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15 agosto 2012
15 agosto 2012
Art. 7. Detrazioni per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici 1. A decorrere dal 2013, il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157 .
3. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009 , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge e' rideterminato in funzione dell'operativita' della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.
4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».
5. All' articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web».
«1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutate in 8,7 milioni di euro per l'anno 2014, 7 milioni di euro per l'anno 2015 e 6,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157 .
3. Ai sensi dell' articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009 , il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio, della quota dei contributi a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il limite di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge e' rideterminato in funzione dell'operativita' della clausola di salvaguardia di cui al precedente periodo.
4. A decorrere dal 2013, all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, le parole: «dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro».
5. All' articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni, le parole: «sui quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «su quotidiani, periodici e siti web».
Commentari • 3
- 1. La nuova disciplina delle erogazioni liberaliVisconti Gianfranco · https://www.diritto.it/ · 5 ottobre 2012 · 11.982384
[…] Questa detrazione varrà fino all'anno fiscale 2012, dato che nel 2013 entrerà in vigore il nuovo testo del comma 1°-bis dell'art. 15 del TUIR introdotto dall'art. 7 della Legge n° 96 del 2012 che ha previsto che nel 2013 la detrazione salga al 24% e dal 2014 al 26% ma di una erogazione di importo compreso tra 50 e 10.000 Euro annui. […]
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Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Roma, sentenza 15/07/2021, n. 12266Provvedimento: […] La ratio della legge va individuata nell'esigenza di assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali e garantire gli eventuali controlli che comportano la sussistenza dell'obbligo a carico di tutti i candidati che abbiano partecipato alle competizioni elettorali, eletti o meno, di rendere una dichiarazione al riguardo. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha provato in atti di aver depositato in atti, prova della raccomandata n. 149460278387 del 3.11.2014 ( all.2) con la quale comunicava, ai sensi dell'art. 7, comma 6 legge 515/93, come richiamato dall'art. 7, comma 6 lett. a) Legge n. 96/2012, di non aver sostenuto nella campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Formia del 26-Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- trasparenza finanziamento campagne elettorali·
- onere probatorio·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- giurisdizione amministrativa·
- mancata rendicontazione spese elettorali·
- art. 7 comma 6 legge 515/1993·
- notifica ex art. 140 c.p.c.·
- art. 22 l. 689/1981