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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/10/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 563/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 4 CARUGO con l'Avv. DE CESARE STEFANO
e
IC GU nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]4, CARUGO con l'Avv. DE CESARE STEFANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in NOVA MILANESE, in data 21.7.2007 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Nova Milanese - anno 2007, atto n. 34, parte II, serie
A) con i seguenti figli Per_1
- , nato il Desio il 9.6.2009 Controparte_1
- , nato a [...] il [...] Per_2
1 FATTO
I coniugi sopraindicati, all'udienza del 23.9.2025, come sostituita dal deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi conciliare e chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La casa coniugale, sita in Carugo (CO), via Roma n.4, verrà assegnata alla sig.ra che ci vivrà con Parte_1
i figli minori;
- Le autovetture Fiat IP tg. FP729MN intestata al sig. GU e Fiat AN tg. FW437NK intestata alla sig.ra
, rimarranno nella proprietà dei rispettivi intestatari;
Parte_1 Per_
- L'affidamento dei figli e sarà condiviso, con collocamento prevalente degli stessi con la madre CP_1 nella casa coniugale;
- Il Sig. GU potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo avviso alla madre ed in ogni caso:
- week end alternati dal venerdì alle 17:30/18:00 fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
- durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il mercoledì dalle 17:30/18:00 fino al giovedì all'ingresso a scuola, previo avviso alla madre;
- Quanto alle vacanze natalizie secondo il seguente calendario: dalle 9:30 del 24 dicembre fino alle ore 9:30 del 31 dicembre con la madre, dalle 9:30 del 31 dicembre al 6 gennaio alle ore 21:00 con il padre. Così proseguendo ad anni alterni;
- Le vacanze pasquali ad anni alterni;
- Giorni 15 durante le Vacanze Estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30/04 di ogni anno;
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
- L'assegno unico percepito per il sostegno ai figli minori verrà diviso al 50% tra i coniugi;
- Il sig. GU verserà alla sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma di € Parte_1 Per_ 900,00 così suddivisa € 450,00 al figlio ed € 450,00 al figlio , somma che sarà versata entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa della sentenza e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT e al costo della vita a partire dal mese di luglio 2026;
- Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
- I coniugi si impegnano, per il benessere psicologico dei figli minori, a non introdurre nella propria sfera familiare eventuali nuovi/e compagni/e per un periodo di almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza;
- I coniugi, con l'adempimento delle presenti condizioni, danno atto e dichiarano che nulla hanno reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione, dando atto altresì di aver provveduto a definire la divisione e la definizione di ogni rapporto avente carattere economico;
2 - I coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., intendono anche proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data d'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n.2, lett. B) della legge n.
898/1970;
DICHIARANO
Altresì che, nelle more della fissazione udienza, sono state apportate le seguenti modifiche:
- Il sig. GU ha trasferito il suo domicilio altrove, provvedendo ad asportare dalla casa coniugale i suoi beni, indumenti ed effetti personali a partire dal giorno 01/05/2025;
- I sigg. e GU hanno chiuso i C/C cointestati, provvedendo alla divisione al 50% della Parte_1 somma ivi contenuta e contestualmente hanno aperto due conti correnti separati ed intestati ai singoli coniugi;
- In data 31/03/2025 i coniugi hanno provveduto, per mezzo di atto notarile del Dott. e Persona_3 registrato in data 07/04/2025, alla modifica del regime patrimoniale matrimoniale mutandolo in separazione dei beni.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale in quanto conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e IC GU, Parte_1 sposati in NOVA MILANESE, in data 21.7.2007 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Nova Milanese - anno 2007, atto n. 34, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
3 6) PROVVEDE, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore, per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOVA MILANESE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina R. Manenti dott.ssa Barbara Cao
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 4 CARUGO con l'Avv. DE CESARE STEFANO
e
IC GU nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]4, CARUGO con l'Avv. DE CESARE STEFANO
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in NOVA MILANESE, in data 21.7.2007 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Nova Milanese - anno 2007, atto n. 34, parte II, serie
A) con i seguenti figli Per_1
- , nato il Desio il 9.6.2009 Controparte_1
- , nato a [...] il [...] Per_2
1 FATTO
I coniugi sopraindicati, all'udienza del 23.9.2025, come sostituita dal deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi conciliare e chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- La casa coniugale, sita in Carugo (CO), via Roma n.4, verrà assegnata alla sig.ra che ci vivrà con Parte_1
i figli minori;
- Le autovetture Fiat IP tg. FP729MN intestata al sig. GU e Fiat AN tg. FW437NK intestata alla sig.ra
, rimarranno nella proprietà dei rispettivi intestatari;
Parte_1 Per_
- L'affidamento dei figli e sarà condiviso, con collocamento prevalente degli stessi con la madre CP_1 nella casa coniugale;
- Il Sig. GU potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo vorrà, previo avviso alla madre ed in ogni caso:
- week end alternati dal venerdì alle 17:30/18:00 fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola;
- durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il mercoledì dalle 17:30/18:00 fino al giovedì all'ingresso a scuola, previo avviso alla madre;
- Quanto alle vacanze natalizie secondo il seguente calendario: dalle 9:30 del 24 dicembre fino alle ore 9:30 del 31 dicembre con la madre, dalle 9:30 del 31 dicembre al 6 gennaio alle ore 21:00 con il padre. Così proseguendo ad anni alterni;
- Le vacanze pasquali ad anni alterni;
- Giorni 15 durante le Vacanze Estive, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30/04 di ogni anno;
Il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
- L'assegno unico percepito per il sostegno ai figli minori verrà diviso al 50% tra i coniugi;
- Il sig. GU verserà alla sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma di € Parte_1 Per_ 900,00 così suddivisa € 450,00 al figlio ed € 450,00 al figlio , somma che sarà versata entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'omologa della sentenza e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT e al costo della vita a partire dal mese di luglio 2026;
- Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno secondo le linee guida del Tribunale di Milano;
- I coniugi si impegnano, per il benessere psicologico dei figli minori, a non introdurre nella propria sfera familiare eventuali nuovi/e compagni/e per un periodo di almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza;
- I coniugi, con l'adempimento delle presenti condizioni, danno atto e dichiarano che nulla hanno reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo o ragione, dando atto altresì di aver provveduto a definire la divisione e la definizione di ogni rapporto avente carattere economico;
2 - I coniugi, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., intendono anche proporre la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse, essendo consapevoli che, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c., la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è procedibile solo trascorsi sei mesi dalla data d'udienza di comparizione dei coniugi ai sensi del novellato testo dell'art. 3, n.2, lett. B) della legge n.
898/1970;
DICHIARANO
Altresì che, nelle more della fissazione udienza, sono state apportate le seguenti modifiche:
- Il sig. GU ha trasferito il suo domicilio altrove, provvedendo ad asportare dalla casa coniugale i suoi beni, indumenti ed effetti personali a partire dal giorno 01/05/2025;
- I sigg. e GU hanno chiuso i C/C cointestati, provvedendo alla divisione al 50% della Parte_1 somma ivi contenuta e contestualmente hanno aperto due conti correnti separati ed intestati ai singoli coniugi;
- In data 31/03/2025 i coniugi hanno provveduto, per mezzo di atto notarile del Dott. e Persona_3 registrato in data 07/04/2025, alla modifica del regime patrimoniale matrimoniale mutandolo in separazione dei beni.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse, il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale in quanto conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e IC GU, Parte_1 sposati in NOVA MILANESE, in data 21.7.2007 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Nova Milanese - anno 2007, atto n. 34, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza;
3 6) PROVVEDE, come da separata ordinanza, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore, per la trattazione della domanda di divorzio.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOVA MILANESE, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 25.9.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina R. Manenti dott.ssa Barbara Cao
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