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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
AN RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2503/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il 3 Parte_1 C.F._1 luglio 1969; rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Nulli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via Trento is.71 n. 15/D
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] C.F._2
Bologna il 23 ottobre 1967; rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Rossi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelnuovo Rangone (MO), Via
Castello n. 5
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto a
Venezia il 04.10.2008 tra la dott.ssa ed il sig. Parte_1
, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile di Venezia, anno 2008, atto n. 155, parte 2, serie A,
Mandamento, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) assegnare la casa familiare, sita in Castelfranco Emilia frazione
Gaggio, Via Dei Campi n°1, a in quanto genitore Parte_1 convivente con i figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, versando direttamente a ciascuno di essi, entro il giorno 20 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma mensile di € 140,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) porre a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1 pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli di e nella misura del 30%, individuate come da Per_1 Per_2 protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, di seguito letteralmente riportato:
Le spese straordinarie relative ai figli di seguito elencate, di carattere medico, scolastico e sportivo ricreativo saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% con le seguenti modalità : -
2 di 7 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie oggetto di preventivo accordo tra le parti, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto
3 di 7 di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5) l'unico prestito ancora in essere dal momento della separazione verrà diviso al 50% ciascuno;
6) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 22 luglio 2025, Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, l'assegnazione della casa familiare ed un Controparte_1 contributo per il mantenimento dei loro figli (nata il 17 aprile Per_1
2004) e (nato il [...]) in misura pari ad € 600,00 Per_2 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 28 ottobre 2025, aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo la conferma delle condizioni della separazione consensuale, che prevedevano soltanto la ripartizione delle spese straordinarie per i figli in misura pari al 30% a carico del padre ed al 70% a carico della madre, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, commi 1 e
3, c.p.c.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza dell'11 dicembre 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di
4 di 7 discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c., con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Venezia in data 4 ottobre 2008.
5 di 7 La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Modena in data 20 febbraio 2024 (pubblicata in data 22 febbraio 2024).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi hanno, Per_1 Per_2 rispettivamente, 21 e 20 anni e sono entrambi studenti universitari.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi. In particolare, i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, in assenza di clausole contrastanti con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 Pt_1
6 di 7 , nata a [...] il [...], celebrato con rito Pt_1 concordatario a Venezia in data 4 ottobre 2008 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2008 parte 2 serie A numero 155;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
AN AG
IL PRESIDENTE
MI ZI
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
MI DAZZI Presidente
AN RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2503/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il 3 Parte_1 C.F._1 luglio 1969; rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Nulli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, Via Trento is.71 n. 15/D
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] C.F._2
Bologna il 23 ottobre 1967; rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Rossi come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelnuovo Rangone (MO), Via
Castello n. 5
- convenuto - con l'intervento del
1 di 7 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto a
Venezia il 04.10.2008 tra la dott.ssa ed il sig. Parte_1
, regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Controparte_1
Stato Civile di Venezia, anno 2008, atto n. 155, parte 2, serie A,
Mandamento, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) assegnare la casa familiare, sita in Castelfranco Emilia frazione
Gaggio, Via Dei Campi n°1, a in quanto genitore Parte_1 convivente con i figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti;
3) porre a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, versando direttamente a ciascuno di essi, entro il giorno 20 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, la somma mensile di € 140,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
4) porre a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1 pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli di e nella misura del 30%, individuate come da Per_1 Per_2 protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, di seguito letteralmente riportato:
Le spese straordinarie relative ai figli di seguito elencate, di carattere medico, scolastico e sportivo ricreativo saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% con le seguenti modalità : -
2 di 7 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare ) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie oggetto di preventivo accordo tra le parti, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto
3 di 7 di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
5) l'unico prestito ancora in essere dal momento della separazione verrà diviso al 50% ciascuno;
6) spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 22 luglio 2025, Parte_1 chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, l'assegnazione della casa familiare ed un Controparte_1 contributo per il mantenimento dei loro figli (nata il 17 aprile Per_1
2004) e (nato il [...]) in misura pari ad € 600,00 Per_2 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con comparsa depositata in Controparte_1 data 28 ottobre 2025, aderendo alla domanda di divorzio ma chiedendo la conferma delle condizioni della separazione consensuale, che prevedevano soltanto la ripartizione delle spese straordinarie per i figli in misura pari al 30% a carico del padre ed al 70% a carico della madre, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, commi 1 e
3, c.p.c.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 24 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza dell'11 dicembre 2025, sentiti personalmente i coniugi ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di
4 di 7 discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c., con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Venezia in data 4 ottobre 2008.
5 di 7 La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 469/2024 emessa dal Tribunale di Modena in data 20 febbraio 2024 (pubblicata in data 22 febbraio 2024).
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse, le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Le parti hanno due figli, e , che oggi hanno, Per_1 Per_2 rispettivamente, 21 e 20 anni e sono entrambi studenti universitari.
Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi. In particolare, i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, in assenza di clausole contrastanti con la legge.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come da loro concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, nato a [...] il [...], e Controparte_1 Pt_1
6 di 7 , nata a [...] il [...], celebrato con rito Pt_1 concordatario a Venezia in data 4 ottobre 2008 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2008 parte 2 serie A numero 155;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, così come trascritte in epigrafe;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 11 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
AN AG
IL PRESIDENTE
MI ZI
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