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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3768 /2024 R.G., all'esito dell'udienza collegiale di discussione orale -ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.- del 14.10.2025, svolta in presenza, e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Mannetta (c.f.: - C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello CP_1 C.F._3
EL (c.f.: ) - C.F._4 Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1351/2024 emessa dal Tribunale di Benevento in data
11.07.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con sentenza n. 252 del 2015, il Tribunale di Benevento ordinava – ex art. 612 cpc – a la rimozione dei contatori del gas e dell'acqua posti a servizio della Parte_1
porzione di immobile di cui era detentore.
A seguito del passaggio in giudicato della predetta pronuncia, veniva promossa procedura esecutiva per obblighi di fare, iscritta al n. 624/2016 R.G.E. presso il Tribunale di Benevento, al fine di dare attuazione al comando ivi contenuto.
Nel corso della procedura esecutiva, nonostante l'intervenuto accordo tra le parti e l'attività del tecnico incaricato, i lavori necessari per l'esecuzione del titolo giudiziale non risultavano eseguiti. Pertanto, il Giudice dell'Esecuzione, disponeva la prosecuzione del procedimento e fissava il termine perentorio di giorni trenta per la proposizione del giudizio di opposizione dinanzi al giudice competente.
In ottemperanza a tale disposizione, introduceva il giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione, iscritto al n. 2958/2021 R.A.C., conclusosi con la sentenza in epigrafe indicata.
Con la pronuncia gravata il Tribunale ha rigettato la proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., siccome infondata in fatto e in diritto, e ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del procedimento in favore dell'opposta, CP_1
In sintesi, il primo giudice ha chiarito l'irrilevanza dell'intervenuta donazione del 24 marzo
2021, con la quale trasferiva al figlio la proprietà della Testimone_1 Parte_1
porzione di immobile interessata dai contatori oggetto di causa, che l'opponente-attore adduceva come motivo ostativo all'esecuzione.
Il Tribunale ha, altresì, motivato come la sopravvenuta acquisizione della proprietà abbia assorbito la precedente condizione dell'opponente, quella di detentore, attribuendogli un titolo giuridico pieno e più esteso, che ricomprende e supera la mera detenzione. Il fatto che l'esecutato possa rivestire non solo la qualità di detentore, ma anche quella di proprietario della porzione di immobile da cui devono essere rimossi i contatori, non modifica in alcun modo i termini dell'obbligo giudiziale di rimuovere gli stessi misuratori che erano al servizio dei locali prima detenuti e ora in proprietà.
Ha aggiunto, poi, che alcun rilievo può assumere l'inconferente riferimento di parte opponente ai fatti relativi alla sentenza n. 835/2019, oggetto di altro procedimento di esecuzione (n. 286/2020 R.G.E.), che non sono, perciò, ostativi all'esecuzione per cui è causa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 2 di 5 Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata.
si è costituita con comparsa del 12.11.2024 (per l'udienza del 29.11.2024, CP_1 differita d'ufficio al 3.12.2024) resistendo al gravame e concludendo per l'inammissibilità, ovvero l'infondatezza, dell'impugnazione.
Verificata l'integrità del contraddittorio, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale di discussione del 14.10.2025 ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva la fondatezza dell'eccezione, formulata dall'appellata, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nella sua nuova formulazione, il primo comma dell'art. 342 c.p.c. prescrive, tra l'altro, che l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: le parti del provvedimento che si intende impugnare;
le modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
La Corte di Cassazione ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., come modificati dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, un'esposizione chiara e specifica delle questioni e dei punti della sentenza oggetto di censura, unitamente alle relative doglianze.
Tale atto deve quindi affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare le motivazioni del giudice di primo grado, senza che sia necessario adottare formule sacramentali o predisporre una decisione alternativa a quella impugnata, tenuto conto della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, distinta dalle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017).
Pertanto, l'atto di appello, per superare il vaglio di ammissibilità, deve articolarsi in distinti profili: un profilo volitivo, che indichi con precisione le parti della sentenza oggetto di impugnazione;
un profilo argomentativo, volto a illustrare le modifiche richieste in relazione alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice;
un profilo censorio, che specifichi le ragioni di diritto per cui si assume la violazione di norme sostanziali o processuali;
e un profilo causale, che esponga il nesso tra la violazione denunciata e l'esito del giudizio. Con la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 3 di 5 precisazione che l'appellante non è tenuto a predisporre un progetto alternativo di sentenza, né a rispettare particolari formule o a trascrivere, in tutto o in parte, la decisione impugnata.
È invece necessario che la parte appellante ponga il giudice in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto del suo dissenso, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021).
Così, in particolare quando la sentenza di primo grado è censurata nella sua interezza, come nella fattispecie, è fondamentale che le ragioni sulle quali si fonda l'appello siano esposte con sufficiente grado di specificità in correlazione, peraltro, con la motivazione della sentenza gravata, non avendo il giudizio di appello natura di “novum iudicium”, restando la cognizione del giudice limitata alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi di gravame.
Nella specie, l'atto di appello confezionato da non risponde ai requisiti Parte_1
evocati dalla normativa di riferimento e dalla richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto non consente a questo collegio di individuare l'esatta portata delle critiche formulate avverso la decisione del Tribunale di Benevento.
La lettura dell'atto d'appello evidenzia l'assoluta mancanza dei requisiti contenutistici richiesti dall'art. 342 c.p.c. per la sua validità: ed infatti, non vi è alcuna spiegazione della vicenda in fatto sottesa al giudizio, nella rubrica “fatto e svolgimento del processo” viene riportata integralmente la non pertinente motivazione della sentenza, non vi è alcun riferimento alla decisione impugnata, neanche in via indiretta, né alcuna indicazione degli specifici motivi di censura. Al contrario, in un'inconferente quanto evanescente prospettazione dei motivi d'appello, l'appellante fa esclusivo riferimento a vicende relative alle sentenze nn. 252/2015 e 835/2019 senza correlare ciascuno di essi a specifici punti della motivazione o del dispositivo della gravata sentenza e dunque scaricando sul giudice d'appello l'onere di individuare il capo o i capi impugnati della decisione di primo grado.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore dell'appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla non rilevante difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 4 di 5 giudizi innanzi alla Corte d'Appello, con riferimento allo scaglione da € 1.101,00 ad €
5.200,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1351/2024 pubblicata in data 11.07.2024 dal Tribunale di Benevento;
- condanna, altresì, l'appellante al pagamento, in favore di delle spese CP_1 processuali che liquida, per il secondo grado di giudizio in € 1.800,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore, che si è dischiarato antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del
2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 28/10/2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3768 /2024 R.G., all'esito dell'udienza collegiale di discussione orale -ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.- del 14.10.2025, svolta in presenza, e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Mannetta (c.f.: - C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello CP_1 C.F._3
EL (c.f.: ) - C.F._4 Email_2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1351/2024 emessa dal Tribunale di Benevento in data
11.07.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con sentenza n. 252 del 2015, il Tribunale di Benevento ordinava – ex art. 612 cpc – a la rimozione dei contatori del gas e dell'acqua posti a servizio della Parte_1
porzione di immobile di cui era detentore.
A seguito del passaggio in giudicato della predetta pronuncia, veniva promossa procedura esecutiva per obblighi di fare, iscritta al n. 624/2016 R.G.E. presso il Tribunale di Benevento, al fine di dare attuazione al comando ivi contenuto.
Nel corso della procedura esecutiva, nonostante l'intervenuto accordo tra le parti e l'attività del tecnico incaricato, i lavori necessari per l'esecuzione del titolo giudiziale non risultavano eseguiti. Pertanto, il Giudice dell'Esecuzione, disponeva la prosecuzione del procedimento e fissava il termine perentorio di giorni trenta per la proposizione del giudizio di opposizione dinanzi al giudice competente.
In ottemperanza a tale disposizione, introduceva il giudizio di opposizione Parte_1 all'esecuzione, iscritto al n. 2958/2021 R.A.C., conclusosi con la sentenza in epigrafe indicata.
Con la pronuncia gravata il Tribunale ha rigettato la proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., siccome infondata in fatto e in diritto, e ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del procedimento in favore dell'opposta, CP_1
In sintesi, il primo giudice ha chiarito l'irrilevanza dell'intervenuta donazione del 24 marzo
2021, con la quale trasferiva al figlio la proprietà della Testimone_1 Parte_1
porzione di immobile interessata dai contatori oggetto di causa, che l'opponente-attore adduceva come motivo ostativo all'esecuzione.
Il Tribunale ha, altresì, motivato come la sopravvenuta acquisizione della proprietà abbia assorbito la precedente condizione dell'opponente, quella di detentore, attribuendogli un titolo giuridico pieno e più esteso, che ricomprende e supera la mera detenzione. Il fatto che l'esecutato possa rivestire non solo la qualità di detentore, ma anche quella di proprietario della porzione di immobile da cui devono essere rimossi i contatori, non modifica in alcun modo i termini dell'obbligo giudiziale di rimuovere gli stessi misuratori che erano al servizio dei locali prima detenuti e ora in proprietà.
Ha aggiunto, poi, che alcun rilievo può assumere l'inconferente riferimento di parte opponente ai fatti relativi alla sentenza n. 835/2019, oggetto di altro procedimento di esecuzione (n. 286/2020 R.G.E.), che non sono, perciò, ostativi all'esecuzione per cui è causa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 2 di 5 Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata.
si è costituita con comparsa del 12.11.2024 (per l'udienza del 29.11.2024, CP_1 differita d'ufficio al 3.12.2024) resistendo al gravame e concludendo per l'inammissibilità, ovvero l'infondatezza, dell'impugnazione.
Verificata l'integrità del contraddittorio, la causa è stata rinviata all'odierna udienza collegiale di discussione del 14.10.2025 ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva la fondatezza dell'eccezione, formulata dall'appellata, volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Nella sua nuova formulazione, il primo comma dell'art. 342 c.p.c. prescrive, tra l'altro, che l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: le parti del provvedimento che si intende impugnare;
le modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
La Corte di Cassazione ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., come modificati dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, un'esposizione chiara e specifica delle questioni e dei punti della sentenza oggetto di censura, unitamente alle relative doglianze.
Tale atto deve quindi affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare le motivazioni del giudice di primo grado, senza che sia necessario adottare formule sacramentali o predisporre una decisione alternativa a quella impugnata, tenuto conto della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, distinta dalle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017).
Pertanto, l'atto di appello, per superare il vaglio di ammissibilità, deve articolarsi in distinti profili: un profilo volitivo, che indichi con precisione le parti della sentenza oggetto di impugnazione;
un profilo argomentativo, volto a illustrare le modifiche richieste in relazione alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice;
un profilo censorio, che specifichi le ragioni di diritto per cui si assume la violazione di norme sostanziali o processuali;
e un profilo causale, che esponga il nesso tra la violazione denunciata e l'esito del giudizio. Con la
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 3 di 5 precisazione che l'appellante non è tenuto a predisporre un progetto alternativo di sentenza, né a rispettare particolari formule o a trascrivere, in tutto o in parte, la decisione impugnata.
È invece necessario che la parte appellante ponga il giudice in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto del suo dissenso, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021).
Così, in particolare quando la sentenza di primo grado è censurata nella sua interezza, come nella fattispecie, è fondamentale che le ragioni sulle quali si fonda l'appello siano esposte con sufficiente grado di specificità in correlazione, peraltro, con la motivazione della sentenza gravata, non avendo il giudizio di appello natura di “novum iudicium”, restando la cognizione del giudice limitata alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi di gravame.
Nella specie, l'atto di appello confezionato da non risponde ai requisiti Parte_1
evocati dalla normativa di riferimento e dalla richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto non consente a questo collegio di individuare l'esatta portata delle critiche formulate avverso la decisione del Tribunale di Benevento.
La lettura dell'atto d'appello evidenzia l'assoluta mancanza dei requisiti contenutistici richiesti dall'art. 342 c.p.c. per la sua validità: ed infatti, non vi è alcuna spiegazione della vicenda in fatto sottesa al giudizio, nella rubrica “fatto e svolgimento del processo” viene riportata integralmente la non pertinente motivazione della sentenza, non vi è alcun riferimento alla decisione impugnata, neanche in via indiretta, né alcuna indicazione degli specifici motivi di censura. Al contrario, in un'inconferente quanto evanescente prospettazione dei motivi d'appello, l'appellante fa esclusivo riferimento a vicende relative alle sentenze nn. 252/2015 e 835/2019 senza correlare ciascuno di essi a specifici punti della motivazione o del dispositivo della gravata sentenza e dunque scaricando sul giudice d'appello l'onere di individuare il capo o i capi impugnati della decisione di primo grado.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello dev'essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore dell'appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla non rilevante difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per i
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 4 di 5 giudizi innanzi alla Corte d'Appello, con riferimento allo scaglione da € 1.101,00 ad €
5.200,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1351/2024 pubblicata in data 11.07.2024 dal Tribunale di Benevento;
- condanna, altresì, l'appellante al pagamento, in favore di delle spese CP_1 processuali che liquida, per il secondo grado di giudizio in € 1.800,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore, che si è dischiarato antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del
2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 28/10/2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. XXX – sentenza – pagina 5 di 5