e codificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, individua in modo tassativo i fori competenti per le azioni risarcitorie nei confronti del vettore aereo. L'art. 33 della Convenzione citata dispone, infatti, che l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. Tali criteri hanno carattere alternativo e inderogabile e qualunque patto contrario in forza del successivo art. 49 è da ritenersi nullo perché elusivo di disposizioni in materia di competenza giurisdizionale. Con riferimento specifico al luogo di conclusione del contratto di acquisto telematico di biglietti aerei, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale criterio può essere validamente e legittimamente invocato dal passeggero ai fini della determinazione della giurisdizione del Giudice italiano: il luogo di conclusione deve identificarsi con quello in cui il passeggero ha ricevuto la conferma dell'avvenuta prenotazione e dell'accettazione dell'ordine da parte del vettore, completando così il procedimento negoziale (Cass. civ., Sez. Un., 8 luglio 2019, n. 18257). Le Sezioni Unite hanno dunque affermato che una clausola attributiva della giurisdizione inserita in un contratto standard non può pregiudicare il diritto del passeggero ad agire dinanzi ai giudici del proprio domicilio e nei confronti di un vettore aereo internazionale. A rafforzare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza di primo grado, giova richiamare anche l'orientamento espresso non solo dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3561 del 13 febbraio 2020 - che conferma la validità delle modalità telematiche di acquisto, la prevalenza dell'art. 33 della convenzione di Montreal e l'inapplicabilità di clausole contrattuali di deroga alla giurisdizione nazionale – ma anche dalla Corte di Giustizia UE che ha più volte ribadito, anche in materia di trasporto aereo, che l'equilibrio contrattuale
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non può essere alterato a discapito del consumatore mediante il ricorso a clausole non negoziate individualmente, che costringano il passeggero a rivolgersi a un Giudice estero, con evidente pregiudizio del suo diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale. Nel caso in esame, risulta dagli atti che i titoli di viaggio oggetto di causa siano stati acquistati direttamente attraverso il sito web della compagnia aerea, mediante procedura informatica point and click, da utenti domiciliati in Italia. Tale modalità di conclusione del contratto, unitamente al criterio del luogo in cui gli acquirenti hanno ricevuto conferma della prenotazione, della disponibilità del volo e dell'addebito del corrispettivo, consente di individuare nel territorio italiano il luogo di perfezionamento dell'accordo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Giudice italiano, ai sensi dell'art. 33 della convenzione di Montreal. La clausola invocata dalla convenuta riferita alle condizioni generali di contratto che sono state implicitamente accettate dai passeggeri, deve ritenersi radicalmente nulla e inopponibile agli appellanti, con conseguente erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. Ne consegue che il Foro italiano è pienamente competente a conoscere la presente controversia.
Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell'art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo. ( cfr. Cassazione civile sez. un., 11/10/2022, n.29592).
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei Parametri ex DM 147/2022, considerato il valore della controversia, esclusa la fase istruttoria che non è stata svolta in appello, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello accertando la giurisdizione del Giudice italiano e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, rimettendo le parti dinnanzi al Giudice di Primo
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grado, con onere di riassunzione del giudizio dinnanzi a quest'ultimo nei termini di legge.
- Condanna parte appellata soccombente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 808 per compensi ed euro 161,50 per spese di lite, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, se dovuto, come per legge.
Potenza, lì 23 luglio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Volpe)
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