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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1666 dell'anno
2021
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
assistiti e difesi dall'avv. Michele Sorgente, in forza di procura allegata Parte_2 all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Luigi Luzzati, 15, presso il suo studio;
APPELLANTI
E
già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 procuratore, dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Garofalo, giusta Controparte_3
mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Trevisani, 153, presso il suo studio;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 25 ottobre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
1 Con citazione del 28 luglio 2014, la e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la al fine di sentire dichiarare Controparte_5 la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'istituto di credito convenuto per aver negoziato sul conto corrente aziendale titoli recanti firme apocrife portate allo sportello da soggetti non autorizzati e in assenza di qualsivoglia controllo rispetto allo specimen rilasciato.
A fondamento della domanda gli attori assumevano che, durante il periodo intercorso dal 26 aprile
2006 al 5 maggio 2008, in cui il era stato legale rappresentante della società Parte_2 [...]
e a sua volta intestatario del conto corrente numero 10390 acceso presso la Parte_1 CP_5
Filiale 6006, l'istituto di credito aveva consegnato in via del tutto autonoma ed arbitraria il
[...]
carnet di assegni relativi al conto corrente a soggetti non autorizzati dal titolare dello stesso;
di tali carnet era stato fatto un uso illecito essendo emerso che innumerevoli assegni erano stati emessi con firma apocrifa del signor;
che alcuni dei predetti assegni erano andati protestati a danno Parte_2
della società e, di riflesso, anche a danno del suo legale rappresentante;
che, oltre all'emissione degli assegni di cui si assumeva sottoscrizione con firma apocrifa, numerose erano state le operazioni bancarie – come prelievi in contanti e richieste di emissione di assegni circolari - rese possibili dall' convenuto senza che vi fosse autorizzazione da parte del titolare del conto corrente, CP_6 chiedendo, in conclusione, che, per l'effetto dell'accertamento delle responsabilità contrattuali ed ex art. 2043 cod. civ. in capo alla convenuta, la fosse condannata al risarcimento dei Controparte_5
danni patrimoniali subiti per le asserite operazioni illegittime oltre alla refusione degli esborsi sostenuti per la liberazione degli illegittimi protesti e il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali.
Nel costituirsi in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, la avversava l'addebito Controparte_5
di responsabilità contrattuale contestatole, evidenziando la carenza di falsità agevolmente riconoscibili, chiedendo di accertarsi il concorso colposo nella vicenda de qua del ai Parte_2
sensi del secondo comma dell'articolo 1227 c.c. per la condotta negligente tenuta in qualità di amministratore non avendo esercitato il dovuto controllo ed autorizzarsi la chiamata in causa dell'autore delle falsificazioni, indicato nella persona di per promuovere nei Controparte_7
suoi confronti le azioni di rivalsa ed il rigetto della domanda con risarcimento dei danni ex articolo
96 cpc.; pur chiamato in causa, il rimaneva contumace in giudizio. CP_7
La causa veniva istruita con ctu grafologica e contabile.
Con sentenza n. 3451/2021 del 4 ottobre 2021, il Tribunale di Bari definitivamente pronunciandosi, rigettava le domande proposte dagli attori e la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta
[...] in ragione dell'indagine grafologica resasi necessaria per la valutazione dell'operato CP_5
dell'istituto di credito, condannando gli attori, in solido tra loro al rimborso delle spese processuali.
2 In particolare, recependo le risultanze della disposta consulenza grafologica, il primo Giudice, riteneva la non responsabile per gli addebiti formulati dalla parte attrice, avendo la disposta CP_5 ctu accertato l'esistenza di sottoscrizioni autografe e di altre 41 firme in verifica apocrife che, pur non riferibili grafologicamente alla mano del , non potevano essere considerate alterazioni Parte_2
ictu oculi rilevabili in base alla conoscenza del bancario medio, considerandosi che la contraffazione era stata realizzata con la tecnica dell'imitazione a mano libera, di discreta fattura e non facilmente rilevabile da chi non fosse in possesso di specifiche competenze grafologiche e che, in molti casi, la corrispondenza con i timbri ne aveva ridotto la riconoscibilità delle sagome e delle sottoscrizioni.
Per altro verso, il Tribunale, quanto alle ulteriori operazioni oggetto di contestazioni, tra le quali il ritiro di carnet di assegni - poiché la convenuta aveva contestato il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1227 cc, sostenendo che gli stessi avrebbero potuto essere evitati con l'adozione da parte degli attori dell'ordinaria diligenza - richiamando l'applicazione del disposto normativo dell'art. 654 cpp in relazione ai fatti accertati nel procedimento penale definito con sentenza del 3 Febbraio
2014 emessa dal Tribunale Penale di Bari nei confronti di per i reati di falsità Controparte_7 in scrittura privata e truffa ex articolo 485 e 640 c.p., aveva rilevato l'esistenza di un comportamento gravemente negligente da parte del in mancanza del quale i danni lamentati non si Parte_2
sarebbero mai verificati.
Avverso la detta sentenza, hanno proposto appello la e Parte_1 Parte_2
che, in riforma della stessa e per i motivi di seguito indicati, hanno concluso per
[...]
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
il tutto con vittoria di spese.
Si è costituita l'appellata , eccependo l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 25 ottobre 2024, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente statuito in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della in ragione del comportamento CP_5
tenuto.
A detta dell'appellante, l'avversata sentenza sarebbe viziata da un'errata interpretazione giuridica: la
è stata ritenuta esente da responsabilità sul presupposto che la falsità delle firme sugli assegni CP_5
non era facilmente riconoscibile;
invero il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel debito conto che furono omessi dei controlli da parte della consentendosi operazioni non autorizzate, che CP_5
avrebbero poi determinato i lamentati danni economici e che la avrebbe dovuto tenere un CP_5
3 elevato obbligo di diligenza elevato nel verificare la genuinità delle firme sugli assegni, essendo tenuta ad identificare chi esegue le operazioni e a verificarne i poteri di rappresentanza.
Il motivo d'appello è infondato e va rigettato.
L'iter motivazionale che fonda il rigetto della domanda principale sul punto è corretto ed esente da censure .
L'indagine peritale ha infatti posto in evidenza l'esistenza di firme autografe del e di Parte_2 altre 41 firme, di cui pur essendo stata accertata l'apocrifia dal ctu, ne veniva evidenziata l'esecuzione a mano libera, con abilità del soggetto falsificatore, tale da determinare un'obbiettiva difficoltà dell'accertamento, rilevabile solo da un esperto di grafologia, anche perché in molti casi la corrispondenza coi timbri ne aveva ridotto la riconoscibilità delle sagome delle sottoscrizioni.
Facendo condivisione di un consolidato orientamento della Suprema Corte, questo Collegio osserva che, in caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo e non a fronte della mera alterazione del titolo (Cfr. Ordinanza Cassazione del 4.1.2023, n.
143; Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292).
Nel caso specifico, invece, come emerge dalle risultanze dalla espletata CTU1 in prime cure “alcune delle firme in verifica sono state tracciate dal sig. , per cui il problema non si pone altre Parte_2 firme sono, nella forma perfettamente simili alle scritte del periziando: E' noto che l'impiegato di
che non è un esperto grafologo, per effettuare un confronto visivo dispone soltanto della firma CP_5
rilasciata sullo specimen, visibile sulla videata del pc a sua disposizione, per cui le condizioni confrontuali sono notevolmente differenti(monitor e cartaceo) e potrebbero risultare difficoltose, probabilmente, anche ad un esperto della materia grafologica. E non solo. L'aspetto formale composto ed ordinato delle diciture di compilazione degli assegni, senza elementi che possano indurre a sospetti (cancellature, correzioni rabberciamenti, ecc) rappresenta un ulteriore elemento
a favore della non riconoscibilità di un falso;
è verosimile che dinnanzi a fenomeni compositivi ambigui qualsiasi impiegato diligente potrebbe insospettirsi”.
Pertanto, il primo motivo non può trovare accoglimento.
E' da ritenersi assorbito il secondo motivo d'appello, sulla statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite a carico di parte appellata, conseguente la richiesta revisione della sentenza di primo grado. Con il terzo motivo di gravame, formulato in via subordinata, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza, lamentando l'erroneità della statuizione in ordine al concorso del creditore ex art. 1227 cc, come vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure.
Secondo le doglianze dell'appellante, il Tribunale dopo aver escluso la responsabilità contrattuale della sostenendo la non agevole riconoscibilità della falsità delle sottoscrizioni, eccedendo CP_5
nelle sue argomentazioni e andando oltre le richieste delle parti, avrebbe posto in evidenza un comportamento gravemente negligente da parte del nella gestione societaria, invocando Parte_2
l'art.1227 cc per giustificare il concorso di colpa del creditore e ritenendo che i danni si sarebbero potuti evitare con l'adozione di un'adeguata diligenza. Considerando che il Giudice aveva già statuito l'assenza di responsabilità in capo all'istituto, l'indagine del concorso del creditore, a detta dell'appellante non avrebbe avuto ragion d'essere.
Anche il terzo motivo è infondato e meritevole di rigetto.
La censura, così come formulata confonde i punti di osservazione e le questioni da analizzare: il tracciato argomentativo segnato dal giudice in prime cure, invece, è delineato in maniera chiara e logica, ponendo in evidenza una netta distinzione tra l'accertamento della responsabilità dell'istituto di credito per le operazioni consentite da documenti che recano firme autorizzatorie, che il Tribunale correttamente sottopone all'indagine grafologica, dalle altre condotte, asseritamente illegittime, nelle quali non viene in rilievo una firma quanto piuttosto un omesso controllo da parte dei funzionari della banca.
Rispetto a tali ultime condotte, il Tribunale giustamente evidenzia la tenuta di un comportamento gravemente negligente da parte del nella gestione societaria, basando il proprio Parte_2
convincimento su quelle circostanze fattuali, accertate nel procedimento penale definito con sentenza del Tribunale Penale di Bari del 3 febbraio 2014 - che è la medesima parta attrice a produrre in giudizio – e comuni al procedimento civile.
In particolare, secondo le risultanze della sede penale, “il avrebbe accettato di assumere Parte_2
la qualifica solo formale di amministratore della società poiché legato Parte_1
da amicizia di lungo corso con l'imputato ed in luogo dell'amico impossibilitato a rivestire CP_7
cariche sociali, rinunciando a riscuotere eventuali utili, con il solo compito di apporre firme, ove necessario. Il si era dichiarato per nulla competente nella gestione dell'attività, si Parte_2
recava sul luogo di lavoro raramente in genere a fine giornata, mentre il svolgeva l'attività CP_7
amministrativa ed infine, sempre secondo le dichiarazioni della parte offesa, il aveva piena CP_4
disponibilità dei timbri della società e del carnet di assegni della stessa”.
Sul punto si osserva che “l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento
5 pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.,
e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti” (cfr. Cass.
26.5.2014 n. 11698).
Pertanto non vi è vizio di ultra petizione da parte del Giudice di prime cure, ove, per vizio di ultra petizione secondo consolidato orientamento giurisprudenziale debba intendersi che “il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso” (Cass., V sez. trib. ordinanza del 9 febbraio 2022, n. 7591); bensì un dovuto e motivato accertamento sul punto che ha fatto emergere gli accordi intercorsi tra il e il e la superficiale condotta tenuta dal nella gestione Parte_2 CP_7 Parte_2
amministrativa societaria.
Pertanto, anche questo motivo è meritevole di rigetto.
Con il quarto motivo di gravame, in stretta connessione con il precedente motivo di censura,
l'appellante si duole dell'erroneità delle statuizione della opposta sentenza in ordine al richiamo operato dal Giudice all'art. 654 c.p.p, atteso che non sarebbe applicabile, nel caso specifico, il principio secondo cui il giudicato penale sarebbe automaticamente estendibile al giudizio civile, soprattutto in considerazione della mancata partecipazione dell'istituto di credito convenuto al processo penale, con conseguente inopponibilità a quest'ultimo.
Il Tribunale, invece, ha giustamente ritenuto che la sentenza penale irrevocabile nei confronti dei fosse da ritenersi estendibile alla sede civile, con riguardo all'accertamento Controparte_4 dei fatti comuni ai due procedimenti;
in particolare si evidenzia che “i limiti soggettivi di efficacia del giudicato penale sono previsti a tutela di coloro che sono rimasti estrani al giudizio nel quale si
è formato, non essendosi costituiti parte civile. Costoro, pertanto, possono invocare tale efficacia a proprio vantaggio, senza che la violazione di detti limiti possa essere opposta, in questo caso, da chi, invece a siffatto giudizio abbia partecipato” (Cfr. Cass. ordinanza n.32412/21 dell'08.11.2021),
6 conseguendone che il Giudice non potrà disconoscere che il fatto accertato in sede penale è, o non
è, accaduto, né potrà sindacare le modalità del suo svolgimento.
La lettura dei fatti infatti non può essere disgiunta dal complesso delle dichiarazioni emerse nella sede penale che testimoniano, come correttamente rilevato dal Tribunale, una condotta gravemente negligente dell'allora rappresentante della , che, Parte_1 Parte_2 consentendo l'utilizzo illecito dei carnet degli assegni e delle altre operazioni illecite, ha compromesso l'andamento della società amministrata.
Il Tribunale dunque ha correttamente applicato l'art. 654 c.p.p. fornendo idonea motivazione sul punto, in ordine al verificarsi di fatti che ha ritenuto rilevanti ai fini della qualificazione giuridica fornita ed in mancanza i danni lamentati non si sarebbero verificati.
Anche sotto il profilo soggettivo si evidenzia la piena opponibilità del giudicato penale al
, odierna parte appellante, avendo dato atto egli stesso di essersi costituito parte civile Parte_2
nel processo penale a carico del per i reati di falsità in scrittura privata e truffa, ex art. 485 e CP_7
640 cp in relazione alle vicende poste a base del giudizio” pertanto anche il quarto motivo è meritevole di rigetto.
Con il quinto motivo d'appello, l'appellante eccepisce la contraddittorietà della ctu contabile, sostenendosi che sarebbe stata ammessa una consulenza tecnica d'ufficio contabile dopo l'accertamento grafologico che ha stabilito la falsità di 41 firme, contestandosi la circostanza che le parti abbiano dovuto sostenere inutilmente il costo di una ulteriore ctu contabile, chiedendo che tali spese siano poste a carico di tutte le parti e non solo degli attori.
Anche il quinto motivo d'appello è infondato.
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito “la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice.
L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cf.r. prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20264/2022, depositata il 29 giugno.), che pertanto non può essere censurata.
D'altro canto, la consulenza contabile – pure non espressamente richiamata nella motivazione del
Tribunale – avevo lo scopo di verificare se le movimentazioni di denaro asseritamente illegittimamente consentite dalla banca fossero facilmente conoscibili dal e, quindi, se Parte_2
questi fosse in condizione di adottare le opportune misure.
7 Con il sesto motivo di censura, l'appellante si duole dell'errata regolamentazione delle spese della ctu grafologica, lamentando che i costi relativi alla disposta perizia siano stati ingiustamente posti a carico degli attori per l'intero importo, affermandosi che, trattandosi di un accertamento necessario, il costo dovesse essere ripartito tra tutte le parti, anche in forza dell'asserita erronea applicazione del principio di soccombenza, non essendosi stata condanna della banca al pagamento delle spese processuali nonostante il rigetto della sua domanda ex art. 96 cpc.; conclude pertanto chiedendo che le spese vengano compensate tra le parti o, in subordine, che la sia condannata almeno in CP_5
parte.
Anche questo motivo è da rigettarsi per la sua infondatezza.
Gli appellanti chiedono che i costi delle consulenze tecniche - grafologica e contabile- siano ripartiti tra le parti e non solo a loro carico ma il Tribunale ha respinto la richiesta, applicando il principio di soccombenza poiché gli appellanti sono stati ritenuti responsabili delle vicende contestate.
Sul punto si osserva che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ai sensi dell'art.
92, comma 1, c.p.c. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate”(cfr Cass. sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19; del 20 novembre 2019)
Assorbito il settimo motivo sulla richiesta di risarcimento danni, da disattendersi in considerazione dell'accertamento dell'assenza di una qualsivoglia forma di responsabilità, contrattuale o extra contrattuale, da parte dell'istituto di credito appellato nella causazione delle vicende de qua.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ad eccezione di quelle nel rapporto con , stante la sua contumacia. Controparte_7
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e avverso la sentenza n. Parte_3 Parte_2
3451/2021 del 4 ottobre 2021, del Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello;
2. condanna le appellanti e alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in solido tra loro, delle spese processuali del presente grado sostenute dalla appellata
, spese che liquida in complessivi €. 18.511,00, per compensi, oltre iva, Controparte_1
cap e rimborso forfetario (15%) come per legge.
3. Nulla per le spese nel rapporto con . Controparte_7
8 4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relazione peritale CTU dott.ssa pag.13 Persona_1
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1666 dell'anno
2021
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1
assistiti e difesi dall'avv. Michele Sorgente, in forza di procura allegata Parte_2 all'atto di appello, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Luigi Luzzati, 15, presso il suo studio;
APPELLANTI
E
già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 procuratore, dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Garofalo, giusta Controparte_3
mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Bari alla via Trevisani, 153, presso il suo studio;
APPELLATA
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza collegiale tenutasi il 25 ottobre 2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
1 Con citazione del 28 luglio 2014, la e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la al fine di sentire dichiarare Controparte_5 la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'istituto di credito convenuto per aver negoziato sul conto corrente aziendale titoli recanti firme apocrife portate allo sportello da soggetti non autorizzati e in assenza di qualsivoglia controllo rispetto allo specimen rilasciato.
