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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 720/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 720/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIS Parte_1 C.F._1
DIEGO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDO AGOSTINO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
GIORDO ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PRANDELLI GIORGIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
INTERVENUTO IN QUALITÀ DI SUCCESSORE DI PARTE ATTRICE
OGGETTO: Azione di manutenzione nel possesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“voglia Ill.mo Tribunale, melius re perpensa e revocato ogni provvedimento interdittale, nel merito
- previo accertamento della violazione da parte della convenuta dell'obbligo del rispetto della distanza minima delle nuove costruzioni - imposta per legge dalle vedute del vicino preesistenti, nonché dalle pareti finestrate preesistenti - ordinare l'arretramento del corpo di fabbrica (per tutto il raggio di tre
pagina 1 di 8 metri dalla veduta e fino a dieci metri dalla parete finestrata, entrambe della ricorrente) realizzato dalla a cura e spese della medesima nonché ogni intervento necessario volto a ripristinare CP_1
e/o consentire il ripristino dello stato preesistente dei luoghi: così da manutenere e/o reintegrare la ricorrente nel pieno possesso di ogni più ampio diritto esercitato sia con riferimento al balcone che alla parete finestrata;
- accertare il danno patito e patiendo dalla ricorrente in ragione della condotta illecita di cui sopra e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno nella misura, anche equitativa, che CP_1
comunque verrà stabilita in corso di causa;
- con vittoria di spese ed onorari anche della fase interdittale (comprensiva di quella di reclamo), chiedendo fin d'ora la condanna della Tecs alla restituzione in favore della delle somme da Pt_1
questa corrisposte in esecuzione delle ordinanze pronunciate dal Tribunale (sia in composizione monocratica che collegiale) nella fase interdittale.
In via subordinata istruttoria
- si rinnova per scrupolo difensivo la richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie ritualmente e tempestivamente svolte con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte ricorrente, istanze da intendersi anche in questa sede ritrascritte”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
1) ove ritenuta sussistente la nullità dell'atto di compravendita (prodotto da controparte) stipulato fra
e MP Finance in relazione alla falsa attestazione riguardante la regolarità urbanistico- CP_3
edilizia-catastale dell'immobile, dichiarare la carenza di legittimazione della sig.ra Controparte_4 in ogni caso…
2) per i motivi indicati dichiarare la irritualità/invalidità, improponibilità e/o improcedibilità, ovvero la totale infondatezza del ricorso ex art. 703 c.p.c. nonché del presente procedimento per la prosecuzione della causa;
3) ove occorra, in sede di eccezione riconvenzionale (ved. Cassazione Civile sent. n.16000-2018), anche in riferimento a quanto stabilito con la sentenza del Tribunale di Sassari n.1260/2018 e con quella del TAR Sardegna n. 554/23, rigettare tutte le eccezioni e/o domande formulate nei confronti della CP_1
4) conseguentemente dichiarare ovvero confermare e ribadire (in riferimento al giudicato già formatosi) che non esiste alcun diritto di servitù di veduta (e conseguentemente alcun possesso) dalla unità della verso l'immobile di proprietà della soc. e che non vi è pertanto alcun obbligo Pt_1 CP_1
di rispettare alcuna distanza fra i fabbricati o fra parti dei medesimi;
pagina 2 di 8 5) dichiarare e accertare o, in ogni caso, dare atto che non sussiste alcun diritto (servitù) e nessun possesso a favore dell'unità della ricorrente sull'immobile della resistente Parte_2 CP_1
6) dichiarare infondato e rigettare il ricorso e tutte le domande formulate dalla medesima Pt_1
assolvendo la da ogni avversa istanza con la miglior formula;
CP_1
7) con vittoria di spese, anche forfetarie, e competenze dell'intero procedimento (sia per la fase sommaria che per la presente fase), oltre accessori, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
