Articolo 21 della Legge 12 febbraio 1981, n. 17
Articolo 20Articolo 22
Versione
1 marzo 1981
Art. 21.
L' articolo 9 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9 , convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro dei trasporti puo' delegare al direttore generale ed al direttore del servizio commerciale delle ferrovie dello Stato, fissandone i rispettivi limiti di competenza, l'esercizio della facolta' datagli dall'articolo 7 del presente decreto limitatamente peraltro alle concessioni la cui durata, anche per effetto di proroghe, non sia superiore ad un anno.
Le riduzioni dei prezzi di trasporto concesse dal direttore generale e dal direttore del servizio commerciale delle ferrovie dello Stato devono essere comunicate semestralmente al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato".
Entrata in vigore il 1 marzo 1981
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