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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2361/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_1 C.F._1
KATIA e dell'avv. VENTURA MIRKO, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro quale mandataria di (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato c/o avv.to P.IVA_1
BRONZIN ALBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PREGIUDIZIALE - Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda e, pertanto, nullo e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa;
pagina 1 di 10 NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE - Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e, per essa, e, per l'effetto, dichiarare nullo Controparte_2 Controparte_1
e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa;
IN VIA PRINCIPALE - Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di prova scritta del credito azionato, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa;
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare, l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore ultra soglia usura e superiore a quello di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza del piano di ammortamento (originario ed aggiornato), l'illegittimità della prassi di capitalizzazione periodica degli interessi e l'illegittimità degli oneri occulti per tutto il periodo di cui alle contabili che verranno eventualmente prodotte in atti, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa.
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare, l'illegittimità delle clausole vessatorie mai sottoscritte neanche ex artt. 1341 e 1342 c.c. oggetto del contratto di finanziamento in discorso stipulato con la DO
AN S.p.A. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa.
IN OGNI CASO Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche pagina 2 di 10 in via istruttoria ed incidentale, accertare la responsabilità contrattuale e non contrattuale, patrimoniale e non patrimoniale della banca per la scorrettezza ex artt. 1174 e 1375 c.c., anche per l'adozione di pratiche commerciali scorrete, per le ragioni sopra rassegnate.
In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarata anticipazione. Salvis iuribus.
IN VIA ISTRUTTORIA
1) disporre la rimessione della causa in istruttoria finalizzata ad accogliere la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla documentazione bancaria non consegnata neppure dopo la richiesta ex art. 119
T.U.B.: - il documento denominato IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo), la bozza del contratto e le informazioni e/o chiarimenti in relazione al finanziamento in questione, ai sensi dell'art. 124 T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - le informazioni acquisite dal Cliente nella valutazione del merito creditizio, in relazione al finanziamento in questione, ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - il PIANO DI AMMORTAMENTO (originari ed aggiornati) del finanziamento in questione;
- delle QUIETANZE di pagamento delle rate e/o dei
RENDICONTI annui del finanziamento in questione;
- la/e GARANZIA/E rilasciata/e sul finanziamento in questione;
- i DOCUMENTI DI SINTESI e FOGLI INFORMATIVI relativi al finanziamento in questione;
- la POLIZZA ASSICURATIVA collegata al finanziamento in questione;
- gli ESTRATTI CONTO relativi al conto corrente dove è stato pagato il finanziamento in questione;
- la
DICHIARAZIONE DI CONSENSO, DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALE e DELLA DICHIARAZIONE DI ANTIRICICLAGGIO firmata dall'opponente.
2) disporre la rimessione della causa in istruttoria finalizzata ad accogliere la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sui documenti contabili prodotti in atti relativi al finanziamento de quo volta a: - verificare che l'importo finanziato di euro 22.882,84 da corrispondere in n. 84 rate a cadenza mensile è stato erogato in regime di capitalizzazione composta e che lo stesso non è stato correttamente pattuito tra le parti;
- verificare che l'applicazione del regime composto genera una differenza tra i pagamenti effettuati con la conservazione di codesta capitalizzazione e quelli che avrebbero dovuto essere effettuati in regime semplice una somma a titolo di interessi anatocistici;
- verificare il contratto iniziale riporta il TEAG differente da quello effettivamente applicato nel corso degli anni;
- ricalcolare il saldo a debito del mutuatario, in virtù dell'applicazione dell'art. 117 T.U.B. a causa dell'indeterminatezza o pagina 3 di 10 indeterminabilità rilevata;
- ricalcolare l'ammontare degli interessi pagati dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso ex art. 117 T.U.B..
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. , al pagamento, in favore di Parte_1 [...] dell'importo di Euro 22.155,47, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_2
legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo, dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di risarcimento del danno patrimoniale e non;
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Ci si oppone sin da ora alla ex adverso richiesta di ammissione di un CTU tecnico contabile
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 4 di 10 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avvero il decreto nr. 57/2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_2
allegata cessionaria del credito, della somma di euro 22.155,47, oltre interessi e spese, a fronte
[...] del contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e DO AN s.p.a.
