TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, con la concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
8369/2018 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno alla via Parte_1 C.F._1
R. De Martino n. 7, presso lo studio dell'avv. Rosanna Fiore, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti parte opponente
E
, già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Trento n. 82 b, presso lo studio dell'avv. Attilio
Carlone, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 17/3/2016 nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi n. 850/16 R.G.E., spiegava opposizione avverso la Parte_1 procedura promossa in suo danno sulla scorta di pignoramento presso terzi notificato ad istanza dell'agente della riscossione già per il recupero di una pluralità di Controparte_2 crediti oggetto di iscrizione a ruolo esattoriale per la somma complessiva di euro 10.431,34.
L'opponente contestava: • in primo luogo, l'illegittimità dell'iter di riscossione ex art. 72 bis DPR 602/73 per mancata notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore, nonché la mancata notifica degli atti ad esso presupposti;
• in secondo luogo, l'omesso avviso ex art. 50 DPR 602/73.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 17/5/2018 il giudice dell'esecuzione rilevava la natura tributaria dei crediti sottesi all'atto di pignoramento opposto;
sospendendo l'esecuzione limitatamente ad alcune delle cartelle esattoriali in quanto in riferimento ad esse non risultava prodotto l'attestato di notificazione fissando, altresì, il termine fino al 30/9/2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 26/9/2018 ha quindi riassunto Parte_1 tempestivamente il giudizio, reiterando l'impugnativa avverso l'esecuzione promossa in suo danno per i motivi e le ragioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di esecuzione e ha domandato dichiararsi la nullità del pignoramento. In particolare, ha ribadito l'illegittimità dell'atto di pignoramento per mancata notifica degli atti ad esso presupposti, nonché l'omesso avviso ex art. 50 DPR 602/73.
Nel presente giudizio si è costituito il soggetto concessionario della riscossione, il quale ha eccepito preliminarmente la tardività delle eccezioni riguardanti la regolare notifica degli atti presupposti;
nonché la correttezza e regolarità della notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'atto di pignoramento presso terzi opposto, depositando all'uopo gli avvisi di ricevimento;
e conseguentemente l'infondatezza delle doglianze in ragione dell'intervenuta notificazione delle stesse.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza dell'11/6/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§. 2 Tanto opportunamente premesso, osserva anzitutto questo giudice come le doglianze sopra indicate possano essere qualificate quali motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c., atteso che viene in discussione la regolarità formale dell'atto di pignoramento (anche sotto il profilo della violazione della sequenza procedimentale prescritta ex lege).
Ciò posto deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità dei rilievi formulati ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
Ed invero, alla luce anche di quanto chiarito dalla Giurisprudenza (cfr. ex multis Cass.
Civ. 27/11/2001, n. 15036) “costituisce opposizione agli atti esecutivi la denuncia di inesistenza
– nullità della notificazione del pignoramento perché è un vizio dello svolgimento dell'azione esecutiva, ed il termine per impugnare è pertanto di venti giorni, decorrenti da quando l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo”.
Sul punto, giova poi ricordare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7051; Cass. 28 maggio 2013, n. 13281;
Cass. 7 novembre 2012, n. 19277; Cass. 7 luglio 2011, n. 15062; Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).
Ulteriormente, quindi, ai fini della valutazione della tempestività o meno dell'opposizione agli atti esecutivi, è bene rammentare che è pacifico in Giurisprudenza che è il soggetto che propone l'opposizione che è gravato dall'onere di indicare e provare il momento in cui ha acquisito la conoscenza (legale o di fatto) dell'atto esecutivo che ritiene essere viziato;
e ciò in quanto risulta altrimenti impossibile verificare il rispetto da parte dello stesso del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione medesima.
Fatte queste doverose premesse, si rileva che nel caso di specie, non vi è prova, dall'esame del compendio documentale in atti, circa la notifica del pignoramento nei confronti del debitore. Peraltro, nonostante fosse gravato dal relativo onere alla luce del principio di diritto sopra richiamato, il debitore nel proprio atto di opposizione non ha indicato il momento in cui ha effettivamente acquisto la legale conoscenza dell'atto di pignoramento, essendosi limitato che lo stesso veniva notificato solo al terzo pignorato in data 2.3.2016, pertanto, può ritenersi che da tale data il debitore stesso abbia avuta conoscenza del pignoramento.
Pertanto, dovendosi considerare ammissibile la stessa opposizione agli atti esecutivi, essendo stato depositato il ricorso in data 17/3/2016 e quindi entro il termine dei venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, che risultava pertanto tempestiva.
§.
2.2. Orbene, tenuto conto della diversa natura dei crediti sottesi all'azione esecutiva, preliminarmente appare opportuno distinguere tra: le cartelle emesse per il recupero coattivo di somme derivanti dal mancato adempimento dei crediti di natura pacificamente tributaria, quali tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica,
IRPEF:
1) n. 10020020070473210000;
2) n. 10020050048321662000;
3) n. 10020080009514125000; 4) n. 10020090069426021000;
5) n. 10020110019619934000;
6) n. 10020110043364551000;
7) n. 10020120007445005000;
8) n. 10020130006020666000;
e le cartelle emesse per il recupero coattivo di somme derivanti dal mancato adempimento di sanzioni amministrative:
9) n. 10020060017584135000;
10) n. 10020080026811519000;
11) n. 10020100012762821000.
§. 3 Ciò posto, principiando dalla disanima dei motivi di opposizione spiegati in relazione alle cartelle come sopra indicate da 1) a 8), ritiene questo Giudice di dover declinare la propria giurisdizione.
Al riguardo, si è visto come i crediti consacrati nei titoli azionati con la procedura esecutiva promossa ad istanza del soggetto concessionario abbiano natura pacificamente tributaria: si tratta, infatti, di somme asseritamente dovute a titolo di tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica e Irpef.
Ed invero, nella misura in cui la contestazione sollevata con l'opposizione si sostanzia nella deduzione di nullità del pignoramento in ragione della pretesa omessa od invalida notificazione degli atti presupposti (ovverosia, le ingiunzioni di pagamento e l'avviso ex art. 50) osserva questo giudice come debba farsi applicazione del principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “in materia di esecuzione forzata tributaria,
l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del
1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”
(Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017).
In questa prospettiva, in particolare, giova evidenziare come le Sezioni Unite abbiano inteso superare il principio precedentemente affermato da Cass. n. 9246 del 2015, pronuncia che, come ben noto, aveva affermato la possibilità per il contribuente di proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. innanzi il giudice ordinario avverso il pignoramento per far valere – oltre che vizi propri dell'atto – anche la nullità derivata conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti (e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere). Al contrario, con l'espressa finalità di comporre il contrasto che si era andato formando in seno alla giurisprudenza di legittimità le Sezioni Unite nella sopra citata sentenza n. 13913 del
2017 hanno sposato un'interpretazione del riparto di giurisdizione incentrata sulla circostanza per cui:
• da un lato, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento» (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, dell'avviso cosiddetto impo-esattivo o dell'intimazione di pagamento), nel senso cioè che prima di tale notificazione la controversia è devoluta al giudice tributario, laddove, dopo, al giudice ordinario;
conseguentemente, si è rilevato come “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità
"derivata" dell'atto espropriativo … e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso” (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017, in motivazione);
• dall'altro lato, l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, trattandosi, in buona sostanza, di controversie demandate alla cognizione del giudice tributario (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017, in motivazione).
Orbene, la situazione sopra descritta è esattamente quella configurabile nel caso di specie, atteso che, si ribadisce, i crediti azionati con il pignoramento hanno natura esclusivamente tributaria e, nella prospettazione di parte opponente, il pignoramento oggetto di opposizione configurerebbe il primo atto con il quale il contribuente avrebbe avuto conoscenza della pretesa in questione (si ribadisce, in ragione dell'omessa od invalida notificazione delle cartelle di pagamento e dell'intimazione ex art. 50).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi sussistere la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle doglianze sollevate avverso l'atto di pignoramento azionato in forza delle cartelle di pagamento n. 10020020070473210000; n. 10020050048321662000; n.
10020080009514125000; n. 10020090069426021000; n. 10020110019619934000; n.
10020110043364551000; n. 10020120007445005000; n. 10020130006020666000, come sopra individuate ai nn. 1) a 8). §.
3.1 In relazione, invece, alle cartelle emesse per il recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, sopra indicate da 9) a 11) deve osservarsi quanto segue.
In riferimento alle cartelle n. 10020060017584135000 asseritamente notificata in data
26/7/2006 e n. 10020080026811519000 asseritamente notificata in data 20/6/2008,
l'eccezione di omessa notifica formulata da parte opponente risulta fondata.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, “nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (cfr. Cass civ sez. III, 16/12/2022, n.36900;
Cass. Civ., n. 25285 del 2014).
Ebbene, nel caso di specie tale sequenza procedimentale non risulta osservata in quanto dal compendio documentale in atti non è possibile rinvenire la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa idonea ad attestare l'avvenuto deposito del piego presso la
Casa comunale, sicché il processo di notificazione della cartella di pagamento non può dirsi perfezionato (cfr. Cass. n. 1532 del 2012). Pertanto, tale motivo di opposizione risulta fondato, con conseguente invalidità ed inefficacia dell'atto di pignoramento opposto in riferimento ai crediti portati dalle cartelle n. 10020060017584135000 e n. 10020080026811519000 (sub 9-10); con conseguente declaratoria dell'inesistenza del diritto della convenuta Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata relativamente a tali crediti.
La predetta eccezione, invece, non può essere accolta in riferimento alla cartella n.
10020100012762821000 (sub 11), atteso che tale atto risulta regolarmente notificato in data
23/4/2012 nelle mani di familiare convivente, come da avviso di ricevimento allegato in atti
(cfr. produzione parte convenuta ); con conseguente declaratoria di Controparte_1 legittimità ed efficacia dell'atto di pignoramento impugnato in riferimento a tale credito.
In conclusione, la statuizione adottata assorbe ogni altra deduzione di merito spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione complessiva delle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza nonché il variegato panorama giurisprudenziale formatosi in relazione al criterio di riparto di giurisdizione induce questo giudice a ravvisare i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente l'opposizione spiegata da e per l'effetto: Parte_1
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario relativamente all'opposizione spiegata avverso il pignoramento n.
10084201600002431000, limitatamente alle pretese consacrate nelle cartelle di pagamento n. 10020020070473210000; n. 10020050048321662000; n.
10020080009514125000; n. 10020090069426021000; n. 10020110019619934000; n.
10020110043364551000; n. 10020120007445005000; n. 10020130006020666000, come sopra individuate ai nn. 1) a 8);
• DICHIARA l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di relativamente e limitatamente alla Parte_1 parte concernente il recupero delle somme a titolo di sanzione amministrativa di cui alle cartelle di pagamento n. 10020060017584135000 e n. 10020080026811519000 (sub
9-10);
• DICHIARA la validità ed efficacia del pignoramento n. 10084201600002431000 limitatamente al credito portato dalla cartella n. 10020100012762821000 (sub 11);
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 12/11/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, con la concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
8369/2018 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Salerno alla via Parte_1 C.F._1
R. De Martino n. 7, presso lo studio dell'avv. Rosanna Fiore, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti parte opponente
E
, già (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Trento n. 82 b, presso lo studio dell'avv. Attilio
Carlone, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti parte opposta
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 17/3/2016 nell'ambito della procedura espropriativa presso terzi n. 850/16 R.G.E., spiegava opposizione avverso la Parte_1 procedura promossa in suo danno sulla scorta di pignoramento presso terzi notificato ad istanza dell'agente della riscossione già per il recupero di una pluralità di Controparte_2 crediti oggetto di iscrizione a ruolo esattoriale per la somma complessiva di euro 10.431,34.
L'opponente contestava: • in primo luogo, l'illegittimità dell'iter di riscossione ex art. 72 bis DPR 602/73 per mancata notifica dell'atto di pignoramento presso terzi al debitore, nonché la mancata notifica degli atti ad esso presupposti;
• in secondo luogo, l'omesso avviso ex art. 50 DPR 602/73.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, con ordinanza del 17/5/2018 il giudice dell'esecuzione rilevava la natura tributaria dei crediti sottesi all'atto di pignoramento opposto;
sospendendo l'esecuzione limitatamente ad alcune delle cartelle esattoriali in quanto in riferimento ad esse non risultava prodotto l'attestato di notificazione fissando, altresì, il termine fino al 30/9/2018 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato in data 26/9/2018 ha quindi riassunto Parte_1 tempestivamente il giudizio, reiterando l'impugnativa avverso l'esecuzione promossa in suo danno per i motivi e le ragioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di esecuzione e ha domandato dichiararsi la nullità del pignoramento. In particolare, ha ribadito l'illegittimità dell'atto di pignoramento per mancata notifica degli atti ad esso presupposti, nonché l'omesso avviso ex art. 50 DPR 602/73.
Nel presente giudizio si è costituito il soggetto concessionario della riscossione, il quale ha eccepito preliminarmente la tardività delle eccezioni riguardanti la regolare notifica degli atti presupposti;
nonché la correttezza e regolarità della notifica delle cartelle esattoriali presupposte all'atto di pignoramento presso terzi opposto, depositando all'uopo gli avvisi di ricevimento;
e conseguentemente l'infondatezza delle doglianze in ragione dell'intervenuta notificazione delle stesse.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza dell'11/6/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
§. 2 Tanto opportunamente premesso, osserva anzitutto questo giudice come le doglianze sopra indicate possano essere qualificate quali motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c., atteso che viene in discussione la regolarità formale dell'atto di pignoramento (anche sotto il profilo della violazione della sequenza procedimentale prescritta ex lege).
