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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 12/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1031/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1031/2022 R.G., avente ad oggetto “mansioni superiori e differenze retributive”,
PROMOSSA DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e , con l'avv. Valerio Femia;
Parte_7 Parte_8
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, e Controparte_3
Controparte_4
, in persona dei Dirigenti Scolastici pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 3 agosto 2022, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pieno riconoscimento economico dell'intero periodo di lavoro svolto, come meglio indicato nella premessa del ricorso, sia del servizio pre ruolo sia del servizio dalla data di immissione in ruolo ad oggi, con inquadramento ai fini retributivi e della progressione economica nell'area
C profilo - professionale di Coordinatore Amministrativo, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dai predetti;
2) e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti ad attribuire ai ricorrenti la qualifica funzionale di Coordinatore
Amministrativo – area C del CCNL scuola, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ai fini economici per la determinazione della progressione economica e della fascia stipendiale, nonché condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive in base alle tabelle stipendiali del Ccnl scuola, oltre interessi e rivalutazione
e alla rettifica del decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare ai fini, economici, oltre al riconoscimento dell'intero servizio di cui sopra ai fini dell'adeguamento dell'attuale trattamento stipendiale”.
A fondamento delle proprie pretese, hanno esposto di essere dipendenti di ruolo del convenuto, inquadrati come !assistenti amministrativi! nel profilo CP_1
professionale ATA - Area B, in servizio presso istituti di e;
che, CP_3 CP_4 tuttavia, ad onta dell'inquadramento formale, sin dal momento dell'assunzione, avrebbero svolto le mansioni di “coordinatore amministrativo”, sussumibili nell'ambito della superiore nell'Area C di cui al CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, applicabile al caso di specie.
Circa le mansioni effettivamente svolte, i lavoratori hanno dedotto di essersi dedicati, in autonomia, all'esercizio delle competenze professionali del coordinatore nell'ambito delle direttive del DSGA dell'Istituto scolastico (“Direttore dei servizi generali e amministrativi”). Segnatamente, tali attività sarebbero consistite: nell'elaborazione della ricostruzione di carriera del personale scolastico;
nell'utilizzo del sistema PASSWEB per il trattamento pensionistico del personale della scuola;
nella ricostruzione del trattamento economico percepito dal dipendente nel corso della carriera lavorativa, il riscatto, la ricongiunzione e il computo;
nel coinvolgimento nel procedimento di redazione delle graduatorie del personale scolastico. Ciò sempre con assunzione di responsabilità, avendo rivestito il ruolo di responsabile di procedimento ai fini del calcolo e della liquidazione degli stipendi del personale docente e non docente, nonché dei compensi accessori e di indennità varie, nonché del calcolo e del versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, come della redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive mensili e annuali.
2 Accanto a questa attività, inoltre, hanno evidenziato che, come previsto dalle circolari ministeriali, si sono dedicati a porre in essere attività di registrazione di dati relativi al personale docente ed ATA (cfr. elencazione dettagliata a pagg. 7 e 8 del ricorso).
Costituitasi in giudizio, l'amministrazione scolastica ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati e, ad ogni modo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 14 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Difetto di legittimazione passiva.
Va innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli Istituti
Scolastici convenuti. Invero, l'art. 8 del D.P.R. n. 17 del 2009 statuisce che l'ufficio
Scolastico regionale costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa e ha la rappresentanza in giudizio ma non costituisce un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego del personale scolastico e l'istituto di appartenenza, sussiste unicamente la legittimazione passiva dell'amministrazione centrale dello Stato e non del singolo istituto.
3. Merito.
Il ricorso è infondato.
Va rammentato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente che svolge di fatto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica in cui è formalmente inquadrato acquista il diritto al trattamento economico corrispondente alla maggiore professionalità disimpegnata. Tale diritto, in analogia a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103 comma 7 c.c., è sancito dall'art. 52 co. 5 del d. lgs. 165/01, anche al di fuori delle ipotesi tipiche ed eccezionali previste all'art. 52 co. 2 di adibizione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore, e dunque a prescindere dalla eventuale illegittimità o irregolarità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori (Cass. civ. S.U. n. 25837/2007). Trova così attuazione nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908/1988; n. 57/1989; n. 236/1992; n. 296/1990),
3 il principio sancito dall'art. 36 Cost. per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giusta, ossia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Fermo restando che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può giustificare la formale attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, ma solo il diritto a percepire il correlativo trattamento retributivo, quest'ultimo è però condizionato alla prova da parte del lavoratore che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello (vedi art. 52 comma 3 d. lgs.
165/01 e Cass. civ. n. 23741/08).
L'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori anche nel pubblico impiego si articola in tre fasi successive, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. 15739/2011). In primo luogo il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le disposizioni contrattuali collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di
Cassazione: “
4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass.
12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016
n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180);
4.2. si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.);
4.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché
l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 c.c., o, per l'impiego
4 pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (Cass. n. 11037/2006 cit.
e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752);
4.4. con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che "a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti"
(Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007” (Cass. civ. 818/2020).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico
- giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte ed un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
In altri termini, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non basta indicare i compiti svolti e le disposizioni contrattuali invocate.
Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (tra le tante, Cass. civ. 8025/2003).
Ciò posto, in relazione al caso in esame, va osservato come le parti ricorrenti non abbiamo provato né di aver svolto le mansioni relative all'inquadramento negoziale
5 reclamato, né, giocoforza, la prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale.
L'accordo siglato dall'ARAN l'8 marzo 2002 ai sensi dell'art.18 del CCNL 15 marzo 2001 del comparto scuola, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto 5 aprile 2001 ha istituito il profilo denominato “Coordinatore amministrativo”, cui appartiene il lavoratore che “Svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l'utilizzazione di procedure informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale ambito svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi;
attività direttamente connessa alla gestione informatizzata dei servizi di segreteria;
attività di vicariato e collaborazione diretta con il Direttore e in caso di assenza lo sostituisce. Nei casi di particolare rilievo quantitativo e qualitativo è addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario e alla catalogazione. Può essere addetto al coordinamento dei servizi di gestione della biblioteca stessa.
Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neoassunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche”.
Tale figura appartiene all'Area C. Il CCNL, con riferimento al personale amministrativo, vi colloca chi svolge “attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante
l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.
Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più
6 addetti dell'area B”. Mentre al profilo di cui all'Area B, cui fanno parte gli assistenti amministrativi, stabilisce che il lavoratore “nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo” (cfr. TABELLA B allegata al CCNL del Comparto
Scuola del 16 novembre 2007, all. 9 alla memoria).
Ebbene, dal confronto tre i due livelli di inquadramento emerge chiaramente come i principali profili che distinguono l'Area C da quella inferiore B, sono rappresentati, dall'assegnazione di un ruolo di responsabilità diretta e autonoma in relazione all'adozione di atti amministrativi, nonché, eventualmente attività di formazione di altro personale scolastico e il coordinamento di altri dipendenti dell'area
B.
Già in punto di allegazione, le mansioni poste in essere in concreto dai ricorrenti appaiono non riconducibili al livello contrattuale preteso. Invero, non emerge, dalla loro descrizione alcuno dei profili connotanti il superiore inquadramento professionale.
Tutte le attività elencate in ricorso, e richiamate in premessa, così come descritte, sono prive di qualsiasi responsabilità, carattere che infatti è solo genericamente indicato. Nulla invero viene affermato in termini di conseguenze nel caso di errore nello svolgimento dell'attività svolta e quindi in cosa consisterebbe la responsabilità assunta dal lavoratore.
Soprattutto, dalla descrizione offerta nell'atto introduttivo, appare evidente come i ricorrenti abbiano svolto attività di mera raccolta e inserimento dati nell'ambito di procedimenti standardizzati e predefiniti, in quanto, come loro stessi affermano, si sono limitati a inserire informazioni relative al personale scolastico con l'uso di strumenti informatici, senza nemmeno specificare se era loro delegata una qualche attività discrezionale o di valutazione.
Inoltre, non è stata specificata nemmeno in cosa sia consistita l'autonoma operativa affermata rispetto, si ribadisce, a un'attività materiale di registrazione di dati.
7 Non è, poi, stata rappresentata alcuna competenza in materia di formazione di altro personale, né di coordinamento.
L'evidente carenza allegatoria illustrata si riverbera sui capitoli di prova formulati che, stante la loro genericità e inconducenza, non sono stati ammessi.
Segnatamente, espressioni quali “autonomia operativa”, “responsabilità diretta”, “elaborazione della ricostruzione di carriera”, “si occupano di graduatorie” sono formule vuote di contenuti, che, da sole, nulla dicono sulla concreta attività svolta dai lavoratori (cfr. capitoli di prova testimoniale).
Infine, merita di essere sottolineato che, come correttamene osservato dall'amministrazione scolastica, i ricorrenti non hanno nemmeno allegato di essere titolari di un diploma di laurea, come richiesto dal CCNL per poter ricoprire il ruolo di coordinatore amministrativo.
4. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della produzione documentale in atti e dell'attività istruttoria espletata, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e quindi debba essere rigettato.
Le spese di lite, stante la qualità delle parti e la complessità delle questioni affrontate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva degli istituti scolastici convenuti;
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Gela, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1031/2022 R.G., avente ad oggetto “mansioni superiori e differenze retributive”,
PROMOSSA DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e , con l'avv. Valerio Femia;
Parte_7 Parte_8
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, e Controparte_3
Controparte_4
, in persona dei Dirigenti Scolastici pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 3 agosto 2022, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pieno riconoscimento economico dell'intero periodo di lavoro svolto, come meglio indicato nella premessa del ricorso, sia del servizio pre ruolo sia del servizio dalla data di immissione in ruolo ad oggi, con inquadramento ai fini retributivi e della progressione economica nell'area
C profilo - professionale di Coordinatore Amministrativo, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dai predetti;
2) e per l'effetto condannare le amministrazioni resistenti ad attribuire ai ricorrenti la qualifica funzionale di Coordinatore
Amministrativo – area C del CCNL scuola, corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ai fini economici per la determinazione della progressione economica e della fascia stipendiale, nonché condannare le resistenti al pagamento delle differenze retributive in base alle tabelle stipendiali del Ccnl scuola, oltre interessi e rivalutazione
e alla rettifica del decreto di ricostruzione della carriera e stato matricolare ai fini, economici, oltre al riconoscimento dell'intero servizio di cui sopra ai fini dell'adeguamento dell'attuale trattamento stipendiale”.
A fondamento delle proprie pretese, hanno esposto di essere dipendenti di ruolo del convenuto, inquadrati come !assistenti amministrativi! nel profilo CP_1
professionale ATA - Area B, in servizio presso istituti di e;
che, CP_3 CP_4 tuttavia, ad onta dell'inquadramento formale, sin dal momento dell'assunzione, avrebbero svolto le mansioni di “coordinatore amministrativo”, sussumibili nell'ambito della superiore nell'Area C di cui al CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, applicabile al caso di specie.
Circa le mansioni effettivamente svolte, i lavoratori hanno dedotto di essersi dedicati, in autonomia, all'esercizio delle competenze professionali del coordinatore nell'ambito delle direttive del DSGA dell'Istituto scolastico (“Direttore dei servizi generali e amministrativi”). Segnatamente, tali attività sarebbero consistite: nell'elaborazione della ricostruzione di carriera del personale scolastico;
nell'utilizzo del sistema PASSWEB per il trattamento pensionistico del personale della scuola;
nella ricostruzione del trattamento economico percepito dal dipendente nel corso della carriera lavorativa, il riscatto, la ricongiunzione e il computo;
nel coinvolgimento nel procedimento di redazione delle graduatorie del personale scolastico. Ciò sempre con assunzione di responsabilità, avendo rivestito il ruolo di responsabile di procedimento ai fini del calcolo e della liquidazione degli stipendi del personale docente e non docente, nonché dei compensi accessori e di indennità varie, nonché del calcolo e del versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, come della redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive mensili e annuali.
2 Accanto a questa attività, inoltre, hanno evidenziato che, come previsto dalle circolari ministeriali, si sono dedicati a porre in essere attività di registrazione di dati relativi al personale docente ed ATA (cfr. elencazione dettagliata a pagg. 7 e 8 del ricorso).
Costituitasi in giudizio, l'amministrazione scolastica ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti eventualmente maturati e, ad ogni modo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 14 novembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Difetto di legittimazione passiva.
Va innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli Istituti
Scolastici convenuti. Invero, l'art. 8 del D.P.R. n. 17 del 2009 statuisce che l'ufficio
Scolastico regionale costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa e ha la rappresentanza in giudizio ma non costituisce un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Pertanto, nelle controversie relative ai rapporti di pubblico impiego del personale scolastico e l'istituto di appartenenza, sussiste unicamente la legittimazione passiva dell'amministrazione centrale dello Stato e non del singolo istituto.
3. Merito.
Il ricorso è infondato.
Va rammentato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente che svolge di fatto mansioni superiori a quelle proprie della qualifica in cui è formalmente inquadrato acquista il diritto al trattamento economico corrispondente alla maggiore professionalità disimpegnata. Tale diritto, in analogia a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103 comma 7 c.c., è sancito dall'art. 52 co. 5 del d. lgs. 165/01, anche al di fuori delle ipotesi tipiche ed eccezionali previste all'art. 52 co. 2 di adibizione del lavoratore a mansioni proprie della qualifica superiore, e dunque a prescindere dalla eventuale illegittimità o irregolarità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori (Cass. civ. S.U. n. 25837/2007). Trova così attuazione nel contesto del lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908/1988; n. 57/1989; n. 236/1992; n. 296/1990),
3 il principio sancito dall'art. 36 Cost. per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione giusta, ossia proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato. Fermo restando che nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non può giustificare la formale attribuzione della qualifica superiore corrispondente alle mansioni di fatto disimpegnate, ma solo il diritto a percepire il correlativo trattamento retributivo, quest'ultimo è però condizionato alla prova da parte del lavoratore che le mansioni di fatto svolte rispecchino in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale le competenze e i contenuti del superiore livello (vedi art. 52 comma 3 d. lgs.
165/01 e Cass. civ. n. 23741/08).
L'accertamento dell'effettivo svolgimento di mansioni superiori anche nel pubblico impiego si articola in tre fasi successive, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. 15739/2011). In primo luogo il giudice deve identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le disposizioni contrattuali collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto svolte dal lavoratore;
infine deve confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di
Cassazione: “
4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass.
12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016
n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180);
4.2. si è precisato che l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.);
4.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché
l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art. 2103 c.c., o, per l'impiego
4 pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (Cass. n. 11037/2006 cit.
e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752);
4.4. con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" (D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che "a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti"
(Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007” (Cass. civ. 818/2020).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico
- giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte ed un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
In altri termini, come più volte rimarcato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, non basta indicare i compiti svolti e le disposizioni contrattuali invocate.
Occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (tra le tante, Cass. civ. 8025/2003).
Ciò posto, in relazione al caso in esame, va osservato come le parti ricorrenti non abbiamo provato né di aver svolto le mansioni relative all'inquadramento negoziale
5 reclamato, né, giocoforza, la prevalenza e continuità delle stesse su quelle appartenenti al proprio inferiore inquadramento formale.
L'accordo siglato dall'ARAN l'8 marzo 2002 ai sensi dell'art.18 del CCNL 15 marzo 2001 del comparto scuola, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'accordo 20 luglio 2000 recepito con Decreto 5 aprile 2001 ha istituito il profilo denominato “Coordinatore amministrativo”, cui appartiene il lavoratore che “Svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l'utilizzazione di procedure informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale ambito svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi;
attività direttamente connessa alla gestione informatizzata dei servizi di segreteria;
attività di vicariato e collaborazione diretta con il Direttore e in caso di assenza lo sostituisce. Nei casi di particolare rilievo quantitativo e qualitativo è addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario e alla catalogazione. Può essere addetto al coordinamento dei servizi di gestione della biblioteca stessa.
Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neoassunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche”.
Tale figura appartiene all'Area C. Il CCNL, con riferimento al personale amministrativo, vi colloca chi svolge “attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante
l'utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.
Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell'area B. Coordina più
6 addetti dell'area B”. Mentre al profilo di cui all'Area B, cui fanno parte gli assistenti amministrativi, stabilisce che il lavoratore “nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo” (cfr. TABELLA B allegata al CCNL del Comparto
Scuola del 16 novembre 2007, all. 9 alla memoria).
Ebbene, dal confronto tre i due livelli di inquadramento emerge chiaramente come i principali profili che distinguono l'Area C da quella inferiore B, sono rappresentati, dall'assegnazione di un ruolo di responsabilità diretta e autonoma in relazione all'adozione di atti amministrativi, nonché, eventualmente attività di formazione di altro personale scolastico e il coordinamento di altri dipendenti dell'area
B.
Già in punto di allegazione, le mansioni poste in essere in concreto dai ricorrenti appaiono non riconducibili al livello contrattuale preteso. Invero, non emerge, dalla loro descrizione alcuno dei profili connotanti il superiore inquadramento professionale.
Tutte le attività elencate in ricorso, e richiamate in premessa, così come descritte, sono prive di qualsiasi responsabilità, carattere che infatti è solo genericamente indicato. Nulla invero viene affermato in termini di conseguenze nel caso di errore nello svolgimento dell'attività svolta e quindi in cosa consisterebbe la responsabilità assunta dal lavoratore.
Soprattutto, dalla descrizione offerta nell'atto introduttivo, appare evidente come i ricorrenti abbiano svolto attività di mera raccolta e inserimento dati nell'ambito di procedimenti standardizzati e predefiniti, in quanto, come loro stessi affermano, si sono limitati a inserire informazioni relative al personale scolastico con l'uso di strumenti informatici, senza nemmeno specificare se era loro delegata una qualche attività discrezionale o di valutazione.
Inoltre, non è stata specificata nemmeno in cosa sia consistita l'autonoma operativa affermata rispetto, si ribadisce, a un'attività materiale di registrazione di dati.
7 Non è, poi, stata rappresentata alcuna competenza in materia di formazione di altro personale, né di coordinamento.
L'evidente carenza allegatoria illustrata si riverbera sui capitoli di prova formulati che, stante la loro genericità e inconducenza, non sono stati ammessi.
Segnatamente, espressioni quali “autonomia operativa”, “responsabilità diretta”, “elaborazione della ricostruzione di carriera”, “si occupano di graduatorie” sono formule vuote di contenuti, che, da sole, nulla dicono sulla concreta attività svolta dai lavoratori (cfr. capitoli di prova testimoniale).
Infine, merita di essere sottolineato che, come correttamene osservato dall'amministrazione scolastica, i ricorrenti non hanno nemmeno allegato di essere titolari di un diploma di laurea, come richiesto dal CCNL per poter ricoprire il ruolo di coordinatore amministrativo.
4. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, della produzione documentale in atti e dell'attività istruttoria espletata, facendo applicazione dei principi in materia di allegazione e prova e dell'ordinario criterio di riparto dell'onus probandi in materia di obbligazioni contrattuali, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e quindi debba essere rigettato.
Le spese di lite, stante la qualità delle parti e la complessità delle questioni affrontate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di legittimazione passiva degli istituti scolastici convenuti;
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Gela, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Vincenzo Accardo
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