Parte attrice eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio, il mancato esperimento della mediazione, la “mancata produzione del piano di ammortamento e delle rate”,
l'illegittimità “degli interessi pattuiti, anatocistici e oneri”, la nullità delle clausole vessatorie firmate in blocco, la nullità del contratto di finanziamento per la “condotta scorretta nella sottoscrizione della polizza assicurativa abbinata al contratto di finanziamento …”.
All'esito della costituzione della convenuta opposta, dello scambio delle memorie ex art. 183 comma
VI c.p.c. e dell'espletamento di CTU, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La condizione di procedibilità
L'espletamento del procedimento di mediazione (cfr. verbale di mediazione prodotto da entrambe le parti) come disposto dal G.I. in conformità all'art. 5 del D.Lvo 28/2010 nel testo vigente alla data di instaurazione del procedimento porta a ritenere superata l'eccezione di improcedibilità riproposta da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni.
II. Le procure sub documenti 1 e 2 del fascicolo monitorio
Parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha eccepito una “chiara carenza di legittimazione attiva della sedicente mandataria in quanto dalle procure prodotte Controparte_3
dalla controparte (cfr. doc. 1 e 2) viene attribuito alla medesima ed ai relativi procuratori speciali un potere di rappresentanza in relazione a non meglio precisato credito affidato in gestione alla mandataria in spregio del principio di determinatezza/determinabilità, posto a pena di nullità, dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.”.
Al di là della circostanza che le procure non riguardano “ ma il mandato sostanziale Controparte_3
e processuale alla gestione dei crediti da (poi come da visura Controparte_1 Controparte_2
in atti) a (poi come da visura in atti) non si vede come la CP_4 Controparte_2
circostanza che il mandato abbia ad oggetto la gestione di tutti i crediti - piuttosto che alcuni crediti pagina 5 di 10 specificamente individuati - possa violare il “principio di determinatezza/determinabilità” come se i
“crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi” non fosse concetto determinato o comunque facilmente determinabile.
III. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Come già argomentato nel provvedimento reso in udienza in data 27 giugno 2022 l'eccezione sollevata da parte attrice non attiene al presupposto processuale della legittimazione attiva ma alla distinta questione di merito che concerne la titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio che costituisce la causa petendi della pretesa monitoria (sulla differenza tra il presupposto della legittimazione processuale e l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso si rinvia a C. Cass.
6132/2008).
Precisato, quindi, che oggetto della contestazione attiene alla questione di merito della titolarità del rapporto controverso parte convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha allegato che il credito, avente origine nel contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e DO AN
s.p.a., è stato oggetto di plurime cessioni: da DO s.p.a. a Locam s.p.a., da Locam s.p.a. a
[...]
da a AN Ifis s.p.a. che ha conferito il relativo ramo di Controparte_5 Controparte_5
azienda in oggi Controparte_2 Controparte_2
Premesso che è pacifico che l'onere della prova in merito ai vari trasferimenti menzionati grava sull'opposta, ritiene questo Giudice pienamente condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova del trasferimento del credito può essere offerta liberamente pur non potendo ravvisarsi esclusivamente nella pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58
TUB.
Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. 17944/2023).
pagina 6 di 10 IIL.A La cessione di credito da DO s.p.a. a Locam s.p.a.
Il trasferimento del contratto da DO s.p.a. a Locam s.p.a. è comprovato dalla produzione del relativo contratto (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio) e dalla dichiarazione di cui al doc. 21 di parte attrice.
Parte opponente ha contestato il valore probatorio della copia del contratto prodotta evidenziando la
“povertà” del suo contenuto nello specifico lamentando l'omessa allegazione dell'elenco crediti e del portafoglio richiamato dall'art. 1 del contratto, l'omessa indicazione dei dati identificativi del credito previsti dal medesimo articolo, la presenza di pagine oscurate evidenziando inoltre come non sia dato sapere se i sottoscrittori fossero muniti del potere di firma.
In disparte dalla disamina di tali contestazioni, già esaminate nel provvedimento del 27 giugno 2022 cui si rinvia, la cessione in esame deve ritenersi provata in considerazione del tenore del documento 21 prodotto da parte attrice costituito da una missiva con la quale la cedente DO ha informato l'attore dell'avvenuta cessione.
