Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02970/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05817/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 5817 del 2023, proposto da:
Cosmopol s.p.a. Istituto di Vigilanza Privata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento:
a) della nota, prot. U26964 dell’11/10/2023, trasmessa a mezzo p.e.c., con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nel riscontrare l'istanza del 28/09/2023 formulata dalla ricorrente, ha rigettato la richiesta di revisione prezzi/adeguamento tariffario relativa al contratto di appalto, rep. n. 3 del 9/01/2023, avente ad oggetto il “servizio di vigilanza (fissa e dinamica) e di videosorveglianza nell'ambito portuale di Napoli, ricadente sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – CIG:8534285AC4”;
b) di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso ivi compresi il disciplinare di gara, il capitolato ed il contratto se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente all'adeguamento del corrispettivo del suddetto contratto di appalto;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del richiesto compenso revisionale ovvero della somma effettivamente spettante;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente a dare luogo all'iter istruttorio per la valutazione in concreto dell'istanza di revisione prezzi formulata dalla ricorrente in data 28/09/2023, ove non fosse possibile la condanna al pagamento della suddetta somma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
TO
Con l’atto introduttivo del giudizio, la società ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti, specificati in epigrafe, avverso i quali articolava censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli, depositando documentazione e memoria in cui resisteva al gravame, chiedendone il rigetto perché infondato.
In data 2.04.2026 parte ricorrente depositava note difensive, in cui rappresentava la propria sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, che chiedeva pertanto dichiararsi improcedibile, con la formula corrispondente e con integrale compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 6.05.2026, il ricorso era trattenuto in decisione.
TO
Il ricorso, conformemente all’espressa dichiarazione resa da parte ricorrente nella memoria del 2.04.2026, ed in ossequio al principio dispositivo, che permea di sé il processo amministrativo, va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese di lite, per la natura in rito della decisione e per la risalenza temporale del gravame, vanno compensate tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO