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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/05/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile-Collegio Minori
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. dott. Francesco Eboli Esperto
dott.ssa Maria Rizzo Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 1425 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
144/2024, depositata in data 12.11.2024, trattenuta in decisione all'udienza del
22.4.2025, proposta
PROPOSTA DA
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura a margine dell'appello, dall'avv. Serafina Capizzano, nel cui studio, in
Cosenza, ha eletto domicilio;
- appellante =
NEI CONFRONTI DI
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI
CATANZARO;
- appellato =
Alla quale è riunita la causa civile di appello iscritta al n. 1426 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la medesima sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro n. 144/2024,
1 PROPOSTA DA
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI
CATANZARO;
- appellante =
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Serafina Capizzano;
- appellato =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per : “…A) in riforma dell'impugnata sentenza n. 144/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, in data 05.11.2024, e pubblicata in data
12.11.2024 mediante deposito in cancelleria e comunicata dalla cancelleria all'appellante presso il sottoscritto avvocato a mezzo mail-pec in pari data, nell'ambito del procedimento n. 1573/22 VG, tra l'odierno appellante e la Procura per i Minorenni di Catanzaro, cosi come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare:
- la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti del sig. con l'emanazione della sentenza n. 144/24, in quanto da ritenersi eccessiva Pt_1
e, comunque, non supportata da inconfutabili argomentazioni, documentazioni, atti probatori a sostegno, ma da valutazioni parziali che condizionano grandemente, e, di fatto, ostacolano, l'esercizio del diritto di visita da parte dello stesso nei confronti della figlia minore , nonchè il diritto alla genitorialità che R_
risulta essere violato attraverso l'attuazione di un provvedimento volto a emarginare e neutralizzare l'unica figura genitoriale della bambina;
• in subordine, in caso di mancato accoglimento in via principale, il contenimento
e/o l'attenuazione dei provvedimenti decisi giudizialmente concedendo a parte appellante le facoltà connesse all'esercizio della potestà suddetta, anche condizionando il tutto al corretto svolgimento del percorso di supporto alla genitorialità, per quanto
2 ampiamente descritto negli scritti difensivi tutti che quivi si richiamano integralmente per relationem, specificando che il sig. potrà continuare ad esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della Pt_1
figlia nelle modalità ritenute idonee al proprio R_
ruolo di padre;
• il sig. ha diritto ad esercitare il diritto di visita senza subire violazioni e Pt_1
abusi, laddove la richiesta illo-tempore avanzata di autorizzare il trasferimento della minore dalla Casa famiglia Domus sita a Melissa (KR) alla Casa famiglia " Cuore
Immacolato di Maria" di Cosenza, rappresenta, concretamente, la volontà di parte istante di volersi prendere cura della propria figlia, eventualmente, programmando
l'esercizio del diritto di visita quotidianamente, dopo il rientro pomeridiano dal lavoro, con possibilità di pernottamento da decidere compatibilmente con il progressivo consolidamento del rapporto padre/figlia, che dovrà essere favorito e stimolato da coloro che sono preposti al controllo e al monitoraggio del sig. e della figlia Pt_1
e anche del fratellino , verso il quale il sig. ha sempre R_ Per_2 Pt_1
dimostrato lo stesso amore incondizionato, laddove il rapporto sentimentale con
madre di entrambi i minori, ha permesso, fin dall'inizio, allo stesso di CP_1
diventare un punto di riferimento per il bambino, tanto da essere chiamato "papà", e per l'effetto, anche in subordine, in caso di mancato accoglimento della suddetta richiesta, provvedere e disporre il contenimento e/o l'attenuazione dei provvedimenti decisi giudizialmente concedendo a parte istante le facoltà connesse all'esercizio della potestà suddetta, eventualmente condizionando il tutto al corretto svolgimento del percorso di supporto alla genitorialità, per quanto ampiamente descritto negli scritti difensivi tutti che quivi si richiamano integralmente per relationem, specificando che il sig. potrà continuare ad esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della Pt_1
figlia e altresì, qualora lo si ritenesse opportuno, del di lei EL maggiore R_
, nelle modalità ritenute idonee al proprio ruolo di padre, con riconoscimento di Per_2
spese di lite del secondo grado di giudizio da distrarsi a carico dell'Erario, stante
l'invio dell'istanza telematica di ammissione al gratuito patrocinio che si allega, conformemente alla normativa vigente;
3 • determinare, temporalmente, i provvedimenti disposti dal giudice di prime cure, che non stabilito la durata di quanto disposta con la sentenza n. 144/24, di cui si chiede la riforma per come ampiamente richiesto e per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
• in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.”.
Per il p.m.m.: “…disporre
- la revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre della minore e per l'effetto
- il collocamento della bambina presso il nucleo familiare e/o persona idonea alla sua accoglienza, residente in zone quantomeno limitrofa a quella di residenza del padre e che facili la relazione tra i due, anche al fine di un intervento unitario e globale sulla diade nel percorso di sostegno alla genitorialità propedeutico alla successiva valutazione delle competenze acquisite;
- la previsione di incontri tra il padre e la bambina, da svolgersi con frequenza e le modalità adeguate ai fini sopradetti;
- la prosecuzione ei rapporti tra la minore e il EL , preservando il Per_3
rapporto tra la fratria;
- l'affido della minore al SS per il tempo necessario alle valutazioni conseguenti ai percorsi di sostegno per il padre ad all'osservazione della relazione tra i due”
Per il Procuratore Generale: “Si chiede l'accoglimento dell'appello proposto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, depositato il 9-12-2024.”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa, la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso proposto in data 22.09.2022, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro chiedeva a detto tribunale l'emanazione di provvedimenti a tutela della minore rappresentando che la madre della minore, Persona_4
, era deceduta in data 16.09.2022 mentre era ospite, insieme al figlio Persona_5
primogenito e alla minore di appena sei mesi, presso la casa di Per_3 R_
accoglienza Domus sita in Melissa;
che, a seguito del decesso della madre, la minore e il fratellino erano rimasti affidati alle cure degli operatori della struttura e delle altre ospiti,
4 in totale assenza di altri riferimenti parentali;
che il padre della minore appariva, ad avviso del p.m., non in grado di accudirla adeguatamente e che erano necessarie informazioni più specifiche sulle sue capacità genitoriali e sui progetti di vita ripensati a seguito della scomparsa della compagna.
Esaurita l'attività istruttoria, nel corso della quale veniva sentito il padre della minore,
, e acquisite relazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale, con sentenza n. Persona_6
144/2024, emessa in data 5.11.2024, pubblicata in data 12.11.2024, così statuiva:
“Dispone la sospensione del padre, , dalla responsabilità genitoriale Parte_1
sulla figlia minore in oggetto;
Dispone, come da separato provvedimento, l'affidamento della minore in oggetto ad una idonea famiglia da individuarsi a cura del settore adozioni di questo Tribunale, con secretazione del luogo di nuova allocazione della minore e delle generalità della coppia di coniugi affidataria.
Prescrive al padre, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di:
- provvedere alla creazione delle condizioni personali, familiari, abitative e sociali idonee, in prospettiva, ad accogliere definitivamente presso di sé la minore in oggetto:
- aderire agli interventi di sostegno alla genitorialità che saranno elaborati e proposti dal servizio sociale territorialmente competente;
- collaborare a tutti i suggerimenti e i percorsi proposti dal Servizio sociale;
Delega il Servizio sociale del comune di Rende a proseguire nell'attività di sostegno delle capacità genitoriali e di orientamento;
delega il medesimo servizio, di concerto con il servizio sociale del luogo di nuova residenza della minore, a programmare gli incontri della minore in oggetto con il padre, su espressa richiesta di quest'ultimo, incontri da tenersi una volta ogni 15/30 giorni, in luogo neutro e in forma osservata, con facoltà di procedere all'immediata sospensione nel caso di condotte paterne pregiudizievoli alla serenità della minore e con obbligo di tenere assolutamente nascoste le generalità della famiglia affidataria”.
Avverso la pronuncia proponeva appello , denunciando la violazione Parte_1
dei principi nazionali e sovranazionali in tema di tutela del rapporto genitori-figli, suscettibile di essere limitato solo quando la crescita del minore nella famiglia sia contrario al suo interesse e, quindi, come estremo rimedio in caso di inutilità delle altre forme di sostegno alla famiglia. Aggiungeva che il rapporto di esso istante con la
5 piccola ridottosi a poche occasioni di visita, era stato compromesso dalla R_
distanza geografica tra i due e non era determinato da un disinteresse di esso istante che, anzi, più volte, aveva sollecitato un avvicinamento della bambina in una struttura che fosse più agevolmente raggiungibile. Segnalava anche di avere sempre partecipato ai prescritti incontri con la psicologa volti al miglioramento delle proprie capacità genitoriali e di avere dimostrato di potersi prendere cura della figlia, trovando un'occupazione lavorativa stabile e un'abitazione condotta con regolare contratto di locazione.
L'appello veniva iscritto al n. 1425/2024 R.V.G..
Anche il p.m.m. interponeva appello avverso la medesima pronuncia, ritenuta frutto di sottovalutazione e travisamento dei dati di fatto rilevabili dagli atti, in contrasto con i principi di tutela del rapporto di filiazione e del diritto della bambina a vedere avviato un serio e adeguato percorso volto al ricongiungimento con il padre, nonostante le richieste di quest'ultimo e gli importanti traguardi personali da questi raggiunti, di cui dava conto, illustrando il percorso dell'uomo.
L'appello veniva iscritto al n. 1426/2025 RV.G..
All'udienza del 22.4.2025, la Corte, riuniti i ricorsi, sentite le parti e disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur in carenza di specifico motivo di impugnazione – non rinvenibile né nell'appello proposto dall' né in quello proposto dal p.m.m. – va rilevata d'ufficio la nullità Pt_1
del giudizio di primo grado per la mancata nomina, nel procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, di un curatore speciale a tutela della minore
Persona_4
In punto di diritto è opportuno rammentare che l'art. 336 co. 4 c.c., nel testo vigente ratione temporis, prescrive che, nei procedimenti de potestate il genitore e il minore sono assistiti da un difensore e tanto implica che al minore sia nominato un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., che possa conferire il mandato al difensore.
La Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002 ha chiarito che dalla novità introdotta dall'art. 37, terzo comma, della legge 149/2001 (che ha aggiunto all'art. 336 un quarto comma, c.c. il quale stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi precedenti, ovvero adottati ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., i genitori e il
6 minore sono assistiti da un difensore), si evince che i minori rivestono la qualità di parti del procedimento, ed, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia e parteciparvi così come i genitori, ed ha aggiunto che la necessità che contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78
c.p.c., può trarsi dall'art. 12, co. 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo. L'art. 12 della richiamata Convenzione, resa esecutiva con la legge 176 del 1991 e dotata pertanto di efficacia imperativa nell'ordinamento interno, prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante di un organo appropriato.
Sul punto meritano richiamo i principi – ai quali questa Corte ha sempre aderito con costante indirizzo, condividendone i contenuti – espressi dalla Suprema Corte da ultimo nella pronuncia n. 2829 del 31.1.2023, nella cui motivazione si è precisato che “nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto
d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
(cfr. tra le tante Cass. 5256/2018, …)”.
In particolare è stato posto in rilievo che “nei c.d. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare ricorso o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi chiederne la reiezione) e dovendo pertanto trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) ogni volta che
l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività” (cfr. Cass. n. 5256/2018 cit.).
La Suprema Corte con la sentenza poc'anzi richiamata (Cass. n. 5256/2018 cit.) ha, poi, evidenziato che “una volta chiarito che il figlio minore è parte necessaria del
7 procedimento, ne discende come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.”.
Anche con la più recente ordinanza n. 40490 del 16.12.2021, la Suprema Corte ha posto in rilievo: 1) che nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare un al minore curatore speciale ex art. 78
c.p.c., che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma
4, c.c.; 2) che la mancata nomina del curatore speciale determina la nullità del processo che, se rilevata in sede di impugnazione, comporta la remissione della causa sul ruolo al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c..
In senso conforme si è espressa Cass. n. 38719/2021: “Nei giudizi riguardanti
l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio
è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso”.
Nel caso di specie il giudizio ha avuto origine da una richiesta del p.m.m., espressamente rivolta al Tribunale ai sensi dell'art. 333 cod. civ., con cui venivano chiesti provvedimenti a tutela della minore rappresentando che la Persona_4
madre della minore era deceduta in data 16.09.2022 mentre era ospite, insieme al figlio primogenito e alla minore suddetta, di appena sei mesi, presso la casa di Per_3
accoglienza e che, a seguito del decesso della madre, la minore in oggetto e il fratellino erano rimasti affidati alle cure degli operatori della struttura e, dunque, instava perché la bambina, insieme al EL fosse affidata ad una famiglia disponibile, quantomeno in attesa di verificare le capacità genitoriali del padre, che appariva, ad avviso del PM, non
8 in grado di accudirla adeguatamente, pur essendo state assunte informazioni di segno positivo in ordine al suo comportamento.
È, quindi, evidente che il procedimento aveva ad oggetto l'emissione di provvedimenti
(quantomeno) limitativi della responsabilità genitoriale del padre (unico genitore superstite) della minore e che esisteva, sin dall'inizio del procedimento, un R_ conflitto tra d'interessi tra il minore e il genitore, che, quindi, impediva a quest'ultimo di rappresentare la minore in giudizio.
Ebbene, non risultando che, nella concreta fattispecie, il Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro abbia proceduto alla nomina di un curatore speciale, facendo applicazione dei principi poc'anzi richiamati in materia di adozione di provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale, deve essere dichiarata la nullità del procedimento con rimessione degli atti al primo giudice, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore, previa nomina di un curatore speciale.
Ritenuta l'urgenza di garantire, nelle more della riassunzione, piena ed effettiva tutela alla minore, ritiene il Collegio che debba, a tal fine disporsi, per la durata di tre mesi
(pari al termine previsto dall'art. 50 c.p.c., per la riassunzione del giudizio dinanzi al primo giudice) che la minore sia affidata al Servizio Sociale del Comune di Cosenza, ove risiede il padre, che opererà in sinergia con il Servizio Sociale del Comune di residenza della minore (trasmettendo ad esso la presente sentenza), in quanto è ignoto alla Corte il luogo di residenza della bambina, risultando agli atti solo la copia omissata dall'ordinanza con cui il Tribunale per i Minorenni ha affidato al nucleo R_
familiare individuato dal settore adozioni, di cui ha disposto la secretazione;
la bambina resterà temporaneamente collocata presso la famiglia con cui attualmente risiede, al fine di evitare un brusco spostamento che potrebbe essere per lei pregiudizievole, attesa la sua tenera età. Nel corso di tale periodo entrambi i Servizi Sociali sopra indicati dovranno garantire almeno un incontro a settimana tra la bambina e il padre, presso i locali dei Servizi Sociali di Cosenza, che dovranno assicurare anche un adeguato sostegno al genitore nel corso delle visite, oltre alla prosecuzione dei percorsi personali già avviati in favore di , se da questi richiesto. Parte_1
Le spese di giudizio, attesa all'assenza di contrasto tra le parti processuali, vengono compensate.
9 Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Prima sezione civile, collegio Minori, pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello proposto dal pubblico Parte_1
ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro avverso la sentenza n.
144/2024 emessa da detto Tribunale in data 5.11.2024, pubblicata in data 12.11.2024, così provvede:
1. dichiara la nullità del procedimento di primo grado, con rimessione degli atti al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore, previa nomina di un curatore speciale;
2. dispone, in via d'urgenza, per la durata di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza che: a) la minore sia temporaneamente affidata al Servizio
Sociale del Comune di Cosenza, ove risiede il padre, che opererà in sinergia con il Servizio Sociale del Comune di residenza della minore (trasmettendo previamente ad esso la presente sentenza); b) la bambina resterà temporaneamente collocata presso la famiglia con cui attualmente risiede;
c) entrambi i Servizi Sociali sopra indicati dovranno immediatamente garantire almeno un incontro a settimana tra la bambina e il padre, presso i locali dei
Servizi Sociali di Cosenza, che dovranno assicurare anche un adeguato sostegno al genitore nel corso delle visite, facilitando il rapporto tra padre e figlia, oltre alla prosecuzione dei percorsi personali già avviati in favore di
, se da questi richiesto;
Parte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di
Catanzaro del 12.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile-Collegio Minori
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. dott. Francesco Eboli Esperto
dott.ssa Maria Rizzo Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritto al n. 1425 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro n.