III.B La cessione di credito da Locam s.p.a. a Controparte_5
In atto di citazione parte attrice, con riguardo a questa cessione, ha contesto non già la sussistenza del contratto di cessione, quanto la circostanza che dall'avviso di pubblicazione fosse o meno evincibile la cessione dello specifico credito in esame.
Nei successivi scritti difensivi la contestazione - che costituendo una mera difesa non è soggetta a decadenze - pare essere svolta con riguardo alla stessa sussistenza del contratto di cessione.
Ciò posto parte opposta, a prova dell'effettività di tale cessione, ha prodotto copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione.
Tale pubblicazione, in conformità a quanto sopra argomentato, non costituisce prova dell'esistenza del contratto di cessione avendo valore meramente indiziario.
Si tratta, peraltro, di un elemento indiziario di particolare rilevanza probatoria se si considera che la pubblicazione è avvenuta su richiesta della stessa cedente, come si evince dalla stessa pubblicazione.
pagina 7 di 10 Altro elemento indiziario dell'effettività della cessione emerge dal tenore del contratto che disciplina la successiva cessione da a AN Ifis s.p.a. (cfr. doc. 6 del monitorio e 25 della Controparte_5
difesa di parte convenuta).
E' pur vero che tale contratto, nelle copie prodotte in atti, non riporta la sottoscrizione di Locam s.p.a. Con ma dal tenore dell'accordo, che risulta regolarmente sottoscritto da e AN IFIS Controparte_5
s.p.a., emerge che la stessa Locam s.p.a. ha preso parte all'accordo negoziale in qualità di gestore e in tale contratto viene proprio menzionato l'atto di cessione tra DO AN s.p.a. e Locam s.p.a. in data 19 marzo 2014.
Alcun valore probatorio di segno contrario, né con riguardo a questa né con riguardo alle successive cessioni, può evincersi dal contenuto della missiva prodotta sub doc. 21 da parte opponente con la quale, in data 10 marzo 2022, DO s.p.a. informava che la titolare del credito era Locam s.p.a.
DO s.p.a. ha informato della cessione della quale era a conoscenza non essendo certo tenuta a conoscere le successive cessioni di credito intervenute tra soggetti a lei terzi.
Quanto alla circostanza che il credito per cui è causa sia compreso tra i crediti ceduti non può che ribadirsi che l'elencazione delle caratteristiche dei contratti ceduti, indicati dal punto a) al punto h) deve ritenersi alternativa e non cumulativa, come si evince dal fatto che le condizioni indicate ai punti g) ed h) sono chiaramente alternative facendo riferimento a crediti oggetto di precedenti distinti contratti di cessione.
Ciò posto il credito per cui è causa è certamente compreso tra i crediti ceduti in quanto rispetta le condizioni alternative sub punti a) (crediti derivanti da finanziamenti qualificati quali crediti al consumo e regolati dalla legge italiana), b) (crediti denominati in euro) e c) (crediti nei confronti di debitori residenti in Italia) indicate nell'avviso di cessione.
III.C La cessione di credito da a AN Ifis s.p.a. e da quest'ultima a Controparte_5 [...]
Controparte_2
A prova della cessione del credito da a AN Ifis s.p.a. è stata prodotta Controparte_5
documentazione contrattuale sottoscritta (proposta e accettazione quali doc. 6 allegato al ricorso e 25 allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c.) e l'elenco dei crediti ceduti (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione). pagina 8 di 10 Parte attrice opponente sul punto rileva che non sarebbe dato conoscere se il sottoscrittore per AN
Ifis s.p.a. avesse poteri di firma, che non è stato prodotto “il medesimo contratto a firma di un rappresentante munito di poteri per (lo spazio per la firma sempre a pagina 26 è Controparte_5 stato lasciato in BIANCO)”, ha inoltre contestato la valenza probatoria del documento contrattuale prodotto con parti omissate e del documento 7 (oltre che del doc. 8 che costituirebbe l'estratto dei beni oggetto del successivo conferimento da AN Ifis s.p.a. a , rilevando che tali ultimi Controparte_2 documenti “sono privi di valenza perché rappresentano anch'essi dei semplici e poveri fogli, senza intestazione, senza sottoscrizione e con diverse parti omissate e la cosa che maggior rileva è che sono documenti isolati privi di collegamento logico/funzionale con i contratti di cessione”.
