Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9001 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA * IN NOME POPOLO ITALIANO LA CORTE9 00 1 01 DI CASSA E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 4419/98 Dott. Marino Donato SANTOJANNI MILEO Consigliere- Cron Dott. Vincenzo "20532 - Consigliere Rep. MERCURIO Dott. Ettore CUOCO - Consigliere Ud. 09/02/01 Dott. Pietro - Rel. ConsigliereDott. Francesco Antonio MAIORANO ha pronunciato la seguente SENTENZ A sul ricorso proposto da: DD EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato PATRIZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANTE ENRICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE 702 GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato avversO la sentenza n. 187/97 del Tribunale di TERNI, depositata il 14/10/97 R.G.N. 377/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito l'Avvocato BIONDI delega CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Terni del 21/3/97 AD RE proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Terni con la quale era stata rigettata la sua domanda di riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo 29/9 - 7/10/91, negatagli dall'INPS per "mancata documentazione della continuità dello stato di malattia" e "riduzione di prognosi a seguito di visita medica domiciliare di controllo". L'INPS contestava il gravame ed il Tribunale, con sentenza del 9/6 – 14/10/97, rigettava l'appello. Precisava il giudice del riesame che era esatta la tesi difensiva secondo cui la prognosi medico legale formulata dal medico fiscale non aveva un valore giuridico superiore a quella del medico curante;
il AD però aveva l'onere di fornire all'INPS la documentazione sanitaria successiva all'effettuazione della visita fiscale, per documentare la persistenza dello stato di malattia, onde consentire l'ulteriore accertamento delle sue condizioni di salute, ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia. Il certificato del medico curante era "estremamente sintetico" ed in mancanza di nuova documentazione mancavano le condizioni per un nuovo accertamento e la modifica del precedente giudizio. L'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione lo Zara, fondato su tre motivi. L'INPS si è costituito solo con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione dell'art. 112 CPC e 1 difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che pacifico in causa era che i due certificati medici (del medico fiscale e del medico curante) vennero rilasciati lo stesso giorno, 24/9/91 (dopo la comunicazione telefonica alla ditta, l'istante fu visitato prima dal medico di controllo, che formulò la prognosi fino al 28/9/91, e poi dal medico curante, che formulò prognosi fino al 7/10/91). L'INPS ritenendo valida solo la prognosi del medico fiscale erogò l'indennità di malattia solo per il periodo dallo stesso riconosciuto, assegnando così ai due certificati una differenza di valore sul piano giuridico. Su questo non vi erano dubbi di sorta, in quanto la contestazione di "mancata documentazione" si riferiva non all'invio del certificato del medico curante del 24/9/91, ma di un ulteriore certificato alla scadenza della prognosi del medico fiscale. Preso atto che il certificato del medico curante era regolare ed era stato inviato nei termini di legge, il giudice doveva stabilire se la prognosi del medico fiscale prevalesse o meno su quella del medico curante;
il Tribunale invece, ritenendo che il ricorrente non avesse inviato il primo certificato medico del 24/9/91 si era pronunciato su un punto che non era in contestazione fra le parti. Lamentando, col secondo motivo, violazione degli artt. 2 D. L. n. 663 del 30/12/79, 5 L. n. 300 del 1970 e L. n. 663 del 1983, nonché difetto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che con sentenza n. 7167 del 1987 questa Corte aveva affermato il principio secondo cui non era ravvisabile nell'art. 5 L. n. 300 del 1970 un norma che imponeva al lavoratore di comunicare al datore (e quindi 2 all'INPS) la propria persistente indisponibilità, a causa di malattia, “per un periodo di tempo successivo a quello di cui alla prognosi del medico di controllo ove la stessa non collimi, perché più limitata, con quella del medico curante". Se non vi era l'obbligo della comunicazione, non c'era nemmeno quello di presentare nuovo certificato medico per coprire i giorni successivi alla scadenza della prognosi del medico fiscale, perché non era ravvisabile una fede privilegiata a favore del certificato del medico di controllo. Né esisteva in ogni caso un obbligo di presentazione di un nuovo certificato, a norma dell'art. 2 D. L. n. 663 del 1979 il lavoratore aveva solo l'obbligo di inviare il "certificato di diagnosi e l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia" ed ovviamente, in caso di prolungamento della malattia dopo la scadenza della prognosi, l'obbligo di inviare nuovo certificato;
