Articolo 3 della Legge 31 gennaio 1986, n. 14
Articolo 2
Versione
5 febbraio 1986
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 5 febbraio 1986
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