Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 16/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI VE IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2024, proposto dal signor MA ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Castaldo e Francesca Venuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonetti e Luca Iero dell’Ufficio legale dell’Istituto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Ufficio Legale I.N.P.S. di Trieste, Via Battisti n. 10/D;
I.N.P.S. - Direzione provinciale di Udine, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso da INPS Udine, data prot. 21.08.2024, n. Fascicolo 200800196506TF, n. pratica 002202400149386 di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali compreso l’atto dd. 20.09.2024 protocollo n. INPS.8600.20/09/2024.0299516;
per il conseguente accertamento e dichiarazione
del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6 bis l. 387/1987;
per il riconoscimento
della rideterminazione, del ricalcolo e della riliquidazione del trattamento di fine servizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in servizio nella Polizia di Stato (Questura di Udine) con la qualifica di assistente capo sino al collocamento in quiescenza a domanda, avvenuto in data 14 settembre 2022 per maturazione dei requisiti previsti (43 anni di servizio utile a fini pensionistici e 57 anni, 6 mesi e 22 giorni), ha chiesto l’annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio in epigrafe compiutamente indicato, nella parte in cui non gli attribuisce i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, denunciandone l’illegittimità per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 – violazione e falsa applicazione dell’art. 21 l. 232/1990 - Violazione dell’art. 36 della Costituzione” e per “Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti e difetto di istruttoria”.
Lamenta, in particolare, il difetto di istruttoria e l’erroneità che affliggerebbe la decisione assunta, che si pone in contrasto con la previsione normativa che istituisce e disciplina l’istituto in parola, così come modificata dall’art. 21, l. 7 agosto 1990, n. 232, che, al secondo comma, riconosce la spettanza dei c.d. sei scatti stipendiali anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”.
Assumendo di avere diritto al riconoscimento del beneficio reclamato, consistente nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ha chiesto, in ogni caso, a questo giudice anche di accertarlo e dichiararlo e, conseguentemente, condannare l’Amministrazione resistente al ricalcolo del T.F.S. che lo riguarda in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6- bis del d.l. n. 387/1987 e alla conseguente corresponsione delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita.
L’Istituto intimato si è costituito in giudizio, rappresentando di avere predisposto una circolare che prenda atto dell’orientamento giurisprudenziale di questo T.A.R., del Consiglio di Stato e della CGARS, che risulta uniforme nel senso di riconoscere il diritto invocato da controparte al personale appartenente alle Forze di Polizia e di negarlo agli appartenenti alle Forze Armate, ma che “la Ragioneria Generale dello Stato ha posto il veto all’adozione della stessa per ragioni di maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Sicché, dopo avere evidenziato “di avere provveduto ad erogare il trattamento di fine servizio (…) sulla base dei dati giuridici ed economici trasmessi dalla ex Amministrazione di appartenenza (…)” , dai quali non può discostarsi “in sede di corresponsione della buonuscita”, ha concluso invocando il rigetto del ricorso ex adverso proposto.
Il ricorrente ha brevemente replicato.
L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso come da sintesi a verbale all’udienza pubblica del 5 marzo 2025.
E’ stato, quindi, introitato per essere deciso.
Il Collegio ritiene che è possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a., atteso che sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale ( ex multis , Tar LI VE IA, 23 aprile 2021, n. 133; 16 dicembre 2021, nn. 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381; 19 marzo 2022, n. 155), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. St., sez. II, 20 marzo 2023, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831; 22 marzo 2023, nn. 2888, 2889; 18 aprile 2023, nn. 3909, 3910, 3912; 15 maggio 2023, n. 4844) e ben nota all’amministrazione resistente in quanto riconfermata anche nelle più recenti pronunce nn. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283 del 2024 e nn. 309, 195 e 92 del 2023, alla quale può farsi rinvio, che ha riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
Tali precedenti, pur riguardando Forze di polizia ad ordinamento militare – che godono del beneficio de quo in forza del richiamo all’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 operato dall’art. 1911, comma 3 del Codice dell’ordinamento militare – esprimono principi senz’altro estendibili al personale della Polizia di Stato, cui l’art. 6- bis citato è applicabile in via diretta (Cons. St., sez. II, 18 aprile 2023, n. 3908; 23 marzo 2023, n. 2990; Tar Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2023, n. 146).
Va sottolineato, in particolare, che:
- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguarda la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola “base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;
- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non è, quindi, in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;
- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6- bis del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”), non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231), trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo (C.G.A., sez. giur., 9 marzo 2023, n. 209).
In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza richiamata e delle ulteriori considerazioni svolte e/o per le ragioni esplicitate il ricorso va accolto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e del correlato obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
L’Istituto intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI VE IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
L’Istituto intimato sarà tenuto a rimborsare al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis. 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de HA di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de HA di Grisi' |
IL SEGRETARIO