A fondamento della domanda gli attori assumevano che, durante il periodo intercorso dal 26 aprile
2006 al 5 maggio 2008, in cui il era stato legale rappresentante della società Parte_2 [...]
e a sua volta intestatario del conto corrente numero 10390 acceso presso la Parte_1 CP_5
Filiale 6006, l'istituto di credito aveva consegnato in via del tutto autonoma ed arbitraria il
[...]
carnet di assegni relativi al conto corrente a soggetti non autorizzati dal titolare dello stesso;
di tali carnet era stato fatto un uso illecito essendo emerso che innumerevoli assegni erano stati emessi con firma apocrifa del signor;
che alcuni dei predetti assegni erano andati protestati a danno Parte_2
della società e, di riflesso, anche a danno del suo legale rappresentante;
che, oltre all'emissione degli assegni di cui si assumeva sottoscrizione con firma apocrifa, numerose erano state le operazioni bancarie – come prelievi in contanti e richieste di emissione di assegni circolari - rese possibili dall' convenuto senza che vi fosse autorizzazione da parte del titolare del conto corrente, CP_6 chiedendo, in conclusione, che, per l'effetto dell'accertamento delle responsabilità contrattuali ed ex art. 2043 cod. civ. in capo alla convenuta, la fosse condannata al risarcimento dei Controparte_5
danni patrimoniali subiti per le asserite operazioni illegittime oltre alla refusione degli esborsi sostenuti per la liberazione degli illegittimi protesti e il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali.
Nel costituirsi in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Bari, la avversava l'addebito Controparte_5
di responsabilità contrattuale contestatole, evidenziando la carenza di falsità agevolmente riconoscibili, chiedendo di accertarsi il concorso colposo nella vicenda de qua del ai Parte_2
sensi del secondo comma dell'articolo 1227 c.c. per la condotta negligente tenuta in qualità di amministratore non avendo esercitato il dovuto controllo ed autorizzarsi la chiamata in causa dell'autore delle falsificazioni, indicato nella persona di per promuovere nei Controparte_7
suoi confronti le azioni di rivalsa ed il rigetto della domanda con risarcimento dei danni ex articolo
96 cpc.; pur chiamato in causa, il rimaneva contumace in giudizio. CP_7
La causa veniva istruita con ctu grafologica e contabile.
Con sentenza n. 3451/2021 del 4 ottobre 2021, il Tribunale di Bari definitivamente pronunciandosi, rigettava le domande proposte dagli attori e la domanda ex art. 96 cpc formulata dalla convenuta
[...] in ragione dell'indagine grafologica resasi necessaria per la valutazione dell'operato CP_5
dell'istituto di credito, condannando gli attori, in solido tra loro al rimborso delle spese processuali.
2 In particolare, recependo le risultanze della disposta consulenza grafologica, il primo Giudice, riteneva la non responsabile per gli addebiti formulati dalla parte attrice, avendo la disposta CP_5 ctu accertato l'esistenza di sottoscrizioni autografe e di altre 41 firme in verifica apocrife che, pur non riferibili grafologicamente alla mano del , non potevano essere considerate alterazioni Parte_2
ictu oculi rilevabili in base alla conoscenza del bancario medio, considerandosi che la contraffazione era stata realizzata con la tecnica dell'imitazione a mano libera, di discreta fattura e non facilmente rilevabile da chi non fosse in possesso di specifiche competenze grafologiche e che, in molti casi, la corrispondenza con i timbri ne aveva ridotto la riconoscibilità delle sagome e delle sottoscrizioni.
Per altro verso, il Tribunale, quanto alle ulteriori operazioni oggetto di contestazioni, tra le quali il ritiro di carnet di assegni - poiché la convenuta aveva contestato il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 1227 cc, sostenendo che gli stessi avrebbero potuto essere evitati con l'adozione da parte degli attori dell'ordinaria diligenza - richiamando l'applicazione del disposto normativo dell'art. 654 cpp in relazione ai fatti accertati nel procedimento penale definito con sentenza del 3 Febbraio
2014 emessa dal Tribunale Penale di Bari nei confronti di per i reati di falsità Controparte_7 in scrittura privata e truffa ex articolo 485 e 640 c.p., aveva rilevato l'esistenza di un comportamento gravemente negligente da parte del in mancanza del quale i danni lamentati non si Parte_2
sarebbero mai verificati.
Avverso la detta sentenza, hanno proposto appello la e Parte_1 Parte_2
che, in riforma della stessa e per i motivi di seguito indicati, hanno concluso per
[...]
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
il tutto con vittoria di spese.
Si è costituita l'appellata , eccependo l'infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto, con il favore delle spese.
All'udienza del 25 ottobre 2024, la causa è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente statuito in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della in ragione del comportamento CP_5
tenuto.
A detta dell'appellante, l'avversata sentenza sarebbe viziata da un'errata interpretazione giuridica: la
è stata ritenuta esente da responsabilità sul presupposto che la falsità delle firme sugli assegni CP_5
non era facilmente riconoscibile;
invero il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto nel debito conto che furono omessi dei controlli da parte della consentendosi operazioni non autorizzate, che CP_5
avrebbero poi determinato i lamentati danni economici e che la avrebbe dovuto tenere un CP_5
3 elevato obbligo di diligenza elevato nel verificare la genuinità delle firme sugli assegni, essendo tenuta ad identificare chi esegue le operazioni e a verificarne i poteri di rappresentanza.
Il motivo d'appello è infondato e va rigettato.
L'iter motivazionale che fonda il rigetto della domanda principale sul punto è corretto ed esente da censure .
L'indagine peritale ha infatti posto in evidenza l'esistenza di firme autografe del e di Parte_2 altre 41 firme, di cui pur essendo stata accertata l'apocrifia dal ctu, ne veniva evidenziata l'esecuzione a mano libera, con abilità del soggetto falsificatore, tale da determinare un'obbiettiva difficoltà dell'accertamento, rilevabile solo da un esperto di grafologia, anche perché in molti casi la corrispondenza coi timbri ne aveva ridotto la riconoscibilità delle sagome delle sottoscrizioni.
Facendo condivisione di un consolidato orientamento della Suprema Corte, questo Collegio osserva che, in caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo e non a fronte della mera alterazione del titolo (Cfr. Ordinanza Cassazione del 4.1.2023, n.
143; Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292).
Nel caso specifico, invece, come emerge dalle risultanze dalla espletata CTU1 in prime cure “alcune delle firme in verifica sono state tracciate dal sig. , per cui il problema non si pone altre Parte_2 firme sono, nella forma perfettamente simili alle scritte del periziando: E' noto che l'impiegato di
che non è un esperto grafologo, per effettuare un confronto visivo dispone soltanto della firma CP_5
rilasciata sullo specimen, visibile sulla videata del pc a sua disposizione, per cui le condizioni confrontuali sono notevolmente differenti(monitor e cartaceo) e potrebbero risultare difficoltose, probabilmente, anche ad un esperto della materia grafologica. E non solo. L'aspetto formale composto ed ordinato delle diciture di compilazione degli assegni, senza elementi che possano indurre a sospetti (cancellature, correzioni rabberciamenti, ecc) rappresenta un ulteriore elemento
a favore della non riconoscibilità di un falso;
è verosimile che dinnanzi a fenomeni compositivi ambigui qualsiasi impiegato diligente potrebbe insospettirsi”.
Pertanto, il primo motivo non può trovare accoglimento.
E' da ritenersi assorbito il secondo motivo d'appello, sulla statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese di lite a carico di parte appellata, conseguente la richiesta revisione della sentenza di primo grado. Con il terzo motivo di gravame, formulato in via subordinata, l'appellante ha censurato l'impugnata sentenza, lamentando l'erroneità della statuizione in ordine al concorso del creditore ex art. 1227 cc, come vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure.
Secondo le doglianze dell'appellante, il Tribunale dopo aver escluso la responsabilità contrattuale della sostenendo la non agevole riconoscibilità della falsità delle sottoscrizioni, eccedendo CP_5
nelle sue argomentazioni e andando oltre le richieste delle parti, avrebbe posto in evidenza un comportamento gravemente negligente da parte del nella gestione societaria, invocando Parte_2
l'art.1227 cc per giustificare il concorso di colpa del creditore e ritenendo che i danni si sarebbero potuti evitare con l'adozione di un'adeguata diligenza. Considerando che il Giudice aveva già statuito l'assenza di responsabilità in capo all'istituto, l'indagine del concorso del creditore, a detta dell'appellante non avrebbe avuto ragion d'essere.
Anche il terzo motivo è infondato e meritevole di rigetto.
La censura, così come formulata confonde i punti di osservazione e le questioni da analizzare: il tracciato argomentativo segnato dal giudice in prime cure, invece, è delineato in maniera chiara e logica, ponendo in evidenza una netta distinzione tra l'accertamento della responsabilità dell'istituto di credito per le operazioni consentite da documenti che recano firme autorizzatorie, che il Tribunale correttamente sottopone all'indagine grafologica, dalle altre condotte, asseritamente illegittime, nelle quali non viene in rilievo una firma quanto piuttosto un omesso controllo da parte dei funzionari della banca.
Rispetto a tali ultime condotte, il Tribunale giustamente evidenzia la tenuta di un comportamento gravemente negligente da parte del nella gestione societaria, basando il proprio Parte_2
convincimento su quelle circostanze fattuali, accertate nel procedimento penale definito con sentenza del Tribunale Penale di Bari del 3 febbraio 2014 - che è la medesima parta attrice a produrre in giudizio – e comuni al procedimento civile.
In particolare, secondo le risultanze della sede penale, “il avrebbe accettato di assumere Parte_2
la qualifica solo formale di amministratore della società poiché legato Parte_1
da amicizia di lungo corso con l'imputato ed in luogo dell'amico impossibilitato a rivestire CP_7
cariche sociali, rinunciando a riscuotere eventuali utili, con il solo compito di apporre firme, ove necessario. Il si era dichiarato per nulla competente nella gestione dell'attività, si Parte_2
recava sul luogo di lavoro raramente in genere a fine giornata, mentre il svolgeva l'attività CP_7
amministrativa ed infine, sempre secondo le dichiarazioni della parte offesa, il aveva piena CP_4
disponibilità dei timbri della società e del carnet di assegni della stessa”.
Sul punto si osserva che “l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento
5 pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.,
e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti” (cfr. Cass.
26.5.2014 n. 11698).
Pertanto non vi è vizio di ultra petizione da parte del Giudice di prime cure, ove, per vizio di ultra petizione secondo consolidato orientamento giurisprudenziale debba intendersi che “il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (“petitum” o “causa petendi”), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori mediante l'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso” (Cass., V sez. trib. ordinanza del 9 febbraio 2022, n. 7591); bensì un dovuto e motivato accertamento sul punto che ha fatto emergere gli accordi intercorsi tra il e il e la superficiale condotta tenuta dal nella gestione Parte_2 CP_7 Parte_2
amministrativa societaria.
Pertanto, anche questo motivo è meritevole di rigetto.
Con il quarto motivo di gravame, in stretta connessione con il precedente motivo di censura,
l'appellante si duole dell'erroneità delle statuizione della opposta sentenza in ordine al richiamo operato dal Giudice all'art. 654 c.p.p, atteso che non sarebbe applicabile, nel caso specifico, il principio secondo cui il giudicato penale sarebbe automaticamente estendibile al giudizio civile, soprattutto in considerazione della mancata partecipazione dell'istituto di credito convenuto al processo penale, con conseguente inopponibilità a quest'ultimo.
Il Tribunale, invece, ha giustamente ritenuto che la sentenza penale irrevocabile nei confronti dei fosse da ritenersi estendibile alla sede civile, con riguardo all'accertamento Controparte_4 dei fatti comuni ai due procedimenti;
in particolare si evidenzia che “i limiti soggettivi di efficacia del giudicato penale sono previsti a tutela di coloro che sono rimasti estrani al giudizio nel quale si
è formato, non essendosi costituiti parte civile. Costoro, pertanto, possono invocare tale efficacia a proprio vantaggio, senza che la violazione di detti limiti possa essere opposta, in questo caso, da chi, invece a siffatto giudizio abbia partecipato” (Cfr. Cass. ordinanza n.32412/21 dell'08.11.2021),
6 conseguendone che il Giudice non potrà disconoscere che il fatto accertato in sede penale è, o non
è, accaduto, né potrà sindacare le modalità del suo svolgimento.
La lettura dei fatti infatti non può essere disgiunta dal complesso delle dichiarazioni emerse nella sede penale che testimoniano, come correttamente rilevato dal Tribunale, una condotta gravemente negligente dell'allora rappresentante della , che, Parte_1 Parte_2 consentendo l'utilizzo illecito dei carnet degli assegni e delle altre operazioni illecite, ha compromesso l'andamento della società amministrata.
Il Tribunale dunque ha correttamente applicato l'art. 654 c.p.p. fornendo idonea motivazione sul punto, in ordine al verificarsi di fatti che ha ritenuto rilevanti ai fini della qualificazione giuridica fornita ed in mancanza i danni lamentati non si sarebbero verificati.
Anche sotto il profilo soggettivo si evidenzia la piena opponibilità del giudicato penale al
, odierna parte appellante, avendo dato atto egli stesso di essersi costituito parte civile Parte_2
nel processo penale a carico del per i reati di falsità in scrittura privata e truffa, ex art. 485 e CP_7
640 cp in relazione alle vicende poste a base del giudizio” pertanto anche il quarto motivo è meritevole di rigetto.
Con il quinto motivo d'appello, l'appellante eccepisce la contraddittorietà della ctu contabile, sostenendosi che sarebbe stata ammessa una consulenza tecnica d'ufficio contabile dopo l'accertamento grafologico che ha stabilito la falsità di 41 firme, contestandosi la circostanza che le parti abbiano dovuto sostenere inutilmente il costo di una ulteriore ctu contabile, chiedendo che tali spese siano poste a carico di tutte le parti e non solo degli attori.
Anche il quinto motivo d'appello è infondato.
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito “la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice.
L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cf.r. prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20264/2022, depositata il 29 giugno.), che pertanto non può essere censurata.
D'altro canto, la consulenza contabile – pure non espressamente richiamata nella motivazione del
Tribunale – avevo lo scopo di verificare se le movimentazioni di denaro asseritamente illegittimamente consentite dalla banca fossero facilmente conoscibili dal e, quindi, se Parte_2
questi fosse in condizione di adottare le opportune misure.
7 Con il sesto motivo di censura, l'appellante si duole dell'errata regolamentazione delle spese della ctu grafologica, lamentando che i costi relativi alla disposta perizia siano stati ingiustamente posti a carico degli attori per l'intero importo, affermandosi che, trattandosi di un accertamento necessario, il costo dovesse essere ripartito tra tutte le parti, anche in forza dell'asserita erronea applicazione del principio di soccombenza, non essendosi stata condanna della banca al pagamento delle spese processuali nonostante il rigetto della sua domanda ex art. 96 cpc.; conclude pertanto chiedendo che le spese vengano compensate tra le parti o, in subordine, che la sia condannata almeno in CP_5
parte.
Anche questo motivo è da rigettarsi per la sua infondatezza.
Gli appellanti chiedono che i costi delle consulenze tecniche - grafologica e contabile- siano ripartiti tra le parti e non solo a loro carico ma il Tribunale ha respinto la richiesta, applicando il principio di soccombenza poiché gli appellanti sono stati ritenuti responsabili delle vicende contestate.
Sul punto si osserva che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte devono essere rimborsate alla parte vittoriosa, salvo che il giudice non le escluda dalla ripetizione ai sensi dell'art.
92, comma 1, c.p.c. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle non ancora pagate”(cfr Cass. sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19; del 20 novembre 2019)
Assorbito il settimo motivo sulla richiesta di risarcimento danni, da disattendersi in considerazione dell'accertamento dell'assenza di una qualsivoglia forma di responsabilità, contrattuale o extra contrattuale, da parte dell'istituto di credito appellato nella causazione delle vicende de qua.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ad eccezione di quelle nel rapporto con , stante la sua contumacia. Controparte_7
P.Q.M
.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e avverso la sentenza n. Parte_3 Parte_2
3451/2021 del 4 ottobre 2021, del Tribunale di Bari, in composizione monocratica,
1. Rigetta l'appello;
2. condanna le appellanti e alla Parte_1 Parte_2
rifusione, in solido tra loro, delle spese processuali del presente grado sostenute dalla appellata
, spese che liquida in complessivi €. 18.511,00, per compensi, oltre iva, Controparte_1
cap e rimborso forfetario (15%) come per legge.
3. Nulla per le spese nel rapporto con . Controparte_7
8 4. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n.
115/2002 a carico degli appellanti.
Così decisa 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relazione peritale CTU dott.ssa pag.13 Persona_1
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