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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati: DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2928 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Milano, via Vicolo Calusca n. 10/C, Parte_1 avv. Augusto Colucci che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, Controparte_1 via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7711/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 30.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di esser stata applicata dal 16.5.2003 presso Parte_1
l' AN, con contratto per gli impiegati locali assunti per le CP_2 esigenze funzionali delle delegazioni operanti negli Stati Uniti D'America, CP_1 contratto poi aggiornato, in data 22.9 , con accordo in base al quale è stata inquadrata nella categoria B, retribuzione annua lorda iniziale di $ 36,800; precisato, inoltre, di aver ricevuto, con lettera del 24.5.2023, comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile, con decorrenza dall'8.6.2023, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la competenza dell'Ill.mo Tribunale adito e l'applicabilità della legge italiana al caso di specie;
accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro per mancato raggiungimento dell'età pensionabile;
accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro per cui è causa in violazione dei termini di congruo preavviso;
pertanto accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla corresponsione Parte_1 dell'indennità risarcitoria omnicomprensi 6 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto ($ 7.559,08) e pari a $ 45.354,48 nonché corresponsione del trattamento di fine rapporto ($ 126.868,78), all'indennità di mancato preavviso pari a sei mensilità nella misura dell'ultimo intero stipendio percepito ($ 45.354,48), oltre al riconoscimento delle ferie ulteriori non godute ($ 2.267,73) e la gratifica annuale per gli anni 2021 ($ 5.898,83) e 2022 ($ 6.285,29); e, per l'effetto, Condannare Controparte_1 dell'indennità risarcitoria omnicompren dall'ultima retribuzione globale di fatto ($ 7.559,08) e pari a € 45.354,48, nonché al pagamento del TFR nella misura di $ 126.868,78, all'indennità da mancato preavviso nella misura di $ 45.354,48 oltre ferie per un importo pari a
$ 2.267,73, gratifica annuale nella misura di $ 1.658,80 e quota Social Security USA per l'anno 2021 di $ 5.898,83 e di $ 6.285,29 per l'anno 2022. Il tutto per la complessiva somma di $ 234.688,39 ovvero a € 216.290,00 a fronte del cambio $ USA/€ al momento del deposito del ricorso, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che verrà eventualmente ritenuta di giustizia o determinata a seguito di trattazione/istruttoria; con vittoria di spese e compensi professionali di causa, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore, per aver anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice no, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) richiamata la normativa in materia di giurisdizione nelle controversie con elementi transnazionali (art. 4, co. 2, L. 218/95), ha affermato che la lettera di assunzione sottoscritta tra le parti in data 16.5.2003 rinvia al contratto di lavoro sottoscritto tra le medesime parti, il cui art. 15 è del seguente tenore: “Per ogni controversia riguardante l'applicazione del presente contratto è esclusivamente competente il foro dello Stato sede della Delegazione ” (docc. 1 e 2 prod. ricorr.)> e che identico CP_1 contenuto, quanto al foro co te, si rinviene nell'art. 15 del nuovo contratto sottoscritto tra le parti il 22.9.2005 (docc. 3 e 4 prod. ricorr.)>; poiché la è stata assunta ed ha sempre prestato servizio presso l'Ufficio di Pt_1 CP_1
OS AN, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al Giudice degli Stati Uniti d'America e/o al Giudice dello Stato della California>; ii) ha ritenuto infondata l'affermazione di parte ricorrente, secondo cui tale clausola derogatoria sarebbe invalida in quanto non specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.>, richiamando sul punto la sentenza della Consulta n. 428/2000 e la giurisprudenza di legittimità (SU 4634/2007) ribadendo la non necessaria specifica approvazione per iscritto;
iii) richiamati gli artt. 57 legge n. 218/1995, 3 Convenzione di Roma del 19/6/1980 nonché gli artt 14 e 16 di entrambi i contratti di lavoro sottoscritti dalla ricorrente, nel 2003 e poi nel 2005, ha aggiunto che al rapporto di lavoro intercorso tra le parti va applicata, per espressa scelta delle stesse, la legislazione degli Stati Uniti d'America (e/o dello Stato della California)>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico motivo, l'erroneità della decisione giudice omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'art. 15 del contratto di lavoro per indeterminatezza del foro e violazione dell'art. 1346 c.c. nonché sulla questione attinente all'inderogabilità, nel diritto italiano, di alcune norme regolanti il rapporto di lavoro in violazione della legge n. 97/1984 dell'art. 8 regolamento CE n. 593/2008; ha riproposto le argomentazioni in punto di illegittimità del recesso ai sensi della disciplina italiana (legge n. 214/2011 e art. 18 stat lav.), insistendo sul pagamento di tutte le voci indicate nell'originario ricorso (TFR, indennità mancato preavviso, indennità per illegittimo licenziamento, ferie non godute, gratifica annuale, rimborso 50% social, Security 2021 e 2022).
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. Invitate le parti a prendere posizione, con note autorizzate, sul profilo relativo alla inammissibilità del gravame sollevato da parte appellata, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Coperta da giudicato interno per omessa impugnazione è la statuizione con cui è stata respinta l'eccezione di nullità della clausola derogatoria della giurisdizione per asserita violazione dell'art. 1341 c.c.
3.1. Per il resto, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Pacifico in causa, oltre a essere documentalmente provato, che l'appellante è stata assunta dall' con lettera del Controparte_1
15/5/2003 “Presso l a era disposto che CP_2 il rapporto di lavoro sarebbe stato regolato “dall'allegato contratto di lavoro approvato dal Consiglio di amministrazione di con Deliberazione n. 94/2001 CP_1 del 18 dicembre 2011”; entrambi i documenti- lettera di assunzione e contratto- sono stati sottoscritti dall'appellante. Con successiva nota del 22/9/2025 è stato comunicato alla dipendente che il rapporto di lavoro sarebbe stato regolato “dal nuovo contratto di lavoro approvato dal con deliberazione n. 12/2005 Parte_2 del 5 agosto 2005”; anche in questo caso, sia la nota sia il contratto, sono stati sottoscritti dall'appellante.
4.1. Come già accertato dal Tribunale, entrambi i contratti contengono identica clausola del seguente tenore: Per ogni controversia riguardante l'applicazione del presente contratto è esclusivamente competente il foro dello Stato sede della Delegazione ENIT.
4.2 Sulla base di detto accertamento in fatto, rimasto incontestato anche in questa sede, correttamente il primo giudice ha richiamato l'art. 4, secondo co., l. n. 218/1995 in base al quale “La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero … se la deroga è provata per iscritto …” e l'appellante sul punto non muove alcuna specifica censura.
4.3. Il gravame, infatti, si limita piuttosto a lamentare la nullità delle richiamate clausole derogatorie per indeterminatezza, lamentando l'omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale.
4.3. Dal tenore della decisione emerge l'implicito rigetto dell'eccezione, rigetto che anche in questo grado deve essere confermato esplicitandone le ragioni.
4.4. Per come emerge dagli atti, l'appellante: all'atto dell'assunzione e anche successivamente era residente a [...]; la lettera di assunzione indica espressamente quale sede di lavoro l'ufficio di OS AN (e non serve stare a sottolineare, come invece fa il gravame, l'espressione ufficio anziché delegazione, trattandosi di termini equivalenti nell'indicare le strutture all'estero dell'Ente ); l'appellante ha sempre prestato la propria attività lavorativa nella sede di OS AN;
gli assegni a mezzo dei quali sono state corrisposte le retribuzioni mensili portano in alto a sinistra l'esplicita individuazione dell'ufficio che ha provveduto a emetterli, quello di OS AN, mentre non rileva la CP_1 di New York della banca trattaria né l'argomentare sul punto del gravame, che anzi ne conferma la provenienza laddove riconosce che si tratterebbe di una
“personalizzazione” del correntista, quindi di una indicazione che serviva a distinguere i pagamenti fatti ai dipendenti della delegazione di OS AN rispetto a quelli della delegazione di New York.
4.5. Come deduce la stessa appellante, l' aveva due uffici negli Stati Uniti: CP_1 uno a New York e l'altro a OS AN (invero il gravame indica anche Chicago, ma non fornisce alcuna prova che si trattasse di una “delegazione” costituita secondo legge e statuto come le altre e che operasse all'epoca dei fatti). L'appellante è stata assunta nell'ufficio di OS AN, situato nella città dove viveva, e ivi ha sempre lavorato, quindi, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la clausola contrattuale derogatoria della giurisdizione italiana, laddove indica quale foro competente quello dello “Stato sede della Delegazione
”, è certamente da riferire, per quanto riguarda l'appellante, allo Stato in CP_1 cui ha sede la delegazione di OS AN, quindi allo stato della California (il gravame riporta la clausola contrattuale omettendo la parola “Stato” per come invece ivi presente, parola che concorre a chiarire il testo della pattuizione).
4.6. La clausola pattizia in questione è contenuta nel “Contratto per gli impiegati locali assunti per le esigenze funzionali delle delegazioni operanti negli Stati CP_1
Uniti d'America- art 20 DPR 292/90” del 2003 e anche il successivo contratto del 2005 è sempre diretto a regolare tutti i rapporti dei dipendenti operanti CP_1 negli Stati Uniti d'America. Si tratta quindi di una disciplina contrattuale volta a regolare tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti , sia quelli della sede di New York sia quelli della sede CP_1 di OS AN e quin pressione “sede della delegazione” è indubbiamente quello della sede di lavoro del singolo dipendente.
4.7. Gli altri profili sui quali si dilunga il gravame creano confusione e non servono a tacciare la clausola contrattuale di indeterminatezza, perché attengono alle diverse sfere di competenza dei singoli Stati federali;
quindi, a profili di diritto interno che non incidono sulla inequivoca volontà delle parti di derogare comunque alla giurisdizione italiana (a ciò spiega l'espressione del Tribunale < la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al Giudice degli Stati Uniti d'America e/o al Giudice dello Stato della California>, perché non compete certo al giudice nazionale risolvere le questioni di riparto di competenze tra stati federali).
4.8. A rafforzare la validità della clausola in esame, va ulteriormente osservato che la legge istitutiva e regolatrice dell'ENIT- la n. 292/1990- prevedeva espressamente, per quanto qui rileva, che: “Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero” (art. 5); “Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio” (art. 20 comma 2). Quindi il legislatore aveva riconosciuto la facoltà all'Ente di avvalersi, all'estero, di personale che non veniva assunto tramite concorso pubblico, il cui rapporto di lavoro andava regolato secondo quanto avrebbe stabilito dal C.d.A. e il cui trattamento economico non sarebbe stato quello previsto dalla normativa nazionale, bensì da quella dello Stato dove il personale avrebbe prestato servizio.
4.9. E ciò è quanto avvenuto con l'appellante, cittadina italiana residente a [...], assunta senza pubblico concorso con rapporto di lavoro privato regolato dalla disciplina stabilita dal C.d.A. dell'Ente e successivamente dal Commissario straordinario, retribuita in dollari e non in euro;
mentre non trova alcun concreto e giuridico riscontro la tesi per cui dal maggio 2016 la dovrebbe essere Pt_1 considerata “come assunta in Italia e semplicemente ll'estero”.
4.10 nel contesto sopra descritto si comprende, allora, anche la clausola derogatoria della giurisdizione, il cui valore e rilievo decisivo a sottrarre la controversia alla giurisdizione del giudice italiano vanno confermati.
4.11 A diverse conclusioni non inducono le altre argomentazioni del gravame, con cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla eccepita inderogabilità delle norme dettate dalla disciplina italiana per il contratto di lavoro.
4.12 Il difetto di giurisdizione sottrae a questo giudice il potere di decidere la controversia sicché non si può procedere ad alcun esame della disciplina contrattuale e quindi a verificare la fondatezza o meno dell'impugnativa del licenziamento e delle ulteriori pretese economiche avanzate, né vale il richiamo all'art. 57 legge n. 218/1995 e al Regolamento Roma II (rectius I) CE 593/2008, che dettano i criteri per individuare il diverso e autonomo profilo, subordinato a quello della giurisdizione, della legge da applicare ai contratti internazionali di lavoro.
6. In conclusione l'appello deve essere respinto, rimanendo all'evidenza assorbita ogni altra questione. 7. La peculiarità della vicenda esaminata e la natura processuale della questione trattata giustificano la compensazione anche delle spese del grado.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 2.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati: DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2928 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.ta in Milano, via Vicolo Calusca n. 10/C, Parte_1 avv. Augusto Colucci che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E
elett.me dom.ta in Roma, Controparte_1 via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 7711/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 30.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di esser stata applicata dal 16.5.2003 presso Parte_1
l' AN, con contratto per gli impiegati locali assunti per le CP_2 esigenze funzionali delle delegazioni operanti negli Stati Uniti D'America, CP_1 contratto poi aggiornato, in data 22.9 , con accordo in base al quale è stata inquadrata nella categoria B, retribuzione annua lorda iniziale di $ 36,800; precisato, inoltre, di aver ricevuto, con lettera del 24.5.2023, comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile, con decorrenza dall'8.6.2023, ha convenuto in giudizio l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la competenza dell'Ill.mo Tribunale adito e l'applicabilità della legge italiana al caso di specie;
accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro per mancato raggiungimento dell'età pensionabile;
accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro per cui è causa in violazione dei termini di congruo preavviso;
pertanto accertare e dichiarare il diritto della sig.ra alla corresponsione Parte_1 dell'indennità risarcitoria omnicomprensi 6 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto ($ 7.559,08) e pari a $ 45.354,48 nonché corresponsione del trattamento di fine rapporto ($ 126.868,78), all'indennità di mancato preavviso pari a sei mensilità nella misura dell'ultimo intero stipendio percepito ($ 45.354,48), oltre al riconoscimento delle ferie ulteriori non godute ($ 2.267,73) e la gratifica annuale per gli anni 2021 ($ 5.898,83) e 2022 ($ 6.285,29); e, per l'effetto, Condannare Controparte_1 dell'indennità risarcitoria omnicompren dall'ultima retribuzione globale di fatto ($ 7.559,08) e pari a € 45.354,48, nonché al pagamento del TFR nella misura di $ 126.868,78, all'indennità da mancato preavviso nella misura di $ 45.354,48 oltre ferie per un importo pari a
$ 2.267,73, gratifica annuale nella misura di $ 1.658,80 e quota Social Security USA per l'anno 2021 di $ 5.898,83 e di $ 6.285,29 per l'anno 2022. Il tutto per la complessiva somma di $ 234.688,39 ovvero a € 216.290,00 a fronte del cambio $ USA/€ al momento del deposito del ricorso, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che verrà eventualmente ritenuta di giustizia o determinata a seguito di trattazione/istruttoria; con vittoria di spese e compensi professionali di causa, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore, per aver anticipato le prime e non ancora riscosso i secondi”.
1.1. Nella resistenza dell' , il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice no, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) richiamata la normativa in materia di giurisdizione nelle controversie con elementi transnazionali (art. 4, co. 2, L. 218/95), ha affermato che la lettera di assunzione sottoscritta tra le parti in data 16.5.2003 rinvia al contratto di lavoro sottoscritto tra le medesime parti, il cui art. 15 è del seguente tenore: “Per ogni controversia riguardante l'applicazione del presente contratto è esclusivamente competente il foro dello Stato sede della Delegazione ” (docc. 1 e 2 prod. ricorr.)> e che identico CP_1 contenuto, quanto al foro co te, si rinviene nell'art. 15 del nuovo contratto sottoscritto tra le parti il 22.9.2005 (docc. 3 e 4 prod. ricorr.)>; poiché la è stata assunta ed ha sempre prestato servizio presso l'Ufficio di Pt_1 CP_1
OS AN, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al Giudice degli Stati Uniti d'America e/o al Giudice dello Stato della California>; ii) ha ritenuto infondata l'affermazione di parte ricorrente, secondo cui tale clausola derogatoria sarebbe invalida in quanto non specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.>, richiamando sul punto la sentenza della Consulta n. 428/2000 e la giurisprudenza di legittimità (SU 4634/2007) ribadendo la non necessaria specifica approvazione per iscritto;
iii) richiamati gli artt. 57 legge n. 218/1995, 3 Convenzione di Roma del 19/6/1980 nonché gli artt 14 e 16 di entrambi i contratti di lavoro sottoscritti dalla ricorrente, nel 2003 e poi nel 2005, ha aggiunto che al rapporto di lavoro intercorso tra le parti va applicata, per espressa scelta delle stesse, la legislazione degli Stati Uniti d'America (e/o dello Stato della California)>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando, con un unico motivo, l'erroneità della decisione giudice omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'art. 15 del contratto di lavoro per indeterminatezza del foro e violazione dell'art. 1346 c.c. nonché sulla questione attinente all'inderogabilità, nel diritto italiano, di alcune norme regolanti il rapporto di lavoro in violazione della legge n. 97/1984 dell'art. 8 regolamento CE n. 593/2008; ha riproposto le argomentazioni in punto di illegittimità del recesso ai sensi della disciplina italiana (legge n. 214/2011 e art. 18 stat lav.), insistendo sul pagamento di tutte le voci indicate nell'originario ricorso (TFR, indennità mancato preavviso, indennità per illegittimo licenziamento, ferie non godute, gratifica annuale, rimborso 50% social, Security 2021 e 2022).
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. Invitate le parti a prendere posizione, con note autorizzate, sul profilo relativo alla inammissibilità del gravame sollevato da parte appellata, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. Coperta da giudicato interno per omessa impugnazione è la statuizione con cui è stata respinta l'eccezione di nullità della clausola derogatoria della giurisdizione per asserita violazione dell'art. 1341 c.c.
3.1. Per il resto, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Pacifico in causa, oltre a essere documentalmente provato, che l'appellante è stata assunta dall' con lettera del Controparte_1
15/5/2003 “Presso l a era disposto che CP_2 il rapporto di lavoro sarebbe stato regolato “dall'allegato contratto di lavoro approvato dal Consiglio di amministrazione di con Deliberazione n. 94/2001 CP_1 del 18 dicembre 2011”; entrambi i documenti- lettera di assunzione e contratto- sono stati sottoscritti dall'appellante. Con successiva nota del 22/9/2025 è stato comunicato alla dipendente che il rapporto di lavoro sarebbe stato regolato “dal nuovo contratto di lavoro approvato dal con deliberazione n. 12/2005 Parte_2 del 5 agosto 2005”; anche in questo caso, sia la nota sia il contratto, sono stati sottoscritti dall'appellante.
4.1. Come già accertato dal Tribunale, entrambi i contratti contengono identica clausola del seguente tenore: Per ogni controversia riguardante l'applicazione del presente contratto è esclusivamente competente il foro dello Stato sede della Delegazione ENIT.
4.2 Sulla base di detto accertamento in fatto, rimasto incontestato anche in questa sede, correttamente il primo giudice ha richiamato l'art. 4, secondo co., l. n. 218/1995 in base al quale “La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero … se la deroga è provata per iscritto …” e l'appellante sul punto non muove alcuna specifica censura.
4.3. Il gravame, infatti, si limita piuttosto a lamentare la nullità delle richiamate clausole derogatorie per indeterminatezza, lamentando l'omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale.
4.3. Dal tenore della decisione emerge l'implicito rigetto dell'eccezione, rigetto che anche in questo grado deve essere confermato esplicitandone le ragioni.
4.4. Per come emerge dagli atti, l'appellante: all'atto dell'assunzione e anche successivamente era residente a [...]; la lettera di assunzione indica espressamente quale sede di lavoro l'ufficio di OS AN (e non serve stare a sottolineare, come invece fa il gravame, l'espressione ufficio anziché delegazione, trattandosi di termini equivalenti nell'indicare le strutture all'estero dell'Ente ); l'appellante ha sempre prestato la propria attività lavorativa nella sede di OS AN;
gli assegni a mezzo dei quali sono state corrisposte le retribuzioni mensili portano in alto a sinistra l'esplicita individuazione dell'ufficio che ha provveduto a emetterli, quello di OS AN, mentre non rileva la CP_1 di New York della banca trattaria né l'argomentare sul punto del gravame, che anzi ne conferma la provenienza laddove riconosce che si tratterebbe di una
“personalizzazione” del correntista, quindi di una indicazione che serviva a distinguere i pagamenti fatti ai dipendenti della delegazione di OS AN rispetto a quelli della delegazione di New York.
4.5. Come deduce la stessa appellante, l' aveva due uffici negli Stati Uniti: CP_1 uno a New York e l'altro a OS AN (invero il gravame indica anche Chicago, ma non fornisce alcuna prova che si trattasse di una “delegazione” costituita secondo legge e statuto come le altre e che operasse all'epoca dei fatti). L'appellante è stata assunta nell'ufficio di OS AN, situato nella città dove viveva, e ivi ha sempre lavorato, quindi, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la clausola contrattuale derogatoria della giurisdizione italiana, laddove indica quale foro competente quello dello “Stato sede della Delegazione
”, è certamente da riferire, per quanto riguarda l'appellante, allo Stato in CP_1 cui ha sede la delegazione di OS AN, quindi allo stato della California (il gravame riporta la clausola contrattuale omettendo la parola “Stato” per come invece ivi presente, parola che concorre a chiarire il testo della pattuizione).
4.6. La clausola pattizia in questione è contenuta nel “Contratto per gli impiegati locali assunti per le esigenze funzionali delle delegazioni operanti negli Stati CP_1
Uniti d'America- art 20 DPR 292/90” del 2003 e anche il successivo contratto del 2005 è sempre diretto a regolare tutti i rapporti dei dipendenti operanti CP_1 negli Stati Uniti d'America. Si tratta quindi di una disciplina contrattuale volta a regolare tutti i rapporti di lavoro dei dipendenti , sia quelli della sede di New York sia quelli della sede CP_1 di OS AN e quin pressione “sede della delegazione” è indubbiamente quello della sede di lavoro del singolo dipendente.
4.7. Gli altri profili sui quali si dilunga il gravame creano confusione e non servono a tacciare la clausola contrattuale di indeterminatezza, perché attengono alle diverse sfere di competenza dei singoli Stati federali;
quindi, a profili di diritto interno che non incidono sulla inequivoca volontà delle parti di derogare comunque alla giurisdizione italiana (a ciò spiega l'espressione del Tribunale < la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al Giudice degli Stati Uniti d'America e/o al Giudice dello Stato della California>, perché non compete certo al giudice nazionale risolvere le questioni di riparto di competenze tra stati federali).
4.8. A rafforzare la validità della clausola in esame, va ulteriormente osservato che la legge istitutiva e regolatrice dell'ENIT- la n. 292/1990- prevedeva espressamente, per quanto qui rileva, che: “Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero” (art. 5); “Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel Paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio” (art. 20 comma 2). Quindi il legislatore aveva riconosciuto la facoltà all'Ente di avvalersi, all'estero, di personale che non veniva assunto tramite concorso pubblico, il cui rapporto di lavoro andava regolato secondo quanto avrebbe stabilito dal C.d.A. e il cui trattamento economico non sarebbe stato quello previsto dalla normativa nazionale, bensì da quella dello Stato dove il personale avrebbe prestato servizio.
4.9. E ciò è quanto avvenuto con l'appellante, cittadina italiana residente a [...], assunta senza pubblico concorso con rapporto di lavoro privato regolato dalla disciplina stabilita dal C.d.A. dell'Ente e successivamente dal Commissario straordinario, retribuita in dollari e non in euro;
mentre non trova alcun concreto e giuridico riscontro la tesi per cui dal maggio 2016 la dovrebbe essere Pt_1 considerata “come assunta in Italia e semplicemente ll'estero”.
4.10 nel contesto sopra descritto si comprende, allora, anche la clausola derogatoria della giurisdizione, il cui valore e rilievo decisivo a sottrarre la controversia alla giurisdizione del giudice italiano vanno confermati.
4.11 A diverse conclusioni non inducono le altre argomentazioni del gravame, con cui l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla eccepita inderogabilità delle norme dettate dalla disciplina italiana per il contratto di lavoro.
4.12 Il difetto di giurisdizione sottrae a questo giudice il potere di decidere la controversia sicché non si può procedere ad alcun esame della disciplina contrattuale e quindi a verificare la fondatezza o meno dell'impugnativa del licenziamento e delle ulteriori pretese economiche avanzate, né vale il richiamo all'art. 57 legge n. 218/1995 e al Regolamento Roma II (rectius I) CE 593/2008, che dettano i criteri per individuare il diverso e autonomo profilo, subordinato a quello della giurisdizione, della legge da applicare ai contratti internazionali di lavoro.
6. In conclusione l'appello deve essere respinto, rimanendo all'evidenza assorbita ogni altra questione. 7. La peculiarità della vicenda esaminata e la natura processuale della questione trattata giustificano la compensazione anche delle spese del grado.
7.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara compensate le spese del grado;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma 2.10.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario