Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 79
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Sentenza 8 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia dal Giudice dott. Alessia Busato, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo. L'attore ha contestato la legittimità del decreto, sollevando questioni di carenza di legittimazione attiva della controparte, il mancato esperimento della mediazione, l'illegittimità degli interessi applicati e la nullità di clausole vessatorie. La parte convenuta, al contrario, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo la validità delle cessioni di credito e la correttezza delle pratiche adottate.

Il Giudice ha accolto le eccezioni sollevate dall'attore, evidenziando che la convenuta non ha dimostrato di essere subentrata nella titolarità del credito azionato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto insufficienti le prove fornite dalla parte convenuta riguardo alle cessioni di credito, affermando che la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova sufficiente della cessione. Pertanto, il Giudice ha revocato il decreto ingiuntivo, assorbendo le ulteriori argomentazioni e condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 79
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 79
    Data del deposito : 8 gennaio 2025

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