144/2024, depositata in data 12.11.2024, trattenuta in decisione all'udienza del
22.4.2025, proposta
PROPOSTA DA
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 come da procura a margine dell'appello, dall'avv. Serafina Capizzano, nel cui studio, in
Cosenza, ha eletto domicilio;
- appellante =
NEI CONFRONTI DI
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI
CATANZARO;
- appellato =
Alla quale è riunita la causa civile di appello iscritta al n. 1426 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la medesima sentenza del Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro n. 144/2024,
1 PROPOSTA DA
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI
CATANZARO;
- appellante =
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Serafina Capizzano;
- appellato =
CON L'INTERVENTO della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per : “…A) in riforma dell'impugnata sentenza n. 144/2024, emessa dal Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, in data 05.11.2024, e pubblicata in data
12.11.2024 mediante deposito in cancelleria e comunicata dalla cancelleria all'appellante presso il sottoscritto avvocato a mezzo mail-pec in pari data, nell'ambito del procedimento n. 1573/22 VG, tra l'odierno appellante e la Procura per i Minorenni di Catanzaro, cosi come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare:
- la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale disposta nei confronti del sig. con l'emanazione della sentenza n. 144/24, in quanto da ritenersi eccessiva Pt_1
e, comunque, non supportata da inconfutabili argomentazioni, documentazioni, atti probatori a sostegno, ma da valutazioni parziali che condizionano grandemente, e, di fatto, ostacolano, l'esercizio del diritto di visita da parte dello stesso nei confronti della figlia minore , nonchè il diritto alla genitorialità che R_
risulta essere violato attraverso l'attuazione di un provvedimento volto a emarginare e neutralizzare l'unica figura genitoriale della bambina;
• in subordine, in caso di mancato accoglimento in via principale, il contenimento
e/o l'attenuazione dei provvedimenti decisi giudizialmente concedendo a parte appellante le facoltà connesse all'esercizio della potestà suddetta, anche condizionando il tutto al corretto svolgimento del percorso di supporto alla genitorialità, per quanto
2 ampiamente descritto negli scritti difensivi tutti che quivi si richiamano integralmente per relationem, specificando che il sig. potrà continuare ad esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della Pt_1
figlia nelle modalità ritenute idonee al proprio R_
ruolo di padre;
• il sig. ha diritto ad esercitare il diritto di visita senza subire violazioni e Pt_1
abusi, laddove la richiesta illo-tempore avanzata di autorizzare il trasferimento della minore dalla Casa famiglia Domus sita a Melissa (KR) alla Casa famiglia " Cuore
Immacolato di Maria" di Cosenza, rappresenta, concretamente, la volontà di parte istante di volersi prendere cura della propria figlia, eventualmente, programmando
l'esercizio del diritto di visita quotidianamente, dopo il rientro pomeridiano dal lavoro, con possibilità di pernottamento da decidere compatibilmente con il progressivo consolidamento del rapporto padre/figlia, che dovrà essere favorito e stimolato da coloro che sono preposti al controllo e al monitoraggio del sig. e della figlia Pt_1
e anche del fratellino , verso il quale il sig. ha sempre R_ Per_2 Pt_1
dimostrato lo stesso amore incondizionato, laddove il rapporto sentimentale con
madre di entrambi i minori, ha permesso, fin dall'inizio, allo stesso di CP_1
diventare un punto di riferimento per il bambino, tanto da essere chiamato "papà", e per l'effetto, anche in subordine, in caso di mancato accoglimento della suddetta richiesta, provvedere e disporre il contenimento e/o l'attenuazione dei provvedimenti decisi giudizialmente concedendo a parte istante le facoltà connesse all'esercizio della potestà suddetta, eventualmente condizionando il tutto al corretto svolgimento del percorso di supporto alla genitorialità, per quanto ampiamente descritto negli scritti difensivi tutti che quivi si richiamano integralmente per relationem, specificando che il sig. potrà continuare ad esercitare il proprio diritto di visita nei confronti della Pt_1
figlia e altresì, qualora lo si ritenesse opportuno, del di lei EL maggiore R_
, nelle modalità ritenute idonee al proprio ruolo di padre, con riconoscimento di Per_2
spese di lite del secondo grado di giudizio da distrarsi a carico dell'Erario, stante
l'invio dell'istanza telematica di ammissione al gratuito patrocinio che si allega, conformemente alla normativa vigente;
3 • determinare, temporalmente, i provvedimenti disposti dal giudice di prime cure, che non stabilito la durata di quanto disposta con la sentenza n. 144/24, di cui si chiede la riforma per come ampiamente richiesto e per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
• in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.”.
Per il p.m.m.: “…disporre
- la revoca della sospensione dalla responsabilità genitoriale del padre della minore e per l'effetto
- il collocamento della bambina presso il nucleo familiare e/o persona idonea alla sua accoglienza, residente in zone quantomeno limitrofa a quella di residenza del padre e che facili la relazione tra i due, anche al fine di un intervento unitario e globale sulla diade nel percorso di sostegno alla genitorialità propedeutico alla successiva valutazione delle competenze acquisite;
- la previsione di incontri tra il padre e la bambina, da svolgersi con frequenza e le modalità adeguate ai fini sopradetti;
- la prosecuzione ei rapporti tra la minore e il EL , preservando il Per_3
rapporto tra la fratria;
- l'affido della minore al SS per il tempo necessario alle valutazioni conseguenti ai percorsi di sostegno per il padre ad all'osservazione della relazione tra i due”
Per il Procuratore Generale: “Si chiede l'accoglimento dell'appello proposto dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, depositato il 9-12-2024.”.
PREMESSA IN FATTO
Sulla scorta degli atti di causa, la vicenda processuale all'esame della Corte può sintetizzarsi come segue.
Con ricorso proposto in data 22.09.2022, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro chiedeva a detto tribunale l'emanazione di provvedimenti a tutela della minore rappresentando che la madre della minore, Persona_4
, era deceduta in data 16.09.2022 mentre era ospite, insieme al figlio Persona_5
primogenito e alla minore di appena sei mesi, presso la casa di Per_3 R_
accoglienza Domus sita in Melissa;
che, a seguito del decesso della madre, la minore e il fratellino erano rimasti affidati alle cure degli operatori della struttura e delle altre ospiti,
4 in totale assenza di altri riferimenti parentali;
che il padre della minore appariva, ad avviso del p.m., non in grado di accudirla adeguatamente e che erano necessarie informazioni più specifiche sulle sue capacità genitoriali e sui progetti di vita ripensati a seguito della scomparsa della compagna.
Esaurita l'attività istruttoria, nel corso della quale veniva sentito il padre della minore,
, e acquisite relazioni dei Servizi Sociali, il Tribunale, con sentenza n. Persona_6
144/2024, emessa in data 5.11.2024, pubblicata in data 12.11.2024, così statuiva:
“Dispone la sospensione del padre, , dalla responsabilità genitoriale Parte_1
sulla figlia minore in oggetto;
Dispone, come da separato provvedimento, l'affidamento della minore in oggetto ad una idonea famiglia da individuarsi a cura del settore adozioni di questo Tribunale, con secretazione del luogo di nuova allocazione della minore e delle generalità della coppia di coniugi affidataria.
Prescrive al padre, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di:
- provvedere alla creazione delle condizioni personali, familiari, abitative e sociali idonee, in prospettiva, ad accogliere definitivamente presso di sé la minore in oggetto:
- aderire agli interventi di sostegno alla genitorialità che saranno elaborati e proposti dal servizio sociale territorialmente competente;
- collaborare a tutti i suggerimenti e i percorsi proposti dal Servizio sociale;
Delega il Servizio sociale del comune di Rende a proseguire nell'attività di sostegno delle capacità genitoriali e di orientamento;
delega il medesimo servizio, di concerto con il servizio sociale del luogo di nuova residenza della minore, a programmare gli incontri della minore in oggetto con il padre, su espressa richiesta di quest'ultimo, incontri da tenersi una volta ogni 15/30 giorni, in luogo neutro e in forma osservata, con facoltà di procedere all'immediata sospensione nel caso di condotte paterne pregiudizievoli alla serenità della minore e con obbligo di tenere assolutamente nascoste le generalità della famiglia affidataria”.
Avverso la pronuncia proponeva appello , denunciando la violazione Parte_1
dei principi nazionali e sovranazionali in tema di tutela del rapporto genitori-figli, suscettibile di essere limitato solo quando la crescita del minore nella famiglia sia contrario al suo interesse e, quindi, come estremo rimedio in caso di inutilità delle altre forme di sostegno alla famiglia. Aggiungeva che il rapporto di esso istante con la
5 piccola ridottosi a poche occasioni di visita, era stato compromesso dalla R_
distanza geografica tra i due e non era determinato da un disinteresse di esso istante che, anzi, più volte, aveva sollecitato un avvicinamento della bambina in una struttura che fosse più agevolmente raggiungibile. Segnalava anche di avere sempre partecipato ai prescritti incontri con la psicologa volti al miglioramento delle proprie capacità genitoriali e di avere dimostrato di potersi prendere cura della figlia, trovando un'occupazione lavorativa stabile e un'abitazione condotta con regolare contratto di locazione.
L'appello veniva iscritto al n. 1425/2024 R.V.G..
Anche il p.m.m. interponeva appello avverso la medesima pronuncia, ritenuta frutto di sottovalutazione e travisamento dei dati di fatto rilevabili dagli atti, in contrasto con i principi di tutela del rapporto di filiazione e del diritto della bambina a vedere avviato un serio e adeguato percorso volto al ricongiungimento con il padre, nonostante le richieste di quest'ultimo e gli importanti traguardi personali da questi raggiunti, di cui dava conto, illustrando il percorso dell'uomo.
L'appello veniva iscritto al n. 1426/2025 RV.G..
All'udienza del 22.4.2025, la Corte, riuniti i ricorsi, sentite le parti e disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur in carenza di specifico motivo di impugnazione – non rinvenibile né nell'appello proposto dall' né in quello proposto dal p.m.m. – va rilevata d'ufficio la nullità Pt_1
del giudizio di primo grado per la mancata nomina, nel procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, di un curatore speciale a tutela della minore
Persona_4
In punto di diritto è opportuno rammentare che l'art. 336 co. 4 c.c., nel testo vigente ratione temporis, prescrive che, nei procedimenti de potestate il genitore e il minore sono assistiti da un difensore e tanto implica che al minore sia nominato un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., che possa conferire il mandato al difensore.
La Corte Costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002 ha chiarito che dalla novità introdotta dall'art. 37, terzo comma, della legge 149/2001 (che ha aggiunto all'art. 336 un quarto comma, c.c. il quale stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi precedenti, ovvero adottati ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., i genitori e il
6 minore sono assistiti da un difensore), si evince che i minori rivestono la qualità di parti del procedimento, ed, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia e parteciparvi così come i genitori, ed ha aggiunto che la necessità che contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78
c.p.c., può trarsi dall'art. 12, co. 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo. L'art. 12 della richiamata Convenzione, resa esecutiva con la legge 176 del 1991 e dotata pertanto di efficacia imperativa nell'ordinamento interno, prevede che al fanciullo sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante di un organo appropriato.
Sul punto meritano richiamo i principi – ai quali questa Corte ha sempre aderito con costante indirizzo, condividendone i contenuti – espressi dalla Suprema Corte da ultimo nella pronuncia n. 2829 del 31.1.2023, nella cui motivazione si è precisato che “nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto
d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.
(cfr. tra le tante Cass. 5256/2018, …)”.
In particolare è stato posto in rilievo che “nei c.d. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore (che potrebbe presentare ricorso o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi chiederne la reiezione) e dovendo pertanto trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) ogni volta che
l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività” (cfr. Cass. n. 5256/2018 cit.).
La Suprema Corte con la sentenza poc'anzi richiamata (Cass. n. 5256/2018 cit.) ha, poi, evidenziato che “una volta chiarito che il figlio minore è parte necessaria del
7 procedimento, ne discende come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354 c.p.c.”.
Anche con la più recente ordinanza n. 40490 del 16.12.2021, la Suprema Corte ha posto in rilievo: 1) che nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare un al minore curatore speciale ex art. 78
c.p.c., che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma
4, c.c.; 2) che la mancata nomina del curatore speciale determina la nullità del processo che, se rilevata in sede di impugnazione, comporta la remissione della causa sul ruolo al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c..
In senso conforme si è espressa Cass. n. 38719/2021: “Nei giudizi riguardanti
l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restitutivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio
è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso”.
