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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4982/2019 R.G avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e promossa
DA
, rappresentati e difesi giusta Parte_1
procura in atti dall'avv. Samuele Speranza
OPPONENTI
CONTRO
rappresentata da (già , in persona Controparte_1 CP_2 CP_3
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Roberto Guido
OPPOSTA
All'udienza del 23.5.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, come da relativo verbale, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta, da e Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1165/2019 emesso da questo Tribunale in data 6.10.2019 con
[...] cui è stato ingiunto a O.D.A. Service di Di IO RA EL s.a.s. (in seguito, per brevità,
O.D.A Service) e ai predetti, in qualità di fideiussori della citata società, di pagare, nei confronti di la somma di € 56.822,94 oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio.
La pretesa azionata in quella sede dall'odierna opposta trae origine dal saldo debitorio del conto corrente bancario n. 8713303, assistito da un'apertura di credito in conto corrente, di cui O.D.A.
Service era intestataria presso e dal mutuo concesso alla predetta società da Controparte_4
tale istituto, che ha ceduto i relativi crediti a Controparte_1
Nell'eccepire, preliminarmente, l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese di O.D.A.
Service in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, a sostegno della propria opposizione il e la hanno dedotto, in primo luogo, l'assenza di pattuizioni in ordine ai Pt_1 Pt_1
tassi degli interessi applicati al rapporto di conto corrente, alle commissioni di massimo scoperto, alla postergazione ed antergazione delle valute, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la variazione delle condizioni economiche di detto rapporto in violazione della disciplina dettata al riguardo dall'art. 118 T.U.B.
Gli opponenti hanno, poi, lamentato l'imposizione, da parte della banca, della sottoscrizione di quote di un fondo di investimento denominato “Pioneer Fundus”; la conclusione, in data
30.11.2011, di un contratto di finanziamento dell'importo di € 31.349,99, che, malgrado risultasse erogato per l'acquisto di macchinari da impiegare nell'attività di impresa esercitata dalla debitrice, è
stato in realtà utilizzato, per l'ammontare di € 20.224,59, per l'estinzione di un precedente mutuo chirografario del medesimo importo utilizzato dall'istituto di credito per ripianare l'esposizione debitoria presente sul citato conto corrente che essi assumono fosse insussistente.
Sulla scorta di tali premesse, gli esponenti hanno, quindi, eccepito la nullità di entrambi i contratti di finanziamento per essere le somme mutuate state impiegate, su volontà della banca, per scopi diversi da quelli per cui erano state erogate e l'avvenuta verificazione, per effetto dell'addebito delle rate di mutuo sul conto corrente, di un illegittimo effetto anatocistico, in quanto, sulla componente delle rate da imputare ad interessi, si sarebbe verificata l'ulteriore produzione di interessi al tasso debitore pattuito per il contratto di conto corrente.
Un ulteriore motivo di censura posto a fondamento dell'opposizione si appunta sull'inadeguatezza della documentazione prodotta dall'opposta in sede monitoria a dimostrare la sussistenza dei crediti azionati in quanto consistente in meri certificati di saldaconto, privi dei requisiti richiesti dall'art. 50 T.U.B.
Per quanto concerne, poi, i contratti di fideiussione, gli opponenti, nell'eccepirne la nullità in quanto conformi allo schema predisposto dall' che l'Autorità Garante della Concorrenza e del CP_5
Mercato ha ritenuto in contrasto con la L. n. 287/1990, hanno domandato che venga accertato e dichiarato che la creditrice è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per non avere proposto le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine contrattualmente pattuito in deroga alla predetta disposizione, pari a trentasei mesi.
Per le ragioni finora esposte, hanno domandato che il decreto ingiuntivo opposto venga revocato e venga dichiarato che nulla è dovuto a per le causali di cui in Controparte_1
narrativa.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha invocato il rigetto, eccependo, oltre alla prescrizione di eventuali domanda restitutorie in realtà
non formulate, che, malgrado l'avvenuta estinzione della O.D.A. Service, il continua ad essere Pt_1
personalmente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni dalla stessa contratte, essendone stato il socio accomandatario;
che l'eventuale conformità del contratto di fideiussione concluso dagli opponenti al predetto schema predisposto dall'ABI, da essa ritenuta non provata, determinerebbe la nullità unicamente delle clausole negoziali predisposte secondo detto schema;
che la predetta convenzione non sarebbe in realtà sussumibile nell'alveo della fideiussione, ma del contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che l'art. 1957 c.c. non troverebbe applicazione;
che le condizioni che regolano i contratti bancari stipulati tra gli opponenti e l'originaria creditrice sarebbero state tutte pattuite tra le parti e pienamente legittime;
che le somme erogate con i citati mutui furono erogate per gli scopi indicati nei relativi contratti e che la loro destinazione ad estinguere le pregresse passività che la debitrice aveva nei confronti fu frutto di una sua scelta individuale.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica contabile, all'esito della quale l'opposizione è risultata parzialmente fondata.
1.Le conseguenze dell'avvenuta estinzione di O.D.A. Service in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
L'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese di detta società e la sua conseguente estinzione in data antecedente alla proposizione del procedimento monitorio, se, per un verso,
comporta che nei suoi confronti il decreto ingiuntivo debba essere tout court revocato, in quanto emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente, per altro verso non esclude che dei debiti che essa aveva nei confronti di nella misura in cui ne è stata accertata la Controparte_4
sussistenza, debba essere chiamato a rispondere il , che ne è stato socio accomandatario. Pt_1
Invero, “la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo notificato ad un soggetto giuridico inesistente deve essere revocato” (Trib. Vasto n. 158/2019).