8) condannare la ricorrente, anche considerata la natura emulativa dell'azione intrapresa e le consapevoli (e ripetute) omissioni e forzature operate (con malafede e/o colpa grave) nell'esposizione dei fatti, al pagamento delle somme equitativamente determinata ex art.96 c.p.c., 1° e 3° comma,
9) ed inoltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non superiore ad euro 5.000 (comma 4)”
Per parte intervenuta, come da foglio di p.c.:
“voglia Ill.mo Tribunale, melius re perpensa e revocato ogni provvedimento interdittale, nel merito
- previo accertamento della violazione da parte della convenuta dell'obbligo del rispetto della distanza minima delle nuove costruzioni - imposta per legge dalle vedute del vicino preesistenti, nonché dalle pareti finestrate preesistenti - ordinare l'arretramento del corpo di fabbrica (per tutto il raggio di tre metri dalla veduta e fino a dieci metri dalla parete finestrata, entrambe della ricorrente) realizzato dalla a cura e spese della medesima, nonché ogni intervento necessario volto a ripristinare CP_1
e/o consentire il ripristino dello stato preesistente dei luoghi: così da manutenere e/o reintegrare la ricorrente nel pieno possesso di ogni più ampio diritto esercitato sia con riferimento al balcone che alla parete finestrata;
- accertare il danno patito e patiendo dalla interveniente in ragione della condotta illecita di cui sopra
e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno nella misura, anche equitativa, che CP_1
comunque verrà stabilita in corso di causa;
- con vittoria di spese ed onorari.
In via subordinata istruttoria
- si rinnova per scrupolo difensivo la richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie ritualmente e tempestivamente svolte con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte ricorrente, istanze da intendersi anche in questa sede ritrascritte”
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.2.2023, chiedeva l'arretramento del corpo di Parte_1
fabbricato realizzato dalla società poiché tale manufatto era lesivo delle distanze legali con CP_1
il proprio balcone e la propria parete finestrata.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita al quarto, quinto e sesto piano del condominio sito ad
Alghero in via Don Minzoni n. 12, dal giugno 2016;
- di possedere e di aver posseduto dal 2016 la veduta costituita dalla terrazza del quinto piano, dotata di affaccio diretto, frontale e obliquo verso il fondo confinante;
- che la propria veduta è collocata a 150 cm dal confine del fondo altrui, che è attualmente di proprietà della società resistente e, prima, era di proprietà delle sue danti causa, e Parte_3 [...]
; Persona_1
- che nell'aprile 2022 il palazzo posto sul fondo confinante era stato demolito dal nuovo proprietario e che, successivamente, nel febbraio 2023, la società resistente aveva costruito un nuovo CP_1
palazzo, innalzandolo sino al quinto piano e costruendo un muro sul confine con la proprietà della ricorrente;
- che il nuovo muro era stato costruito a una distanza inferiore di 3 metri dalla terrazza della ricorrente nonché a una distanza inferiore di 10 metri dalla parete finestrata della ricorrente;
- che la nuova costruzione costituiva turbativa nel possesso di veduta in quanto aveva violato le distanze legali di cui all'art. 907 c.c. nonché all'art. 9, co. 1, n. 2, DM n. 1444/1968;
- che la costruzione della resistente doveva essere arretrata al fine di conformarsi alle distanze legali;
- di avere altresì diritto al risarcimento del danno per la turbativa subita.
Con comparsa del 13.4.2023 si costituiva in giudizio la quale, contestato quanto ex adverso CP_1 dedotto, contestato che la terrazza della ricorrente avesse natura di veduta stante l'assenza di affaccio sul fondo altrui, contestato altresì il possesso del diritto di veduta e/o della servitù di veduta e/o della servitù di panorama, eccepita pertanto l'assenza di turbativa stante la carenza di possesso esercitabile dalla ricorrente nonché eccepito che nel caso di specie non sono applicabili le distanze legali indicate dalla controparte, chiedeva il rigetto dell'istanza possessoria.
Inoltre, la società resistente precisava:
- che tra le parti è pendente giudizio di ATP (R.G. 1383/2022) nonché giudizio petitorio (R.G.
