Articolo 1 della Legge 10 marzo 1982, n. 71
Articolo 2
Versione
31 marzo 1982
Art. 1.
Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 1955, n. 504 , sono abrogati.
La facolta' di economia e commercio e la sua sezione di lingue e letterature straniere (divenuta facolta' di lingue e letterature straniere con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823 ) dell'Universita' di Pisa sono, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', indipendentemente dalle vicende della convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.
Entrata in vigore il 31 marzo 1982
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