Ciò nondimeno, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “ad oggetto il rapporto sostanziale e non la legittimità del decreto, la revoca di quest'ultimo non impedisce di accertare la sussistenza della pretesa creditoria: ne deriva che ciò può avvenire, ove non comporti violazione del principio del contradditorio, anche verso i soci della società estinta nei confronti della quale era stato pronunciato il provvedimento monitorio” (ibidem).
La natura rilevata natura del giudizio di opposizione del decreto ingiuntivo come giudizio vertente sul rapporto – ovvero sulla sussistenza o meno del credito azionato – e non sulla legittimità
provvedimento impugnato, consente di rilevare irrilevante la questione relativa all'idoneità o meno della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto opposto.
2. In ordine all'asserita nullità dei due contratti di mutuo conclusi da O.D.A. Service L'assunto degli opponenti secondo cui i contratti de quibus, essendo stati stipulati per l'acquisto di attrezzature, sarebbero nulli per essere le somme erogate state utilizzate per scopo diversi e, segnatamente, per ripianare pregresse esposizioni debitorie della mutuataria nei confronti della mutuante non appare fondato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, “il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente,
solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass. n. 156952024).
D'altro canto, posto che i due mutui di cui trattasi, attesa l'effettiva destinazione data alle somme erogate, configurano indubbiamente dei mutui solutori, va rilevato che in proposito la
Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. n. 23149/2022).
I predetti principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha affermato che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo,
attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. SS.UU. n. 5841/2025).
3. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti il consulente tecnico d'ufficio dott. ha innanzitutto appurato quanto le circostanze appresso illustrate. Persona_1
“lI rapporto di conto corrente n.8713303 è accompagnato dalla documentazione contabile versata in atti, senza soluzione di continuità, ab initio (13.11.2002) e fino al termine del rapporto
(11.03.2014).
Lo stesso rapporto di c/c manca del contratto iniziale, mentre la prima convenzione economica che lo riguarda è quella del 29.08.2011 (in atti fascicolo Avv. GUIDO doc. 7), data in relazione alla quale le evidenze contabili della banca (rilevate nei conti correnti prodotti) mostrano essere intervenuta l'accensione del finanziamento n.3900382 (in atti fascicolo Avv. GUIDO doc. 8), oggetto del d.i. 3921/19, e contemporaneamente l'estinzione del pregresso prestito n.6433737.
Il predetto conto corrente presenta un Saldo iniziale del 13.11.2002 pari a 'zero' (inizio del rapporto),
saldo finale comprensivo di interessi di mora al 11.03.2014 € -33.332,57, oggetto di scrittura finale avente descrizione “Passaggio a crediti risolti/scaduti”.
L'unico accordo economico versato in atti e relativo a questo rapporto è datato 29.08.2011,
mancando invece prova dell'accordo economico in relazione al periodo ab initio (13.11.2002) e fino al 29.08.2011, rapporto chiuso con comunicazione di revoca del giorno 29.10.2013”
Quanto al finanziamento n. 3900382, “trattasi di un “Contratto di finanziamento di € 31.349,99 del
30.08.2011 da rimborsare mediante il versamento di n.60 rate mensili posticipate, ciascuna di €
614,87, la prima delle quali in scadenza il giorno 30.09.2011.
E' in atti il contratto ed il piano di ammortamento di questo finanziamento”. In relazione ad esso, il mutuatario risulta avere regolarmente pagato le prime 21 di 60 rate, con rate impagate dalla n.22 alla n.25.
Ne scaturisce un totale dovuto all'atto della risoluzione del finanziamento dell'ammontare di €
22.029,96, comprensivo di capitale residuo (€ 19.527,16) ed interessi di mora (€ 43,32) sulle n.4 rate scadute ed impagate (di € 2.459,48).
Sul c/c 8713303 risulta accreditato, con valuta 30.08.2011, l'importo di € 31.036,49, pari al finanziamento erogato (di € 31.349,99) meno le spese di istruttoria (contrattualmente stabilite in €
313,50), con contestuale estinzione del precedente prestito n.6433737.
Ebbene, l'ausiliario ha provveduto alla ricostruzione dei rapporti bancari de quibus accertando quanto segue.
“IL DEBITO INIZIALE E LA DATA INIZIALE DEI CONTEGGI
Per il c/c n. 8713303, alla data del 13.11.2002 (data di inizio del rapporto come da documenti contabili originali versati in atti dalla opposta), il saldo iniziale è pari a 'zero'. Tale rapporto di credito risulta privo delle pattuizioni economiche iniziali.=
ii
LA DATA FINALE DEI CONTEGGI ED IL SALDO FINALE
La data finale dei conteggi coincide con il giorno 11.03.2014; l'ultimo estratto conto depositato in atti dalla parte attrice, riporta chiusura del conto mediante scrittura avente causale “Passaggio a crediti risolti/scaduti” di €. -33.332,57.
Di poi l'opposta ha calcolato interessi di mora al tasso legale fino al 31.07.2017 di € 520,45 (in analogia al computo presente nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, compiegato al d.i.
opposto), importo che ha contribuito alla formazione del credito ingiunto in relazione al solo rapporto di conto corrente, di € -33.853,02.
