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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1191/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1191/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BATTAGLIA FEBO, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRETTA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, giusta procura in atti pagina 1 di 7 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato in data 6.8.2009 avanti il Tribunale di Catania,
sezione distaccata di Acireale, l' (oggi ) Parte_2 Parte_1
conveniva in giudizio il proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
n. 3/2009 del 27.5.2009, notificata in data 16.7.2009, con la quale il predetto comune, ex R.D. n.
639/1910, aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 190.270,86, oltre interessi, a titolo di rimborso e rivalsa per l'integrazione della retta di cui all'art. 59 della Legge della Regione
Siciliana n. 33/1966 relativa ad anziani ed adulti inabili con grado di non autosufficienza superiore al
74% ricoverati presso l'IPAB “Oasi Cristo Re” con sede in . CP_1
L eccepiva nel proprio atto difensivo l'illegittimità del ricorso alla procedura di cui Parte_2
al R.D. n. 639/1910; l'incompetenza del sindaco;
l'inammissibilità dell'opposta ordinanza-ingiunzione per difetto dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza del credito fatto valere, necessari per l'attivazione del procedimento di ingiunzione ex R.D. 639/1910; l'inesistenza del diritto al rimborso delle somme da parte del comune di e, comunque, l'inesistenza del credito da parte del CP_1
nei confronti dell' ricorrente. CP_1 Parte_1
Il comune di si costituiva in giudizio contestando la fondatezza, in fatto e diritto, CP_1
dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, rilevando al riguardo che il fondamento dell'ingiunzione doveva sostanzialmente rinvenirsi nella spesa sostenuta dal medesimo per il ricovero nella CP_1
struttura dei relativi pazienti.
Con la sentenza n. 293/2010 del 7-8.6.2010, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale,
accoglieva l'opposizione proposta dall' avverso l'impugnata ordinanza-ingiunzione Parte_2
pagina 2 di 7 n. 3/2009 del 27.5.2009 e conseguentemente annullava quest'ultima, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, il comune di proponeva appello, articolando una serie di motivi e chiedendo la riforma dell'impugnata CP_1
sentenza.
Si costituiva ritualmente l' chiedendo il rigetto dell'appello per insussistenza del CP_2
credito vantato dal comune di per il mancato rispetto delle modalità, termini e condizioni CP_1
previsti dall'art. 59 della L.r. n. 33/96, nonché per la mancata definizione del procedimento diretto ad operare la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale. L proponeva altresì, appello CP_2
incidentale, ivi deducendo sia l'erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuta legittima la procedura di recupero del credito attivata dal comune di ai sensi del R.D. CP_1
n. 639/1910, che è invece utilizzabile solo per pretese creditorie definite sia nell'an che nel quantum, e sia l'incompetenza del sindaco ad emettere, come avvenuto nella fattispecie in questione, l'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Con la sentenza n. 1556/17 la Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello principale proposto dal comune di , e, per l'effetto, rigettava l'opposizione proposta CP_1
dall' confermando così l'ordinanza-ingiunzione n. 3/2009 del 27.5.2009, e Parte_2
rigettava anche l'appello incidentale proposto dall' compensando integralmente tra le CP_2
parti le spese del secondo grado di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello di Catania, l' proponeva ricorso CP_2
avanti la Suprema Corte di Cassazione, con il quale chiedeva la cassazione integrale dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio.
Con ordinanza n. 13995 del 28 aprile 2023, depositata in data 22 maggio 2023 e notificata in pari data,
la Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, decidendo il ricorso iscritto al R.G. n. 27911/17
proposto dall' contro il comune di , accoglieva il secondo motivo di ricorso, CP_2 CP_1
pagina 3 di 7 assorbito il primo, e conseguentemente cassava l'impugnata sentenza e rinviava, anche per le spese, il giudizio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
Con atto di citazione tempestivamente notificato l' ha Parte_1
riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo nell'appello a suo tempo proposto.
Costituitosi, il comune di ha resistito al gravame. CP_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 11
dicembre 2024, con l'assegnazione di termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la Suprema Corte ha osservato che: “secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
9565 del 2017; n. 26289 del 2017; n. 28014 del 2017; n. 28325 del 2017; n. 3108 del 2018), la
Regione Sicilia, nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di
sua competenza con la L. 9 maggio 1986, n. 22, ha attribuito, all'art. 16, ai comuni, singoli o associati,
la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, a norma del successivo art. 17,
l'assistenza, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, agli anziani non autosufficienti,
assegnando alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i servizi di carattere sanitario,
integrativi dei servizi di competenza dei comuni. La L.R. n. 33 del 1996, art. 59, avente espressamente
natura interpretativa del menzionato L.R. n. 22 del 1986, art. 17, ha disposto, al comma 1, che
l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali
per il ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario regionale "entro
il limite annuo di Lire 500 milioni", ha aggiunto, al comma 2, che: "Per le finalità di cui al comma 1 il
servizio dei comuni trasmette all'azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento
di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della
condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque
giorni dall'adozione e comporta, se non l'obbligo per opposizione, entro i successivi venti giorni
pagina 4 di 7 l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta
all'ente assistenziale a titolo di integrazione", prevedendo, al comma 3, la facoltà dell'azienda unità
sanitaria locale di "verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità
degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo
assicurato dall'ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il permanere, ai sensi della vigente
normativa dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti". Nell'ambito di una
giurisprudenza ormai consolidata si è quindi ritenuto che: a) il credito del comune per l'integrazione
relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette
costituisce un diritto che trova fonte nella legge, ma che non è incondizionato, come in sostanza
ritenuto dalla Corte territoriale, dovendo scontare il previsto iter, che impone la tempestiva notifica
del ricovero dell'anziano entro cinque giorni, obbligo che si giustifica in funzione dei compiti di
valutazione dei relativi presupposti, riferiti a particolari esigenze di singoli anziani, e
dell'apprezzamento delle condizioni e del grado di non autosufficienza, che non necessariamente
coincide col grado d'invalidità civile, e che è rimessa alle attribuzioni dell'Azienda sanitaria,
competente a valutare la necessità di interventi sanitari di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e
psichica dell'anziano, in modo da discriminare tale componente da quella propria assistenziale, anche
ai fini della ripartizione dei relativi costi, che la norma non predetermina in misura percentuale;
b)
tale costo va contenuto entro i limiti delle disponibilità finanziarie che a tale modalità di intervento,
non connotata da urgenza o emergenza, è possibile destinare: la relativa entità costituisce l'effetto del
bilanciamento tra l'esigenza di garantire agli anziani non autosufficienti - come a tutti i cittadini - il
diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, con quella di rendere compatibile la
spesa sanitaria con l'entità dei fondi. Ne consegue che l'Azienda cui è demandato di assicurare i servizi
integrativi è il soggetto obbligato a sopportarne i costi-"-Cass.n.24118/2019. E poiché in ipotesi di
giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa ai sensi dell'art.3 R.D. n. 639 del 1910 la p.a. assume la
posizione sostanziale di attore ed è tenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova dei fatti
pagina 5 di 7 costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero
l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass. n. 8999 del 2016) emerge l'errore del
giudice di merito per avere riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l'osservanza dei termini
per la notifica del ricovero e per l'attivazione della procedura ed anzi ritenendo decisivo ai fini della
fondatezza della richiesta del comune l'effettiva prestazione resa ai ricoverati ed il fatto che le fatture
Cont emesse non fossero state contestate dall' cfr. Cass. n. 31837/2021”.
Per come affermato dalla Corte di cassazione, il credito del comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto per il cui conseguimento è necessario che l'ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge e, dunque, dia la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poichè volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il “dies a quo” del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell' . Parte_1
Nel caso di specie deve, dunque, innanzitutto verificarsi se il abbia provato di avere adempiuto CP_1
al detto onere formale, della notificazione del ricovero dell'anziano entro il termine di cinque giorni.
Essendo pacifico che tale onere non sia stato osservato, ne discende l'accoglimento del relativo motivo,
imponendosi la conferma della sentenza di primo grado, ed, in definitiva, l'accoglimento dell'opposizione a suo tempo proposta. Né, del resto, appare corretto quanto dedotto dal comune di secondo cui l'eventuale inosservanza del termine di cinque giorni di cui all'art. 59 L.R. 33/96 CP_1
deve ritenersi irrilevante quando (come nel caso in esame) si chiede il rimborso di somme relative a
Cont periodi successivi rispetto alla data in cui l' ha effettuato l'accertamento sanitario. E' evidente,
infatti, che anche in presenza di soggetti già ricoverati e ammessi all'integrazione della retta, l'art. 5,
comma 3, della L.r. n. 33/1996 impone comunque la procedura di controllo al fine di sollecitare l'azienda sanitaria al compimento di accertamenti ulteriori – rispetto a quelli a monte disposti circa la non autosufficienza dell'anziano e l'esigenza di specifiche prestazioni sanitarie aggiuntive - finalizzati pagina 6 di 7 alla verifica della rispondenza del trattamento assistenziale curativo e riabilitativo ai bisogni degli ospiti e del permanere dell'idoneità igienico-sanitaria della struttura ricoverante.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo in sede di rinvio sul gravame proposto dalla
[...]
avverso la sentenza n. 1556/2017 della Corte d'appello Parte_1
di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- in riforma della sentenza di secondo grado, accoglie l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione n. 3/2009, emessa in data 27.5.2009 dal Parte_1
comune di;
CP_1
- condanna il comune di al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate in CP_1
complessivi €.3.496,50 per esborsi ed €.8.500,00, per ciascuno dei quattro gradi di giudizio, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 5.3.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Prima sezione civile
La Corte d'appello di Catania, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1191/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. BATTAGLIA FEBO, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALABRETTA Controparte_1 P.IVA_2
GIOVANNI, giusta procura in atti pagina 1 di 7 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.12.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato in data 6.8.2009 avanti il Tribunale di Catania,
sezione distaccata di Acireale, l' (oggi ) Parte_2 Parte_1
conveniva in giudizio il proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
n. 3/2009 del 27.5.2009, notificata in data 16.7.2009, con la quale il predetto comune, ex R.D. n.
639/1910, aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 190.270,86, oltre interessi, a titolo di rimborso e rivalsa per l'integrazione della retta di cui all'art. 59 della Legge della Regione
Siciliana n. 33/1966 relativa ad anziani ed adulti inabili con grado di non autosufficienza superiore al
74% ricoverati presso l'IPAB “Oasi Cristo Re” con sede in . CP_1
L eccepiva nel proprio atto difensivo l'illegittimità del ricorso alla procedura di cui Parte_2
al R.D. n. 639/1910; l'incompetenza del sindaco;
l'inammissibilità dell'opposta ordinanza-ingiunzione per difetto dei requisiti di esigibilità, liquidità e certezza del credito fatto valere, necessari per l'attivazione del procedimento di ingiunzione ex R.D. 639/1910; l'inesistenza del diritto al rimborso delle somme da parte del comune di e, comunque, l'inesistenza del credito da parte del CP_1
nei confronti dell' ricorrente. CP_1 Parte_1
Il comune di si costituiva in giudizio contestando la fondatezza, in fatto e diritto, CP_1
dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, rilevando al riguardo che il fondamento dell'ingiunzione doveva sostanzialmente rinvenirsi nella spesa sostenuta dal medesimo per il ricovero nella CP_1
struttura dei relativi pazienti.
Con la sentenza n. 293/2010 del 7-8.6.2010, il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale,
accoglieva l'opposizione proposta dall' avverso l'impugnata ordinanza-ingiunzione Parte_2
pagina 2 di 7 n. 3/2009 del 27.5.2009 e conseguentemente annullava quest'ultima, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Acireale, il comune di proponeva appello, articolando una serie di motivi e chiedendo la riforma dell'impugnata CP_1
sentenza.
Si costituiva ritualmente l' chiedendo il rigetto dell'appello per insussistenza del CP_2
credito vantato dal comune di per il mancato rispetto delle modalità, termini e condizioni CP_1
previsti dall'art. 59 della L.r. n. 33/96, nonché per la mancata definizione del procedimento diretto ad operare la ripartizione del Fondo Sanitario Regionale. L proponeva altresì, appello CP_2
incidentale, ivi deducendo sia l'erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuta legittima la procedura di recupero del credito attivata dal comune di ai sensi del R.D. CP_1
n. 639/1910, che è invece utilizzabile solo per pretese creditorie definite sia nell'an che nel quantum, e sia l'incompetenza del sindaco ad emettere, come avvenuto nella fattispecie in questione, l'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Con la sentenza n. 1556/17 la Corte di appello di Catania, definitivamente pronunciando, accoglieva l'appello principale proposto dal comune di , e, per l'effetto, rigettava l'opposizione proposta CP_1
dall' confermando così l'ordinanza-ingiunzione n. 3/2009 del 27.5.2009, e Parte_2
rigettava anche l'appello incidentale proposto dall' compensando integralmente tra le CP_2
parti le spese del secondo grado di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello di Catania, l' proponeva ricorso CP_2
avanti la Suprema Corte di Cassazione, con il quale chiedeva la cassazione integrale dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e compensi dei tre gradi di giudizio.
Con ordinanza n. 13995 del 28 aprile 2023, depositata in data 22 maggio 2023 e notificata in pari data,
la Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, decidendo il ricorso iscritto al R.G. n. 27911/17
proposto dall' contro il comune di , accoglieva il secondo motivo di ricorso, CP_2 CP_1
pagina 3 di 7 assorbito il primo, e conseguentemente cassava l'impugnata sentenza e rinviava, anche per le spese, il giudizio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
Con atto di citazione tempestivamente notificato l' ha Parte_1
riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., insistendo nell'appello a suo tempo proposto.
Costituitosi, il comune di ha resistito al gravame. CP_1
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del giorno 11
dicembre 2024, con l'assegnazione di termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la Suprema Corte ha osservato che: “secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
9565 del 2017; n. 26289 del 2017; n. 28014 del 2017; n. 28325 del 2017; n. 3108 del 2018), la
Regione Sicilia, nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di
sua competenza con la L. 9 maggio 1986, n. 22, ha attribuito, all'art. 16, ai comuni, singoli o associati,
la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, a norma del successivo art. 17,
l'assistenza, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, agli anziani non autosufficienti,
assegnando alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i servizi di carattere sanitario,
integrativi dei servizi di competenza dei comuni. La L.R. n. 33 del 1996, art. 59, avente espressamente
natura interpretativa del menzionato L.R. n. 22 del 1986, art. 17, ha disposto, al comma 1, che
l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali
per il ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario regionale "entro
il limite annuo di Lire 500 milioni", ha aggiunto, al comma 2, che: "Per le finalità di cui al comma 1 il
servizio dei comuni trasmette all'azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento
di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della
condizione di non autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque
giorni dall'adozione e comporta, se non l'obbligo per opposizione, entro i successivi venti giorni
pagina 4 di 7 l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta
all'ente assistenziale a titolo di integrazione", prevedendo, al comma 3, la facoltà dell'azienda unità
sanitaria locale di "verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità
degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo
assicurato dall'ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il permanere, ai sensi della vigente
normativa dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti". Nell'ambito di una
giurisprudenza ormai consolidata si è quindi ritenuto che: a) il credito del comune per l'integrazione
relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette
costituisce un diritto che trova fonte nella legge, ma che non è incondizionato, come in sostanza
ritenuto dalla Corte territoriale, dovendo scontare il previsto iter, che impone la tempestiva notifica
del ricovero dell'anziano entro cinque giorni, obbligo che si giustifica in funzione dei compiti di
