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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11601/2024 R.G., promossa
DA
nato a Parte_1
RANDAZZO (CT) il 30/04/1956 (C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUDOVICO DEL CAMPO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
02/11/1997 (C.F.: ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
1 Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- premesso che ha contratto Parte_1
matrimonio con in Brazzaville (Congo) in data Controparte_1
08/12/2018 (trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Randazzo al n. 36, Parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2018) e che dall'unione non sono nati figli – ha adito questo Tribunale per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
non si è costituita in giudizio, nonostante Controparte_1
la tempestività e regolarità della notifica.
All'udienza del 18/06/2025, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata costituzione in giudizio della resistente, il ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate e ha, pertanto,
chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_1
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
va accolta in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt.
[...] essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […]
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale .... /In tutti i predetti casi, per la
proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(sentenza n. 4582/2023 del 08/11/2023 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile al quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica e non essendo nati figli dal matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11601/2024 R.G.;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Brazzaville (CONGO) il 08/12/2018 tra Parte_1
3 e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del comune di Randazzo (CT) al n. 36, Parte II, Serie C,
Uff. 1, anno 2018;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27/06/25
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11601/2024 R.G., promossa
DA
nato a Parte_1
RANDAZZO (CT) il 30/04/1956 (C.F.: ), C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. LUDOVICO DEL CAMPO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
02/11/1997 (C.F.: ); C.F._2
- resistente contumace -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
1 Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Il ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale in atti chiedendo pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
- premesso che ha contratto Parte_1
matrimonio con in Brazzaville (Congo) in data Controparte_1
08/12/2018 (trascritto al registro degli atti di matrimonio del
Comune di Randazzo al n. 36, Parte II, Serie C, Uff. 1, anno 2018) e che dall'unione non sono nati figli – ha adito questo Tribunale per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
non si è costituita in giudizio, nonostante Controparte_1
la tempestività e regolarità della notifica.
All'udienza del 18/06/2025, non esperito il tentativo di conciliazione per mancata costituzione in giudizio della resistente, il ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate e ha, pertanto,
chiesto di pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di
[...]
. CP_1
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
va accolta in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt.
[...] essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […]
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale .... /In tutti i predetti casi, per la
proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di
separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi
(sentenza n. 4582/2023 del 08/11/2023 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile al quale il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Su nessun'altra domanda è chiamato a pronunciarsi il
Tribunale, non essendo stata avanzata nessun tipo di pretesa di natura economica e non essendo nati figli dal matrimonio.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, in assenza di opposizione alla domanda e in difetto di una parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11601/2024 R.G.;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in
Brazzaville (CONGO) il 08/12/2018 tra Parte_1
3 e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del comune di Randazzo (CT) al n. 36, Parte II, Serie C,
Uff. 1, anno 2018;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27/06/25
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia di scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può
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