Ovviamente, anche il ricalcolo del conto corrente è stato istruito fino alla data del 11.03.2014, ossia fino al momento in cui la documentazione agli atti ha consentito di operare il nuovo computo mediante le variabili che hanno trovato ingresso nel presente procedimento civile;
con successivo calcolo di interessi semplici al tasso legale fino al 31.07.2017, data di riferimento del credito ingiunto.
iii
IL TASSO D'INTERESSE
Per il predetto C/C non sono stati prodotti atti asseveranti l'esistenza di pattuizioni scritte riguardanti le condizioni economiche applicabili, la misura degli interessi attivi/passivi, ma anche la misura di CC.M.S. e spese.
Ciò almeno fino alla data del 29.08.2011 a partire dalla quale esiste la pattuizione (Cfr: contratto del 29.08.2011 munito di condizioni economiche in Allegato n. 3 alla CTU originaria, completo di convenzione in materia di capitalizzazione trimestrale reciproca ai sensi e per gli effetti della delibera CICR del 09.02.2000).
Il rapporto finanziario è sorto in periodo successivo all'entrata in vigore della “Legge trasparenza”
(il 09.07.1992 è la data di entrata in vigore della legge 17.2.1992 n 154, i cui artt. 4 e 5 sono rifluiti negli artt. 117 e 118 T.U.B. D. Lvo 385/93).
In presenza di valida convenzione di interessi solo dal 29.08.2011, il c/c è stato ricalcolato, come da indicazioni di cui al quesito, a tassi trasparenza fino al 29.08.2011, di poi al tasso creditore/debitore nella misura convenzionale e quindi al tasso debitore non superiore al 14,50% (entro e fuori fido) ed al tasso creditore non inferiore al 0,01% (Cfr: Condizioni economiche pattuite in Allegato n.3 alla
CTU originaria).
iiii
I LIMITI DELL'AFFIDAMENTO
Dalla metà del 2012 questo parametro è stato di fatto applicato dalla banca inizialmente nella misura di €uro 30.000,00, in forza della concessione di una linea di credito sottoscritta il 18.05.2012 (in atti del fascicolo monitorio Doc.10), con tasso debitore nominale del 12,70% e tasso nominale per sconfinamenti del 14,70%. Tale variabile non ha esplicato effetto alcuno in sede di ricalcolo in quanto l'iniziale applicazione dei tassi trasparenza ha ridotto l'esposizione (dal 2012 il poi) sempre al di sotto dei limiti dell'affidamento concesso.
iiiii
Le COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO, sono state calcolate negli scalari della banca già
dal 2003 ma pattuite solo dal 29.08.2011.
Rispetto a questo capitolo di indagine questo CTU ha espunto il loro addebito in aderenza a quanto sanzionato dal quesito originario, punto 4, secondo cui va esclusa ogni CMS dopo il 30.06.2009.
Quanto alla Commissione di disponibilità fondi, la stessa è prevista nella convenzione del 18.05.2012
(fascicolo monitorio Doc. 10) nella misura dello 0,50% sull'importo affidato di € 30.000,00 e con periodicità trimestrale (€ 150,00).
iiiiii
La CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, delle CCMS, della CDI.
Sul punto lo scrivente, attenendosi a quanto previsto dal quesito originario sub punto 8b), ha rassegnato un ricalcolo che tiene conto della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi delle CMS e della CDI (commissione disponibilità immediata) a partire dalla data in cui la medesima
è stata convenuta (29.08.2011).-
iiiiiii
La VALUTA utilizzata nei conteggi è anch'essa definita dal quesito originario (Cfr: sub punto 7):
essa coincide con la valuta rilevata dalla banca negli estratti conto originali, ciò in presenza di pattuizione dei giorni di valuta da applicare al rapporto solo a partire dal 29.08.2011 (Cfr: contratto munito di condizioni economiche in Allegato n. 3 alla CTU originaria).
iiiiiiii
LE SPESE. Anche le spese fisse di chiusura trimestrale, presenti negli EE/C originali della banca,
sono state espunte fino alla data della loro pattuizione, e cioè fino al 29.08.2011. Successivamente sono state computate nel presupposto della loro regolare pattuizione nell'ambito dell'accordo contrattuale del 29.08.2011 (in Allegato n. 3 alla CTU originaria).
Tuttavia, diversamente dal trattamento riservato agli interessi, le spese, benché convenute a partire dal 29.08.2011, non sono state capitalizzate, perché così disposto dal quesito originario punto 8c).
iiiiiiiii
LA VERIFICA DEI VERSAMENTI SOLUTORI. Il quesito originario ha richiesto un'indagine volta all'accertamento della presenza di versamenti solutori in periodo anteriore al decennio dalla data di messa in mora, facendo riferimento ad un fido convenzionalmente pattuito e non ricostruito anche attraverso il ricorso alla centrale rischi. Nel caso di specie, la prova della data di messa in mora è costituita da varie lettere di revoca/recesso trasmesse alla società ed ai suoi garanti in data
29.10.2013 (in atti fascicolo monotorio).
Pertanto la verifica dei versamenti di natura solutoria ha riguardato il periodo anteriore al decennio dal 29.10.2013, ossia quello che va dal 13.11.2002 al 28.10.2003. Tuttavia, nel medesimo periodo non si rinviene la presenza di un fido di fatto e/o di un affidamento formalmente convenuto, con la conseguenza che non sono stati accertati versamenti di natura solutoria che abbiano reso definitivo il pagamento di interessi debitori a favore della banca.
iiiiiiiiii di cui al finanziamento “Pioneer fundus”. Un'ulteriore precisazione è d'obbligo: Parte_2
in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale adito, dal calcolo del rapporto di conto corrente n.
8713303 sono stati espunti tutti gli addebiti mensili, ciascuno dell'importo di € 100,00, accertati a partire dal 11.01.2010, aventi quale causale “Sottoscrizione titoli e fondi comuni, Piano di accumulo fondo euro bond” nel presupposto che non risulta provato in atti il rapporto sottostante.
In totale dal 11.01.2010 e fino al termine del rapporto lo storno operato da questo CTU ha riguardato complessivamente addebiti dell'ammontare di € 2.802,05”.
Avendo il Tribunale in diversa composizione disposto che venissero espunte dal piano di rimborso del mutuo n. 3900382 le componenti anatocistiche, l'ausiliario ha prima sviluppato il Piano d'Ammortamento della banca, identico a quello allegato al contratto (in Allegato n.4 alla CTU
originaria) e poi lo ha posto a confronto con il conto corrente sviluppato sulla base delle stesse movimentazioni finanziarie del mutuo ed ha, quindi, sviluppato detto piano “con storno della componente anatocistica, storno che ha ridotto il debito residuo a carico della società mutuataria,
all'esito del versamento n.21, all'importo di € -18.437,76 (in Tab.2) in luogo di € -21.529,41
risultante dal piano d'ammortamento della banca (in Tab.1).
Successivamente, il precedente giudice istruttore ha disposto che venissero stornate dal conto corrente anche le rate del precedente mutuo n. 6433737, ricalcolo all'esito del quale è emerso quanto segue.
“1.- Il saldo debitore del conto corrente n. 8713303 (Elaborato tecnico in App.5) alla data del
11.03.2014, coincidente con la chiusura del conto e del suo passaggio a debiti risolti, in ipotesi di storno delle rate del primo finanziamento n. 6433737 e del secondo finanziamento n. 3900382 e loro riaddebito al termine del rapporto è pari a €-7.020,03 in luogo di € -33.332,57, come risultante in e/c originale.
Pertanto, aggiornando il saldo debitore ricalcolato con interessi legali dal 29.09.2015 al 31.07.2017
si giunge al saldo debitore al 31.07.2017 di € -7.047,13.
Si precisa che lo storno delle rate del 1°finanziamento n. 6433737 ed il loro riaddebito finale ha riguardato complessivamente la somma di € 15.369,21, mentre lo storno ed il riaddebito del
2°finanziamento n. 3900382 ha riguardato complessivamente rate dell'ammontare € 12.937,85.
2. 2.- Il saldo debitore del finanziamento n. 3900382 (Elaborato tecnico in App.2),
alla data del 29.10.2013, coincidente con quella di risoluzione del contratto medesimo, è costituito di n.4 rate scadute ed impagate (€ 614,87 x 4 = € 2.459,48), interessi moratori di € 43,32 e capitale residuo a scadere di € -15.978,29 (in luogo di € -19.527,16 come da PdA della banca), corrispondente al debito residuo dopo il pagamento della rata n.25 del 30.09.2013.
Per un debito totale relativo al finanziamento di € -18.481,09. Pertanto, aggiornando il saldo debitore ricalcolato con interessi legali dal 29.09.2015 al 31.07.2017
si giunge al saldo debitore di € -18.553,69.
Ne discende che, secondo l'ultima ipotesi di calcolo sviluppata dal c.t.u. sulla scorta delle indicazioni date dal Tribunale, il debito complessivo a carico degli opponenti ricalcolato alla data del
31.07.2017, secondo le variabili introdotte dal quesito giudiziario integrativo, potrebbe ragionevolmente essere ri-commisurato alla somma di € -25.600,82, in luogo di € -56.822,94 (dalla banca posto a base del d.i. opposto)”.
4. SULL'ECCEZIONE DI DECADENZA SOLLEVATA DAI CP_6
La predetta eccezione risulta fondata.
Premesso, infatti, che l'art. 6 del contratto di fideiussione concluso dagli opponenti con prevedeva che, per poter conservare la garanzia personale da costoro prestata, Controparte_4
l'istituto di credito avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione dalla stessa contratta, è pacifico che tale termine non sia dallo stesso stato rispettato.
Ne discende che, a seguito della predetta decadenza, non può Controparte_1
pretendere il pagamento della suddetta somma dalla Quarta, ma unicamente dal , che, come Pt_1
innanzi rilevato, è tenuto all'adempimento delle obbligazioni che gravavano sulla società estinta essendone stato socio accomandatario.
Ogni ulteriore motivo di doglianza sollevato dagli opponenti nei confronti del contratto di fideiussione de quo resta assorbito dall'avvenuto accoglimento della predetta eccezione di decadenza.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio innanzi illustrate, condivisibili in quanto immuni da vizi logici e frutto di accertamenti esenti da censure di carattere metodologico, il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato e il , nella predetta qualità, va condannato al Pt_1
pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 25.600,82, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tanto di quelle relativa alla fase monitoria, quanto quelle afferenti al presente giudizio, nonché delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa n. 4982/2019, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
per le causali indicate in motivazione, della somma di € 25.600,82, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite, tanto quelle relative alla fase monitoria,
quanto quelle afferenti al presente giudizio, nonché le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 3 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4982/2019 R.G avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e promossa
DA
, rappresentati e difesi giusta Parte_1
procura in atti dall'avv. Samuele Speranza
OPPONENTI
CONTRO
rappresentata da (già , in persona Controparte_1 CP_2 CP_3
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Roberto Guido
OPPOSTA
All'udienza del 23.5.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni, come da relativo verbale, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La causa ha ad oggetto l'opposizione proposta, da e Parte_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1165/2019 emesso da questo Tribunale in data 6.10.2019 con
[...] cui è stato ingiunto a O.D.A. Service di Di IO RA EL s.a.s. (in seguito, per brevità,
O.D.A Service) e ai predetti, in qualità di fideiussori della citata società, di pagare, nei confronti di la somma di € 56.822,94 oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio.
