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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Sezione Nona Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott. Silvia Carosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 9623/24 promossa da:
nato il [...] in [...], Córdoba, Argentina, Parte_1 nato il [...] Córdoba, Persona_1 [...] nato il [...] in [...], Argentina, Parte_2
nata il [...] in [...], Argentina Parte_3
EL EL LL RU nata il [...] in [...], Córdoba, Argentina tutti difesi dall'avv. Patrizia Giannini e dall'avv. Silvia Giannini RICORRENTI CONTRO
in persona EL Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 ELl'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di Torino RESISTENTI nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura ELla Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale ELl'udienza EL 20.11.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria EL Tribunale di Torino i ricorrenti indicati in epigrafe hanno evocato in giudizio il chiedendo il riconoscimento Controparte_1 ELla cittadinanza italiana iure sanguinis per essere discendenti di cittadina italiana che non aveva mai perso la cittadinanza. A sostegno ELla propria domanda i ricorrenti hanno esposto di essere discendenti di;
La sig.ra è nata a [...] Persona_2 Persona_2
Fé, Argentina, in data 15.02.1907 da genitori italiani e CP_2 Controparte_3
nato a Airasca, in [...], Italia il 30.07.1867 come da estratto EL
[...] certificato di nascita rilasciato dal Comune di Airasca. In data 07.02.1929, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_2 [...]
e dalla loro unione, in data 15.08.1945 in Cañada Rosquin, Provincia di Santa Fe, CP_4 nasceva la figlia In data 18.10.1962, la sig.ra Persona_3 Persona_3 pagina 1 di 6 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione nascevano a Capilla EL Parte_1
Monte, Córdoba, Argentina 2 figli: nato il [...] e Parte_1 Persona_4 nata il [...], entrambi odierni ricorrenti e pronipoti EL sig.
[...] Controparte_3
; in data 25.03.1993, il sig. contraeva matrimonio con la
[...] Parte_1 sig.ra e dalla loro unione nascevano, in 3 figli: Persona_5 Per_6 Per_1 nato il [...], nato il [...] e nata il
[...] Persona_7 Parte_3
02.10.2000 odierni ricorrenti e pronipoti EL sig. . Controparte_3
Il non si è costituito ed essendo regolarmente citato ma non Controparte_1 comparso veniva dichiarato contumace. Il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni come in atti nulla opponendo per il riconoscimento ELla cittadinanza italiana ai ricorrenti. All'esito ELl'udienza EL 20.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nel verbale di udienza ed in atti. Venendo al merito, nel caso di specie, la domanda di riconoscimento ELla cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata per le ragioni che seguono. Preliminarmente, va evidenziato che i ricorrenti tutti instano per la concessione ELla cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett. a), legge n. 91/92, per linea materna. Tenendo conto ELla ricostruzione ELl'albero genealogico dei ricorrenti, questi fanno derivare il loro diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'antenato
[...]
nato a Airasca, in [...], Italia il 30.07.1867. Controparte_3
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. In diritto si osserva che, ai sensi ELl'art. 1 ELla previgente L. n. 555 EL 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge ELlo Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 ELla medesima legge stabiliva che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella EL marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza EL vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 EL 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale ELla appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici ELle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi ELla Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente ELla donna la perdita ELla cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento ELl'uomo e ELla donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata pagina 2 di 6 si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita ELla cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà ELl'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto EL matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione ELla cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 ELla Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto EL matrimonio, dei diritti EL cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 ELla Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi ELla protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o EL diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico EL matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà ELla donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità EL legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 EL 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche ELl'art. 1, n. 1, ELla legge EL 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, ELla legge n. 555 EL 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto ELla cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia ELla unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma EL diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore ELla cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo EL 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto ELlo status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici ELle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita ELla cittadinanza da parte ELla donna in conseguenza EL matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini ELla eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna. All'esito ELle predette decisioni ELla Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze ELla declaratoria di illegittimità costituzionale ELle norme appena esaminate ELla legge EL 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore ELla Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
pagina 3 di 6 Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 EL 2009 ove si legge che “per effetto ELle sentenze ELla Corte costituzionale n. 87 EL 1975 e 30 EL 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 ELla legge n. 555 EL 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi ELl'art. 219 ELla legge n. 151 EL 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere EL vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, in violazione EL principio fondamentale ELla parità tra i sessi e ELl'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale ELl'efficacia ELla dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio EL 1948 non impedisce il riconoscimento ELlo "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto ELla rinuncia EL richiedente. In applicazione EL principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore ELla legge n. 555 EL 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore ELla Costituzione, la trasmissione ELlo "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza ELla legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni ELla Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore ELla Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) ELla cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima EL 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore ELla legge n. 555 EL 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis. Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dalla circostanza per cui l'antenato era cittadino italiano in Controparte_3 quanto nata in [...] nel 1867 e successivamente trasferitasi e coniugatosi in ebbe Parte_2 una figlia che sposandosi con un cittadino straniero ha perso, per la legge in vigore all'epoca, la cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero. In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto ELla condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale ELla persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita ELla cittadinanza da parte ELla donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita EL figlio prima EL 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima ELl'entrata in vigore ELla Costituzione, ma soltanto in via giudiziaria, si deve verificare se i discendenti ELla sig.ra abbiano diritto alla Persona_2 cittadinanza italiana. Orbene, in primo luogo i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche EL tutto prive di discrezionalità amministrativa sulla base ELla sola documentazione prodotta. In secondo luogo, è documentato che la sig.ra è nata a [...] Fé, Persona_2
Argentina, in data 15.02.1907 da genitori italiani e CP_2 Controparte_3
pagina 4 di 6 nato a Airasca, in [...], Italia il 30.07.1867 come da estratto EL CP_3 certificato di nascita rilasciato dal Comune di Airasca. In data 07.02.1929, la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. Persona_2 [...]
e dalla loro unione, in data 15.08.1945 in Cañada Rosquin, Provincia di Santa Fe, CP_4 nasceva la figlia In data 18.10.1962, la sig.ra Persona_3 Persona_3 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione nascevano a Capilla EL Parte_1
Monte, Córdoba, 2 figli: nato il [...] e Parte_2 Parte_1 Persona_4 nata il [...], entrambi odierni ricorrenti e pronipoti EL sig.
[...] Controparte_3
; in data 25.03.1993, il sig. contraeva matrimonio con la
[...] Parte_1 sig.ra e dalla loro unione nascevano, in 3 figli: Persona_5 Per_6 Per_1 nato il [...], nato il [...] e nata il
[...] Persona_7 Parte_3
02.10.2000 odierni ricorrenti e pronipoti EL sig. . Controparte_3
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Controparte_3 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 3 si evince che lo stesso non si trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o naturalizzati. La figlia di nasceva, come si è detto, il 1893, ovvero Controparte_3 prima ELl'entrata in vigore ELla legge 1912. L'antenata, sposando un cittadino argentino, ha perso per legge la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima EL 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile EL Regno d'Italia EL 1865 ove, nel titolo I EL libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…) 7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza EL marito”. Come è evidente ad una prima lettura ELla disciplina, la legge sulla cittadinanza EL 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) ELla trasmissione ELla cittadinanza per via paterna e ELla perdita automatica, per la donna, ELla cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero. Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che sia positivamente introdotto all'esito ELle pronunce citate ELla Corte Costituzionale e ELle Sezioni Unite ELla Corte di legittimità il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) ELla cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima EL 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia EL 1912 che EL previgente codice civile EL 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata ELla normativa antecedente al 1912. E', infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà ELla donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti ELla donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti ELla cittadinanza italiana. L'accoglimento ELla domanda principale rende superfluo l'esame di ogni altra domanda.
pagina 5 di 6 Nulla in punto spese data la natura ELla procedura e per non avere il CP_1 intimato svolto difese.
P.Q.M.
Il Giudice, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti il diritto al riconoscimento ELla cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
-Dichiara nulla in punto spese.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 27.11.2025
Il Giudice
Dr. Silvia Carosio
pagina 6 di 6