Tale ultimo rilievo è fondato.
Parte attrice opponente solo con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha contestato la valenza probatoria dei documenti 7 e 8 ma alcuna preclusione deve ritenersi maturata con riguardo a tale contestazione che attiene al valore probatorio di documenti e non già ad allegazioni in fatto.
Tanto premesso il contratto di cessione tra e AN Ifis s.p.a. non ha ad oggetto Controparte_5
tutti i crediti già acquistati da in virtù di precedenti cessioni ma solo parte di tali Controparte_5
crediti (come si evince dal punto G delle premesse contrattuali) e, segnatamente, quelli indicati nell'elenco di cui all'allegato A al contratto (cfr. doc. 6 allegato al ricorso monitorio).
Tale allegato A è costituito da un CD non prodotto in atti essendo stato prodotto il solo documento 7 costituito da un foglio privo di sottoscrizione e di alcun collegamento con il contratto di cessione e pertanto, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, privo di rilievo probatorio.
Né l'inclusione del contratto in quelli oggetto di cessione può evincersi dalla notificazione della cessione avvenuta su impulso della cessionaria e non della cedente.
Analoga considerazione deve essere effettuata con riguardo alla cessione di credito da AN Ifis s.p.a.
a in quanto il documento 8, che costituirebbe l'allegato al contratto di Controparte_2
conferimento di ramo di azienda dalla prima alla seconda, non è sottoscritto e non ha alcun collegamento con il contratto di conferimento (non prodotto ma solo richiamato nel ricorso monitorio con indicazione del numero di repertorio).
IV. Il rigetto della domanda monitoria
pagina 9 di 10 Non avendo la convenuta opposta, quale attrice sostanziale, provato il subentro nella titolarità del credito azionato, la domanda di condanna deve essere respinta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate da parte attrice opponente.
V. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa vengono liquidate in euro
5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
revoca il decreto ingiuntivo nr. 57/2022;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2361/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_1 C.F._1
KATIA e dell'avv. VENTURA MIRKO, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro quale mandataria di (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO, elettivamente domiciliato c/o avv.to P.IVA_1
BRONZIN ALBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PREGIUDIZIALE - Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda e, pertanto, nullo e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa;
pagina 1 di 10 NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE - Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e, per essa, e, per l'effetto, dichiarare nullo Controparte_2 Controparte_1
e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa;
IN VIA PRINCIPALE - Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di prova scritta del credito azionato, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa;
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare, l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore ultra soglia usura e superiore a quello di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza del piano di ammortamento (originario ed aggiornato), l'illegittimità della prassi di capitalizzazione periodica degli interessi e l'illegittimità degli oneri occulti per tutto il periodo di cui alle contabili che verranno eventualmente prodotte in atti, e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa.
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare, l'illegittimità delle clausole vessatorie mai sottoscritte neanche ex artt. 1341 e 1342 c.c. oggetto del contratto di finanziamento in discorso stipulato con la DO
AN S.p.A. e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocato e/o sospeso il decreto ingiuntivo per cui è causa.
IN OGNI CASO Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del decreto ingiuntivo opposto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche pagina 2 di 10 in via istruttoria ed incidentale, accertare la responsabilità contrattuale e non contrattuale, patrimoniale e non patrimoniale della banca per la scorrettezza ex artt. 1174 e 1375 c.c., anche per l'adozione di pratiche commerciali scorrete, per le ragioni sopra rassegnate.
In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarata anticipazione. Salvis iuribus.
IN VIA ISTRUTTORIA
1) disporre la rimessione della causa in istruttoria finalizzata ad accogliere la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla documentazione bancaria non consegnata neppure dopo la richiesta ex art. 119
T.U.B.: - il documento denominato IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo), la bozza del contratto e le informazioni e/o chiarimenti in relazione al finanziamento in questione, ai sensi dell'art. 124 T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - le informazioni acquisite dal Cliente nella valutazione del merito creditizio, in relazione al finanziamento in questione, ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - il PIANO DI AMMORTAMENTO (originari ed aggiornati) del finanziamento in questione;
- delle QUIETANZE di pagamento delle rate e/o dei
RENDICONTI annui del finanziamento in questione;
- la/e GARANZIA/E rilasciata/e sul finanziamento in questione;
- i DOCUMENTI DI SINTESI e FOGLI INFORMATIVI relativi al finanziamento in questione;
- la POLIZZA ASSICURATIVA collegata al finanziamento in questione;
- gli ESTRATTI CONTO relativi al conto corrente dove è stato pagato il finanziamento in questione;
- la
DICHIARAZIONE DI CONSENSO, DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALE e DELLA DICHIARAZIONE DI ANTIRICICLAGGIO firmata dall'opponente.
