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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 349/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. INCOGNITO FRANCESCO
(C.F. , con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. INCOGNITO FRANCESCO
RAFFAELE FALCOMATA' (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. INCOGNITO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
INCOGNITO FRANCESCO
appellante e
, in giudizio tramite (C.F. Controparte_2 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. GALLETTA VINCENZO P.IVA_2
appellata
CONCLUSIONI Per gli appellanti: - in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, la sentenza n.1418/2019, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria depositata in data 21/10/2019, resa nella causa iscritta al n. 475/2010 R.G. e, pertanto,
1) Riconoscere e dichiarare l'erroneità, l'illegittimità ed infondatezza della decisione appellata, su tutti i capitoli oggetto di impugnazione per le ragioni e argomentazioni esposte nella superiore narrativa;
2) Per l'effetto, annullare e/o revocare e/o riformare la decisione appellata su tutti i capitoli oggetto di censura e per le argomentazioni sopra esposte;
3) Accertare e dichiarare, la nullità della fideiussione omnibus e per l'effetto ritenere non dovuti per illegittimità, infondatezza ed inesistenza le pretese creditorie portate dal
Decreto Ingiuntivo impugnato in primo grado.
4) Accertare e dichiarare che la società ed il sig. non hanno Pt_2 Parte_3
abbandonato il giudizio di primo grado essendo stati rappresentati e difesi dal loro procuratore costituito in tutte le fasi processuali.
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità del giroconto effettuato ai danni della sigra nel conto e condannare a banca alla Parte_4
restituzione della somma di euro 160.000,00 oltre interessi fino al soddisfo;
a) condannare la convenuta alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore della
, effettuando eventuale compensazione tra le varie partite a debito-credito, per Pt_2
come è emerso dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio del dot. Persona_1
b) Condannare controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimità e contrarietà a buona fede e correttezza dei comportamenti tenuti barca.
c) Condannare controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge,
Insiste in tutte le richieste istruttorie avanzate con il ricorso in appello nessuna esclusa.
Per l'appellata: - in via pregiudiziale di rito:
pag. 2/5 1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società Parte_2
e dal socio per tutte le ragioni evidenziate nella comparsa di Parte_3
costituzione e risposta;
2. accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità dell'appello in quanto non proposto nei confronti della parte opposta (ora ) e, Controparte_4 CP_4
conseguentemente, dichiarare che la sentenza impugnata è passata in giudicato;
- in via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_2
ordine a tutte le domande riconvenzionali proposte dalla debitrice fallita e dagli altri opponenti, ivi comprese eventuali domande di ripetizione ex art. 2033 c.c., di compensazione e di risarcimento danni che fossero ravvisabili, accertando e dichiarando altresì che la stessa è succeduta a titolo particolare solo nei crediti e non negli eventuali debiti/obbligazioni passive della cedente (già ), CP_4 Controparte_4
unica legittimata passiva;
- nel merito
1. in via principale respingere l'appello proposto da controparte poiché inammissibile e comunque totalmente infondato in fatto e in diritto in base a tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nel presente atto difensivo, con conferma dell'impugnata sentenza;
2. in subordine, condannare gli appellanti/opponenti al pagamento delle somme effettivamente dovute.
In ogni caso, condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e dei compensi dell'intero giudizio, oltre iva, cpa e spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 27.1.2010, gli attuali appellanti si opponevano al DI n. 619/2013 con il quale erano stati condannati al pagamento della somma di €114.670,60 oltre interessi in favore di Controparte_5
lamentando la nullità dei contratti bancari di apertura di credito e conto
[...]
corrente, nonché delle fideiussioni stipulate dai soci, e spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione della somma incassata dal conto della signora
Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_3
pag. 3/5 domanda riconvenzionale. Il giudizio veniva interrotto per il fallimento di
[...]
e del socio ed era riassunto da Controparte_6 Parte_3
e Nel giudizio non si costituiva la Controparte_1 Parte_4
curatela fallimentare, ed interveniva Controparte_2
Con sentenza n. 1418/2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da e Controparte_1 Parte_4
[...]
La (entrambi tornati in Controparte_6 Parte_3
bonis), e proponevano appello avverso Controparte_1 Parte_4
la suddetta decisione, riproponendo i motivi di opposizione e lamentando che – a seguito della revoca del fallimento, il giudizio di primo grado avrebbe dovuto proseguire nei confronti della società e del socio Parte_3
Si costituiva in giudizio procuratrice di Controparte_7 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 10.03.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Alle udienze del 15.05.2025 e 12.06.2026, sostituite da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alcune delle parti depositava note scritte, per cui la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Le parti non hanno depositato note scritte per le udienze del 15.05.2025 e 12.06.2025, pur avendo ricevuto tempestiva comunicazione delle ordinanze del 30.10.2024 e del
16.05.2025, contenenti la fissazione del termine per note sostitutivo dell'udienza e gli avvisi di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
pag. 4/5
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1418/2019, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Spese irripetibili
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13.06.2025
La Presidente est.
Manuela Morrone
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 349/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. INCOGNITO FRANCESCO
(C.F. , con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. INCOGNITO FRANCESCO
RAFFAELE FALCOMATA' (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. INCOGNITO FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3
INCOGNITO FRANCESCO
appellante e
, in giudizio tramite (C.F. Controparte_2 CP_3
, con il patrocinio dell'avv. GALLETTA VINCENZO P.IVA_2
appellata
CONCLUSIONI Per gli appellanti: - in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, la sentenza n.1418/2019, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria depositata in data 21/10/2019, resa nella causa iscritta al n. 475/2010 R.G. e, pertanto,
1) Riconoscere e dichiarare l'erroneità, l'illegittimità ed infondatezza della decisione appellata, su tutti i capitoli oggetto di impugnazione per le ragioni e argomentazioni esposte nella superiore narrativa;
2) Per l'effetto, annullare e/o revocare e/o riformare la decisione appellata su tutti i capitoli oggetto di censura e per le argomentazioni sopra esposte;
3) Accertare e dichiarare, la nullità della fideiussione omnibus e per l'effetto ritenere non dovuti per illegittimità, infondatezza ed inesistenza le pretese creditorie portate dal
Decreto Ingiuntivo impugnato in primo grado.
4) Accertare e dichiarare che la società ed il sig. non hanno Pt_2 Parte_3
abbandonato il giudizio di primo grado essendo stati rappresentati e difesi dal loro procuratore costituito in tutte le fasi processuali.
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'illegittimità del giroconto effettuato ai danni della sigra nel conto e condannare a banca alla Parte_4
restituzione della somma di euro 160.000,00 oltre interessi fino al soddisfo;
a) condannare la convenuta alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore della
, effettuando eventuale compensazione tra le varie partite a debito-credito, per Pt_2
come è emerso dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio del dot. Persona_1
b) Condannare controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimità e contrarietà a buona fede e correttezza dei comportamenti tenuti barca.
c) Condannare controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi;
Con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge,
Insiste in tutte le richieste istruttorie avanzate con il ricorso in appello nessuna esclusa.
Per l'appellata: - in via pregiudiziale di rito:
pag. 2/5 1. accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società Parte_2
e dal socio per tutte le ragioni evidenziate nella comparsa di Parte_3
costituzione e risposta;
2. accertare e dichiarare la nullità/inammissibilità dell'appello in quanto non proposto nei confronti della parte opposta (ora ) e, Controparte_4 CP_4
conseguentemente, dichiarare che la sentenza impugnata è passata in giudicato;
- in via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_2
ordine a tutte le domande riconvenzionali proposte dalla debitrice fallita e dagli altri opponenti, ivi comprese eventuali domande di ripetizione ex art. 2033 c.c., di compensazione e di risarcimento danni che fossero ravvisabili, accertando e dichiarando altresì che la stessa è succeduta a titolo particolare solo nei crediti e non negli eventuali debiti/obbligazioni passive della cedente (già ), CP_4 Controparte_4
unica legittimata passiva;
- nel merito
1. in via principale respingere l'appello proposto da controparte poiché inammissibile e comunque totalmente infondato in fatto e in diritto in base a tutto quanto dedotto, rilevato ed eccepito nel presente atto difensivo, con conferma dell'impugnata sentenza;
2. in subordine, condannare gli appellanti/opponenti al pagamento delle somme effettivamente dovute.
In ogni caso, condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e dei compensi dell'intero giudizio, oltre iva, cpa e spese generali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 27.1.2010, gli attuali appellanti si opponevano al DI n. 619/2013 con il quale erano stati condannati al pagamento della somma di €114.670,60 oltre interessi in favore di Controparte_5
lamentando la nullità dei contratti bancari di apertura di credito e conto
[...]
corrente, nonché delle fideiussioni stipulate dai soci, e spiegando domanda riconvenzionale per la restituzione della somma incassata dal conto della signora
Si costituiva l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_3
pag. 3/5 domanda riconvenzionale. Il giudizio veniva interrotto per il fallimento di
[...]
e del socio ed era riassunto da Controparte_6 Parte_3
e Nel giudizio non si costituiva la Controparte_1 Parte_4
curatela fallimentare, ed interveniva Controparte_2
Con sentenza n. 1418/2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l'opposizione e le domande riconvenzionali proposte da e Controparte_1 Parte_4
[...]
La (entrambi tornati in Controparte_6 Parte_3
bonis), e proponevano appello avverso Controparte_1 Parte_4
la suddetta decisione, riproponendo i motivi di opposizione e lamentando che – a seguito della revoca del fallimento, il giudizio di primo grado avrebbe dovuto proseguire nei confronti della società e del socio Parte_3
Si costituiva in giudizio procuratrice di Controparte_7 Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 10.03.2021 veniva rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Alle udienze del 15.05.2025 e 12.06.2026, sostituite da termine per note scritte ex art. 127 ter c.p.c., alcune delle parti depositava note scritte, per cui la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
2. Osserva il collegio che il procedimento si è estinto per inattività delle parti.
Le parti non hanno depositato note scritte per le udienze del 15.05.2025 e 12.06.2025, pur avendo ricevuto tempestiva comunicazione delle ordinanze del 30.10.2024 e del
16.05.2025, contenenti la fissazione del termine per note sostitutivo dell'udienza e gli avvisi di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il mancato deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per due udienze successive, debitamente comunicate alle parti, ha determinato la conseguente estinzione del giudizio ai sensi del quarto comma del predetto articolo, applicabile anche ai procedimenti pendenti alla entrata in vigore del D.Lgs. 149 del 2022.
3. Le spese del presente procedimento sono irripetibili ai sensi dell'art. 310 comma quarto c.p.c.
pag. 4/5
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 1418/2019, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Spese irripetibili
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 13.06.2025
La Presidente est.
Manuela Morrone
pag. 5/5