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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11738 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20843 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 12.12.25, senza termini, stante la rinuncia
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Lucia Viscovo, presso il cui studio, sito in Cercola (NA), al Corso Domenico
Riccardi n. 311, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
P.I. , in p.l.r.p.t., n.q. di impresa designata per il Controparte_1 P.IVA_1
GV per la Regione Campania, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Carlo Giordano, presso il cui studio, sito in Napoli, al Viale Gramsci n.21, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, conveniva Parte_1
in giudizio la società , in p.l.r.p.t., n.q. di GV, allegando: 1) che, in Controparte_1
data 16.10.2018, alle ore 8:00 circa, subiva un sinistro, in Napoli, alla Via delle
Repubbliche Marinare, quartiere San Giovanni a Teduccio, mentre si trovava a piedi lungo il marciapiede della predetta via, presso un rivenditore di bibite, in attesa di acquistare delle bevande;
2) che il sinistro si verificava poiché, mentre l'attore era fermo sul marciapiede, di fronte a delle pedane di legno impilate, un'autovettura di media cilindrata di colore scuro, parcheggiata in modo irregolare con il lato posteriore sul marciapiede, effettuava una manovra di retromarcia, per immettersi in strada, senza avvedersi delle pedane poste dietro di essa;
3) che il conducente, nell'effettuare la retromarcia, urtava sia l'attore sia le pedane, le quali cadevano sul piede sinistro dell'attore, cagionandogli lesioni;
4) che, subito dopo l'investimento, l'autovettura si allontanava repentinamente, svoltando a destra, in via L. Volpicella, così rendendo impossibile la sua identificazione;
5) che, in conseguenza dell'impatto, l'istante riportava lesioni personali e veniva trasportato presso il P.O. ET Nuovo di Napoli, dove gli veniva diagnosticato “sfacelo piede sx complicato da fratture dell'epifisi distale del V metatarso”; 6) che, per l'effetto dell'evento, veniva operato d'urgenza, con prognosi di trenta giorni, veniva dimesso in data 29.10.2018 e, successivamente, veniva ricoverato nuovamente presso il suddetto nosocomio, a seguito di edema al piede sinistro;
7) che, per le lesioni riportate, veniva sottoposto, dal 26.10.2018 al
20.02.2019, a trattamenti iperbarici, per un totale di 53 applicazioni;
8) che, in data
11.01.2019, sporgeva querela;
10) che, a seguito del sinistro, residuavano postumi permanenti, da valutarsi in sede medico-legale; 11) che l'attore subiva, altresì, un danno non patrimoniale, per le sofferenze subite in conseguenza dell'illecito; 12) che l'istante aveva, inoltre, diritto al risarcimento del danno relativo alle spese mediche
2 future ed al danno da perdita delle sua capacità lavorativa. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa;
di condannare, per l'effetto, la società , n.q. di GV, in p.l.r.p.t., al risarcimento, in suo favore, Controparte_1
dei danni da lesioni personali subiti, quantificati nella somma accertata nel corso del giudizio, oltre al rimborso delle somme spese per tutte le spese sanitarie documentate, nonché rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva tardivamente la , n.q. di GV, che, in via preliminare, Controparte_1
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per sua genericità, non risultando, dallo stesso, chiara la dinamica del sinistro, né chiara l'indicazione del luogo del sinistro. Eccepiva, altresì, l 'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 287, 145,
148, 142 e 143 c.d.a. del D.Lgs. 209/2005. Evidenziava, inoltre, come l'attore dovesse provare tutte le condizioni di ammissibilità dell'azione per gli effetti dell'art. 283 lettera
A) del D.Lgs. 209/2005. Contestava, poi, la domanda nell'an e nel quantum, e, in ordine al danno biologico, precisava come l'art. 139 c.d.a. escludesse la risarcibilità dello stesso nel caso di mancato accertamento clinico strumentale e, in ordine alle voci di danno non patrimoniale, sottolineava come le stesse non potessero essere liquidate automaticamente, dovendo essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore. Inoltre, con riferimento al danno da lucro cessante, evidenziava che la riduzione della capacità lavorativa andava provata, allegando l'attività lavorativa svolta dal danneggiato prima del sinistro e la contrazione o l'azzeramento del reddito percepito. Contestava, altresì, la documentazione ex adverso prodotta relativamente al preteso quantum debeatur, del tutto esorbitante e spropositata e soprattutto priva del necessario collegamento causale con l'evento dannoso dedotto in lite. Concludeva chiedendo di dichiarare la domanda nulla, improcedibile ed inammissibile, ovvero di rigettare la stessa, poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
3 In subordine, chiedeva di dichiarare il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. nella causazione del presunto investimento de quo, con compensazione delle spese e competenze del giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, esaurita la fase istruttoria
(consistita nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del 12.12.25, il procedimento veniva riservato in decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, risultando, dallo stesso, sufficientemente chiari la domanda e le ragioni di fatto (ivi compresa la dinamica del sinistro) e diritto poste a fondamento dell'azione.