3483/2022), relativo alla veduta dai balconi affacciati sulla pubblica via;
- che, quanto alla distanza tra le pareti finestrate, il locale posto al quinto piano dell'immobile di pagina 4 di 8 controparte non può essere dotato di finestre sulla base delle planimetrie pubbliche;
- che nel processo r.g. 3099/2016, conclusosi con la sentenza n. 1260/18, passata in giudicato, ove erano parti i propri danti causa – sig.re – e anche la ricorrente, si era difesa Pt_3 Parte_1 affermando di non essere titolare del diritto di veduta verso il fondo dell'allora proprietà ; Pt_3
- che nella predetta sentenza era stato affermato che la ricorrente non aveva acquisito diritto di veduta sul fondo confinante, oggi di proprietà di CP_1
- che sussistono i presupposti della cauzione stante i pericoli di danno derivanti dall'istanza possessoria di controparte nonché i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
Con l'ordinanza del 18.7.2023 veniva rigettato il ricorso possessorio poiché “il parapetto a delimitazione della terrazza del quinto piano dell'immobile di via Don Minzoni n. 12 non costituisce veduta poiché è privo della prospectio sul fondo di . CP_1
A seguito di reclamo della ricorrente, con ordinanza del 14.11.2023, il Tribunale in composizione collegiale confermava l'ordinanza e, per l'effetto, confermava il rigetto dell'istanza possessoria.
Con istanza del 12.1.2024, chiedeva la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
703, ult. co., c.p.c., insistendo nell'accoglimento del ricorso possessorio.
Con comparsa del 1.3.2024 si costituiva in giudizio la quale, richiamate le difese di cui alla CP_1
fase sommaria, si riportava alle conclusioni già esposte.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e richiamo delle prove orali già assunte nella fase sommaria.
Con comparsa del 17.9.2024 si costituiva e, premesso di aver acquistato Controparte_2
l'appartamento da con atto del 6.5.2024, interveniva in qualità di successore a Parte_1
titolo particolare, aderendo alle difese già formulate dalla ricorrente.
Veniva fissata la discussione orale della causa con assegnazione di termini per memorie conclusionali.
All'udienza del 25.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
*
La domanda possessoria non è fondata e deve essere respinta.
È controverso in causa se la terrazza di parte attrice costituisca o meno una veduta sul fondo del vicino
CP_1
Secondo la prospettazione attorea, la costruzione di avrebbe violato la disciplina sulle CP_1
distanze in quanto, così come ribadito dalla ricorrente in sede di nota conclusionale, è provata l'“esistenza di una terrazza munita di parapetto, dalla quale è obiettivamente possibile guardare ed
pagina 5 di 8 affacciarsi sul fondo del vicino (senza che sia necessario, per tale esercizio, di far ricorso all'ausilio di mezzi artificiali per sporgersi od affacciarsi) (All.ti 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 12/Pirisi), atteso che la possibilità di vedere il fondo del vicino emerge inequivocabilmente dai documenti e fotografie depositate nel fascicolo della causa”.
Ed è proprio tale considerazione che, anche all'esito della fase di merito, non può essere condivisa e accolta.
Lo stato dei luoghi è ormai ampiamente documentato in causa (cfr. le fotografie sub docc. 3, 5, 6, 9, 18,
24 e 25 della ricorrente, elaborazioni grafiche sub doc. 7 della ricorrente e doc. 8 della resistente).
Ciò che in questa sede deve essere accertato e affermato è che la terrazza di non è Parte_1
dotata di prospectio, ossia della possibilità di affacciarsi e di sporgere il capo sul fondo di al CP_1
fine di esercitare una visione frontale, laterale o obliqua, senza dover ricorrere a mezzi artificiali, a manovre complesse o acrobatiche.
In primo luogo, alla luce dello stato dei luoghi, è provato che dalla terrazza non vi è la prospectio sul fondo del vicino poiché a) lo sporto dal parapetto non è esercitato sul fondo altrui, bensì sulla stessa fioriera di proprietà di che prosegue per più di un metro oltre il parapetto (cfr. Parte_1
sulla descrizione del parapetto, si richiamano anche le deposizioni testimoniali); b) la terrazza dell'attrice prosegue sino al bordo esterno della fioriera, in direzione del fondo del vicino;
c) l'affaccio dal punto più esterno della terrazza (la fine della fioriera) non è comodo né dotato di sporto, anzi è precluso dall'assenza di parapetti, sicché l'eventuale affaccio richiederebbe l'adozione di manovre complesse e acrobatiche.
E, anche in relazione alle numerose difese formulate dall'attrice e dall'intervenuta, giova evidenziare che già dalla lettura complessiva dell'ordinanza del luglio 2023 emergeva, invero, che il punto da cui accertare (l'asserita) veduta non è il parapetto (costruito in una posizione rientrante rispetto al bordo), bensì la fine della terrazza (bordo della terrazza che, come ampiamente documentato, è privo di parapetto e, appunto, privo di veduta).
E, proprio per lo stato dei luoghi, la terrazza deve dirsi carente del requisito della prospectio, così come affermato in sede sommaria e congruamente confermato in sede di reclamo (cfr. ordinanza del
14.11.2023: “il parapetto della terrazza in esame affaccia su una superficie di copertura dello stesso edificio larga circa 1,50 m, ha sottolineato che lo “sporgersi per guardare”, nel caso in esame, “non è esercitato sul fondo del vicino, bensì sul proprio edificio, ossia sulla fioriera e sui lucernari posizionati come copertura del piano inferiore” e che dunque la terrazza della sig.ra permetteva (prima Pt_1 dell'asserita turbativa/molestia) solo la vista (ossia la mera possibilità di guardare) -e non anche
pagina 6 di 8 l'affaccio- sul fondo confinante;
la differenziazione terminologica adottata dalla difesa della reclamante (tra veduta sul fondo e verso il fondo del vicino), prettamente suggestiva, non ha agganci normativi ed anzi suggerisce la pretesa della ricorrente di vedersi tutelata -in questa sede- la possibilità di “godere del panorama” che nulla ha a che vedere con il rapporto tra fondi azionato”).
Da ultimo, la medesima interpretazione dello stato dei luoghi veniva proposta con la pronuncia depositata in data 20.7.2023 dal TAR di Cagliari, il quale aveva escluso la presenza di un “comodo affaccio che, nella fattispecie, veniva precluso dall'esistenza di una struttura (nello specifico una fioriera), in ragione della sua consistenza e dimensione” (cfr. produzione di parte convenuta).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria, si ritiene che la terrazza del quinto piano dell'immobile di via Don Minzoni n. 12 non costituisce veduta poiché priva della prospectio sul fondo di CP_1
Non è, per l'effetto, esercitabile alcun possesso del diritto di veduta e pertanto non è accoglibile l'istanza possessoria ex artt. 907 e 1170 c.c.
Le domande di parte attrice e di parte intervenuta devono essere rigettate.
*
Le spese di lite per la fase sommaria, anche di reclamo, sono state già liquidate con le ordinanze del
18.7.2023 (cfr. “condanna alla rifusione delle spese di lite pari a € 5.213,00 per Parte_1
compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, a favore di ) e 14.11.2023 (cfr. CP_1
“condanna alla rifusione delle spese di giudizio a favore di che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 2.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% 3) condanna al pagamento del contributo unificato in misura doppia”). Parte_1
Per la presente fase di giudizio di merito, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/14, esclusa la fase di studio e introduttiva in quanto già di competenza della fase sommaria, si liquidano in € 4.700,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice e di parte intervenuta;
2) condanna e in solido tra loro, alla refusione delle Parte_1 Controparte_2 spese del giudizio di merito possessorio in favore di per la somma di € 4.700,00 per CP_1
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
pagina 7 di 8 3) conferma la condanna alla rifusione delle spese di lite contenuta nelle ordinanze cautelari del
18.7.2023 e del 14.11.2023 per le rispettive fasi cautelari.
Sassari, 25.2.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 720/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FLORIS Parte_1 C.F._1
DIEGO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDO AGOSTINO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
GIORDO ANDREA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
PRANDELLI GIORGIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
INTERVENUTO IN QUALITÀ DI SUCCESSORE DI PARTE ATTRICE
OGGETTO: Azione di manutenzione nel possesso
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“voglia Ill.mo Tribunale, melius re perpensa e revocato ogni provvedimento interdittale, nel merito
- previo accertamento della violazione da parte della convenuta dell'obbligo del rispetto della distanza minima delle nuove costruzioni - imposta per legge dalle vedute del vicino preesistenti, nonché dalle pareti finestrate preesistenti - ordinare l'arretramento del corpo di fabbrica (per tutto il raggio di tre
pagina 1 di 8 metri dalla veduta e fino a dieci metri dalla parete finestrata, entrambe della ricorrente) realizzato dalla a cura e spese della medesima nonché ogni intervento necessario volto a ripristinare CP_1
e/o consentire il ripristino dello stato preesistente dei luoghi: così da manutenere e/o reintegrare la ricorrente nel pieno possesso di ogni più ampio diritto esercitato sia con riferimento al balcone che alla parete finestrata;
- accertare il danno patito e patiendo dalla ricorrente in ragione della condotta illecita di cui sopra e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno nella misura, anche equitativa, che CP_1
comunque verrà stabilita in corso di causa;
- con vittoria di spese ed onorari anche della fase interdittale (comprensiva di quella di reclamo), chiedendo fin d'ora la condanna della Tecs alla restituzione in favore della delle somme da Pt_1
questa corrisposte in esecuzione delle ordinanze pronunciate dal Tribunale (sia in composizione monocratica che collegiale) nella fase interdittale.
In via subordinata istruttoria
- si rinnova per scrupolo difensivo la richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie ritualmente e tempestivamente svolte con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte ricorrente, istanze da intendersi anche in questa sede ritrascritte”
Per parte convenuta, come da foglio di p.c.:
1) ove ritenuta sussistente la nullità dell'atto di compravendita (prodotto da controparte) stipulato fra
e MP Finance in relazione alla falsa attestazione riguardante la regolarità urbanistico- CP_3
edilizia-catastale dell'immobile, dichiarare la carenza di legittimazione della sig.ra Controparte_4 in ogni caso…
2) per i motivi indicati dichiarare la irritualità/invalidità, improponibilità e/o improcedibilità, ovvero la totale infondatezza del ricorso ex art. 703 c.p.c. nonché del presente procedimento per la prosecuzione della causa;
3) ove occorra, in sede di eccezione riconvenzionale (ved. Cassazione Civile sent. n.16000-2018), anche in riferimento a quanto stabilito con la sentenza del Tribunale di Sassari n.1260/2018 e con quella del TAR Sardegna n. 554/23, rigettare tutte le eccezioni e/o domande formulate nei confronti della CP_1
4) conseguentemente dichiarare ovvero confermare e ribadire (in riferimento al giudicato già formatosi) che non esiste alcun diritto di servitù di veduta (e conseguentemente alcun possesso) dalla unità della verso l'immobile di proprietà della soc. e che non vi è pertanto alcun obbligo Pt_1 CP_1
di rispettare alcuna distanza fra i fabbricati o fra parti dei medesimi;
pagina 2 di 8 5) dichiarare e accertare o, in ogni caso, dare atto che non sussiste alcun diritto (servitù) e nessun possesso a favore dell'unità della ricorrente sull'immobile della resistente Parte_2 CP_1
6) dichiarare infondato e rigettare il ricorso e tutte le domande formulate dalla medesima Pt_1
assolvendo la da ogni avversa istanza con la miglior formula;
CP_1
7) con vittoria di spese, anche forfetarie, e competenze dell'intero procedimento (sia per la fase sommaria che per la presente fase), oltre accessori, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
8) condannare la ricorrente, anche considerata la natura emulativa dell'azione intrapresa e le consapevoli (e ripetute) omissioni e forzature operate (con malafede e/o colpa grave) nell'esposizione dei fatti, al pagamento delle somme equitativamente determinata ex art.96 c.p.c., 1° e 3° comma,
9) ed inoltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non superiore ad euro 5.000 (comma 4)”
Per parte intervenuta, come da foglio di p.c.:
“voglia Ill.mo Tribunale, melius re perpensa e revocato ogni provvedimento interdittale, nel merito
- previo accertamento della violazione da parte della convenuta dell'obbligo del rispetto della distanza minima delle nuove costruzioni - imposta per legge dalle vedute del vicino preesistenti, nonché dalle pareti finestrate preesistenti - ordinare l'arretramento del corpo di fabbrica (per tutto il raggio di tre metri dalla veduta e fino a dieci metri dalla parete finestrata, entrambe della ricorrente) realizzato dalla a cura e spese della medesima, nonché ogni intervento necessario volto a ripristinare CP_1
e/o consentire il ripristino dello stato preesistente dei luoghi: così da manutenere e/o reintegrare la ricorrente nel pieno possesso di ogni più ampio diritto esercitato sia con riferimento al balcone che alla parete finestrata;
- accertare il danno patito e patiendo dalla interveniente in ragione della condotta illecita di cui sopra
e, per l'effetto, condannare la al risarcimento del danno nella misura, anche equitativa, che CP_1
comunque verrà stabilita in corso di causa;
- con vittoria di spese ed onorari.
In via subordinata istruttoria
- si rinnova per scrupolo difensivo la richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie ritualmente e tempestivamente svolte con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. di parte ricorrente, istanze da intendersi anche in questa sede ritrascritte”
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.2.2023, chiedeva l'arretramento del corpo di Parte_1
fabbricato realizzato dalla società poiché tale manufatto era lesivo delle distanze legali con CP_1
il proprio balcone e la propria parete finestrata.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita al quarto, quinto e sesto piano del condominio sito ad
Alghero in via Don Minzoni n. 12, dal giugno 2016;
- di possedere e di aver posseduto dal 2016 la veduta costituita dalla terrazza del quinto piano, dotata di affaccio diretto, frontale e obliquo verso il fondo confinante;
- che la propria veduta è collocata a 150 cm dal confine del fondo altrui, che è attualmente di proprietà della società resistente e, prima, era di proprietà delle sue danti causa, e Parte_3 [...]
; Persona_1
- che nell'aprile 2022 il palazzo posto sul fondo confinante era stato demolito dal nuovo proprietario e che, successivamente, nel febbraio 2023, la società resistente aveva costruito un nuovo CP_1
palazzo, innalzandolo sino al quinto piano e costruendo un muro sul confine con la proprietà della ricorrente;
- che il nuovo muro era stato costruito a una distanza inferiore di 3 metri dalla terrazza della ricorrente nonché a una distanza inferiore di 10 metri dalla parete finestrata della ricorrente;
- che la nuova costruzione costituiva turbativa nel possesso di veduta in quanto aveva violato le distanze legali di cui all'art. 907 c.c. nonché all'art. 9, co. 1, n. 2, DM n. 1444/1968;
- che la costruzione della resistente doveva essere arretrata al fine di conformarsi alle distanze legali;
- di avere altresì diritto al risarcimento del danno per la turbativa subita.
Con comparsa del 13.4.2023 si costituiva in giudizio la quale, contestato quanto ex adverso CP_1 dedotto, contestato che la terrazza della ricorrente avesse natura di veduta stante l'assenza di affaccio sul fondo altrui, contestato altresì il possesso del diritto di veduta e/o della servitù di veduta e/o della servitù di panorama, eccepita pertanto l'assenza di turbativa stante la carenza di possesso esercitabile dalla ricorrente nonché eccepito che nel caso di specie non sono applicabili le distanze legali indicate dalla controparte, chiedeva il rigetto dell'istanza possessoria.
Inoltre, la società resistente precisava:
- che tra le parti è pendente giudizio di ATP (R.G. 1383/2022) nonché giudizio petitorio (R.G.
3483/2022), relativo alla veduta dai balconi affacciati sulla pubblica via;
- che, quanto alla distanza tra le pareti finestrate, il locale posto al quinto piano dell'immobile di pagina 4 di 8 controparte non può essere dotato di finestre sulla base delle planimetrie pubbliche;
- che nel processo r.g. 3099/2016, conclusosi con la sentenza n. 1260/18, passata in giudicato, ove erano parti i propri danti causa – sig.re – e anche la ricorrente, si era difesa Pt_3 Parte_1 affermando di non essere titolare del diritto di veduta verso il fondo dell'allora proprietà ; Pt_3
- che nella predetta sentenza era stato affermato che la ricorrente non aveva acquisito diritto di veduta sul fondo confinante, oggi di proprietà di CP_1
- che sussistono i presupposti della cauzione stante i pericoli di danno derivanti dall'istanza possessoria di controparte nonché i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
Con l'ordinanza del 18.7.2023 veniva rigettato il ricorso possessorio poiché “il parapetto a delimitazione della terrazza del quinto piano dell'immobile di via Don Minzoni n. 12 non costituisce veduta poiché è privo della prospectio sul fondo di . CP_1
A seguito di reclamo della ricorrente, con ordinanza del 14.11.2023, il Tribunale in composizione collegiale confermava l'ordinanza e, per l'effetto, confermava il rigetto dell'istanza possessoria.
Con istanza del 12.1.2024, chiedeva la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
703, ult. co., c.p.c., insistendo nell'accoglimento del ricorso possessorio.
Con comparsa del 1.3.2024 si costituiva in giudizio la quale, richiamate le difese di cui alla CP_1
fase sommaria, si riportava alle conclusioni già esposte.
A seguito di concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e richiamo delle prove orali già assunte nella fase sommaria.
Con comparsa del 17.9.2024 si costituiva e, premesso di aver acquistato Controparte_2
l'appartamento da con atto del 6.5.2024, interveniva in qualità di successore a Parte_1
titolo particolare, aderendo alle difese già formulate dalla ricorrente.
Veniva fissata la discussione orale della causa con assegnazione di termini per memorie conclusionali.
All'udienza del 25.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
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La domanda possessoria non è fondata e deve essere respinta.
È controverso in causa se la terrazza di parte attrice costituisca o meno una veduta sul fondo del vicino
CP_1
Secondo la prospettazione attorea, la costruzione di avrebbe violato la disciplina sulle CP_1
distanze in quanto, così come ribadito dalla ricorrente in sede di nota conclusionale, è provata l'“esistenza di una terrazza munita di parapetto, dalla quale è obiettivamente possibile guardare ed
pagina 5 di 8 affacciarsi sul fondo del vicino (senza che sia necessario, per tale esercizio, di far ricorso all'ausilio di mezzi artificiali per sporgersi od affacciarsi) (All.ti 3, 4, 6, 7, 10, 11 e 12/Pirisi), atteso che la possibilità di vedere il fondo del vicino emerge inequivocabilmente dai documenti e fotografie depositate nel fascicolo della causa”.
Ed è proprio tale considerazione che, anche all'esito della fase di merito, non può essere condivisa e accolta.
Lo stato dei luoghi è ormai ampiamente documentato in causa (cfr. le fotografie sub docc. 3, 5, 6, 9, 18,
24 e 25 della ricorrente, elaborazioni grafiche sub doc. 7 della ricorrente e doc. 8 della resistente).
Ciò che in questa sede deve essere accertato e affermato è che la terrazza di non è Parte_1
dotata di prospectio, ossia della possibilità di affacciarsi e di sporgere il capo sul fondo di al CP_1
fine di esercitare una visione frontale, laterale o obliqua, senza dover ricorrere a mezzi artificiali, a manovre complesse o acrobatiche.
In primo luogo, alla luce dello stato dei luoghi, è provato che dalla terrazza non vi è la prospectio sul fondo del vicino poiché a) lo sporto dal parapetto non è esercitato sul fondo altrui, bensì sulla stessa fioriera di proprietà di che prosegue per più di un metro oltre il parapetto (cfr. Parte_1
sulla descrizione del parapetto, si richiamano anche le deposizioni testimoniali); b) la terrazza dell'attrice prosegue sino al bordo esterno della fioriera, in direzione del fondo del vicino;
c) l'affaccio dal punto più esterno della terrazza (la fine della fioriera) non è comodo né dotato di sporto, anzi è precluso dall'assenza di parapetti, sicché l'eventuale affaccio richiederebbe l'adozione di manovre complesse e acrobatiche.
E, anche in relazione alle numerose difese formulate dall'attrice e dall'intervenuta, giova evidenziare che già dalla lettura complessiva dell'ordinanza del luglio 2023 emergeva, invero, che il punto da cui accertare (l'asserita) veduta non è il parapetto (costruito in una posizione rientrante rispetto al bordo), bensì la fine della terrazza (bordo della terrazza che, come ampiamente documentato, è privo di parapetto e, appunto, privo di veduta).
E, proprio per lo stato dei luoghi, la terrazza deve dirsi carente del requisito della prospectio, così come affermato in sede sommaria e congruamente confermato in sede di reclamo (cfr. ordinanza del
14.11.2023: “il parapetto della terrazza in esame affaccia su una superficie di copertura dello stesso edificio larga circa 1,50 m, ha sottolineato che lo “sporgersi per guardare”, nel caso in esame, “non è esercitato sul fondo del vicino, bensì sul proprio edificio, ossia sulla fioriera e sui lucernari posizionati come copertura del piano inferiore” e che dunque la terrazza della sig.ra permetteva (prima Pt_1 dell'asserita turbativa/molestia) solo la vista (ossia la mera possibilità di guardare) -e non anche
pagina 6 di 8 l'affaccio- sul fondo confinante;
la differenziazione terminologica adottata dalla difesa della reclamante (tra veduta sul fondo e verso il fondo del vicino), prettamente suggestiva, non ha agganci normativi ed anzi suggerisce la pretesa della ricorrente di vedersi tutelata -in questa sede- la possibilità di “godere del panorama” che nulla ha a che vedere con il rapporto tra fondi azionato”).
Da ultimo, la medesima interpretazione dello stato dei luoghi veniva proposta con la pronuncia depositata in data 20.7.2023 dal TAR di Cagliari, il quale aveva escluso la presenza di un “comodo affaccio che, nella fattispecie, veniva precluso dall'esistenza di una struttura (nello specifico una fioriera), in ragione della sua consistenza e dimensione” (cfr. produzione di parte convenuta).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, sulla base di quanto emerso all'esito dell'istruttoria, si ritiene che la terrazza del quinto piano dell'immobile di via Don Minzoni n. 12 non costituisce veduta poiché priva della prospectio sul fondo di CP_1
Non è, per l'effetto, esercitabile alcun possesso del diritto di veduta e pertanto non è accoglibile l'istanza possessoria ex artt. 907 e 1170 c.c.
Le domande di parte attrice e di parte intervenuta devono essere rigettate.
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Le spese di lite per la fase sommaria, anche di reclamo, sono state già liquidate con le ordinanze del
18.7.2023 (cfr. “condanna alla rifusione delle spese di lite pari a € 5.213,00 per Parte_1
compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, a favore di ) e 14.11.2023 (cfr. CP_1
“condanna alla rifusione delle spese di giudizio a favore di che si Parte_1 CP_1 liquidano in € 2.400,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15% 3) condanna al pagamento del contributo unificato in misura doppia”). Parte_1
Per la presente fase di giudizio di merito, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/14, esclusa la fase di studio e introduttiva in quanto già di competenza della fase sommaria, si liquidano in € 4.700,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande di parte attrice e di parte intervenuta;
2) condanna e in solido tra loro, alla refusione delle Parte_1 Controparte_2 spese del giudizio di merito possessorio in favore di per la somma di € 4.700,00 per CP_1
compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%;
pagina 7 di 8 3) conferma la condanna alla rifusione delle spese di lite contenuta nelle ordinanze cautelari del
18.7.2023 e del 14.11.2023 per le rispettive fasi cautelari.
Sassari, 25.2.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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