2) disporre la rimessione della causa in istruttoria finalizzata ad accogliere la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sui documenti contabili prodotti in atti relativi al finanziamento de quo volta a: - verificare che l'importo finanziato di euro 22.882,84 da corrispondere in n. 84 rate a cadenza mensile è stato erogato in regime di capitalizzazione composta e che lo stesso non è stato correttamente pattuito tra le parti;
- verificare che l'applicazione del regime composto genera una differenza tra i pagamenti effettuati con la conservazione di codesta capitalizzazione e quelli che avrebbero dovuto essere effettuati in regime semplice una somma a titolo di interessi anatocistici;
- verificare il contratto iniziale riporta il TEAG differente da quello effettivamente applicato nel corso degli anni;
- ricalcolare il saldo a debito del mutuatario, in virtù dell'applicazione dell'art. 117 T.U.B. a causa dell'indeterminatezza o pagina 3 di 10 indeterminabilità rilevata;
- ricalcolare l'ammontare degli interessi pagati dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso ex art. 117 T.U.B..
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. , al pagamento, in favore di Parte_1 [...] dell'importo di Euro 22.155,47, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso Controparte_2
legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via ulteriormente subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dal debitore oltre agli interessi legali di mora dal dovuto al saldo, dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, in ordine alla domanda avversaria di risarcimento del danno patrimoniale e non;
In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Ci si oppone sin da ora alla ex adverso richiesta di ammissione di un CTU tecnico contabile
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 4 di 10 Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avvero il decreto nr. 57/2022 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_2
allegata cessionaria del credito, della somma di euro 22.155,47, oltre interessi e spese, a fronte
[...] del contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e DO AN s.p.a.
Parte attrice eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in monitorio, il mancato esperimento della mediazione, la “mancata produzione del piano di ammortamento e delle rate”,
l'illegittimità “degli interessi pattuiti, anatocistici e oneri”, la nullità delle clausole vessatorie firmate in blocco, la nullità del contratto di finanziamento per la “condotta scorretta nella sottoscrizione della polizza assicurativa abbinata al contratto di finanziamento …”.
All'esito della costituzione della convenuta opposta, dello scambio delle memorie ex art. 183 comma
VI c.p.c. e dell'espletamento di CTU, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La condizione di procedibilità
L'espletamento del procedimento di mediazione (cfr. verbale di mediazione prodotto da entrambe le parti) come disposto dal G.I. in conformità all'art. 5 del D.Lvo 28/2010 nel testo vigente alla data di instaurazione del procedimento porta a ritenere superata l'eccezione di improcedibilità riproposta da parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni.
II. Le procure sub documenti 1 e 2 del fascicolo monitorio
Parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha eccepito una “chiara carenza di legittimazione attiva della sedicente mandataria in quanto dalle procure prodotte Controparte_3
dalla controparte (cfr. doc. 1 e 2) viene attribuito alla medesima ed ai relativi procuratori speciali un potere di rappresentanza in relazione a non meglio precisato credito affidato in gestione alla mandataria in spregio del principio di determinatezza/determinabilità, posto a pena di nullità, dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.”.
Al di là della circostanza che le procure non riguardano “ ma il mandato sostanziale Controparte_3
e processuale alla gestione dei crediti da (poi come da visura Controparte_1 Controparte_2
in atti) a (poi come da visura in atti) non si vede come la CP_4 Controparte_2
circostanza che il mandato abbia ad oggetto la gestione di tutti i crediti - piuttosto che alcuni crediti pagina 5 di 10 specificamente individuati - possa violare il “principio di determinatezza/determinabilità” come se i
“crediti vantati dalla mandante nei confronti di terzi” non fosse concetto determinato o comunque facilmente determinabile.
III. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
Come già argomentato nel provvedimento reso in udienza in data 27 giugno 2022 l'eccezione sollevata da parte attrice non attiene al presupposto processuale della legittimazione attiva ma alla distinta questione di merito che concerne la titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio che costituisce la causa petendi della pretesa monitoria (sulla differenza tra il presupposto della legittimazione processuale e l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso si rinvia a C. Cass.
6132/2008).
Precisato, quindi, che oggetto della contestazione attiene alla questione di merito della titolarità del rapporto controverso parte convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha allegato che il credito, avente origine nel contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e DO AN
s.p.a., è stato oggetto di plurime cessioni: da DO s.p.a. a Locam s.p.a., da Locam s.p.a. a
[...]
da a AN Ifis s.p.a. che ha conferito il relativo ramo di Controparte_5 Controparte_5
azienda in oggi Controparte_2 Controparte_2
Premesso che è pacifico che l'onere della prova in merito ai vari trasferimenti menzionati grava sull'opposta, ritiene questo Giudice pienamente condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova del trasferimento del credito può essere offerta liberamente pur non potendo ravvisarsi esclusivamente nella pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58
TUB.
Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. 17944/2023).
pagina 6 di 10 IIL.A La cessione di credito da DO s.p.a. a Locam s.p.a.
Il trasferimento del contratto da DO s.p.a. a Locam s.p.a. è comprovato dalla produzione del relativo contratto (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio) e dalla dichiarazione di cui al doc. 21 di parte attrice.
Parte opponente ha contestato il valore probatorio della copia del contratto prodotta evidenziando la
“povertà” del suo contenuto nello specifico lamentando l'omessa allegazione dell'elenco crediti e del portafoglio richiamato dall'art. 1 del contratto, l'omessa indicazione dei dati identificativi del credito previsti dal medesimo articolo, la presenza di pagine oscurate evidenziando inoltre come non sia dato sapere se i sottoscrittori fossero muniti del potere di firma.
In disparte dalla disamina di tali contestazioni, già esaminate nel provvedimento del 27 giugno 2022 cui si rinvia, la cessione in esame deve ritenersi provata in considerazione del tenore del documento 21 prodotto da parte attrice costituito da una missiva con la quale la cedente DO ha informato l'attore dell'avvenuta cessione.
III.B La cessione di credito da Locam s.p.a. a Controparte_5
In atto di citazione parte attrice, con riguardo a questa cessione, ha contesto non già la sussistenza del contratto di cessione, quanto la circostanza che dall'avviso di pubblicazione fosse o meno evincibile la cessione dello specifico credito in esame.
Nei successivi scritti difensivi la contestazione - che costituendo una mera difesa non è soggetta a decadenze - pare essere svolta con riguardo alla stessa sussistenza del contratto di cessione.
Ciò posto parte opposta, a prova dell'effettività di tale cessione, ha prodotto copia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione.
Tale pubblicazione, in conformità a quanto sopra argomentato, non costituisce prova dell'esistenza del contratto di cessione avendo valore meramente indiziario.
Si tratta, peraltro, di un elemento indiziario di particolare rilevanza probatoria se si considera che la pubblicazione è avvenuta su richiesta della stessa cedente, come si evince dalla stessa pubblicazione.
pagina 7 di 10 Altro elemento indiziario dell'effettività della cessione emerge dal tenore del contratto che disciplina la successiva cessione da a AN Ifis s.p.a. (cfr. doc. 6 del monitorio e 25 della Controparte_5
difesa di parte convenuta).
E' pur vero che tale contratto, nelle copie prodotte in atti, non riporta la sottoscrizione di Locam s.p.a. Con ma dal tenore dell'accordo, che risulta regolarmente sottoscritto da e AN IFIS Controparte_5
s.p.a., emerge che la stessa Locam s.p.a. ha preso parte all'accordo negoziale in qualità di gestore e in tale contratto viene proprio menzionato l'atto di cessione tra DO AN s.p.a. e Locam s.p.a. in data 19 marzo 2014.
Alcun valore probatorio di segno contrario, né con riguardo a questa né con riguardo alle successive cessioni, può evincersi dal contenuto della missiva prodotta sub doc. 21 da parte opponente con la quale, in data 10 marzo 2022, DO s.p.a. informava che la titolare del credito era Locam s.p.a.
DO s.p.a. ha informato della cessione della quale era a conoscenza non essendo certo tenuta a conoscere le successive cessioni di credito intervenute tra soggetti a lei terzi.