Ancora in via preliminare, risulta provata la procedibilità e proponibilità della domanda, avendo l'istante prodotto le raccomandate a/r di messa in mora, inviate, nei confronti della , n.q. di GV (in data 22.10.2019, 24.09.2020 e Controparte_2
10.03.2021), e nei confronti della CO (in data 22.10.2019, 24.09.2020 e
10.03.2021), complete degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 di cui al D. Lgs.
209/2005. L'attore ha, pertanto, assolto all'onere, imposto dall'art. 287 D. Lgs. 209/05, di far precedere l'instaurazione del giudizio dalla preventiva formulazione di una richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno alla compagnia
[...]
nella qualità di impresa designata, ed alla CO. CP_3
Viene, inoltre, disattesa l'eccezione formulata per violazione dell'art. 142 II comma cpc, poiché il dovere del danneggiato di effettuare la dichiarazione prevista da tale norma nasce solo all'esito di una specifica richiesta da parte della Compagnia Assicurativa. Nel caso di specie, invece, la convenuta non ha fornito alcuna prova di aver effettuato la suddetta richiesta.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento nei termini di seguito indicati.
4 L'attore, invero, ha pienamente provato il verificarsi del fatto storico dedotto in citazione.
Tanto si desume, in primo luogo, alla luce della dichiarazione testimoniale resa, all'udienza del 26.11.24, da , la quale riferiva: “Sono la Controparte_4
figlia della compagna dell'attore. Sono stata presente al momento dell'incidente, avvenuto nell'ottobre 2018 di mattina. Ero insieme all'attore presso un rivenditore di bibite “Euro service drink” presso la via delle Repubbliche Marinare in Napoli, quartiere
San Giovanni a Teduccio e dovevamo comprare l'acqua. Eravamo in fila a piedi ed eravamo all'esterno subito dopo il marciapiede e c'era solo una signora davanti. Proprio vicino a noi, di fianco sul lato sinistro vi era una macchina parcheggiata ed accanto una pila di pedane di legno. La macchina parcheggiata è andata a retromarcia ed ha impattato prima l'attore, successivamente le pedane che sono crollate sull'attore. Si trattava di circa dieci pedane. Subito dopo l'accaduto l'auto si è dileguata. In quel momento non sono riuscita a prendere il numero di targa perché mi sono occupata della salute dell'attore. Un signore presente ha trasportato l'attore in ospedale al
ET MA e sono andata anche io. Subito dopo l'impatto l'attore è caduto perché aveva ricevuto tutte le pedane sul piede e ho visto sangue ovunque. Il piede era aperto in due. Preciso che l'auto era parcheggiata parallelamente sul marciapiede e aveva le ruote anteriori e posteriori sul marciapiede. L'auto era di colore scuro e dentro vi era solo un uomo. Preciso che l'auto è partita ed ha girato poco dopo sul lato destro. La strada è a doppio senso di marcia ed al centro ha un cordolo di cemento. Preciso che le pedane erano nello spazio tra noi e la macchina. Preciso che ho visto l'auto svoltare a destra e mi sono girata per cercare di segnare il numero di targa ma non sono riuscita
a prendere il numero di targa. Non c'era traffico”.
La predetta dichiarazione risulta attendibile, essendo coerente, logica e priva di contraddizioni.
5 La ricostruzione del sinistro effettuata dall'attore, inoltre, risulta coerente con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. ET Nuovo di Napoli, dalla quale risulta: 1) che l'accesso dell'attore all'ospedale avveniva proprio in data 16.10.18, alle ore 08:48, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore
8:00 circa;
2) che lo stesso attore riferiva ai sanitari “di essere stato investito da un'auto in San Giovanni, Napoli”; 3) che vi era stata omissione di soccorso.
