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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3842/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRATTICHIZZO Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliato in Corso Leone Mucci, 166, 71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv. PRATTICHIZZO ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TENACE Controparte_1 C.F._2
MATTEO e dell'avv. PENSATO ANNA LISA ( ), VIA DELLA C.F._3
COSTITUENTE 197, 71017 TORREMAGGIORE;
elettivamente domiciliato in VIA MASCAGNI 18
71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv. TENACE MATTEO
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis ss. c.p.c. la IG.ra ricorreva all'adita Autorità Giudiziaria Parte_1 adducendo che dal gennaio 2020 al gennaio 2023 ha intrattenuto una relazione sentimentale con il IG. da cui sono nati due figli: (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 Per_1 C.F._4 Per_2
), nati a San Severo (Fg) rispettivamente il giorno 8 dicembre 2020 e 18 luglio C.F._5
2023, riconosciuti da entrambi i genitori al momento della nascita;
che in costanza di convivenza la pagina 1 di 5 famiglia ha avuto residenza abituale in San Severo (FG) alla via Daunia n. 32, in un'abitazione condotta in locazione dalla IG.ra ; che da quando è terminata la relazione sentimentale, i minori Pt_1
e hanno residenza anagrafica insieme alla madre, con la quale vivono in San Severo alla Per_1 Per_2 via Caprera n. 20, in un'abitazione condotta in locazione;
che la IG.ra percepisce il reddito di Pt_1 inclusione pari a Euro 1.100,00, oltre all'importo dell'assegno unico paria a Euro 400,00, che percepisce per intero;
che, a dire della ricorrente, il IG. non provvede al Controparte_1 mantenimento mensile dei figli con regolarità e continuità; chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Affidare i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separata mente. La prole avrà la residenza abituale presso la madre in San
Severo (Fg) alla via Caprera n. 20. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli minori, prevendendo il pernottamento presso il padre a partire dal quinto anno di età. 3) Disporre che il IG.
provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento alla IG.ra Controparte_1
dell'importo complessivo di euro 500,00 mensili (€. 250,00 per ciascun figlio), per Controparte_2
12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 27 di ogni mese. 4) Disporre che l'importo dell'assegno Unico Familiare, attualmente pari a Euro 400,00 mensili venga imputato interamente alla IG.ra , la quale dichiara di percepirlo già per intero, quale genitore collocatario e convivente con i Pt_1 figli minori. 5) Disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Foggia. 6) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale nell'interesse della prole.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata in atti si costituiva il resistente non opponendosi alle conclusioni rassegnate da parte della ricorrente ad eccezione della misura dell'assegno da porre a carico di esso resistente per il mantenimento dei due figli minori che si rendeva disponibile a versare nella misura di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio).
Il Tribunale, all'esito dell'udienza dell'11.11.2024, si è riservato sulle domande e le richieste delle parti. Il PM ha concluso come in atti.
***
La causa deve ritenersi matura per la decisione, non necessitando di ulteriore attività istruttoria, essendo superflui i mezzi di prova richiesti dalle parti.
Affidamento dei figli
In ordine al regime di affidamento dei figli minori e ritiene il Collegio che non Per_1 Per_2 sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt.
337 ter e quater c.p.c., come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
Dagli atti di causa, peraltro, non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse dei figli.
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della attuale conflittualità tra i coniugi, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi dei figli minori, che ai sensi pagina 2 di 5 dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
I minori andranno collocati prevalentemente presso la madre, in considerazione del fatto che hanno sempre convissuto con la ricorrente e tuttora vi convivono. D'altronde, lo stesso resistente non ha avanzato richiesta di collocamento della prole presso di sé.
Diritto di visita
Venendo alle visite paterne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare, al fine di garantire il superiore interesse dei minori ad una ricostruzione del rapporto con il genitore che avvenga con la necessaria gradualità, occorre prevedersi, quanto al piccolo un primo periodo, sino al compimento del terzo anno di età del minore, di permanenza del Per_2 figlio presso il padre negli orari diurni, così da consentire il progressivo intensificamento e consolidamento del rapporto tra gli stessi, per quindi passarsi a tempi di permanenza del minore con il padre più ampi, così da consentire allo stesso di mantenere con entrambi i genitori un rapporto parimenti equilibrato e continuativo.