nessun obbligo invece era prescritto per il caso in cui la prognosi del medico controllo non concordasse con quella medico curante. La visita di controllo aveva la sola funzione di accertare l'esistenza della malattia, ma non poteva modificare la prognosi. Lamentando, col terzo motivo, violazione dell'art. 152 disp. att. CPC e difetto di motivazione sul punto, deduce il ricorrente che aveva sbagliato il Tribunale a condannare l'istante alle spese di lite, perché la domanda non era manifestamente infondata e temeraria e perché in ogni caso mancava una motivazione in merito. I primi due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi fra loro, sono infondati. 3 Questa Corte ha già avuto modo di precisare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile, atteso che le norme che prevedono la possibilità di controllo della malattia, nell'affidare la relativa indagine ad organi pubblici per garantirne l'imparzialità, non hanno inteso attribuire agli atti di accertamento compiuti una particolare ed insindacabile efficacia : probatoria che escluda il generale potere di controllo del giudice" (Cass. n. 2953 del 4/4/97). Nel caso di specie il Tribunale ha compiuto quella valutazione comparativa, previo riconoscimento dell'invio del certificato del medico curante all'INPS, e ne ha tratto il convincimento che, attesa la sua "estrema sinteticità", l'assicurato non aveva dato prova del suo stato di malattia, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 CPC, la cui denuncia è manifestamente infondata, non avendo il Tribunale né attribuito un bene della vita diverso da quello domandato, né pronunciato su eccezioni non rilevabili d'ufficio, né sostituito arbitrariamente l'originaria causa petendi dell'azione esercitata. In particolare, nelle prime righe della motivazione della sentenza si legge che "vanno condivise le affermazioni sostenute dall'appellante (cioè dal AD), secondo cui la prognosi medico 4 legale formulata dal medico fiscale non ha valore giuridico superiore a quella del medico curante". Pertanto è da escludere nel modo più assoluto che il Tribunale abbia attribuito alla prognosi del “medico di controllo” un valore superiore a quella del medico curante, come mostra di ritenere il ricorrente (pag. 9 del ricorso), sia pure in via d'ipotesi interpretativa della motivazione della sentenza. E' da escludere altresì che il Tribunale abbia ritenuto in qualche modo l'obbligo dell'assicurato d'inviare, comunque, un nuovo certificato alla scadenza di prognosi del medico di controllo, secondo un'altra ipotesi ermeneutica della sentenza data dal ricorrente (ciò a prescindere dall'ammissibilità di ricorsi ancorati a prospettate diverse ipotesi interpretative del dictum giudiziale;
sul punto vedasi Cass. 18 marzo 1999 n. 2492 In definitiva la motivazione della sentenza risulta essere giuridicamente corretta e congrua. Fondato invece è il terzo motivo, in quanto il Tribunale non spiega le ragioni della condanna del ricorrente alle spese, confondendo la semplice inconsistenza dei motivi di appello con la manifesta infondatezza e temerarietà dell'azione (sul punto vedasi, fra le tante, Cass. n. 6697 del 1996). Il Tribunale ha violato quindi il principio sancito dall'art. 152 disp. att. CPC;
ne consegue che la sentenza va per questa parte cassata, con pronuncia nel merito da parte della Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e dichiarazione che nulla è dovuto dal AD per le spese del giudizio di secondo grado e del presente giudizio di legittimità (art. 384 CPC).
P. Q. M.
LA CORTE 5 Accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute da RE AD le spese del giudizio di secondo grado. Dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio. Roma 9 febbraio 2001 IL PRESIDENTEMarineло жь Выброши IL CONSIGLIERE EST. соляно I 0 A D 3 1 S 3 , S . 5 O A IL CANCELLIERE T T : R Depositato in Cancelleria A S L 3 06. 2001 9 O 7 9 oggi 1 IL CANCELLIERE * P S A M L D I R A E G A , O D O E T R E T I T T S A R N I I L E G L D S E E E R O D 6