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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1034/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2739/2024, estensore giudice DOTT.SSA ROSSELLA CHIRIELEISON, discussa all'udienza del 1°.10.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAOLA CAFERRI C.F._2
, elettivamente domiciliato in MILANO VIA VALPARAISO C.F._3
avv. PAOLA CAFERRI
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BIFFI ), C.F._4 elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA il Difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza Nel merito: accertare e dichiarare l'erroneità della pronuncia impugnata e, in accoglimento del presente ricorso, riformare la Sentenza n. 2739/2024, pubblicata in data il 29.07.2024 dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Chirieleison, a definizione
1 del procedimento rubricato al numero di RG n. 156/2023, notificata dall'appellata in data 02.09.2024 e, per l'effetto, accogliere la domanda formulata dall'appellante con il ricorso ex art. 111 D.P.R. 1124/ 1965 e in particolare le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal sig. e CP_2
l'infortunio sul lavoro subito dal medesimo in data 28.12.2020 che ne ha cagionato il decesso in data 30.12.2020 e, per l'effetto, condannare l'
[...]
(p. iva Controparte_1 oma, Via P.IVA_2 P.IVA_1
IV Novembre n. 144, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra dei seguenti importi, ai sensi Parte_1 dell'art. 85 del D.P.R. 1124/1965: 1. una rendita vitalizia annua di €. 9.544,86 da corrispondersi in rate mensili scadenti il giorno 1 di ogni mese;
2. gli importi arretrati nel medesimo ammontare dalla data successiva a quella del decesso del sig. (vale a dire dal 31.12.2020) sino all'effettivo pagamento;
CP_2
3. l'importo una tantum di €. 10.000,00. Oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli importi di cui al precedente punto 2”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, dichiarare l'appello avversario inammissibile e comunque infondato”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 1°.10.2024, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe in la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto, a spese compensate, il ricorso, dalla stessa presentato onde sentire accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal coniuge e l'arresto cardiaco del 28.12.2020, CP_2 che ne aveva cagionato il dec sivo 30.12.2020.
Per l'effetto, la ricorrente in primo grado aveva domandato che l' fosse CP_3 condannato a pagarle, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 1124/1965, ndita vitalizia annua di € 9.544,86 da corrispondersi in rate mensili scadenti il giorno 1 di ogni mese e i relativi arretrati, nonché l'importo una tantum di € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il primo Giudice aveva recepito le conclusioni del CTU, che aveva escluso la riconducibilità dell'evento – la rottura di un aneurisma cerebrale – all'attività lavorativa svolta quella mattina da , ricostruita, in base alle CP_2 risultanze testimoniali e documentali, nella spa i neve per “una decina di minuti complessivi”, probabilmente preceduta da “incombenze preliminari, quale ad esempio l'apertura del portone dello stabile, il reperimento degli attrezzi per la pulizia del cortile, ecc”.
2 Nel prosieguo della motivazione, era stata esclusa la possibilità ritenere “in via di probabilità che l'attività lavorativa di pulizia dalla neve, intrapresa da meno di un minuto al momento del fatto, svolgesse un ruolo causalmente rilevante nella rottura del detto aneurisma”, anche alla luce dei plurimi possibili fattori – modificabili e non – sottesi alla determinazione di un aneurisma cerebrale e considerata l'affermata patologia ipertensiva.
A sostegno di tali valutazioni, si richiamava l'opinione espressa dal Consulente d'Ufficio in ordine alla “breve durata” dell'opera di pulizia dallo strato nevoso di 10 cm., “con conseguente insufficienza dello sforzo profuso a far assurgere l'attività svolta a fattore avente una qualche rilevanza causale”.
Su tali presupposti, il TRIBUNALE aveva ritenuto impossibile considerare la specifica prestazione svolta quale "causa violenta" ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per l'insussistenza di un'incidenza causale apprezzabile, anche minima, tra lo sforzo compiuto e l'aneurisma cerebrale che aveva determinato il decesso.
Con un primo, articolato motivo di gravame veniva censurata l'esclusione – ad opera del TRIBUNALE – del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal defunto e l'insorgenza del malore che lo aveva portato al decesso, in quanto basata, secondo l'appellante, su motivazioni insufficienti, errate e contraddittorie.
evidenziava come le deposizioni testimoniali avessero confermato CP_2 ne lavorativa dell'infortunio, in quanto verificatosi durante lo svolgimento delle mansioni del de cuius.
La stessa censurava, poi, la rilevanza attribuita dalla sentenza all'affermato problema pressorio, non dimostrato, anzi escluso dagli accertamenti medici e, comunque, inidoneo ad interrompere il nesso causale fra la prestazione ed il decesso.
Veniva, in proposito, osservato nell'atto di appello come l'ipertensione cronica arteriosa fosse stata indicata nella cartella clinica sulla sola base delle notizie fornite ai soccorritori del servizio “118”, nell'immediatezza del fatto, dagli estranei presenti, dato lo stato di incoscienza del paziente, mentre l'ecografia eseguita – a fini di trapianto – il 30.12.2020, aveva escluso, secondo lo stesso CTU, “la presenza di cardiopatia ipertensiva (effetti di stati ipertensivi mal controllati e di lunga durata)”.
Il TRIBUNALE aveva, pertanto, errato – secondo l'appellante – nel rilevare la sussistenza di “un fattore di rischio prioritario per la progressione e acutizzazione della malattia, vale a dire l'ipertensione arteriosa cronica”.
Nell'ottica del gravame, altrettanto erronea era stata l'adesione prestata dalla sentenza alla valutazione peritale in ordine alla durata – inferiore al minuto – dell'attività lavorativa precedente al malore, contraria alle risultanze della
3 cartella clinica (laddove si leggeva “orario di ACC presunta:
8.00 versus orario di insorgenza dei sintomi 7.45 rispettivamente”) e dell'istruttoria testimoniale, dalla quale era emerso l'inizio della prestazione intorno alle 7.30, con pulizia di una parte apprezzabile del vialetto condominiale, ad una temperatura inferiore agli zero gradi centigradi.
Veniva altresì criticato il richiamo – operato nell'elaborato peritale e recepito dalla sentenza – agli ipotetici fattori causali alternativi, dei quali non era stata provata la sussistenza in concreto.
Né il TRIBUNALE aveva adeguatamente spiegato, secondo , l'affermata CP_2 insufficienza causale dello sforzo profuso, con riferimento ad una durata indicata, contraddittoriamente, in termini diversi (dapprima in 10 minuti e poi in un solo minuto) nell'ambito della motivazione.
L'appellante rilevava, poi, la nullità della CTU per difetto di specifica risposta alle osservazioni del proprio CTP, in violazione del diritto di difesa.
Pertanto, chiedeva che la Corte di Appello, in riforma della gravata CP_2 sentenza, sse le domande, dalla stessa avanzate in primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali, aumentate del 30%, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, in ragione dell'utilizzo di modalità telematiche e di navigabilità ipertestuale.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 7.11.2024, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 12.12.2024, veniva disposta CTU, volta ad accertare – secondo il quesito sottoposto al Consulente all'udienza del 19.2.2025, se l'attività lavorativa svolta dal sig. il 30.12.2020 avesse rivestito CP_2
“incidenza causale in ordine all'insorgenza della patologia che lo aveva condotto alla morte”.
Espletato l'incombente così disposto, all'udienza del 1°.10.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
________________
L'impugnazione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Le censure svolte dall'appellante con riguardo alla ricostruzione fattuale ed al recepimento delle valutazioni peritali, sottesi alla decisione di primo grado, sono sotto ogni aspetto condivisibili.
4 Tanto la durata della prestazione lavorativa, svolta da prima del CP_2 malore, quanto la sua condizione di “ipertensione”, sono accertate e valorizzate nella sentenza in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio le quali, correttamente valutate, evidenziano come l'evento – risultato fatale – sia stato preceduto da una rilevante attività svolta nell'espletamento delle mansioni lavorative e come nessuna attendibile e rilevante risultanza istruttoria consenta di ravvisare la sussistenza dell'affermata alterazione pressoria.
Dal lato fattuale, entrambi i testi escussi avanti al TRIBUNALE hanno riferito come, allorché era stato rinvenuto “per terra a faccia in giù” nel cortile CP_2 condominiale durante la nevicata del 28.12.2020, fosse stata ben visibile una striscia di neve già spalata, presso la quale erano situati una pala e un sacco di sale.
Così ha riferito il teste , il quale – nel rientrare fra le 7,30 e le 8,00 di Tes_1 Contr quel mattino – ha “vist er terra a faccia in giù”, notando che “c'era una striscia di neve spalata a metà cortile, poi c'era una pala e un sacco di sale”.
Lo stesso teste ha riferito di essersi, quindi, prontamente recato “al bar che sta vicino al palazzo a chiedere aiuto”.
Nel pubblico esercizio si trovava in quel momento il teste che ha Tes_2 ricordato: “l'altro testimone oggi presente è corso nel bar e etto che Contr aveva trovato il sig. esanime in mezzo al cortile. - … - Abbiamo visto che il Contr sig. era esanim terra, a faccia in giù. Abbiamo cercato di muoverlo e abbiamo chiamato il numero di emergenza. - … - Quando sono arrivato ho visto che c'era una pala appoggiata al muro, un sacco di sale e della neve era stata rimossa dal cortile”.