Pertanto, si reputa conforme all'interesse dei minori, in ragione della loro tenerissima età che il padre possa esercitare il proprio diritto-dovere di visita del figlio di età inferiore ad anni 3, come Per_2 qui di seguito esposto: * sino al compimento dei 3 anni di età: il padre potrà vedere il figlio nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:30, la seconda e la quarta domenica del mese dalle ore 10:00 alle ore 17:30; nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, il giorno di
Natale o quello di Santo Stefano, il 1° ed il 6 gennaio;
nel periodo delle festività pasquali il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis, ad anni alterni;
nel periodo delle vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto tutte le domeniche;
* dopo il compimento dei 3 anni di età: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni infrasettimanali, da concordarsi con la madre, ed in mancanza di accordo, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18:30 alle 21:30; b) a fine settimana alternati dalle ore 14:00 del sabato (o comunque dall'uscita da scuola) alle ore 20:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, da concordarsi tra le parti;
e) sempre con alternanza annuale, il figlio trascorrerà con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre sarà sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà, e sempre con la madre in occasione della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della mamma;
f) il padre potrà liberamente chiamare e videochiamare, mediante l'utilizzo di mezzi telematici da remoto (es. Skype, Whatsapp, etc.), ogni giorno il minore, ed in mancanza di accordo tra i genitori si impone alla ricorrente di far sì che il figlio sia contattabile ogni giorno dalle ore 19:00 alle ore 20:00.
Il regime di visita dettato per la fase successiva al compimento del terzo anno di età per il piccolo deve intendersi applicabile sin da subito al figlio minore di anni 4. Per_3 Per_1
Mantenimento
Relativamente al mantenimento dei figli minori e va ricordato che a norma dell'articolo Per_1 Per_2
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in pagina 3 di 5 misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle eIGenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento dei figli minori e Per_1 Per_2 contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
La ricorrente ha dedotto di percepire a titolo di reddito di inclusione, la somma di euro 1.100,00 mensili e di percepire, allo stato, per intero l'assegno unico universale nella misura di €. 400,00 per i due figli minori.
Il resistente ha invece dichiarato di essere venditore ambulante di frutta e verdura e di percepire un reddito di circa euro 1.000,00 mensili. Di non opporsi alla percezione dell'A.U.U. spettante per i due figli minori integralmente da parte della madre dei minori.
Considerate quindi le eIGenze effettive dei minori, in ragione della loro età, ed i tempi di permanenza con il padre (piuttosto ridotti per i primi tre anni di vita del minore , il Collegio ritiene dunque Per_2 congruo onerare al versamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma mensile di euro 380,00 (euro 190,00 a figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori. Il suddetto assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre A.U.U. al 100% in favore della ricorrente.
dovrà poi concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie Controparte_1 nell'interesse dei due figli, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Spese processuali
Considerata la natura necessaria del giudizio e le domande proposte dalle parti, con le quali di fatto le stesse hanno demandato al Tribunale le decisioni in materia di affidamento e mantenimento della prole, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. (v. Corte Cost.
n. 77/2018), per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
1) Dispone l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
3) obbliga, con decorrenza dalla domanda, a versare in favore di Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 380,00 (euro 190,00 per ciascun Parte_1 figlio) a titolo di mantenimento per i figli minori, autorizzando la genitrice collocataria
[...]
a percepire il 100% dell'A.U.U. dovuto in favore dei due figli minori;
l'assegno Parte_1 mensile sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
pagina 4 di 5 4) pone altresì a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie per la prole, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Foggia, 21.2.2025
Il Presidente est.
dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3842/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRATTICHIZZO Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliato in Corso Leone Mucci, 166, 71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv. PRATTICHIZZO ELENA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TENACE Controparte_1 C.F._2
MATTEO e dell'avv. PENSATO ANNA LISA ( ), VIA DELLA C.F._3
COSTITUENTE 197, 71017 TORREMAGGIORE;
elettivamente domiciliato in VIA MASCAGNI 18
71016 SAN SEVERO, presso il difensore avv. TENACE MATTEO
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis ss. c.p.c. la IG.ra ricorreva all'adita Autorità Giudiziaria Parte_1 adducendo che dal gennaio 2020 al gennaio 2023 ha intrattenuto una relazione sentimentale con il IG. da cui sono nati due figli: (C.F.: ) e (C.F.: Controparte_1 Per_1 C.F._4 Per_2
), nati a San Severo (Fg) rispettivamente il giorno 8 dicembre 2020 e 18 luglio C.F._5
2023, riconosciuti da entrambi i genitori al momento della nascita;
che in costanza di convivenza la pagina 1 di 5 famiglia ha avuto residenza abituale in San Severo (FG) alla via Daunia n. 32, in un'abitazione condotta in locazione dalla IG.ra ; che da quando è terminata la relazione sentimentale, i minori Pt_1
e hanno residenza anagrafica insieme alla madre, con la quale vivono in San Severo alla Per_1 Per_2 via Caprera n. 20, in un'abitazione condotta in locazione;
che la IG.ra percepisce il reddito di Pt_1 inclusione pari a Euro 1.100,00, oltre all'importo dell'assegno unico paria a Euro 400,00, che percepisce per intero;
che, a dire della ricorrente, il IG. non provvede al Controparte_1 mantenimento mensile dei figli con regolarità e continuità; chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Affidare i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separata mente. La prole avrà la residenza abituale presso la madre in San
Severo (Fg) alla via Caprera n. 20. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 2) Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli minori, prevendendo il pernottamento presso il padre a partire dal quinto anno di età. 3) Disporre che il IG.
provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento alla IG.ra Controparte_1
dell'importo complessivo di euro 500,00 mensili (€. 250,00 per ciascun figlio), per Controparte_2
12 mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno 27 di ogni mese. 4) Disporre che l'importo dell'assegno Unico Familiare, attualmente pari a Euro 400,00 mensili venga imputato interamente alla IG.ra , la quale dichiara di percepirlo già per intero, quale genitore collocatario e convivente con i Pt_1 figli minori. 5) Disporre che il IG. provveda al pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Foggia. 6) Emettere ogni altro provvedimento consequenziale nell'interesse della prole.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata in atti si costituiva il resistente non opponendosi alle conclusioni rassegnate da parte della ricorrente ad eccezione della misura dell'assegno da porre a carico di esso resistente per il mantenimento dei due figli minori che si rendeva disponibile a versare nella misura di €. 300,00 (€. 150,00 per ciascun figlio).
Il Tribunale, all'esito dell'udienza dell'11.11.2024, si è riservato sulle domande e le richieste delle parti. Il PM ha concluso come in atti.
***
La causa deve ritenersi matura per la decisione, non necessitando di ulteriore attività istruttoria, essendo superflui i mezzi di prova richiesti dalle parti.
Affidamento dei figli
In ordine al regime di affidamento dei figli minori e ritiene il Collegio che non Per_1 Per_2 sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt.
337 ter e quater c.p.c., come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
Dagli atti di causa, peraltro, non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse dei figli.
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della attuale conflittualità tra i coniugi, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi dei figli minori, che ai sensi pagina 2 di 5 dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
I minori andranno collocati prevalentemente presso la madre, in considerazione del fatto che hanno sempre convissuto con la ricorrente e tuttora vi convivono. D'altronde, lo stesso resistente non ha avanzato richiesta di collocamento della prole presso di sé.
Diritto di visita
Venendo alle visite paterne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare, al fine di garantire il superiore interesse dei minori ad una ricostruzione del rapporto con il genitore che avvenga con la necessaria gradualità, occorre prevedersi, quanto al piccolo un primo periodo, sino al compimento del terzo anno di età del minore, di permanenza del Per_2 figlio presso il padre negli orari diurni, così da consentire il progressivo intensificamento e consolidamento del rapporto tra gli stessi, per quindi passarsi a tempi di permanenza del minore con il padre più ampi, così da consentire allo stesso di mantenere con entrambi i genitori un rapporto parimenti equilibrato e continuativo.
Pertanto, si reputa conforme all'interesse dei minori, in ragione della loro tenerissima età che il padre possa esercitare il proprio diritto-dovere di visita del figlio di età inferiore ad anni 3, come Per_2 qui di seguito esposto: * sino al compimento dei 3 anni di età: il padre potrà vedere il figlio nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:30, la seconda e la quarta domenica del mese dalle ore 10:00 alle ore 17:30; nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, il giorno di
Natale o quello di Santo Stefano, il 1° ed il 6 gennaio;
nel periodo delle festività pasquali il giorno di
Pasqua o il Lunedì in Albis, ad anni alterni;
nel periodo delle vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto tutte le domeniche;
* dopo il compimento dei 3 anni di età: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni infrasettimanali, da concordarsi con la madre, ed in mancanza di accordo, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 18:30 alle 21:30; b) a fine settimana alternati dalle ore 14:00 del sabato (o comunque dall'uscita da scuola) alle ore 20:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, da concordarsi tra le parti;
e) sempre con alternanza annuale, il figlio trascorrerà con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre sarà sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà, e sempre con la madre in occasione della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della mamma;
f) il padre potrà liberamente chiamare e videochiamare, mediante l'utilizzo di mezzi telematici da remoto (es. Skype, Whatsapp, etc.), ogni giorno il minore, ed in mancanza di accordo tra i genitori si impone alla ricorrente di far sì che il figlio sia contattabile ogni giorno dalle ore 19:00 alle ore 20:00.
Il regime di visita dettato per la fase successiva al compimento del terzo anno di età per il piccolo deve intendersi applicabile sin da subito al figlio minore di anni 4. Per_3 Per_1
Mantenimento
Relativamente al mantenimento dei figli minori e va ricordato che a norma dell'articolo Per_1 Per_2
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in pagina 3 di 5 misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle eIGenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento dei figli minori e Per_1 Per_2 contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
La ricorrente ha dedotto di percepire a titolo di reddito di inclusione, la somma di euro 1.100,00 mensili e di percepire, allo stato, per intero l'assegno unico universale nella misura di €. 400,00 per i due figli minori.
Il resistente ha invece dichiarato di essere venditore ambulante di frutta e verdura e di percepire un reddito di circa euro 1.000,00 mensili. Di non opporsi alla percezione dell'A.U.U. spettante per i due figli minori integralmente da parte della madre dei minori.
Considerate quindi le eIGenze effettive dei minori, in ragione della loro età, ed i tempi di permanenza con il padre (piuttosto ridotti per i primi tre anni di vita del minore , il Collegio ritiene dunque Per_2 congruo onerare al versamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ciascun mese, della somma mensile di euro 380,00 (euro 190,00 a figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori. Il suddetto assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre A.U.U. al 100% in favore della ricorrente.
dovrà poi concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie Controparte_1 nell'interesse dei due figli, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Spese processuali
Considerata la natura necessaria del giudizio e le domande proposte dalle parti, con le quali di fatto le stesse hanno demandato al Tribunale le decisioni in materia di affidamento e mantenimento della prole, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. (v. Corte Cost.
n. 77/2018), per dichiarare interamente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
1) Dispone l'affidamento condiviso ai genitori dei figli minori e con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
3) obbliga, con decorrenza dalla domanda, a versare in favore di Controparte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 380,00 (euro 190,00 per ciascun Parte_1 figlio) a titolo di mantenimento per i figli minori, autorizzando la genitrice collocataria
[...]
a percepire il 100% dell'A.U.U. dovuto in favore dei due figli minori;
l'assegno Parte_1 mensile sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
pagina 4 di 5 4) pone altresì a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie per la prole, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Foggia, 21.2.2025
Il Presidente est.
dott. Antonio Buccaro
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