Art. 2. 1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, per la realizzazione e la gestione, anche disgiunte, dei programmi di interventi di cui alla presente legge, possono avvalersi di societa' costituite ai sensi dell' articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , ovvero delle societa' di cui all' articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385 , nonche' di aziende e societa' gia' concessionarie di reti metropolitane a guida vincolata.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'Ente ferrovie dello Stato, dall' art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalita' di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dagli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.
2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende societa' di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende societa', delle linee ed impianti eserci'ti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.
3. I rapporti tra le societa' di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalita' di esercizio.
4. Alle stesse societa' saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all' art. 16 del regio decreto- legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'art. 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 , convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624 , gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalita' previste dal primo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformita' ai regolamenti CEE n. 119/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e' fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.
6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , prorogato a due anni dall' art. 1, comma 6, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' ulteriormente prorogato di un anno".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 22 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 22 (Servizi pubblici locali). - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 385/1990 (Disposizioni in materia di trasporti) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Con riferimento a quanto previsto, ai fini della revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico dell'Ente ferrovie dello Stato, dall' art. 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e dal comma 6 del presente articolo, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, su conforme parere delle regioni interessate, determina i tratti da trasferirsi, i relativi beni ed i servizi, le modalita' di erogazione. Le tratte ferroviarie trasferite sono gestite da societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione dell'Ente ferrovie dello Stato e dagli enti locali, secondo gli indirizzi del piano regionale dei trasporti.
2. Le gestioni commissariali governative cederanno alle costituende societa' di cui al comma 1 le linee e gli impianti interessati. A tal fine il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad emanare disposizioni relative al conferimento, da parte delle gestioni commissariali governative, alle costituende societa', delle linee ed impianti eserci'ti, alla liquidazione delle gestioni governative, alla costituzione, nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di un apposito ufficio preposto all'amministrazione delle partecipazioni derivanti dai predetti conferimenti e alla successiva cessione, anche parziale, di tali partecipazioni alle regioni e ad organismi privati.
3. I rapporti tra le societa' di gestione e le regioni sono regolati da apposite convenzioni che determinano i programmi di investimento e le modalita' di esercizio.
4. Alle stesse societa' saranno conferiti, una volta esperite le procedure di cui all' art. 16 del regio decreto- legge 2 agosto 1929, n. 2150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e all'art. 1 del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496 , convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 624 , gli impianti e le linee delle ferrovie esercitate in regime di concessione, secondo le modalita' previste dal primo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
5. A modifica di quanto previsto al comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , l'importo complessivo, dall'anno 1990, per compensazione per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti, in conformita' ai regolamenti CEE n. 119/69 e n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e' fissato in lire 4.300 miliardi, di cui non oltre lire 2.200 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 1191/69.
6. Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'art. 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , prorogato a due anni dall' art. 1, comma 6, del decreto legge 4 marzo 1989, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 , e' ulteriormente prorogato di un anno".