Tali concordanti deposizioni rendono del tutto chiaro come il custode – coniuge dell'odierna appellante – abbia accusato il malore, che lo ha poi condotto a morte, dopo aver spalato una ben visibile porzione del cortile, previo trasporto della pala e del sacco di sale, rinvenuti nelle immediate vicinanze.
Senza considerare tali univoche risultanze, nella CTU di primo grado la durata dell'attività lavorativa è stata indicata in “meno di un minuto”, sulla sola base del dato formale dell'inizio del turno lavorativo – previsto per le ore 8,00 – posto in correlazione con l'ora di attivazione del servizio di emergenza- urgenza, avvenuta alle 8,00.
Sull'astratta previsione dell'orario lavorativo prevalgono, tuttavia, certamente
– ai fini per cui è causa – il concreto ed effettivo momento di inizio della prestazione, nonché la natura e consistenza dell'attività svolta: elementi che convergono nell'evidenziare il compimento, ad opera di , di apprezzabili CP_2 prestazioni, implicanti il dispiego di energia fisica, prima dell'evento patologico.
5 Né appare controvertibile – ed infatti neppure l' lo ha contestato – che CP_1 tali prestazioni, benché di poco antecedenti l'or inizio del turno, fossero riconducibili alle mansioni lavorative del custode “in virtù di un collegamento non del tutto marginale” (così Cass. 30.5.1995, n. 6088) e rientrassero, pertanto nel “rischio (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni” (Cass. 7.12.1996, n. 10910) agli specifici fini per cui è causa.
Se ha anticipato di qualche minuto l'orario stabilito per fare fronte alle CP_2 par condizioni meteorologiche di quel giorno, tuttavia lo ha certamente fatto nell'espletamento dei suoi compiti di custode, al fine di agevolare il transito nel cortile condominiale nella fascia mattutina, prevenendo (tramite il
“sacco di sale” appositamente trasportato) i possibili rischi per l'incolumità dei residenti.
Sotto il profilo più strettamente tecnico, del tutto priva di adeguato supporto appare l'affermazione del CTU di primo grado, secondo cui “sussisteva poi un fattore di rischio prioritario per la progressione ed acutizzazione della malattia, vale a dire l'ipertensione arteriosa cronica, riportata in più documenti sanitari”.
Se si esamina la documentazione in atti, emerge – infatti – con tutta chiarezza come tale condizione non risulti in alcun modo attestata da competenti fonti sanitarie, ma unicamente riferita – de relato – da soggetti (non risultati in possesso delle necessarie competenze mediche) quali i terzi casualmente presenti all'arrivo del soccorso di emergenza, oltre ad essere stata esclusa dall'accertamento medico finalizzato al trapianto.
A quest'ultimo riguardo, occorre subito osservare come, alla pag. 6 dell'elaborato peritale di primo grado, venga citato “quanto annotato dal cardiologo a seguito di ecografia eseguita a fini di trapianto il 30.12”, accertamento “che escluse di fatto la presenza di cardiopatia ipertensiva (effetto di stati ipertensivi mal controllati e di lunga durata)”.
Viceversa, il “verbale di soccorso” redatto dagli operatori del 118, definiva come “iperteso in terapia”, ma con la rilevante precisazione che si CP_2
di “notizia raccolta dagli astanti” (doc. 1, ric. I gr., pag. 33), essendo stato il paziente “trovato incosciente” (doc. 1, cit., pag. 36).
Su tali soli presupposti, nel certificato di ricovero di menziona la “nota ipertensione arteriosa”, certamente non riscontrata in tale sede, risultando – al contrario – attestato che il paziente fosse “all'arrivo in PS ipoteso”, tanto da richiedere “supporto con adrenalina impostata da rianimatore”.
L'ipertensione, valorizzata dal CTU di primo grado quale “fattore di rischio prioritario per la progressione ed acutizzazione della malattia” è stata, pertanto, dallo stesso accertata unicamente sulla base di notizie, informalmente rese ai soccorritori da astanti non meglio identificati, in assenza del benché minimo elemento in ordine alla fonte delle informazioni, dagli stessi fornite.
6 A riprova di ciò, si legge nelle repliche rivolte dal Consulente del TRIBUNALE al CTP della ricorrente in primo grado: “si ricorda infine al dottor che gli CP_4 astanti che riferirono al 118 l'anamnesi di AR EY (ipertensione) sono con tutta probabilità i medesimi che rendevano le testimonianze da lui citate”, il primo dei quali ) si è definito “muratore”, mentre l'altro ha dichiarato Tes_1
“lavoro alla HSB ifetto di elementi per ritenerli dotati di competenze mediche.
In tale quadro, la Corte ha ravvisato la necessità di un rinnovato accertamento peritale, con l'esito di seguito riportato:
“la causa della morte del Sig. è da identificarsi in una massiva CP_2 emorragia subaracnoidea, in via di probabilità causata dalla rottura di dilatazione aneurismatica di vaso arterioso intracranico. L'attività fisica di spalare la neve può incarnare il ruolo di evento “esterno” agente sull'individuo (connotato da un fattore naturale di dilatazione aneurismatica arteriosa intracerebrale) tale da poter virtualmente ricoprire il ruolo di fattore “stressogeno” esterno determinante un'alterazione reattiva organica -segnatamente in un rialzo della pressione arteriosa- evento che può a sua volta determinare la rottura della parete arteriosa in corrispondenza della dilatazione aneurismatica, con emorragia subaracnoidea massiva ed arresto cardiocircolatorio. Qualora l'Ill.mo Collegio dovesse ritenere attendibili gli elementi storico-circostanziali - derivanti dalla documentazione clinica e dalle prove testimoniali, cui si rimanda- delineati nella presente Relazione, qualora giungesse a qualificare l'attività svolta dal Sig. in data 28.12.2020 come CP_2 attività lavorativa e dovesse confer valorizzazione della stretta connessione cronologica tra lo stress fisico di ascrizione lavorativa del 28.10.2022 e la circostanza del malore iperacuto con decesso del Sig.
, risulterebbero descritti sul piano qualitativo elementi tecnici atti a CP_2 re un giudizio di correlazione causale tra l'attività lavorativa ed il decesso del Soggetto”.
A tali conclusioni il CTU, nominato in questa fase processuale, è pervenuto sulla base di un'approfondita analisi della documentazione medica in atti, esposta in modo dettagliato ed elaborata con argomentazioni logiche e convincenti: esse risultano, pertanto, pienamente recepibili ai fini della decisione ed inducono, in base alla già esposta qualificazione lavorativa dell'attività svolta e della stretta connessione cronologica emersa dall'istruttoria fra questa ed il malore accusato da , a ritenere fondata CP_2
l'azione di primo grado.
La stretta successione temporale fra prestazione ed evento emerge, infatti, con tutta evidenza dalle prove testimoniali, con particolare riferimento alla deposizione del teste , che ha riferito di avere visto in buona Tes_1 CP_2 salute nell'uscire dall' di prima mattina e di averlo r riverso a terra – nel cortile già in parte spalato – quando vi è tornato dopo avere
7 accompagnato la figlia al lavoro, ad una distanza di “cinque minuti in macchina”.
Del resto, la collocazione del custode nell'area condominiale, nelle immediate vicinanze di pala, sacco di sale e di una porzione di suolo già visibilmente pulita, evidenzia come l'operazione fosse stata appena compiuta, tanto più che quel giorno ancora “nevicava” (teste ) e la superficie spalata non era Tes_1 stata ancora ricoperta dalla neve.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte e degli accertamenti tecnici esperiti in questa fase del procedimento, deve, pertanto, certamente accertarsi la correlazione causale fra l'attività lavorativa ed il decesso del de cuius.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, l' deve essere condannato al pagamento, in favore di CP_3 Pt_1
, di una rendita vitalizia annua di € 9.544,86 e dei relativi arretrati, con
[...] nza dal 31.12.2020, nonché dell'importo una tantum di € 10.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Occorre, in proposito rilevare come la quantificazione delle somme sopra indicate, operata dall'odierna appellante nel ricorso di primo grado, non abbia formato oggetto di alcuna tempestiva e specifica contestazione ad opera dell' nella memoria difensiva depositata avanti al TRIBUNALE, così CP_1 risu ecepibile ai fini della decisione.
Le spese processuali dei entrambe le fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'espletamento di attività istruttoria in entrambi i gradi ed applicata la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 in presenza di collegamenti ipertestuali nei ricorsi di primo grado e di appello, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 7.000,00 per la prima fase del giudizio e di € 7.500,00 per il procedimento di impugnazione.
Le spese delle CTU esperite nei due gradi, liquidate con separati provvedimenti, vanno poste a carico dell'Istituto soccombente.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2739/2024 del Tribunale di MILANO, condanna l' al pagamento, in favore di , di una rendita vitalizia CP_3 Parte_1 di € 9.544,86 e dei relativi orrenza dal 31.12.2020, nonché dell'importo una tantum di € 10.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di CP_3 giudizio, liq in complessivi € 14.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
8 pone a carico dell' le spese della CTU di primo grado e di quella esperita CP_3 nella presente fas ssuale, come liquidate con separati provvedimenti.
Così deciso in Milano, 1°/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2739/2024, estensore giudice DOTT.SSA ROSSELLA CHIRIELEISON, discussa all'udienza del 1°.10.2025 e promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1 dell'avv. PAOLA CAFERRI C.F._2
, elettivamente domiciliato in MILANO VIA VALPARAISO C.F._3
avv. PAOLA CAFERRI
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BIFFI ), C.F._4 elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA il Difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria e diversa istanza Nel merito: accertare e dichiarare l'erroneità della pronuncia impugnata e, in accoglimento del presente ricorso, riformare la Sentenza n. 2739/2024, pubblicata in data il 29.07.2024 dal Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Chirieleison, a definizione
1 del procedimento rubricato al numero di RG n. 156/2023, notificata dall'appellata in data 02.09.2024 e, per l'effetto, accogliere la domanda formulata dall'appellante con il ricorso ex art. 111 D.P.R. 1124/ 1965 e in particolare le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal sig. e CP_2
l'infortunio sul lavoro subito dal medesimo in data 28.12.2020 che ne ha cagionato il decesso in data 30.12.2020 e, per l'effetto, condannare l'
[...]
(p. iva Controparte_1 oma, Via P.IVA_2 P.IVA_1
IV Novembre n. 144, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della sig.ra dei seguenti importi, ai sensi Parte_1 dell'art. 85 del D.P.R. 1124/1965: 1. una rendita vitalizia annua di €. 9.544,86 da corrispondersi in rate mensili scadenti il giorno 1 di ogni mese;
2. gli importi arretrati nel medesimo ammontare dalla data successiva a quella del decesso del sig. (vale a dire dal 31.12.2020) sino all'effettivo pagamento;
CP_2
3. l'importo una tantum di €. 10.000,00. Oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli importi di cui al precedente punto 2”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, dichiarare l'appello avversario inammissibile e comunque infondato”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 1°.10.2024, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza in epigrafe in la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva respinto, a spese compensate, il ricorso, dalla stessa presentato onde sentire accertare l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta dal coniuge e l'arresto cardiaco del 28.12.2020, CP_2 che ne aveva cagionato il dec sivo 30.12.2020.
Per l'effetto, la ricorrente in primo grado aveva domandato che l' fosse CP_3 condannato a pagarle, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 1124/1965, ndita vitalizia annua di € 9.544,86 da corrispondersi in rate mensili scadenti il giorno 1 di ogni mese e i relativi arretrati, nonché l'importo una tantum di € 10.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il primo Giudice aveva recepito le conclusioni del CTU, che aveva escluso la riconducibilità dell'evento – la rottura di un aneurisma cerebrale – all'attività lavorativa svolta quella mattina da , ricostruita, in base alle CP_2 risultanze testimoniali e documentali, nella spa i neve per “una decina di minuti complessivi”, probabilmente preceduta da “incombenze preliminari, quale ad esempio l'apertura del portone dello stabile, il reperimento degli attrezzi per la pulizia del cortile, ecc”.
2 Nel prosieguo della motivazione, era stata esclusa la possibilità ritenere “in via di probabilità che l'attività lavorativa di pulizia dalla neve, intrapresa da meno di un minuto al momento del fatto, svolgesse un ruolo causalmente rilevante nella rottura del detto aneurisma”, anche alla luce dei plurimi possibili fattori – modificabili e non – sottesi alla determinazione di un aneurisma cerebrale e considerata l'affermata patologia ipertensiva.
A sostegno di tali valutazioni, si richiamava l'opinione espressa dal Consulente d'Ufficio in ordine alla “breve durata” dell'opera di pulizia dallo strato nevoso di 10 cm., “con conseguente insufficienza dello sforzo profuso a far assurgere l'attività svolta a fattore avente una qualche rilevanza causale”.
Su tali presupposti, il TRIBUNALE aveva ritenuto impossibile considerare la specifica prestazione svolta quale "causa violenta" ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per l'insussistenza di un'incidenza causale apprezzabile, anche minima, tra lo sforzo compiuto e l'aneurisma cerebrale che aveva determinato il decesso.
Con un primo, articolato motivo di gravame veniva censurata l'esclusione – ad opera del TRIBUNALE – del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal defunto e l'insorgenza del malore che lo aveva portato al decesso, in quanto basata, secondo l'appellante, su motivazioni insufficienti, errate e contraddittorie.
evidenziava come le deposizioni testimoniali avessero confermato CP_2 ne lavorativa dell'infortunio, in quanto verificatosi durante lo svolgimento delle mansioni del de cuius.
La stessa censurava, poi, la rilevanza attribuita dalla sentenza all'affermato problema pressorio, non dimostrato, anzi escluso dagli accertamenti medici e, comunque, inidoneo ad interrompere il nesso causale fra la prestazione ed il decesso.
Veniva, in proposito, osservato nell'atto di appello come l'ipertensione cronica arteriosa fosse stata indicata nella cartella clinica sulla sola base delle notizie fornite ai soccorritori del servizio “118”, nell'immediatezza del fatto, dagli estranei presenti, dato lo stato di incoscienza del paziente, mentre l'ecografia eseguita – a fini di trapianto – il 30.12.2020, aveva escluso, secondo lo stesso CTU, “la presenza di cardiopatia ipertensiva (effetti di stati ipertensivi mal controllati e di lunga durata)”.
Il TRIBUNALE aveva, pertanto, errato – secondo l'appellante – nel rilevare la sussistenza di “un fattore di rischio prioritario per la progressione e acutizzazione della malattia, vale a dire l'ipertensione arteriosa cronica”.
Nell'ottica del gravame, altrettanto erronea era stata l'adesione prestata dalla sentenza alla valutazione peritale in ordine alla durata – inferiore al minuto – dell'attività lavorativa precedente al malore, contraria alle risultanze della
3 cartella clinica (laddove si leggeva “orario di ACC presunta:
8.00 versus orario di insorgenza dei sintomi 7.45 rispettivamente”) e dell'istruttoria testimoniale, dalla quale era emerso l'inizio della prestazione intorno alle 7.30, con pulizia di una parte apprezzabile del vialetto condominiale, ad una temperatura inferiore agli zero gradi centigradi.
Veniva altresì criticato il richiamo – operato nell'elaborato peritale e recepito dalla sentenza – agli ipotetici fattori causali alternativi, dei quali non era stata provata la sussistenza in concreto.
Né il TRIBUNALE aveva adeguatamente spiegato, secondo , l'affermata CP_2 insufficienza causale dello sforzo profuso, con riferimento ad una durata indicata, contraddittoriamente, in termini diversi (dapprima in 10 minuti e poi in un solo minuto) nell'ambito della motivazione.
L'appellante rilevava, poi, la nullità della CTU per difetto di specifica risposta alle osservazioni del proprio CTP, in violazione del diritto di difesa.
Pertanto, chiedeva che la Corte di Appello, in riforma della gravata CP_2 sentenza, sse le domande, dalla stessa avanzate in primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali, aumentate del 30%, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, in ragione dell'utilizzo di modalità telematiche e di navigabilità ipertestuale.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 7.11.2024, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Con ordinanza del 12.12.2024, veniva disposta CTU, volta ad accertare – secondo il quesito sottoposto al Consulente all'udienza del 19.2.2025, se l'attività lavorativa svolta dal sig. il 30.12.2020 avesse rivestito CP_2
“incidenza causale in ordine all'insorgenza della patologia che lo aveva condotto alla morte”.
Espletato l'incombente così disposto, all'udienza del 1°.10.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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L'impugnazione è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Le censure svolte dall'appellante con riguardo alla ricostruzione fattuale ed al recepimento delle valutazioni peritali, sottesi alla decisione di primo grado, sono sotto ogni aspetto condivisibili.
4 Tanto la durata della prestazione lavorativa, svolta da prima del CP_2 malore, quanto la sua condizione di “ipertensione”, sono accertate e valorizzate nella sentenza in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio le quali, correttamente valutate, evidenziano come l'evento – risultato fatale – sia stato preceduto da una rilevante attività svolta nell'espletamento delle mansioni lavorative e come nessuna attendibile e rilevante risultanza istruttoria consenta di ravvisare la sussistenza dell'affermata alterazione pressoria.
Dal lato fattuale, entrambi i testi escussi avanti al TRIBUNALE hanno riferito come, allorché era stato rinvenuto “per terra a faccia in giù” nel cortile CP_2 condominiale durante la nevicata del 28.12.2020, fosse stata ben visibile una striscia di neve già spalata, presso la quale erano situati una pala e un sacco di sale.
Così ha riferito il teste , il quale – nel rientrare fra le 7,30 e le 8,00 di Tes_1 Contr quel mattino – ha “vist er terra a faccia in giù”, notando che “c'era una striscia di neve spalata a metà cortile, poi c'era una pala e un sacco di sale”.
Lo stesso teste ha riferito di essersi, quindi, prontamente recato “al bar che sta vicino al palazzo a chiedere aiuto”.
Nel pubblico esercizio si trovava in quel momento il teste che ha Tes_2 ricordato: “l'altro testimone oggi presente è corso nel bar e etto che Contr aveva trovato il sig. esanime in mezzo al cortile. - … - Abbiamo visto che il Contr sig. era esanim terra, a faccia in giù. Abbiamo cercato di muoverlo e abbiamo chiamato il numero di emergenza. - … - Quando sono arrivato ho visto che c'era una pala appoggiata al muro, un sacco di sale e della neve era stata rimossa dal cortile”.
Tali concordanti deposizioni rendono del tutto chiaro come il custode – coniuge dell'odierna appellante – abbia accusato il malore, che lo ha poi condotto a morte, dopo aver spalato una ben visibile porzione del cortile, previo trasporto della pala e del sacco di sale, rinvenuti nelle immediate vicinanze.
Senza considerare tali univoche risultanze, nella CTU di primo grado la durata dell'attività lavorativa è stata indicata in “meno di un minuto”, sulla sola base del dato formale dell'inizio del turno lavorativo – previsto per le ore 8,00 – posto in correlazione con l'ora di attivazione del servizio di emergenza- urgenza, avvenuta alle 8,00.
Sull'astratta previsione dell'orario lavorativo prevalgono, tuttavia, certamente
– ai fini per cui è causa – il concreto ed effettivo momento di inizio della prestazione, nonché la natura e consistenza dell'attività svolta: elementi che convergono nell'evidenziare il compimento, ad opera di , di apprezzabili CP_2 prestazioni, implicanti il dispiego di energia fisica, prima dell'evento patologico.
5 Né appare controvertibile – ed infatti neppure l' lo ha contestato – che CP_1 tali prestazioni, benché di poco antecedenti l'or inizio del turno, fossero riconducibili alle mansioni lavorative del custode “in virtù di un collegamento non del tutto marginale” (così Cass. 30.5.1995, n. 6088) e rientrassero, pertanto nel “rischio (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni” (Cass. 7.12.1996, n. 10910) agli specifici fini per cui è causa.
Se ha anticipato di qualche minuto l'orario stabilito per fare fronte alle CP_2 par condizioni meteorologiche di quel giorno, tuttavia lo ha certamente fatto nell'espletamento dei suoi compiti di custode, al fine di agevolare il transito nel cortile condominiale nella fascia mattutina, prevenendo (tramite il
“sacco di sale” appositamente trasportato) i possibili rischi per l'incolumità dei residenti.
Sotto il profilo più strettamente tecnico, del tutto priva di adeguato supporto appare l'affermazione del CTU di primo grado, secondo cui “sussisteva poi un fattore di rischio prioritario per la progressione ed acutizzazione della malattia, vale a dire l'ipertensione arteriosa cronica, riportata in più documenti sanitari”.
Se si esamina la documentazione in atti, emerge – infatti – con tutta chiarezza come tale condizione non risulti in alcun modo attestata da competenti fonti sanitarie, ma unicamente riferita – de relato – da soggetti (non risultati in possesso delle necessarie competenze mediche) quali i terzi casualmente presenti all'arrivo del soccorso di emergenza, oltre ad essere stata esclusa dall'accertamento medico finalizzato al trapianto.
A quest'ultimo riguardo, occorre subito osservare come, alla pag. 6 dell'elaborato peritale di primo grado, venga citato “quanto annotato dal cardiologo a seguito di ecografia eseguita a fini di trapianto il 30.12”, accertamento “che escluse di fatto la presenza di cardiopatia ipertensiva (effetto di stati ipertensivi mal controllati e di lunga durata)”.
Viceversa, il “verbale di soccorso” redatto dagli operatori del 118, definiva come “iperteso in terapia”, ma con la rilevante precisazione che si CP_2
di “notizia raccolta dagli astanti” (doc. 1, ric. I gr., pag. 33), essendo stato il paziente “trovato incosciente” (doc. 1, cit., pag. 36).
Su tali soli presupposti, nel certificato di ricovero di menziona la “nota ipertensione arteriosa”, certamente non riscontrata in tale sede, risultando – al contrario – attestato che il paziente fosse “all'arrivo in PS ipoteso”, tanto da richiedere “supporto con adrenalina impostata da rianimatore”.
L'ipertensione, valorizzata dal CTU di primo grado quale “fattore di rischio prioritario per la progressione ed acutizzazione della malattia” è stata, pertanto, dallo stesso accertata unicamente sulla base di notizie, informalmente rese ai soccorritori da astanti non meglio identificati, in assenza del benché minimo elemento in ordine alla fonte delle informazioni, dagli stessi fornite.
6 A riprova di ciò, si legge nelle repliche rivolte dal Consulente del TRIBUNALE al CTP della ricorrente in primo grado: “si ricorda infine al dottor che gli CP_4 astanti che riferirono al 118 l'anamnesi di AR EY (ipertensione) sono con tutta probabilità i medesimi che rendevano le testimonianze da lui citate”, il primo dei quali ) si è definito “muratore”, mentre l'altro ha dichiarato Tes_1
“lavoro alla HSB ifetto di elementi per ritenerli dotati di competenze mediche.
In tale quadro, la Corte ha ravvisato la necessità di un rinnovato accertamento peritale, con l'esito di seguito riportato:
“la causa della morte del Sig. è da identificarsi in una massiva CP_2 emorragia subaracnoidea, in via di probabilità causata dalla rottura di dilatazione aneurismatica di vaso arterioso intracranico. L'attività fisica di spalare la neve può incarnare il ruolo di evento “esterno” agente sull'individuo (connotato da un fattore naturale di dilatazione aneurismatica arteriosa intracerebrale) tale da poter virtualmente ricoprire il ruolo di fattore “stressogeno” esterno determinante un'alterazione reattiva organica -segnatamente in un rialzo della pressione arteriosa- evento che può a sua volta determinare la rottura della parete arteriosa in corrispondenza della dilatazione aneurismatica, con emorragia subaracnoidea massiva ed arresto cardiocircolatorio. Qualora l'Ill.mo Collegio dovesse ritenere attendibili gli elementi storico-circostanziali - derivanti dalla documentazione clinica e dalle prove testimoniali, cui si rimanda- delineati nella presente Relazione, qualora giungesse a qualificare l'attività svolta dal Sig. in data 28.12.2020 come CP_2 attività lavorativa e dovesse confer valorizzazione della stretta connessione cronologica tra lo stress fisico di ascrizione lavorativa del 28.10.2022 e la circostanza del malore iperacuto con decesso del Sig.
, risulterebbero descritti sul piano qualitativo elementi tecnici atti a CP_2 re un giudizio di correlazione causale tra l'attività lavorativa ed il decesso del Soggetto”.
A tali conclusioni il CTU, nominato in questa fase processuale, è pervenuto sulla base di un'approfondita analisi della documentazione medica in atti, esposta in modo dettagliato ed elaborata con argomentazioni logiche e convincenti: esse risultano, pertanto, pienamente recepibili ai fini della decisione ed inducono, in base alla già esposta qualificazione lavorativa dell'attività svolta e della stretta connessione cronologica emersa dall'istruttoria fra questa ed il malore accusato da , a ritenere fondata CP_2
l'azione di primo grado.
La stretta successione temporale fra prestazione ed evento emerge, infatti, con tutta evidenza dalle prove testimoniali, con particolare riferimento alla deposizione del teste , che ha riferito di avere visto in buona Tes_1 CP_2 salute nell'uscire dall' di prima mattina e di averlo r riverso a terra – nel cortile già in parte spalato – quando vi è tornato dopo avere
7 accompagnato la figlia al lavoro, ad una distanza di “cinque minuti in macchina”.
Del resto, la collocazione del custode nell'area condominiale, nelle immediate vicinanze di pala, sacco di sale e di una porzione di suolo già visibilmente pulita, evidenzia come l'operazione fosse stata appena compiuta, tanto più che quel giorno ancora “nevicava” (teste ) e la superficie spalata non era Tes_1 stata ancora ricoperta dalla neve.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte e degli accertamenti tecnici esperiti in questa fase del procedimento, deve, pertanto, certamente accertarsi la correlazione causale fra l'attività lavorativa ed il decesso del de cuius.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della gravata sentenza, l' deve essere condannato al pagamento, in favore di CP_3 Pt_1
, di una rendita vitalizia annua di € 9.544,86 e dei relativi arretrati, con
[...] nza dal 31.12.2020, nonché dell'importo una tantum di € 10.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Occorre, in proposito rilevare come la quantificazione delle somme sopra indicate, operata dall'odierna appellante nel ricorso di primo grado, non abbia formato oggetto di alcuna tempestiva e specifica contestazione ad opera dell' nella memoria difensiva depositata avanti al TRIBUNALE, così CP_1 risu ecepibile ai fini della decisione.
Le spese processuali dei entrambe le fasi del giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'espletamento di attività istruttoria in entrambi i gradi ed applicata la maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 in presenza di collegamenti ipertestuali nei ricorsi di primo grado e di appello, seguono la soccombenza.
Nello specifico, si quantificano gli importi di € 7.000,00 per la prima fase del giudizio e di € 7.500,00 per il procedimento di impugnazione.
Le spese delle CTU esperite nei due gradi, liquidate con separati provvedimenti, vanno poste a carico dell'Istituto soccombente.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2739/2024 del Tribunale di MILANO, condanna l' al pagamento, in favore di , di una rendita vitalizia CP_3 Parte_1 di € 9.544,86 e dei relativi orrenza dal 31.12.2020, nonché dell'importo una tantum di € 10.000,00, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di CP_3 giudizio, liq in complessivi € 14.500,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
8 pone a carico dell' le spese della CTU di primo grado e di quella esperita CP_3 nella presente fas ssuale, come liquidate con separati provvedimenti.
Così deciso in Milano, 1°/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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