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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/12/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1691 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], Parte_1
[...]
nata a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Scifo Marcello, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 25 novembre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 25 novembre 2025 dal de- posito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ri- conciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 no- vembre innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale di Milano e dall'emissione del decreto di omologa n. 7526 del 2019 del Tribunale di Milano.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non è in contrasto con gli interessi dei figli maggiorenni, né con norme di rango supe- riore.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Gio- vanni Gemini, il 26 maggio 2001, da e tra- Parte_1 Parte_2
scritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di San Giovanni Ge- mini al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2001 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato l'11 novembre 2025, da intendersi integralmente tra- scritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 2 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD SA
- 3 -
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna UD SA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1691 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], Parte_1
[...]
nata a [...], il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Scifo Marcello, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 25 novembre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 11 novembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 25 novembre 2025 dal de- posito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ri- conciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 no- vembre innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'ac- coglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale di Milano e dall'emissione del decreto di omologa n. 7526 del 2019 del Tribunale di Milano.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non è in contrasto con gli interessi dei figli maggiorenni, né con norme di rango supe- riore.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Gio- vanni Gemini, il 26 maggio 2001, da e tra- Parte_1 Parte_2
scritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di San Giovanni Ge- mini al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2001 alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato l'11 novembre 2025, da intendersi integralmente tra- scritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 2 dicembre 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. UD SA
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