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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/02/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 618/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCI BIAGIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F._3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Con scrittura privata del 1°.7.2020, regolarmente registrata, ha concesso in locazione Parte_1 abitativa a e per la durata di quattro anni tacitamente rinnovabili dal CP_1 Controparte_2
1°.
7.2020 al 30.6.2024, l'unità immobiliare sita in San Ferdinando di Puglia alla via XXIV maggio n. 68 piano primo (cfr. contratto di locazione agli atti).
Con missiva del 29.7.2022, regolarmente ricevuta dai conduttori il 2.8.2022, il locatore ha ritualmente comunicato, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, manifestando la volontà di destinare detto immobile ad uso abitativo del proprio figlio
(cfr. disdetta agli atti). Prima della scadenza contrattuale il locatore ha poi notificato ai conduttori un'intimazione di licenza per finita locazione con citazione contestuale per la convalida.
I conduttori non si sono costituiti. All'esito della fase sommaria questo giudicante ha rigettato l'istanza di convalida della licenza ed ha disposto la conversione della procedura nel rito locatizio, osservando che “la domanda di rilascio dell'immobile locato per diniego di rinnovo alla prima scadenza è soggetta alla procedura speciale (delineata secondo il rito locatizio) di cui all'art. 30 l. 392/78 espressamente richiamata al comma 4 dell'art. 3 l. 431/1998 e che pertanto nel caso di specie non è applicabile il procedimento sommario di pagina 1 di 2 convalida, dovendosi accertare, nell'ambito di un giudizio di merito secondo le forme del rito locatizio, la legittimità del diniego di rinnovo comunicato dal locatore (cfr. Cass. 2/8/1997 n. 7173, Cass. 07/06/2000, n. 7672)”. Nella presente fase processuale occorre pertanto valutare la legittimità del diniego di rinnovo comunicato dal locatore ai conduttori intimati.
Orbene rileva questo giudicante che la missiva inviata dal locatore in data 29.7.2022 contiene l'indicazione di uno dei motivi che, secondo la previsione tassativa di cui all'art. 3 co. 1 l. 431/1998, giustifica il diniego di rinnovo della locazione abitativa alla prima scadenza. Si tratta in particolare del motivo contemplato alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 citato, a mente del quale il diniego di rinnovo è legittimo quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, per legittimare il mancato rinnovo del rapporto da parte del locatore è sufficiente la semplice manifestazione di volontà di destinare l'immobile ad abitazione o luogo di lavoro, propri o di un proprio familiare, senza ulteriori formalità, non potendo il giudice sindacare nel merito l'intenzione manifestata dal locatore e non dovendo neppure verificarne la concreta realizzazione (Cass. 25808/09, Cass. 977/10, Cass. 12127/10). Ne discende la declaratoria di cessazione del rapporto locativo alla prima scadenza del 30.6.2024, con la conseguente condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile locato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22 in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara l'intervenuta cessazione, alla data del 30.6.2024, del rapporto di locazione abitativa intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in San Ferdinando di Puglia alla via
XXIV maggio n. 68 piano primo, e per l'effetto condanna gli intimati convenuti a rilasciare detto immobile nella piena e libera disponibilità di , libero da persone e vuoto di cose;
Parte_1
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
125,00 per spese ed € 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 618/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSCI BIAGIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F._3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Con scrittura privata del 1°.7.2020, regolarmente registrata, ha concesso in locazione Parte_1 abitativa a e per la durata di quattro anni tacitamente rinnovabili dal CP_1 Controparte_2
1°.
7.2020 al 30.6.2024, l'unità immobiliare sita in San Ferdinando di Puglia alla via XXIV maggio n. 68 piano primo (cfr. contratto di locazione agli atti).
Con missiva del 29.7.2022, regolarmente ricevuta dai conduttori il 2.8.2022, il locatore ha ritualmente comunicato, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, il diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, manifestando la volontà di destinare detto immobile ad uso abitativo del proprio figlio
(cfr. disdetta agli atti). Prima della scadenza contrattuale il locatore ha poi notificato ai conduttori un'intimazione di licenza per finita locazione con citazione contestuale per la convalida.
I conduttori non si sono costituiti. All'esito della fase sommaria questo giudicante ha rigettato l'istanza di convalida della licenza ed ha disposto la conversione della procedura nel rito locatizio, osservando che “la domanda di rilascio dell'immobile locato per diniego di rinnovo alla prima scadenza è soggetta alla procedura speciale (delineata secondo il rito locatizio) di cui all'art. 30 l. 392/78 espressamente richiamata al comma 4 dell'art. 3 l. 431/1998 e che pertanto nel caso di specie non è applicabile il procedimento sommario di pagina 1 di 2 convalida, dovendosi accertare, nell'ambito di un giudizio di merito secondo le forme del rito locatizio, la legittimità del diniego di rinnovo comunicato dal locatore (cfr. Cass. 2/8/1997 n. 7173, Cass. 07/06/2000, n. 7672)”. Nella presente fase processuale occorre pertanto valutare la legittimità del diniego di rinnovo comunicato dal locatore ai conduttori intimati.
Orbene rileva questo giudicante che la missiva inviata dal locatore in data 29.7.2022 contiene l'indicazione di uno dei motivi che, secondo la previsione tassativa di cui all'art. 3 co. 1 l. 431/1998, giustifica il diniego di rinnovo della locazione abitativa alla prima scadenza. Si tratta in particolare del motivo contemplato alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 citato, a mente del quale il diniego di rinnovo è legittimo quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, per legittimare il mancato rinnovo del rapporto da parte del locatore è sufficiente la semplice manifestazione di volontà di destinare l'immobile ad abitazione o luogo di lavoro, propri o di un proprio familiare, senza ulteriori formalità, non potendo il giudice sindacare nel merito l'intenzione manifestata dal locatore e non dovendo neppure verificarne la concreta realizzazione (Cass. 25808/09, Cass. 977/10, Cass. 12127/10). Ne discende la declaratoria di cessazione del rapporto locativo alla prima scadenza del 30.6.2024, con la conseguente condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile locato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi di cui al d.m. 147/22 in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara l'intervenuta cessazione, alla data del 30.6.2024, del rapporto di locazione abitativa intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in San Ferdinando di Puglia alla via
XXIV maggio n. 68 piano primo, e per l'effetto condanna gli intimati convenuti a rilasciare detto immobile nella piena e libera disponibilità di , libero da persone e vuoto di cose;
Parte_1
condanna i convenuti in solido a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
125,00 per spese ed € 852,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 13.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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