valutazione dei relativi presupposti, riferiti a particolari esigenze di singoli anziani, e
dell'apprezzamento delle condizioni e del grado di non autosufficienza, che non necessariamente
coincide col grado d'invalidità civile, e che è rimessa alle attribuzioni dell'Azienda sanitaria,
competente a valutare la necessità di interventi sanitari di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e
psichica dell'anziano, in modo da discriminare tale componente da quella propria assistenziale, anche
ai fini della ripartizione dei relativi costi, che la norma non predetermina in misura percentuale;
b)
tale costo va contenuto entro i limiti delle disponibilità finanziarie che a tale modalità di intervento,
non connotata da urgenza o emergenza, è possibile destinare: la relativa entità costituisce l'effetto del
bilanciamento tra l'esigenza di garantire agli anziani non autosufficienti - come a tutti i cittadini - il
diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, con quella di rendere compatibile la
spesa sanitaria con l'entità dei fondi. Ne consegue che l'Azienda cui è demandato di assicurare i servizi
integrativi è il soggetto obbligato a sopportarne i costi-"-Cass.n.24118/2019. E poiché in ipotesi di
giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa ai sensi dell'art.3 R.D. n. 639 del 1910 la p.a. assume la
posizione sostanziale di attore ed è tenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova dei fatti
pagina 5 di 7 costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero
l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass. n. 8999 del 2016) emerge l'errore del
giudice di merito per avere riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l'osservanza dei termini
per la notifica del ricovero e per l'attivazione della procedura ed anzi ritenendo decisivo ai fini della
fondatezza della richiesta del comune l'effettiva prestazione resa ai ricoverati ed il fatto che le fatture
Cont emesse non fossero state contestate dall' cfr. Cass. n. 31837/2021”.
Per come affermato dalla Corte di cassazione, il credito del comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto per il cui conseguimento è necessario che l'ente territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge e, dunque, dia la prova di aver notificato il ricovero dell'anziano entro il termine cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere perentorio, poichè volto a segnare l'inizio del procedimento di controllo ed in riferimento al quale è posto il “dies a quo” del successivo termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione da parte dell' . Parte_1
Nel caso di specie deve, dunque, innanzitutto verificarsi se il abbia provato di avere adempiuto CP_1
al detto onere formale, della notificazione del ricovero dell'anziano entro il termine di cinque giorni.
Essendo pacifico che tale onere non sia stato osservato, ne discende l'accoglimento del relativo motivo,
imponendosi la conferma della sentenza di primo grado, ed, in definitiva, l'accoglimento dell'opposizione a suo tempo proposta. Né, del resto, appare corretto quanto dedotto dal comune di secondo cui l'eventuale inosservanza del termine di cinque giorni di cui all'art. 59 L.R. 33/96 CP_1
deve ritenersi irrilevante quando (come nel caso in esame) si chiede il rimborso di somme relative a
Cont periodi successivi rispetto alla data in cui l' ha effettuato l'accertamento sanitario. E' evidente,
infatti, che anche in presenza di soggetti già ricoverati e ammessi all'integrazione della retta, l'art. 5,
comma 3, della L.r. n. 33/1996 impone comunque la procedura di controllo al fine di sollecitare l'azienda sanitaria al compimento di accertamenti ulteriori – rispetto a quelli a monte disposti circa la non autosufficienza dell'anziano e l'esigenza di specifiche prestazioni sanitarie aggiuntive - finalizzati pagina 6 di 7 alla verifica della rispondenza del trattamento assistenziale curativo e riabilitativo ai bisogni degli ospiti e del permanere dell'idoneità igienico-sanitaria della struttura ricoverante.
Le spese di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo in sede di rinvio sul gravame proposto dalla
[...]
avverso la sentenza n. 1556/2017 della Corte d'appello Parte_1
di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- in riforma della sentenza di secondo grado, accoglie l'opposizione proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione n. 3/2009, emessa in data 27.5.2009 dal Parte_1
comune di;
CP_1
- condanna il comune di al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio, liquidate in CP_1
complessivi €.3.496,50 per esborsi ed €.8.500,00, per ciascuno dei quattro gradi di giudizio, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 5.3.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 7 di 7