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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/09/2025, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 3936 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. BERIOTTO ILARIA, NIGRO PIETRO PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CARREA ALESSANDRA, FERRANTE RICCARDO PARTE CONVENUTA
. MILANO VIA SOLFERINO 34 (cod. fisc. NON INDICATO) CP_2 contumace PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della IG.ra e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di Controparte_3 della somma pari ad €.71.958,42=, oltre agli interessi … o di quella diversa o Parte_1 maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
- rigettare le domande spiegate dalla parte convenuta perché infondate ... IN VIA SUBORDINATA: - … accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della IG.ra
… e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad €.71.958,42=, oltre agli interessi … o di quella diversa o maggiore
[...]
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 1 somma che dovesse risultare all'esito del giudizio”
Parte convenuta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“in via processuale: - … dichiarare la contumacia, … del terzo chiamato in giudizio,
[...]
, ... Controparte_4 nel merito, nei confronti di : Pt_1 accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità, … dell'ATP R.G. n. 10165/2020 Tribunale di Milano …
- rigettare in quanto infondate … tutte le domande … formulate, da nei Parte_1 confronti della signora Controparte_1 in via riconvenzionale:
- … accertare in via riconvenzionale la responsabilità ex art. 1227 c.c. per fatto colposo imputabile a nella causazione del danno e per l'effetto escludere ovvero Parte_1 diminuire il risarcimento dovuto dalla signora nella misura che si indica Controparte_1 nel 50% dell'importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero nella diversa, eventualmente anche maggiore, percentuale che sarà ritenuta di giustizia … inoltre - … condannare, … per lite temeraria al risarcimento del danno a Parte_1 favore della resistente signora e per l'effetto compensare anche detto Controparte_1 importo con quello dovesse risultare all'esito del giudizio dovuto dalla signora CP_1
a favore di
[...] Parte_1 sempre nel merito, nei confronti del terzo chiamato:
- condannare il , … a manlevare e garantire la signora Controparte_4 da ogni e qualsiasi costo che la stessa ha dovuto o dovrà affrontare in Controparte_1 relazione alla procedura di ATP R.G. n. 10165/2020 Tribunale di Milano … e a rimborsare le spese legali e di consulente di parte sostenute dalla stessa convenuta per detta procedura”
Lo svolgimento del processo
Con ricorso ex a. 702 bis cpc del 2.2.2022 la ricorrente esponeva che (risulta qui opportuno riferire i fatti in ordine cronologico, senza riportare invece quegli ampi stralci della relazione depositata dalla CTU nel precedente accertamento preventivo trascritti nel ricorso in esame):
• essa è un'impresa operante nella distribuzione di serrature e altri strumenti, con sede legale in
, , ove si trova il suo negozio;
CP_4 Controparte_4
• tale negozio “si colloca al piano terra dello stabile condominiale de quo, possiede una vetrina su strada e si sviluppa in lunghezza verso il cortile interno;
inoltre, l'immobile si sviluppa, in parte, sotto il corpo dell'edificio condominiale e sotto l'appartamento della IG.ra CP_1
e, in parte, in un volume ad un piano che si protende oltre l'edificio ed all'interno del cortile, sopra il quale si trova il terrazzo con veranda dell'appartamento di proprietà della IG.ra
(pag. 2); CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 2 • “nel mese di agosto 2019 il negozio sottostante di proprietà della è stato Parte_1 interessato da infiltrazioni di acqua provenienti proprio dall'immobile dell'odierna resistente, che hanno causato ingenti danni a buona parte dei mobili, del materiale e della strumentazione elettronica ivi presente” (pag. 10);
• il 6.2.2020 la soc. aveva proposto un ricorso ex a. 696 o 696 bis cpc (RG Pt_1
10165/2020) all'esito del quale il CTU (ing. ) aveva accertato che i “fenomeni Per_1 infiltrativi lamentati [erano] riconducibili esclusivamente al malfunzionamento degli attacchi del lavello della cucina della veranda dell'appartamento di proprietà della IG.a , CP_1 sicché essa -a norma dell'a. 2051 cc- era tenuta “a risarcire tutti i danni causati dal suo appartamento al negozio di proprietà della ”, stimati dal CTU in EUR 46.660,66 Pt_1
(passim da pag. 2 a 7, 10 e altre);
• la era comunque responsabile ex a. 2043 cc (pag. 13), poiché essa stessa aveva CP_1 affermato d'aver appreso della perdita dal 12 agosto 2019 (pag. 12), ma, in occasione del primo intervento in data 20 agosto 2019, l'acqua era ancora presente sul pavimento del terrazzo e solo il 4 settembre 2019 la signora aveva sostituito gli attacchi del lavello usurati (pag. 12);
• la resistente aveva perciò diritto a essere risarcita delle seguenti voci (pag. 13):
◦ € 1.015,04 a titolo di fondo spese riconosciuto al CTU per l'inizio delle operazioni peritali (doc. 24);
◦ € 11.045,05 a titolo di compensi liquidati al CTU Ing. (doc.ti da 24 a 27); Per_1
◦ € 640,50 di cui alla fattura n. 097/2021 emessa dall'Arch. per l'assistenza offerta in qualità di consulente tecnico di parte (doc. 28);
◦ € 12.597,17 di cui alla nota pro forma n. 419/20 emessa dallo Controparte_5
a titolo di spese legali sostenute per il giudizio di accertamento tecnico
[...] preventivo (doc. 29);
◦ € 46.660,66 quale somma quantificata dalla CTU pei danni ai mobili, al materiale e alla strumentazione presente nel negozio della ricorrente (doc. 22), per un importo complessivo di € 71.958,42 oltre interessi. La ricorrente conclude chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della IG.ra … e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla al pagamento in favore di della somma pari ad €.71.958,42=, oltre Parte_1 agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo, o di quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
IN VIA SUBORDINATA: - … accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della IG.ra … e, per l'effetto, condannarla al pagamento in Controparte_1 favore di della somma pari ad €.71.958,42=, oltre agli interessi … o di quella Parte_1 diversa o maggiore …”
La resistente si costituiva con comparsa del 15.4.2022 osservando che:
• il 12 agosto 2019 la titolare del ristorante “da Cecco”, sito in sotto il suo CP_4 appartamento, l'aveva avvisata telefonicamente della perdita, sicché essa (che si trovava fuori
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 3 ) era tornata a casa entro due ore, riscontrando che v'era dell'acqua soltanto nel CP_4 pavimento della cucina (piccolo locale di soli tre metri quadrati);
• la resistente aveva quindi subito asciugato quel pavimento e aveva inoltre chiuso l'interruttore generale dell'acqua dell'appartamento, avvisando lo stesso 12.8.2019 anche l'amministratore del IO “sig. Alberto Orlandi, il quale assicurava la resistente, agitata, angosciata e preoccupata per le conseguenti incombenze del caso, che non si sarebbe dovuta preoccupare di nulla in quanto la questione sarebbe stata risolta direttamente da lui, anche aprendo un sinistro presso l'assicurazione del IO”;
• il 4 settembre 2019 su incarico dell'amministratore del IO, un idraulico era stato inviato ed era intervenuto “per risolvere il problema della tubatura”;
• “il negozio di ferramenta della ricorrente , è rimasto chiuso per tutto il mese di agosto Pt_1
2019, in quanto il titolare era all'estero e ai primi di settembre 2019 ha riaperto regolarmente” lavorando “senza alcuna interruzione di sorta sin dalla riapertura, anche nel periodo eccezionale di emergenza pandemica (marzo-giugno 2020) proprio per i particolari prodotti offerti in vendita, collegati alle attività eccezionali consentite in detto periodo”;
• del resto, “come dichiarato dallo stesso titolare della (cfr. verbale n. 1 ATP, doc. 15 Pt_1 prodotto da controparte), avvisato il 12 agosto del problema verificatosi, ha deciso di rimanere all'estero fino alla riapertura del negozio in quanto 'la perdita era stata sistemata'”;
• nessun'altra comunicazione né richiesta era arrivata alla resistente dopo l'intervento dell'idraulico (del 4.9.2019) fino alla notifica del ricorso per ATP nel quale la ricorrente chiedeva il “risarcimento di danni per quasi mezzo milione di euro, domanda che ha procurato alla signora come è immaginabile, un trauma causa di forte stress ed ansia con seri CP_1 riflessi sul piano della salute”;
• in particolare, “nel ricorso per ATP esponeva di avere subito nel proprio negozio nei Pt_1 giorni 12, 13 e 14 agosto 2019 ingenti danni … a seguito di copiose percolazioni d'acqua provenienti, a suo dire, dalla rottura di una conduttura idraulica collocata nell'appartamento del piano superiore, ove risiede l'esponente sig.ra elencava quindi una CP_1 Pt_1 serie di asseriti danni riguardanti del materiale che dichiarava essere stato al tempo presente nel proprio negozio, indicando una perdita di beni per il valore complessivo di Euro 421.368,36= al quale dovevano aggiungersi ulteriori costi per oltre 50mila euro in base a dei preventivi per acquisto di altri beni che allegava. Costituendosi nel giudizio di ATP l'odierna esponente sollevava seri dubbi sull'ammissibilità ed utilità di un accertamento tecnico a distanza di così tanto tempo dai fatti (doc. 5). Inoltre deve evidenziarsi che l'ATP si è svolta coinvolgendo anche … il IO ... unico soggetto con il quale aveva avuto Pt_1 esclusivi contatti nel corso dei mesi precedenti alla richiesta giudiziale”;
• rispetto alla pretesa di quasi € 500.000,00 la CTU ing. all'esito dell'ATP aveva Per_1 stimato “danni per la minor somma di 46mila euro, adottando, però, dei criteri di valutazione errati e che dovranno essere rivisti”;
• premesse la richieste processuali di chiamare in causa il e di convertire il rito CP_4
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 4 in quello ordinario, svolgeva contestazioni circa la riferibilità causale degli asseriti danni all'evento verificatosi un anno e cinque mesi prima della CTU, e sottolineava anche “il difetto di prova circa il fatto che i beni descritti nell'elenco degli asseriti danni (cfr. doc. 4), si trovassero effettivamente nel locale sottostante la proprietà della esponente in occasione della perdita di acqua che si è risolta il 12 agosto 2019: il punto è sorretto solo dalla mera affermazione del ricorrente - priva di rilevanza processuale”;
• ancora, la CTU aveva “potuto quindi solo basarsi su dichiarazioni delle parti, fotografie prive di data certa, oltre che su documenti non prodotti con il ricorso introduttivo, ma forniti successivamente dal ricorrente non nell'ambito di un'istruzione probatoria, con palese compressione del diritto di difesa della resistente. Il CTU ha risposto al quesito esponendo solo valutazioni soggettive e opinioni personali, prive di alcun sostegno di riscontro oggettivo”;
• il consulente di parte, ing. aveva chiaramente sottolineato che “… dal punto di vista Per_3 tecnico e scientifico, siamo in presenza di affermazioni contrastanti delle parti per cui non è possibile, né corretto, considerare non provata una certa affermazione di una parte e validamente provata quella contraria di altra parte”;
• la CTU non aveva spiegato per quali ragioni e sulla base di quali elementi oggettivi essa ritenesse “dimostrato o accertato che il ristagno dell'acqua eventualmente ancora presente sul terrazzo il 20 agosto 2019 fosse collegabile all'acqua eventualmente filtrata dalla CP_1 cucina al terrazzo della esponente in occasione del fatto del 12 agosto 2019” mentre v'era prova documentale del fatto che “nei giorni precedenti l'accesso del 20 agosto dell'idraulico mandato dal IO la zona è stata interessata da forti scrosci piovaschi”;
• mancava la prova “che i beni indicati nell'elenco fornito da e comunque quelli che il Pt_1
CTU ha trovato presenti nei locali della ricorrente fossero gli stessi e che fossero presenti nel soppalco e nel magazzino del retrobottega nel mese di agosto 2019. L'onere di tale prova grava, ancora oggi, sulla ricorrente ”; Pt_1
• la CTU “senza averlo potuto verificare personalmente, dà per provata la circostanza che la fuoriuscita d'acqua che si sarebbe riversata sul pavimento sia conseguenza del cedimento degli
“attacchi dell'impianto idrico” sotto il lavello della cucina” della resistente;
• quanto al nesso causale, la CTU “afferma di aver accertato le infiltrazioni dal soffitto del soppalco da qualche immagine fotografica fornita da parte ricorrente durante le Pt_1 operazioni di ATP solo quando tale documentazione è stata “appositamente” richiesta e sollecitata a proprio dal CTU durante le operazioni peritali” mentre “la Pt_1 documentazione fotografica e video o di altro genere prodotta in atti con il ricorso ATP non vi era alcuna prova che mostrasse un percolamento o filtrazione in atto dal soffitto o dalle murature del retrobottega del negozio ”; Pt_1
• in ogni caso, “tale documentazione integrativa di controparte, ancorché priva di data certa e prodotta al di fuori delle procedure consentite dallo svolgimento dell'ATP, non offre alcuna certezza del sicuro riferimento all'evento oggetto del presente giudizio, in quanto si tratta di documenti che potrebbero tranquillamente riferirsi ad eventi accaduti precedentemente ai fatti
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 5 dell'agosto del 2019” posto che “durante tutte le operazioni peritali il CTU non ha potuto verificare né appurare la presenza di infiltrazioni in corso sul soffitto della zona magazzino/soppalco e nemmeno sul soffitto della zona negozio perché non c'erano, infatti nessun riscontro vi è nei verbali dell'ATP. Quindi l'affermazione sulle presunte avvenute filtrazioni, dovute all'evento 12 agosto 2019, dal soffitto di separazione dall'appartamento sono solo deduzioni indiziarie, puramente ipotetiche e non accertate direttamente, e CP_1 nemmeno “mostrate” da alcuna prova certa prodotta in atti nella procedura di ATP”;
• per quanto concerne le macchie e lo scrostamento di intonaco dal soffitto “lo stesso CTU ha ritenuto fossero di vecchia data, dovute a fenomeni molto più “vecchi” vale a dire precedenti rispetto quelli lamentati ad agosto 2019. A conferma di questa valutazione, durante le operazioni peritali in remoto del 26.02.2021 lo stesso avv. Nigro ha dichiarato che ha Pt_1 già ricevuto diversi rimborsi dalle assicurazioni del per danni derivanti da altre CP_4 infiltrazioni verificatesi in passato, dichiarazione rilevante che non è stata richiamata dal CTU nella relazione finale. In proposito la circostanza dovrà essere appurata con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della relativa documentazione al IO, terzo chiamato”;
• “gli elementi in ferro del solaio a volta così come i materiali e gli strumenti, che durante le operazioni peritali sono state rilevati dal CTU in gran parte arrugginiti per fenomeni di degrado e di ossidazione che devono essere durati necessariamente anni per essersi prodotti, così come gli altri beni fotografati da … Anche su questo punto il CTU non ha preso Pt_1 alcuna posizione”;
• “in conclusione, la fatiscente modalità di conservazione protratta PER ANNI delle confezioni e del materiale che lamenta sarebbero stati danneggiati dal solo evento dell'agosto 2019 Pt_1 non è stata assolutamente considerata dal CTU anche se, da sola, sarebbe sufficiente per portare al rigetto dell'avversa pretesa risarcitoria e ad una differente valutazione dei danni”;
• per ciò che attiene al “quantum”, la resistente eccepiva che la CTU non avesse “affatto
“accertato puntualmente” quali fossero gli effettivi materiali e strumenti presenti in negozio al 12 agosto 2019 tra tutti quelli inseriti nell'elenco di e ripresi nella tabella 2 allegata Pt_1 alla relazione finale del CTU … Infatti, come risulta chiaramente proprio dalla specifica colonna, la quantità di materiale presente in negozio ad agosto 2019 è stata soltanto “stimata” dal CTU in via puramente ipotetica, applicando soltanto diverse percentuali di riduzione dei quantitativi dichiarati in acquisto”;
• mancava la prova che l'asserito danneggiamento del materiale oggetto di fotografie (pur ipotizzandone l'effettiva presenza nel magazzino) fosse collegato unicamente all'evento dell'agosto 2019, e infatti la CTU aveva “conferma[to] di avere adottato una soluzione soggettiva disancorata da qualsiasi criterio oggettivo anche economico, poiché, nelle proprie valutazioni, “… ha tenuto conto del materiale più datato, per il quale ha applicato percentuali di riduzione dal 30% al 90%, sino al 100% per le apparecchiature hardware. Anche per alcuni arredi sono applicate percentuali di vetustà del 50%” senza fornire alcuna razionale giustificazione delle percentuali applicate”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 6 • la CTU aveva spiegato che “… le percentuali applicate, pertanto, costituiscono valutazioni a corpo sul degrado dei materiali e sul grado di vetustà preesistente. Per le minuterie e gli oggetti presenti in grande numero, come serrature e maniglie, la stima si è basata, talvolta sul conteggio eseguito nel corso delle operazioni peritali, talvolta, ove reso difficoltoso dalle difficoltà di movimentazione degli imballaggi, attraverso una quantificazione del volume di ingombro” e comunque nella relazione peritale erano presenti molti verbi al modo condizionale e mancavano invece nessi causali fra le premesse e le conclusioni (come per esempio, secondo quanto riportato a pag. 8 del ricorso: “… è presente una cucina con lavello i cui attacchi all'impianto idrico avrebbero ceduto …. Sebbene non si disponga di prove documentali che attestino la durata del primo versamento …. è certo che l'acqua è rimasta depositata …”);
• ai fini della responsabilità ex a. 2051 cc, pur non negando la perdita d'acqua verificatasi il 12 agosto 2019, nondimeno mancava sia “il nesso causale tra l'evento che ha riguardato la “cosa in custodia” e i danni subiti, ma anche la prova del danno effettivo subito in conseguenza dello specifico evento”, tanto più che dalla CTU “non emerge una imputazione del fatto causativo della fuoriuscita d'acqua alla signora rilevante ai fini dell'art. 2051 c.c.: non viene, CP_1 infatti, precisato il motivo del 'cedimento degli attacchi alla colonna condominiale dell'acqua'”;
• in ogni caso, sussisteva responsabilità dell'attrice ex a. 1227 cc, poiché “un pronto intervento di all'interno del negozio dopo il 12 agosto e prima della riapertura avvenuta ai primi di Pt_1 settembre, che non vi è mai stato, avrebbe potuto ridurre, se non addirittura evitare, l'asserito danno denunciato, o quantomeno una parte di esso” mentre l'attrice “ha lasciato il negozio chiuso sino alla riapertura, contribuendo così al danneggiamento dei beni ivi presenti: da ciò consegue la diretta responsabilità ex art. 1227 c.c. per fatto colposo imputabile a nella Pt_1 causazione del danno, responsabilità che dovrà comportare, come si richiede in via riconvenzionale, una diminuzione del risarcimento”;
• sussisteva responsabilità dell'attrice anche ex a. 96 cpc, poiché essa aveva tentato “di far apparire la presenza di acqua su oggetti fotografati molti giorni dopo il presunto percolamento dal piano superiore (cfr. docc. 12-15): è evidente che chiunque trovasse dell'acqua su di un telefono, si affretterebbe a toglierla, invece le foto mostrano acqua c.d. “viva” su vari beni a 22 giorni dall'ipotetico allagamento”. Sorge il fondato dubbio che le produzioni fotografiche non si riferiscano ai fatti per cui è causa, anche perché l'acqua dopo 22 giorni sarebbe naturalmente scivolata fuori dagli oggetti o evaporata”; inoltre dai documenti prodotti risultava che l'attrice “ha prima tentato di ottenere il risarcimento dall'assicurazione del e solo dopo aver avuto risposta negativa per l'assurdità della pretesa, ha agito CP_4 giudizialmente contro l'esponente”, e in sede di procedimento preventivo aveva dichiarato “di aver subito danni per oltre 470mila euro: tale somma è pari al valore di riacquisto di tutti i beni che essa ha acquistato dal 2004 al 2019, al prezzo che gli stessi – da nuovi – avevano nel 2019, maggiorato dell'IVA (che fiscalmente viene scaricata da controparte e dunque non sarebbe neppure rimborsabile)”; ancora, “ulteriore prova del preordinato intento temerario di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 7 controparte emerge dal fatto che sono stati chiesti nell'ATP ulteriori importi (rispetto a quelli indicati nell'elenco dei beni acquistati dal 2004 al 2019) di cui pretendeva il
Pt_1 risarcimento “per il ripristino della propria attività”. ha prodotto, infatti, nell'ATP
Pt_1 sub doc. 14 … un preventivo che porta un costo totale di 51mila euro. Detto preventivo include una duplicatrice “IDEA”, valutata euro 13.500= oltre IVA. Si evidenzia che la medesima duplicatrice “IDEA” era già inserita nell'elenco dei beni danneggiati da risarcire (cfr. doc. 4, pag. 1 n. 5) al maggior costo di 27mila euro: in pratica ha tentato di ottenere due volte
Pt_1 il pagamento del medesimo bene, cercando di confondere le idee a controparte richiedendo prezzi diversi per il medesimo bene. Analogo rilievo concerne la voce n. 553 (doc. 4, pag. 10) che indica come cquistato da nel 2015 per 4.900= euro un “Mac Matrix PRO”, che
Pt_1 inspiegabilmente viene indicato avere un valore di riacquisto nel 2019 di 10.800= euro, con aumento del 100%. Anche in questo caso pretenderebbe un doppio pagamento dalla
Pt_1 controparte, posto che nel preventivo (doc. 18) per il medesimo bene si richiederebbero altri 4.100= euro oltre IVA. Sempre 15 anni addietro asserisce di aver acquistato scaffali ed
Pt_1 arredi del negozio per un importo di circa 18mila euro: nell'elenco dei danni patiti controparte pretenderebbe, per comprarne evidentemente di nuovi, la somma di oltre 23mila euro (cfr. doc. 4, nn.45-46). Anche in questo caso la ricorrente oltre ai 23mila euro ha la temeraria pretesa di chiedere anche il rimborso di un preventivo per nuovo arredo, pari ad euro 5.498= oltre IVA (doc. 15 , che si produce sub doc. 19)”;
Pt_1
• contestava anche la pretesa di ulteriori ingiustificati importi;
• rilevava che l'attrice aveva “sottaciuto l'esistenza di precedenti eventi infiltrativi che avrebbero garantito alla ricorrente da parte dell'assicurazione del IO, passati Controparte_6 risarcimenti di danno. Tale omesso comportamento è dimostrazione quantomeno di una colpa grave nell'esercizio dell'azione svolta nei confronti della signora anch'esso CP_1 rilevante ai fini dell'art. 96 c.p.c.”. La convenuta previa richiesta di chiamata del terzo CP_1 Controparte_4
e di mutamento di rito quindi concludeva chiedendo:
“Nel merito, nei confronti di :- … rigettare … le domande … formulate da Pt_1 Parte_2
…
[...] in via riconvenzionale: - … accertata in via riconvenzionale la responsabilità ex art. 1227 c.c. per fatto colposo imputabile a nella causazione del danno, diminuire il risarcimento dovuto Parte_1 dalla signora nella misura che si indica nel 50% dell'importo che dovesse risultare all'esito CP_1 del giudizio… - … condannare … per lite temeraria … e per l'effetto compensare anche Parte_1 detto importo con quello dovesse risultare all'esito del giudizio dovuto dalla signora CP_1
a favore di .
[...] Parte_1
Sempre nel merito, nei confronti del terzo chiamato: - condannare il Controparte_4
, … a manlevare e garantire la signora da ogni e qualsiasi costo
[...] Controparte_1 che la stessa ha dovuto o dovrà affrontare in relazione alla procedura di ATP RG n. 10165/2020”.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 8 All'udienza di prima comparizione tenuta il 20.10.2022 la ricorrente soc. dichiarava di non Pt_1 avere istanze istruttorie, mentre la resistente chiedeva che fosse dichiarata la contumacia del terzo chiamato e chiedeva la conversione nel rito ordinario, la quale ultima veniva CP_4 disposta con ordinanza 21.10.2022. A seguito dell'udienza 15.2.2023, con ordinanza 23.2.2023 venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc. All'udienza 15.7.2023 venivano dichiarati inammissibili (per le ragioni ivi analiticamente esplicitate) i due capitoli per testimoni richiesti dall'attrice, veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice e del , veniva ammessa la prova testimoniale diretta dedotta dalla convenuta e quella CP_4 contraria richiesta dall'attrice (con delega, per alcuni capitoli, al tribunale di MONZA). Veniva ordinato al , ex a. 210 cpc, di esibire documenti relativi ai sinistri denunciati dall'attrice fino al CP_4
2019. Veniva infine dichiarata la contumacia del terzo chiamato . CP_4
Acquisita la relazione depositata dalla CTU nel procedimento preventivo RG 10165/2020, all'udienza 18.10.2023 il giudice onorario interrogava formalmente (indicato nel verbale come Parte_1
“legale rappresentante” della società attrice, che peraltro nell'epigrafe del ricorso ex a. 702 bis cpc era stato indicato come “titolare” [sic] della medesima società) nonché DI BE (amministratore del IO terzo chiamato contumace). Il giudice onorario inoltre assumeva le testimonianze di e La Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 convenuta dichiarava di non aver reperito il testimone “Titolare del ristorante Da Cecco” in quanto tale ristorante “risulta cessato”. Con PEC del 31.10.2023 il , anziché esibire ex a. 210 cpc quanto richiesto CP_4 dall'ordinanza 15.7.2023, esibiva documenti relativi al sinistro per cui è causa, sicché la richiesta di esibizione deve dirsi non ottemperata. Dopo alcune udienze fissate per interrogare il testimone (indicato dalla convenuta come Tes_4 testimone di riferimento a seguito delle dichiarazioni di ), con ordinanza 15.1.2024 Tes_2 veniva accolta la rinuncia a tale testimone. Il 9.2.2024 veniva acquisito il verbale dell'udienza 16.1.2024 alla quale il tribunale di MONZA aveva interrogato il testimone Testimone_5
All'udienza del giorno 10/04/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 9.6.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
È opportuno sintetizzare dapprima l'esito dell'istruttoria orale:
• (che dal doc. 1 l'attrice risulta socio accomandatario della soc. ricorrente), CP_7 formalmente interrogato: ha negato d'aver ricevuto “risarcimenti economici” fino al 2019, ha confermato che “ ha lavorato senza alcuna interruzione di sorta sin dalla riapertura Pt_1 avvenuta a settembre 2019, anche nel periodo eccezionale di emergenza pandemica (marzo- giugno 2020)” esclusa solo “la prima settimana alla fine di agosto … perché era tutto
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 9 allagato” sicché appunto il negozio aveva “riaperto circa una settimana dopo a inizio settembre”;
• l'amministratore del , formalmente interrogato, ha confermato che “negli anni CP_4 precedenti il 2019 ha denunciato al danni da Parte_1 Controparte_4 infiltrazioni di umidità e ricevuto risarcimenti economici” aggiungendo “non so dire in che anno ma sono certo che era un sinistro che riguardava;
Parte_1
• il testimone (geometra, conoscente della convenuta ha confermato Tes_1 CP_1 che la mattina del 12 agosto 2019 era stato chiamato al telefono dalla convenuta che gli aveva chiesto di accompagnarla a casa sua “per problemi nell'appartamento” e di essere quindi entrato “insieme alla signora nell'appartamento e c'era acqua a terra nel locale cucina e si estendeva un po' verso il corridoio a.d.r. tutto il cucinotto aveva acqua a terra a.d.r. c'era un bel dito d'acqua a terra che ho provveduto ad asciugare con uno straccio”, ha confermato inoltre d'aver “provveduto a chiudere il rubinetto centrale dell'acqua al servizio dell'appartamento, indicato… dalla signora assicurando[si] che non vi fosse più CP_1 perdita di acqua”, ha confermato che in quella stessa occasione (12 agosto 2019) “la signora chiamava lo studio dell'amministratore del IO, riferendo dell'allagamento CP_1
e dichiarandosi preoccupata per le conseguenti incombenze del caso” aggiungendo che “al momento in cui [era andato] nell'appartamento il 12 agosto il negozio era chiuso”;
• il testimone (collaboratore della soc. fornitore del Tes_2 CP_8
CONDOMINIO terzo chiamato) ha dichiarato in particolare: “sono stato presente agli interventi del 20 agosto e 4 settembre 2019 presso il IO insieme ai miei operai … L'idraulico che ha eseguito l'intervento è un nostro dipendente sig. Parte_3
”
[...]
• la testimone (“compagna convivente del sig. ) ha dichiarato in Tes_3 Parte_1 particolare: “Non so esattamente le date… eravamo in vacanza … non ricordo quando il negozio ha riaperto”, quanto alla domanda “Vero che ha lavorato senza alcuna interruzione di Pt_1 sorta sin dalla riapertura avvenuta a settembre 2019, anche nel periodo eccezionale di emergenza pandemica
(marzo-giugno 2020)” ha risposto “Penso di si. Io non lavoro nel negozio ma il mio compagno andava a lavorare”;
• il testimone , chiamato dalla soc. attrice a rispondere a prova contraria sui capitoli Tes_5 della seconda memoria della convenuta ha dichiarato testualmente: CP_1
<< Sono amico da tanti anni del legale rappresentante di sig. e dal Pt_1 Parte_1
2018 abbiamo iniziato una collaborazione continua sino a dicembre 2022. Io sono un consulente informatico e mi occupavo della gestione informatica del suo negozio di ferramenta. … Io non ho telefonato alla signora presumo che qualcuno l'abbia CP_1 fatto … La signora non mi ha chiamato CP_1
Ero presente sul posto quando è arrivata la signora Era accompagnata da una CP_1 persona, ma non so chi fosse. Siamo entrati insieme in casa (della signora " CP_1
(sul cap. 4: Vero che in tale occasione sono salito insieme alla signora nel suo appartamento ove CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 10 abbiamo riscontrato che nel locale cucina vi era acqua sul pavimento”): Confermo, non solo nel locale cucina. Era tutto allagato l'appartamento anche in terrazzo. Io ho individuato la perdita in cucina sotto il lavello e ho fatto foto e video (sul cap. 5: Vero che ho provveduto a chiudere il rubinetto centrale dell'acqua al servizio dell'appartamento, indicatomi dalla signora assicurandomi che non vi fosse più perdita di acqua): Confermo, ho CP_1 chiuso io il rubinetto dell'acqua
… (sul cap. 10: Vero che negli anni precedenti il 2019 ha denunciato al Parte_1 Controparte_4
danni da infiltrazioni di umidità e ricevuto risarcimenti economici): Confermo la circostanza
[...] in quanto era già mio cliente e si è lamentato più di una volta degli Parte_1 Pt_1 allagamenti del negozio per colpa della signora Inoltre mi è capitato più di una CP_1 volta di vedere macchie da infiltrazione sul soffitto del negozio e mi ha detto che Pt_1 erano dovute agli allagamenti dell'appartamento della signora CP_1
(sul cap. 11. Vero che il negozio di ferramenta di è rimasto chiuso per tutto il mese di agosto 2019, e Pt_1 ha riaperto ai primi di settembre 2019) Confermo, noi non abbiamo potuto riaprire prima perché il negozio era allagato ed il materiale arrugginito ed inutilizzabile. L'acqua era presente anche nei neon per l'illuminazione … abbiamo dovuto anche cambiare il computer … non ho visto nelle precedenti infiltrazioni i danni, posso dire che il materiale danneggiato in seguito a questo evento prima era in condizioni di materiale nuovo, lo mi occupavo dell'inventario del materiale anche sistemandolo (sul cap. 12. Vero che ha lavorato senza alcuna interruzione di sorta sin dalla riapertura avvenuta a Pt_1 settembre 2019, anche nel periodo eccezionale di emergenza pandemica (marzo-giugno 2020) Abbiamo lavorato continuamente tranne il mese in cui era vietato circolare per legge per il covid >>.
Anche a voler trascurare che la testimonianza qui resa dal (amico del , cioè del Tes_5 Pt_1
“legale rappresentante” della convenuta) può suscitare qualche dubbio circa la piena attendibilità delle circostanze da costui riferite (giacché il fa uso costante del pronome nella forma della prima Tes_5 persona plurale, lasciando intendere sostanziale comunanza di interessi colla società attrice) deve comunque notarsi che il riferisce elementi di rilievo laddove: Tes_5
• conferma che già in occasione del primo accesso ai locali della convenuta, cioè già il 12 agosto 2019, era stato (per giunta, da lui stesso) chiuso “il rubinetto centrale dell'acqua al servizio dell'appartamento”
• conferma che già “negli anni precedenti il 2019 ha denunciato al Parte_1
danni da infiltrazioni di umidità e ricevuto risarcimenti Controparte_4 economici”, con ciò peraltro contraddicendo le allegazioni della stessa attrice che ciò ha negato.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 11 Il complesso delle prove orali raccolte in questo procedimento, comunque, non consente di identificare con esattezza la causa dei danni, né permette la corretta quantificazioni di questi ultimi. A tal fine occorre dunque far riferimento alla relazione della CTU arch. (depositata il 28.9.2021 Per_1 nel procedimento RG 10165/2020, e per la quale alla predetta consulente d'ufficio fu liquidato -con provvedimento del 22.11.2021- il ragguardevole compenso di “€ 9.505,12 a titolo di onorari oltre accessori di legge”), che peraltro dev'essere parzialmente disattesa, per le ragioni di seguito precisate, anche perché alcune delle conclusioni dell'ausiliaria risultano fondate soltanto sulle dichiarazioni della parte attrice (senza tenere conto delle specifiche obiezioni della convenuta) e altre conclusioni appaiono smentite dall'istruttoria svolta in questo procedimento.
Più specificamente, oltre a rilevare che gran parte delle valutazioni della CTU si basano su documentazione fotografica priva di data certa e in parte contestata dalla convenuta, si deve inoltre sottolineare che nella relazione della CTU si legge: Per_1
➢ a pag. 4: “non risultava chiaramente evidente né il punto di fuoriuscita di acqua, né il punto dove fosse stato eseguito l'intervento” ciò che già può rendere incerta la conclusione della CTU circa l'origine del fatto lesivo;
➢ a pag. 18: “al momento del sopralluogo le riparazioni nelle tubazioni sotto il lavello della cucina erano state eseguite e non si intravedono segni di percolamenti o di acque CP_1 defluite sul pavimento dell'appartamento al piano primo” ciò che in parte contrasta colle considerazioni della CTU circa l'attualità di alcune infiltrazioni;
➢ a pag. 18: “la resistente sig.ra ha dichiarato di essere stata avvisata CP_1 dell'allagamento sempre il giorno 12 agosto e di essere intervenuta nello stesso giorno chiudendo la saracinesca di arresto. Di tale manovra, tuttavia, il CTU non dispone di alcuna prova documentale”, ma si è visto sopra che la tempestiva chiusura del rubinetto centrale dell'appartamento sin dal 12 agosto 2018 è stata confermata sia dal testimone sia dal testimone;
è indubbio infatti che per “saracinesca di arresto” Tes_1 Tes_5 menzionata dalla CTU (la quale a pag. 57 spiega doversi intendere come quella di Per_1
“arresto dell'acqua a servizio dell'appartamento, non certo a servizio dell'intero IO) deve intendersi proprio il rubinetto che i testimoni e confermano essere Tes_1 Tes_5 stato chiuso già dal 12 settembre 2019;
➢ a pag. 54: “Partendo dall'elenco dei materiali per i quali la ricorrente richiede il rimborso, il CTU ha accertato puntualmente quali tra questi fossero presenti al momento degli eventi infiltrativi, rispetto all'epoca di acquisto (le fatture si riferiscono al periodo intercorso dal 2004 al 2019). Inoltre, è stato applicato sul materiale residuo una percentuale di vetustà, in relazione all'epoca di acquisto”, omettendo di spiegare persuasivamente come essa sia pervenuta, nel corso dell'ispezione del 2021, ad accertare che nell'agosto 2019 fossero effettivamente presenti tutti i materiali dichiarati dall'attrice (dovendosi qui sottolineare che, per valutare la plausibilità delle asserzioni della soc. , tenendo conto dell'a. 116 cpc, Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 12 non può essere trascurato il comportamento di tale parte, che nel doc. 4 allegato al ricorso preventivo del 28.2.2020 aveva indicato nell'esorbitante cifra di € 421.365,36 il valore dei ben 1.717 oggetti che sarebbero stati danneggiati dall'evento dell'agosto 2019, e che ciò malgrado non ritenne di censurare in alcun modo la sensibilmente inferiore stima della CTU, attestatasi a
€ 46.660,66 -esatti!-);
➢ a pag. 58: mette in discussione che la data del 12 agosto 2019, riferita concordemente da tutte le parti come inizio delle infiltrazioni, sia effettivamente provata, atteso che “la prima prova documentale disponibile risale invece al 20 agosto, corrispondente alla data del primo intervento eseguito su richiesta del ”, così confondendo la data di inizio del CP_4 fenomeno (confermata peraltro dall'attrice nel verbale del 12.1.2021 accluso alla relazione peritale) e la data di primo intervento riparativo;
➢ a pag. 65: ricorda che il CTP della convenuta “ha osservato che durante le operazioni peritali in remoto del 26.02.2021 l'avv. Nigro ha dichiarato che ha già ricevuto diversi Pt_1 rimborsi dalle assicurazioni del per danni derivanti da altre infiltrazioni CP_4 verificatesi in passato, dichiarazione rilevante che non è stata richiamata dal CTU nella memoria preliminare”; considerato che la CTU non smentisce tale specifica e precisa contestazione, deve dunque ritenersene confermata la fondatezza;
si deve perciò affermare che nel corso delle operazioni peritali il difensore della soc. ammise che la sua assistita Pt_1 aveva “già ricevuto diversi rimborsi dalle assicurazioni del per danni CP_4 derivanti da altre infiltrazioni verificatesi in passato”; tale circostanza, unita alla mancata ottemperanza del all'ordine di esibizione (dovendosi escludere che la semplice CP_4 trasmissione di documenti diversi possa essere interpretata nel senso dell'inesistenza di risarcimenti o indennizzi in favore dell'attrice soc. METALIA precedenti al 2019 per altri allagamenti o infiltrazioni), porta a dubitare fondatamente che tutti i materiali indicati dall'attrice come danneggiati nell'agosto 2019 non fossero già stati danneggiati da precedenti infiltrazioni;
si rende perciò necessaria l'adeguata riduzione della pretesa dell'attrice, poiché si deve tenere conto della verosimile riferibilità di parte dei danni (su articoli che, pur acquistati fra il 2004 e il 2019 -pag. 54 CTU- per essere in gran parte rivenduti, alla data del 12.8.2019 risultavano tuttavia ancora presenti nel negozio attoreo, senza che vi siano elementi idonei a dimostrare come “più probabile che non” la possibilità di ulteriore vendita di oggetti già danneggiati in precedenza).
D'altro canto, il fatto che il fenomeno non fosse di particolare gravità si ricava anche dalla mancata chiusura del negozio che, alla ripresa dopo l'estate, risulta aver regolarmente riaperto e proseguito la sua attività colla sola eccezione delle restrizioni dovute alla nota pandemia, ciò che deve dubitarsi compatibile con danni dell'estensione prospettata dall'attrice.
Pur potendosi condividere ai fini della stima del danno le valutazioni della CTU circa le concrete condizioni di ammaloramento e comunque circa la vetustà di alcuni beni, si deve comunque sottolineare
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 13 che dall'elenco unilateralmente predisposto dall'attrice (prodotto come doc.
4 -in formato PDF ottenuto da scansione di stampa- a corredo del ricorso preventivo, e allegato dalla CTU sotto forma di foglio elettronico fornito dalla stessa attrice) si ricava che:
• circa seicento beni di tale elenco erano stati acquistati prima del 2015 (precisamente, tra il 2004 e il 2015), senza che l'attrice -che ne era onerata- abbia spiegato la ragione di una tanto prolungata permanenza dell'invenduto;
• circa quattrocento beni erano stati acquistati fra il 2016 e il 2017;
• circa trecentosettanta beni erano stati acquistati nel 2018;
• circa duecentocinquanta beni erano stati acquistati prima dell'agosto 2019. Considerato dunque il prezzo d'acquisto di tali beni (come già valutato e ridotto dalla CTU sulla scorta delle centotrentanove fatture prodotte nel procedimento preventivo), applicati però criteri più restrittivi di quelli considerati dalla CTU (dovendosi sul punto condividere le osservazioni critiche del CTP di parte convenuta e ridurre significativamente il valore risarcibile dei beni acquistati anche più di dieci anni prima del fatto lesivo), operata una valutazione necessariamente complessiva ed equitativa, come del resto già prospettato dalla CTU, appare infine congruo stimare il danno risarcibile nella metà approssimata di quanto stimato dalla CTU, dovendosi anche considerare le varie duplicazioni di risarcimenti richiesti dall'attrice per i medesimi beni, come fondatamente e documentatamente sottolineato dalla convenuta.
L'importo del risarcimento dev'essere ulteriormente ridotto in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta ex a. 1227 cc: l'aggravamento del danno appare infatti conseguenza immediata e diretta dell'inerzia manifestata dall'attrice dopo aver appreso la notizia delle infiltrazioni. A differenza della convenuta (che si recò sul posto lo stesso giorno del 12.8.2019) l'attrice risulta essersi invece limitata a incaricare il testimone di partecipare al sopralluogo nella stessa data, ma non risulta aver Tes_5 adottato misure per arginare l'aggravamento del danno, in particolare collocando altrove le merci eventualmente ancora esposte a infiltrazioni.
In conclusione:
• sulla scorta delle stime della CTU, si può ritenere che la causa “più probabile che non” delle percolazioni lamentate dall'attrice possa essere identificata in una tubazione dell'appartamento della convenuta, che giustifica il riconoscimento della responsabilità della x a. CP_1
2051 cc;
mancano invece elementi oggettivi e univoci da cui inferire la corresponsabilità del;
CP_4
• quanto all'entità del danno risarcibile, considerati i rilievi sopra illustrati nonché la mancanza di prova sufficiente di tutti i beni che, alla data del 12 agosto 2019, erano effettivamente presenti nel negozio dell'attrice e che non risultavano già danneggiati dai precedenti eventi (confermati anche dal testimone introdotto dalla stessa attrice), ritenuto inoltre che -in ragione della risalente epoca di acquisto dei materiali destinati alla rivendita ma rimasti invenduti sin dal 2004- solo parte dei materiali presenti e non ancora danneggiati possono considerarsi
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 14 risarcibili, occorre perciò discostarsi parzialmente dalle conclusioni della CTU e Per_1 si può conseguentemente affermare che i danni i quali (secondo un criterio di causalità adeguata e in considerazione dei) possono essere ritenuti conseguenza immediata e diretta “più probabile che non” delle infiltrazioni e percolazioni dell'agosto 2019 vanno rideterminati in un importo pari a un mezzo approssimato della cifra stimata dalla CTU a pag. 70, e dunque vanno rideterminati in EUR 24.000,00, cifra per le ragioni già spiegate dev'essere infine diminuita di un terzo ex a. 1227 cc, sicché l'attrice ha diritto a vedersi risarcito unicamente l'importo di € 16.000,00 (importo pari a meno di un quarto di quello oggetto di domanda, cioè di 71.958,42
-cifra però comprensiva di spese anche del procedimento preventivo-), e a poco più di un terzo di quanto stimato dalla CTU.
In parziale accoglimento della domanda la convenuta dev'essere perciò condannata a pagare all'attrice EUR 16.000,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dalla domanda (notificata il 3.3.2022) al saldo, trattandosi di danno di valore.
La domanda di manleva, svolta dalla convenuta nei confronti del , non trova sufficiente CP_4 fondamento nell'istruttoria svolta, non essendo stato in particolare raggiunta adeguata prova del fatto che l'allagamento sia stato causato dal pluviale condominiale.
Quanto invece alla regolazione delle spese di lite fra attrice e convenuta, si deve anzitutto ricordare che lo scaglione applicabile ai compensi corrisponde alla cifra oggetto di condanna, sicché le spese vanno regolate come segue:
• considerato che la domanda viene accolta per circa un terzo, un terzo delle spese di questo procedimento, liquidato in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto anche dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, va posta a carico della convenuta, mentre i restanti due terzi devono essere compensati;
• analogamente, compensatine i due terzi, va posto a carico della convenuta solo un terzo dei compensi di assistenza legale pel procedimento preventivo, dovendosi in proposito ricordare anche la notevole sproporzione fra l'entità del danno lamentato (rilevabile dal già citato doc. 4 ricorrente) e la ben minore cifra stimata dalla CTU;
lo scaglione è comunque da individuare in quello del valore oggi liquidato.
Le spese liquidate alla CTU, che non risultano oggetto di opposizione, devono essere poste per due terzi a carico dell'attrice e per un terzo a carico della convenuta: la necessità di portare a termine la consulenza preventiva, infatti, va ascritta unicamente all'odierna attrice che (come risulta dall'email 22 aprile 2021 dell'avv. NIGRO, prodotta a corredo della relazione peritale) respinse la proposta conciliativa formulata dalla CTU nella riunione del 26 febbraio 2021 (che prevedeva il Per_1 pagamento di € 18.000,00 da parte della e si disse invece “favorevole ad un CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 15 conciliazione della posizione, con il pagamento della somma omnicomprensiva di €.100.000,00” mentre con email del 30 aprile 2021 l'avv. Ferrante confermò alla CTU che la ra disponibile a CP_1 conciliare alle condizioni prospettate dalla CTU.
Considerata, oltre a ciò, la reciproca soccombenza, devono essere compensate fra attrice e convenuta le spese dei rispettivi consulenti di parte.
L'accoglimento ancorché parziale della domanda implica il rigetto della richiesta di condanna dell'attrice ex a. 96 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande dell'attrice Parte_1
;
[...]
(2) per l'effetto, condanna la convenuta pagare all'attrice Controparte_1
l'importo di EUR 16.000,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal 3 marzo 2022 al saldo;
(3) condanna la convenuta: (a) a rifondere all'attrice un terzo delle spese di questo procedimento, liquidato in € 135,00 per spese e € 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando i restanti due terzi;
(b) a rifondere all'attrice un terzo delle spese del procedimento preventivo RG 10165/2020, liquidato in € 95,00 per spese e € 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando i restanti due terzi;
(4) pone definitivamente per i due terzi a carico dell'attrice soc. e per un Parte_4 terzo a carico della convenuta le spese di CTU, che il provvedimento reso il CP_1
22.11.2021 dal giudice dottore nel procedimento preventivo RG 10165/2020 ha Per_4 già liquidato in “€ 9.505,12 a titolo di onorari, oltre accessori di legge”; (5) compensa interamente fra attrice e convenuta le spese dei rispettivi consulenti di parte.
Così deciso il giorno 8 settembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 16
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 3936 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. Parte_1
P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. BERIOTTO ILARIA, NIGRO PIETRO PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CARREA ALESSANDRA, FERRANTE RICCARDO PARTE CONVENUTA
. MILANO VIA SOLFERINO 34 (cod. fisc. NON INDICATO) CP_2 contumace PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della IG.ra e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di Controparte_3 della somma pari ad €.71.958,42=, oltre agli interessi … o di quella diversa o Parte_1 maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
- rigettare le domande spiegate dalla parte convenuta perché infondate ... IN VIA SUBORDINATA: - … accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della IG.ra
… e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad €.71.958,42=, oltre agli interessi … o di quella diversa o maggiore
[...]
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 1 somma che dovesse risultare all'esito del giudizio”
Parte convenuta conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“in via processuale: - … dichiarare la contumacia, … del terzo chiamato in giudizio,
[...]
, ... Controparte_4 nel merito, nei confronti di : Pt_1 accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità, … dell'ATP R.G. n. 10165/2020 Tribunale di Milano …
- rigettare in quanto infondate … tutte le domande … formulate, da nei Parte_1 confronti della signora Controparte_1 in via riconvenzionale:
- … accertare in via riconvenzionale la responsabilità ex art. 1227 c.c. per fatto colposo imputabile a nella causazione del danno e per l'effetto escludere ovvero Parte_1 diminuire il risarcimento dovuto dalla signora nella misura che si indica Controparte_1 nel 50% dell'importo che dovesse risultare all'esito del giudizio, ovvero nella diversa, eventualmente anche maggiore, percentuale che sarà ritenuta di giustizia … inoltre - … condannare, … per lite temeraria al risarcimento del danno a Parte_1 favore della resistente signora e per l'effetto compensare anche detto Controparte_1 importo con quello dovesse risultare all'esito del giudizio dovuto dalla signora CP_1
a favore di
[...] Parte_1 sempre nel merito, nei confronti del terzo chiamato:
- condannare il , … a manlevare e garantire la signora Controparte_4 da ogni e qualsiasi costo che la stessa ha dovuto o dovrà affrontare in Controparte_1 relazione alla procedura di ATP R.G. n. 10165/2020 Tribunale di Milano … e a rimborsare le spese legali e di consulente di parte sostenute dalla stessa convenuta per detta procedura”
Lo svolgimento del processo
Con ricorso ex a. 702 bis cpc del 2.2.2022 la ricorrente esponeva che (risulta qui opportuno riferire i fatti in ordine cronologico, senza riportare invece quegli ampi stralci della relazione depositata dalla CTU nel precedente accertamento preventivo trascritti nel ricorso in esame):
• essa è un'impresa operante nella distribuzione di serrature e altri strumenti, con sede legale in
, , ove si trova il suo negozio;
CP_4 Controparte_4
• tale negozio “si colloca al piano terra dello stabile condominiale de quo, possiede una vetrina su strada e si sviluppa in lunghezza verso il cortile interno;
inoltre, l'immobile si sviluppa, in parte, sotto il corpo dell'edificio condominiale e sotto l'appartamento della IG.ra CP_1
e, in parte, in un volume ad un piano che si protende oltre l'edificio ed all'interno del cortile, sopra il quale si trova il terrazzo con veranda dell'appartamento di proprietà della IG.ra
(pag. 2); CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 2 • “nel mese di agosto 2019 il negozio sottostante di proprietà della è stato Parte_1 interessato da infiltrazioni di acqua provenienti proprio dall'immobile dell'odierna resistente, che hanno causato ingenti danni a buona parte dei mobili, del materiale e della strumentazione elettronica ivi presente” (pag. 10);
• il 6.2.2020 la soc. aveva proposto un ricorso ex a. 696 o 696 bis cpc (RG Pt_1
10165/2020) all'esito del quale il CTU (ing. ) aveva accertato che i “fenomeni Per_1 infiltrativi lamentati [erano] riconducibili esclusivamente al malfunzionamento degli attacchi del lavello della cucina della veranda dell'appartamento di proprietà della IG.a , CP_1 sicché essa -a norma dell'a. 2051 cc- era tenuta “a risarcire tutti i danni causati dal suo appartamento al negozio di proprietà della ”, stimati dal CTU in EUR 46.660,66 Pt_1
(passim da pag. 2 a 7, 10 e altre);
• la era comunque responsabile ex a. 2043 cc (pag. 13), poiché essa stessa aveva CP_1 affermato d'aver appreso della perdita dal 12 agosto 2019 (pag. 12), ma, in occasione del primo intervento in data 20 agosto 2019, l'acqua era ancora presente sul pavimento del terrazzo e solo il 4 settembre 2019 la signora aveva sostituito gli attacchi del lavello usurati (pag. 12);
• la resistente aveva perciò diritto a essere risarcita delle seguenti voci (pag. 13):
◦ € 1.015,04 a titolo di fondo spese riconosciuto al CTU per l'inizio delle operazioni peritali (doc. 24);
◦ € 11.045,05 a titolo di compensi liquidati al CTU Ing. (doc.ti da 24 a 27); Per_1
◦ € 640,50 di cui alla fattura n. 097/2021 emessa dall'Arch. per l'assistenza offerta in qualità di consulente tecnico di parte (doc. 28);
◦ € 12.597,17 di cui alla nota pro forma n. 419/20 emessa dallo Controparte_5
a titolo di spese legali sostenute per il giudizio di accertamento tecnico
[...] preventivo (doc. 29);
◦ € 46.660,66 quale somma quantificata dalla CTU pei danni ai mobili, al materiale e alla strumentazione presente nel negozio della ricorrente (doc. 22), per un importo complessivo di € 71.958,42 oltre interessi. La ricorrente conclude chiedendo: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della IG.ra … e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla al pagamento in favore di della somma pari ad €.71.958,42=, oltre Parte_1 agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo, o di quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
IN VIA SUBORDINATA: - … accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della IG.ra … e, per l'effetto, condannarla al pagamento in Controparte_1 favore di della somma pari ad €.71.958,42=, oltre agli interessi … o di quella Parte_1 diversa o maggiore …”
La resistente si costituiva con comparsa del 15.4.2022 osservando che:
• il 12 agosto 2019 la titolare del ristorante “da Cecco”, sito in sotto il suo CP_4 appartamento, l'aveva avvisata telefonicamente della perdita, sicché essa (che si trovava fuori
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 3 ) era tornata a casa entro due ore, riscontrando che v'era dell'acqua soltanto nel CP_4 pavimento della cucina (piccolo locale di soli tre metri quadrati);
• la resistente aveva quindi subito asciugato quel pavimento e aveva inoltre chiuso l'interruttore generale dell'acqua dell'appartamento, avvisando lo stesso 12.8.2019 anche l'amministratore del IO “sig. Alberto Orlandi, il quale assicurava la resistente, agitata, angosciata e preoccupata per le conseguenti incombenze del caso, che non si sarebbe dovuta preoccupare di nulla in quanto la questione sarebbe stata risolta direttamente da lui, anche aprendo un sinistro presso l'assicurazione del IO”;
• il 4 settembre 2019 su incarico dell'amministratore del IO, un idraulico era stato inviato ed era intervenuto “per risolvere il problema della tubatura”;
• “il negozio di ferramenta della ricorrente , è rimasto chiuso per tutto il mese di agosto Pt_1
2019, in quanto il titolare era all'estero e ai primi di settembre 2019 ha riaperto regolarmente” lavorando “senza alcuna interruzione di sorta sin dalla riapertura, anche nel periodo eccezionale di emergenza pandemica (marzo-giugno 2020) proprio per i particolari prodotti offerti in vendita, collegati alle attività eccezionali consentite in detto periodo”;
• del resto, “come dichiarato dallo stesso titolare della (cfr. verbale n. 1 ATP, doc. 15 Pt_1 prodotto da controparte), avvisato il 12 agosto del problema verificatosi, ha deciso di rimanere all'estero fino alla riapertura del negozio in quanto 'la perdita era stata sistemata'”;
• nessun'altra comunicazione né richiesta era arrivata alla resistente dopo l'intervento dell'idraulico (del 4.9.2019) fino alla notifica del ricorso per ATP nel quale la ricorrente chiedeva il “risarcimento di danni per quasi mezzo milione di euro, domanda che ha procurato alla signora come è immaginabile, un trauma causa di forte stress ed ansia con seri CP_1 riflessi sul piano della salute”;
• in particolare, “nel ricorso per ATP esponeva di avere subito nel proprio negozio nei Pt_1 giorni 12, 13 e 14 agosto 2019 ingenti danni … a seguito di copiose percolazioni d'acqua provenienti, a suo dire, dalla rottura di una conduttura idraulica collocata nell'appartamento del piano superiore, ove risiede l'esponente sig.ra elencava quindi una CP_1 Pt_1 serie di asseriti danni riguardanti del materiale che dichiarava essere stato al tempo presente nel proprio negozio, indicando una perdita di beni per il valore complessivo di Euro 421.368,36= al quale dovevano aggiungersi ulteriori costi per oltre 50mila euro in base a dei preventivi per acquisto di altri beni che allegava. Costituendosi nel giudizio di ATP l'odierna esponente sollevava seri dubbi sull'ammissibilità ed utilità di un accertamento tecnico a distanza di così tanto tempo dai fatti (doc. 5). Inoltre deve evidenziarsi che l'ATP si è svolta coinvolgendo anche … il IO ... unico soggetto con il quale aveva avuto Pt_1 esclusivi contatti nel corso dei mesi precedenti alla richiesta giudiziale”;
• rispetto alla pretesa di quasi € 500.000,00 la CTU ing. all'esito dell'ATP aveva Per_1 stimato “danni per la minor somma di 46mila euro, adottando, però, dei criteri di valutazione errati e che dovranno essere rivisti”;
• premesse la richieste processuali di chiamare in causa il e di convertire il rito CP_4
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 4 in quello ordinario, svolgeva contestazioni circa la riferibilità causale degli asseriti danni all'evento verificatosi un anno e cinque mesi prima della CTU, e sottolineava anche “il difetto di prova circa il fatto che i beni descritti nell'elenco degli asseriti danni (cfr. doc. 4), si trovassero effettivamente nel locale sottostante la proprietà della esponente in occasione della perdita di acqua che si è risolta il 12 agosto 2019: il punto è sorretto solo dalla mera affermazione del ricorrente - priva di rilevanza processuale”;
• ancora, la CTU aveva “potuto quindi solo basarsi su dichiarazioni delle parti, fotografie prive di data certa, oltre che su documenti non prodotti con il ricorso introduttivo, ma forniti successivamente dal ricorrente non nell'ambito di un'istruzione probatoria, con palese compressione del diritto di difesa della resistente. Il CTU ha risposto al quesito esponendo solo valutazioni soggettive e opinioni personali, prive di alcun sostegno di riscontro oggettivo”;
• il consulente di parte, ing. aveva chiaramente sottolineato che “… dal punto di vista Per_3 tecnico e scientifico, siamo in presenza di affermazioni contrastanti delle parti per cui non è possibile, né corretto, considerare non provata una certa affermazione di una parte e validamente provata quella contraria di altra parte”;
• la CTU non aveva spiegato per quali ragioni e sulla base di quali elementi oggettivi essa ritenesse “dimostrato o accertato che il ristagno dell'acqua eventualmente ancora presente sul terrazzo il 20 agosto 2019 fosse collegabile all'acqua eventualmente filtrata dalla CP_1 cucina al terrazzo della esponente in occasione del fatto del 12 agosto 2019” mentre v'era prova documentale del fatto che “nei giorni precedenti l'accesso del 20 agosto dell'idraulico mandato dal IO la zona è stata interessata da forti scrosci piovaschi”;
• mancava la prova “che i beni indicati nell'elenco fornito da e comunque quelli che il Pt_1
CTU ha trovato presenti nei locali della ricorrente fossero gli stessi e che fossero presenti nel soppalco e nel magazzino del retrobottega nel mese di agosto 2019. L'onere di tale prova grava, ancora oggi, sulla ricorrente ”; Pt_1
• la CTU “senza averlo potuto verificare personalmente, dà per provata la circostanza che la fuoriuscita d'acqua che si sarebbe riversata sul pavimento sia conseguenza del cedimento degli
“attacchi dell'impianto idrico” sotto il lavello della cucina” della resistente;
• quanto al nesso causale, la CTU “afferma di aver accertato le infiltrazioni dal soffitto del soppalco da qualche immagine fotografica fornita da parte ricorrente durante le Pt_1 operazioni di ATP solo quando tale documentazione è stata “appositamente” richiesta e sollecitata a proprio dal CTU durante le operazioni peritali” mentre “la Pt_1 documentazione fotografica e video o di altro genere prodotta in atti con il ricorso ATP non vi era alcuna prova che mostrasse un percolamento o filtrazione in atto dal soffitto o dalle murature del retrobottega del negozio ”; Pt_1
• in ogni caso, “tale documentazione integrativa di controparte, ancorché priva di data certa e prodotta al di fuori delle procedure consentite dallo svolgimento dell'ATP, non offre alcuna certezza del sicuro riferimento all'evento oggetto del presente giudizio, in quanto si tratta di documenti che potrebbero tranquillamente riferirsi ad eventi accaduti precedentemente ai fatti
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 5 dell'agosto del 2019” posto che “durante tutte le operazioni peritali il CTU non ha potuto verificare né appurare la presenza di infiltrazioni in corso sul soffitto della zona magazzino/soppalco e nemmeno sul soffitto della zona negozio perché non c'erano, infatti nessun riscontro vi è nei verbali dell'ATP. Quindi l'affermazione sulle presunte avvenute filtrazioni, dovute all'evento 12 agosto 2019, dal soffitto di separazione dall'appartamento sono solo deduzioni indiziarie, puramente ipotetiche e non accertate direttamente, e CP_1 nemmeno “mostrate” da alcuna prova certa prodotta in atti nella procedura di ATP”;
• per quanto concerne le macchie e lo scrostamento di intonaco dal soffitto “lo stesso CTU ha ritenuto fossero di vecchia data, dovute a fenomeni molto più “vecchi” vale a dire precedenti rispetto quelli lamentati ad agosto 2019. A conferma di questa valutazione, durante le operazioni peritali in remoto del 26.02.2021 lo stesso avv. Nigro ha dichiarato che ha Pt_1 già ricevuto diversi rimborsi dalle assicurazioni del per danni derivanti da altre CP_4 infiltrazioni verificatesi in passato, dichiarazione rilevante che non è stata richiamata dal CTU nella relazione finale. In proposito la circostanza dovrà essere appurata con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della relativa documentazione al IO, terzo chiamato”;
• “gli elementi in ferro del solaio a volta così come i materiali e gli strumenti, che durante le operazioni peritali sono state rilevati dal CTU in gran parte arrugginiti per fenomeni di degrado e di ossidazione che devono essere durati necessariamente anni per essersi prodotti, così come gli altri beni fotografati da … Anche su questo punto il CTU non ha preso Pt_1 alcuna posizione”;
• “in conclusione, la fatiscente modalità di conservazione protratta PER ANNI delle confezioni e del materiale che lamenta sarebbero stati danneggiati dal solo evento dell'agosto 2019 Pt_1 non è stata assolutamente considerata dal CTU anche se, da sola, sarebbe sufficiente per portare al rigetto dell'avversa pretesa risarcitoria e ad una differente valutazione dei danni”;
• per ciò che attiene al “quantum”, la resistente eccepiva che la CTU non avesse “affatto
“accertato puntualmente” quali fossero gli effettivi materiali e strumenti presenti in negozio al 12 agosto 2019 tra tutti quelli inseriti nell'elenco di e ripresi nella tabella 2 allegata Pt_1 alla relazione finale del CTU … Infatti, come risulta chiaramente proprio dalla specifica colonna, la quantità di materiale presente in negozio ad agosto 2019 è stata soltanto “stimata” dal CTU in via puramente ipotetica, applicando soltanto diverse percentuali di riduzione dei quantitativi dichiarati in acquisto”;
• mancava la prova che l'asserito danneggiamento del materiale oggetto di fotografie (pur ipotizzandone l'effettiva presenza nel magazzino) fosse collegato unicamente all'evento dell'agosto 2019, e infatti la CTU aveva “conferma[to] di avere adottato una soluzione soggettiva disancorata da qualsiasi criterio oggettivo anche economico, poiché, nelle proprie valutazioni, “… ha tenuto conto del materiale più datato, per il quale ha applicato percentuali di riduzione dal 30% al 90%, sino al 100% per le apparecchiature hardware. Anche per alcuni arredi sono applicate percentuali di vetustà del 50%” senza fornire alcuna razionale giustificazione delle percentuali applicate”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 6 • la CTU aveva spiegato che “… le percentuali applicate, pertanto, costituiscono valutazioni a corpo sul degrado dei materiali e sul grado di vetustà preesistente. Per le minuterie e gli oggetti presenti in grande numero, come serrature e maniglie, la stima si è basata, talvolta sul conteggio eseguito nel corso delle operazioni peritali, talvolta, ove reso difficoltoso dalle difficoltà di movimentazione degli imballaggi, attraverso una quantificazione del volume di ingombro” e comunque nella relazione peritale erano presenti molti verbi al modo condizionale e mancavano invece nessi causali fra le premesse e le conclusioni (come per esempio, secondo quanto riportato a pag. 8 del ricorso: “… è presente una cucina con lavello i cui attacchi all'impianto idrico avrebbero ceduto …. Sebbene non si disponga di prove documentali che attestino la durata del primo versamento …. è certo che l'acqua è rimasta depositata …”);
• ai fini della responsabilità ex a. 2051 cc, pur non negando la perdita d'acqua verificatasi il 12 agosto 2019, nondimeno mancava sia “il nesso causale tra l'evento che ha riguardato la “cosa in custodia” e i danni subiti, ma anche la prova del danno effettivo subito in conseguenza dello specifico evento”, tanto più che dalla CTU “non emerge una imputazione del fatto causativo della fuoriuscita d'acqua alla signora rilevante ai fini dell'art. 2051 c.c.: non viene, CP_1 infatti, precisato il motivo del 'cedimento degli attacchi alla colonna condominiale dell'acqua'”;
• in ogni caso, sussisteva responsabilità dell'attrice ex a. 1227 cc, poiché “un pronto intervento di all'interno del negozio dopo il 12 agosto e prima della riapertura avvenuta ai primi di Pt_1 settembre, che non vi è mai stato, avrebbe potuto ridurre, se non addirittura evitare, l'asserito danno denunciato, o quantomeno una parte di esso” mentre l'attrice “ha lasciato il negozio chiuso sino alla riapertura, contribuendo così al danneggiamento dei beni ivi presenti: da ciò consegue la diretta responsabilità ex art. 1227 c.c. per fatto colposo imputabile a nella Pt_1 causazione del danno, responsabilità che dovrà comportare, come si richiede in via riconvenzionale, una diminuzione del risarcimento”;
• sussisteva responsabilità dell'attrice anche ex a. 96 cpc, poiché essa aveva tentato “di far apparire la presenza di acqua su oggetti fotografati molti giorni dopo il presunto percolamento dal piano superiore (cfr. docc. 12-15): è evidente che chiunque trovasse dell'acqua su di un telefono, si affretterebbe a toglierla, invece le foto mostrano acqua c.d. “viva” su vari beni a 22 giorni dall'ipotetico allagamento”. Sorge il fondato dubbio che le produzioni fotografiche non si riferiscano ai fatti per cui è causa, anche perché l'acqua dopo 22 giorni sarebbe naturalmente scivolata fuori dagli oggetti o evaporata”; inoltre dai documenti prodotti risultava che l'attrice “ha prima tentato di ottenere il risarcimento dall'assicurazione del e solo dopo aver avuto risposta negativa per l'assurdità della pretesa, ha agito CP_4 giudizialmente contro l'esponente”, e in sede di procedimento preventivo aveva dichiarato “di aver subito danni per oltre 470mila euro: tale somma è pari al valore di riacquisto di tutti i beni che essa ha acquistato dal 2004 al 2019, al prezzo che gli stessi – da nuovi – avevano nel 2019, maggiorato dell'IVA (che fiscalmente viene scaricata da controparte e dunque non sarebbe neppure rimborsabile)”; ancora, “ulteriore prova del preordinato intento temerario di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 7 controparte emerge dal fatto che sono stati chiesti nell'ATP ulteriori importi (rispetto a quelli indicati nell'elenco dei beni acquistati dal 2004 al 2019) di cui pretendeva il
Pt_1 risarcimento “per il ripristino della propria attività”. ha prodotto, infatti, nell'ATP
Pt_1 sub doc. 14 … un preventivo che porta un costo totale di 51mila euro. Detto preventivo include una duplicatrice “IDEA”, valutata euro 13.500= oltre IVA. Si evidenzia che la medesima duplicatrice “IDEA” era già inserita nell'elenco dei beni danneggiati da risarcire (cfr. doc. 4, pag. 1 n. 5) al maggior costo di 27mila euro: in pratica ha tentato di ottenere due volte
Pt_1 il pagamento del medesimo bene, cercando di confondere le idee a controparte richiedendo prezzi diversi per il medesimo bene. Analogo rilievo concerne la voce n. 553 (doc. 4, pag. 10) che indica come cquistato da nel 2015 per 4.900= euro un “Mac Matrix PRO”, che
Pt_1 inspiegabilmente viene indicato avere un valore di riacquisto nel 2019 di 10.800= euro, con aumento del 100%. Anche in questo caso pretenderebbe un doppio pagamento dalla
Pt_1 controparte, posto che nel preventivo (doc. 18) per il medesimo bene si richiederebbero altri 4.100= euro oltre IVA. Sempre 15 anni addietro asserisce di aver acquistato scaffali ed
Pt_1 arredi del negozio per un importo di circa 18mila euro: nell'elenco dei danni patiti controparte pretenderebbe, per comprarne evidentemente di nuovi, la somma di oltre 23mila euro (cfr. doc. 4, nn.45-46). Anche in questo caso la ricorrente oltre ai 23mila euro ha la temeraria pretesa di chiedere anche il rimborso di un preventivo per nuovo arredo, pari ad euro 5.498= oltre IVA (doc. 15 , che si produce sub doc. 19)”;
Pt_1
• contestava anche la pretesa di ulteriori ingiustificati importi;
• rilevava che l'attrice aveva “sottaciuto l'esistenza di precedenti eventi infiltrativi che avrebbero garantito alla ricorrente da parte dell'assicurazione del IO, passati Controparte_6 risarcimenti di danno. Tale omesso comportamento è dimostrazione quantomeno di una colpa grave nell'esercizio dell'azione svolta nei confronti della signora anch'esso CP_1 rilevante ai fini dell'art. 96 c.p.c.”. La convenuta previa richiesta di chiamata del terzo CP_1 Controparte_4
e di mutamento di rito quindi concludeva chiedendo:
“Nel merito, nei confronti di :- … rigettare … le domande … formulate da Pt_1 Parte_2
…
[...] in via riconvenzionale: - … accertata in via riconvenzionale la responsabilità ex art. 1227 c.c. per fatto colposo imputabile a nella causazione del danno, diminuire il risarcimento dovuto Parte_1 dalla signora nella misura che si indica nel 50% dell'importo che dovesse risultare all'esito CP_1 del giudizio… - … condannare … per lite temeraria … e per l'effetto compensare anche Parte_1 detto importo con quello dovesse risultare all'esito del giudizio dovuto dalla signora CP_1
a favore di .
[...] Parte_1
Sempre nel merito, nei confronti del terzo chiamato: - condannare il Controparte_4
, … a manlevare e garantire la signora da ogni e qualsiasi costo
[...] Controparte_1 che la stessa ha dovuto o dovrà affrontare in relazione alla procedura di ATP RG n. 10165/2020”.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 8 All'udienza di prima comparizione tenuta il 20.10.2022 la ricorrente soc. dichiarava di non Pt_1 avere istanze istruttorie, mentre la resistente chiedeva che fosse dichiarata la contumacia del terzo chiamato e chiedeva la conversione nel rito ordinario, la quale ultima veniva CP_4 disposta con ordinanza 21.10.2022. A seguito dell'udienza 15.2.2023, con ordinanza 23.2.2023 venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc. All'udienza 15.7.2023 venivano dichiarati inammissibili (per le ragioni ivi analiticamente esplicitate) i due capitoli per testimoni richiesti dall'attrice, veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'attrice e del , veniva ammessa la prova testimoniale diretta dedotta dalla convenuta e quella CP_4 contraria richiesta dall'attrice (con delega, per alcuni capitoli, al tribunale di MONZA). Veniva ordinato al , ex a. 210 cpc, di esibire documenti relativi ai sinistri denunciati dall'attrice fino al CP_4
2019. Veniva infine dichiarata la contumacia del terzo chiamato . CP_4
Acquisita la relazione depositata dalla CTU nel procedimento preventivo RG 10165/2020, all'udienza 18.10.2023 il giudice onorario interrogava formalmente (indicato nel verbale come Parte_1
“legale rappresentante” della società attrice, che peraltro nell'epigrafe del ricorso ex a. 702 bis cpc era stato indicato come “titolare” [sic] della medesima società) nonché DI BE (amministratore del IO terzo chiamato contumace). Il giudice onorario inoltre assumeva le testimonianze di e La Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 convenuta dichiarava di non aver reperito il testimone “Titolare del ristorante Da Cecco” in quanto tale ristorante “risulta cessato”. Con PEC del 31.10.2023 il , anziché esibire ex a. 210 cpc quanto richiesto CP_4 dall'ordinanza 15.7.2023, esibiva documenti relativi al sinistro per cui è causa, sicché la richiesta di esibizione deve dirsi non ottemperata. Dopo alcune udienze fissate per interrogare il testimone (indicato dalla convenuta come Tes_4 testimone di riferimento a seguito delle dichiarazioni di ), con ordinanza 15.1.2024 Tes_2 veniva accolta la rinuncia a tale testimone. Il 9.2.2024 veniva acquisito il verbale dell'udienza 16.1.2024 alla quale il tribunale di MONZA aveva interrogato il testimone Testimone_5
All'udienza del giorno 10/04/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte. Scaduti il 9.6.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
È opportuno sintetizzare dapprima l'esito dell'istruttoria orale:
• (che dal doc. 1 l'attrice risulta socio accomandatario della soc. ricorrente), CP_7 formalmente interrogato: ha negato d'aver ricevuto “risarcimenti economici” fino al 2019, ha confermato che “ ha lavorato senza alcuna interruzione di sorta sin dalla riapertura Pt_1 avvenuta a settembre 2019, anche nel periodo eccezionale di emergenza pandemica (marzo- giugno 2020)” esclusa solo “la prima settimana alla fine di agosto … perché era tutto
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 9 allagato” sicché appunto il negozio aveva “riaperto circa una settimana dopo a inizio settembre”;
• l'amministratore del , formalmente interrogato, ha confermato che “negli anni CP_4 precedenti il 2019 ha denunciato al danni da Parte_1 Controparte_4 infiltrazioni di umidità e ricevuto risarcimenti economici” aggiungendo “non so dire in che anno ma sono certo che era un sinistro che riguardava;
Parte_1
• il testimone (geometra, conoscente della convenuta ha confermato Tes_1 CP_1 che la mattina del 12 agosto 2019 era stato chiamato al telefono dalla convenuta che gli aveva chiesto di accompagnarla a casa sua “per problemi nell'appartamento” e di essere quindi entrato “insieme alla signora nell'appartamento e c'era acqua a terra nel locale cucina e si estendeva un po' verso il corridoio a.d.r. tutto il cucinotto aveva acqua a terra a.d.r. c'era un bel dito d'acqua a terra che ho provveduto ad asciugare con uno straccio”, ha confermato inoltre d'aver “provveduto a chiudere il rubinetto centrale dell'acqua al servizio dell'appartamento, indicato… dalla signora assicurando[si] che non vi fosse più CP_1 perdita di acqua”, ha confermato che in quella stessa occasione (12 agosto 2019) “la signora chiamava lo studio dell'amministratore del IO, riferendo dell'allagamento CP_1
e dichiarandosi preoccupata per le conseguenti incombenze del caso” aggiungendo che “al momento in cui [era andato] nell'appartamento il 12 agosto il negozio era chiuso”;
• il testimone (collaboratore della soc. fornitore del Tes_2 CP_8
CONDOMINIO terzo chiamato) ha dichiarato in particolare: “sono stato presente agli interventi del 20 agosto e 4 settembre 2019 presso il IO insieme ai miei operai … L'idraulico che ha eseguito l'intervento è un nostro dipendente sig. Parte_3
”
[...]
• la testimone (“compagna convivente del sig. ) ha dichiarato in Tes_3 Parte_1 particolare: “Non so esattamente le date… eravamo in vacanza … non ricordo quando il negozio ha riaperto”, quanto alla domanda “Vero che ha lavorato senza alcuna interruzione di Pt_1 sorta sin dalla riapertura avvenuta a settembre 2019, anche nel periodo eccezionale di emergenza pandemica
(marzo-giugno 2020)” ha risposto “Penso di si. Io non lavoro nel negozio ma il mio compagno andava a lavorare”;
• il testimone , chiamato dalla soc. attrice a rispondere a prova contraria sui capitoli Tes_5 della seconda memoria della convenuta ha dichiarato testualmente: CP_1
<< Sono amico da tanti anni del legale rappresentante di sig. e dal Pt_1 Parte_1
2018 abbiamo iniziato una collaborazione continua sino a dicembre 2022. Io sono un consulente informatico e mi occupavo della gestione informatica del suo negozio di ferramenta. … Io non ho telefonato alla signora presumo che qualcuno l'abbia CP_1 fatto … La signora non mi ha chiamato CP_1
Ero presente sul posto quando è arrivata la signora Era accompagnata da una CP_1 persona, ma non so chi fosse. Siamo entrati insieme in casa (della signora " CP_1
(sul cap. 4: Vero che in tale occasione sono salito insieme alla signora nel suo appartamento ove CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 10 abbiamo riscontrato che nel locale cucina vi era acqua sul pavimento”): Confermo, non solo nel locale cucina. Era tutto allagato l'appartamento anche in terrazzo. Io ho individuato la perdita in cucina sotto il lavello e ho fatto foto e video (sul cap. 5: Vero che ho provveduto a chiudere il rubinetto centrale dell'acqua al servizio dell'appartamento, indicatomi dalla signora assicurandomi che non vi fosse più perdita di acqua): Confermo, ho CP_1 chiuso io il rubinetto dell'acqua
… (sul cap. 10: Vero che negli anni precedenti il 2019 ha denunciato al Parte_1 Controparte_4
danni da infiltrazioni di umidità e ricevuto risarcimenti economici): Confermo la circostanza
[...] in quanto era già mio cliente e si è lamentato più di una volta degli Parte_1 Pt_1 allagamenti del negozio per colpa della signora Inoltre mi è capitato più di una CP_1 volta di vedere macchie da infiltrazione sul soffitto del negozio e mi ha detto che Pt_1 erano dovute agli allagamenti dell'appartamento della signora CP_1
(sul cap. 11. Vero che il negozio di ferramenta di è rimasto chiuso per tutto il mese di agosto 2019, e Pt_1 ha riaperto ai primi di settembre 2019) Confermo, noi non abbiamo potuto riaprire prima perché il negozio era allagato ed il materiale arrugginito ed inutilizzabile. L'acqua era presente anche nei neon per l'illuminazione … abbiamo dovuto anche cambiare il computer … non ho visto nelle precedenti infiltrazioni i danni, posso dire che il materiale danneggiato in seguito a questo evento prima era in condizioni di materiale nuovo, lo mi occupavo dell'inventario del materiale anche sistemandolo (sul cap. 12. Vero che ha lavorato senza alcuna interruzione di sorta sin dalla riapertura avvenuta a Pt_1 settembre 2019, anche nel periodo eccezionale di emergenza pandemica (marzo-giugno 2020) Abbiamo lavorato continuamente tranne il mese in cui era vietato circolare per legge per il covid >>.
Anche a voler trascurare che la testimonianza qui resa dal (amico del , cioè del Tes_5 Pt_1
“legale rappresentante” della convenuta) può suscitare qualche dubbio circa la piena attendibilità delle circostanze da costui riferite (giacché il fa uso costante del pronome nella forma della prima Tes_5 persona plurale, lasciando intendere sostanziale comunanza di interessi colla società attrice) deve comunque notarsi che il riferisce elementi di rilievo laddove: Tes_5
• conferma che già in occasione del primo accesso ai locali della convenuta, cioè già il 12 agosto 2019, era stato (per giunta, da lui stesso) chiuso “il rubinetto centrale dell'acqua al servizio dell'appartamento”
• conferma che già “negli anni precedenti il 2019 ha denunciato al Parte_1
danni da infiltrazioni di umidità e ricevuto risarcimenti Controparte_4 economici”, con ciò peraltro contraddicendo le allegazioni della stessa attrice che ciò ha negato.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 11 Il complesso delle prove orali raccolte in questo procedimento, comunque, non consente di identificare con esattezza la causa dei danni, né permette la corretta quantificazioni di questi ultimi. A tal fine occorre dunque far riferimento alla relazione della CTU arch. (depositata il 28.9.2021 Per_1 nel procedimento RG 10165/2020, e per la quale alla predetta consulente d'ufficio fu liquidato -con provvedimento del 22.11.2021- il ragguardevole compenso di “€ 9.505,12 a titolo di onorari oltre accessori di legge”), che peraltro dev'essere parzialmente disattesa, per le ragioni di seguito precisate, anche perché alcune delle conclusioni dell'ausiliaria risultano fondate soltanto sulle dichiarazioni della parte attrice (senza tenere conto delle specifiche obiezioni della convenuta) e altre conclusioni appaiono smentite dall'istruttoria svolta in questo procedimento.
Più specificamente, oltre a rilevare che gran parte delle valutazioni della CTU si basano su documentazione fotografica priva di data certa e in parte contestata dalla convenuta, si deve inoltre sottolineare che nella relazione della CTU si legge: Per_1
➢ a pag. 4: “non risultava chiaramente evidente né il punto di fuoriuscita di acqua, né il punto dove fosse stato eseguito l'intervento” ciò che già può rendere incerta la conclusione della CTU circa l'origine del fatto lesivo;
➢ a pag. 18: “al momento del sopralluogo le riparazioni nelle tubazioni sotto il lavello della cucina erano state eseguite e non si intravedono segni di percolamenti o di acque CP_1 defluite sul pavimento dell'appartamento al piano primo” ciò che in parte contrasta colle considerazioni della CTU circa l'attualità di alcune infiltrazioni;
➢ a pag. 18: “la resistente sig.ra ha dichiarato di essere stata avvisata CP_1 dell'allagamento sempre il giorno 12 agosto e di essere intervenuta nello stesso giorno chiudendo la saracinesca di arresto. Di tale manovra, tuttavia, il CTU non dispone di alcuna prova documentale”, ma si è visto sopra che la tempestiva chiusura del rubinetto centrale dell'appartamento sin dal 12 agosto 2018 è stata confermata sia dal testimone sia dal testimone;
è indubbio infatti che per “saracinesca di arresto” Tes_1 Tes_5 menzionata dalla CTU (la quale a pag. 57 spiega doversi intendere come quella di Per_1
“arresto dell'acqua a servizio dell'appartamento, non certo a servizio dell'intero IO) deve intendersi proprio il rubinetto che i testimoni e confermano essere Tes_1 Tes_5 stato chiuso già dal 12 settembre 2019;
➢ a pag. 54: “Partendo dall'elenco dei materiali per i quali la ricorrente richiede il rimborso, il CTU ha accertato puntualmente quali tra questi fossero presenti al momento degli eventi infiltrativi, rispetto all'epoca di acquisto (le fatture si riferiscono al periodo intercorso dal 2004 al 2019). Inoltre, è stato applicato sul materiale residuo una percentuale di vetustà, in relazione all'epoca di acquisto”, omettendo di spiegare persuasivamente come essa sia pervenuta, nel corso dell'ispezione del 2021, ad accertare che nell'agosto 2019 fossero effettivamente presenti tutti i materiali dichiarati dall'attrice (dovendosi qui sottolineare che, per valutare la plausibilità delle asserzioni della soc. , tenendo conto dell'a. 116 cpc, Pt_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 12 non può essere trascurato il comportamento di tale parte, che nel doc. 4 allegato al ricorso preventivo del 28.2.2020 aveva indicato nell'esorbitante cifra di € 421.365,36 il valore dei ben 1.717 oggetti che sarebbero stati danneggiati dall'evento dell'agosto 2019, e che ciò malgrado non ritenne di censurare in alcun modo la sensibilmente inferiore stima della CTU, attestatasi a
€ 46.660,66 -esatti!-);
➢ a pag. 58: mette in discussione che la data del 12 agosto 2019, riferita concordemente da tutte le parti come inizio delle infiltrazioni, sia effettivamente provata, atteso che “la prima prova documentale disponibile risale invece al 20 agosto, corrispondente alla data del primo intervento eseguito su richiesta del ”, così confondendo la data di inizio del CP_4 fenomeno (confermata peraltro dall'attrice nel verbale del 12.1.2021 accluso alla relazione peritale) e la data di primo intervento riparativo;
➢ a pag. 65: ricorda che il CTP della convenuta “ha osservato che durante le operazioni peritali in remoto del 26.02.2021 l'avv. Nigro ha dichiarato che ha già ricevuto diversi Pt_1 rimborsi dalle assicurazioni del per danni derivanti da altre infiltrazioni CP_4 verificatesi in passato, dichiarazione rilevante che non è stata richiamata dal CTU nella memoria preliminare”; considerato che la CTU non smentisce tale specifica e precisa contestazione, deve dunque ritenersene confermata la fondatezza;
si deve perciò affermare che nel corso delle operazioni peritali il difensore della soc. ammise che la sua assistita Pt_1 aveva “già ricevuto diversi rimborsi dalle assicurazioni del per danni CP_4 derivanti da altre infiltrazioni verificatesi in passato”; tale circostanza, unita alla mancata ottemperanza del all'ordine di esibizione (dovendosi escludere che la semplice CP_4 trasmissione di documenti diversi possa essere interpretata nel senso dell'inesistenza di risarcimenti o indennizzi in favore dell'attrice soc. METALIA precedenti al 2019 per altri allagamenti o infiltrazioni), porta a dubitare fondatamente che tutti i materiali indicati dall'attrice come danneggiati nell'agosto 2019 non fossero già stati danneggiati da precedenti infiltrazioni;
si rende perciò necessaria l'adeguata riduzione della pretesa dell'attrice, poiché si deve tenere conto della verosimile riferibilità di parte dei danni (su articoli che, pur acquistati fra il 2004 e il 2019 -pag. 54 CTU- per essere in gran parte rivenduti, alla data del 12.8.2019 risultavano tuttavia ancora presenti nel negozio attoreo, senza che vi siano elementi idonei a dimostrare come “più probabile che non” la possibilità di ulteriore vendita di oggetti già danneggiati in precedenza).
D'altro canto, il fatto che il fenomeno non fosse di particolare gravità si ricava anche dalla mancata chiusura del negozio che, alla ripresa dopo l'estate, risulta aver regolarmente riaperto e proseguito la sua attività colla sola eccezione delle restrizioni dovute alla nota pandemia, ciò che deve dubitarsi compatibile con danni dell'estensione prospettata dall'attrice.
Pur potendosi condividere ai fini della stima del danno le valutazioni della CTU circa le concrete condizioni di ammaloramento e comunque circa la vetustà di alcuni beni, si deve comunque sottolineare
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 13 che dall'elenco unilateralmente predisposto dall'attrice (prodotto come doc.
4 -in formato PDF ottenuto da scansione di stampa- a corredo del ricorso preventivo, e allegato dalla CTU sotto forma di foglio elettronico fornito dalla stessa attrice) si ricava che:
• circa seicento beni di tale elenco erano stati acquistati prima del 2015 (precisamente, tra il 2004 e il 2015), senza che l'attrice -che ne era onerata- abbia spiegato la ragione di una tanto prolungata permanenza dell'invenduto;
• circa quattrocento beni erano stati acquistati fra il 2016 e il 2017;
• circa trecentosettanta beni erano stati acquistati nel 2018;
• circa duecentocinquanta beni erano stati acquistati prima dell'agosto 2019. Considerato dunque il prezzo d'acquisto di tali beni (come già valutato e ridotto dalla CTU sulla scorta delle centotrentanove fatture prodotte nel procedimento preventivo), applicati però criteri più restrittivi di quelli considerati dalla CTU (dovendosi sul punto condividere le osservazioni critiche del CTP di parte convenuta e ridurre significativamente il valore risarcibile dei beni acquistati anche più di dieci anni prima del fatto lesivo), operata una valutazione necessariamente complessiva ed equitativa, come del resto già prospettato dalla CTU, appare infine congruo stimare il danno risarcibile nella metà approssimata di quanto stimato dalla CTU, dovendosi anche considerare le varie duplicazioni di risarcimenti richiesti dall'attrice per i medesimi beni, come fondatamente e documentatamente sottolineato dalla convenuta.
L'importo del risarcimento dev'essere ulteriormente ridotto in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta ex a. 1227 cc: l'aggravamento del danno appare infatti conseguenza immediata e diretta dell'inerzia manifestata dall'attrice dopo aver appreso la notizia delle infiltrazioni. A differenza della convenuta (che si recò sul posto lo stesso giorno del 12.8.2019) l'attrice risulta essersi invece limitata a incaricare il testimone di partecipare al sopralluogo nella stessa data, ma non risulta aver Tes_5 adottato misure per arginare l'aggravamento del danno, in particolare collocando altrove le merci eventualmente ancora esposte a infiltrazioni.
In conclusione:
• sulla scorta delle stime della CTU, si può ritenere che la causa “più probabile che non” delle percolazioni lamentate dall'attrice possa essere identificata in una tubazione dell'appartamento della convenuta, che giustifica il riconoscimento della responsabilità della x a. CP_1
2051 cc;
mancano invece elementi oggettivi e univoci da cui inferire la corresponsabilità del;
CP_4
• quanto all'entità del danno risarcibile, considerati i rilievi sopra illustrati nonché la mancanza di prova sufficiente di tutti i beni che, alla data del 12 agosto 2019, erano effettivamente presenti nel negozio dell'attrice e che non risultavano già danneggiati dai precedenti eventi (confermati anche dal testimone introdotto dalla stessa attrice), ritenuto inoltre che -in ragione della risalente epoca di acquisto dei materiali destinati alla rivendita ma rimasti invenduti sin dal 2004- solo parte dei materiali presenti e non ancora danneggiati possono considerarsi
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 14 risarcibili, occorre perciò discostarsi parzialmente dalle conclusioni della CTU e Per_1 si può conseguentemente affermare che i danni i quali (secondo un criterio di causalità adeguata e in considerazione dei) possono essere ritenuti conseguenza immediata e diretta “più probabile che non” delle infiltrazioni e percolazioni dell'agosto 2019 vanno rideterminati in un importo pari a un mezzo approssimato della cifra stimata dalla CTU a pag. 70, e dunque vanno rideterminati in EUR 24.000,00, cifra per le ragioni già spiegate dev'essere infine diminuita di un terzo ex a. 1227 cc, sicché l'attrice ha diritto a vedersi risarcito unicamente l'importo di € 16.000,00 (importo pari a meno di un quarto di quello oggetto di domanda, cioè di 71.958,42
-cifra però comprensiva di spese anche del procedimento preventivo-), e a poco più di un terzo di quanto stimato dalla CTU.
In parziale accoglimento della domanda la convenuta dev'essere perciò condannata a pagare all'attrice EUR 16.000,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dalla domanda (notificata il 3.3.2022) al saldo, trattandosi di danno di valore.
La domanda di manleva, svolta dalla convenuta nei confronti del , non trova sufficiente CP_4 fondamento nell'istruttoria svolta, non essendo stato in particolare raggiunta adeguata prova del fatto che l'allagamento sia stato causato dal pluviale condominiale.
Quanto invece alla regolazione delle spese di lite fra attrice e convenuta, si deve anzitutto ricordare che lo scaglione applicabile ai compensi corrisponde alla cifra oggetto di condanna, sicché le spese vanno regolate come segue:
• considerato che la domanda viene accolta per circa un terzo, un terzo delle spese di questo procedimento, liquidato in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto anche dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, va posta a carico della convenuta, mentre i restanti due terzi devono essere compensati;
• analogamente, compensatine i due terzi, va posto a carico della convenuta solo un terzo dei compensi di assistenza legale pel procedimento preventivo, dovendosi in proposito ricordare anche la notevole sproporzione fra l'entità del danno lamentato (rilevabile dal già citato doc. 4 ricorrente) e la ben minore cifra stimata dalla CTU;
lo scaglione è comunque da individuare in quello del valore oggi liquidato.
Le spese liquidate alla CTU, che non risultano oggetto di opposizione, devono essere poste per due terzi a carico dell'attrice e per un terzo a carico della convenuta: la necessità di portare a termine la consulenza preventiva, infatti, va ascritta unicamente all'odierna attrice che (come risulta dall'email 22 aprile 2021 dell'avv. NIGRO, prodotta a corredo della relazione peritale) respinse la proposta conciliativa formulata dalla CTU nella riunione del 26 febbraio 2021 (che prevedeva il Per_1 pagamento di € 18.000,00 da parte della e si disse invece “favorevole ad un CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 15 conciliazione della posizione, con il pagamento della somma omnicomprensiva di €.100.000,00” mentre con email del 30 aprile 2021 l'avv. Ferrante confermò alla CTU che la ra disponibile a CP_1 conciliare alle condizioni prospettate dalla CTU.
Considerata, oltre a ciò, la reciproca soccombenza, devono essere compensate fra attrice e convenuta le spese dei rispettivi consulenti di parte.
L'accoglimento ancorché parziale della domanda implica il rigetto della richiesta di condanna dell'attrice ex a. 96 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) accoglie parzialmente le domande dell'attrice Parte_1
;
[...]
(2) per l'effetto, condanna la convenuta pagare all'attrice Controparte_1
l'importo di EUR 16.000,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione dal 3 marzo 2022 al saldo;
(3) condanna la convenuta: (a) a rifondere all'attrice un terzo delle spese di questo procedimento, liquidato in € 135,00 per spese e € 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando i restanti due terzi;
(b) a rifondere all'attrice un terzo delle spese del procedimento preventivo RG 10165/2020, liquidato in € 95,00 per spese e € 500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando i restanti due terzi;
(4) pone definitivamente per i due terzi a carico dell'attrice soc. e per un Parte_4 terzo a carico della convenuta le spese di CTU, che il provvedimento reso il CP_1
22.11.2021 dal giudice dottore nel procedimento preventivo RG 10165/2020 ha Per_4 già liquidato in “€ 9.505,12 a titolo di onorari, oltre accessori di legge”; (5) compensa interamente fra attrice e convenuta le spese dei rispettivi consulenti di parte.
Così deciso il giorno 8 settembre 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 3936 / 2022 - pag. 16