Nel caso di specie il giudizio ha avuto origine da una richiesta del p.m.m., espressamente rivolta al Tribunale ai sensi dell'art. 333 cod. civ., con cui venivano chiesti provvedimenti a tutela della minore rappresentando che la Persona_4
madre della minore era deceduta in data 16.09.2022 mentre era ospite, insieme al figlio primogenito e alla minore suddetta, di appena sei mesi, presso la casa di Per_3
accoglienza e che, a seguito del decesso della madre, la minore in oggetto e il fratellino erano rimasti affidati alle cure degli operatori della struttura e, dunque, instava perché la bambina, insieme al EL fosse affidata ad una famiglia disponibile, quantomeno in attesa di verificare le capacità genitoriali del padre, che appariva, ad avviso del PM, non
8 in grado di accudirla adeguatamente, pur essendo state assunte informazioni di segno positivo in ordine al suo comportamento.
È, quindi, evidente che il procedimento aveva ad oggetto l'emissione di provvedimenti
(quantomeno) limitativi della responsabilità genitoriale del padre (unico genitore superstite) della minore e che esisteva, sin dall'inizio del procedimento, un R_ conflitto tra d'interessi tra il minore e il genitore, che, quindi, impediva a quest'ultimo di rappresentare la minore in giudizio.
Ebbene, non risultando che, nella concreta fattispecie, il Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro abbia proceduto alla nomina di un curatore speciale, facendo applicazione dei principi poc'anzi richiamati in materia di adozione di provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale, deve essere dichiarata la nullità del procedimento con rimessione degli atti al primo giudice, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore, previa nomina di un curatore speciale.
Ritenuta l'urgenza di garantire, nelle more della riassunzione, piena ed effettiva tutela alla minore, ritiene il Collegio che debba, a tal fine disporsi, per la durata di tre mesi
(pari al termine previsto dall'art. 50 c.p.c., per la riassunzione del giudizio dinanzi al primo giudice) che la minore sia affidata al Servizio Sociale del Comune di Cosenza, ove risiede il padre, che opererà in sinergia con il Servizio Sociale del Comune di residenza della minore (trasmettendo ad esso la presente sentenza), in quanto è ignoto alla Corte il luogo di residenza della bambina, risultando agli atti solo la copia omissata dall'ordinanza con cui il Tribunale per i Minorenni ha affidato al nucleo R_
familiare individuato dal settore adozioni, di cui ha disposto la secretazione;
la bambina resterà temporaneamente collocata presso la famiglia con cui attualmente risiede, al fine di evitare un brusco spostamento che potrebbe essere per lei pregiudizievole, attesa la sua tenera età. Nel corso di tale periodo entrambi i Servizi Sociali sopra indicati dovranno garantire almeno un incontro a settimana tra la bambina e il padre, presso i locali dei Servizi Sociali di Cosenza, che dovranno assicurare anche un adeguato sostegno al genitore nel corso delle visite, oltre alla prosecuzione dei percorsi personali già avviati in favore di , se da questi richiesto. Parte_1
Le spese di giudizio, attesa all'assenza di contrasto tra le parti processuali, vengono compensate.
9 Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Catanzaro, Prima sezione civile, collegio Minori, pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello proposto dal pubblico Parte_1
ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro avverso la sentenza n.
144/2024 emessa da detto Tribunale in data 5.11.2024, pubblicata in data 12.11.2024, così provvede:
1. dichiara la nullità del procedimento di primo grado, con rimessione degli atti al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della minore, previa nomina di un curatore speciale;
2. dispone, in via d'urgenza, per la durata di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza che: a) la minore sia temporaneamente affidata al Servizio
Sociale del Comune di Cosenza, ove risiede il padre, che opererà in sinergia con il Servizio Sociale del Comune di residenza della minore (trasmettendo previamente ad esso la presente sentenza); b) la bambina resterà temporaneamente collocata presso la famiglia con cui attualmente risiede;
c) entrambi i Servizi Sociali sopra indicati dovranno immediatamente garantire almeno un incontro a settimana tra la bambina e il padre, presso i locali dei
Servizi Sociali di Cosenza, che dovranno assicurare anche un adeguato sostegno al genitore nel corso delle visite, facilitando il rapporto tra padre e figlia, oltre alla prosecuzione dei percorsi personali già avviati in favore di
, se da questi richiesto;
Parte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di
Catanzaro del 12.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Concettina Epifanio
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