Alla luce di quanto sopra, risulta pienamente provata l'esclusiva responsabilità del conducente (rimasto non identificato) del veicolo investitore, in ordine al sinistro oggetto di causa, risultando che l'impatto avveniva allorché l'automobile, nell'effettuare una manovra di retromarcia, investiva l'istante, in Via delle Repubbliche
Marinare, quartiere San Giovanni a Teduccio (Napoli), mentre lo stesso sostava a piedi sul marciapiede della predetta via, presso un rivenditore di bibite, escludendosi alcun concorso di colpa del danneggiato.
In merito al nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate, si rileva come il ctu, con relazione particolarmente dettagliata e pienamente condivisa da questo Giudice, abbia chiarito che l'attore riportava “un trauma da schiacciamento del piede sinistro”, danno eziologicamente compatibile con l'evento oggetto di causa.
In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
Il ctu ha constatato l'esistenza di un danno biologico permanente pari al 5%, con una l.T.T. di 30 giorni e una l.T.P. al 50% di 60 giorni.
Trattandosi di lesioni micropermanenti, la quantificazione di tale danno viene effettuata in applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 6 139 D. lgs 209/2005, come aggiornata, da ultimo con D.M. 18/07/2025, tenendo anche conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (53 anni).
Tale danno, in particolare, viene così quantificato: € 5.672,02 per danno biologico permanente, € 1.685,40 per ITT, € 1.685,40 per ITP al 50% per un importo totale di euro 9.042,82.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale (cd. danno da sofferenza).
Ritiene, invero, il Tribunale che il predetto danno, riconoscibile, ex art. 2059 c.c., quando la condotta costituisca astrattamente reato, debba essere puntualmente allegato e provato nella sua concreta consistenza. Tale prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. ord. 7024/2020).
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta allegata la sofferenza interiore patita dall'attore in conseguenza del sinistro, né la stessa risulta provata alla luce della dichiarazione testimoniale resa.
Per gli stessi motivi, non trova accoglimento la domanda di risarcimento di tutte le ulteriori voci del danno richieste, che non venivano allegate, né, tantomeno, provate dalla parte istante. In particolare, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa, questa non trova accoglimento, stante la totale assenza di prova in merito all'incidenza dei danni riportati da sulla Parte_1
capacità lavorativa dello stesso.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, non avendo la parte attrice documentalmente provato di avere sostenuto alcuna spesa medica, né ha chiarito per quali spese mediche future la domanda veniva spiegata.
La n.q. di GV, in p.l.r.p.t., viene, pertanto, condannata, per le Controparte_1
causali di cui sopra, al pagamento, in favore di , del complessivo importo Parte_1
di euro 9.042,82, oltre interessi, su detta somma, dalla data di pubblicazione della
7 presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 7.624,64, annualmente rivalutato, dal 16.10.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al d.m. 55/14, come aggiornati ex D.M. 147/22, applicati in ragione dello scaglione di riferimento per valore (fino a 26.000,00 euro, in considerazione dell'importo per cui la domanda ha trovato accoglimento), applicando una riduzione del 30%, stante l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Lucia Viscovo.
Parimenti, secondo il criterio della soccombenza, le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da e contro la , in Parte_1 Controparte_1
p.l.r.p.t., n.q. di GV, ogni contraria istanza, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda,
- accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa, verificatosi, in data
16/10/2018, ai danni dell'attore;
- condanna la società , in p.l.r.p.t., n.q. di GV, al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di euro 9.042,82, oltre Parte_1
interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 7.624,64, annualmente rivalutato, dal 16.10.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
2) rigetta ogni altra domanda;
8 3) condanna la società , in p.l.r.pt., n.q. di GV, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite subite dall'attore, che liquida, in euro 545,00 per spese ed euro
€ 3.553,90 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Lucia Viscovo;
4) pone definitivamente a carico della parte convenuta , n.q. di Controparte_1
GV, in p.l.r.pt. le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20843 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 12.12.25, senza termini, stante la rinuncia
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. Lucia Viscovo, presso il cui studio, sito in Cercola (NA), al Corso Domenico
Riccardi n. 311, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
P.I. , in p.l.r.p.t., n.q. di impresa designata per il Controparte_1 P.IVA_1
GV per la Regione Campania, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'Avv. Carlo Giordano, presso il cui studio, sito in Napoli, al Viale Gramsci n.21, elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
1 Come da atti, verbali di causa e da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, conveniva Parte_1
in giudizio la società , in p.l.r.p.t., n.q. di GV, allegando: 1) che, in Controparte_1
data 16.10.2018, alle ore 8:00 circa, subiva un sinistro, in Napoli, alla Via delle
Repubbliche Marinare, quartiere San Giovanni a Teduccio, mentre si trovava a piedi lungo il marciapiede della predetta via, presso un rivenditore di bibite, in attesa di acquistare delle bevande;
2) che il sinistro si verificava poiché, mentre l'attore era fermo sul marciapiede, di fronte a delle pedane di legno impilate, un'autovettura di media cilindrata di colore scuro, parcheggiata in modo irregolare con il lato posteriore sul marciapiede, effettuava una manovra di retromarcia, per immettersi in strada, senza avvedersi delle pedane poste dietro di essa;
3) che il conducente, nell'effettuare la retromarcia, urtava sia l'attore sia le pedane, le quali cadevano sul piede sinistro dell'attore, cagionandogli lesioni;
4) che, subito dopo l'investimento, l'autovettura si allontanava repentinamente, svoltando a destra, in via L. Volpicella, così rendendo impossibile la sua identificazione;
5) che, in conseguenza dell'impatto, l'istante riportava lesioni personali e veniva trasportato presso il P.O. ET Nuovo di Napoli, dove gli veniva diagnosticato “sfacelo piede sx complicato da fratture dell'epifisi distale del V metatarso”; 6) che, per l'effetto dell'evento, veniva operato d'urgenza, con prognosi di trenta giorni, veniva dimesso in data 29.10.2018 e, successivamente, veniva ricoverato nuovamente presso il suddetto nosocomio, a seguito di edema al piede sinistro;
7) che, per le lesioni riportate, veniva sottoposto, dal 26.10.2018 al
20.02.2019, a trattamenti iperbarici, per un totale di 53 applicazioni;
8) che, in data
11.01.2019, sporgeva querela;
10) che, a seguito del sinistro, residuavano postumi permanenti, da valutarsi in sede medico-legale; 11) che l'attore subiva, altresì, un danno non patrimoniale, per le sofferenze subite in conseguenza dell'illecito; 12) che l'istante aveva, inoltre, diritto al risarcimento del danno relativo alle spese mediche
2 future ed al danno da perdita delle sua capacità lavorativa. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa;
di condannare, per l'effetto, la società , n.q. di GV, in p.l.r.p.t., al risarcimento, in suo favore, Controparte_1
dei danni da lesioni personali subiti, quantificati nella somma accertata nel corso del giudizio, oltre al rimborso delle somme spese per tutte le spese sanitarie documentate, nonché rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva tardivamente la , n.q. di GV, che, in via preliminare, Controparte_1
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per sua genericità, non risultando, dallo stesso, chiara la dinamica del sinistro, né chiara l'indicazione del luogo del sinistro. Eccepiva, altresì, l 'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 287, 145,
148, 142 e 143 c.d.a. del D.Lgs. 209/2005. Evidenziava, inoltre, come l'attore dovesse provare tutte le condizioni di ammissibilità dell'azione per gli effetti dell'art. 283 lettera
A) del D.Lgs. 209/2005. Contestava, poi, la domanda nell'an e nel quantum, e, in ordine al danno biologico, precisava come l'art. 139 c.d.a. escludesse la risarcibilità dello stesso nel caso di mancato accertamento clinico strumentale e, in ordine alle voci di danno non patrimoniale, sottolineava come le stesse non potessero essere liquidate automaticamente, dovendo essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore. Inoltre, con riferimento al danno da lucro cessante, evidenziava che la riduzione della capacità lavorativa andava provata, allegando l'attività lavorativa svolta dal danneggiato prima del sinistro e la contrazione o l'azzeramento del reddito percepito. Contestava, altresì, la documentazione ex adverso prodotta relativamente al preteso quantum debeatur, del tutto esorbitante e spropositata e soprattutto priva del necessario collegamento causale con l'evento dannoso dedotto in lite. Concludeva chiedendo di dichiarare la domanda nulla, improcedibile ed inammissibile, ovvero di rigettare la stessa, poiché infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
3 In subordine, chiedeva di dichiarare il concorso di colpa ex art. 2054 c.c. nella causazione del presunto investimento de quo, con compensazione delle spese e competenze del giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, esaurita la fase istruttoria
(consistita nella prova testi e nell'espletamento della consulenza medico-legale), e precisate le conclusioni, all'udienza del 12.12.25, il procedimento veniva riservato in decisione.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, risultando, dallo stesso, sufficientemente chiari la domanda e le ragioni di fatto (ivi compresa la dinamica del sinistro) e diritto poste a fondamento dell'azione.
Ancora in via preliminare, risulta provata la procedibilità e proponibilità della domanda, avendo l'istante prodotto le raccomandate a/r di messa in mora, inviate, nei confronti della , n.q. di GV (in data 22.10.2019, 24.09.2020 e Controparte_2
10.03.2021), e nei confronti della CO (in data 22.10.2019, 24.09.2020 e
10.03.2021), complete degli elementi richiesti dagli artt. 145 e 148 di cui al D. Lgs.
209/2005. L'attore ha, pertanto, assolto all'onere, imposto dall'art. 287 D. Lgs. 209/05, di far precedere l'instaurazione del giudizio dalla preventiva formulazione di una richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno alla compagnia
[...]
nella qualità di impresa designata, ed alla CO. CP_3
Viene, inoltre, disattesa l'eccezione formulata per violazione dell'art. 142 II comma cpc, poiché il dovere del danneggiato di effettuare la dichiarazione prevista da tale norma nasce solo all'esito di una specifica richiesta da parte della Compagnia Assicurativa. Nel caso di specie, invece, la convenuta non ha fornito alcuna prova di aver effettuato la suddetta richiesta.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento nei termini di seguito indicati.
4 L'attore, invero, ha pienamente provato il verificarsi del fatto storico dedotto in citazione.
Tanto si desume, in primo luogo, alla luce della dichiarazione testimoniale resa, all'udienza del 26.11.24, da , la quale riferiva: “Sono la Controparte_4
figlia della compagna dell'attore. Sono stata presente al momento dell'incidente, avvenuto nell'ottobre 2018 di mattina. Ero insieme all'attore presso un rivenditore di bibite “Euro service drink” presso la via delle Repubbliche Marinare in Napoli, quartiere
San Giovanni a Teduccio e dovevamo comprare l'acqua. Eravamo in fila a piedi ed eravamo all'esterno subito dopo il marciapiede e c'era solo una signora davanti. Proprio vicino a noi, di fianco sul lato sinistro vi era una macchina parcheggiata ed accanto una pila di pedane di legno. La macchina parcheggiata è andata a retromarcia ed ha impattato prima l'attore, successivamente le pedane che sono crollate sull'attore. Si trattava di circa dieci pedane. Subito dopo l'accaduto l'auto si è dileguata. In quel momento non sono riuscita a prendere il numero di targa perché mi sono occupata della salute dell'attore. Un signore presente ha trasportato l'attore in ospedale al
ET MA e sono andata anche io. Subito dopo l'impatto l'attore è caduto perché aveva ricevuto tutte le pedane sul piede e ho visto sangue ovunque. Il piede era aperto in due. Preciso che l'auto era parcheggiata parallelamente sul marciapiede e aveva le ruote anteriori e posteriori sul marciapiede. L'auto era di colore scuro e dentro vi era solo un uomo. Preciso che l'auto è partita ed ha girato poco dopo sul lato destro. La strada è a doppio senso di marcia ed al centro ha un cordolo di cemento. Preciso che le pedane erano nello spazio tra noi e la macchina. Preciso che ho visto l'auto svoltare a destra e mi sono girata per cercare di segnare il numero di targa ma non sono riuscita
a prendere il numero di targa. Non c'era traffico”.
La predetta dichiarazione risulta attendibile, essendo coerente, logica e priva di contraddizioni.
5 La ricostruzione del sinistro effettuata dall'attore, inoltre, risulta coerente con le risultanze della scheda di accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. ET Nuovo di Napoli, dalla quale risulta: 1) che l'accesso dell'attore all'ospedale avveniva proprio in data 16.10.18, alle ore 08:48, orario compatibile con il verificarsi del sinistro alle ore
8:00 circa;
2) che lo stesso attore riferiva ai sanitari “di essere stato investito da un'auto in San Giovanni, Napoli”; 3) che vi era stata omissione di soccorso.
Alla luce di quanto sopra, risulta pienamente provata l'esclusiva responsabilità del conducente (rimasto non identificato) del veicolo investitore, in ordine al sinistro oggetto di causa, risultando che l'impatto avveniva allorché l'automobile, nell'effettuare una manovra di retromarcia, investiva l'istante, in Via delle Repubbliche
Marinare, quartiere San Giovanni a Teduccio (Napoli), mentre lo stesso sostava a piedi sul marciapiede della predetta via, presso un rivenditore di bibite, escludendosi alcun concorso di colpa del danneggiato.
In merito al nesso di causalità tra l'incidente e le lesioni riportate, si rileva come il ctu, con relazione particolarmente dettagliata e pienamente condivisa da questo Giudice, abbia chiarito che l'attore riportava “un trauma da schiacciamento del piede sinistro”, danno eziologicamente compatibile con l'evento oggetto di causa.
In relazione al quantum debeatur, è utile premettere, in linea generale, che verrà fatto riferimento all'ormai consolidato sistema cd. Bipolare, fondato sulla distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22884; Cass. Civ., Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23918 e la recente pronuncia della S.C. a Sezioni Unite, 24 giugno 2008, n. 26972).
Il ctu ha constatato l'esistenza di un danno biologico permanente pari al 5%, con una l.T.T. di 30 giorni e una l.T.P. al 50% di 60 giorni.
Trattandosi di lesioni micropermanenti, la quantificazione di tale danno viene effettuata in applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 6 139 D. lgs 209/2005, come aggiornata, da ultimo con D.M. 18/07/2025, tenendo anche conto dell'età del danneggiato al momento del fatto (53 anni).
Tale danno, in particolare, viene così quantificato: € 5.672,02 per danno biologico permanente, € 1.685,40 per ITT, € 1.685,40 per ITP al 50% per un importo totale di euro 9.042,82.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda di risarcimento del danno morale (cd. danno da sofferenza).
Ritiene, invero, il Tribunale che il predetto danno, riconoscibile, ex art. 2059 c.c., quando la condotta costituisca astrattamente reato, debba essere puntualmente allegato e provato nella sua concreta consistenza. Tale prova può essere fornita attraverso qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni (Cass. ord. 7024/2020).
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta allegata la sofferenza interiore patita dall'attore in conseguenza del sinistro, né la stessa risulta provata alla luce della dichiarazione testimoniale resa.
Per gli stessi motivi, non trova accoglimento la domanda di risarcimento di tutte le ulteriori voci del danno richieste, che non venivano allegate, né, tantomeno, provate dalla parte istante. In particolare, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa, questa non trova accoglimento, stante la totale assenza di prova in merito all'incidenza dei danni riportati da sulla Parte_1
capacità lavorativa dello stesso.
Non trova, inoltre, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, non avendo la parte attrice documentalmente provato di avere sostenuto alcuna spesa medica, né ha chiarito per quali spese mediche future la domanda veniva spiegata.
La n.q. di GV, in p.l.r.p.t., viene, pertanto, condannata, per le Controparte_1
causali di cui sopra, al pagamento, in favore di , del complessivo importo Parte_1
di euro 9.042,82, oltre interessi, su detta somma, dalla data di pubblicazione della
7 presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 7.624,64, annualmente rivalutato, dal 16.10.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri medi di cui al d.m. 55/14, come aggiornati ex D.M. 147/22, applicati in ragione dello scaglione di riferimento per valore (fino a 26.000,00 euro, in considerazione dell'importo per cui la domanda ha trovato accoglimento), applicando una riduzione del 30%, stante l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto, con attribuzione in favore dell'avv. Lucia Viscovo.
Parimenti, secondo il criterio della soccombenza, le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da e contro la , in Parte_1 Controparte_1
p.l.r.p.t., n.q. di GV, ogni contraria istanza, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda,
- accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro oggetto di causa, verificatosi, in data
16/10/2018, ai danni dell'attore;
- condanna la società , in p.l.r.p.t., n.q. di GV, al Controparte_1
pagamento, in favore di , della somma di euro 9.042,82, oltre Parte_1
interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 7.624,64, annualmente rivalutato, dal 16.10.2018 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
2) rigetta ogni altra domanda;
8 3) condanna la società , in p.l.r.pt., n.q. di GV, al pagamento Controparte_1
delle spese di lite subite dall'attore, che liquida, in euro 545,00 per spese ed euro
€ 3.553,90 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Lucia Viscovo;
4) pone definitivamente a carico della parte convenuta , n.q. di Controparte_1
GV, in p.l.r.pt. le spese di ctu, liquidate in separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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