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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14257/2024 promossa da:
pagina 1 di 26 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOVESI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE
MARCONI, 24 40026 presso il difensore avv. BOVESI Pt_1
MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
TERRIGNO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA
CESARE BATTISTI N.10 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
TERRIGNO MASSIMILIANO
CONVENUTO
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 3251 del 2024 (10914 del 2024
R.G.), on. giudice Nunno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 luglio 2025; in tale udienza confermando le conclusioni rese con la memoria che il pagina 2 di 26 giudice ha concesso nella ordinanza 15 maggio 2025 (precisazione delle conclusioni da effettuare entro il successivo 22 maggio 2025).
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Anche se non ritrascritte, sono dunque parte integrante di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le posizioni delle parti negli atti introduttivi
In data 11 ottobre 2024, la (nel prosieguo solo Parte_1 Pt_1
senza tipo sociale;
o anche solo , con atto di citazione in
[...] Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, citava la Controparte_1
(nel prosieguo solo o anche solo ) a comparire innanzi al CP_1
Tribunale Civile di Bologna all'udienza del 13 marzo 2025.
L'opponente ricostruiva i fatti adducendo che:
- in passato aveva avuto rapporti commerciali con la società Parte_2
dalla quale aveva ricevuto regolarmente e pagato tutte le fatture
[...]
emesse per forniture effettivamente eseguite;
in breve, Parte_2
era il fornitore e la opponente la cliente della stessa Parte_2
avendo pagato tutti i propri debiti verso la Parte_2
pagina 3 di 26 - il 6 aprile 2023, comunicava l'avvenuta cessione in proprio CP_1
favore dei crediti vantati da invitando la ad Parte_2 Pt_1
effettuare i pagamenti su un conto corrente da essa indicato;
- nel gennaio 2024, eseguiva due versamenti in favore di Pt_1 CP_1
per un totale di Euro 131.691,00, a saldo delle sole fatture risultanti
[...]
regolarmente emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
Successivamente, pretendeva ulteriori somme, ritenendosi CP_1
cessionaria di altre fatture, per un totale di circa Euro 440.000,00;
- parte attrice contestava la pretesa, evidenziando che le fatture poste a base della richiesta monitoria:
a) non risultavano trasmesse via SDI;
b) erano assenti nel proprio cassetto fiscale;
c) facevano riferimento a forniture mai eseguite o già saldate.
- Parte opponente deduceva altresì che tre fatture (nn. 95, 96 e 97) erano state oggetto di pignoramento presso terzi da parte della società Pt_3
(creditor creditoris; con debitor la società e con
[...] Parte_2
debitor debitoris) la opponente;
la opponente aveva dunque Pt_1
versato la somma assegnata dal giudice dell'esecuzione (€ 45.782,44), per poi corrispondere a la parte residua (€ 24.668,56). CP_1
In diritto, parte attrice eccepiva:
pagina 4 di 26 - l'inesistenza delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, in quanto mai emesse né trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio,
modalità obbligatoria ai sensi della normativa fiscale vigente;
- l'inesistenza dei crediti ceduti, trattandosi di fatture non fondate su reali forniture di beni o servizi, e comunque già integralmente saldate;
- l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da parte di in particolare del documento n. 11 allegato al ricorso CP_1
monitorio, ritenuto privo di elementi essenziali (numero SDI, firma digitale, attestazione di trasmissione);
- la nullità o inefficacia delle notifiche di cessione, per carenza di chiarezza e per difetto dei requisiti minimi richiesti a fini di opponibilità al debitore ceduto;
- l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in considerazione dell'esistenza di prove documentali e delle ampie contestazioni sollevate prima e dopo la notifica del decreto;
- infine, l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, per la temerarietà
dell'azione monitoria avviata da nonostante le puntuali CP_1
contestazioni ricevute.
Per le ragioni esposte, l'opponente domandava:
pagina 5 di 26 1) in via preliminare di rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
2) in via principale, di revocare del decreto ingiuntivo;
di rigettare le domande avversarie;
di dichiarare che nulla sia dovuto da Parte_1
a
[...] Controparte_1
3) in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo;
4) di accertare che la sola debenza della somma di Euro 45.782,44 era già stata pagata in esecuzione di pignoramento presso terzi, con rigetto di ogni altra pretesa.
5) la condanna di banca alle spese di lite e al risarcimento CP_1
per lite temeraria.
In data 23 dicembre 2024 si costituiva in giudizio contestando CP_1
la ricostruzione dei fatti nonché le argomentazioni di diritto esposte dall'opponente. Ribatteva in fatto che:
- acquistava da in forza di contratto di cessione di Parte_2
crediti pro soluto, un portafoglio di fatture relative a forniture effettuate nei confronti della;
Parte_1
- le cessioni venivano comunicate alla debitrice ceduta mediante formali notifiche;
pagina 6 di 26 - i relativi crediti erano stati oggetto di riconoscimento da parte dell'ingiunta mediante alcuni pagamenti effettuati direttamente alla per un importo di Euro 131.691,00, nonché attraverso CP_1
corrispondenza in cui si discuteva della sorte creditoria.
- sosteneva altresì che le ulteriori fatture oggetto del ricorso CP_1
monitorio, pari a complessivi Euro 417.423,44, si riferivano a prestazioni effettivamente eseguite da e che le contestazioni Parte_2
sollevate da rano tardive, generiche e prive di riscontro. Pt_1
- l'opponente aveva pagato le fatture nn. 95, 96 e 97, solo parzialmente,
mediante versamenti a un creditore pignorante ( ). Parte_3
- precisava altresì che l'utilizzo del canale SDI non fosse CP_1
condizione di validità della fattura, e che comunque l'esistenza del credito potesse essere provata per altra via documentale, essendo le fatture regolarmente emesse, registrate, e contabilizzate.
In diritto, parte opposta sosteneva che:
- le cessioni di credito effettuate da erano perfettamente Parte_2
valide, perfezionate per iscritto;
- che le stesse erano state debitamente notificate a la quale ne era Pt_1
a conoscenza e non aveva mai sollevato tempestive eccezioni di nullità o inefficacia;
pagina 7 di 26 - il credito vantato era sussistente e certo, desumibile dalla documentazione prodotta, dall'assenza di riscontri oggettivi alle contestazioni di nonché dalla condotta complessiva Pt_1
dell'opponente;
- la mancanza di trasmissione tramite SDI era irrilevante, poiché tale adempimento avrebbe rilievo solo fiscale;
- la fattura costituiva valido documento giustificativo del credito, specie in presenza di prestazioni realmente eseguite e contabilizzate;
- l'assegnazione a favore di era parzialmente infondata in Parte_3
quanto mancava la prova che il pagamento effettuato dall'opponente corrispondesse integralmente al dovuto;
- non risultava quindi alcun effetto estintivo pieno nei confronti di
CP_1
- Parte convenuta contestava altresì l'eccezione di lite temeraria, in quanto l'azione monitoria era fondata su documenti e prassi commerciali consolidate, e le contestazioni di erano state sollevate solo Pt_1
tardivamente ed in modo contraddittorio.
Per le ragioni sopra riportate, l'opposta domandava:
1) in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto sulle somme non contestate pari a Euro 45.782,44;
pagina 8 di 26 2) nel merito, di rigettare l'opposizione della Parte_1
3) di confermare il decreto ingiuntivo o di condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di quella diversa somma risultante in corso di causa e comunque della somma pari ad Euro 45.782,44;
4) In subordine, in via riconvenzionale, la condanna a titolo risarcitorio della per intervenuta violazione dell'art. Parte_1
1175 c.c.;
5) in via ulteriormente subordinata, di condannare al ristoro delle somme anticipate alla per le fatture contestate, in Parte_2
misura pari agli anticipi erogati, corrispondenti al 90% dell'importo fatturato ed azionato, detratto quanto corrisposto da e così Euro Pt_1
326.353,84 oltre interessi come per legge;
6) la vittoria delle spese.
La successiva scansione procedimentale
Con decreto del 7 febbraio 2025 il giudice Marco D'Orazi differiva la prima udienza al 15 maggio 2025. In tale sede, le parti ritenevano la causa matura e domandavano il transito in decisione. Il giudice si riservava e scioglieva la riserva il giorno stesso: concedeva termini per conclusionali e repliche e rinviava al giorno 3 luglio 2025 per discussione finale e trattenimento in decisione.
pagina 9 di 26 Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'art. 132 del codice di procedura civile. Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla rilevanza della mancata trasmissione SDI.
L'opponente contesta l'esistenza del credito azionato in via monitoria sul presupposto che le fatture emesse dalla società cedente e Parte_2
successivamente cedute a non sono state trasmesse Controparte_1
tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e, per tale motivo, non risultano nel cassetto fiscale della debitrice.
Tale eccezione non può essere accolta, almeno nella sua versione massimalistica. Com'è noto, l'obbligo di fatturazione elettronica mediante SDI attiene alla normativa fiscale - art. 1, commi 909 ss., l. 27
dicembre 2017, n. 205, e d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127 - ed è finalizzato alla regolarità tributaria delle operazioni e alla tracciabilità dei rapporti economici ai fini IVA. La mancata trasmissione di una fattura tramite
SDI incide esclusivamente sulla sua rilevanza fiscale ma non ne pagina 10 di 26 pregiudica la validità civilistica né l'idoneità a costituire titolo rappresentativo di un credito commerciale, qualora il rapporto sottostante risulti effettivamente sussistente. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la sola assenza della trasmissione via SDI
non comporta l'inesistenza del credito, ove questo sia fondato su prestazioni effettivamente eseguite e documentabili. Nel caso di specie, la mera mancanza della trasmissione SDI non può dunque comportare l'inesistenza del credito, né giustifica, di per sé, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La affermazione della parte opponente va però letta in altra maniera.
Pur se si parla di dati fiscali (la fattura è un dato fiscale che, nella pratica civilistica, ha anche la funzione di effigiare un credito), la opponente contesta in realtà la esistenza dei crediti;
perché si tratta di crediti non esistenti.
La mancanza di fatture regolari fiscalmente non esclude di per sé la possibile esistenza di un credito sottostante e, dunque, in questi termini massimalistici non può accogliersi la difesa di Tuttavia, la Pt_1
mancanza di fatture regolari fiscalmente, in realtà, è indizio molto rilevante, in favore della parte opponente della mancanza dei Pt_1
crediti sottostanti.
pagina 11 di 26 Fondatezza della opposizione, per mancanza del credito
in relazione alle fatture diverse dalle fatture 95, 96 e 97 del 2023
Salvo che per le fatture 95, 96 e 97 del 2023, il tema del decidere non è tanto quello della esistenza di “fatture regolari”; quanto, piuttosto, di
esistenza del credito ceduto (dei crediti ceduti).
La parte opponente infatti, nega le fatture, per negare il proprio Pt_1
debito.
Afferma che i crediti di non esistono. Parte_2
Tale società ha chiaramente indicato come, in parte (pg. 6 della citazione) vi siano fatture che effigiano crediti inesistenti, poiché “non corrispondenti ad alcuna fornitura eseguita da nei suoi Pt_2
confronti”. Per altra parte, invece, si tratta di crediti effigiati in fatture
(non inserite nel sistema di interscambio), in quella misura non corrispondenti ad alcun credito;
in pratica, la parte non nega, in Pt_1
relazione ad altro gruppo di fatture [(ii) di pg. 6 della citazione] che esistessero dei crediti;
afferma di averli già pagati e dunque le fatture
“acquistate” dalla opposta fanno comunque riferimento a crediti inesistenti.
In breve, ega la esistenza del proprio debito o – il che è lo stesso Pt_1
– nega la esistenza del credito ceduto. O perché mai nato, siccome pagina 12 di 26 riferito a beni o servizi di fantasia (i); oppure inesistente perché, pur astrattamente riferito a beni o servizi forniti, in parte qua eccedente rispetto al credito effettivamente dovuto, quello dovuto già pagato (ii).
Il tutto è in pratica una radicale dichiarazione negativa di essere debitore, da parte di o – il che è lo stesso – la negativa che la Pt_1
parte sia (ancora) creditore;
dunque, ha Parte_2 Parte_2
ceduto crediti inesistenti.
Tale negativa è espressa chiaramente alla pagina 4 della citazione: crediti inesistenti.
Può dubitarsi anche della stessa esistenza delle fatture di Parte_2
in quanto fatture e dunque sotto il profilo fiscale, per quanto qui
[...]
non rilevante a fini civilistici. L'opponente contesta infatti, oltre al credito sottostante, l'esistenza stessa delle fatture indicate nel ricorso monitorio, assumendo di non averle mai ricevute tramite il Sistema di
Interscambio (SDI), né in altra forma, e di non averle rinvenute nel proprio cassetto fiscale o archivio contabile. Le stessa fatture prodotte dalla opposta sono prive di riferimento alle scritture contabili (oltre che al sistema di interscambio).
In breve: la parte opponente (salvo per tre crediti, effigiati da tre fatture) nega di essere debitore, dal punto di vista civilistico. Le fatture –
pagina 13 di 26 fra l'altro dubbie anche sotto il profilo fiscale loro proprio – non sono prova del credito.
Si nega dunque la c.d. veritas nominis di cui all'articolo 1266 c.c. (diversa questione è quella della bonitas nominis ex 1267 c.c., qui non rilevante trattandosi di cessioni pro soluto).
E' appena il caso di rilevare come spetti al cessionario provare non solo la cessione – in questo caso incontroversa – ma anche la esistenza del credito. Infatti, la esistenza del credito è parte della fattispecie costitutiva (il credito della opposta verso . Pt_1
In mancanza di tale prova, la domanda di non può essere CP_1
accolta; risulta infatti che essa ha acquistato “fumo” e non “arrosto”; né può pretendere da omme che questa non doveva al cedente (nemo Pt_1
plus iuris transferre potest quam ipse habeat, con riferimento ovviamente a che ha ceduto crediti inesistenti). Parte_2
La prova della esistenza del credito è fallita, come da successiva sezione di motivazione.
SEGUE: mancanza di prova sulla esistenza dei crediti ceduti
(salvo che per tre fatture).
Fondatezza della opposizione sul punto
pagina 14 di 26 Parte opposta non ha assolto all'onere di provare che le prestazioni contrattuali da cui deriverebbe il credito siano state effettivamente eseguite. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la fattura, in quanto documento unilaterale, non costituisce prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione contrattuale, occorrendo a tal fine ulteriori elementi documentali o comportamenti concludenti del debitore.
Nel caso in esame, l'opposta ha omesso di produrre, ad esempio: a) ordini d'acquisto o conferme d'ordine sottoscritte da b) documenti di Pt_1
trasporto o bolle di consegna;
c) corrispondenza commerciale o mail di conferma ricezione merci o servizi;
d) contestazioni o riconoscimenti espressi del debito. Né può ritenersi che l'opponente, con il solo pagamento parziale di una quota del credito, abbia riconosciuto in blocco l'intera obbligazione, tanto più che l'opposta non ha fornito elementi per collegare quel pagamento a specifiche forniture documentate. La pretesa della opposta che il pagamento “valga come ammissione” è priva di fondamento;
si tratta di una condotta tutt'altro che univoca, quella di pagare le fatture che si ritengono dovute (cioè: i crediti esistenti).
In assenza di tali riscontri oggettivi, l'esistenza del credito azionato non può ritenersi provata.
pagina 15 di 26 Le parti hanno poi svolto considerazioni sulle avverse condotte, ributtandosi l'un l'altra accuse di scorrettezza.
Sono relativamente indifferenti tali rimproveri hinc inde di violazione di buona fede oggettiva;
si tratta di “coloriture” dei vari atti, prive di significative ricadute tecniche.
Così, la opposta rimprovera di non avere segnalato la posizione Pt_1
critica di nonché la circostanza che, avvisata del Parte_2
rapporto continuo di cessioni (factoring), non abbia tempestivamente contestato la inesistenza dei crediti. Certamente, vi sono state difficoltà
nella gestione amministrativa da parte di Tuttavia, tale condotta Pt_1
non può valere a sanare il difetto di prova dell'effettiva esistenza dei crediti ceduti, e non può quindi fondare, da solo, la conferma del decreto ingiuntivo. In altri termini, solo una confessione stragiudiziale di Pt_1
in punto ad esistenza dei crediti ceduti, avrebbe valore di prova.
Confessione di cui non vi è traccia.
a sua volta rimprovera di non avere controllato, al momento Pt_1
dell'acquisto dei crediti, la loro esistenza. Attraverso ordini da parte di di beni o lavori;
ovvero in altro modo;
a sua volta rimproverando Pt_1
la opposta di negligenza, anzi di “colpa gravissima ed in violazione dei più basilari principi di prudenza e correttezza” (pg. 2 della citazione).
pagina 16 di 26 Anche tale rimprovero è puramente ad colorandum. Se infatti CP_1
non ha controllato a sufficienza la esistenza del credito, potrebbe trattarsi di una negligenza ma non certo di una mancanza di correttezza verso caso mai – se effettivamente tale verifica sulla esistenza Pt_1
fosse stata inadeguata – la opposta ha creato un danno a sé stessa.
Non vi è una violazione della buona fede verso la opponente Pt_1
In sintesi, non vi è prova dei crediti ceduti. Né i rimproveri che le parti si fanno l'un l'altra – o di difetto di comunicazione;
ovvero di mancato controllo – possono far nascere un credito che non esiste.
La opposizione di parte dunque fondata, per mancanza di prova Pt_1
sulla esistenza dei crediti. ha comprato crediti inesistenti – CP_1
“fumo” e non “arrosto” – che non possono essere richiesti a chi debitore non è. Rimangono naturalmente ferme le azioni della cessionaria verso la cedente, ai sensi dell'articolo 1266 c.c., per mancanza della veritas
nominis.
Sono invece riconosciuti da i debiti effigiati dalle fatture 95, 96 e Pt_1
97 del 2023; rispetto ai quali, la difesa di si pone su un piano Pt_1
diverso (pignoramento poziore, rispetto alla cessione).
Su tali crediti, la motivazione di cui alla successiva sezione.
Sulla sorte delle fatture n. 95, 96 e 97 del 2023
pagina 17 di 26 e sugli effetti del pagamento eseguito a terzi.
In relazione a queste fatture, esse corrispondono a crediti esistenti e dunque
cedibili.
La opposta sostiene che le fatture n. 95, 96 e 97, emesse da Parte_2
e oggetto della presente opposizione, furono effettivamente cedute a
[...]
e che tale cessione venne comunicata all'opponente a Controparte_1
mezzo PEC anteriormente al pignoramento presso terzi notificato da
In data successiva alla ricezione della predetta Pt_3 Parte_4
comunicazione, ha provveduto a versare la somma Parte_1
complessiva di Euro 45.782,44 in favore del creditore pignorante, oltre alla somma di Euro 24.668,56 direttamente a In tal modo, CP_1
l'importo totale delle tre fatture (pari a Euro 70.451,00) risulta interamente corrisposto, ma non interamente alla cessionaria.
Sulla base di tale anteriorità della notificazione, la parte opposta (che ha comunque ricevuto Euro 24.668,56) richiede anche la somma di
Euro 45.782,44, che a suo avviso ha pagato male al creditore Pt_1
pignorante.
sostiene come la notificazione non sia stata rituale e, dunque, in Pt_1
quanto non ben fatta alla debitrice ceduta sia inefficace; dunque, Pt_1
il credito era ancora della e regolare la dichiarazione Parte_2
pagina 18 di 26 positiva fatta dalla quale debitor debitoris; nonché il successivo Pt_1
pagamento della somma assegnata.
In diritto, va rilevato come la parte opposta non abbia invocato l'articolo 5 lettera b) della legge factoring 52 del 1991, per varie ragioni.
Innanzi tutto, tale opponibilità avrebbe dovuto essere preceduta dal pagamento, probabilmente avvenuto ma non allegato;
in secondo luogo, tale opponibilità avrebbe dovuto essere svolta verso il pignorante, mai chiamato in causa. Infine, non è invocata tale fattispecie, per cui il giudice andrebbe ultra petita.
Non va dunque applicata la norma speciale ma le regole ordinarie sulla cessione del credito. Il tema del decidere è dunque se, ai sensi dell'articolo
1264 c.c., vi sia stata notificazione, temporalmente anteriore, al debitore
ceduto, cioè a In tale caso, essendole opponibile la cessione, Pt_1 Pt_1
avrebbe dovuto considerare creditore e non CP_1 Parte_2
rilasciando dunque dichiarazione negativa in sede di pignoramento presso terzi.
E' fondata la posizione della opposta.
La parte ha ribadito, con lettera 22 aprile 2024 (documento 2 CP_1
in sede di costituzione) di avere notificato la cessione del credito in data precedente. In effetti, nella costituzione, parte opposta ha richiamato pagina 19 di 26 solo tale lettera riassuntiva del 22 aprile 2024. Nella conclusionale, ha specificato che le cessioni richiamate sono a documento 2 e 10 del monitorio. In particolare, il documento 10 allegato al monitorio è una notificazione datata 12 dicembre 2023 (pec 13 dicembre 2023).
Parte attrice non contesta la anteriorità di tale notificazione del 12
dicembre 2023 alla procedura esecutiva che la vide come debitor debitoris.
Tale dato è incontestato;
mancando fra l'altro una compiuta documentazione della procedura esecutiva;
il dato temporale non è dunque contestato. La parte opponente contesta piuttosto che tale comunicazione sia sufficientemente chiara ed anzi la definisce
“fuorviante” (pg. 13 della opposizione).
La difesa di infondata. Pt_1
La notificazione è regolare;
se poi “un funzionario di Sacmi non particolarmente esperto di factoring” “non ha compreso il significato della medesima” (pagina 14 della opposizione), la cosa non cambia.
La notificazione era infatti del tutto regolare.
Va premesso come sia oggi riconosciuto che il termine codicistico di
“notifica” al debitore non sia inteso, in sede di cessione del credito, come notificazione processuale. E' infatti sufficiente un atto avente data certa,
come è la pec.
pagina 20 di 26 Sacmi contesta dunque solo la postura linguistica – il dato semiotico – di tale notificazione. Il tutto è infondato;
nella pec ci sono tre documenti.
Uno di essi è una notificazione, chiara, con indicazione delle fatture di cui tratta. Ciò è sufficiente per rendere opponibile la cessione alla debitrice che dunque doveva considerare come proprio creditore Pt_1
la odierna opposta e non certo essendo trasferito il Parte_2
credito. Vi sono poi una lettera di accompagnamento, con una richiesta di compilare un modulo (terzo documento). Il tutto è però indifferente a fini civilistici;
si tratta di una richiesta della dovuta forse a CP_1
procedure interne;
ai fini della opponibilità della cessione, il documento
“Lettera notifica” era sufficiente.
Deve pertanto riconoscersi che l'importo residuo di Euro 45.782,44,
relativo alle suddette fatture, è ancora dovuto da a Pt_1 CP_1
con conseguente rigetto della relativa opposizione per tale quota e conferma, nei limiti indicati, del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla temerarietà dell'iniziativa monitoria.
Quanto alla richiesta dell'opponente volta alla condanna dell'opposta per lite temeraria, essa non può essere accolta.
Si fa riferimento al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.
pagina 21 di 26 In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma, di cui al terzo comma, è
estremamente sintetica, soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie:
a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave); b) un evento (danno);
c) una distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e una
liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In
ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave) sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit.,
non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare pagina 22 di 26 una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile. Tale scelta interpretativa ha anche una chiara funzione garantistica, rispetto al diritto di difesa. In tale modo – pur sanzionandosi comunque ipotesi di colpa grave – si evita una interpretazione che finisca per raggelare e rattrappire il diritto di difesa, per il timore di tale sanzione.
Nel caso di specie, sebbene parte opposta abbia promosso un'azione monitoria in larga parte infondata, non risulta mala fede o colpa grave, né che fosse consapevole dell'inesistenza dei crediti al momento della proposizione del ricorso.
La condotta dell'opposta appare forse dovuta a meccanismi burocratici interni all'istituto ma non tale da integrare gli estremi della temerarietà ex art. 96 c.p.c.
Infine, la norma richiede che sia il “soccombente” a subire tale condanna;
il che, nel caso di specie, non può dirsi per la opposta, almeno in modo integrale.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
pagina 23 di 26 Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, in linea di principio, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, parte opposta ha promosso un'azione monitoria per un credito complessivo di Euro 417.423,44, risultando soccombente per la parte prevalente della pretesa. Solo in relazione a una frazione residua
(Euro 45.782,44), concernente le fatture n. 95, 96 e 97, la domanda monitoria è risultata fondata.
In generale, di fronte ad una riduzione della pretesa, si riconoscono comunque le spese di lite, in favore del soggetto che tali diritti abbia visto riconosciuti, tuttavia nei limiti del riconosciuto e non della domanda, come da articolo 5 d.m. 55 del 10 marzo 2014: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla
somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Dunque, nel caso di specie, potrebbero in teoria riconoscersi spese in favore di sullo scaglione del riconosciuto. Per una media di CP_1
compensi avvocato pari ad Euro 7.616,00.
Peraltro, al contrario, nella parte in cui è vittoriosa la parte opponente,
le spettano spese, su uno scaglione assai maggiore. Per una media di compensi avvocato di oltre Euro 22.000,00.
pagina 24 di 26 In questo contesto, vi è sicuramente “maggiore soccombenza”, se non altro dal punto di vista quantitativo, della CP_1
Nella larga discrezionalità che assiste il giudice in punto a spese di lite, equo quanto al punto 5 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
14257/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 3251/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Bologna in data 2 settembre 2024.
2) REVOCA il decreto ingiuntivo.
3) CONDANNA la parte opponente a pagare alla opposta
[...]
(C.F. la somma di Euro 45.782,44, Controparte_2 P.IVA_2
oltre interessi secondo quanto richiesto e dovuto ai sensi del d.lgs. n.
231/2002, fino alla notificazione del decreto ingiuntivo e,
successivamente a tale notificazione del decreto ingiuntivo, nello stesso tasso ma dovuto ai sensi dell'articolo 1284, penultimo comma, c.c.; interessi da corrispondersi fino al saldo.
4) RESPINGE per il resto le pretese della per Controparte_2
pagina 25 di 26 azioni, come agite in monitorio.
5) CONDANNA (C.F. ) a Controparte_2 P.IVA_2
pagare alla parte opponente (C.F. ) le Parte_1 P.IVA_1
spese dovute per la opposizione;
esse si liquidano in Euro 11.000,00 per compensi di avvocato;
nonché spese generali pari al quindici per cento della somma che precede. Infine, IVA e Cassa come per legge.
6) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 15 luglio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14257/2024 promossa da:
pagina 1 di 26 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOVESI MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIALE
MARCONI, 24 40026 presso il difensore avv. BOVESI Pt_1
MASSIMILIANO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
TERRIGNO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA
CESARE BATTISTI N.10 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.
TERRIGNO MASSIMILIANO
CONVENUTO
OGGETTO
Opposizione al decreto ingiuntivo numero 3251 del 2024 (10914 del 2024
R.G.), on. giudice Nunno.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 3 luglio 2025; in tale udienza confermando le conclusioni rese con la memoria che il pagina 2 di 26 giudice ha concesso nella ordinanza 15 maggio 2025 (precisazione delle conclusioni da effettuare entro il successivo 22 maggio 2025).
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Anche se non ritrascritte, sono dunque parte integrante di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le posizioni delle parti negli atti introduttivi
In data 11 ottobre 2024, la (nel prosieguo solo Parte_1 Pt_1
senza tipo sociale;
o anche solo , con atto di citazione in
[...] Pt_1
opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto, citava la Controparte_1
(nel prosieguo solo o anche solo ) a comparire innanzi al CP_1
Tribunale Civile di Bologna all'udienza del 13 marzo 2025.
L'opponente ricostruiva i fatti adducendo che:
- in passato aveva avuto rapporti commerciali con la società Parte_2
dalla quale aveva ricevuto regolarmente e pagato tutte le fatture
[...]
emesse per forniture effettivamente eseguite;
in breve, Parte_2
era il fornitore e la opponente la cliente della stessa Parte_2
avendo pagato tutti i propri debiti verso la Parte_2
pagina 3 di 26 - il 6 aprile 2023, comunicava l'avvenuta cessione in proprio CP_1
favore dei crediti vantati da invitando la ad Parte_2 Pt_1
effettuare i pagamenti su un conto corrente da essa indicato;
- nel gennaio 2024, eseguiva due versamenti in favore di Pt_1 CP_1
per un totale di Euro 131.691,00, a saldo delle sole fatture risultanti
[...]
regolarmente emesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
Successivamente, pretendeva ulteriori somme, ritenendosi CP_1
cessionaria di altre fatture, per un totale di circa Euro 440.000,00;
- parte attrice contestava la pretesa, evidenziando che le fatture poste a base della richiesta monitoria:
a) non risultavano trasmesse via SDI;
b) erano assenti nel proprio cassetto fiscale;
c) facevano riferimento a forniture mai eseguite o già saldate.
- Parte opponente deduceva altresì che tre fatture (nn. 95, 96 e 97) erano state oggetto di pignoramento presso terzi da parte della società Pt_3
(creditor creditoris; con debitor la società e con
[...] Parte_2
debitor debitoris) la opponente;
la opponente aveva dunque Pt_1
versato la somma assegnata dal giudice dell'esecuzione (€ 45.782,44), per poi corrispondere a la parte residua (€ 24.668,56). CP_1
In diritto, parte attrice eccepiva:
pagina 4 di 26 - l'inesistenza delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, in quanto mai emesse né trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio,
modalità obbligatoria ai sensi della normativa fiscale vigente;
- l'inesistenza dei crediti ceduti, trattandosi di fatture non fondate su reali forniture di beni o servizi, e comunque già integralmente saldate;
- l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta da parte di in particolare del documento n. 11 allegato al ricorso CP_1
monitorio, ritenuto privo di elementi essenziali (numero SDI, firma digitale, attestazione di trasmissione);
- la nullità o inefficacia delle notifiche di cessione, per carenza di chiarezza e per difetto dei requisiti minimi richiesti a fini di opponibilità al debitore ceduto;
- l'insussistenza dei presupposti per la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in considerazione dell'esistenza di prove documentali e delle ampie contestazioni sollevate prima e dopo la notifica del decreto;
- infine, l'applicabilità dell'art. 96 c.p.c., commi 1 e 3, per la temerarietà
dell'azione monitoria avviata da nonostante le puntuali CP_1
contestazioni ricevute.
Per le ragioni esposte, l'opponente domandava:
pagina 5 di 26 1) in via preliminare di rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
2) in via principale, di revocare del decreto ingiuntivo;
di rigettare le domande avversarie;
di dichiarare che nulla sia dovuto da Parte_1
a
[...] Controparte_1
3) in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo;
4) di accertare che la sola debenza della somma di Euro 45.782,44 era già stata pagata in esecuzione di pignoramento presso terzi, con rigetto di ogni altra pretesa.
5) la condanna di banca alle spese di lite e al risarcimento CP_1
per lite temeraria.
In data 23 dicembre 2024 si costituiva in giudizio contestando CP_1
la ricostruzione dei fatti nonché le argomentazioni di diritto esposte dall'opponente. Ribatteva in fatto che:
- acquistava da in forza di contratto di cessione di Parte_2
crediti pro soluto, un portafoglio di fatture relative a forniture effettuate nei confronti della;
Parte_1
- le cessioni venivano comunicate alla debitrice ceduta mediante formali notifiche;
pagina 6 di 26 - i relativi crediti erano stati oggetto di riconoscimento da parte dell'ingiunta mediante alcuni pagamenti effettuati direttamente alla per un importo di Euro 131.691,00, nonché attraverso CP_1
corrispondenza in cui si discuteva della sorte creditoria.
- sosteneva altresì che le ulteriori fatture oggetto del ricorso CP_1
monitorio, pari a complessivi Euro 417.423,44, si riferivano a prestazioni effettivamente eseguite da e che le contestazioni Parte_2
sollevate da rano tardive, generiche e prive di riscontro. Pt_1
- l'opponente aveva pagato le fatture nn. 95, 96 e 97, solo parzialmente,
mediante versamenti a un creditore pignorante ( ). Parte_3
- precisava altresì che l'utilizzo del canale SDI non fosse CP_1
condizione di validità della fattura, e che comunque l'esistenza del credito potesse essere provata per altra via documentale, essendo le fatture regolarmente emesse, registrate, e contabilizzate.
In diritto, parte opposta sosteneva che:
- le cessioni di credito effettuate da erano perfettamente Parte_2
valide, perfezionate per iscritto;
- che le stesse erano state debitamente notificate a la quale ne era Pt_1
a conoscenza e non aveva mai sollevato tempestive eccezioni di nullità o inefficacia;
pagina 7 di 26 - il credito vantato era sussistente e certo, desumibile dalla documentazione prodotta, dall'assenza di riscontri oggettivi alle contestazioni di nonché dalla condotta complessiva Pt_1
dell'opponente;
- la mancanza di trasmissione tramite SDI era irrilevante, poiché tale adempimento avrebbe rilievo solo fiscale;
- la fattura costituiva valido documento giustificativo del credito, specie in presenza di prestazioni realmente eseguite e contabilizzate;
- l'assegnazione a favore di era parzialmente infondata in Parte_3
quanto mancava la prova che il pagamento effettuato dall'opponente corrispondesse integralmente al dovuto;
- non risultava quindi alcun effetto estintivo pieno nei confronti di
CP_1
- Parte convenuta contestava altresì l'eccezione di lite temeraria, in quanto l'azione monitoria era fondata su documenti e prassi commerciali consolidate, e le contestazioni di erano state sollevate solo Pt_1
tardivamente ed in modo contraddittorio.
Per le ragioni sopra riportate, l'opposta domandava:
1) in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto sulle somme non contestate pari a Euro 45.782,44;
pagina 8 di 26 2) nel merito, di rigettare l'opposizione della Parte_1
3) di confermare il decreto ingiuntivo o di condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di quella diversa somma risultante in corso di causa e comunque della somma pari ad Euro 45.782,44;
4) In subordine, in via riconvenzionale, la condanna a titolo risarcitorio della per intervenuta violazione dell'art. Parte_1
1175 c.c.;
5) in via ulteriormente subordinata, di condannare al ristoro delle somme anticipate alla per le fatture contestate, in Parte_2
misura pari agli anticipi erogati, corrispondenti al 90% dell'importo fatturato ed azionato, detratto quanto corrisposto da e così Euro Pt_1
326.353,84 oltre interessi come per legge;
6) la vittoria delle spese.
La successiva scansione procedimentale
Con decreto del 7 febbraio 2025 il giudice Marco D'Orazi differiva la prima udienza al 15 maggio 2025. In tale sede, le parti ritenevano la causa matura e domandavano il transito in decisione. Il giudice si riservava e scioglieva la riserva il giorno stesso: concedeva termini per conclusionali e repliche e rinviava al giorno 3 luglio 2025 per discussione finale e trattenimento in decisione.
pagina 9 di 26 Lo svolgimento del processo non è più elemento indefettibile del provvedimento di sentenza, a seguito della novellazione dell'art. 132 del codice di procedura civile. Pertanto, potrebbe anche essere integralmente omesso. A maggior ragione, lo svolgimento del processo può anche limitarsi a quanto precede. Per quanto qui non narrato, si rinvia ad atti e documenti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla rilevanza della mancata trasmissione SDI.
L'opponente contesta l'esistenza del credito azionato in via monitoria sul presupposto che le fatture emesse dalla società cedente e Parte_2
successivamente cedute a non sono state trasmesse Controparte_1
tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e, per tale motivo, non risultano nel cassetto fiscale della debitrice.
Tale eccezione non può essere accolta, almeno nella sua versione massimalistica. Com'è noto, l'obbligo di fatturazione elettronica mediante SDI attiene alla normativa fiscale - art. 1, commi 909 ss., l. 27
dicembre 2017, n. 205, e d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127 - ed è finalizzato alla regolarità tributaria delle operazioni e alla tracciabilità dei rapporti economici ai fini IVA. La mancata trasmissione di una fattura tramite
SDI incide esclusivamente sulla sua rilevanza fiscale ma non ne pagina 10 di 26 pregiudica la validità civilistica né l'idoneità a costituire titolo rappresentativo di un credito commerciale, qualora il rapporto sottostante risulti effettivamente sussistente. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la sola assenza della trasmissione via SDI
non comporta l'inesistenza del credito, ove questo sia fondato su prestazioni effettivamente eseguite e documentabili. Nel caso di specie, la mera mancanza della trasmissione SDI non può dunque comportare l'inesistenza del credito, né giustifica, di per sé, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La affermazione della parte opponente va però letta in altra maniera.
Pur se si parla di dati fiscali (la fattura è un dato fiscale che, nella pratica civilistica, ha anche la funzione di effigiare un credito), la opponente contesta in realtà la esistenza dei crediti;
perché si tratta di crediti non esistenti.
La mancanza di fatture regolari fiscalmente non esclude di per sé la possibile esistenza di un credito sottostante e, dunque, in questi termini massimalistici non può accogliersi la difesa di Tuttavia, la Pt_1
mancanza di fatture regolari fiscalmente, in realtà, è indizio molto rilevante, in favore della parte opponente della mancanza dei Pt_1
crediti sottostanti.
pagina 11 di 26 Fondatezza della opposizione, per mancanza del credito
in relazione alle fatture diverse dalle fatture 95, 96 e 97 del 2023
Salvo che per le fatture 95, 96 e 97 del 2023, il tema del decidere non è tanto quello della esistenza di “fatture regolari”; quanto, piuttosto, di
esistenza del credito ceduto (dei crediti ceduti).
La parte opponente infatti, nega le fatture, per negare il proprio Pt_1
debito.
Afferma che i crediti di non esistono. Parte_2
Tale società ha chiaramente indicato come, in parte (pg. 6 della citazione) vi siano fatture che effigiano crediti inesistenti, poiché “non corrispondenti ad alcuna fornitura eseguita da nei suoi Pt_2
confronti”. Per altra parte, invece, si tratta di crediti effigiati in fatture
(non inserite nel sistema di interscambio), in quella misura non corrispondenti ad alcun credito;
in pratica, la parte non nega, in Pt_1
relazione ad altro gruppo di fatture [(ii) di pg. 6 della citazione] che esistessero dei crediti;
afferma di averli già pagati e dunque le fatture
“acquistate” dalla opposta fanno comunque riferimento a crediti inesistenti.
In breve, ega la esistenza del proprio debito o – il che è lo stesso Pt_1
– nega la esistenza del credito ceduto. O perché mai nato, siccome pagina 12 di 26 riferito a beni o servizi di fantasia (i); oppure inesistente perché, pur astrattamente riferito a beni o servizi forniti, in parte qua eccedente rispetto al credito effettivamente dovuto, quello dovuto già pagato (ii).
Il tutto è in pratica una radicale dichiarazione negativa di essere debitore, da parte di o – il che è lo stesso – la negativa che la Pt_1
parte sia (ancora) creditore;
dunque, ha Parte_2 Parte_2
ceduto crediti inesistenti.
Tale negativa è espressa chiaramente alla pagina 4 della citazione: crediti inesistenti.
Può dubitarsi anche della stessa esistenza delle fatture di Parte_2
in quanto fatture e dunque sotto il profilo fiscale, per quanto qui
[...]
non rilevante a fini civilistici. L'opponente contesta infatti, oltre al credito sottostante, l'esistenza stessa delle fatture indicate nel ricorso monitorio, assumendo di non averle mai ricevute tramite il Sistema di
Interscambio (SDI), né in altra forma, e di non averle rinvenute nel proprio cassetto fiscale o archivio contabile. Le stessa fatture prodotte dalla opposta sono prive di riferimento alle scritture contabili (oltre che al sistema di interscambio).
In breve: la parte opponente (salvo per tre crediti, effigiati da tre fatture) nega di essere debitore, dal punto di vista civilistico. Le fatture –
pagina 13 di 26 fra l'altro dubbie anche sotto il profilo fiscale loro proprio – non sono prova del credito.
Si nega dunque la c.d. veritas nominis di cui all'articolo 1266 c.c. (diversa questione è quella della bonitas nominis ex 1267 c.c., qui non rilevante trattandosi di cessioni pro soluto).
E' appena il caso di rilevare come spetti al cessionario provare non solo la cessione – in questo caso incontroversa – ma anche la esistenza del credito. Infatti, la esistenza del credito è parte della fattispecie costitutiva (il credito della opposta verso . Pt_1
In mancanza di tale prova, la domanda di non può essere CP_1
accolta; risulta infatti che essa ha acquistato “fumo” e non “arrosto”; né può pretendere da omme che questa non doveva al cedente (nemo Pt_1
plus iuris transferre potest quam ipse habeat, con riferimento ovviamente a che ha ceduto crediti inesistenti). Parte_2
La prova della esistenza del credito è fallita, come da successiva sezione di motivazione.
SEGUE: mancanza di prova sulla esistenza dei crediti ceduti
(salvo che per tre fatture).
Fondatezza della opposizione sul punto
pagina 14 di 26 Parte opposta non ha assolto all'onere di provare che le prestazioni contrattuali da cui deriverebbe il credito siano state effettivamente eseguite. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la fattura, in quanto documento unilaterale, non costituisce prova dell'avvenuta esecuzione della prestazione contrattuale, occorrendo a tal fine ulteriori elementi documentali o comportamenti concludenti del debitore.
Nel caso in esame, l'opposta ha omesso di produrre, ad esempio: a) ordini d'acquisto o conferme d'ordine sottoscritte da b) documenti di Pt_1
trasporto o bolle di consegna;
c) corrispondenza commerciale o mail di conferma ricezione merci o servizi;
d) contestazioni o riconoscimenti espressi del debito. Né può ritenersi che l'opponente, con il solo pagamento parziale di una quota del credito, abbia riconosciuto in blocco l'intera obbligazione, tanto più che l'opposta non ha fornito elementi per collegare quel pagamento a specifiche forniture documentate. La pretesa della opposta che il pagamento “valga come ammissione” è priva di fondamento;
si tratta di una condotta tutt'altro che univoca, quella di pagare le fatture che si ritengono dovute (cioè: i crediti esistenti).
In assenza di tali riscontri oggettivi, l'esistenza del credito azionato non può ritenersi provata.
pagina 15 di 26 Le parti hanno poi svolto considerazioni sulle avverse condotte, ributtandosi l'un l'altra accuse di scorrettezza.
Sono relativamente indifferenti tali rimproveri hinc inde di violazione di buona fede oggettiva;
si tratta di “coloriture” dei vari atti, prive di significative ricadute tecniche.
Così, la opposta rimprovera di non avere segnalato la posizione Pt_1
critica di nonché la circostanza che, avvisata del Parte_2
rapporto continuo di cessioni (factoring), non abbia tempestivamente contestato la inesistenza dei crediti. Certamente, vi sono state difficoltà
nella gestione amministrativa da parte di Tuttavia, tale condotta Pt_1
non può valere a sanare il difetto di prova dell'effettiva esistenza dei crediti ceduti, e non può quindi fondare, da solo, la conferma del decreto ingiuntivo. In altri termini, solo una confessione stragiudiziale di Pt_1
in punto ad esistenza dei crediti ceduti, avrebbe valore di prova.
Confessione di cui non vi è traccia.
a sua volta rimprovera di non avere controllato, al momento Pt_1
dell'acquisto dei crediti, la loro esistenza. Attraverso ordini da parte di di beni o lavori;
ovvero in altro modo;
a sua volta rimproverando Pt_1
la opposta di negligenza, anzi di “colpa gravissima ed in violazione dei più basilari principi di prudenza e correttezza” (pg. 2 della citazione).
pagina 16 di 26 Anche tale rimprovero è puramente ad colorandum. Se infatti CP_1
non ha controllato a sufficienza la esistenza del credito, potrebbe trattarsi di una negligenza ma non certo di una mancanza di correttezza verso caso mai – se effettivamente tale verifica sulla esistenza Pt_1
fosse stata inadeguata – la opposta ha creato un danno a sé stessa.
Non vi è una violazione della buona fede verso la opponente Pt_1
In sintesi, non vi è prova dei crediti ceduti. Né i rimproveri che le parti si fanno l'un l'altra – o di difetto di comunicazione;
ovvero di mancato controllo – possono far nascere un credito che non esiste.
La opposizione di parte dunque fondata, per mancanza di prova Pt_1
sulla esistenza dei crediti. ha comprato crediti inesistenti – CP_1
“fumo” e non “arrosto” – che non possono essere richiesti a chi debitore non è. Rimangono naturalmente ferme le azioni della cessionaria verso la cedente, ai sensi dell'articolo 1266 c.c., per mancanza della veritas
nominis.
Sono invece riconosciuti da i debiti effigiati dalle fatture 95, 96 e Pt_1
97 del 2023; rispetto ai quali, la difesa di si pone su un piano Pt_1
diverso (pignoramento poziore, rispetto alla cessione).
Su tali crediti, la motivazione di cui alla successiva sezione.
Sulla sorte delle fatture n. 95, 96 e 97 del 2023
pagina 17 di 26 e sugli effetti del pagamento eseguito a terzi.
In relazione a queste fatture, esse corrispondono a crediti esistenti e dunque
cedibili.
La opposta sostiene che le fatture n. 95, 96 e 97, emesse da Parte_2
e oggetto della presente opposizione, furono effettivamente cedute a
[...]
e che tale cessione venne comunicata all'opponente a Controparte_1
mezzo PEC anteriormente al pignoramento presso terzi notificato da
In data successiva alla ricezione della predetta Pt_3 Parte_4
comunicazione, ha provveduto a versare la somma Parte_1
complessiva di Euro 45.782,44 in favore del creditore pignorante, oltre alla somma di Euro 24.668,56 direttamente a In tal modo, CP_1
l'importo totale delle tre fatture (pari a Euro 70.451,00) risulta interamente corrisposto, ma non interamente alla cessionaria.
Sulla base di tale anteriorità della notificazione, la parte opposta (che ha comunque ricevuto Euro 24.668,56) richiede anche la somma di
Euro 45.782,44, che a suo avviso ha pagato male al creditore Pt_1
pignorante.
sostiene come la notificazione non sia stata rituale e, dunque, in Pt_1
quanto non ben fatta alla debitrice ceduta sia inefficace; dunque, Pt_1
il credito era ancora della e regolare la dichiarazione Parte_2
pagina 18 di 26 positiva fatta dalla quale debitor debitoris; nonché il successivo Pt_1
pagamento della somma assegnata.
In diritto, va rilevato come la parte opposta non abbia invocato l'articolo 5 lettera b) della legge factoring 52 del 1991, per varie ragioni.
Innanzi tutto, tale opponibilità avrebbe dovuto essere preceduta dal pagamento, probabilmente avvenuto ma non allegato;
in secondo luogo, tale opponibilità avrebbe dovuto essere svolta verso il pignorante, mai chiamato in causa. Infine, non è invocata tale fattispecie, per cui il giudice andrebbe ultra petita.
Non va dunque applicata la norma speciale ma le regole ordinarie sulla cessione del credito. Il tema del decidere è dunque se, ai sensi dell'articolo
1264 c.c., vi sia stata notificazione, temporalmente anteriore, al debitore
ceduto, cioè a In tale caso, essendole opponibile la cessione, Pt_1 Pt_1
avrebbe dovuto considerare creditore e non CP_1 Parte_2
rilasciando dunque dichiarazione negativa in sede di pignoramento presso terzi.
E' fondata la posizione della opposta.
La parte ha ribadito, con lettera 22 aprile 2024 (documento 2 CP_1
in sede di costituzione) di avere notificato la cessione del credito in data precedente. In effetti, nella costituzione, parte opposta ha richiamato pagina 19 di 26 solo tale lettera riassuntiva del 22 aprile 2024. Nella conclusionale, ha specificato che le cessioni richiamate sono a documento 2 e 10 del monitorio. In particolare, il documento 10 allegato al monitorio è una notificazione datata 12 dicembre 2023 (pec 13 dicembre 2023).
Parte attrice non contesta la anteriorità di tale notificazione del 12
dicembre 2023 alla procedura esecutiva che la vide come debitor debitoris.
Tale dato è incontestato;
mancando fra l'altro una compiuta documentazione della procedura esecutiva;
il dato temporale non è dunque contestato. La parte opponente contesta piuttosto che tale comunicazione sia sufficientemente chiara ed anzi la definisce
“fuorviante” (pg. 13 della opposizione).
La difesa di infondata. Pt_1
La notificazione è regolare;
se poi “un funzionario di Sacmi non particolarmente esperto di factoring” “non ha compreso il significato della medesima” (pagina 14 della opposizione), la cosa non cambia.
La notificazione era infatti del tutto regolare.
Va premesso come sia oggi riconosciuto che il termine codicistico di
“notifica” al debitore non sia inteso, in sede di cessione del credito, come notificazione processuale. E' infatti sufficiente un atto avente data certa,
come è la pec.
pagina 20 di 26 Sacmi contesta dunque solo la postura linguistica – il dato semiotico – di tale notificazione. Il tutto è infondato;
nella pec ci sono tre documenti.
Uno di essi è una notificazione, chiara, con indicazione delle fatture di cui tratta. Ciò è sufficiente per rendere opponibile la cessione alla debitrice che dunque doveva considerare come proprio creditore Pt_1
la odierna opposta e non certo essendo trasferito il Parte_2
credito. Vi sono poi una lettera di accompagnamento, con una richiesta di compilare un modulo (terzo documento). Il tutto è però indifferente a fini civilistici;
si tratta di una richiesta della dovuta forse a CP_1
procedure interne;
ai fini della opponibilità della cessione, il documento
“Lettera notifica” era sufficiente.
Deve pertanto riconoscersi che l'importo residuo di Euro 45.782,44,
relativo alle suddette fatture, è ancora dovuto da a Pt_1 CP_1
con conseguente rigetto della relativa opposizione per tale quota e conferma, nei limiti indicati, del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla temerarietà dell'iniziativa monitoria.
Quanto alla richiesta dell'opponente volta alla condanna dell'opposta per lite temeraria, essa non può essere accolta.
Si fa riferimento al terzo comma dell'articolo 96 c.p.c.
pagina 21 di 26 In via generale e di analisi in diritto della norma, si osserva come tale comma preveda una possibilità di liquidazione di somme, non necessariamente collegata al danno, come invece la condanna del primo comma del medesimo articolo. La norma, di cui al terzo comma, è
estremamente sintetica, soprattutto se rapportata a quella di cui al primo comma;
il primo comma prevede infatti una complessa fattispecie:
a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave); b) un evento (danno);
c) una distinzione fra parte della fattispecie che opera istanza di parte e una
liquidazione “anche di ufficio”. La norma del terzo comma non richiede alcun danno e non è dunque necessario il requisito di cui al punto b). In
ordine al regime della domanda, la liquidazione di cui al terzo comma non richiede nemmeno una domanda di parte. Rimane dubbio se quanto meno il requisito sub a) una condotta qualificata (mala f. o colpa grave) sia, comunque, necessario. Pur se la norma, di cui al terzo comma cit.,
non lo prevede, deve ritenersi che tale requisito sia necessario;
ché, altrimenti, la responsabilità aggravata sarebbe del tutto ingiustificata;
non si comprende, infatti, senza tale profilo, per quale ragione alcuni soccombenti ricevano la condanna aggravata ed altri no. Solo una condotta processuale analoga a quella del primo comma può giustificare pagina 22 di 26 una condanna di tal fatta;
che, a quel punto, assume ragionevolezza, anche in un'ottica lato sensu sanzionatoria.
Pertanto, è coessenziale al sistema ed alla logica dello stesso che il requisito, di cui si è detto, sia parte della fattispecie di cui al terzo comma dell'articolo 96 codice di procedura civile. Tale scelta interpretativa ha anche una chiara funzione garantistica, rispetto al diritto di difesa. In tale modo – pur sanzionandosi comunque ipotesi di colpa grave – si evita una interpretazione che finisca per raggelare e rattrappire il diritto di difesa, per il timore di tale sanzione.
Nel caso di specie, sebbene parte opposta abbia promosso un'azione monitoria in larga parte infondata, non risulta mala fede o colpa grave, né che fosse consapevole dell'inesistenza dei crediti al momento della proposizione del ricorso.
La condotta dell'opposta appare forse dovuta a meccanismi burocratici interni all'istituto ma non tale da integrare gli estremi della temerarietà ex art. 96 c.p.c.
Infine, la norma richiede che sia il “soccombente” a subire tale condanna;
il che, nel caso di specie, non può dirsi per la opposta, almeno in modo integrale.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
pagina 23 di 26 Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono, in linea di principio, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Nel caso di specie, parte opposta ha promosso un'azione monitoria per un credito complessivo di Euro 417.423,44, risultando soccombente per la parte prevalente della pretesa. Solo in relazione a una frazione residua
(Euro 45.782,44), concernente le fatture n. 95, 96 e 97, la domanda monitoria è risultata fondata.
In generale, di fronte ad una riduzione della pretesa, si riconoscono comunque le spese di lite, in favore del soggetto che tali diritti abbia visto riconosciuti, tuttavia nei limiti del riconosciuto e non della domanda, come da articolo 5 d.m. 55 del 10 marzo 2014: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla
somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Dunque, nel caso di specie, potrebbero in teoria riconoscersi spese in favore di sullo scaglione del riconosciuto. Per una media di CP_1
compensi avvocato pari ad Euro 7.616,00.
Peraltro, al contrario, nella parte in cui è vittoriosa la parte opponente,
le spettano spese, su uno scaglione assai maggiore. Per una media di compensi avvocato di oltre Euro 22.000,00.
pagina 24 di 26 In questo contesto, vi è sicuramente “maggiore soccombenza”, se non altro dal punto di vista quantitativo, della CP_1
Nella larga discrezionalità che assiste il giudice in punto a spese di lite, equo quanto al punto 5 del dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
14257/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 3251/2024, emesso dal Parte_1
Tribunale di Bologna in data 2 settembre 2024.
2) REVOCA il decreto ingiuntivo.
3) CONDANNA la parte opponente a pagare alla opposta
[...]
(C.F. la somma di Euro 45.782,44, Controparte_2 P.IVA_2
oltre interessi secondo quanto richiesto e dovuto ai sensi del d.lgs. n.
231/2002, fino alla notificazione del decreto ingiuntivo e,
successivamente a tale notificazione del decreto ingiuntivo, nello stesso tasso ma dovuto ai sensi dell'articolo 1284, penultimo comma, c.c.; interessi da corrispondersi fino al saldo.
4) RESPINGE per il resto le pretese della per Controparte_2
pagina 25 di 26 azioni, come agite in monitorio.
5) CONDANNA (C.F. ) a Controparte_2 P.IVA_2
pagare alla parte opponente (C.F. ) le Parte_1 P.IVA_1
spese dovute per la opposizione;
esse si liquidano in Euro 11.000,00 per compensi di avvocato;
nonché spese generali pari al quindici per cento della somma che precede. Infine, IVA e Cassa come per legge.
6) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 15 luglio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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