Quanto alla circostanza che il credito per cui è causa sia compreso tra i crediti ceduti non può che ribadirsi che l'elencazione delle caratteristiche dei contratti ceduti, indicati dal punto a) al punto h) deve ritenersi alternativa e non cumulativa, come si evince dal fatto che le condizioni indicate ai punti g) ed h) sono chiaramente alternative facendo riferimento a crediti oggetto di precedenti distinti contratti di cessione.
Ciò posto il credito per cui è causa è certamente compreso tra i crediti ceduti in quanto rispetta le condizioni alternative sub punti a) (crediti derivanti da finanziamenti qualificati quali crediti al consumo e regolati dalla legge italiana), b) (crediti denominati in euro) e c) (crediti nei confronti di debitori residenti in Italia) indicate nell'avviso di cessione.
III.C La cessione di credito da a AN Ifis s.p.a. e da quest'ultima a Controparte_5 [...]
Controparte_2
A prova della cessione del credito da a AN Ifis s.p.a. è stata prodotta Controparte_5
documentazione contrattuale sottoscritta (proposta e accettazione quali doc. 6 allegato al ricorso e 25 allegato alla memoria ex art. 183 c.p.c.) e l'elenco dei crediti ceduti (doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione). pagina 8 di 10 Parte attrice opponente sul punto rileva che non sarebbe dato conoscere se il sottoscrittore per AN
Ifis s.p.a. avesse poteri di firma, che non è stato prodotto “il medesimo contratto a firma di un rappresentante munito di poteri per (lo spazio per la firma sempre a pagina 26 è Controparte_5 stato lasciato in BIANCO)”, ha inoltre contestato la valenza probatoria del documento contrattuale prodotto con parti omissate e del documento 7 (oltre che del doc. 8 che costituirebbe l'estratto dei beni oggetto del successivo conferimento da AN Ifis s.p.a. a , rilevando che tali ultimi Controparte_2 documenti “sono privi di valenza perché rappresentano anch'essi dei semplici e poveri fogli, senza intestazione, senza sottoscrizione e con diverse parti omissate e la cosa che maggior rileva è che sono documenti isolati privi di collegamento logico/funzionale con i contratti di cessione”.
Tale ultimo rilievo è fondato.
Parte attrice opponente solo con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. ha contestato la valenza probatoria dei documenti 7 e 8 ma alcuna preclusione deve ritenersi maturata con riguardo a tale contestazione che attiene al valore probatorio di documenti e non già ad allegazioni in fatto.
Tanto premesso il contratto di cessione tra e AN Ifis s.p.a. non ha ad oggetto Controparte_5
tutti i crediti già acquistati da in virtù di precedenti cessioni ma solo parte di tali Controparte_5
crediti (come si evince dal punto G delle premesse contrattuali) e, segnatamente, quelli indicati nell'elenco di cui all'allegato A al contratto (cfr. doc. 6 allegato al ricorso monitorio).
Tale allegato A è costituito da un CD non prodotto in atti essendo stato prodotto il solo documento 7 costituito da un foglio privo di sottoscrizione e di alcun collegamento con il contratto di cessione e pertanto, a fronte della specifica contestazione dell'opponente, privo di rilievo probatorio.
Né l'inclusione del contratto in quelli oggetto di cessione può evincersi dalla notificazione della cessione avvenuta su impulso della cessionaria e non della cedente.
Analoga considerazione deve essere effettuata con riguardo alla cessione di credito da AN Ifis s.p.a.
a in quanto il documento 8, che costituirebbe l'allegato al contratto di Controparte_2
conferimento di ramo di azienda dalla prima alla seconda, non è sottoscritto e non ha alcun collegamento con il contratto di conferimento (non prodotto ma solo richiamato nel ricorso monitorio con indicazione del numero di repertorio).
IV. Il rigetto della domanda monitoria
pagina 9 di 10 Non avendo la convenuta opposta, quale attrice sostanziale, provato il subentro nella titolarità del credito azionato, la domanda di condanna deve essere respinta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate da parte attrice opponente.
V. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa vengono liquidate in euro
5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
revoca il decreto ingiuntivo nr. 57/2022;
spese liquidate come in parte motiva.
Brescia, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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