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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/12/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle disposizioni circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento della figlia nata al di fuori del matrimonio R.G. n.
5502/2024, promosso con ricorso depositato in data 21.11.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Gallina giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Montebelluna, via P. Veronese n. 1;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianmarco Zaniol e dall'avv. Ylenia Tasca giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Montebelluna, viale della Vittoria n. 12/A int. 2; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1.) Confermare l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia con le modalità previste e proposte nella Per_1
relazione della dott.ssa del 29.08.2025; Parte_2
2.) Disporre il versamento da parte del sig. in favore della sig.ra della somma di € 420,00 a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3.) Disporre che le spese straordinarie della figlia siano divise per la quota del 50% a ciascun genitore secondo Per_1
protocollo vigente nel corrente Tribunale, precisando che, qualora il signor non possa tenere con sé nei CP_1 Per_1
propri turni di competenza dovrà darne tempestivo avviso secondo le indicazioni della CTU -pagina 47 CTU “eventuali variazioni di calendario vanno comunicate appena possibile e comunque con largo anticipo (massimo il mercoledì per la settimana in corso)”- e si farà carico del costo della babysitter.
4.) Disporre che l'assegno unico sia venga percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2024, la signora conveniva in giudizio il signor Pt_1 CP_1
chiedendo la modifica dei provvedimenti contenuti nel decreto del Tribunale di Treviso del 20.6.2023.
In particolare, la ricorrente chiedeva – anche ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ. – la sospensione delle visite libere tra padre e figlia, l'affido esclusivo della minore ed un aumento del contributo Per_1
economico al mantenimento della bambina da parte del padre.
2 Con decreto del 24.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Contestualmente, disponeva l'assunzione di sommarie informazioni in merito alla richiesta ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ., al fine di decidere inaudita altera parte sulla sospensione delle visite libere tra padre e figlia. Ascoltati i sommari informatori portati dalla ricorrente nell'ambito del subprocedimento così aperto, il Giudice relatore – previa interlocuzione con la signora – dettava inaudita altera parte Pt_1
una disciplina degli incontri tra padre e figlia sufficientemente tutelante per la minore. Il provvedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. veniva confermato all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.
Si costituiva nel giudizio di merito in data 10.2.2025 il signor contrastando la domanda di CP_1
modifica formulata dalla ricorrente ma altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria di costituzione.
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 12.3.2025, il Giudice ascoltava separatamente le parti e, tentata infruttuosamente la conciliazione, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. e decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In particolare, disponeva c.t.u. volta ad individuare il miglior regime di affidamento, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità, affidando l'incarico alla dott.ssa . Parte_2
All'esito del deposito della c.t.u., dopo alcuni rinvii, le parti raggiungevano un accordo e – previa rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
3 Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
Le spese di c.t.u. sono liquidate come da contestuale decreto e poste a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, con la precisazione che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale Parte_1 CP_1
di Treviso nel decreto del 20.6.2023, così provvede:
1) Conferma l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia con le modalità previste e Per_1
proposte nella relazione della dott.ssa del 29.8.2025. Parte_2
2) Dispone il versamento da parte del sig. in favore della sig.ra della somma di € CP_1 Pt_1
420,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Dispone che le spese straordinarie della figlia siano divise per la quota del 50% a ciascun Per_1
genitore secondo protocollo vigente nel corrente Tribunale, precisando che, qualora il signor CP_1
non possa tenere con sé nei propri turni di competenza dovrà darne tempestivo avviso secondo Per_1
le indicazioni della CTU -pagina 47 CTU “eventuali variazioni di calendario vanno comunicate appena possibile e comunque con largo anticipo (massimo il mercoledì per la settimana in corso)”- e si farà carico del costo della babysitter.
4) Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
4 6) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale tra loro, le spese di c.t.u., nella misura indicata nel decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle disposizioni circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e il mantenimento della figlia nata al di fuori del matrimonio R.G. n.
5502/2024, promosso con ricorso depositato in data 21.11.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Gallina giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Montebelluna, via P. Veronese n. 1;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianmarco Zaniol e dall'avv. Ylenia Tasca giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Montebelluna, viale della Vittoria n. 12/A int. 2; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1.) Confermare l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia con le modalità previste e proposte nella Per_1
relazione della dott.ssa del 29.08.2025; Parte_2
2.) Disporre il versamento da parte del sig. in favore della sig.ra della somma di € 420,00 a titolo di CP_1 Pt_1
mantenimento ordinario della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3.) Disporre che le spese straordinarie della figlia siano divise per la quota del 50% a ciascun genitore secondo Per_1
protocollo vigente nel corrente Tribunale, precisando che, qualora il signor non possa tenere con sé nei CP_1 Per_1
propri turni di competenza dovrà darne tempestivo avviso secondo le indicazioni della CTU -pagina 47 CTU “eventuali variazioni di calendario vanno comunicate appena possibile e comunque con largo anticipo (massimo il mercoledì per la settimana in corso)”- e si farà carico del costo della babysitter.
4.) Disporre che l'assegno unico sia venga percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.11.2024, la signora conveniva in giudizio il signor Pt_1 CP_1
chiedendo la modifica dei provvedimenti contenuti nel decreto del Tribunale di Treviso del 20.6.2023.
In particolare, la ricorrente chiedeva – anche ai sensi dell'art. 473 bis.15 cod. proc. civ. – la sospensione delle visite libere tra padre e figlia, l'affido esclusivo della minore ed un aumento del contributo Per_1
economico al mantenimento della bambina da parte del padre.
2 Con decreto del 24.11.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione delle parti dinnanzi a sé.
Contestualmente, disponeva l'assunzione di sommarie informazioni in merito alla richiesta ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ., al fine di decidere inaudita altera parte sulla sospensione delle visite libere tra padre e figlia. Ascoltati i sommari informatori portati dalla ricorrente nell'ambito del subprocedimento così aperto, il Giudice relatore – previa interlocuzione con la signora – dettava inaudita altera parte Pt_1
una disciplina degli incontri tra padre e figlia sufficientemente tutelante per la minore. Il provvedimento ex art. 473 bis.15 cod. proc. civ. veniva confermato all'esito dell'instaurazione del contraddittorio.
Si costituiva nel giudizio di merito in data 10.2.2025 il signor contrastando la domanda di CP_1
modifica formulata dalla ricorrente ma altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria di costituzione.
Le parti depositavano le memorie integrative ex art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 12.3.2025, il Giudice ascoltava separatamente le parti e, tentata infruttuosamente la conciliazione, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. e decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
In particolare, disponeva c.t.u. volta ad individuare il miglior regime di affidamento, collocazione e ripartizione dei turni di responsabilità, affidando l'incarico alla dott.ssa . Parte_2
All'esito del deposito della c.t.u., dopo alcuni rinvii, le parti raggiungevano un accordo e – previa rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica – precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
3 Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse della figlia minore Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
Le spese di c.t.u. sono liquidate come da contestuale decreto e poste a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, con la precisazione che la ricorrente è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica delle condizioni stabilite dal Tribunale Parte_1 CP_1
di Treviso nel decreto del 20.6.2023, così provvede:
1) Conferma l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia con le modalità previste e Per_1
proposte nella relazione della dott.ssa del 29.8.2025. Parte_2
2) Dispone il versamento da parte del sig. in favore della sig.ra della somma di € CP_1 Pt_1
420,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Dispone che le spese straordinarie della figlia siano divise per la quota del 50% a ciascun Per_1
genitore secondo protocollo vigente nel corrente Tribunale, precisando che, qualora il signor CP_1
non possa tenere con sé nei propri turni di competenza dovrà darne tempestivo avviso secondo Per_1
le indicazioni della CTU -pagina 47 CTU “eventuali variazioni di calendario vanno comunicate appena possibile e comunque con largo anticipo (massimo il mercoledì per la settimana in corso)”- e si farà carico del costo della babysitter.
4) Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
5) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
4 6) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale tra loro, le spese di c.t.u., nella misura indicata nel decreto depositato contestualmente alla presente decisione.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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