Ciò posto deve preliminarmente rilevarsi l'ammissibilità dei rilievi formulati ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
Ed invero, alla luce anche di quanto chiarito dalla Giurisprudenza (cfr. ex multis Cass.
Civ. 27/11/2001, n. 15036) “costituisce opposizione agli atti esecutivi la denuncia di inesistenza
– nullità della notificazione del pignoramento perché è un vizio dello svolgimento dell'azione esecutiva, ed il termine per impugnare è pertanto di venti giorni, decorrenti da quando l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo”.
Sul punto, giova poi ricordare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. 9 maggio 2012, n. 7051; Cass. 28 maggio 2013, n. 13281;
Cass. 7 novembre 2012, n. 19277; Cass. 7 luglio 2011, n. 15062; Cass. 17 marzo 2010, n. 6487).
Ulteriormente, quindi, ai fini della valutazione della tempestività o meno dell'opposizione agli atti esecutivi, è bene rammentare che è pacifico in Giurisprudenza che è il soggetto che propone l'opposizione che è gravato dall'onere di indicare e provare il momento in cui ha acquisito la conoscenza (legale o di fatto) dell'atto esecutivo che ritiene essere viziato;
e ciò in quanto risulta altrimenti impossibile verificare il rispetto da parte dello stesso del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione medesima.
Fatte queste doverose premesse, si rileva che nel caso di specie, non vi è prova, dall'esame del compendio documentale in atti, circa la notifica del pignoramento nei confronti del debitore. Peraltro, nonostante fosse gravato dal relativo onere alla luce del principio di diritto sopra richiamato, il debitore nel proprio atto di opposizione non ha indicato il momento in cui ha effettivamente acquisto la legale conoscenza dell'atto di pignoramento, essendosi limitato che lo stesso veniva notificato solo al terzo pignorato in data 2.3.2016, pertanto, può ritenersi che da tale data il debitore stesso abbia avuta conoscenza del pignoramento.
Pertanto, dovendosi considerare ammissibile la stessa opposizione agli atti esecutivi, essendo stato depositato il ricorso in data 17/3/2016 e quindi entro il termine dei venti giorni previsti dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, che risultava pertanto tempestiva.
§.
2.2. Orbene, tenuto conto della diversa natura dei crediti sottesi all'azione esecutiva, preliminarmente appare opportuno distinguere tra: le cartelle emesse per il recupero coattivo di somme derivanti dal mancato adempimento dei crediti di natura pacificamente tributaria, quali tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica,
IRPEF:
1) n. 10020020070473210000;
2) n. 10020050048321662000;
3) n. 10020080009514125000; 4) n. 10020090069426021000;
5) n. 10020110019619934000;
6) n. 10020110043364551000;
7) n. 10020120007445005000;
8) n. 10020130006020666000;
e le cartelle emesse per il recupero coattivo di somme derivanti dal mancato adempimento di sanzioni amministrative:
9) n. 10020060017584135000;
10) n. 10020080026811519000;
11) n. 10020100012762821000.
§. 3 Ciò posto, principiando dalla disanima dei motivi di opposizione spiegati in relazione alle cartelle come sopra indicate da 1) a 8), ritiene questo Giudice di dover declinare la propria giurisdizione.
Al riguardo, si è visto come i crediti consacrati nei titoli azionati con la procedura esecutiva promossa ad istanza del soggetto concessionario abbiano natura pacificamente tributaria: si tratta, infatti, di somme asseritamente dovute a titolo di tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica e Irpef.
Ed invero, nella misura in cui la contestazione sollevata con l'opposizione si sostanzia nella deduzione di nullità del pignoramento in ragione della pretesa omessa od invalida notificazione degli atti presupposti (ovverosia, le ingiunzioni di pagamento e l'avviso ex art. 50) osserva questo giudice come debba farsi applicazione del principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “in materia di esecuzione forzata tributaria,
l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del
1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”
(Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017).
