Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6049 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.30084/2022 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 21/3/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.30084/2022 R.G.
tra
, nata a [...] il [...], ( ), residente in [...] C.F._1
Leonardo Bianchi n. 27 – Napoli - ed elett.te dom.ta in via G. B. Monaco, 32 – 80042 -
Boscotrecase (Na), presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Balzani ( ), del foro C.F._2
di Torre Annunziata, che la rapp.ta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avvocato
stabilito Francesco Riccardi ( ) del Foro di Torre Annunziata giusta C.F._3
procura allegata Attrice
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore elett dom in Napoli via Aniello CP_1
Falcone 332 presso l'avvto Marcello Picciotti dal quale è rapp e dif come da procura generale in atti
Convenuta
Nonché
nato a [...] il [...], ( ), ivi res.te e dom.to al CP_2 C.F._4
Viale Colli Aminei n.40 F;
nato a [...] il [...] Controparte_3
( ivi res.te e dom.to alla via Jannelli n. 186 C.F._5
Convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
deduce, ex art. 2054 primo comma c.c. ed art 144 e ss CdA, che il giorno Parte_1
8/8/2016, alle ore 16:00 circa, era trasportata sul motoveicolo, modello Kawasaky Z 750, targato
DL40270, assicurato per la RCA con (polizza n. B160437/0106), di Controparte_4
proprietà di e condotto nell'occasione da;
che in tali circostanze di CP_2 Controparte_3
tempo e di luogo il motociclo percorreva l'autostrada A/4 TO-MI, direzione Milano, a due corsie di marcia, nella corsia di sorpasso, quando al Km. 88+ 350, nel territorio del Comune di Novara, nel tratto in cui l'autostrada si restringeva perché sottoposta la 1° corsia a regime di cantiere stradale, il a causa della velocità non adeguata e non prudenziale rispetto allo stato dei Controparte_3
luoghi, per giunta presegnalato, perdeva il controllo del motociclo, urtando lateralmente prima la barriera di protezione centrale tipo new jersey posto sulla sinistra e dopo un catadiottro;
che in conseguenza l'istante rovinava al suolo e la subiva lesioni e pertanto in questa sede chiede Pt_1
“accertarsi la responsabilità esclusiva del sig. conducente la moto di proprietà Controparte_3
del sig. nella determinazione del sinistro e, per l'effetto, condannare gli stessi in CP_2
solido con la nella qualità, a risarcirle le lesioni subite che, quantificate a titolo Controparte_5
di danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, della ITT ed, ITP, del danno morale e delle spese mediche documentate in €190.518,00, si determinano al netto dell'acconto ricevuto di
€ 51.000,00 ( percepiti il 30/8/2017) in complessive € 139.518,00 o in quella somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali rivalutati dal fatto al saldo”; in contumacia degli altri convenuti, si è
costituita la contestando la domanda in fatto e diritto quindi interrogata la parte, è stata CP_1
espletata C.T.U del 30/1/2025 a firma del dott Persona_1 La titolarità attiva e passiva non sono state contestate né stragiudizialmente né in giudizio e comprovate dal certificato cronologico PRA del veicolo Kawasaky Z 750, targato DL40270 dagli accertamenti eseguiti dalla Polstrada intervenuta sui luoghi dopo il sinistro ( cfr rapporto in atti ) .
Quanto alla dinamica del sinistro relativamente al quale l'attrice ha agito ai sensi dell'art. 144 e ss
CdA e non 141 CdA, , nella fattispecie trova operatività l'art. 2054 c.c. co. 1° in base al quale il conducente del veicolo è obbligato “a risarcire il danno prodotto a persone……se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; del resto, come chiarito da ultimo dalla S.C.,
“l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005 non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito”
(Sentenza n.17963 del 23/06/2021): trattasi di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità ed in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto, potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso , non evitabile dal conducente
, attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord Cass n. 4551/2017, sent. Cass. n.14064/2010, n. 21249/2006,
Cass. n. 9620/03).
Nel caso in esame, con riferimento alla dinamica del sinistro, ritiene questo giudice che in base ad indizi gravi precisi e concordanti emergenti dal verbale della Polstrada e dalle dichiarazioni dell'attrice all'udienza del 5/4/2024 ( “l'8/8/2016 verso le 15 ero trasportata sulla moto KA condotta da all'epoca mio fidanzato Eravamo sull'autostrada Torino Milano Controparte_3
verso Milano e in quel punto ogni senso di marcia è a due corsie Faceva molto caldo Andavamo a circa 70km/h e non c'era traffico e nessun veicolo vicino a noi , neppure alla nostra sinistra e davanti a noi un veicolo era lontano oltre 40 metri Ho sentito che era come se si CP_3
addormentasse o svenisse per un colpo di calore e ha sbandato verso sinistra e dopo non ricordo, forse è impattato contro lo spartitraffico e mi sono trovata a terra Eravamo coscienti e ricordo che
è arrivata la polizia e mi ha chiesto cosa fosse successo non no so se ha verbalizzato Ho saputo delle diverse dichiarazioni di solo quando ho iniziato la procedura risarcitoria Escludo con CP_3
sicurezza la presenza di auto e di un'Alfa Romeo bianca al momento della caduta e non vi è stato alcun impatto con alcun veicolo. Nei giorni successivi mi ha chiesto scusa dicendo che non CP_3
riusciva a spiegarsi come fosse caduto Mi disse che non sapeva se era stato un colpo di calore, un calo di pressione o una sua disattenzione Viaggiavamo da soli e ho visto che dall'altra corsia, dopo
1, 2 minuti si è fermato qualcuno . Conosco amico di che ho conosciuto ad Tes_1 CP_3
una serata a Torino durante il viaggio ma lo avevamo salutato la mattina dell'incidente e lui era rimasto a Torino mentre noi ci eravamo diretti verso Milano Io e ci siamo lasciati nel 2017. CP_3
Arrivarono 2 ambulanze e ci portarono all'ospedale Novara e ho avuto lesioni al tendine alla gamba ma non sono stata operata Sono tornata a Napoli dopo 2 giorni Non ho potuto camminare per un mese , ho fatto fisioterapia e ho un'ampia cicatrice sul ginocchio e dolori . Ho ripreso tutti i miei hobby che praticavo prima dell'incidente e temporaneamente ho sospeso per sei mesi a causa del sinistro Giocavo a calcetto e ho ripreso dopo il sinistro. è rimasto qualche giorno in più CP_3
di me in ospedale) risulti comprovato il sinistro e cioè la caduta della dalla moto su cui Pt_1
viaggiava quale trasportata e la mera prova del sinistro in sé comporta la responsabilità del proprietario e del conducente del veicolo nei confronti del trasportato, atteso che sul convenuto, e non sull'attore , gravava l'onere, non assolto, di provare il caso fortuito e l'esonero da ogni responsabilità.
All'accertamento della responsabilità di e nella causazione del CP_2 Controparte_3
sinistro de quo, segue la condanna di tutti i convenuti in solido, al risarcimento dei danni subiti da
. Parte_1
Quanto all'entità delle lesioni riportate e alle voci di danno risarcibili , deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.)
porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03,
sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, partendo da tali presupposti e dalla premessa che esistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso , in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attrice, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto ASL ,
certificati medici), e dalla relazione del C.T.U (“ferita lacero-contusa nella regione rotulea del ginocchio sinistro, con lesione parziale del tendine rotuleo;
una frattura doppia del 4° osso metatarsale ,frattura del 5° osso metatarsale e frattura della prima e seconda falange dell'alluce al piede sinistro;
abrasioni in regione glutea e sinistra e peri-malleolare esterna alla caviglia sinistra.”) e congruamente motivata ( “Attualmente la dottoressa , per le lesioni riportate in Pt_1
data 08/08/'16 presenta i postumi cicatriziali già descritti nel paragrafo dedicato all' esame obbiettivo;
una limitazione ai gradi estremi sia della flessione che della estensione dell'alluce sinistro a livello della articolazione metatarso-falangea; una limitazione per i 2/3 della flessione e della estensione della interfalangea dell'alluce omolaterale. La stima del danno è basata sulla Linee Guida della Società
Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (S.I.M.L.A.) e lì dove non è riportata una specifica voce di danno è stato adottato un metodo per analogia e proporzionalità. I postumi cicatriziali a carico del ginocchio sinistro e della caviglia sinistra rappresentano un pregiudizio di natura estetica e rientrano nella II classe di valutazione. Data l'età del soggetto, il genere, la sede delle cicatrici, la loro estensione ed il trofismo, la stima più equa deve attestarsi al 11%. I postumi anatomici della doppia frattura del quarto osso metatarsale e della frattura del quinto osso metatarsale al piede sinistro devono essere valutati con un tasso del 4%. Le limitazioni funzionali a carico dell'alluce sinistro con una stima del 3%. Dal momento che non è praticabile la mera somma aritmetica delle single percentuali, è possibile concludere che i postumi presentati vanno ad incidere per il 17% sulla complessiva efficienza psico-fisica del soggetto (il cosiddetto danno biologico). Tali postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, che svolge la professione di medico-chirurgo. E) L'utilizzo del casco e della cintura di sicurezza sono ininfluenti sulla entità dei postumi”) anche con riferimento alle note di parte attrice ( in risposta alle quali il perito ha evidenziato alle pag 14 e 15 che “Il C.T.P. attrice concorda con il sottoscritto in merito alla valutazione percentuale del danno estetico. Ritiene invece che i postumi inerenti le fratture dei metatarsi vadano valutati nel complesso con un tasso del 5% anziché del 4% da me espresso.
Ancora sostiene che i postumi relativi alle fratture dell'alluce vadano stimate al 5% e non al 3%.
Infine ritiene di dover considerare i postumi derivanti dalla lesione parziale del tendine rotuleo con un tasso del 3%, arrivando così ad una stima complessiva del 23%. Si porta alla illuminata attenzione del signor Giudice che i postumi riguardanti le due ossa metatarsali non sono caratterizzati da deformità anatomiche di sorta, né vi sono implicazioni di carattere funzionale e pertanto la stima più corretta deve attestarsi nel complesso al 3%. Le Tabelle della S.I.M.L.A riportano per i postumi a carico del quarto osso metatarsale un valore percentuale fra il 1% ed il 2% in presenza di limitazioni funzionali di grado moderato e del 2% fino al 4% per i postumi relativi al quinto osso metatarsale;
ma nel caso specifico, come già sottolineato, non vi sono ripercussioni di carattere funzionale. Per quanto riguarda i postumi relativi all'alluce, va segnalato che le tabelle della S.I.M.L.A. stimano al 5% la anchilosi della articolazione metatarso-falangea del primo dito in posizione favorevole. In questo caso vi è una limitazione dell'articolazione ai gradi più estremi e quindi, per un criterio di proporzionalità, la valutazione più equa non può travalicare il valore del 1%. Allo stesso modo la anchilosi della articolazione interfalangea viene valutata al 3% Pertanto una limitazione dei 2/3
deve essere stimata al 2%. Quindi la stima complessiva dei postumi relativi all'alluce è pari al 3%.
Per quanto riguarda invece la lesione del tendine rotuleo, va considerato che si è trattata di una fissurazione longitudinale del tutto parziale. Inoltre, ricordando l'anatomia di detto tendine,
bisogna sottolineare che le fibre hanno tutte un decorso longitudinale dall'alto, cioè dal polo inferiore della rotula, al basso, fino alla tuberosità tibiale anteriore. Pertanto una soluzione di continuo longitudinale nella compagine di detta formazione tendinea non è in grado di determinare alcun tipo di postumo. Sarebbe stato sicuramente diversa la situazione clinica, se si fosse trattata di una lesione orizzontale del tendine, perché in quel caso le aderenze cicatriziali avrebbero sicuramente determinato sia postumi anatomici che di natura funzionale, andando probabilmente a provocare anche una limitazione della flessione a carico del ginocchio;
nel caso in oggetto invece la flessione del ginocchio risulta del tutto recuperata. Quindi la valutazione del 3%, che il C.T.P.
attrice riporta nel suo scritto, non trova concreto riscontro nel quadro anatomo-patologico e clinico del caso in questione. In conclusione è possibile affermare che la stima del danno complessiva del 23%, operata dal C.T.P. attrice, risulta eccessiva ed ingiustificata e pertanto non condivisibile.”)
Sennonchè, passando alla concreta liquidazione del danno, deve considerarsi che in data 30/8/2017
la ha percepito dalla la somma di €51.000,00 che a parere di questo giudice era, Pt_1 CP_1
all'epoca, del tutto satisfattiva, con conseguente infondatezza delle domande volte al riconoscimento di un'ulteriore somma a carico dei convenuti
Infatti deve considerarsi che non è emersa alcuna prova del danno morale, sofferenza interiore, e danno alla vita di relazione quale privazione di particolari attività dinamico-relazionali (cfr ord
Cass n. 30461/2024:“In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova,
tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus,
con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-
relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile -
alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”), anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla (“Non ho Pt_1
potuto camminare per un mese , ho fatto fisioterapia e ho un'ampia cicatrice sul ginocchio e dolori
. Ho ripreso tutti i miei hobby che praticavo prima dell'incidente e temporaneamente ho sospeso per sei mesi a causa del sinistro Giocavo a calcetto e ho ripreso dopo il sinistro” ) di tal che,
anche a voler considerare , al 2017, data del versamento dell'importo ad opera della società
assicuratrice, una somma di €84,00 quale valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, senza alcun aumento per i motivi sopra indicati, nonché 20 gg di I.T.T., 20 gg di I.T.P. al 75%, 40 gg al 50% e 40 gg al 25% secondo le conclusioni del C.T.U., nonché la più favorevole Tabella di Milano anno 2018 ( 17% di invalidità
permanente , €
2.928,67 a punto €0,880 quale demoltiplicatore in base all'età, 25 anni al momento del sinistro senza alcun aumento o personalizzazione e quindi € 43.812,90 ), la somma dovuta risulterebbe pari ad € 49.272,90 oltre €671,03 per spese mediche documentate, il tutto comunque inferiore alla somma già percepita nel 2017 .
Avendo, , già percepito la somma dovuta prima dell'introduzione del giudizio , la Parte_1
domanda attorea volta al riconoscimento di una maggior somma va rigettata ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita .
Le spese di C.T.U. come liquidate e di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 valore medio dello scaglione fino ad € 260.000,00, ridotto per l'esiguità
dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande attoree .
Condanna al pagamento delle spese di C.T.U. come già liquidate e processuali in Parte_1
favore della che si liquidano in complessivi €7.100,00 per compenso, oltre iva e cpa CP_1
come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 17/6/2025 IL G.U.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non