La pretesa azionata in quella sede dall'odierna opposta trae origine dal saldo debitorio del conto corrente bancario n. 8713303, assistito da un'apertura di credito in conto corrente, di cui O.D.A.
Service era intestataria presso e dal mutuo concesso alla predetta società da Controparte_4
tale istituto, che ha ceduto i relativi crediti a Controparte_1
Nell'eccepire, preliminarmente, l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese di O.D.A.
Service in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, a sostegno della propria opposizione il e la hanno dedotto, in primo luogo, l'assenza di pattuizioni in ordine ai Pt_1 Pt_1
tassi degli interessi applicati al rapporto di conto corrente, alle commissioni di massimo scoperto, alla postergazione ed antergazione delle valute, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la variazione delle condizioni economiche di detto rapporto in violazione della disciplina dettata al riguardo dall'art. 118 T.U.B.
Gli opponenti hanno, poi, lamentato l'imposizione, da parte della banca, della sottoscrizione di quote di un fondo di investimento denominato “Pioneer Fundus”; la conclusione, in data
30.11.2011, di un contratto di finanziamento dell'importo di € 31.349,99, che, malgrado risultasse erogato per l'acquisto di macchinari da impiegare nell'attività di impresa esercitata dalla debitrice, è
stato in realtà utilizzato, per l'ammontare di € 20.224,59, per l'estinzione di un precedente mutuo chirografario del medesimo importo utilizzato dall'istituto di credito per ripianare l'esposizione debitoria presente sul citato conto corrente che essi assumono fosse insussistente.
Sulla scorta di tali premesse, gli esponenti hanno, quindi, eccepito la nullità di entrambi i contratti di finanziamento per essere le somme mutuate state impiegate, su volontà della banca, per scopi diversi da quelli per cui erano state erogate e l'avvenuta verificazione, per effetto dell'addebito delle rate di mutuo sul conto corrente, di un illegittimo effetto anatocistico, in quanto, sulla componente delle rate da imputare ad interessi, si sarebbe verificata l'ulteriore produzione di interessi al tasso debitore pattuito per il contratto di conto corrente.
Un ulteriore motivo di censura posto a fondamento dell'opposizione si appunta sull'inadeguatezza della documentazione prodotta dall'opposta in sede monitoria a dimostrare la sussistenza dei crediti azionati in quanto consistente in meri certificati di saldaconto, privi dei requisiti richiesti dall'art. 50 T.U.B.
Per quanto concerne, poi, i contratti di fideiussione, gli opponenti, nell'eccepirne la nullità in quanto conformi allo schema predisposto dall' che l'Autorità Garante della Concorrenza e del CP_5
Mercato ha ritenuto in contrasto con la L. n. 287/1990, hanno domandato che venga accertato e dichiarato che la creditrice è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c. per non avere proposto le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine contrattualmente pattuito in deroga alla predetta disposizione, pari a trentasei mesi.
Per le ragioni finora esposte, hanno domandato che il decreto ingiuntivo opposto venga revocato e venga dichiarato che nulla è dovuto a per le causali di cui in Controparte_1
narrativa.
Costituitasi in giudizio, quest'ultima ha contestato la fondatezza dell'avversa opposizione, di cui ha invocato il rigetto, eccependo, oltre alla prescrizione di eventuali domanda restitutorie in realtà
non formulate, che, malgrado l'avvenuta estinzione della O.D.A. Service, il continua ad essere Pt_1
personalmente ed illimitatamente responsabile delle obbligazioni dalla stessa contratte, essendone stato il socio accomandatario;
che l'eventuale conformità del contratto di fideiussione concluso dagli opponenti al predetto schema predisposto dall'ABI, da essa ritenuta non provata, determinerebbe la nullità unicamente delle clausole negoziali predisposte secondo detto schema;
che la predetta convenzione non sarebbe in realtà sussumibile nell'alveo della fideiussione, ma del contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che l'art. 1957 c.c. non troverebbe applicazione;
che le condizioni che regolano i contratti bancari stipulati tra gli opponenti e l'originaria creditrice sarebbero state tutte pattuite tra le parti e pienamente legittime;
che le somme erogate con i citati mutui furono erogate per gli scopi indicati nei relativi contratti e che la loro destinazione ad estinguere le pregresse passività che la debitrice aveva nei confronti fu frutto di una sua scelta individuale.
La causa è stata istruita mediante consulenza tecnica contabile, all'esito della quale l'opposizione è risultata parzialmente fondata.
1.Le conseguenze dell'avvenuta estinzione di O.D.A. Service in data antecedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
L'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese di detta società e la sua conseguente estinzione in data antecedente alla proposizione del procedimento monitorio, se, per un verso,
comporta che nei suoi confronti il decreto ingiuntivo debba essere tout court revocato, in quanto emesso nei confronti di un soggetto giuridico inesistente, per altro verso non esclude che dei debiti che essa aveva nei confronti di nella misura in cui ne è stata accertata la Controparte_4
sussistenza, debba essere chiamato a rispondere il , che ne è stato socio accomandatario. Pt_1
Invero, “la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo notificato ad un soggetto giuridico inesistente deve essere revocato” (Trib. Vasto n. 158/2019).
Ciò nondimeno, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “ad oggetto il rapporto sostanziale e non la legittimità del decreto, la revoca di quest'ultimo non impedisce di accertare la sussistenza della pretesa creditoria: ne deriva che ciò può avvenire, ove non comporti violazione del principio del contradditorio, anche verso i soci della società estinta nei confronti della quale era stato pronunciato il provvedimento monitorio” (ibidem).
La natura rilevata natura del giudizio di opposizione del decreto ingiuntivo come giudizio vertente sul rapporto – ovvero sulla sussistenza o meno del credito azionato – e non sulla legittimità
provvedimento impugnato, consente di rilevare irrilevante la questione relativa all'idoneità o meno della documentazione prodotta in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto opposto.
2. In ordine all'asserita nullità dei due contratti di mutuo conclusi da O.D.A. Service L'assunto degli opponenti secondo cui i contratti de quibus, essendo stati stipulati per l'acquisto di attrezzature, sarebbero nulli per essere le somme erogate state utilizzate per scopo diversi e, segnatamente, per ripianare pregresse esposizioni debitorie della mutuataria nei confronti della mutuante non appare fondato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, “il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente,
solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale” (Cass. n. 156952024).
D'altro canto, posto che i due mutui di cui trattasi, attesa l'effettiva destinazione data alle somme erogate, configurano indubbiamente dei mutui solutori, va rilevato che in proposito la
Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. n. 23149/2022).
I predetti principi sono stati di recente ribaditi dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha affermato che “è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo,
attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (Cass. SS.UU. n. 5841/2025).
3. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalle parti il consulente tecnico d'ufficio dott. ha innanzitutto appurato quanto le circostanze appresso illustrate. Persona_1
“lI rapporto di conto corrente n.8713303 è accompagnato dalla documentazione contabile versata in atti, senza soluzione di continuità, ab initio (13.11.2002) e fino al termine del rapporto
(11.03.2014).
Lo stesso rapporto di c/c manca del contratto iniziale, mentre la prima convenzione economica che lo riguarda è quella del 29.08.2011 (in atti fascicolo Avv. GUIDO doc. 7), data in relazione alla quale le evidenze contabili della banca (rilevate nei conti correnti prodotti) mostrano essere intervenuta l'accensione del finanziamento n.3900382 (in atti fascicolo Avv. GUIDO doc. 8), oggetto del d.i. 3921/19, e contemporaneamente l'estinzione del pregresso prestito n.6433737.
Il predetto conto corrente presenta un Saldo iniziale del 13.11.2002 pari a 'zero' (inizio del rapporto),
saldo finale comprensivo di interessi di mora al 11.03.2014 € -33.332,57, oggetto di scrittura finale avente descrizione “Passaggio a crediti risolti/scaduti”.
L'unico accordo economico versato in atti e relativo a questo rapporto è datato 29.08.2011,
mancando invece prova dell'accordo economico in relazione al periodo ab initio (13.11.2002) e fino al 29.08.2011, rapporto chiuso con comunicazione di revoca del giorno 29.10.2013”
Quanto al finanziamento n. 3900382, “trattasi di un “Contratto di finanziamento di € 31.349,99 del
30.08.2011 da rimborsare mediante il versamento di n.60 rate mensili posticipate, ciascuna di €
614,87, la prima delle quali in scadenza il giorno 30.09.2011.
E' in atti il contratto ed il piano di ammortamento di questo finanziamento”. In relazione ad esso, il mutuatario risulta avere regolarmente pagato le prime 21 di 60 rate, con rate impagate dalla n.22 alla n.25.
Ne scaturisce un totale dovuto all'atto della risoluzione del finanziamento dell'ammontare di €
22.029,96, comprensivo di capitale residuo (€ 19.527,16) ed interessi di mora (€ 43,32) sulle n.4 rate scadute ed impagate (di € 2.459,48).
Sul c/c 8713303 risulta accreditato, con valuta 30.08.2011, l'importo di € 31.036,49, pari al finanziamento erogato (di € 31.349,99) meno le spese di istruttoria (contrattualmente stabilite in €
313,50), con contestuale estinzione del precedente prestito n.6433737.
Ebbene, l'ausiliario ha provveduto alla ricostruzione dei rapporti bancari de quibus accertando quanto segue.
“IL DEBITO INIZIALE E LA DATA INIZIALE DEI CONTEGGI
Per il c/c n. 8713303, alla data del 13.11.2002 (data di inizio del rapporto come da documenti contabili originali versati in atti dalla opposta), il saldo iniziale è pari a 'zero'. Tale rapporto di credito risulta privo delle pattuizioni economiche iniziali.=
ii
LA DATA FINALE DEI CONTEGGI ED IL SALDO FINALE
La data finale dei conteggi coincide con il giorno 11.03.2014; l'ultimo estratto conto depositato in atti dalla parte attrice, riporta chiusura del conto mediante scrittura avente causale “Passaggio a crediti risolti/scaduti” di €. -33.332,57.
Di poi l'opposta ha calcolato interessi di mora al tasso legale fino al 31.07.2017 di € 520,45 (in analogia al computo presente nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, compiegato al d.i.
opposto), importo che ha contribuito alla formazione del credito ingiunto in relazione al solo rapporto di conto corrente, di € -33.853,02.
Ovviamente, anche il ricalcolo del conto corrente è stato istruito fino alla data del 11.03.2014, ossia fino al momento in cui la documentazione agli atti ha consentito di operare il nuovo computo mediante le variabili che hanno trovato ingresso nel presente procedimento civile;
con successivo calcolo di interessi semplici al tasso legale fino al 31.07.2017, data di riferimento del credito ingiunto.
iii
IL TASSO D'INTERESSE
Per il predetto C/C non sono stati prodotti atti asseveranti l'esistenza di pattuizioni scritte riguardanti le condizioni economiche applicabili, la misura degli interessi attivi/passivi, ma anche la misura di CC.M.S. e spese.
Ciò almeno fino alla data del 29.08.2011 a partire dalla quale esiste la pattuizione (Cfr: contratto del 29.08.2011 munito di condizioni economiche in Allegato n. 3 alla CTU originaria, completo di convenzione in materia di capitalizzazione trimestrale reciproca ai sensi e per gli effetti della delibera CICR del 09.02.2000).
Il rapporto finanziario è sorto in periodo successivo all'entrata in vigore della “Legge trasparenza”
(il 09.07.1992 è la data di entrata in vigore della legge 17.2.1992 n 154, i cui artt. 4 e 5 sono rifluiti negli artt. 117 e 118 T.U.B. D. Lvo 385/93).
In presenza di valida convenzione di interessi solo dal 29.08.2011, il c/c è stato ricalcolato, come da indicazioni di cui al quesito, a tassi trasparenza fino al 29.08.2011, di poi al tasso creditore/debitore nella misura convenzionale e quindi al tasso debitore non superiore al 14,50% (entro e fuori fido) ed al tasso creditore non inferiore al 0,01% (Cfr: Condizioni economiche pattuite in Allegato n.3 alla
CTU originaria).
iiii
I LIMITI DELL'AFFIDAMENTO
Dalla metà del 2012 questo parametro è stato di fatto applicato dalla banca inizialmente nella misura di €uro 30.000,00, in forza della concessione di una linea di credito sottoscritta il 18.05.2012 (in atti del fascicolo monitorio Doc.10), con tasso debitore nominale del 12,70% e tasso nominale per sconfinamenti del 14,70%. Tale variabile non ha esplicato effetto alcuno in sede di ricalcolo in quanto l'iniziale applicazione dei tassi trasparenza ha ridotto l'esposizione (dal 2012 il poi) sempre al di sotto dei limiti dell'affidamento concesso.
iiiii
Le COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO, sono state calcolate negli scalari della banca già
dal 2003 ma pattuite solo dal 29.08.2011.
Rispetto a questo capitolo di indagine questo CTU ha espunto il loro addebito in aderenza a quanto sanzionato dal quesito originario, punto 4, secondo cui va esclusa ogni CMS dopo il 30.06.2009.
Quanto alla Commissione di disponibilità fondi, la stessa è prevista nella convenzione del 18.05.2012
(fascicolo monitorio Doc. 10) nella misura dello 0,50% sull'importo affidato di € 30.000,00 e con periodicità trimestrale (€ 150,00).
iiiiii
La CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, delle CCMS, della CDI.
Sul punto lo scrivente, attenendosi a quanto previsto dal quesito originario sub punto 8b), ha rassegnato un ricalcolo che tiene conto della capitalizzazione trimestrale reciproca degli interessi delle CMS e della CDI (commissione disponibilità immediata) a partire dalla data in cui la medesima
è stata convenuta (29.08.2011).-
iiiiiii
La VALUTA utilizzata nei conteggi è anch'essa definita dal quesito originario (Cfr: sub punto 7):
essa coincide con la valuta rilevata dalla banca negli estratti conto originali, ciò in presenza di pattuizione dei giorni di valuta da applicare al rapporto solo a partire dal 29.08.2011 (Cfr: contratto munito di condizioni economiche in Allegato n. 3 alla CTU originaria).
iiiiiiii
LE SPESE. Anche le spese fisse di chiusura trimestrale, presenti negli EE/C originali della banca,
sono state espunte fino alla data della loro pattuizione, e cioè fino al 29.08.2011. Successivamente sono state computate nel presupposto della loro regolare pattuizione nell'ambito dell'accordo contrattuale del 29.08.2011 (in Allegato n. 3 alla CTU originaria).
Tuttavia, diversamente dal trattamento riservato agli interessi, le spese, benché convenute a partire dal 29.08.2011, non sono state capitalizzate, perché così disposto dal quesito originario punto 8c).
iiiiiiiii
LA VERIFICA DEI VERSAMENTI SOLUTORI. Il quesito originario ha richiesto un'indagine volta all'accertamento della presenza di versamenti solutori in periodo anteriore al decennio dalla data di messa in mora, facendo riferimento ad un fido convenzionalmente pattuito e non ricostruito anche attraverso il ricorso alla centrale rischi. Nel caso di specie, la prova della data di messa in mora è costituita da varie lettere di revoca/recesso trasmesse alla società ed ai suoi garanti in data
29.10.2013 (in atti fascicolo monotorio).
Pertanto la verifica dei versamenti di natura solutoria ha riguardato il periodo anteriore al decennio dal 29.10.2013, ossia quello che va dal 13.11.2002 al 28.10.2003. Tuttavia, nel medesimo periodo non si rinviene la presenza di un fido di fatto e/o di un affidamento formalmente convenuto, con la conseguenza che non sono stati accertati versamenti di natura solutoria che abbiano reso definitivo il pagamento di interessi debitori a favore della banca.
iiiiiiiiii di cui al finanziamento “Pioneer fundus”. Un'ulteriore precisazione è d'obbligo: Parte_2
in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale adito, dal calcolo del rapporto di conto corrente n.
8713303 sono stati espunti tutti gli addebiti mensili, ciascuno dell'importo di € 100,00, accertati a partire dal 11.01.2010, aventi quale causale “Sottoscrizione titoli e fondi comuni, Piano di accumulo fondo euro bond” nel presupposto che non risulta provato in atti il rapporto sottostante.
In totale dal 11.01.2010 e fino al termine del rapporto lo storno operato da questo CTU ha riguardato complessivamente addebiti dell'ammontare di € 2.802,05”.
Avendo il Tribunale in diversa composizione disposto che venissero espunte dal piano di rimborso del mutuo n. 3900382 le componenti anatocistiche, l'ausiliario ha prima sviluppato il Piano d'Ammortamento della banca, identico a quello allegato al contratto (in Allegato n.4 alla CTU
originaria) e poi lo ha posto a confronto con il conto corrente sviluppato sulla base delle stesse movimentazioni finanziarie del mutuo ed ha, quindi, sviluppato detto piano “con storno della componente anatocistica, storno che ha ridotto il debito residuo a carico della società mutuataria,
all'esito del versamento n.21, all'importo di € -18.437,76 (in Tab.2) in luogo di € -21.529,41
risultante dal piano d'ammortamento della banca (in Tab.1).
Successivamente, il precedente giudice istruttore ha disposto che venissero stornate dal conto corrente anche le rate del precedente mutuo n. 6433737, ricalcolo all'esito del quale è emerso quanto segue.
“1.- Il saldo debitore del conto corrente n. 8713303 (Elaborato tecnico in App.5) alla data del
11.03.2014, coincidente con la chiusura del conto e del suo passaggio a debiti risolti, in ipotesi di storno delle rate del primo finanziamento n. 6433737 e del secondo finanziamento n. 3900382 e loro riaddebito al termine del rapporto è pari a €-7.020,03 in luogo di € -33.332,57, come risultante in e/c originale.
Pertanto, aggiornando il saldo debitore ricalcolato con interessi legali dal 29.09.2015 al 31.07.2017
si giunge al saldo debitore al 31.07.2017 di € -7.047,13.
Si precisa che lo storno delle rate del 1°finanziamento n. 6433737 ed il loro riaddebito finale ha riguardato complessivamente la somma di € 15.369,21, mentre lo storno ed il riaddebito del
2°finanziamento n. 3900382 ha riguardato complessivamente rate dell'ammontare € 12.937,85.
2. 2.- Il saldo debitore del finanziamento n. 3900382 (Elaborato tecnico in App.2),
alla data del 29.10.2013, coincidente con quella di risoluzione del contratto medesimo, è costituito di n.4 rate scadute ed impagate (€ 614,87 x 4 = € 2.459,48), interessi moratori di € 43,32 e capitale residuo a scadere di € -15.978,29 (in luogo di € -19.527,16 come da PdA della banca), corrispondente al debito residuo dopo il pagamento della rata n.25 del 30.09.2013.
Per un debito totale relativo al finanziamento di € -18.481,09. Pertanto, aggiornando il saldo debitore ricalcolato con interessi legali dal 29.09.2015 al 31.07.2017
si giunge al saldo debitore di € -18.553,69.
Ne discende che, secondo l'ultima ipotesi di calcolo sviluppata dal c.t.u. sulla scorta delle indicazioni date dal Tribunale, il debito complessivo a carico degli opponenti ricalcolato alla data del
31.07.2017, secondo le variabili introdotte dal quesito giudiziario integrativo, potrebbe ragionevolmente essere ri-commisurato alla somma di € -25.600,82, in luogo di € -56.822,94 (dalla banca posto a base del d.i. opposto)”.
4. SULL'ECCEZIONE DI DECADENZA SOLLEVATA DAI CP_6
La predetta eccezione risulta fondata.
Premesso, infatti, che l'art. 6 del contratto di fideiussione concluso dagli opponenti con prevedeva che, per poter conservare la garanzia personale da costoro prestata, Controparte_4
l'istituto di credito avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze nei confronti della debitrice principale nel termine di trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione dalla stessa contratta, è pacifico che tale termine non sia dallo stesso stato rispettato.
Ne discende che, a seguito della predetta decadenza, non può Controparte_1
pretendere il pagamento della suddetta somma dalla Quarta, ma unicamente dal , che, come Pt_1
innanzi rilevato, è tenuto all'adempimento delle obbligazioni che gravavano sulla società estinta essendone stato socio accomandatario.
Ogni ulteriore motivo di doglianza sollevato dagli opponenti nei confronti del contratto di fideiussione de quo resta assorbito dall'avvenuto accoglimento della predetta eccezione di decadenza.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio innanzi illustrate, condivisibili in quanto immuni da vizi logici e frutto di accertamenti esenti da censure di carattere metodologico, il decreto ingiuntivo opposto va, dunque, revocato e il , nella predetta qualità, va condannato al Pt_1
pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 25.600,82, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tanto di quelle relativa alla fase monitoria, quanto quelle afferenti al presente giudizio, nonché delle spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa n. 4982/2019, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
per le causali indicate in motivazione, della somma di € 25.600,82, oltre interessi di mora sulla sorte capitale al tasso convenzionale indicato in ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite, tanto quelle relative alla fase monitoria,
quanto quelle afferenti al presente giudizio, nonché le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 3 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino