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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 825/022 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Turchio e Marco Nicolò Parte_1
Luca.
-APPELLANTI – Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Di Gloria e Giuseppe Bernocchi.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
-
Controparte_2
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle ed
[...] elettivamente domiciliato in Palermo nella via del Fante n. 58/b.
APPELLATO
Controparte_3
CONTUMACE
All'udienza del 12 dicembre 2024 le parti costituite hanno concluso come in atti. IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 318/2022 dell'8/2/2022 il Tribunale di Palermo, disattesa in via preliminare l'eccezione di carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. proposta dall' e, CP_2 dunque, ritenuta ammissibile l'opposizione avverso estratto di ruolo essendo quest'ultimo l'esteriorizzazione di una pretesa impositiva atta a creare una situazione di incertezza pregiudizievole per il contribuente, accoglieva l'opposizione promossa da Pt_1 avverso ad estratti di ruolo, dichiarando prescritti i crediti di cui alle cartelle
[...] esattoriali n. 29620140032262764, 29620150036558943, 29620150053590677 e 29620170027931236 riguardanti crediti assicurativi e gli AVA nn. 59620130002823222, CP_2
59620130002823323, 59620130004460426, 59620130004995071, 59620140005217850, 59620140008003709, 59620150000052184, 59620150000737859, 59620150002766168, 59620150004705121, 59620150004974114, 59620160002418011, 59620160003920765, 59620160007508848, 59620170001505879, 59620170007075367 e 59620190000099727 concernenti omissioni contributive CP_1
Ha condannato gli enti convenuti, unitamente all' in solido tra loro, alla refusione CP_3 delle spese processuali in favore del liquidate in € 1.200,00 comprensive di Pt_1 rimborso spese forfettario ed il recupero del contributo unificato. Avverso la sentenza de qua ha interposto gravame principale il lamentando la Pt_1 violazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese processuali - da commisurarsi al valore globale dei crediti iscritti a ruolo (€ 11.645,00) - e la omessa adozione del provvedimento di distrazione in favore dei procuratori antistatari. Si è costituito l' che ha solo resistito al motivo di gravame significando che CP_2 correttamente il G.L. aveva commisurato la liquidazione delle spese al valore di € 1.381,77 corrispondente al complessivo ammontare del credito portato dalle cartelle CP_2
Ha resistito al gravame pure l' chiedendone il rigetto e proponendo, a sua volta, CP_1 appello incidentale con il quale ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 215/2021. Ciò posto, via preliminare va dichiarata la contumacia dell' Controparte_3 che seppur ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.
[...]
La sentenza di primo grado va riformata in accoglimento dell'appello incidentale. Deve essere, infatti, esaminata in via prioritaria l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse ad agire riproposta con il mezzo incidentale dall' CP_1 sotto il vigore dell'art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Questa Corte non ignora il precedente orientamento giurisprudenziale cui ha aderito il primo giudice ai sensi del quale “Il ruolo, benché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente, sicché momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la sua formazione e non già quello della notificazione della cartella esattoriale, che costituisce solo lo strumento mediante il quale la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne consegue che, nel caso in cui il dipendente addetto all'ufficio abbia consegnato al contribuente copia dell'estratto del ruolo, questi è legittimato alla sua impugnazione, essendo il ruolo l'unico valido e legittimo titolo per la riscossione dei tributi ( cfr. S.U. n.16412/07, Sez. 6 , Ordinanza n. 2248 del 03/02/2014 - Sez. U. Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 e n. 724/10). Tale orientamento risulta tuttavia superato alla luce di quanto disposto dal D.L. n.
146/2021 convertito in L. 215/2021 nonché della pronuncia sul punto delle Sezioni Unite n. 26283/2022. E' noto, infatti, che il citato art. 3 bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 ha novellato l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo dopo il comma 4 il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Come salta all'evidenza la norma ha introdotto ipotesi tassative di proponibilità del ricorso in opposizione avverso l'estratto di ruolo o titoli esattoriali invalidamente notificati, al di fuori dei quali l'opposizione soggiace alla sanzione della inammissibilità con sindacato esercitabile anche ex officio in qualsiasi stato e grado del procedimento con il solo limite del giudicato. La disposizione è stata oggetto dell'intervento nomofilattico della S.C. nel suo massimo consesso (Cass. SS.UU. n. 26283/2022) la quale ha puntualizzato i seguenti principi di diritto.
“ La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” .
“Quel che s'impugna”è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n.31240/19)”. Riguardo alla seconda parte della disposizione ed alle problematiche di diritto intertemporale generate dalla sua entrata in vigore, la S.C. ha quindi chiarito che non si tratta una norma d'interpretazione autentica atteso che non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario e non pone neppure un problema di applicazione retroattiva perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti.. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato (…) la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti. Quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario (tra varie, v. Cass. n. 268/22), posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto;
a maggior ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo;
qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Stante la ritenuta applicabilità della novella legislativa ai giudizi pendenti, rispetto alla prospettata esigenza dimostrativa della sussistenza di uno dei casi codificati di interesse all'azione, l'odierno appellante nulla ha dedotto sicché deve ritenersi sussistente la sopra enunciata causa di inammissibilità del ricorso. Ne consegue che , avendo il espressamente inteso procedere all'accertamento Pt_1 negativo di debiti di cui avrebbe avuto conoscenza mediante la mera ispezione dell'estratto di ruolo (dunque in assenza di valida notifica di successivi atti esecutivi), senza aver, di contro, allegato di trovarsi in una delle situazioni legittimanti un intervento derogatorio (partecipazione ad una procedura di appalto pubblico, oppure per la riscossione di somme dovute al contribuente da soggetti pubblici, ovvero versando il debitore in una situazione di perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione) deve essere affermata l'assoluta carenza ab origine dell'interesse a proporre l'opposizione avverso i su richiamati ruoli esattoriali sia pure limitatamente a quelli recanti gli AVA di competenza dell'appellante . CP_1
Viceversa in difetto di un autonomo motivo di gravame, essendosi formato il giudicato sulla interesse ad agire contro i ruoli residua l'esigenza di esaminare il motivo CP_2 dell'appello principale proposto dal la cui rilevanza risulta però circoscritta ai soli Pt_1 crediti assicurativi (per un valore complessivo di € 1.381,77) portati dalle cartelle esattoriali dell' ormai coperte dal giudicato. CP_2
A tale proposito è noto che nel regime introdotto dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018 non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. In tal modo il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (cfr. da ultimo Cass. n. 17613/2024) Nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado in relazione al valore dei soli crediti suscettibili di disamina sono inferiori ai minimi di legge per lo scaglione da
€ 1.100,00 a €. 5.200,00 (nel quale rientra il valore della controversia, pari a €. 1.381,77) e quindi la violazione di legge sussiste. Fatta corretta applicazione dello scaglione in parola ed applicati i parametri minimi di legge risulterà una liquidazione pari ad € 1.312,00 oltre i già riconosciuti rimborsi per il contributo unificato, e gli incrementi dovuti per legge per spese generali, iva e cpa.
Tali importi, posti a carico dei soli e in solido tra loro, devono essere distratto CP_2 CP_3 in favore dei procuratori antistatari avv.ti Antonio Turchio e Marco Nicolò Luca. Tenuto conto della sopravvenienza al giudizio dell'innovativo intervento giurisprudenziale e del complessivo esito del procedimento, sussistono viceversa giusti motivi per compensare nei confronti dell' le spese del giudizio di primo grado e fra CP_1 tutte le parti le spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' Controparte_3
, che dichiara, in parziale riforma della sentenza n. 318/2022 emessa dal
[...]
Tribunale di Palermo in data 8 febbraio 2022, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso gli estratti di ruolo di cui agli AVA nn. Parte_1
59620130002823222, 59620130002823323, 59620130004460426, 59620130004995071, 59620140005217850, 59620140008003709, 59620150000052184, 59620150000737859, 59620150002766168, 59620150004705121, 59620150004974114, 59620160002418011, 59620160003920765, 59620160007508848, 59620170001505879, 59620170007075367 e
59620190000099727. Compensa nei riguardi dell' le spese del giudizio di primo grado. CP_1
Ridetermina in complessivi € 1.312,00 le spese del giudizio di primo grado che pone solidalmente a carico dell' e dell' e le distrae in CP_2 Controparte_4 favore dei procuratori antistatari avv.ti Antonio Turchio e Marco Nicolò Luca. Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello. Palermo 12 dicembre 2024 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco