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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/12/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2123/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LO IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. EN AV Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2123 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Zanella e Chiara Boschetti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellato ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cerutti
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._2 appellato contumace e contro
1 (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4 appellati rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Zanella e Chiara Boschetti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4032/2024 del Tribunale di Venezia emessa in data 06.11.2024 e depositata in data 12.11.2024.
Conclusioni di e : Parte_1 Parte_2
“NEL MERITO
Condannare la Compagnia e il sig. in via solidale tra loro, al CP_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dal sig. in Parte_1 conseguenza del sinistro del 21.07.2019, compresi quelli richiesti e non accolti in primo grado, e quantificati nell'importo che risulterà di giustizia, con interessi legali dal fatto e sino all'introduzione del giudizio ed ex art. 1284 VI comma c.c. dalla data dell'introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria dal 21.07.2019 o dalla diversa data, ritenuta di giustizia, al saldo.
Condannare la e il sig. in via solidale tra loro, al Controparte_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, patiti dalla sig.ra in conseguenza del Parte_2 sinistro occorso al sig. in data 21.07.2019 compresi quelli richiesti e non accolti Parte_1 in primo grado e quantificati nell'importo che risulterà di giustizia, con interessi 1ega11 dal fatto e sino all'introduzione del giudizio ed ex art. 1284 VI comma c.c. dalla data dell'introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria dal
21.07.2019 o dalla diversa data, ritenuta di giustizia, al saldo, oltre all'integrale rigetto dell'appello incidentale proposto e in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di Controparte_1
“Nel merito
Dato atto e dichiarato che ha corrisposto ante Controparte_1 causam a favore del Sig. risarcimento di Euro 292.406,00, e non invece Parte_1
2 di Euro 250.000,00 come erroneamente dichiarato nella sentenza di primo grado impugnata, respingersi i motivi di appello dedotti dagli appellanti in quanto infondati in fatto e diritto con integrale conferma dell'impugnata sentenza sul punto. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via di appello incidentale.
In accoglimento del proposto motivo di appello incidentale, dato altresì atto che
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado ha Controparte_1 corrisposto alla Sig.ra l'importo risarcitorio di Euro 44.825,32, alla Sig.ra Parte_2
l'importo risarcitorio di Euro 68.477,21 ed al Sig. Controparte_3 Parte_3
l'importo risarcitorio di Euro 68.822.43, accertarsi e dichiararsi che nulla i Sig.ri Pt_2
, e hanno diritto a titolo di risarcimento del
[...] Controparte_3 Controparte_4 danno sofferenza soggettivo patito in conseguenza dell'evento e, per l'effetto, condannarsi gli stessi a restituire a importo percepito ovvero la Controparte_1 minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi ex art. 1284 IV comma cpc e rivalutazione monetaria dal 6.2.2025 all'effettivo saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria
Il patrocinio di si oppone alla richiesta di Controparte_1 integrazione della CTU con riformulazione del quesito sia per essere controparte decaduta dalla relativa istanza non avendo mai fatto tempestiva opposizione nel corso del giudizio di primo grado nè al quesito posto al CTU nè, successivamente, alle conclusioni e valutazioni della consulenza medico sia per essere la relativa istanza comunque tardiva ed infondata.
Il patrocinio di si oppone altresì all'ammissione Controparte_1 delle istanze istruttorie dedotte dagli appellanti in quanto irrilevanti, contenenti giudizi e valutazioni, generiche, inammissibili e tardive”.
Conclusioni di e : Controparte_3 Controparte_4
“In via principale, dichiarare inammissibile l'appello incidentale di , per Controparte_1 essersi ormai formato il giudicato interno sulle loro posizioni;
In via subordinata, nel merito, rigettare l'appello incidentale proposto da e, Controparte_1 conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado per quanto riguarda le loro posizioni, precisando che gli interessi dovuti ai sig.ri e a partire CP_3 Controparte_4 dalla data di introduzione del giudizio sono quelli ex art. 1284, IV co. c.c. ;
3 Se e in via subordinata in via istruttoria, si chiede di ammettere istanze istruttorie indicate nella seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., non ammesse, e in particolare i capitoli di prova da 49 a 71,con indicazione dei testi nominati nell'atto medesimo.
Condannare in ogni caso l'appellante incidentale al pagamento delle spese legali del presente giudizio, comprensivo di accessori di legge e determinati anche in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 5s/2014”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, nonché i suoi genitori Parte_1
e e la sua sorella, , convenivano in Controparte_3 Controparte_5 Parte_2 giudizio e nella loro rispettiva CP_2 Controparte_1 veste di conducente e proprietario e di assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del veicolo Fiat Punto targato CB336GV, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali
(detratti gli acconti già ricevuti), subiti dagli stessi in conseguenza dell'incidente stradale occorso il giorno 21.07.2019 a il quale, mentre in sella alla propria Parte_1 bicicletta stava attraversando il passaggio pedonale presente all'altezza della rotatoria di intersezione tra via Danimarca e via M.L. King in Jesolo, era stato investito dal predetto veicolo sopraggiungente a forte velocità.
Si costituiva la quale eccepiva il concorso di Controparte_1 colpa del ciclista e di aver già provveduto a risarcire integralmente il danno subito da quest'ultimo, corrispondendogli ante causam l'importo di €250.000,00, e contestava la fondatezza della pretesa fatta valere dai suoi prossimi congiunti.
Il Tribunale di Venezia, dopo aver istruito la causa mediante l'assunzione della prova orale e l'esperimento di ctu medico legale, accertava l'esclusiva responsabilità di CP_2 nella causazione dell'incidente stradale e condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di €80.643,14, a la somma di Parte_1 Parte_2
€41.138,90, a la somma di €63.162,65 ed a la Controparte_3 Controparte_5 somma di €63.162,65, oltre agli interessi in misura legale sulle somme liquidate, previamente riportate a valori del luglio 2019 in base agli indici ISTAT del costo della vita,
4 e quindi rivalutate di anno in anno fino alla data della decisione, nonché a rifondere agli attori le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, affidato a nove motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo affermano che la sentenza è errata laddove ha liquidato il danno biologico sofferto da applicando le tabelle del Tribunale di Venezia Parte_1 anziché quelle del Tribunale di NO, riconoscendo all'attore un minor importo rispetto a quello che gli sarebbe spettato, ed evidenziano che la decisione è contradditoria perché il tribunale nel liquidare il danno subito dai suoi familiari, ha invece correttamente applicato le tabelle del Tribunale di NO.
2.2 Con il secondo motivo si dolgono che il giudice di prime cure non abbia riconosciuto all'infortunato la personalizzazione del danno, sebbene la ctu medico legale avesse accertato la lesione della cenestesi lavorativa ed avesse riconosciuto che “la componente di sofferenza psicofisica sia del tutto eccedente quanto atteso per un cittadino italiano in medesime condizioni, inserito in un ambito familiare strutturato” e che “il pregiudizio morale subito dall'attore appare presuntivamente accertato considerato che egli è stato ricoverato in ospedale in pericolo di vita in stato di coma, si è risvegliato patendo inizialmente uno stato di amnesia ed emiparesi e ha avuto la necessità di circa cinque mesi di cure e riabilitazione per farlo tornare a camminare, stare seduto ed eretto e a riprendere
l'eloquio”.
2.3 Con il terzo motivo criticano la sentenza nella parte in cui ha escluso che
[...]
abbia sofferto un danno patrimoniale derivante da incapacità lavorativa Parte_4 specifica permanente, nonostante l'esistenza di tale pregiudizio fosse stato riconosciuto dalla stessa impresa assicuratrice.
2.4 Con il quarto motivo lamentano che il tribunale non abbia riconosciuto il danno derivante dalle spese di assistenza che dovrà sostenere in futuro. Parte_1
5 2.5 Con il quinto motivo censurano l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per avere negato il rimborso delle spese di assistenza tecnica stragiudiziale.
2.6 Con il sesto motivo si dolgono che il tribunale, recependo le valutazioni espresse sul punto dal ctu medico-legale, non abbia riconosciuto il diritto dell'attore al rimborso di alcune spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio.
2.7 Con il settimo motivo affermano che la sentenza è viziata laddove ha escluso che sia riuscita a provare di aver sostenuto delle spese per assistere il fratello. Parte_2
2.8 Con l'ottavo motivo lamentano che il tribunale non abbia ammesso i capitoli di prova diretti a dimostrare l'esistenza dei presupposti per riconoscere la personalizzazione del danno in favore di nonché i danni patrimoniali sofferti dallo stesso e Parte_1 dalla sorella.
2.9 Con il nono motivo denunciano l'errore in cui è incorso il primo giudice per non aver specificato che dal momento dell'introduzione del giudizio spettano agli attori sulle somme loro liquidate gli interessi nella misura stabilità dall'art. 1284, quarto comma cod. civ.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame avversario ed ha svolto, a sua volta, appello incidentale contro i capi della sentenza che hanno riconosciuto ai prossimi congiunti dell'infortunato il diritto al risarcimento del danno morale.
Essa ha inoltre evidenziato che per mero refuso, la sentenza di primo grado ha indicato il risarcimento corrisposto ante causam dalla compagnia a favore di Parte_1 nell'importo di €250.000,00 anziché di €292.406,00 che è stato effettivamente corrisposto allo stesso, come peraltro riconosciuto dal suo legale in sede di effettuazione dei conteggi di quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
4. Si sono costituiti e , i quali hanno eccepito Controparte_3 Controparte_5
6 l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo formulato dall'impresa assicuratrice contro i capi della sentenza pronunciati a loro favore, chiedendone in ogni caso il rigetto.
5. pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato CP_2 dichiarato contumace.
6. Il primo motivo di gravame è fondato. anche se, per quanto di seguito si dirà,
l'accoglimento della censura non comporta una modifica migliorativa delle statuizioni in favore dell'appellante principale Parte_1
Va innanzitutto tenuto presente che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto (v. Cass. n. 33005 del 10/11/2021 e
Cass. n. 20292 del 23/06/2022).
Per la liquidazione del danno biologico si deve fare applicazione della tabella elaborata dal
Tribunale di NO;
infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di NO sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti;
ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando i parametri tratti dalle tabelle di NO (fra le tante Cass. 28/06/2018, n. 17018 e Cass. n. 8508 del 06/05/2020)
Orbene, nell'affermare che è congruo liquidare il danno biologico assumendo come parametro le tabelle in uso presso l'ufficio giudiziario, vale a dire le tabelle del Tribunale di
Venezia, il giudice di prime cure ha disatteso i suindicati principi, risultando la quantificazione del risarcimento da questi operata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando le tabelle di NO, le quali, nelle versioni più recenti, prevedono una liquidazione standard congiunta della voce di danno non patrimoniale corrispondente al danno anatomo-funzionale (biologico permanente) e delle voci di danno consistenti nella sofferenza soggettiva che consegue alla
7 lesione.
Quando è stata pronunciata la sentenza impugnata era, infatti, già intervenuto l'aggiornamento tabellare del giugno 2024.
Ora, considerato che la ctu medico legale ha accertato che le lesioni riportate dall'attore gli hanno provocato un'invalidità fisica temporanea assoluta per giorni 145 ed un'invalidità fisica temporanea parziale al 75% per giorni 60 ed al 50% per ulteriori giorni 60, nonché una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 42/43%, con l'applicazione delle tabelle milanesi del giugno 2024, per quel che attiene all'invalidità temporanea (assoluta e parziale), deve liquidarsi una somma di €115,00 per ogni giorno di invalidità totale, sicché l'importo, a valori attuali, spettante a tale titolo all'infortunato è pari ad €25.400,00.
Per quel che attiene all'invalidità permanente, avendo il giudice di prime accertato che il danno anatomo-funzionale e dinamico-relazionale concorre con il danno morale e tale statuizione non è stata fatta oggetto di specifica censura, il quantum risarcitorio va determinato applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo.
Pertanto, il danno alla persona, tenuto conto dell'età dell'infortunato all'epoca del sinistro
(39 anni), e del valore dell'invalidità biologica accertata dal ctu (43%) va liquidato in
€342.941,00 a cifre attuali (€9.846,14 a punto).
Ne consegue che il danno non patrimoniale sofferto dall'attore ammonta a complessivi
€368.241,00, in luogo del minor importo di €330.059,63 riconosciutogli dal giudice di prime cure applicando le tabelle veneziane.
7. Il secondo motivo di gravame è infondato.
7.1 Com'è noto, le tabelle milanesi prevedono la possibilità di aumentare la liquidazione del danno biologico per compensare profili di danno legati a peculiarità del caso che devono essere allegate e provate, al fine di personalizzare la liquidazione, entro limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi,
8 anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del
Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass.
n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018; Cass. 28988/2019 e da ultimo Cass. n. 31681 del
09/12/2024).
Invero, tutte le conseguenze dannose derivanti dalla lesione della salute sono inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza
"normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già
Cass. n. 17219 del 29.7.2014).
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del
9 risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico (Cass. n. 7513 del 27/03/2018).
7.2 Nel caso in esame ha chiesto la "personalizzazione" del risarcimento Parte_1 del danno alla salute in ragione, da un lato, della lesione della cenestesi lavorativa accertata dal ctu medico-legale, e, dall'altro, delle valutazioni espresse dal medesimo in ordine al danno morale (“tenuto conto che il paziente ha avuto, con certezza, una coartazione della vita sociale intra ed extradomiciliare e consapevole di una parziale limitazione nelle proprie autonomie e della condizione di “diversità” in cui versa per effetto del trauma
(circostanze che in definitiva tuttavia concorrono con la condizione di “déraciné”), si individua nella fattispecie una specifica circostanza che consente di ritenere la componente di sofferenza psicofisica del tutto eccedente quanto atteso per un cittadino italiano in medesime condizioni, inserito in un ambito familiare strutturato. In tal senso appare corretto ammettere nella fattispecie un livello di sofferenza di livello 3 ovvero marcata con riferimento al danno permanente residuato” (v. pag. 52 della relazione peritale).
Ora, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, nella ctu medico-legale non si afferma l'esistenza di un danno non patrimoniale da lesione della "cenestesi lavorativa", il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), e che, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va tenuto distinto dal danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona (v. tra le tante Cass. n. 21322 del 25/07/2025).
Il ctu ha infatti accertato che le lesioni riportate dall'attore hanno comportato la riduzione della sua capacità lavorativa specifica nella misura del 45%, ma non ha fatto alcun cenno alla maggiore usura, fatica e difficoltà da questi incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa.
10 Tale tipologia di danno è peraltro configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico (così Cass. n. 17411 del 28/06/2019 e Cass. n. 16628 del
12/06/2023), soglia che invece nel caso in esame è stata superata.
Riguardo al secondo profilo attinente alla componente sofferenziale del danno non patrimoniale, giova innanzitutto rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato l'autonomia del danno morale dal danno biologico, atteso che il sintagma
"danno morale" non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e perciò meritevole di un risarcimento aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019); quest'ultimo, invero, non ha un fondamento medico-legale, perché non ha una base organica e rimane estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, atteggiandosi come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, etc. (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 27482/2018,
Cass. n. 28989/2019), per cui il giudice di merito, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di NO, deve:
a) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
b) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
c) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto c), dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, comma 3, c. ass. che disciplina specificamente tale personalizzazione (in questi
11 termini Cass. 25164 del 10/11/2020 e Cass. n. 7892 del 22/03/2024).
La personalizzazione del danno deve quindi trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, che incidono su specifici aspetti dinamico- relazionali documentati ed oggettivamente accertati.
Nel caso di specie “il livello di sofferenza di livello 3 marcata con riferimento al danno permanente residuato”, evidenziato dal ctu costituisce proprio l'ubi consistam del danno morale "standard", che va liquidato in base a quella componente dei valori monetari medi indicati dal Tribunale di NO che è diretta a risarcire la sofferenza soggettiva, con la conseguenza che tale pregiudizio non può essere liquidato anche a titolo di personalizzazione, incorrendosi altrimenti in una duplicazione risarcitoria.
8. Il terzo motivo di gravame è infondato.
8.1 In primis va ricordato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici,
l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno. Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum, sia pure a mezzo di presunzioni semplici, da parte del danneggiato (ex multis Cass. 06/06/2008 n. 15031).
Riguardo al danno da inabilità lavorativa permanente, la Suprema Corte ha poi sancito che, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo
12 dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (Cass. n. 4289 del 16/02/2024).
E' stato altresì costantemente riconosciuto che allo scopo di non rendere eccessivamente gravoso per il danneggiato l'onere della prova in ordine all'an del danno patrimoniale futuro da lesione della capacità lavorativa specifica, il danneggiato possa avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette micro-permanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia, l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato ed in quanto prova presuntiva, essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale (Cassazione
n. 11361/2014, Cass. n. 26534 del 2013, Cass. n. 2644 del 2013, Cass. n. 1690 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ammesso che la perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica possa essere riconosciuta in via presuntiva nei casi in cui la percentuale di invalidità permanente riscontrata dal ctu sia particolarmente elevata e possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass.
03/09/2019, n. 21988, Cass. 22/05/2014, n. 11361).
Deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice - salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione - non può esercitare il potere di
13 cui all'art. 1226 c.c. liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi, perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito
(Cass. 15737 del 15/06/2018, Cass. n. 11361 del 22/05/2014).
Va inoltre considerato che, in ordine alla determinazione del quantum debeatur, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale;
infatti il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo
7.9.2005 n. 209, il cui terzo comma prevede appunto quale criterio di liquidazione sussidiario che il reddito da prendere in considerazione ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, può essere consentito solo quando la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (v. Cass. n. 8896 del 04/05/2016 e Cass. n.25370 del 12/10/2018).
Il senso e la portata di tale ultimo sotto-principio vanno tuttavia correttamente intesi.
Come rimarcato da Cass. 04/05/2016, n. 8896, «l'art. 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente,
e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. «Il corretto principio in iure è un altro: ovvero che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore»
Indicazioni pienamente convergenti si traggono del resto anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 24 ottobre 1995 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, d.l. n. 857 del 1976, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste, per contrasto con l'art. 3 Cost., sul rilievo che detta norma
(poi trasfusa nell'art. 137 cod. ass.), interpretata alla lettera, consentirebbe ad un lavoratore danneggiato che abbia un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, di omettere di
14 depositare la dichiarazione dei redditi, ed invocare così il più alto risarcimento che gli sarebbe spettato in base al triplo della pensione sociale.
In quella occasione la Corte, nell'evidenziare l'irrazionalità di quell'esito interpretativo, ha osservato in particolare, che la norma di cui al terzo comma dell'art. 4 d.l. n. 857 del 1976
«è applicabile anche ai lavoratori dipendenti o autonomi non solo nell'ipotesi ... di reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze, ma in tutte le ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del lavoratore, ecc.) tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più favorevole di quello operato sulla base convenzionale del triplo annuo della pensione sociale».
Deve dunque ritenersi che la regula iuris dettata dall'art. 137, comma 3, cod. ass. è che «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima»: Cass.
n. 8896 del 2016, cit.).
Infine, se la vittima un reddito l'abbia, ma non sappia provarne l'ammontare, non può invocare l'art. 4 d.l. 857/1976 (in questo senso, diffusamente, Cass. n. 3541 del 13.2.2020,
Cass. n. 25370 del 12/10/2018 e Cass. n. 8896 del 04/05/2016, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della legge 26.2.1977 n. 39, oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell'art. 137 cod. ass.; v. anche Cass. n. 29936 del 20/11/2024).
8.2 Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha prodotto unicamente la dichiarazione fiscale relativa ai redditi da lavoro dipendente da lui percepiti nel 2019, che è l'anno in cui si è verificato il sinistro, la quale attesta un reddito imponibile pari ad €19.744,00 (v. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
E' pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa impresa assicuratrice nella propria comparsa di costituzione in primo grado (v. pag. 9), che egli all'epoca dell'infortunio svolgeva l'attività di cartongessista.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che tale produzione documentale è insufficiente a
15 provare che l'attore abbia subito una riduzione della capacità di guadagno perché egli non ha dimesso le dichiarazioni fiscali successive all'incidente stradale e quindi non ha dimostrato di aver patito una contrazione reddituale.
Tale statuizione resiste alle censure sollevate dall'appellante.
Come in precedenza esposto, la ctu medico legale ha accertato che le lesioni riportate dal hanno determinato una riduzione della sua capacità lavorativa specifica nella Parte_1 misura del 45%
Se tale dato è di per sé idoneo a provare nell'an l'esistenza di un danno patrimoniale futuro,
è tuttavia rimasto indimostrato il quantum debeatur.
In primo luogo la consulenza tecnica d'ufficio ha sì accertato postumi invalidanti del 45% ma non ha escluso che il possa continuare a svolgere lo stesso lavoro che Parte_1 faceva prima del sinistro, né tantomeno che possa esercitare una qualsiasi altra attività lavorativa.
Inoltre l'attore nulla di specifico ha allegato in ordine ai lavori svolti ed ai redditi percepiti successivamente all'incidente stradale, limitandosi a formulare dei capitoli di prova assolutamente generici sul punto (v. capitoli 40-44).
Inoltre i suoi genitori nella comparsa di costituzione in appello hanno allegato che egli è tornato stabilmente a vivere presso di loro (v. pag. 9).
Difetta pertanto la prova che i postumi invalidanti siano tali da impedire all'infortunato lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa idonea a consentirgli di conseguire un reddito equivalente a quello che gli garantiva il lavoro già svolto.
La sentenza ha perciò correttamente addebitato all'attore di non aver assolto gli oneri probatori a suo carico, posto che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito
(v. anche Cass. n. 15737 del 15/06/2018 e da ultimo Cass. n. 21322 del 25/07/2025).
E' a tal fine irrilevante che nella proposta di risarcimento formulata ai sensi dell'art. 148
16 del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 l'impresa di assicurazione abbia riconosciuto all'infortunato la somma di €158.681,00 a titolo di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica.
Nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore, ivi compreso l'onere di provare l'esistenza e l'entità dei danni risarcibili. Il pagamento effettuato prima del giudizio, in caso di mancata accettazione dell'offerta, comporta solamente che sia impedita la mora dell'impresa di assicurazione e che la somma già corrisposta sia imputata nella liquidazione definitiva del danno. L'imputazione va fatta, all'esito della liquidazione giudiziale, sull'importo complessivamente riconosciuto come spettante al danneggiato, non distinguendo tra le singole voci di danno ed imputando tutta intera la somma corrisposta, senza tenere conto dei criteri seguiti dall'impresa per la sua determinazione (v. Cass. n. 24205 del 27/11/2015).
Né, infine, può trovare accoglimento la sua richiesta di quantificare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica assumendo quale parametro di riferimento il triplo dell'assegno sociale, in quanto, come poc'anzi indicato, il ricorso a tale criterio è consentito solo quando la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato, ipotesi quest'ultima che non è configurabile nella fattispecie, alla luce dei dati desumibili dalla dichiarazione fiscale prodotta dall'attore.
9. Il quarto motivo di gravame è infondato. si duole che il giudice di prime cure non gli abbia riconosciuto il ristoro Parte_1 del danno emergente futuro rappresentato dalle spese di assistenza che dovrà sostenere in futuro.
Tuttavia la decisione impugnata non incorre in alcuna censura in quanto la pretesa attorea è risultata totalmente indimostrata, avendo la ctu medico legale escluso – con valutazione che non è stata specificamente contrastata - che l'infortunato necessiti in futuro di
17 assistenza (“Non è prevedibile ulteriore gravame economico per danno emergente conseguente a spese future di cura o assistenza”: v. pag. 53 della relazione peritale), il che trova implicita conferma nel fatto che la misura dell'amministrazione di sostegno disposta a suo favore è cessata, essendo evidentemente venuto meno il presupposto dell'incapacità del beneficiario di provvedere in modo autonomo ai propri interessi.
Peraltro la pretesa attorea mal si concilia con il fatto che, come sopra indicato, l'infortunato sia tornato a vivere con i propri genitori in Moldova.
10. Il quinto motivo di gravame è infondato.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (v. Cass. n. 24481 del 04/11/2020).
E' stato altresì precisato che la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso (v. Cass. n. 6422 del 13/03/2017).
Il giudice di prime cure risulta aver fatto corretta applicazione di tali principi, non avendo gli attori provato di aver sostenuto alcun esborso a detto titolo.
11. Il sesto motivo di gravame è infondato.
In ordine alla richiesta di rimborso delle spese mediche il tribunale ha recepito e fatte proprie le valutazioni espresse sul punto dal ctu medico-legale, il quale ha ritenuto congrue e pertinenti le spese elencate nella parte analitica introduttiva della relazione peritale, sino alla voce sub k) compresa, pari a complessivi €2.215,70, ed ha escluso la rimborsabilità delle ulteriori spese in quanto risultanti da una serie di scontrini di farmacia da cui non si evince il tipo di farmaco acquistato e/o non allegati a relative farmacoprescrizioni (lettera m) o risultanti da documenti solo parzialmente leggibili o effettuate tramite Mastercard da
18 cui non si evince il tipo di prestazione effettuata (lettera n).
L'appellante muove una critica del tutto generica a tale statuizione, dolendosi che il giudice abbia omesso di analizzare il contenuto degli scontrini e verificare se quei farmaci fossero compatibili con le lesioni riportate dall'attore, senza confutare in modo specifico ed analitico le ragioni che sorreggono le conclusioni peritali.
12. Il settimo motivo di gravame è inammissibile.
ha dedotto di aver sostenuto spese di viaggio, vitto ed alloggio e lamentato la Parte_2 mancata percezione di stipendi per venire in Italia e prestare assistenza al fratello nonché di aver sostenuto i costi relativi al ricorso presentato al giudice tutelare per essere nominata amministratrice di sostegno di quest'ultimo.
Il tribunale non ha riconosciuto il diritto al rimborso di tali spese per carenza di specifica allegazione o in assenza di idoneo riscontro documentale (anche in ragione del fatto che molti documenti sono redatti in lingua moldava) ed anche perché non vi è la prova che gli esborsi siano in nesso di derivazione causale con l'infortunio subito dal fratello (“L'attrice si è limitata ad allegare genericamente di aver ha sostenuto spese di viaggio, vitto e alloggio in Italia per complessivi €10.900,00 e ha riversato in modo massivo nel doc. 24 una pluralità di documenti, molti di essi redatti in moldavo senza alcuna traduzione asseverata ovvero scontrini anonimi, del tutti inidonei a provare gli esborsi che l'attrice si sarebbe accollata per venire in Italia ed ivi soggiornarvi. In particolare, alcune spese appaiono carenti da un punto di vista dell'allegazione (assicurazione medica, scontrini anonimi), non è provata la derivazione causale degli esborsi dal fatto generatore di danno
e gli effettivi esborsi sostenuti dall'attrice. Quanto al ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello, l'attrice non ha documentato di aver corrisposto alcuna somma al legale a tale titolo e neppure è documentato che il legale abbia fatturato la prestazione resa e neppure che abbia inviato una notula chiedendo il relativo pagamento, per cui anche tale voce di danno non può essere risarcita”: pag. 24 della sentenza).
Va rammentato che a soddisfare l'onere della prova non è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo dalla parte, ma è altresì necessario che la stessa indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in
19 tutto o in parte impedito;
né la parte, inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori conferitigli dal successivo art. 421 cod. proc. civ., non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa (v. Cass. n. 10343 del 05/08/2000).
Inoltre, ove si deduca l'omesso esame di documenti ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere della parte evidenziare, nell'impugnazione, il contenuto dei documenti richiamati (Cass. n. 21032 del 01/08/2008).
L'appellante risulta inottemperante ad ambedue gli oneri, perché, nel contestare la statuizione impugnata, si limita a richiamare in maniera del tutto generica la gran mole di documentazione prodotta, senza evidenziare il contenuto di ogni singolo documento e specificare, nel motivo di gravame, il suo valore probatorio.
In totale carenza di tale attività assertiva, la censura non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 cod. proc. civ., non essendo possibile stabilire se la decisione risulti viziata.
13. L'ottavo motivo di gravame è inammissibile.
Il tribunale ha ammesso la prova per testi richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, limitatamente ai capitoli nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ritenendo i rimanenti capitoli di natura valutativa (nn. 20, 21, 29, 33, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 54, 62, 63,
64, 65, 68, 71), generici (nn. 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 59, 67, 69, 70), di natura documentale e/o provabili documentalmente (nn. 14, 15, 16, 17, 43, 58, 61) o ininfluenti ai fini della decisione (nn. 2,
12, 13, 49, 50, 55, 56, 57, 60, 66).
Gli appellanti si dolgono della mancata ammissione dei capitoli da 18 a 31, da 32 a 48 e da
59 a 60, senza però censurare espressamente le ragioni per le quali la loro istanza è stata respinta.
Ora secondo un consolidato principio di diritto, nel giudizio di appello la parte non può riproporre le istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali le sue istanze sono state respinte, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo
(v. Cass. n. 1691 del 26/01/2006).
20 Non avendo gli appellanti spiegato perché la decisione assunta dal primo giudice sarebbe errata, la contestazione da essi mossa non supera il vaglio di ammissibilità.
14. Il nono motivo di gravame è infondato.
Il maggior saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. – il quale stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 - si applica, infatti, alle obbligazioni pecuniarie, ossia a quelle aventi in origine contenuto di somma di denaro, posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore (v. Cass. n. 14285 del 29/05/2025).
A tal proposito conviene rammentare che in ordine alla individuazione dell'ambito di applicazione di tale speciale categoria di interessi si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia (tra le massimate: Cass. n. 28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del 14/05/2021; Cass. n. 14512 del 09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. n. 28409 del 07/11/2018 e
Cass. n. 13145 del 14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti "anche se afferenti ad obbligo restitutorio").
Anche - verosimilmente - all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive (Cass. n. 61 del 03/01/2023 nonché Cass. n. 7677 del 22/03/2025,), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato dall'Ufficio del
Massimario nei principi per cui "Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il
21 carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione." (Cass. n. 61 del 03/01/2023) e "Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale
- che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione." (Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
Si deve, in realtà, osservare che le decisioni in questione risultano riferite entrambe nello specifico a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito, di talché viene ad evidenziarsi che proprio tale ultima fattispecie sembra costituire l'area in relazione alla quale con maggior frequenza si è posto il tema dell'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma, c.c.
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 12449 del 07/05/2024), le quali, chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate - quale necessario passaggio argomentativo - sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo "che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi
(cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale", con la conseguenza "che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, (è) anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4", dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame.
Accertamento - hanno proseguito le Sezioni Unite - che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati, in primo luogo, nella "(...) natura
22 della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia", venendo "in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”.
Ora, l'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, al pari dell'obbligazione risarcitoria del danno derivante da inadempimento contrattuale, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l'ambito di una previsione - l'art. 1284 c.c. - comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta bensì di valore.
Inoltre occorre considerare che lo scopo della previsione che ha introdotto i c.d. super- interessi, è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo - è cioè l'applicazione dei "super interessi" - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa. Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c. è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata
23 o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio. Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità - come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale o che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria - e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate - confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria (v. in tal senso da ultimo Cass. 22/10/2025, n. 28036).
Ed è proprio coerentemente a tali premesse che l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), che dopo aver stabilito che
“le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Cass. n. 7966 del 20/04/2020).
15. A questo punto deve essere vagliato l'unico motivo di appello incidentale formulato da con il quale si censura la sentenza nella parte in Controparte_1 cui ha riconosciuto ai genitori ed alla sorella di il risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale per la compromissione del rapporto parentale e la sofferenza psichica patita in conseguenza delle lesioni riportate dalla vittima dell'incidente stradale, pur in assenza di prova dei relativi presupposti, dal momento che già da molti Parte_1 anni si era trasferito in Italia mentre i genitori e la sorella erano rimasti a vivere in
OL, sicché in assenza del requisito della convivenza e data la scarsa loro
24 frequentazione, non potrebbe ritenersi, neppure in via presuntiva, che dall'evento dannoso sia per essi derivato uno sconvolgimento delle loro abitudini di vita e/o uno stato di sofferenza soggettiva meritevole di autonomo risarcimento.
15.1 Occorre esaminare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da e . Controparte_3 Controparte_4
Essi riferiscono che la sentenza impugnata è stata ad essi notificata da
[...] il 14.11.2024 e che dunque il termine di cui all'art. 325 c.p.c. per Controparte_1 quest'ultima per proporre l'impugnazione nei loro confronti era già spirato quando la stessa ha proposto l'appello incidentale, che peraltro non è stato ad essi notificato.
In primo luogo si osserva che la costituzione in giudizio in data 28.03.2025 di CP_3
e , ai quali e non avevano
[...] Controparte_4 Parte_1 Parte_2 notificato l'atto di citazione in appello, ha reso superflua la notificazione dell'impugnazione incidentale proposta nei loro confronti da
[...] con la comparsa di costituzione depositata in data 28.02.2025. Controparte_1
In secondo luogo è pacifico che le pretese fatte valere dagli attori fanno capo a rapporti giuridici autonomi, nonostante siano oggettivamente connesse derivando da un unico evento lesivo, con conseguente scindibilità delle cause così introdotte sebbene con unica citazione.
15.2 L'eccezione in parola pone la questione relativa alla legittimazione passiva al gravame incidentale tardivo, cioè all'individuazione di colui contro il quale quell'impugnazione può essere diretta.
Si tratta di un profilo sul quale l'art. 334 c.p.c. non prende posizione, occupandosi solo dei legittimati attivi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24627 del 27/11/2007, hanno affermato il principio che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva prestato acquiescenza.
La parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale ha, infatti, un concreto
25 interesse a proporre l'impugnazione incidentale tardiva, anche nei confronti di una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale, quando l'impugnazione principale rimette in discussione il risultato pratico complessivamente determinato dalla sentenza impugnata, potendo condurre ad una soccombenza «più grave» di quella che l'impugnante incidentale era disposto ad accettare (così più di recente v. Cass. Sez. U.
Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 in motivazione, laddove al paragrafo 5.3.1. osserva che
“L'eliminazione ad opera delle Sezioni Unite dei limiti soggettivi, sotto il profilo della
“legittimazione passiva”, dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte contro la quale è proposta l'impugnazione principale, è stata accolta con favore da una parte della dottrina, secondo cui tali limiti non sono previsti dall'art. 334 c.p.c. La soluzione è stata ritenuta coerente con la ratio di tale norma, che è quella di evitare la
“corsa” all'impugnazione e di consentire alla parte parzialmente soccombente disposta ad accettare l'esito complessivo della lite di stare “alla finestra” sapendo che se la sentenza, nella parte ad essa favorevole, sarà impugnata, potrà a sua volta impugnare nei termini ordinari, qualunque sia la ragione del cumulo nello stesso processo di più cause tra parti differenti”).
Questo collegio reputa che anche nella fattispecie in esame possa trovare applicazione il suddetto principio, atteso che l'interesse ad impugnare sorge anche nelle cause scindibili dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva inizialmente prestato acquiescenza (v. in tal senso Cass. n. 25848 del 09/12/2014; Cass. n. 23396 del 16/11/2015;
Cass. 25/01/2018, n. 1879).
Non v'è dubbio, infatti, che è legittimata attiva ai Controparte_1 sensi dell'art. 334 c.p.c. perché destinataria dell'impugnazione principale.
La proposizione del gravame avversario mette in discussione l'assetto degli interessi derivante della sentenza alla quale essa aveva prestato acquiescenza non proponendo l'appello incidentale entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto rende incerta la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure in favore della vittima primaria dell'incidente stradale, con l'eventualità che lo stesso venga rideterminato in misura maggiore dal giudice di appello.
Di qui, dunque, l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla
26 società assicuratrice nei confronti di parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione principale.
15.3 Quanto al merito delle contestazioni sollevate dall'appellante incidentale, va rimarcato che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale (non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto), nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. Cass.
n. 28989 del 11/11/2019 e Cass. n. 23300 del 28/08/2024).
In particolare si sottolinea che l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza, che pure può assumere valore indiziario (Così Cass.
n. 21988 del 30/07/2025).
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta
27 l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 26492 del 2008;
Cass. n. 25541 del 2022).
Il tribunale risulta aver fatto corretta applicazione di tali principi giacché, con riferimento alla situazione di , ha ritenuto provati entrambi i profili di cui si compone Parte_2
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, in ragione del fatto che la stessa, non appena venuta a conoscenza dell'infortunio occorso al fratello, è partita dalla
OL lasciando la sua famiglia e si è trasferita in Italia per assisterlo durate il lungo periodo di convalescenza, attivandosi anche per farsi nominare quale sua amministratrice di sostegno.
Con riferimento ai genitori, il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto dimostrato solo il patimento d'animo da essi sofferto, dato il rapporto di stretta parentela esistente fra gli stessi e la vittima che fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi, sebbene non conviventi con il figlio, abbiano sofferto per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto, in assenza di evidenze di segno contrario.
Deve pertanto ritenersi provato nell'an, in base a un criterio presuntivo, il danno riflesso reclamato dagli attori, in ragione dello stretto vincolo di parentela con Parte_1 della gravità delle lesioni da questi subite e delle altre circostanze sopra indicate.
Va poi evidenziato che non ha formulato alcuna Controparte_1 censura in merito all'entità del risarcimento riconosciuto agli attori ed ai criteri seguiti dal giudice di prime cure per giungere alla sua quantificazione, ricavati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di NO.
Pertanto, in mancanza di una specifica doglianza sul punto, non può il giudice d'appello provvedere alla riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
16. In definitiva, sommate le voci di danno liquidate dal primo giudice e che non sono state contestate (€2.583,51 a titolo di rimborso delle spese mediche), a quelle riliquidate in questa sede (€368.241,00), la somma totale spettante a ammonta, a Parte_1 valori attuali, ad €370.824,51. aveva allegato in primo grado di aver corrisposto Controparte_1 all'infortunato prima dell'inizio del giudizio la somma di €250.000,00, che il tribunale ha detratto dal danno liquidato in favore del medesimo, in quanto tale allegazione non era
28 stata contestata dall'attore.
In questa sede la compagnia assicuratrice ha precisato che in realtà l'acconto versato all'attore ammonta al maggior importo di €292.406,00, come è stato riconosciuto dallo stesso legale di quest'ultimo nella mail del 14.11.2024 prodotta sub doc. 2 del fascicolo dell'appellante incidentale.
Ora, dalla stessa prospettazione di parte si evince che il primo giudice è stato fuorviato dall'erronea ricostruzione dei fatti fornita dalla convenuta, la quale in primo grado aveva sempre sostenuto (senza peraltro documentarlo) di aver corrisposto la somma di
€250.000,00 al danneggiato, per cui non è configurabile un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c.
La deduzione formulata in questa sede da integra Controparte_1 in realtà un'eccezione di pagamento, la quale, avendo efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, è un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. Cass. n. 3155 del 07/02/2025, Cass. n. 41474 del 24/12/2021; Cass. n.
9965 del 16/05/2016).
Siccome non ha minimamente contestato in questa sede che l'acconto Parte_1 da lui ricevuto è pari ad €292.406,00, tale circostanza deve ritenersi provata.
E' poi da rilevare che la sentenza non è stata censurata dalla convenuta nella parte in cui non ha proceduto a rivalutare all'attualità l'acconto ricevuto dal danneggiato, al fine di renderlo omogeneo al credito risarcitorio.
Ne discende che la somma ancora dovuta a corrisponde ad €78.418,51 Parte_1
(€370.824,51 - €292.406,00), che risulta tuttavia inferiore a quella liquidatagli dal giudice di prime cure (€80.643,14).
Poiché nelle conclusioni rassegnate in appello, Controparte_1 ha chiesto che la sentenza impugnata venga integralmente confermata laddove ha riconosciuto che la somma spettante a è pari ad €80.643,14, va esclusa la Parte_1 possibilità di procedere in questa sede ad una rideterminazione della somma liquidata al danneggiato in senso più favorevole alla società assicuratrice.
In base alle medesime considerazioni, va inoltre precisato che l'ammontare del credito risarcitorio dell'appellante principale resta immutato e resta confermata Parte_1
29 la sentenza impugnata sul quantum spettante a detta parte, benché sia stato accolto il primo motivo di appello principale e sia stato quantificato il danno in un maggiore importo (cfr. §
6), e ciò in quanto, come si è appena detto, va detratto l'acconto suindicato, di importo superiore a quello preso in considerazione dal Tribunale. Ne consegue che l'appello principale proposto da deve essere complessivamente rigettato. Parte_1
17. Quanto, infine, al regolamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, la parziale soccombenza reciproca ne giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello principale proposto da e e l'appello Parte_1 Parte_2 incidentale proposto da e per l'effetto conferma Controparte_1 integralmente la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono a carico di e Parte_1 Parte_2 [...]
i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del Controparte_1
d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Consigliere estensore
EN AV
Il Presidente
LO IS
30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LO IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. EN AV Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2123 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 appellanti rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Zanella e Chiara Boschetti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellato ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Cerutti
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._2 appellato contumace e contro
1 (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_4 appellati rappresentati e difesi dagli avv.ti Lorenzo Zanella e Chiara Boschetti
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4032/2024 del Tribunale di Venezia emessa in data 06.11.2024 e depositata in data 12.11.2024.
Conclusioni di e : Parte_1 Parte_2
“NEL MERITO
Condannare la Compagnia e il sig. in via solidale tra loro, al CP_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dal sig. in Parte_1 conseguenza del sinistro del 21.07.2019, compresi quelli richiesti e non accolti in primo grado, e quantificati nell'importo che risulterà di giustizia, con interessi legali dal fatto e sino all'introduzione del giudizio ed ex art. 1284 VI comma c.c. dalla data dell'introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria dal 21.07.2019 o dalla diversa data, ritenuta di giustizia, al saldo.
Condannare la e il sig. in via solidale tra loro, al Controparte_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali, patiti dalla sig.ra in conseguenza del Parte_2 sinistro occorso al sig. in data 21.07.2019 compresi quelli richiesti e non accolti Parte_1 in primo grado e quantificati nell'importo che risulterà di giustizia, con interessi 1ega11 dal fatto e sino all'introduzione del giudizio ed ex art. 1284 VI comma c.c. dalla data dell'introduzione del giudizio e sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria dal
21.07.2019 o dalla diversa data, ritenuta di giustizia, al saldo, oltre all'integrale rigetto dell'appello incidentale proposto e in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di Controparte_1
“Nel merito
Dato atto e dichiarato che ha corrisposto ante Controparte_1 causam a favore del Sig. risarcimento di Euro 292.406,00, e non invece Parte_1
2 di Euro 250.000,00 come erroneamente dichiarato nella sentenza di primo grado impugnata, respingersi i motivi di appello dedotti dagli appellanti in quanto infondati in fatto e diritto con integrale conferma dell'impugnata sentenza sul punto. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via di appello incidentale.
In accoglimento del proposto motivo di appello incidentale, dato altresì atto che
[...]
in esecuzione della sentenza di primo grado ha Controparte_1 corrisposto alla Sig.ra l'importo risarcitorio di Euro 44.825,32, alla Sig.ra Parte_2
l'importo risarcitorio di Euro 68.477,21 ed al Sig. Controparte_3 Parte_3
l'importo risarcitorio di Euro 68.822.43, accertarsi e dichiararsi che nulla i Sig.ri Pt_2
, e hanno diritto a titolo di risarcimento del
[...] Controparte_3 Controparte_4 danno sofferenza soggettivo patito in conseguenza dell'evento e, per l'effetto, condannarsi gli stessi a restituire a importo percepito ovvero la Controparte_1 minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi ex art. 1284 IV comma cpc e rivalutazione monetaria dal 6.2.2025 all'effettivo saldo. Con vittoria di spese ed onorari di causa.
In via istruttoria
Il patrocinio di si oppone alla richiesta di Controparte_1 integrazione della CTU con riformulazione del quesito sia per essere controparte decaduta dalla relativa istanza non avendo mai fatto tempestiva opposizione nel corso del giudizio di primo grado nè al quesito posto al CTU nè, successivamente, alle conclusioni e valutazioni della consulenza medico sia per essere la relativa istanza comunque tardiva ed infondata.
Il patrocinio di si oppone altresì all'ammissione Controparte_1 delle istanze istruttorie dedotte dagli appellanti in quanto irrilevanti, contenenti giudizi e valutazioni, generiche, inammissibili e tardive”.
Conclusioni di e : Controparte_3 Controparte_4
“In via principale, dichiarare inammissibile l'appello incidentale di , per Controparte_1 essersi ormai formato il giudicato interno sulle loro posizioni;
In via subordinata, nel merito, rigettare l'appello incidentale proposto da e, Controparte_1 conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado per quanto riguarda le loro posizioni, precisando che gli interessi dovuti ai sig.ri e a partire CP_3 Controparte_4 dalla data di introduzione del giudizio sono quelli ex art. 1284, IV co. c.c. ;
3 Se e in via subordinata in via istruttoria, si chiede di ammettere istanze istruttorie indicate nella seconda memoria ex art. 183, VI co., c.p.c., non ammesse, e in particolare i capitoli di prova da 49 a 71,con indicazione dei testi nominati nell'atto medesimo.
Condannare in ogni caso l'appellante incidentale al pagamento delle spese legali del presente giudizio, comprensivo di accessori di legge e determinati anche in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 5s/2014”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, nonché i suoi genitori Parte_1
e e la sua sorella, , convenivano in Controparte_3 Controparte_5 Parte_2 giudizio e nella loro rispettiva CP_2 Controparte_1 veste di conducente e proprietario e di assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale del veicolo Fiat Punto targato CB336GV, per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali
(detratti gli acconti già ricevuti), subiti dagli stessi in conseguenza dell'incidente stradale occorso il giorno 21.07.2019 a il quale, mentre in sella alla propria Parte_1 bicicletta stava attraversando il passaggio pedonale presente all'altezza della rotatoria di intersezione tra via Danimarca e via M.L. King in Jesolo, era stato investito dal predetto veicolo sopraggiungente a forte velocità.
Si costituiva la quale eccepiva il concorso di Controparte_1 colpa del ciclista e di aver già provveduto a risarcire integralmente il danno subito da quest'ultimo, corrispondendogli ante causam l'importo di €250.000,00, e contestava la fondatezza della pretesa fatta valere dai suoi prossimi congiunti.
Il Tribunale di Venezia, dopo aver istruito la causa mediante l'assunzione della prova orale e l'esperimento di ctu medico legale, accertava l'esclusiva responsabilità di CP_2 nella causazione dell'incidente stradale e condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di €80.643,14, a la somma di Parte_1 Parte_2
€41.138,90, a la somma di €63.162,65 ed a la Controparte_3 Controparte_5 somma di €63.162,65, oltre agli interessi in misura legale sulle somme liquidate, previamente riportate a valori del luglio 2019 in base agli indici ISTAT del costo della vita,
4 e quindi rivalutate di anno in anno fino alla data della decisione, nonché a rifondere agli attori le spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, affidato a nove motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo affermano che la sentenza è errata laddove ha liquidato il danno biologico sofferto da applicando le tabelle del Tribunale di Venezia Parte_1 anziché quelle del Tribunale di NO, riconoscendo all'attore un minor importo rispetto a quello che gli sarebbe spettato, ed evidenziano che la decisione è contradditoria perché il tribunale nel liquidare il danno subito dai suoi familiari, ha invece correttamente applicato le tabelle del Tribunale di NO.
2.2 Con il secondo motivo si dolgono che il giudice di prime cure non abbia riconosciuto all'infortunato la personalizzazione del danno, sebbene la ctu medico legale avesse accertato la lesione della cenestesi lavorativa ed avesse riconosciuto che “la componente di sofferenza psicofisica sia del tutto eccedente quanto atteso per un cittadino italiano in medesime condizioni, inserito in un ambito familiare strutturato” e che “il pregiudizio morale subito dall'attore appare presuntivamente accertato considerato che egli è stato ricoverato in ospedale in pericolo di vita in stato di coma, si è risvegliato patendo inizialmente uno stato di amnesia ed emiparesi e ha avuto la necessità di circa cinque mesi di cure e riabilitazione per farlo tornare a camminare, stare seduto ed eretto e a riprendere
l'eloquio”.
2.3 Con il terzo motivo criticano la sentenza nella parte in cui ha escluso che
[...]
abbia sofferto un danno patrimoniale derivante da incapacità lavorativa Parte_4 specifica permanente, nonostante l'esistenza di tale pregiudizio fosse stato riconosciuto dalla stessa impresa assicuratrice.
2.4 Con il quarto motivo lamentano che il tribunale non abbia riconosciuto il danno derivante dalle spese di assistenza che dovrà sostenere in futuro. Parte_1
5 2.5 Con il quinto motivo censurano l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per avere negato il rimborso delle spese di assistenza tecnica stragiudiziale.
2.6 Con il sesto motivo si dolgono che il tribunale, recependo le valutazioni espresse sul punto dal ctu medico-legale, non abbia riconosciuto il diritto dell'attore al rimborso di alcune spese mediche sostenute in conseguenza dell'infortunio.
2.7 Con il settimo motivo affermano che la sentenza è viziata laddove ha escluso che sia riuscita a provare di aver sostenuto delle spese per assistere il fratello. Parte_2
2.8 Con l'ottavo motivo lamentano che il tribunale non abbia ammesso i capitoli di prova diretti a dimostrare l'esistenza dei presupposti per riconoscere la personalizzazione del danno in favore di nonché i danni patrimoniali sofferti dallo stesso e Parte_1 dalla sorella.
2.9 Con il nono motivo denunciano l'errore in cui è incorso il primo giudice per non aver specificato che dal momento dell'introduzione del giudizio spettano agli attori sulle somme loro liquidate gli interessi nella misura stabilità dall'art. 1284, quarto comma cod. civ.
3. Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame avversario ed ha svolto, a sua volta, appello incidentale contro i capi della sentenza che hanno riconosciuto ai prossimi congiunti dell'infortunato il diritto al risarcimento del danno morale.
Essa ha inoltre evidenziato che per mero refuso, la sentenza di primo grado ha indicato il risarcimento corrisposto ante causam dalla compagnia a favore di Parte_1 nell'importo di €250.000,00 anziché di €292.406,00 che è stato effettivamente corrisposto allo stesso, come peraltro riconosciuto dal suo legale in sede di effettuazione dei conteggi di quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
4. Si sono costituiti e , i quali hanno eccepito Controparte_3 Controparte_5
6 l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo formulato dall'impresa assicuratrice contro i capi della sentenza pronunciati a loro favore, chiedendone in ogni caso il rigetto.
5. pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito ed è stato CP_2 dichiarato contumace.
6. Il primo motivo di gravame è fondato. anche se, per quanto di seguito si dirà,
l'accoglimento della censura non comporta una modifica migliorativa delle statuizioni in favore dell'appellante principale Parte_1
Va innanzitutto tenuto presente che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto (v. Cass. n. 33005 del 10/11/2021 e
Cass. n. 20292 del 23/06/2022).
Per la liquidazione del danno biologico si deve fare applicazione della tabella elaborata dal
Tribunale di NO;
infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle tabelle predisposte dal Tribunale di NO sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti;
ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando i parametri tratti dalle tabelle di NO (fra le tante Cass. 28/06/2018, n. 17018 e Cass. n. 8508 del 06/05/2020)
Orbene, nell'affermare che è congruo liquidare il danno biologico assumendo come parametro le tabelle in uso presso l'ufficio giudiziario, vale a dire le tabelle del Tribunale di
Venezia, il giudice di prime cure ha disatteso i suindicati principi, risultando la quantificazione del risarcimento da questi operata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando le tabelle di NO, le quali, nelle versioni più recenti, prevedono una liquidazione standard congiunta della voce di danno non patrimoniale corrispondente al danno anatomo-funzionale (biologico permanente) e delle voci di danno consistenti nella sofferenza soggettiva che consegue alla
7 lesione.
Quando è stata pronunciata la sentenza impugnata era, infatti, già intervenuto l'aggiornamento tabellare del giugno 2024.
Ora, considerato che la ctu medico legale ha accertato che le lesioni riportate dall'attore gli hanno provocato un'invalidità fisica temporanea assoluta per giorni 145 ed un'invalidità fisica temporanea parziale al 75% per giorni 60 ed al 50% per ulteriori giorni 60, nonché una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 42/43%, con l'applicazione delle tabelle milanesi del giugno 2024, per quel che attiene all'invalidità temporanea (assoluta e parziale), deve liquidarsi una somma di €115,00 per ogni giorno di invalidità totale, sicché l'importo, a valori attuali, spettante a tale titolo all'infortunato è pari ad €25.400,00.
Per quel che attiene all'invalidità permanente, avendo il giudice di prime accertato che il danno anatomo-funzionale e dinamico-relazionale concorre con il danno morale e tale statuizione non è stata fatta oggetto di specifica censura, il quantum risarcitorio va determinato applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo.
Pertanto, il danno alla persona, tenuto conto dell'età dell'infortunato all'epoca del sinistro
(39 anni), e del valore dell'invalidità biologica accertata dal ctu (43%) va liquidato in
€342.941,00 a cifre attuali (€9.846,14 a punto).
Ne consegue che il danno non patrimoniale sofferto dall'attore ammonta a complessivi
€368.241,00, in luogo del minor importo di €330.059,63 riconosciutogli dal giudice di prime cure applicando le tabelle veneziane.
7. Il secondo motivo di gravame è infondato.
7.1 Com'è noto, le tabelle milanesi prevedono la possibilità di aumentare la liquidazione del danno biologico per compensare profili di danno legati a peculiarità del caso che devono essere allegate e provate, al fine di personalizzare la liquidazione, entro limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi,
8 anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la legge n. 124/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del
Codice delle assicurazioni private discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali. Questi ultimi devono consistere, secondo il più recente insegnamento, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass.
n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018; Cass. 28988/2019 e da ultimo Cass. n. 31681 del
09/12/2024).
Invero, tutte le conseguenze dannose derivanti dalla lesione della salute sono inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità;
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza
"normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già
Cass. n. 17219 del 29.7.2014).
Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del
9 risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico (Cass. n. 7513 del 27/03/2018).
7.2 Nel caso in esame ha chiesto la "personalizzazione" del risarcimento Parte_1 del danno alla salute in ragione, da un lato, della lesione della cenestesi lavorativa accertata dal ctu medico-legale, e, dall'altro, delle valutazioni espresse dal medesimo in ordine al danno morale (“tenuto conto che il paziente ha avuto, con certezza, una coartazione della vita sociale intra ed extradomiciliare e consapevole di una parziale limitazione nelle proprie autonomie e della condizione di “diversità” in cui versa per effetto del trauma
(circostanze che in definitiva tuttavia concorrono con la condizione di “déraciné”), si individua nella fattispecie una specifica circostanza che consente di ritenere la componente di sofferenza psicofisica del tutto eccedente quanto atteso per un cittadino italiano in medesime condizioni, inserito in un ambito familiare strutturato. In tal senso appare corretto ammettere nella fattispecie un livello di sofferenza di livello 3 ovvero marcata con riferimento al danno permanente residuato” (v. pag. 52 della relazione peritale).
Ora, contrariamente a quanto opinato dall'appellante, nella ctu medico-legale non si afferma l'esistenza di un danno non patrimoniale da lesione della "cenestesi lavorativa", il quale consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di "chance"), e che, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va tenuto distinto dal danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, che postula un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro e della capacità di guadagno in relazione alle attitudini specifiche della persona (v. tra le tante Cass. n. 21322 del 25/07/2025).
Il ctu ha infatti accertato che le lesioni riportate dall'attore hanno comportato la riduzione della sua capacità lavorativa specifica nella misura del 45%, ma non ha fatto alcun cenno alla maggiore usura, fatica e difficoltà da questi incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa.
10 Tale tipologia di danno è peraltro configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico (così Cass. n. 17411 del 28/06/2019 e Cass. n. 16628 del
12/06/2023), soglia che invece nel caso in esame è stata superata.
Riguardo al secondo profilo attinente alla componente sofferenziale del danno non patrimoniale, giova innanzitutto rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato l'autonomia del danno morale dal danno biologico, atteso che il sintagma
"danno morale" non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, e perciò meritevole di un risarcimento aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n.
28989/2019); quest'ultimo, invero, non ha un fondamento medico-legale, perché non ha una base organica e rimane estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, atteggiandosi come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, etc. (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 27482/2018,
Cass. n. 28989/2019), per cui il giudice di merito, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di NO, deve:
a) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
b) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
c) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale;
d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto c), dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'art. 138, comma 3, c. ass. che disciplina specificamente tale personalizzazione (in questi
11 termini Cass. 25164 del 10/11/2020 e Cass. n. 7892 del 22/03/2024).
La personalizzazione del danno deve quindi trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, che incidono su specifici aspetti dinamico- relazionali documentati ed oggettivamente accertati.
Nel caso di specie “il livello di sofferenza di livello 3 marcata con riferimento al danno permanente residuato”, evidenziato dal ctu costituisce proprio l'ubi consistam del danno morale "standard", che va liquidato in base a quella componente dei valori monetari medi indicati dal Tribunale di NO che è diretta a risarcire la sofferenza soggettiva, con la conseguenza che tale pregiudizio non può essere liquidato anche a titolo di personalizzazione, incorrendosi altrimenti in una duplicazione risarcitoria.
8. Il terzo motivo di gravame è infondato.
8.1 In primis va ricordato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé (danno-evento) ma rappresenta una possibile causa del danno da riduzione del reddito (danno-conseguenza); pertanto, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro, non può ritenersi automaticamente e meccanicisticamente provata l'esistenza d'un danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri concretamente, anche per mezzo di presunzioni semplici,
l'esistenza d'una conseguente riduzione della capacità di guadagno. Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum, sia pure a mezzo di presunzioni semplici, da parte del danneggiato (ex multis Cass. 06/06/2008 n. 15031).
Riguardo al danno da inabilità lavorativa permanente, la Suprema Corte ha poi sancito che, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita - in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo
12 dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale (Cass. n. 4289 del 16/02/2024).
E' stato altresì costantemente riconosciuto che allo scopo di non rendere eccessivamente gravoso per il danneggiato l'onere della prova in ordine all'an del danno patrimoniale futuro da lesione della capacità lavorativa specifica, il danneggiato possa avvalersi anche delle presunzioni semplici, con la conseguenza che, una volta provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità (cosiddette micro-permanenti, le quali non producono danno patrimoniale ma costituiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà; tuttavia, l'aggravio in concreto nello svolgimento dell'attività già svolta o in procinto di essere svolta deve essere dedotto e provato dal danneggiato ed in quanto prova presuntiva, essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale (Cassazione
n. 11361/2014, Cass. n. 26534 del 2013, Cass. n. 2644 del 2013, Cass. n. 1690 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità ha quindi ammesso che la perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica possa essere riconosciuta in via presuntiva nei casi in cui la percentuale di invalidità permanente riscontrata dal ctu sia particolarmente elevata e possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass.
03/09/2019, n. 21988, Cass. 22/05/2014, n. 11361).
Deve, tuttavia, ritenersi che, la presunzione copra solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro dando prova di quali siano stati i suoi redditi. In mancanza di tale prova, il giudice - salvo che per le circostanze concrete, non imputabili al danneggiato, sia impossibile o difficile la dimostrazione di tale contrazione - non può esercitare il potere di
13 cui all'art. 1226 c.c. liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi, perché esso riguarda solo la quantificazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produca reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto il reddito sia diminuito
(Cass. 15737 del 15/06/2018, Cass. n. 11361 del 22/05/2014).
Va inoltre considerato che, in ordine alla determinazione del quantum debeatur, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale;
infatti il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo
7.9.2005 n. 209, il cui terzo comma prevede appunto quale criterio di liquidazione sussidiario che il reddito da prendere in considerazione ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, può essere consentito solo quando la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (v. Cass. n. 8896 del 04/05/2016 e Cass. n.25370 del 12/10/2018).
Il senso e la portata di tale ultimo sotto-principio vanno tuttavia correttamente intesi.
Come rimarcato da Cass. 04/05/2016, n. 8896, «l'art. 137 cod. ass. non contiene alcuna regola secondo la quale se il reddito della vittima è modesto, il danno si liquida col triplo della pensione sociale. Anche un reddito modesto, infatti, può essere stabile e permanente,
e costituire effettivamente il massimo frutto possibile delle potenzialità produttive del danneggiato. «Il corretto principio in iure è un altro: ovvero che il reddito modesto o saltuario può costituire un fatto noto, dal quale risalire al fatto ignorato che il danneggiato, se fosse rimasto sano, non avrebbe continuato a percepire quel reddito per tutta la vita, ma avrebbe prima o poi beneficiato di un reddito maggiore»
Indicazioni pienamente convergenti si traggono del resto anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 24 ottobre 1995 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, d.l. n. 857 del 1976, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste, per contrasto con l'art. 3 Cost., sul rilievo che detta norma
(poi trasfusa nell'art. 137 cod. ass.), interpretata alla lettera, consentirebbe ad un lavoratore danneggiato che abbia un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, di omettere di
14 depositare la dichiarazione dei redditi, ed invocare così il più alto risarcimento che gli sarebbe spettato in base al triplo della pensione sociale.
In quella occasione la Corte, nell'evidenziare l'irrazionalità di quell'esito interpretativo, ha osservato in particolare, che la norma di cui al terzo comma dell'art. 4 d.l. n. 857 del 1976
«è applicabile anche ai lavoratori dipendenti o autonomi non solo nell'ipotesi ... di reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze, ma in tutte le ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del lavoratore, ecc.) tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più favorevole di quello operato sulla base convenzionale del triplo annuo della pensione sociale».
Deve dunque ritenersi che la regula iuris dettata dall'art. 137, comma 3, cod. ass. è che «il danno alla capacità di lavoro si liquida col triplo della pensione sociale quando la vittima al momento del sinistro ha un reddito che non esprime la reale capacità lavorativa della vittima, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito reale della vittima»: Cass.
n. 8896 del 2016, cit.).
Infine, se la vittima un reddito l'abbia, ma non sappia provarne l'ammontare, non può invocare l'art. 4 d.l. 857/1976 (in questo senso, diffusamente, Cass. n. 3541 del 13.2.2020,
Cass. n. 25370 del 12/10/2018 e Cass. n. 8896 del 04/05/2016, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della legge 26.2.1977 n. 39, oggi trasfuso, con modifiche che non vengono qui in rilievo, nell'art. 137 cod. ass.; v. anche Cass. n. 29936 del 20/11/2024).
8.2 Ebbene, nel caso di specie, l'attore ha prodotto unicamente la dichiarazione fiscale relativa ai redditi da lavoro dipendente da lui percepiti nel 2019, che è l'anno in cui si è verificato il sinistro, la quale attesta un reddito imponibile pari ad €19.744,00 (v. doc. 20 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
E' pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa impresa assicuratrice nella propria comparsa di costituzione in primo grado (v. pag. 9), che egli all'epoca dell'infortunio svolgeva l'attività di cartongessista.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che tale produzione documentale è insufficiente a
15 provare che l'attore abbia subito una riduzione della capacità di guadagno perché egli non ha dimesso le dichiarazioni fiscali successive all'incidente stradale e quindi non ha dimostrato di aver patito una contrazione reddituale.
Tale statuizione resiste alle censure sollevate dall'appellante.
Come in precedenza esposto, la ctu medico legale ha accertato che le lesioni riportate dal hanno determinato una riduzione della sua capacità lavorativa specifica nella Parte_1 misura del 45%
Se tale dato è di per sé idoneo a provare nell'an l'esistenza di un danno patrimoniale futuro,
è tuttavia rimasto indimostrato il quantum debeatur.
In primo luogo la consulenza tecnica d'ufficio ha sì accertato postumi invalidanti del 45% ma non ha escluso che il possa continuare a svolgere lo stesso lavoro che Parte_1 faceva prima del sinistro, né tantomeno che possa esercitare una qualsiasi altra attività lavorativa.
Inoltre l'attore nulla di specifico ha allegato in ordine ai lavori svolti ed ai redditi percepiti successivamente all'incidente stradale, limitandosi a formulare dei capitoli di prova assolutamente generici sul punto (v. capitoli 40-44).
Inoltre i suoi genitori nella comparsa di costituzione in appello hanno allegato che egli è tornato stabilmente a vivere presso di loro (v. pag. 9).
Difetta pertanto la prova che i postumi invalidanti siano tali da impedire all'infortunato lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa idonea a consentirgli di conseguire un reddito equivalente a quello che gli garantiva il lavoro già svolto.
La sentenza ha perciò correttamente addebitato all'attore di non aver assolto gli oneri probatori a suo carico, posto che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito
(v. anche Cass. n. 15737 del 15/06/2018 e da ultimo Cass. n. 21322 del 25/07/2025).
E' a tal fine irrilevante che nella proposta di risarcimento formulata ai sensi dell'art. 148
16 del D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 l'impresa di assicurazione abbia riconosciuto all'infortunato la somma di €158.681,00 a titolo di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica.
Nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell'offerta dell'impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell'attore, ivi compreso l'onere di provare l'esistenza e l'entità dei danni risarcibili. Il pagamento effettuato prima del giudizio, in caso di mancata accettazione dell'offerta, comporta solamente che sia impedita la mora dell'impresa di assicurazione e che la somma già corrisposta sia imputata nella liquidazione definitiva del danno. L'imputazione va fatta, all'esito della liquidazione giudiziale, sull'importo complessivamente riconosciuto come spettante al danneggiato, non distinguendo tra le singole voci di danno ed imputando tutta intera la somma corrisposta, senza tenere conto dei criteri seguiti dall'impresa per la sua determinazione (v. Cass. n. 24205 del 27/11/2015).
Né, infine, può trovare accoglimento la sua richiesta di quantificare il danno da perdita della capacità lavorativa specifica assumendo quale parametro di riferimento il triplo dell'assegno sociale, in quanto, come poc'anzi indicato, il ricorso a tale criterio è consentito solo quando la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato, ipotesi quest'ultima che non è configurabile nella fattispecie, alla luce dei dati desumibili dalla dichiarazione fiscale prodotta dall'attore.
9. Il quarto motivo di gravame è infondato. si duole che il giudice di prime cure non gli abbia riconosciuto il ristoro Parte_1 del danno emergente futuro rappresentato dalle spese di assistenza che dovrà sostenere in futuro.
Tuttavia la decisione impugnata non incorre in alcuna censura in quanto la pretesa attorea è risultata totalmente indimostrata, avendo la ctu medico legale escluso – con valutazione che non è stata specificamente contrastata - che l'infortunato necessiti in futuro di
17 assistenza (“Non è prevedibile ulteriore gravame economico per danno emergente conseguente a spese future di cura o assistenza”: v. pag. 53 della relazione peritale), il che trova implicita conferma nel fatto che la misura dell'amministrazione di sostegno disposta a suo favore è cessata, essendo evidentemente venuto meno il presupposto dell'incapacità del beneficiario di provvedere in modo autonomo ai propri interessi.
Peraltro la pretesa attorea mal si concilia con il fatto che, come sopra indicato, l'infortunato sia tornato a vivere con i propri genitori in Moldova.
10. Il quinto motivo di gravame è infondato.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (v. Cass. n. 24481 del 04/11/2020).
E' stato altresì precisato che la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso (v. Cass. n. 6422 del 13/03/2017).
Il giudice di prime cure risulta aver fatto corretta applicazione di tali principi, non avendo gli attori provato di aver sostenuto alcun esborso a detto titolo.
11. Il sesto motivo di gravame è infondato.
In ordine alla richiesta di rimborso delle spese mediche il tribunale ha recepito e fatte proprie le valutazioni espresse sul punto dal ctu medico-legale, il quale ha ritenuto congrue e pertinenti le spese elencate nella parte analitica introduttiva della relazione peritale, sino alla voce sub k) compresa, pari a complessivi €2.215,70, ed ha escluso la rimborsabilità delle ulteriori spese in quanto risultanti da una serie di scontrini di farmacia da cui non si evince il tipo di farmaco acquistato e/o non allegati a relative farmacoprescrizioni (lettera m) o risultanti da documenti solo parzialmente leggibili o effettuate tramite Mastercard da
18 cui non si evince il tipo di prestazione effettuata (lettera n).
L'appellante muove una critica del tutto generica a tale statuizione, dolendosi che il giudice abbia omesso di analizzare il contenuto degli scontrini e verificare se quei farmaci fossero compatibili con le lesioni riportate dall'attore, senza confutare in modo specifico ed analitico le ragioni che sorreggono le conclusioni peritali.
12. Il settimo motivo di gravame è inammissibile.
ha dedotto di aver sostenuto spese di viaggio, vitto ed alloggio e lamentato la Parte_2 mancata percezione di stipendi per venire in Italia e prestare assistenza al fratello nonché di aver sostenuto i costi relativi al ricorso presentato al giudice tutelare per essere nominata amministratrice di sostegno di quest'ultimo.
Il tribunale non ha riconosciuto il diritto al rimborso di tali spese per carenza di specifica allegazione o in assenza di idoneo riscontro documentale (anche in ragione del fatto che molti documenti sono redatti in lingua moldava) ed anche perché non vi è la prova che gli esborsi siano in nesso di derivazione causale con l'infortunio subito dal fratello (“L'attrice si è limitata ad allegare genericamente di aver ha sostenuto spese di viaggio, vitto e alloggio in Italia per complessivi €10.900,00 e ha riversato in modo massivo nel doc. 24 una pluralità di documenti, molti di essi redatti in moldavo senza alcuna traduzione asseverata ovvero scontrini anonimi, del tutti inidonei a provare gli esborsi che l'attrice si sarebbe accollata per venire in Italia ed ivi soggiornarvi. In particolare, alcune spese appaiono carenti da un punto di vista dell'allegazione (assicurazione medica, scontrini anonimi), non è provata la derivazione causale degli esborsi dal fatto generatore di danno
e gli effettivi esborsi sostenuti dall'attrice. Quanto al ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno per il fratello, l'attrice non ha documentato di aver corrisposto alcuna somma al legale a tale titolo e neppure è documentato che il legale abbia fatturato la prestazione resa e neppure che abbia inviato una notula chiedendo il relativo pagamento, per cui anche tale voce di danno non può essere risarcita”: pag. 24 della sentenza).
Va rammentato che a soddisfare l'onere della prova non è sufficiente la produzione di un documento ritenuto idoneo dalla parte, ma è altresì necessario che la stessa indichi specificamente l'uso che intende farne, onde evitare che il contraddittorio relativo sia in
19 tutto o in parte impedito;
né la parte, inottemperante a tale onere, può poi lamentare che il giudice, nell'esercizio dei poteri istruttori conferitigli dal successivo art. 421 cod. proc. civ., non abbia preso in esame il documento ritualmente prodotto e non vi abbia ravvisato una prova utile alla sua difesa (v. Cass. n. 10343 del 05/08/2000).
Inoltre, ove si deduca l'omesso esame di documenti ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda, è onere della parte evidenziare, nell'impugnazione, il contenuto dei documenti richiamati (Cass. n. 21032 del 01/08/2008).
L'appellante risulta inottemperante ad ambedue gli oneri, perché, nel contestare la statuizione impugnata, si limita a richiamare in maniera del tutto generica la gran mole di documentazione prodotta, senza evidenziare il contenuto di ogni singolo documento e specificare, nel motivo di gravame, il suo valore probatorio.
In totale carenza di tale attività assertiva, la censura non supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 cod. proc. civ., non essendo possibile stabilire se la decisione risulti viziata.
13. L'ottavo motivo di gravame è inammissibile.
Il tribunale ha ammesso la prova per testi richiesta da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, limitatamente ai capitoli nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ritenendo i rimanenti capitoli di natura valutativa (nn. 20, 21, 29, 33, 34, 41, 43, 44, 45, 46, 54, 62, 63,
64, 65, 68, 71), generici (nn. 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 59, 67, 69, 70), di natura documentale e/o provabili documentalmente (nn. 14, 15, 16, 17, 43, 58, 61) o ininfluenti ai fini della decisione (nn. 2,
12, 13, 49, 50, 55, 56, 57, 60, 66).
Gli appellanti si dolgono della mancata ammissione dei capitoli da 18 a 31, da 32 a 48 e da
59 a 60, senza però censurare espressamente le ragioni per le quali la loro istanza è stata respinta.
Ora secondo un consolidato principio di diritto, nel giudizio di appello la parte non può riproporre le istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali le sue istanze sono state respinte, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo
(v. Cass. n. 1691 del 26/01/2006).
20 Non avendo gli appellanti spiegato perché la decisione assunta dal primo giudice sarebbe errata, la contestazione da essi mossa non supera il vaglio di ammissibilità.
14. Il nono motivo di gravame è infondato.
Il maggior saggio previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. – il quale stabilisce che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", individuando, pertanto, quale tasso di interesse applicabile dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quello determinato dalle previsioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002 - si applica, infatti, alle obbligazioni pecuniarie, ossia a quelle aventi in origine contenuto di somma di denaro, posto che l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore (v. Cass. n. 14285 del 29/05/2025).
A tal proposito conviene rammentare che in ordine alla individuazione dell'ambito di applicazione di tale speciale categoria di interessi si è registrata nel tempo una evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte.
Secondo la posizione originariamente assunta dalle prime pronunce in materia (tra le massimate: Cass. n. 28409 del 07/11/2018; Cass. n. 13145 del 14/05/2021; Cass. n. 14512 del 09/05/2022), l'ambito di applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. era da ritenersi limitato alle sole obbligazioni di fonte contrattuale (ma già Cass. n. 28409 del 07/11/2018 e
Cass. n. 13145 del 14/05/2021 estendono, sia pure obiter, l'applicazione della previsione anche alle obbligazioni pecuniarie che trovano fonte in un contratto stipulato tra le parti "anche se afferenti ad obbligo restitutorio").
Anche - verosimilmente - all'esito delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina, pronunce successive (Cass. n. 61 del 03/01/2023 nonché Cass. n. 7677 del 22/03/2025,), sono invece giunte ad un diverso approdo che è stato poi condensato dall'Ufficio del
Massimario nei principi per cui "Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il
21 carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione." (Cass. n. 61 del 03/01/2023) e "Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale
- che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo
d'applicazione." (Cass. n. 7677 del 22/03/2025).
Si deve, in realtà, osservare che le decisioni in questione risultano riferite entrambe nello specifico a crediti azionati a titolo di ripetizione di indebito, di talché viene ad evidenziarsi che proprio tale ultima fattispecie sembra costituire l'area in relazione alla quale con maggior frequenza si è posto il tema dell'applicabilità dell'art. 1284, quarto comma, c.c.
Sulla tematica in questione sono recentemente intervenute le Sezioni Unite (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 12449 del 07/05/2024), le quali, chiamate a pronunciarsi sullo specifico quesito concernente la possibilità per il giudice dell'esecuzione di riconoscere gli interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., in assenza del loro esplicito riconoscimento nel titolo esecutivo - si sono soffermate - quale necessario passaggio argomentativo - sul tema dell'ambito di applicazione della previsione in rilievo, chiarendo "che il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi
(cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale", con la conseguenza "che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, (è) anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4", dovendo quindi il giudice della cognizione procedere anche allo specifico accertamento dell'applicabilità o meno dello speciale saggio di interessi contemplato dalla norma in esame.
Accertamento - hanno proseguito le Sezioni Unite - che deve investire la varietà dei presupposti applicativi del dettato normativo, individuati, in primo luogo, nella "(...) natura
22 della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia", venendo "in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione”.
Ora, l'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, al pari dell'obbligazione risarcitoria del danno derivante da inadempimento contrattuale, si viene a collocare al di fuori di quello che potrebbe essere l'ambito di una previsione - l'art. 1284 c.c. - comunque dettata in relazione alle obbligazioni ab origine pecuniarie, godendo, peraltro di un regime di produzione di interessi (e rivalutazione) pienamente autonomo e derivante dal suo essere non obbligazione di valuta bensì di valore.
Inoltre occorre considerare che lo scopo della previsione che ha introdotto i c.d. super- interessi, è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo - è cioè l'applicazione dei "super interessi" - che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio solo dopo aver operato un'attenta valutazione dell'alea della causa ed essere pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole sull'esito della stessa. Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c. è giocoforza, allora, concludere che l'applicazione della previsione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere spontaneamente, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata
23 o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio. Laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità - come appunto nel caso dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale o che scaturisce dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria - e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell'art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo ed ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide e, di riflesso, un incentivo alla formulazione di domande risarcitorie sproporzionate - confidando l'attore nell'indiretta pressione costituita dall'applicazione della norma in esame - per di più disincentivando soluzioni transattive.
Si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l'operatività dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell'ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un'obbligazione risarcitoria (v. in tal senso da ultimo Cass. 22/10/2025, n. 28036).
Ed è proprio coerentemente a tali premesse che l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), che dopo aver stabilito che
“le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Cass. n. 7966 del 20/04/2020).
15. A questo punto deve essere vagliato l'unico motivo di appello incidentale formulato da con il quale si censura la sentenza nella parte in Controparte_1 cui ha riconosciuto ai genitori ed alla sorella di il risarcimento del danno Parte_1 non patrimoniale per la compromissione del rapporto parentale e la sofferenza psichica patita in conseguenza delle lesioni riportate dalla vittima dell'incidente stradale, pur in assenza di prova dei relativi presupposti, dal momento che già da molti Parte_1 anni si era trasferito in Italia mentre i genitori e la sorella erano rimasti a vivere in
OL, sicché in assenza del requisito della convivenza e data la scarsa loro
24 frequentazione, non potrebbe ritenersi, neppure in via presuntiva, che dall'evento dannoso sia per essi derivato uno sconvolgimento delle loro abitudini di vita e/o uno stato di sofferenza soggettiva meritevole di autonomo risarcimento.
15.1 Occorre esaminare, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata da e . Controparte_3 Controparte_4
Essi riferiscono che la sentenza impugnata è stata ad essi notificata da
[...] il 14.11.2024 e che dunque il termine di cui all'art. 325 c.p.c. per Controparte_1 quest'ultima per proporre l'impugnazione nei loro confronti era già spirato quando la stessa ha proposto l'appello incidentale, che peraltro non è stato ad essi notificato.
In primo luogo si osserva che la costituzione in giudizio in data 28.03.2025 di CP_3
e , ai quali e non avevano
[...] Controparte_4 Parte_1 Parte_2 notificato l'atto di citazione in appello, ha reso superflua la notificazione dell'impugnazione incidentale proposta nei loro confronti da
[...] con la comparsa di costituzione depositata in data 28.02.2025. Controparte_1
In secondo luogo è pacifico che le pretese fatte valere dagli attori fanno capo a rapporti giuridici autonomi, nonostante siano oggettivamente connesse derivando da un unico evento lesivo, con conseguente scindibilità delle cause così introdotte sebbene con unica citazione.
15.2 L'eccezione in parola pone la questione relativa alla legittimazione passiva al gravame incidentale tardivo, cioè all'individuazione di colui contro il quale quell'impugnazione può essere diretta.
Si tratta di un profilo sul quale l'art. 334 c.p.c. non prende posizione, occupandosi solo dei legittimati attivi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24627 del 27/11/2007, hanno affermato il principio che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva prestato acquiescenza.
La parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale ha, infatti, un concreto
25 interesse a proporre l'impugnazione incidentale tardiva, anche nei confronti di una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale, quando l'impugnazione principale rimette in discussione il risultato pratico complessivamente determinato dalla sentenza impugnata, potendo condurre ad una soccombenza «più grave» di quella che l'impugnante incidentale era disposto ad accettare (così più di recente v. Cass. Sez. U.
Sentenza n. 8486 del 28/03/2024 in motivazione, laddove al paragrafo 5.3.1. osserva che
“L'eliminazione ad opera delle Sezioni Unite dei limiti soggettivi, sotto il profilo della
“legittimazione passiva”, dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte contro la quale è proposta l'impugnazione principale, è stata accolta con favore da una parte della dottrina, secondo cui tali limiti non sono previsti dall'art. 334 c.p.c. La soluzione è stata ritenuta coerente con la ratio di tale norma, che è quella di evitare la
“corsa” all'impugnazione e di consentire alla parte parzialmente soccombente disposta ad accettare l'esito complessivo della lite di stare “alla finestra” sapendo che se la sentenza, nella parte ad essa favorevole, sarà impugnata, potrà a sua volta impugnare nei termini ordinari, qualunque sia la ragione del cumulo nello stesso processo di più cause tra parti differenti”).
Questo collegio reputa che anche nella fattispecie in esame possa trovare applicazione il suddetto principio, atteso che l'interesse ad impugnare sorge anche nelle cause scindibili dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto di interessi derivanti dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva inizialmente prestato acquiescenza (v. in tal senso Cass. n. 25848 del 09/12/2014; Cass. n. 23396 del 16/11/2015;
Cass. 25/01/2018, n. 1879).
Non v'è dubbio, infatti, che è legittimata attiva ai Controparte_1 sensi dell'art. 334 c.p.c. perché destinataria dell'impugnazione principale.
La proposizione del gravame avversario mette in discussione l'assetto degli interessi derivante della sentenza alla quale essa aveva prestato acquiescenza non proponendo l'appello incidentale entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in quanto rende incerta la quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure in favore della vittima primaria dell'incidente stradale, con l'eventualità che lo stesso venga rideterminato in misura maggiore dal giudice di appello.
Di qui, dunque, l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla
26 società assicuratrice nei confronti di parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione principale.
15.3 Quanto al merito delle contestazioni sollevate dall'appellante incidentale, va rimarcato che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale (non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto), nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v. Cass.
n. 28989 del 11/11/2019 e Cass. n. 23300 del 28/08/2024).
In particolare si sottolinea che l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza, che pure può assumere valore indiziario (Così Cass.
n. 21988 del 30/07/2025).
L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta
27 l'insegnamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 26492 del 2008;
Cass. n. 25541 del 2022).
Il tribunale risulta aver fatto corretta applicazione di tali principi giacché, con riferimento alla situazione di , ha ritenuto provati entrambi i profili di cui si compone Parte_2
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, in ragione del fatto che la stessa, non appena venuta a conoscenza dell'infortunio occorso al fratello, è partita dalla
OL lasciando la sua famiglia e si è trasferita in Italia per assisterlo durate il lungo periodo di convalescenza, attivandosi anche per farsi nominare quale sua amministratrice di sostegno.
Con riferimento ai genitori, il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto dimostrato solo il patimento d'animo da essi sofferto, dato il rapporto di stretta parentela esistente fra gli stessi e la vittima che fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi, sebbene non conviventi con il figlio, abbiano sofferto per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto, in assenza di evidenze di segno contrario.
Deve pertanto ritenersi provato nell'an, in base a un criterio presuntivo, il danno riflesso reclamato dagli attori, in ragione dello stretto vincolo di parentela con Parte_1 della gravità delle lesioni da questi subite e delle altre circostanze sopra indicate.
Va poi evidenziato che non ha formulato alcuna Controparte_1 censura in merito all'entità del risarcimento riconosciuto agli attori ed ai criteri seguiti dal giudice di prime cure per giungere alla sua quantificazione, ricavati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di NO.
Pertanto, in mancanza di una specifica doglianza sul punto, non può il giudice d'appello provvedere alla riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.
16. In definitiva, sommate le voci di danno liquidate dal primo giudice e che non sono state contestate (€2.583,51 a titolo di rimborso delle spese mediche), a quelle riliquidate in questa sede (€368.241,00), la somma totale spettante a ammonta, a Parte_1 valori attuali, ad €370.824,51. aveva allegato in primo grado di aver corrisposto Controparte_1 all'infortunato prima dell'inizio del giudizio la somma di €250.000,00, che il tribunale ha detratto dal danno liquidato in favore del medesimo, in quanto tale allegazione non era
28 stata contestata dall'attore.
In questa sede la compagnia assicuratrice ha precisato che in realtà l'acconto versato all'attore ammonta al maggior importo di €292.406,00, come è stato riconosciuto dallo stesso legale di quest'ultimo nella mail del 14.11.2024 prodotta sub doc. 2 del fascicolo dell'appellante incidentale.
Ora, dalla stessa prospettazione di parte si evince che il primo giudice è stato fuorviato dall'erronea ricostruzione dei fatti fornita dalla convenuta, la quale in primo grado aveva sempre sostenuto (senza peraltro documentarlo) di aver corrisposto la somma di
€250.000,00 al danneggiato, per cui non è configurabile un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c.
La deduzione formulata in questa sede da integra Controparte_1 in realtà un'eccezione di pagamento, la quale, avendo efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, è un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. Cass. n. 3155 del 07/02/2025, Cass. n. 41474 del 24/12/2021; Cass. n.
9965 del 16/05/2016).
Siccome non ha minimamente contestato in questa sede che l'acconto Parte_1 da lui ricevuto è pari ad €292.406,00, tale circostanza deve ritenersi provata.
E' poi da rilevare che la sentenza non è stata censurata dalla convenuta nella parte in cui non ha proceduto a rivalutare all'attualità l'acconto ricevuto dal danneggiato, al fine di renderlo omogeneo al credito risarcitorio.
Ne discende che la somma ancora dovuta a corrisponde ad €78.418,51 Parte_1
(€370.824,51 - €292.406,00), che risulta tuttavia inferiore a quella liquidatagli dal giudice di prime cure (€80.643,14).
Poiché nelle conclusioni rassegnate in appello, Controparte_1 ha chiesto che la sentenza impugnata venga integralmente confermata laddove ha riconosciuto che la somma spettante a è pari ad €80.643,14, va esclusa la Parte_1 possibilità di procedere in questa sede ad una rideterminazione della somma liquidata al danneggiato in senso più favorevole alla società assicuratrice.
In base alle medesime considerazioni, va inoltre precisato che l'ammontare del credito risarcitorio dell'appellante principale resta immutato e resta confermata Parte_1
29 la sentenza impugnata sul quantum spettante a detta parte, benché sia stato accolto il primo motivo di appello principale e sia stato quantificato il danno in un maggiore importo (cfr. §
6), e ciò in quanto, come si è appena detto, va detratto l'acconto suindicato, di importo superiore a quello preso in considerazione dal Tribunale. Ne consegue che l'appello principale proposto da deve essere complessivamente rigettato. Parte_1
17. Quanto, infine, al regolamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, la parziale soccombenza reciproca ne giustifica l'integrale compensazione tra tutte le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello principale proposto da e e l'appello Parte_1 Parte_2 incidentale proposto da e per l'effetto conferma Controparte_1 integralmente la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto che sussistono a carico di e Parte_1 Parte_2 [...]
i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del Controparte_1
d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
Il Consigliere estensore
EN AV
Il Presidente
LO IS
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