In questa prospettiva, in particolare, giova evidenziare come le Sezioni Unite abbiano inteso superare il principio precedentemente affermato da Cass. n. 9246 del 2015, pronuncia che, come ben noto, aveva affermato la possibilità per il contribuente di proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. innanzi il giudice ordinario avverso il pignoramento per far valere – oltre che vizi propri dell'atto – anche la nullità derivata conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti (e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere). Al contrario, con l'espressa finalità di comporre il contrasto che si era andato formando in seno alla giurisprudenza di legittimità le Sezioni Unite nella sopra citata sentenza n. 13913 del
2017 hanno sposato un'interpretazione del riparto di giurisdizione incentrata sulla circostanza per cui:
• da un lato, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento» (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del
1973, dell'avviso cosiddetto impo-esattivo o dell'intimazione di pagamento), nel senso cioè che prima di tale notificazione la controversia è devoluta al giudice tributario, laddove, dopo, al giudice ordinario;
conseguentemente, si è rilevato come “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità
"derivata" dell'atto espropriativo … e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso” (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017, in motivazione);
• dall'altro lato, l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, trattandosi, in buona sostanza, di controversie demandate alla cognizione del giudice tributario (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017, in motivazione).
Orbene, la situazione sopra descritta è esattamente quella configurabile nel caso di specie, atteso che, si ribadisce, i crediti azionati con il pignoramento hanno natura esclusivamente tributaria e, nella prospettazione di parte opponente, il pignoramento oggetto di opposizione configurerebbe il primo atto con il quale il contribuente avrebbe avuto conoscenza della pretesa in questione (si ribadisce, in ragione dell'omessa od invalida notificazione delle cartelle di pagamento e dell'intimazione ex art. 50).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi sussistere la giurisdizione del giudice tributario in ordine alle doglianze sollevate avverso l'atto di pignoramento azionato in forza delle cartelle di pagamento n. 10020020070473210000; n. 10020050048321662000; n.
10020080009514125000; n. 10020090069426021000; n. 10020110019619934000; n.
10020110043364551000; n. 10020120007445005000; n. 10020130006020666000, come sopra individuate ai nn. 1) a 8). §.
3.1 In relazione, invece, alle cartelle emesse per il recupero dei crediti derivanti dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, sopra indicate da 9) a 11) deve osservarsi quanto segue.
In riferimento alle cartelle n. 10020060017584135000 asseritamente notificata in data
26/7/2006 e n. 10020080026811519000 asseritamente notificata in data 20/6/2008,
l'eccezione di omessa notifica formulata da parte opponente risulta fondata.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di legittimità, “nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (cfr. Cass civ sez. III, 16/12/2022, n.36900;
Cass. Civ., n. 25285 del 2014).
Ebbene, nel caso di specie tale sequenza procedimentale non risulta osservata in quanto dal compendio documentale in atti non è possibile rinvenire la prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa idonea ad attestare l'avvenuto deposito del piego presso la
Casa comunale, sicché il processo di notificazione della cartella di pagamento non può dirsi perfezionato (cfr. Cass. n. 1532 del 2012). Pertanto, tale motivo di opposizione risulta fondato, con conseguente invalidità ed inefficacia dell'atto di pignoramento opposto in riferimento ai crediti portati dalle cartelle n. 10020060017584135000 e n. 10020080026811519000 (sub 9-10); con conseguente declaratoria dell'inesistenza del diritto della convenuta Controparte_1 di procedere ad esecuzione forzata relativamente a tali crediti.
La predetta eccezione, invece, non può essere accolta in riferimento alla cartella n.
10020100012762821000 (sub 11), atteso che tale atto risulta regolarmente notificato in data
23/4/2012 nelle mani di familiare convivente, come da avviso di ricevimento allegato in atti
(cfr. produzione parte convenuta ); con conseguente declaratoria di Controparte_1 legittimità ed efficacia dell'atto di pignoramento impugnato in riferimento a tale credito.
In conclusione, la statuizione adottata assorbe ogni altra deduzione di merito spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione complessiva delle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza nonché il variegato panorama giurisprudenziale formatosi in relazione al criterio di riparto di giurisdizione induce questo giudice a ravvisare i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE parzialmente l'opposizione spiegata da e per l'effetto: Parte_1
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario relativamente all'opposizione spiegata avverso il pignoramento n.
10084201600002431000, limitatamente alle pretese consacrate nelle cartelle di pagamento n. 10020020070473210000; n. 10020050048321662000; n.
10020080009514125000; n. 10020090069426021000; n. 10020110019619934000; n.
10020110043364551000; n. 10020120007445005000; n. 10020130006020666000, come sopra individuate ai nn. 1) a 8);
• DICHIARA l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di relativamente e limitatamente alla Parte_1 parte concernente il recupero delle somme a titolo di sanzione amministrativa di cui alle cartelle di pagamento n. 10020060017584135000 e n. 10020080026811519000 (sub
9-10);
• DICHIARA la validità ed efficacia del pignoramento n. 10084201600002431000 limitatamente al credito portato dalla cartella n. 10020100012762821000 (sub 11);
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 12/11/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco