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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 195/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Nova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani RI Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 78-2024-1483 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 743/2025 depositato il 15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna preavviso di fermo amministrativo n.
PFER/78-2024-1483 del 3.12.2024, eseguito sul veicolo targato Targa_1, emesso sulla base di due avvisi di accertamento inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni dal 2016 al 2020, notificato da
Andreani RI S.r.l.
Il ricorrente sostiene che l'auto è in comproprietà con terzo soggetto deceduto, ovvero al momento anche ai coeredi del precedente debitore estraneo alla pretesa impositiva;
lamenta anche la sopravvenuta estinzione del debito sottostante per omessa consegna degli atti. A corredo di quanto asserito si produce puntuale documentazione comprovante la comproprietà del veicolo.
La controparte EA RI SR chiede il rigetto del ricorso sostenendo la possibile applicazione del fermo su veicolo cointestato analogamente alla procedura di pignoramento presso terzi che pure consentirebbe l'apprensione di beni del terzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo questa Commissione fa rilevare la ammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo, dato che come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza più recente esso “rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. sez. un-
11087/2010). Più di recente vedasi anche Commissione Tributaria Regionale Puglia secondo cui “Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva stessa, a nulla rilevando che il preavviso non compaia espressamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992” (Sez. XI, Sent. n. 00089 del 28/11/2011).
Inoltre la lamentava violazione dei termini di cui all'art. 25 lett.c) Dpr 602/73 non determina in via pacifica alcuna sanzione di nullità della successiva procedura esecutiva comunque attivata prima della estinzione del tributo sottostante e presupposto rispetto alla medesima procedura. Inoltre si deve anche ribadire come rispetto alla contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge gli atto impositivi presupposti che si assumono nulli perché non notificati al contribuente sia onere dell'imponente attestare in giudizio prova contraria circa la definitività della pretesa stessa, laddove, come nel caso di specie,detti non siano stati allegati al preavviso notificato;
anche in tal senso si richiama la giurisprudenza più recente cui questo giudicante non intende discostarsi (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014 (Rv. 629329), secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”.
Ebbene nel caso di specie rispetto alle contestazioni riferite dal ricorrente, di non avere ricevuto la notifica dell'avviso solo richiamato nel preavviso di fermo, deve invece ritenersi valido e correttamente notificati sia l'avviso di accertamento che l'ingiunzione di pagamento, atti impositivo presupposti rispetto allo stesso preavviso impugnato in questa sede ed in esso richiamati.
Tale pregiudiziale esito rende pertanto definitivo l'accertamento impositivo che non può quindi essere surrettiziamente reintrodotto e prospettato nuovamente in questa sede, con inevitabile declaratoria di legittimità del preavviso di fermo impugnato consegnato entro il triennio successivo a detta consegna, e ciò stante la carenza di ulteriori doglianze prospettate dal ricorrente stesso in merito a quest'ultimo atto, e della inammissibilità di doglianze riferite al merito dell'accertamento all'epoca effettuato che non possono per i medesimi motivi essere reintrodotte nel presente giudizio, anche con riferimento alle modalità stesse di consegna dell'atto presupposto.
Inoltre nel resto deve essere rilevato che il ricorrente non ha fornito prova riferita alla comproprietà del veicolo oggetto del preavviso impugnato in capo a terzo soggetto;
o meglio non risulta agli atti comprovata che i veicolo sia ricaduto in comproprietà con altri soggetti eredi della precedente intestataria, omettendo la allegazione di ogni documentazione a sostegno di questa circostanza in ipotesi decisiva per riscontrare l'iscrizione del vincolo sul bene (anche coin)intestato con terzi allo stato, dopo l'apertura della successione, estranei alla pretesa impositiva.
Alla luce di tali considerazioni, l'atto impugnato è regolare avendo l'ente impositore agito in danno del contribuente unico legittimato passivo.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Spese compensate. Foggia, 15/10/2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Orta Nova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani RI Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 78-2024-1483 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 743/2025 depositato il 15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna preavviso di fermo amministrativo n.
PFER/78-2024-1483 del 3.12.2024, eseguito sul veicolo targato Targa_1, emesso sulla base di due avvisi di accertamento inerenti alla tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni dal 2016 al 2020, notificato da
Andreani RI S.r.l.
Il ricorrente sostiene che l'auto è in comproprietà con terzo soggetto deceduto, ovvero al momento anche ai coeredi del precedente debitore estraneo alla pretesa impositiva;
lamenta anche la sopravvenuta estinzione del debito sottostante per omessa consegna degli atti. A corredo di quanto asserito si produce puntuale documentazione comprovante la comproprietà del veicolo.
La controparte EA RI SR chiede il rigetto del ricorso sostenendo la possibile applicazione del fermo su veicolo cointestato analogamente alla procedura di pignoramento presso terzi che pure consentirebbe l'apprensione di beni del terzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato per le ragioni che seguono.
In primo luogo questa Commissione fa rilevare la ammissibilità del ricorso avverso il preavviso di fermo, dato che come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza più recente esso “rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. sez. un-
11087/2010). Più di recente vedasi anche Commissione Tributaria Regionale Puglia secondo cui “Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.p.r. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva stessa, a nulla rilevando che il preavviso non compaia espressamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992” (Sez. XI, Sent. n. 00089 del 28/11/2011).
Inoltre la lamentava violazione dei termini di cui all'art. 25 lett.c) Dpr 602/73 non determina in via pacifica alcuna sanzione di nullità della successiva procedura esecutiva comunque attivata prima della estinzione del tributo sottostante e presupposto rispetto alla medesima procedura. Inoltre si deve anche ribadire come rispetto alla contestazione effettuata dal ricorrente che coinvolge gli atto impositivi presupposti che si assumono nulli perché non notificati al contribuente sia onere dell'imponente attestare in giudizio prova contraria circa la definitività della pretesa stessa, laddove, come nel caso di specie,detti non siano stati allegati al preavviso notificato;
anche in tal senso si richiama la giurisprudenza più recente cui questo giudicante non intende discostarsi (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 701 del 15/01/2014 (Rv. 629329), secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti”.
Ebbene nel caso di specie rispetto alle contestazioni riferite dal ricorrente, di non avere ricevuto la notifica dell'avviso solo richiamato nel preavviso di fermo, deve invece ritenersi valido e correttamente notificati sia l'avviso di accertamento che l'ingiunzione di pagamento, atti impositivo presupposti rispetto allo stesso preavviso impugnato in questa sede ed in esso richiamati.
Tale pregiudiziale esito rende pertanto definitivo l'accertamento impositivo che non può quindi essere surrettiziamente reintrodotto e prospettato nuovamente in questa sede, con inevitabile declaratoria di legittimità del preavviso di fermo impugnato consegnato entro il triennio successivo a detta consegna, e ciò stante la carenza di ulteriori doglianze prospettate dal ricorrente stesso in merito a quest'ultimo atto, e della inammissibilità di doglianze riferite al merito dell'accertamento all'epoca effettuato che non possono per i medesimi motivi essere reintrodotte nel presente giudizio, anche con riferimento alle modalità stesse di consegna dell'atto presupposto.
Inoltre nel resto deve essere rilevato che il ricorrente non ha fornito prova riferita alla comproprietà del veicolo oggetto del preavviso impugnato in capo a terzo soggetto;
o meglio non risulta agli atti comprovata che i veicolo sia ricaduto in comproprietà con altri soggetti eredi della precedente intestataria, omettendo la allegazione di ogni documentazione a sostegno di questa circostanza in ipotesi decisiva per riscontrare l'iscrizione del vincolo sul bene (anche coin)intestato con terzi allo stato, dopo l'apertura della successione, estranei alla pretesa impositiva.
Alla luce di tali considerazioni, l'atto impugnato è regolare avendo l'ente impositore agito in danno del contribuente unico legittimato passivo.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Spese compensate. Foggia, 15/10/2025