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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
14907 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ON
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14907 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...], Parte_1
Via Italo Svevo n. 9 rappresentato e difeso dall'avv. BALLARINI LUCA
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Antonio n. 5 interno 4, rappresentata e difesa dall'avv. BALLARINI LUCA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti:
1 - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire e fissare la propria residenza ove lo ritengano opportuno.
2 - La casa coniugale in comodato d'uso gratuito sita in Verona (VR), Via S. Antonio n. 5, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, resta assegnata alla signora affinché vi abiti Parte_2 con i figli e . Il signor provvederà ad asportare i beni strettamente Per_1 Per_2 Parte_1 personali.
3 - I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
.
4 - I figli minori e restano collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre Per_1 Per_2 in Verona (VR), Via S. Antonio n. 5 interno 4, con diritto/dovere del padre di vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario:
a) durante l'anno scolastico: fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle 17,00 fino alla domenica sera alle 20,00 e il mercoledì pomeriggio con prelievo all'uscita da scuola e accompagnamento a casa il giovedì mattina;
b) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 fino alla domenica sera alle 20,00 e il mercoledì pomeriggio con prelievo dall'abitazione della madre e rientro presso l'abitazione della madre il giovedì mattina;
c) durante le festività comandate di Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
d) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la signora entro il 30 maggio di ogni anno;
Parte_2
e) in ogni caso, il padre potrà incontrare i figli minori ( e ) e tenerli con sé in ogni Per_1 Per_2 momento, previo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei medesimi;
f) in ogni caso, eventuali spostamenti o viaggi dei figli minori e dovranno essere Per_1 Per_2 prima condivisi tra i genitori;
5 - I signori e danno il reciproco assenso per l'autorizzazione Parte_1 Parte_2 all'espatrio dei figli minori e impegnandosi sin d'ora a prestare ciascuno il relativo Per_1 Per_2 consenso al rilascio del passaporto del minore.
6 - Il signor si obbliga a corrispondere alla signora la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di euro 400,00 (ossia euro 200,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e . Detta somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora La predetta somma Parte_2 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
7 - L'assegno unico attualmente erogato dall' nella misura di euro 402,00 è attribuito al 100% CP_1 alla signora che continuerà a percepirlo con accredito sul proprio conto corrente. Parte_2
8 - Il signor si obbliga a rimborsare alla signora il 50% delle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie sostenute per i figli minori e come da Protocollo Famiglia del Per_1 Per_2
Tribunale di Verona entro la fine del mese successivo alla richiesta di rimborso per iscritto, corredata dalla relativa documentazione.
D. I coniugi concordano che il versamento del contributo mensile di mantenimento e il rimborso delle spese straordinarie con le modalità di cui ai punti precedenti inizierà a decorre dal deposito del presente ricorso;
E. Prendere atto delle ulteriori seguenti pattuizioni:
9 - I coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti e in grado, con la loro capacità di lavoro, la loro redditività e le loro sostanze di fruire di un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza;
10 - I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e dichiarano che, con l'esatta esecuzione di quanto in esso contenuto, non avranno nient'altro a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto coniugale;
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
31/10/2025 , e - sul presupposto per cui avevano Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 16/3/19 e che dall'unione erano nati (23/11/19) e (16/9/2021) Per_1 Per_2
- hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 18/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]_1
(VR) e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in Parte_2 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
3, parte I, anno 2019;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice NI AR
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ON
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa NI AR Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 14907 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], residente a [...], Parte_1
Via Italo Svevo n. 9 rappresentato e difeso dall'avv. BALLARINI LUCA
e
, nata il [...] a [...], residente a [...]
Antonio n. 5 interno 4, rappresentata e difesa dall'avv. BALLARINI LUCA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni comuni delle parti:
1 - I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire e fissare la propria residenza ove lo ritengano opportuno.
2 - La casa coniugale in comodato d'uso gratuito sita in Verona (VR), Via S. Antonio n. 5, con tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, resta assegnata alla signora affinché vi abiti Parte_2 con i figli e . Il signor provvederà ad asportare i beni strettamente Per_1 Per_2 Parte_1 personali.
3 - I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
.
4 - I figli minori e restano collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre Per_1 Per_2 in Verona (VR), Via S. Antonio n. 5 interno 4, con diritto/dovere del padre di vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario:
a) durante l'anno scolastico: fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle 17,00 fino alla domenica sera alle 20,00 e il mercoledì pomeriggio con prelievo all'uscita da scuola e accompagnamento a casa il giovedì mattina;
b) nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dalle ore 17,00 fino alla domenica sera alle 20,00 e il mercoledì pomeriggio con prelievo dall'abitazione della madre e rientro presso l'abitazione della madre il giovedì mattina;
c) durante le festività comandate di Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
d) durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la signora entro il 30 maggio di ogni anno;
Parte_2
e) in ogni caso, il padre potrà incontrare i figli minori ( e ) e tenerli con sé in ogni Per_1 Per_2 momento, previo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei medesimi;
f) in ogni caso, eventuali spostamenti o viaggi dei figli minori e dovranno essere Per_1 Per_2 prima condivisi tra i genitori;
5 - I signori e danno il reciproco assenso per l'autorizzazione Parte_1 Parte_2 all'espatrio dei figli minori e impegnandosi sin d'ora a prestare ciascuno il relativo Per_1 Per_2 consenso al rilascio del passaporto del minore.
6 - Il signor si obbliga a corrispondere alla signora la somma Parte_1 Parte_2 complessiva di euro 400,00 (ossia euro 200,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e . Detta somma verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Per_2
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora La predetta somma Parte_2 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
7 - L'assegno unico attualmente erogato dall' nella misura di euro 402,00 è attribuito al 100% CP_1 alla signora che continuerà a percepirlo con accredito sul proprio conto corrente. Parte_2
8 - Il signor si obbliga a rimborsare alla signora il 50% delle Parte_1 Parte_2 spese straordinarie sostenute per i figli minori e come da Protocollo Famiglia del Per_1 Per_2
Tribunale di Verona entro la fine del mese successivo alla richiesta di rimborso per iscritto, corredata dalla relativa documentazione.
D. I coniugi concordano che il versamento del contributo mensile di mantenimento e il rimborso delle spese straordinarie con le modalità di cui ai punti precedenti inizierà a decorre dal deposito del presente ricorso;
E. Prendere atto delle ulteriori seguenti pattuizioni:
9 - I coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti e in grado, con la loro capacità di lavoro, la loro redditività e le loro sostanze di fruire di un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza;
10 - I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e dichiarano che, con l'esatta esecuzione di quanto in esso contenuto, non avranno nient'altro a pretendere l'uno dall'altro in dipendenza del rapporto coniugale;
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 – bis 51 cpc personalmente sottoscritto depositato in data
31/10/2025 , e - sul presupposto per cui avevano Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 16/3/19 e che dall'unione erano nati (23/11/19) e (16/9/2021) Per_1 Per_2
- hanno chiesto che fosse pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, susseguentemente la sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, esplicitando le condizioni di divorzio già concordate.
Le parti hanno quindi chiesto anche la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 18/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare la separazione allegando l'intervenuta intollerabilità della convivenza.
La domanda va senz'altro accolta. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli.
Le richieste sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse preminente dei minori e, quanto, al contributo di mantenimento, congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Tenuto conto che la domanda proposta ha ad oggetto anche la richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, occorre procedere all'adozione di una sentenza, necessariamente parziale, di omologa della separazione con contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo per la prosecuzione della fase divorzile davanti al giudice relatore in una udienza da tenersi a distanza di almeno sei mesi dalla omologa della separazione, al fine di rendere procedibile la domanda di divorzio.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno per questa fase integralmente compensate, riservandosi al prosieguo la valutazione delle spese per le ulteriori domande poste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
OMOLOGA la separazione consensuale tra , nata il [...] a [...]_1
(VR) e , nato il [...] a [...], alle condizioni specificate in Parte_2 epigrafe, prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle medesime parti;
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
3, parte I, anno 2019;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
COMPENSA le spese di lite;
Provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 9/12/25.
La Giudice relatrice NI AR
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra