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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/12/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1433/2025
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU RF - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
VA ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per divorzio dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 1433/2025 promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv. OSLER Parte_1
SA e DI IE AR IA, giusta delega depositata in atti, e domiciliato presso il suo studio,
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa da MA Controparte_1
DI NARDA, giusta delega depositata in atti, e domiciliata presso il suo studio,
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI OL;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI dei procuratori della parte ricorrente, precisate all'udienza del 30/10/2025:
pagina 1 di 15 “letta la Relazione di aggiornamento dei S.S. d.d. 9/10 u.s. e l'avverso “Foglio di precisazione delle conclusioni” depositato in telematico – di cui si eccepisce l'irritualità, trattandosi di memoria non autorizzata, di cui si chiede l'espunzione -, nel riportarsi integralmente a tutte le deduzioni, difese e conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e nei verbali d'udienza, così puntualizza - anche a nome del comandatario Avv. Osler - le seguenti CONCLUSIONI:
A) In via preliminare, e prima di introitare la causa in decisione, si reitera alla S.V. la richiesta di disporre:
• CTU psicologica e personologica, stante la indefettibile necessità di esplorare a mezzo di un esperto il quadro delle competenze genitoriali, nonché le reali cause del rifiuto della figura paterna da parte dei minori, in quanto controverse e meritevoli di approfondimento pur dopo il loro ascolto, attesi gli stratificati (e documentati) indici di disfunzionalità ER e le loro paventate interferenze sulla relazione padre-figli (cfr. a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ricorsi del P.M.M. sottesi a ben due procedimenti innanzi al T.M. di OL;
d.d. 19.05.2023; le plurime Controparte_2 archiviazioni/assoluzioni penali del sig. a fronte delle denunce sporte dalla sig.ra Pt_1 CP_1 nonché la informativa della Questura di Bz. d.d. 25.06.2024, come allegati al fascicolo di parte); tanto al fine di assumere le più opportune determinazioni in merito al regime di affido applicabile ed agli interventi di sostegno declinabili a presidio della bigenitorialità, al fine di arginare il rischio psicoevolutivo derivante dalla recisione dei rapporti con il predetto genitore;
• Ordine di esibizione alla resistente ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto triennali relativi alla/e posizione/i di conto alla stessa intestata/e (avendo controparte dimesso soltanto sub doc.8 il saldo e la giacenza media del conto Volksbank relativi, tra l'altro, al solo 2024), nonchè della documentazione afferente al prestito dalla stessa contratto, allo stato MAI prodotti in spregio a quanto CP_3 prescritto dall'art.473 bis.12, co.3, c.p.c, attesa la indispensabilità della predetta ostensione al fine della compiuta disclosure delle condizioni economiche delle parti, medio tempore variate rispetto a quelle cristallizzate nel giudizio di separazione;
tanto nella prospettiva di una rinnovata valutazione comparativa delle stesse e di una più equa ponderazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dei minori, rinviandosi sul punto a quanto dedotto negli scritti difensivi di parte;
B) In via definitiva, Voglia l'On.le Tribunale adito, cotrariis reiectis,così giudicare:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
2. individuare, all'esito dell'espletanda CTU, il più appropriato regime di affido dei minori applicabile;
3. in via gradata, e nella denegata ipotesi di reiezione della superiore richiesta di CTU, previa revoca del vigente regime di affido esclusivo dei minori alla madre con devoluzione alla stessa in via
pagina 2 di 15 superesclusiva delle sole decisioni scolastiche, in quanto incongruo per le pregnanti motivazioni rassegnate in atti e qui da intendersi per integralmente trasposte, disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e prescrizione ai medesimi (nel solco di quanto suggerito dal S.S. nell'ultima relazione di aggiornamento) di un percorso di
Coordinazione genitoriale al fine di gestire ed attenuare la perdurante conflittualità tra gli stessi sussistente, nonchè di ripristinare la comunicazione - descritta come totalmente assente dal Servizio
Relazionante - al fine di promuoverne l'opportuno raccordo per la gestione efficiente della cogenitorialià e l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli minori, con obbligo di relazione periodica al Tribunale da parte del professionista incaricato e di prosecuzione del monitoraggio da parte del S.S., salvo ed impregiudicato ogni altro provvedimento ritenuto necessario
a presidio della bigenitorialità;
4. in via ulteriormente gradata, in ipotesi di rifiuto del predetto modello di intervento integrato e/o della mediazione familiare da parte dei genitori e/o di ritenuta inapplicabilità del modulo condiviso, devolvere temporaneamente al S.S. - previa sospensione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambe le figure parentali - l'adozione delle decisioni di maggior interesse per i minori (affido c.d. eterofamiliare), almeno fino al ripristino di una buona comunicazione tra le parti all'esito dei citati percorsi, con riconferma del collocamento dei minori presso la madre;
5. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento dei Pt_1 figli minori, entro il g. 10 di ogni mese (coincidente con l'accredito della propria retribuzione), un assegno mensile dell'importo di € 700,00 (€ 233,00 a figlio), e/o di quella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia, per i motivi libellati negli scritti difensivi di parte, oltre rivalutazione annuale sulla base dell'indice e obbligo di concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_4 occorrende nell'interesse dei prefati minori, come da Protocollo vigente del Tribunale di OL;
6. adottare ogni altro provvedimento consequenziale del caso e di legge, a tutela dei minori e della bigenitorialità.
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura”. del procuratore della parte resistente, precisate all'udienza del 30/10/2025:
“A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, tra le odierne parti in causa in data 17 settembre 2011, regolarmente trascritto nei registri all'uopo istituiti presso il Comune di
OL sub atto n. 136-I/2011;
B) confermare la assegnazione in uso esclusivo alla signora dell'unità immobiliare Controparte_1 sita in OL, via Rio Molino n. 3/B/1, di proprietà esclusiva del signor , tavolarmente Parte_1
pagina 3 di 15 e catastalmente identificata dalla p.m. 26 della p.ed. 2995 in c.c. Gries, comprensiva di tutti gli arredi, corredi ed elettrodomestici ivi allocati
C) affidare ex art. 337 quater cod. civ. i figli minorenni legittimi della coppia Persona_1
, e in via esclusiva alla mamma stabilendo la loro
[...] Persona_2 Persona_3 permanenza principale presso l'abitazione anzi specificata - ovvero altra eventualmente, in ipotesi, ad individuare da costei - con ivi contestuale mantenimento della residenza anagrafica ed autorizzando quest'ultima a provvedere in via autonoma alla adozione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i bimbi specificamente nei casi di particolare urgenza;
D) obbligare il signor a sottoporsi ad accertamenti in ordine alla di lui capacità ed Parte_1 idoneità genitoriale, proseguendo anche i controlli circa eventuali abusi di sostanze alcoliche e stupefacenti, e, all'esito, come rappresentato dalla assistente sociale e dalla educatrice distrettuale, accertare, con l'indispensabile sostegno e supporto psicologico, se ciascuno dei bambini abbia a manifestare interesse e desiderio di riprendere le visite con il papà. Solo ed esclusivamente in caso affermativo, prevedere che il servizio sociale abbia ad organizzare, senza imposizione o coercizione alcuna, visite protette tra padre e figli nella misura, intensità e durata gradita a questi ultimi e con tutte le cautele e gli accorgimenti necessari tenuto conto da un lato di quanto in passato accaduto e dall'altro del lungo periodo di lontananza attraversato;
E) porre a carico del signor contributo al mantenimento dei figli, a garanzia della Parte_1 conservazione del tenore di vita goduto in costanza di rapporto e sino al raggiungimento della di lei piena indipendenza economica, anche tenuto conto dei criteri all'uopo dettati dall'art. 337 ter cod. civ. avuto precipuo riguardo alle proprie attuali esigenze, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore siccome prospettati, alle risorse economiche di entrambi ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nell'ammontare mensile di € 400,00 per ciascun figlio
(€ 1.200,00 complessivi), a versare in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora , già noto al disponente, con annuale rivalutazione Controparte_1 secondo gli indici della Provincia Autonoma di OL, oltre al pagamento in misura dell'50% CP_4 degli oneri scolastici (eventuali rette, gite e quant'altro), delle spese mediche non mutuabili che necessitassero, di quelle per attività ludiche extrascolastiche, sportive e ricreative e di natura straordinaria latu sensu intese afferenti la prole in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di OL;
F) prescrivere che la percezione di assegni familiari, dell'assegno unico INPS e di altri sussidi ed emolumenti pubblici nessuno escluso, eventualmente erogati o ad erogare per la figlia, saranno di spettanza integrale della mamma così come le ritenute fiscali;
pagina 4 di 15 - in via istruttoria:” omissis “Qualora il designato Giudice delegato relatore ritenga non sufficientemente documentate le informazioni di carattere economico fornite nell'interesse del signor
– e tenuto conto della attività di lavoro sommerso ed irregolare da quanto consta svolta Parte_1
- vorrà altresì disporre il conferimento di incarico alla polizia tributaria allo scopo di attingere debite precise notizie sulla effettiva situazione finanziaria e patrimoniale globale del predetto e della intera di lui famiglia di provenienza (avuto precipuo riguardo alla figura della di lui madre signora
[...]
con particolare riguardo a beni, investimenti e redditi - anche qualora intestati a soggetti CP_5 diversi - ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 337 ter cod. civ.;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”. del Pubblico Ministero depositate in data 11/07/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti alla precedente udienza del
30.10.2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del
Tribunale di OL numero 700/2021 di data 12/07/2021, depositata in data 14/07/2021.
Con ricorso depositato in data 11/05/2025 la parte ricorrente ha adito il Tribunale Parte_1 di OL, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con modifica del regime di affidamento esclusivo dei tre figli minori alla resistente (super esclusivo con riferimento alle decisioni specificate), disposto nella sentenza di separazione, e individuazione di un più appropriato regime di affidamento e collocamento.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14/07/2025 si costituiva in giudizio la parte resistente
, chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con piena conferma Controparte_1 delle condizioni stabilite in sede di separazione, ovvero affidamento esclusivo dei figli alla madre (con adozione in via autonoma delle decisioni di maggiore in caso di urgenza), con collocamento prevalente e residenza presso di lei e assegnazione della casa familiare.
Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato, svolto alla prima udienza di comparizione delle parti di data 29/07/2025, è fallito.
In data 20/08/2025 veniva depositata nel presente procedimento l'ordinanza di data 13/08/2025, con cui il Tribunale dei Minorenni dichiarava la propria incompetenza nel procedimento ivi pendente, disponendo la trasmissione degli atti allo scrivente Tribunale.
Alla successiva udienza di data 18/09/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle figlie minori delle parti, e . Persona_3 Persona_1
pagina 5 di 15 In data 10/10/2025 il servizio sociale competente, nel termine assegnato, con ordinanza di data
20/09/2025, depositava una propria relazione di aggiornamento della situazione familiare, con assunzione di informazioni anche presso le scuole frequentate dai minori.
All'ultima udienza di data 30/10/2025 le parti hanno rassegnato le sopra estese conclusioni, mentre il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Dalla documentazione dimessa e dall'audizione dei coniugi è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione, pronunciata con la sopra richiamata sentenza, e quindi dai termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
La domanda di divorzio deve quindi essere accolta.
3. Dagli atti emerge altresì che dal matrimonio sono nati i figli (nata a Persona_3
OL-BZ il 16/01/2012), (nato a [...]-BZ il 02/05/2013) e Persona_1
(nata a [...]-BZ il 27/02/2015). Persona_2
La parte ricorrente ha chiesto, previo espletamento di CTU psicologica e personologica sui genitori, una modifica dell'attuale regime di affidamento dei figli minori, con individuazione del regime di affidamento e collocamento più appropriato e, in subordine, previa revoca dell'affidamento esclusivo nei confronti della madre, disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
La madre resistente chiedeva invece l'affidamento esclusivo dei minori, con collocamento e residenza degli stessi, presso di sé, e con conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione.
L'art. 337-quater c.c., comma 1, dispone che “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 1, c.c., viene normalmente applicato quando l'affidamento condiviso risulta oggettivamente pregiudizievole per il minore oppure quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di educare il minore, mentre l'altro non lo è. Questo presupposto ricorre in caso di grave inidoneità educativa, di condotta di vita anomala e pericolosa o ancora in caso di rifiuto categorico del minore di avere rapporti con un genitore (cfr. Cass.n. 18867/2011, Cass.n. 26587/2009 e Cass.n. 16593/2008).
pagina 6 di 15 La decisione di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo, sulla idoneità dell'affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa dell'altro genitore (cfr.
Cass.n. 16280/2025; Cass.n. 26796/2023; Cass.n. 23333/2023; Cass.n. 21425/2022).
La giurisprudenza di merito ha applicato l'affidamento esclusivo nei casi in cui quello condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore, come nelle ipotesi di accesa conflittualità tra i genitori (cfr.
Cass.n. 18559/2016), quando il conflitto reca grave pregiudizio ai figli (cfr. Cass.n. 16274/2025) o se uno dei genitori si dimostra manifestamente incapace o inidoneo alla loro educazione (cfr. Cass.n.
13454/2021). Ancora l'affidamento esclusivo viene disposto se, a causa della conflittualità,
l'affidamento condiviso potrebbe porre in serio pericolo l'equilibrio o lo sviluppo psicofisico dei figli
(cfr. Cass.n. 5604/2020).
Inoltre, sussistono diverse pronunce, sia di legittimità che di merito, che hanno deciso per l'affidamento esclusivo dei figli, ad un solo genitore, quando i figli manifestano disprezzo o timore per l'altro genitore (cfr. Tribunale di Verbania 17 luglio 2018, n. 390), esprimono una preferenza per l'affidamento a uno dei genitori (cfr. Cass.n. 7773/2012; Tribunale di Firenze 22 aprile 2006) o si oppongono nettamente al loro affidamento anche all'altro genitore (cfr. Cass.n. 18867/2011). Ancora quando il figlio minore ha una persistente e deciso rifiuto della figura paterna (cfr. App. Napoli 22 marzo 2006), quando manifesta ostilità all'affidamento anche al padre (cfr. Trib. Napoli 01 giugno
2002) o quando manifesta una aperta ostilità verso il padre (cfr. App. Napoli 15 maggio 2006).
L'affidamento esclusivo è stato altresì disposto quando il padre ha tenuto una condotta gravemente aggressiva e violenta in famiglia, in presenza dei figli (cfr. Trib. Teramo 15 aprile 2021, n. 393), oppure quando il padre tiene comportamenti gravemente destabilizzanti per i figli, emotivamente e psicologicamente (cfr. Trib. Matera 13 luglio 2020).
L'art. 337-quater c.c. dispone inoltre che “Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, la sciando al giudice il potere di disporre che anche le decisioni di maggiore interesse vengano adottate da un solo genitore (cd. affidamento super esclusivo o rafforzato).
3.1. Nel corso del giudizio si è proceduto all'audizione delle figlie minori e Persona_3
le quali hanno chiaramente dichiarato di non vedere il padre da molto Persona_1 tempo, di non voler instaurare alcun rapporto con lui, di non volerlo rivedere e di non volerlo far entrare nella loro vita (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025). Le minori hanno motivato tale rifiuto con i cattivi ricordi legati al padre e con la ferma intenzione di voler dimenticare i fatti del passato. In particolare, le figlie hanno riferito un episodio, rimasto particolarmente impresso nella loro memoria, in cui il padre, presumibilmente ubriaco, avrebbe gettato il gatto della famiglia dal balcone,
pagina 7 di 15 provocando lesioni all'animale e successivamente anche il decesso (in relazione a tale fatto veniva instaurato un procedimento penale, R.G.N.R. 5429/2019, con rinvio a giudizio del ricorrente e presumibilmente definito con sospensione del processo per messa alla prova;
cfr. doc. 36 di parte ricorrente). In tale occasione la madre e i figli, per paura del padre e temendo per la propria incolumità, hanno abbandonato la casa familiare e sono andati a dormire dalla nonna. Una delle figlie minori ha anche riferito di aver subito un episodio di violenza fisica da parte del padre, il quale le avrebbe sbattuto la testa sul tavolo e fatto un occhio nero (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025, audizione della minore “Mio papà una volta mi ha fatto un occhio nero e mi ha sbattuto la Persona_3 testa sul tavolo. Davanti ad un piatto di tortellini. Non so perché l'ha fatto. Mi ricordo che mi prese la testa e che l'ha sbattuta sul tavolo: mia madre gli ha urlato addosso e gli ha chiesto: <>” ).
Inoltre, la stessa minore ha riferito degli episodi in cui lei stessa avrebbe provato paura verso il padre
(“Questi incontri mi trasmettevano paura … Ci siamo scambiati uno sguardo con mio fratello e io ho provato terrore verso mio papà e penso che anche abbia provato paura”.) e, talvolta, anche Per_2 vergogna per lui (“Abbiamo fatto degli incontri al parco con mio padre: provavo vergogna perché mio padre, una volta, si è tolto la maglietta. Mi sono vergognata perché non penso che questo gesto sia opportuno in mezzo a tante altre persone … I miei compagni non sapevano chi fosse mio padre e mi vergognavo di lui e di come si comportava, della puzza che emanava”).
Il rifiuto di vedere il padre, emerso nel presente procedimento, era stato già manifestato e ampiamente ribadito dai minori, anche in passato, in diverse e plurime occasioni (cfr. Relazione relativa all'intervento educativo del servizio educativo del distretto sociale di Gries San Quirino in favore dei minori e di data 28/08/2025; Persona_3 Persona_1 Persona_2
Relazione di aggiornamento di data 03/06/2025, in base alla quale i minori sono stati sentiti dall'educatrice in data 06/05/2025; Relazione sociale minori di data 13/02/2025, in base alla quale i minori sono stati sentiti dall'assistente sociale in data 06/02/2025; Verbale di udienza di data
20/01/2025, presso il Tribunale per il Minorenni, nel procedimento sub R.G. N. 477/2024 MIN, in cui le dichiarazioni dei minori sono state riferite dalla nonna ER . Persona_4
Il Servizio Sociale competente, nei diversi procedimenti instaurati, ha svolto dei tentativi di riavvicinamento dei figli minori alla figura paterna, ma tali iniziative non hanno avuto finora alcun successo. Gli unici incontri padre-figli, svolti in Spazio neutro nel 2021, hanno avuto esito negativo e, per questo, sono stati interrotti, come riferito dalle figlie minori in sede di audizione (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025, audizione della minore “Non ho un bel ricordo Persona_3 dell'incontro con mio papà: non voglio dare la colpa a nessuno, però queste visite non mi sono
pagina 8 di 15 Per_ piaciute e non ho intenzione di rifare questa esperienza. a volte piangeva”; cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025, audizione della minore : “Io parlavo con lui: Persona_1 mi ricordo che c'erano dei giochi e dei libri e che giocavo con i miei fratelli. In quel luogo mi sentivo troppo osservata e quindi non mi piaceva molto, però almeno giocavo con i miei fratelli. Mentre giocavamo parlavamo, ma mio padre non giocava con noi”).
L'affidamento dei figli alla madre e il loro collocamento presso di lei, disposti nella sentenza di separazione, costituiscono una situazione familiare ormai consolidata nella vita dei minori, che determina per loro un benessere e un equilibrio riscontrati sia nelle loro dichiarazioni (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025, audizione della minore “Mia mamma c'è sempre Persona_3 stata e basta. Mio papà non lo vedo dal 2019, se non ricordo male. Sicuramente da più di due anni e mezzo. Ho una mamma bravissima che mi sostiene, mi aiuta a scuola, ci viene a vedere alle partite.
Quando può ci porta a prendere il gelato. Abbiamo delle bellissime tradizioni familiari: ad esempio tutti i venerdì sera ci mettiamo lì a guardare un film a scelta. Ho solo cose positive da dire su mia mamma. Non litighiamo quasi mai. Ho una famiglia molto unita. La mamma è la persona che vedo la mattina quando mi sveglio e anche l'ultima la sera quando vado a letto. La mia è una mamma per amica. Per me la mamma è un punto fisso nella mia vita”; cfr. audizione della minore: Persona_1
“Sto molto bene con mia mamma e parliamo molto tempo assieme e questo mi piace tanto.
[...]
A mia mamma dico tutto”) sia nelle relazioni del Servizio Sociale, in cui vengono descritti i buoni risultati scolastici dei minori e la loro ottima integrazione sociale con i coetanei (cfr. Relazione di Per_ aggiornamento del servizio sociale di data 09/10/2025, p. 3: “I minori e Per_3 Per_2 frequentano regolarmente la scuola “Archimede - Longon” di OL. La frequenza è regolare e al momento dal punto di vista didattico non sono state segnalate difficoltà e/o criticità per nessuno dei tre minori. Rispetto allo scorso anno nulla è variato, tanto meno il riscontro positivo degli insegnanti di riferimento. I minori risultano ben inseriti nei rispettivi gruppi classi … I minori sono ben inseriti anche nel contesto extra scolastico, partecipano ad attività sportive, ludiche e educative;
con impegno Per_ della signora in tal senso. e svolgono i compiti in modo autonomo con supervisione della Per_3 mamma;
invece, è sostenuto dalla signora e frequenta il doposcuola una volta alla settimana Per_2
(lunedì).”; Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data 03/06/2025, a p. 3: “I minori Per_
e frequentano regolarmente la scuola “Longon” di OL. La frequenza Per_3 Per_2 scolastica è regolare, con assenze occasionali, e dal punto di vista didattico non sono segnalate difficoltà per nessuno dei tre minori. è descritta come una ragazza molto matura e attenta, con Per_3 ulteriori miglioramenti sia sul piano didattico che comportamentale. Gli insegnanti sottolineano la sua inclinazione ad essere d'aiuto e notano che talvolta appare più grande rispetto ai coetanei. ha Per_3
pagina 9 di 15 una buona relazione con il gruppo dei pari, anche se in alcune circostanze si mostra permalosa;
riconosce il ruolo ricoperto dagli insegnati. In classe risulta serena, tranquilla e con un atteggiamento Per_ positivo. … viene descritta come una bambina educata e con il desiderio di apparire perfetta, sebbene mostri talvolta insicurezza. … a scuola ha un rendimento scolastico positivo, ma Per_2 presenta difficoltà comportamentali. … è ben inserito nella classe e ha buoni rapporti con Per_2 tutti i compagni di classe”; cfr. anche le pagelle dei minori, acquisite nel fascicolo relativo al procedimento R.G. N. 477/2024 MIN, depositato nel presente procedimento in data 20/08/2025).
Altrettanto consolidata (seppur drammatica) risulta purtroppo anche la totale assenza del padre dalla vita dei figli (cfr. la Relazione del Servizio Sociale di data 28/08/2025, p. 1:“I minori sono apparsi tranquilli, educati, hanno parlato uno alla volta. Apparentemente non sono apparsi dispiaciuti nell'affermare di non voler vedere il padre e non hanno mostrato segni di disagio”), con la conseguenza che, allo stato, una reintroduzione della figura paterna potrebbe risultare addirittura pregiudizievole nei loro confronti, con sconvolgimento del loro attuale equilibrio e benessere psicologico (ciò si può desumere anche dalle condotte e dalle stesse dichiarazioni rese dal signor al Servizio Sociale e riportate nella Relazione di aggiornamento del Servizio sociale di data Pt_1
09/10/2025: “… Non ha mai richiesto, né gli sono mai stati forniti, i recapiti diretti dei figli, circostanza che ha impedito qualsiasi tentativo autonomo di comunicazione, anche per semplici gesti come l'invio di auguri per il compleanno. Al contempo, ha espresso timore che tali iniziative possano generare ulteriori tensioni, preferendo un contesto protetto per eventuale riavvicinamento. … Ha voluto evitare un incontro diretto con le minori in quanto preoccupato rispetto ad una loro reazione.”), oltre che del tutto impraticabile sul piano pratico.
Il Tribunale ritiene che la figura ER risulti pienamente idonea a svolgere il proprio ruolo genitoriale, come confermato sia dalle minori in sede di audizione, sia dal servizio sociale competente
(cfr. Relazione di aggiornamento del Servizio sociale di data 09/10/2025). Le figlie considerano la madre come una figura fondamentale e imprescindibile nella loro esistenza (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025).
Si aggiunge che la madre, pur avendo talvolta manifestato delle criticità (cfr. la C.N.R. di data
25/06/2025, prodotta sub doc. 10 di parte ricorrente), si è dimostrata in grado di affrontare e superare le proprie problematiche, partecipando ad un percorso psicologico in cui ha ricevuto delle sedute di psicoterapia, che si è concluso in maniera positiva in data 29/09/2025 e con esclusione della sussistenza di disturbi psichiatrici della personalità (cfr. Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data
09/10/2025, p. 2: “In una telefonata intercorsa con la scrivente in data 08/10/2025, la Dott.ssa
ha riferito che “il percorso si è concluso positivamente e ad oggi la signora è più serena Tes_1
pagina 10 di 15 rispetto all'inizio del percorso, ha saputo ammettere e riconoscere le proprie difficoltà”; Relazione sociale di data 13/02/2025, in cui a p. 1 viene rilevato che “la signora da settembre 2024 ha CP_1 intrapreso un percorso psicologico presso la Società Cooperativa “Città Azzurra” con la Dott.ssa
, due volte al mese. La signora si è dichiarata disponibile a collaborare con i servizi”; Tes_1 CP_1
Relazione Città Azzurra, a firma della Dott.ssa , di data 27/01/2025). Inoltre, si è sottoposta ad Tes_1 un monitoraggio sulle dipendenze presso Hands, che si è concluso in data 07/05/2025 con un esito finale negativo rispetto alla dipendenza da alcool (cfr. Relazione Hands, sulla signora , Controparte_1 di data 13/02/2025, in cui è riportato che “In questo momento si può escludere un abuso alcolico”).
Si dà atto, infine, della persistente situazione di alta conflittualità e di incapacità di collaborazione tra i genitori, che sono state ripetutamente rilevate anche nelle relazioni del servizio sociale (cfr. Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data 09/10/2025, p. 1: “La relazione tra il signor Pt_1
e la signora si configura come altamente conflittuale, e nonostante
[...] Controparte_1
l'evoluzione delle loro vite, il livello di conflittualità è rimasto invariato, con ripercussioni sui minori”;
Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale, di data 03/06/2025, a p. 4: “La situazione familiare è segnata da un'alta conflittualità persistente tra i genitori e dalla totale assenza di comunicazione tra i due. Questa condizione ha avuto un impatto significativo sul benessere dei minori e sulla relazione tra
i minori e il loro padre. La mancanza di comunicazione e l'alta conflittualità che vi è tra i due genitori rappresentano alcuni degli aspetti più critici di questa situazione”; Relazione sociale del Servizio, di data 13/02/2025, a p. 4: “Emerge chiaramente come vi si ancora un'alta conflittualità tra il signor
e la signora che si ripercuote sulla vita quotidiana dei minori in oggetto”). Lo stesso Pt_1 CP_1
Servizio Sociale, nell'ultima relazione di aggiornamento, ha concluso che “… non sussistono al momento le condizioni necessarie per una co-genitorialità efficace e tutelante per i minori” (cfr.
Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data 09/10/2025, p. 4).
Pertanto, il Collegio ritiene che, nel preminente interesse dei minori e per tutti i motivi sin qui esposti, sia opportuno disporre l'affidamento super esclusivo (o rafforzato) dei figli minori Persona_3
e alla madre con loro collocamento prevalente e
[...] Persona_1 Controparte_1 residenza presso la stessa (art. 337-quater c.c.). La madre potrà quindi adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per i figli minori, senza il consenso del padre.
Nel corso del procedimento non sono state disposte le CTU psicologiche o personologiche sui genitori e sui minori, richieste dalle parti, risultando le stesse manifestamente superflue. Infatti, i figli sono stati recentemente sentiti sia nel corso del presente procedimento, sia in più occasioni dal servizio sociale competente incaricato e già nel corso del procedimento di separazione. L'ulteriore sottoposizione dei minori anche a CTU sarebbe risultata per loro pregiudizievole, vista la drammaticità degli episodi pagina 11 di 15 vissuti in ambito familiare e la sofferenza legata all'evocazione dei ricordi sugli stessi, come confermato anche dai minori. Inoltre, per quanto riguarda i genitori, non sono emersi dubbi sulle loro capacità genitoriali, come emerge dalle relazioni dei servizi sociali, che hanno ampiamente seguito e monitorato la situazione familiare, seguendo anche entrambe le figure genitoriali (sull'assenza di dipendenza da sostanze alcoliche del sig. cfr. Relazione Hands di data 28/01/2025, dimessa sub Pt_1 doc. 20 di parte ricorrente).
Le allegazioni di parte ricorrente sulla sussistenza di una disfunzionalità ER e di paventate interferenze sulla relazione padre-figli non hanno trovato alcun riscontro nel corso del procedimento.
Diversamente è emerso dall'istruttoria che le figlie hanno una piena capacità di esprimere le proprie opinioni in totale autonomia, formulando specifiche e ben chiare motivazioni, e che, pur avendo un ottimo rapporto con la madre, non presentano alcuna difficoltà nell'affermare le proprie idee anche in contrasto con la stressa madre, ove necessario (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025; Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data 09/10/2025; in ogni caso sulla mancanza di carattere scientifico della cd. sindrome da alienazione parentale cfr. Cass.n. 9691/2022, Cass.n. 13217/2021).
Tutte le ulteriori istanze istruttorie vengono rigettate in quanto superflue.
Poiché allo stato non sussistano i presupposti per una instaurazione di contatti o visite con il padre, il diritto di visita padre-figli viene sospeso.
Si aggiunge che, nell'ultima relazione del Servizio Sociale, è stato evidenziato quanto segue: “Alla luce di quanto emerso, si ritiene necessario proseguire il monitoraggio della situazione familiare, con particolare attenzione al benessere dei minori, sia in ambito scolastico che relazionale. Si ritiene necessario l'attivazione di un percorso di supporto psicologico dedicato ai minori, che possa offrire loro uno spazio di ascolto e rielaborazione delle esperienze vissute, in particolare rispetto alla conflittualità genitoriale e alla figura paterna” (v. Relazione di aggiornamento del servizio sociale di data 09/10/2025, p. 4).
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno incaricare il Servizio sociale di monitorare la situazione, relazionando periodicamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
OL, e di verificare periodicamente la possibilità di un'apertura dei minori al riavvicinamento alla figura paterna. In caso di esito positivo di tale verifica il Servizio Sociale potrà organizzare delle visite protette padre-figli, nei tempi e con le modalità ritenute dallo stesso più adeguati.
3.2. Attualmente i figli minori risiedono con la madre nella casa familiare, sita in OL (BZ), via
Rio Molino n. 3/B/1 (tavolarmente e catastalmente identificata dalla p.m. 26, della p.ed. 2995, in c.c.
Gries), di proprietà esclusiva del ricorrente . In conseguenza di quanto esposto sussistono Parte_1
pagina 12 di 15 i presupposti, ex art. 337-sexies c.c., per l'assegnazione della casa coniugale in uso esclusivo alla resistente affinché possa abitarla assieme ai figli. Controparte_1
4. In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze dei figli;
- il fatto che soltanto la madre si occupa dei figli;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che o la parte percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.800,00 (cfr. Controparte_1 doc. 6 di parte resistente), con un reddito medio annuo € 28.642,19 (doc. 7 di parte resistente) e vive nella casa familiare, un immobile di proprietà della parte resistente;
o che la parte percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.800,00 (cfr. Parte_1 doc. 25 di parte ricorrente), con reddito medio annuo di circa € 27.019,69 (doc. 24 di parte ricorrente), vive con la madre, versa le rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare, per circa € 620,00 al mese (doc. 30 di parte ricorrente), e di un ulteriore finanziamento per € 173,00 al mese (doc. 32 di parte ricorrente); valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni dei figli e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole.
Rilevato che, allo stato e viste le condizioni economiche delle parti, non sussistono elementi per disporre una modifica delle condizioni di mantenimento stabilite nella sentenza di separazione, pari ad
€ 250,00 mensili per ciascun figlio (totale € 750,00), con base luglio 2021 e prima rivalutazione ad agosto 2022, che attualmente, con la rivalutazione, corrispondono a circa € 290,00 al mese per figlio, pari a complessivi € 870,00 al mese (circostanza allegata dalla parte resistente, a p. 21 della comparsa di risposta depositata il 14/17/2025, e confermata dalla parte ricorrente, a p. 17 della memoria depositata in data 21/07/2025).
Ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario per il Parte_1 mantenimento ordinario mensile dei figli, determinato in € 290,00 per ciascun figlio (e quindi € 870,00 complessivi al mese) oltre rivalutazione annuale con decorrenza e base a maggio 2025 e prima CP_4 rivalutazione a giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli (da intendersi quali spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed ipotizzabili spese per attività ricreative).
pagina 13 di 15 Gli assegni familiari e altri contributi pubblici, eventualmente spettanti per la prole, potranno essere usufruiti esclusivamente dalla madre , mentre le detrazioni fiscali potranno Controparte_1 essere fatte valere al 50,00% da ciascun genitore.
5. Le spese di lite del presente procedimento, ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c., seguono la soccombenza, visto l'accoglimento della maggior parte delle domande proposte dalla parte resistente, e vengono poste, nella misura del 70%, a carico della parte ricorrente , mentre il Parte_1 restante 30% viene compensato tra le parti;
vengono liquidate, nel complesso e come da dispositivo, sulla base della nota spese depositata dalla parte resistente in data 27/10/2025, il cui importo risulta in linea con i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL (BZ) il giorno 17/09/2011, da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 136, Parte I, dell'anno 2011, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) I figli minori , E Persona_3 Persona_1 Per_2
vengono affidati in via super esclusiva (o rafforzata) alla madre , con
[...] Controparte_1 loro collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
la madre potrà quindi adottare anche tutte le decisioni di maggior interesse dei figli minori, senza il consenso del padre.
2) Il diritto di visita padre-figli viene sospeso, salvo quanto disposto al punto 4).
3) Il Servizio Sociale competente viene incaricato di monitorare la situazione familiare per un periodo di due anni, con obbligo di relazionare con cadenza trimestrale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di OL.
4) Il Servizio Sociale competente viene incaricato di ricontattare periodicamente (con cadenza quantomeno trimestrale) i figli minori per valutare la loro apertura ad avviare delle visite protette con il padre , in vista di un ripristino dei rapporti padre-figli. Il Servizio Sociale Parte_1
pagina 14 di 15 competente viene autorizzato, in caso di esito positivo di tale valutazione, ad organizzare le visite protette padre-figli, secondo le modalità e le tempistiche ritenute più adeguate.
5) L'abitazione familiare sita in OL, via Rio Molino n. 3/B/1 (tavolarmente e catastalmente identificata dalla p.m. 26, della p.ed. 2995, in c.c. Gries), viene assegnata in uso esclusivo alla madre
, con arredi e corredi, affinché ci abiti con i tre figli e fino all'autosufficienza Controparte_1 economica degli stessi.
6) A carico del padre viene posto l'obbligo di pagare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, con decorrenza da maggio 2025, l'importo mensile di € 290,00 per ciascun figlio e così complessivi € 870,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
l'importo Controparte_1 del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici della CP_4
Provincia di OL, con prima rivalutazione ad giugno 2026;
7) Le spese straordinarie per i tre figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno.
8) L'assegno unico universale ed altri eventuali sussidi pubblici potranno essere usufruiti al 100% dalla madre , mentre le detrazioni fiscali vengono assegnate a favore di Controparte_1 entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
9) Il ricorrente viene condannato a rifondere alla parte resistente Parte_1 [...]
le spese di lite del presente procedimento, nella misura del 70%, mentre il restante 30% CP_1 viene compensato tra le parti, liquidate nel complesso in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in OL, in Camera di consiglio, il 12/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
VA ZI JU RF
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1433/2025
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
JU RF - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
VA ZI - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per divorzio dei coniugi di primo grado iscritta al n. r.g. 1433/2025 promossa da
, nata a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv. OSLER Parte_1
SA e DI IE AR IA, giusta delega depositata in atti, e domiciliato presso il suo studio,
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], rappresentata e difesa da MA Controparte_1
DI NARDA, giusta delega depositata in atti, e domiciliata presso il suo studio,
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI OL;
- parte intervenuta - causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI dei procuratori della parte ricorrente, precisate all'udienza del 30/10/2025:
pagina 1 di 15 “letta la Relazione di aggiornamento dei S.S. d.d. 9/10 u.s. e l'avverso “Foglio di precisazione delle conclusioni” depositato in telematico – di cui si eccepisce l'irritualità, trattandosi di memoria non autorizzata, di cui si chiede l'espunzione -, nel riportarsi integralmente a tutte le deduzioni, difese e conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e nei verbali d'udienza, così puntualizza - anche a nome del comandatario Avv. Osler - le seguenti CONCLUSIONI:
A) In via preliminare, e prima di introitare la causa in decisione, si reitera alla S.V. la richiesta di disporre:
• CTU psicologica e personologica, stante la indefettibile necessità di esplorare a mezzo di un esperto il quadro delle competenze genitoriali, nonché le reali cause del rifiuto della figura paterna da parte dei minori, in quanto controverse e meritevoli di approfondimento pur dopo il loro ascolto, attesi gli stratificati (e documentati) indici di disfunzionalità ER e le loro paventate interferenze sulla relazione padre-figli (cfr. a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ricorsi del P.M.M. sottesi a ben due procedimenti innanzi al T.M. di OL;
d.d. 19.05.2023; le plurime Controparte_2 archiviazioni/assoluzioni penali del sig. a fronte delle denunce sporte dalla sig.ra Pt_1 CP_1 nonché la informativa della Questura di Bz. d.d. 25.06.2024, come allegati al fascicolo di parte); tanto al fine di assumere le più opportune determinazioni in merito al regime di affido applicabile ed agli interventi di sostegno declinabili a presidio della bigenitorialità, al fine di arginare il rischio psicoevolutivo derivante dalla recisione dei rapporti con il predetto genitore;
• Ordine di esibizione alla resistente ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto triennali relativi alla/e posizione/i di conto alla stessa intestata/e (avendo controparte dimesso soltanto sub doc.8 il saldo e la giacenza media del conto Volksbank relativi, tra l'altro, al solo 2024), nonchè della documentazione afferente al prestito dalla stessa contratto, allo stato MAI prodotti in spregio a quanto CP_3 prescritto dall'art.473 bis.12, co.3, c.p.c, attesa la indispensabilità della predetta ostensione al fine della compiuta disclosure delle condizioni economiche delle parti, medio tempore variate rispetto a quelle cristallizzate nel giudizio di separazione;
tanto nella prospettiva di una rinnovata valutazione comparativa delle stesse e di una più equa ponderazione dell'assegno di mantenimento dovuto in favore dei minori, rinviandosi sul punto a quanto dedotto negli scritti difensivi di parte;
B) In via definitiva, Voglia l'On.le Tribunale adito, cotrariis reiectis,così giudicare:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti;
2. individuare, all'esito dell'espletanda CTU, il più appropriato regime di affido dei minori applicabile;
3. in via gradata, e nella denegata ipotesi di reiezione della superiore richiesta di CTU, previa revoca del vigente regime di affido esclusivo dei minori alla madre con devoluzione alla stessa in via
pagina 2 di 15 superesclusiva delle sole decisioni scolastiche, in quanto incongruo per le pregnanti motivazioni rassegnate in atti e qui da intendersi per integralmente trasposte, disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e prescrizione ai medesimi (nel solco di quanto suggerito dal S.S. nell'ultima relazione di aggiornamento) di un percorso di
Coordinazione genitoriale al fine di gestire ed attenuare la perdurante conflittualità tra gli stessi sussistente, nonchè di ripristinare la comunicazione - descritta come totalmente assente dal Servizio
Relazionante - al fine di promuoverne l'opportuno raccordo per la gestione efficiente della cogenitorialià e l'assunzione delle decisioni di maggior interesse per i figli minori, con obbligo di relazione periodica al Tribunale da parte del professionista incaricato e di prosecuzione del monitoraggio da parte del S.S., salvo ed impregiudicato ogni altro provvedimento ritenuto necessario
a presidio della bigenitorialità;
4. in via ulteriormente gradata, in ipotesi di rifiuto del predetto modello di intervento integrato e/o della mediazione familiare da parte dei genitori e/o di ritenuta inapplicabilità del modulo condiviso, devolvere temporaneamente al S.S. - previa sospensione ex art. 333 c.c. della responsabilità genitoriale di entrambe le figure parentali - l'adozione delle decisioni di maggior interesse per i minori (affido c.d. eterofamiliare), almeno fino al ripristino di una buona comunicazione tra le parti all'esito dei citati percorsi, con riconferma del collocamento dei minori presso la madre;
5. porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento dei Pt_1 figli minori, entro il g. 10 di ogni mese (coincidente con l'accredito della propria retribuzione), un assegno mensile dell'importo di € 700,00 (€ 233,00 a figlio), e/o di quella diversa somma ritenuta congrua e di giustizia, per i motivi libellati negli scritti difensivi di parte, oltre rivalutazione annuale sulla base dell'indice e obbligo di concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie CP_4 occorrende nell'interesse dei prefati minori, come da Protocollo vigente del Tribunale di OL;
6. adottare ogni altro provvedimento consequenziale del caso e di legge, a tutela dei minori e della bigenitorialità.
Con vittoria di spese e competenze della presente procedura”. del procuratore della parte resistente, precisate all'udienza del 30/10/2025:
“A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio, celebrato con rito civile, tra le odierne parti in causa in data 17 settembre 2011, regolarmente trascritto nei registri all'uopo istituiti presso il Comune di
OL sub atto n. 136-I/2011;
B) confermare la assegnazione in uso esclusivo alla signora dell'unità immobiliare Controparte_1 sita in OL, via Rio Molino n. 3/B/1, di proprietà esclusiva del signor , tavolarmente Parte_1
pagina 3 di 15 e catastalmente identificata dalla p.m. 26 della p.ed. 2995 in c.c. Gries, comprensiva di tutti gli arredi, corredi ed elettrodomestici ivi allocati
C) affidare ex art. 337 quater cod. civ. i figli minorenni legittimi della coppia Persona_1
, e in via esclusiva alla mamma stabilendo la loro
[...] Persona_2 Persona_3 permanenza principale presso l'abitazione anzi specificata - ovvero altra eventualmente, in ipotesi, ad individuare da costei - con ivi contestuale mantenimento della residenza anagrafica ed autorizzando quest'ultima a provvedere in via autonoma alla adozione delle decisioni di maggiore interesse riguardanti i bimbi specificamente nei casi di particolare urgenza;
D) obbligare il signor a sottoporsi ad accertamenti in ordine alla di lui capacità ed Parte_1 idoneità genitoriale, proseguendo anche i controlli circa eventuali abusi di sostanze alcoliche e stupefacenti, e, all'esito, come rappresentato dalla assistente sociale e dalla educatrice distrettuale, accertare, con l'indispensabile sostegno e supporto psicologico, se ciascuno dei bambini abbia a manifestare interesse e desiderio di riprendere le visite con il papà. Solo ed esclusivamente in caso affermativo, prevedere che il servizio sociale abbia ad organizzare, senza imposizione o coercizione alcuna, visite protette tra padre e figli nella misura, intensità e durata gradita a questi ultimi e con tutte le cautele e gli accorgimenti necessari tenuto conto da un lato di quanto in passato accaduto e dall'altro del lungo periodo di lontananza attraversato;
E) porre a carico del signor contributo al mantenimento dei figli, a garanzia della Parte_1 conservazione del tenore di vita goduto in costanza di rapporto e sino al raggiungimento della di lei piena indipendenza economica, anche tenuto conto dei criteri all'uopo dettati dall'art. 337 ter cod. civ. avuto precipuo riguardo alle proprie attuali esigenze, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore siccome prospettati, alle risorse economiche di entrambi ed alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, nell'ammontare mensile di € 400,00 per ciascun figlio
(€ 1.200,00 complessivi), a versare in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora , già noto al disponente, con annuale rivalutazione Controparte_1 secondo gli indici della Provincia Autonoma di OL, oltre al pagamento in misura dell'50% CP_4 degli oneri scolastici (eventuali rette, gite e quant'altro), delle spese mediche non mutuabili che necessitassero, di quelle per attività ludiche extrascolastiche, sportive e ricreative e di natura straordinaria latu sensu intese afferenti la prole in ottemperanza a quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di OL;
F) prescrivere che la percezione di assegni familiari, dell'assegno unico INPS e di altri sussidi ed emolumenti pubblici nessuno escluso, eventualmente erogati o ad erogare per la figlia, saranno di spettanza integrale della mamma così come le ritenute fiscali;
pagina 4 di 15 - in via istruttoria:” omissis “Qualora il designato Giudice delegato relatore ritenga non sufficientemente documentate le informazioni di carattere economico fornite nell'interesse del signor
– e tenuto conto della attività di lavoro sommerso ed irregolare da quanto consta svolta Parte_1
- vorrà altresì disporre il conferimento di incarico alla polizia tributaria allo scopo di attingere debite precise notizie sulla effettiva situazione finanziaria e patrimoniale globale del predetto e della intera di lui famiglia di provenienza (avuto precipuo riguardo alla figura della di lui madre signora
[...]
con particolare riguardo a beni, investimenti e redditi - anche qualora intestati a soggetti CP_5 diversi - ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 337 ter cod. civ.;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”. del Pubblico Ministero depositate in data 11/07/2025: “Il Pubblico Ministero conclude per
l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti alla precedente udienza del
30.10.2025”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del
Tribunale di OL numero 700/2021 di data 12/07/2021, depositata in data 14/07/2021.
Con ricorso depositato in data 11/05/2025 la parte ricorrente ha adito il Tribunale Parte_1 di OL, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con modifica del regime di affidamento esclusivo dei tre figli minori alla resistente (super esclusivo con riferimento alle decisioni specificate), disposto nella sentenza di separazione, e individuazione di un più appropriato regime di affidamento e collocamento.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14/07/2025 si costituiva in giudizio la parte resistente
, chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con piena conferma Controparte_1 delle condizioni stabilite in sede di separazione, ovvero affidamento esclusivo dei figli alla madre (con adozione in via autonoma delle decisioni di maggiore in caso di urgenza), con collocamento prevalente e residenza presso di lei e assegnazione della casa familiare.
Il tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato, svolto alla prima udienza di comparizione delle parti di data 29/07/2025, è fallito.
In data 20/08/2025 veniva depositata nel presente procedimento l'ordinanza di data 13/08/2025, con cui il Tribunale dei Minorenni dichiarava la propria incompetenza nel procedimento ivi pendente, disponendo la trasmissione degli atti allo scrivente Tribunale.
Alla successiva udienza di data 18/09/2025 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle figlie minori delle parti, e . Persona_3 Persona_1
pagina 5 di 15 In data 10/10/2025 il servizio sociale competente, nel termine assegnato, con ordinanza di data
20/09/2025, depositava una propria relazione di aggiornamento della situazione familiare, con assunzione di informazioni anche presso le scuole frequentate dai minori.
All'ultima udienza di data 30/10/2025 le parti hanno rassegnato le sopra estese conclusioni, mentre il pubblico ministero ha concluso a sua volta come sopra riportato.
2. Dalla documentazione dimessa e dall'audizione dei coniugi è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che le parti dalla loro separazione, pronunciata con la sopra richiamata sentenza, e quindi dai termini minimi richiesti dalla legge, non hanno mai più ripreso a convivere.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
La domanda di divorzio deve quindi essere accolta.
3. Dagli atti emerge altresì che dal matrimonio sono nati i figli (nata a Persona_3
OL-BZ il 16/01/2012), (nato a [...]-BZ il 02/05/2013) e Persona_1
(nata a [...]-BZ il 27/02/2015). Persona_2
La parte ricorrente ha chiesto, previo espletamento di CTU psicologica e personologica sui genitori, una modifica dell'attuale regime di affidamento dei figli minori, con individuazione del regime di affidamento e collocamento più appropriato e, in subordine, previa revoca dell'affidamento esclusivo nei confronti della madre, disporre l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
La madre resistente chiedeva invece l'affidamento esclusivo dei minori, con collocamento e residenza degli stessi, presso di sé, e con conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione.
L'art. 337-quater c.c., comma 1, dispone che “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
L'affidamento esclusivo, ai sensi dell'art. 337-quater, comma 1, c.c., viene normalmente applicato quando l'affidamento condiviso risulta oggettivamente pregiudizievole per il minore oppure quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di educare il minore, mentre l'altro non lo è. Questo presupposto ricorre in caso di grave inidoneità educativa, di condotta di vita anomala e pericolosa o ancora in caso di rifiuto categorico del minore di avere rapporti con un genitore (cfr. Cass.n. 18867/2011, Cass.n. 26587/2009 e Cass.n. 16593/2008).
pagina 6 di 15 La decisione di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una motivazione non solo in positivo, sulla idoneità dell'affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa dell'altro genitore (cfr.
Cass.n. 16280/2025; Cass.n. 26796/2023; Cass.n. 23333/2023; Cass.n. 21425/2022).
La giurisprudenza di merito ha applicato l'affidamento esclusivo nei casi in cui quello condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore, come nelle ipotesi di accesa conflittualità tra i genitori (cfr.
Cass.n. 18559/2016), quando il conflitto reca grave pregiudizio ai figli (cfr. Cass.n. 16274/2025) o se uno dei genitori si dimostra manifestamente incapace o inidoneo alla loro educazione (cfr. Cass.n.
13454/2021). Ancora l'affidamento esclusivo viene disposto se, a causa della conflittualità,
l'affidamento condiviso potrebbe porre in serio pericolo l'equilibrio o lo sviluppo psicofisico dei figli
(cfr. Cass.n. 5604/2020).
Inoltre, sussistono diverse pronunce, sia di legittimità che di merito, che hanno deciso per l'affidamento esclusivo dei figli, ad un solo genitore, quando i figli manifestano disprezzo o timore per l'altro genitore (cfr. Tribunale di Verbania 17 luglio 2018, n. 390), esprimono una preferenza per l'affidamento a uno dei genitori (cfr. Cass.n. 7773/2012; Tribunale di Firenze 22 aprile 2006) o si oppongono nettamente al loro affidamento anche all'altro genitore (cfr. Cass.n. 18867/2011). Ancora quando il figlio minore ha una persistente e deciso rifiuto della figura paterna (cfr. App. Napoli 22 marzo 2006), quando manifesta ostilità all'affidamento anche al padre (cfr. Trib. Napoli 01 giugno
2002) o quando manifesta una aperta ostilità verso il padre (cfr. App. Napoli 15 maggio 2006).
L'affidamento esclusivo è stato altresì disposto quando il padre ha tenuto una condotta gravemente aggressiva e violenta in famiglia, in presenza dei figli (cfr. Trib. Teramo 15 aprile 2021, n. 393), oppure quando il padre tiene comportamenti gravemente destabilizzanti per i figli, emotivamente e psicologicamente (cfr. Trib. Matera 13 luglio 2020).
L'art. 337-quater c.c. dispone inoltre che “Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”, la sciando al giudice il potere di disporre che anche le decisioni di maggiore interesse vengano adottate da un solo genitore (cd. affidamento super esclusivo o rafforzato).
3.1. Nel corso del giudizio si è proceduto all'audizione delle figlie minori e Persona_3
le quali hanno chiaramente dichiarato di non vedere il padre da molto Persona_1 tempo, di non voler instaurare alcun rapporto con lui, di non volerlo rivedere e di non volerlo far entrare nella loro vita (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025). Le minori hanno motivato tale rifiuto con i cattivi ricordi legati al padre e con la ferma intenzione di voler dimenticare i fatti del passato. In particolare, le figlie hanno riferito un episodio, rimasto particolarmente impresso nella loro memoria, in cui il padre, presumibilmente ubriaco, avrebbe gettato il gatto della famiglia dal balcone,
pagina 7 di 15 provocando lesioni all'animale e successivamente anche il decesso (in relazione a tale fatto veniva instaurato un procedimento penale, R.G.N.R. 5429/2019, con rinvio a giudizio del ricorrente e presumibilmente definito con sospensione del processo per messa alla prova;
cfr. doc. 36 di parte ricorrente). In tale occasione la madre e i figli, per paura del padre e temendo per la propria incolumità, hanno abbandonato la casa familiare e sono andati a dormire dalla nonna. Una delle figlie minori ha anche riferito di aver subito un episodio di violenza fisica da parte del padre, il quale le avrebbe sbattuto la testa sul tavolo e fatto un occhio nero (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025, audizione della minore “Mio papà una volta mi ha fatto un occhio nero e mi ha sbattuto la Persona_3 testa sul tavolo. Davanti ad un piatto di tortellini. Non so perché l'ha fatto. Mi ricordo che mi prese la testa e che l'ha sbattuta sul tavolo: mia madre gli ha urlato addosso e gli ha chiesto: <
Inoltre, la stessa minore ha riferito degli episodi in cui lei stessa avrebbe provato paura verso il padre
(“Questi incontri mi trasmettevano paura … Ci siamo scambiati uno sguardo con mio fratello e io ho provato terrore verso mio papà e penso che anche abbia provato paura”.) e, talvolta, anche Per_2 vergogna per lui (“Abbiamo fatto degli incontri al parco con mio padre: provavo vergogna perché mio padre, una volta, si è tolto la maglietta. Mi sono vergognata perché non penso che questo gesto sia opportuno in mezzo a tante altre persone … I miei compagni non sapevano chi fosse mio padre e mi vergognavo di lui e di come si comportava, della puzza che emanava”).
Il rifiuto di vedere il padre, emerso nel presente procedimento, era stato già manifestato e ampiamente ribadito dai minori, anche in passato, in diverse e plurime occasioni (cfr. Relazione relativa all'intervento educativo del servizio educativo del distretto sociale di Gries San Quirino in favore dei minori e di data 28/08/2025; Persona_3 Persona_1 Persona_2
Relazione di aggiornamento di data 03/06/2025, in base alla quale i minori sono stati sentiti dall'educatrice in data 06/05/2025; Relazione sociale minori di data 13/02/2025, in base alla quale i minori sono stati sentiti dall'assistente sociale in data 06/02/2025; Verbale di udienza di data
20/01/2025, presso il Tribunale per il Minorenni, nel procedimento sub R.G. N. 477/2024 MIN, in cui le dichiarazioni dei minori sono state riferite dalla nonna ER . Persona_4
Il Servizio Sociale competente, nei diversi procedimenti instaurati, ha svolto dei tentativi di riavvicinamento dei figli minori alla figura paterna, ma tali iniziative non hanno avuto finora alcun successo. Gli unici incontri padre-figli, svolti in Spazio neutro nel 2021, hanno avuto esito negativo e, per questo, sono stati interrotti, come riferito dalle figlie minori in sede di audizione (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025, audizione della minore “Non ho un bel ricordo Persona_3 dell'incontro con mio papà: non voglio dare la colpa a nessuno, però queste visite non mi sono
pagina 8 di 15 Per_ piaciute e non ho intenzione di rifare questa esperienza. a volte piangeva”; cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025, audizione della minore : “Io parlavo con lui: Persona_1 mi ricordo che c'erano dei giochi e dei libri e che giocavo con i miei fratelli. In quel luogo mi sentivo troppo osservata e quindi non mi piaceva molto, però almeno giocavo con i miei fratelli. Mentre giocavamo parlavamo, ma mio padre non giocava con noi”).
L'affidamento dei figli alla madre e il loro collocamento presso di lei, disposti nella sentenza di separazione, costituiscono una situazione familiare ormai consolidata nella vita dei minori, che determina per loro un benessere e un equilibrio riscontrati sia nelle loro dichiarazioni (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025, audizione della minore “Mia mamma c'è sempre Persona_3 stata e basta. Mio papà non lo vedo dal 2019, se non ricordo male. Sicuramente da più di due anni e mezzo. Ho una mamma bravissima che mi sostiene, mi aiuta a scuola, ci viene a vedere alle partite.
Quando può ci porta a prendere il gelato. Abbiamo delle bellissime tradizioni familiari: ad esempio tutti i venerdì sera ci mettiamo lì a guardare un film a scelta. Ho solo cose positive da dire su mia mamma. Non litighiamo quasi mai. Ho una famiglia molto unita. La mamma è la persona che vedo la mattina quando mi sveglio e anche l'ultima la sera quando vado a letto. La mia è una mamma per amica. Per me la mamma è un punto fisso nella mia vita”; cfr. audizione della minore: Persona_1
“Sto molto bene con mia mamma e parliamo molto tempo assieme e questo mi piace tanto.
[...]
A mia mamma dico tutto”) sia nelle relazioni del Servizio Sociale, in cui vengono descritti i buoni risultati scolastici dei minori e la loro ottima integrazione sociale con i coetanei (cfr. Relazione di Per_ aggiornamento del servizio sociale di data 09/10/2025, p. 3: “I minori e Per_3 Per_2 frequentano regolarmente la scuola “Archimede - Longon” di OL. La frequenza è regolare e al momento dal punto di vista didattico non sono state segnalate difficoltà e/o criticità per nessuno dei tre minori. Rispetto allo scorso anno nulla è variato, tanto meno il riscontro positivo degli insegnanti di riferimento. I minori risultano ben inseriti nei rispettivi gruppi classi … I minori sono ben inseriti anche nel contesto extra scolastico, partecipano ad attività sportive, ludiche e educative;
con impegno Per_ della signora in tal senso. e svolgono i compiti in modo autonomo con supervisione della Per_3 mamma;
invece, è sostenuto dalla signora e frequenta il doposcuola una volta alla settimana Per_2
(lunedì).”; Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data 03/06/2025, a p. 3: “I minori Per_
e frequentano regolarmente la scuola “Longon” di OL. La frequenza Per_3 Per_2 scolastica è regolare, con assenze occasionali, e dal punto di vista didattico non sono segnalate difficoltà per nessuno dei tre minori. è descritta come una ragazza molto matura e attenta, con Per_3 ulteriori miglioramenti sia sul piano didattico che comportamentale. Gli insegnanti sottolineano la sua inclinazione ad essere d'aiuto e notano che talvolta appare più grande rispetto ai coetanei. ha Per_3
pagina 9 di 15 una buona relazione con il gruppo dei pari, anche se in alcune circostanze si mostra permalosa;
riconosce il ruolo ricoperto dagli insegnati. In classe risulta serena, tranquilla e con un atteggiamento Per_ positivo. … viene descritta come una bambina educata e con il desiderio di apparire perfetta, sebbene mostri talvolta insicurezza. … a scuola ha un rendimento scolastico positivo, ma Per_2 presenta difficoltà comportamentali. … è ben inserito nella classe e ha buoni rapporti con Per_2 tutti i compagni di classe”; cfr. anche le pagelle dei minori, acquisite nel fascicolo relativo al procedimento R.G. N. 477/2024 MIN, depositato nel presente procedimento in data 20/08/2025).
Altrettanto consolidata (seppur drammatica) risulta purtroppo anche la totale assenza del padre dalla vita dei figli (cfr. la Relazione del Servizio Sociale di data 28/08/2025, p. 1:“I minori sono apparsi tranquilli, educati, hanno parlato uno alla volta. Apparentemente non sono apparsi dispiaciuti nell'affermare di non voler vedere il padre e non hanno mostrato segni di disagio”), con la conseguenza che, allo stato, una reintroduzione della figura paterna potrebbe risultare addirittura pregiudizievole nei loro confronti, con sconvolgimento del loro attuale equilibrio e benessere psicologico (ciò si può desumere anche dalle condotte e dalle stesse dichiarazioni rese dal signor al Servizio Sociale e riportate nella Relazione di aggiornamento del Servizio sociale di data Pt_1
09/10/2025: “… Non ha mai richiesto, né gli sono mai stati forniti, i recapiti diretti dei figli, circostanza che ha impedito qualsiasi tentativo autonomo di comunicazione, anche per semplici gesti come l'invio di auguri per il compleanno. Al contempo, ha espresso timore che tali iniziative possano generare ulteriori tensioni, preferendo un contesto protetto per eventuale riavvicinamento. … Ha voluto evitare un incontro diretto con le minori in quanto preoccupato rispetto ad una loro reazione.”), oltre che del tutto impraticabile sul piano pratico.
Il Tribunale ritiene che la figura ER risulti pienamente idonea a svolgere il proprio ruolo genitoriale, come confermato sia dalle minori in sede di audizione, sia dal servizio sociale competente
(cfr. Relazione di aggiornamento del Servizio sociale di data 09/10/2025). Le figlie considerano la madre come una figura fondamentale e imprescindibile nella loro esistenza (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025).
Si aggiunge che la madre, pur avendo talvolta manifestato delle criticità (cfr. la C.N.R. di data
25/06/2025, prodotta sub doc. 10 di parte ricorrente), si è dimostrata in grado di affrontare e superare le proprie problematiche, partecipando ad un percorso psicologico in cui ha ricevuto delle sedute di psicoterapia, che si è concluso in maniera positiva in data 29/09/2025 e con esclusione della sussistenza di disturbi psichiatrici della personalità (cfr. Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data
09/10/2025, p. 2: “In una telefonata intercorsa con la scrivente in data 08/10/2025, la Dott.ssa
ha riferito che “il percorso si è concluso positivamente e ad oggi la signora è più serena Tes_1
pagina 10 di 15 rispetto all'inizio del percorso, ha saputo ammettere e riconoscere le proprie difficoltà”; Relazione sociale di data 13/02/2025, in cui a p. 1 viene rilevato che “la signora da settembre 2024 ha CP_1 intrapreso un percorso psicologico presso la Società Cooperativa “Città Azzurra” con la Dott.ssa
, due volte al mese. La signora si è dichiarata disponibile a collaborare con i servizi”; Tes_1 CP_1
Relazione Città Azzurra, a firma della Dott.ssa , di data 27/01/2025). Inoltre, si è sottoposta ad Tes_1 un monitoraggio sulle dipendenze presso Hands, che si è concluso in data 07/05/2025 con un esito finale negativo rispetto alla dipendenza da alcool (cfr. Relazione Hands, sulla signora , Controparte_1 di data 13/02/2025, in cui è riportato che “In questo momento si può escludere un abuso alcolico”).
Si dà atto, infine, della persistente situazione di alta conflittualità e di incapacità di collaborazione tra i genitori, che sono state ripetutamente rilevate anche nelle relazioni del servizio sociale (cfr. Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data 09/10/2025, p. 1: “La relazione tra il signor Pt_1
e la signora si configura come altamente conflittuale, e nonostante
[...] Controparte_1
l'evoluzione delle loro vite, il livello di conflittualità è rimasto invariato, con ripercussioni sui minori”;
Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale, di data 03/06/2025, a p. 4: “La situazione familiare è segnata da un'alta conflittualità persistente tra i genitori e dalla totale assenza di comunicazione tra i due. Questa condizione ha avuto un impatto significativo sul benessere dei minori e sulla relazione tra
i minori e il loro padre. La mancanza di comunicazione e l'alta conflittualità che vi è tra i due genitori rappresentano alcuni degli aspetti più critici di questa situazione”; Relazione sociale del Servizio, di data 13/02/2025, a p. 4: “Emerge chiaramente come vi si ancora un'alta conflittualità tra il signor
e la signora che si ripercuote sulla vita quotidiana dei minori in oggetto”). Lo stesso Pt_1 CP_1
Servizio Sociale, nell'ultima relazione di aggiornamento, ha concluso che “… non sussistono al momento le condizioni necessarie per una co-genitorialità efficace e tutelante per i minori” (cfr.
Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data 09/10/2025, p. 4).
Pertanto, il Collegio ritiene che, nel preminente interesse dei minori e per tutti i motivi sin qui esposti, sia opportuno disporre l'affidamento super esclusivo (o rafforzato) dei figli minori Persona_3
e alla madre con loro collocamento prevalente e
[...] Persona_1 Controparte_1 residenza presso la stessa (art. 337-quater c.c.). La madre potrà quindi adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per i figli minori, senza il consenso del padre.
Nel corso del procedimento non sono state disposte le CTU psicologiche o personologiche sui genitori e sui minori, richieste dalle parti, risultando le stesse manifestamente superflue. Infatti, i figli sono stati recentemente sentiti sia nel corso del presente procedimento, sia in più occasioni dal servizio sociale competente incaricato e già nel corso del procedimento di separazione. L'ulteriore sottoposizione dei minori anche a CTU sarebbe risultata per loro pregiudizievole, vista la drammaticità degli episodi pagina 11 di 15 vissuti in ambito familiare e la sofferenza legata all'evocazione dei ricordi sugli stessi, come confermato anche dai minori. Inoltre, per quanto riguarda i genitori, non sono emersi dubbi sulle loro capacità genitoriali, come emerge dalle relazioni dei servizi sociali, che hanno ampiamente seguito e monitorato la situazione familiare, seguendo anche entrambe le figure genitoriali (sull'assenza di dipendenza da sostanze alcoliche del sig. cfr. Relazione Hands di data 28/01/2025, dimessa sub Pt_1 doc. 20 di parte ricorrente).
Le allegazioni di parte ricorrente sulla sussistenza di una disfunzionalità ER e di paventate interferenze sulla relazione padre-figli non hanno trovato alcun riscontro nel corso del procedimento.
Diversamente è emerso dall'istruttoria che le figlie hanno una piena capacità di esprimere le proprie opinioni in totale autonomia, formulando specifiche e ben chiare motivazioni, e che, pur avendo un ottimo rapporto con la madre, non presentano alcuna difficoltà nell'affermare le proprie idee anche in contrasto con la stressa madre, ove necessario (cfr. verbale di udienza di data 18/09/2025; Relazione di aggiornamento del Servizio Sociale di data 09/10/2025; in ogni caso sulla mancanza di carattere scientifico della cd. sindrome da alienazione parentale cfr. Cass.n. 9691/2022, Cass.n. 13217/2021).
Tutte le ulteriori istanze istruttorie vengono rigettate in quanto superflue.
Poiché allo stato non sussistano i presupposti per una instaurazione di contatti o visite con il padre, il diritto di visita padre-figli viene sospeso.
Si aggiunge che, nell'ultima relazione del Servizio Sociale, è stato evidenziato quanto segue: “Alla luce di quanto emerso, si ritiene necessario proseguire il monitoraggio della situazione familiare, con particolare attenzione al benessere dei minori, sia in ambito scolastico che relazionale. Si ritiene necessario l'attivazione di un percorso di supporto psicologico dedicato ai minori, che possa offrire loro uno spazio di ascolto e rielaborazione delle esperienze vissute, in particolare rispetto alla conflittualità genitoriale e alla figura paterna” (v. Relazione di aggiornamento del servizio sociale di data 09/10/2025, p. 4).
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno incaricare il Servizio sociale di monitorare la situazione, relazionando periodicamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
OL, e di verificare periodicamente la possibilità di un'apertura dei minori al riavvicinamento alla figura paterna. In caso di esito positivo di tale verifica il Servizio Sociale potrà organizzare delle visite protette padre-figli, nei tempi e con le modalità ritenute dallo stesso più adeguati.
3.2. Attualmente i figli minori risiedono con la madre nella casa familiare, sita in OL (BZ), via
Rio Molino n. 3/B/1 (tavolarmente e catastalmente identificata dalla p.m. 26, della p.ed. 2995, in c.c.
Gries), di proprietà esclusiva del ricorrente . In conseguenza di quanto esposto sussistono Parte_1
pagina 12 di 15 i presupposti, ex art. 337-sexies c.c., per l'assegnazione della casa coniugale in uso esclusivo alla resistente affinché possa abitarla assieme ai figli. Controparte_1
4. In punto “contributo al mantenimento dei figli” si evidenzia quanto segue: considerato il principio di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter cc ed in particolare
- le attuali esigenze dei figli;
- il fatto che soltanto la madre si occupa dei figli;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre;
- delle risorse economiche di entrambi i genitori e in particolare considerando che o la parte percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.800,00 (cfr. Controparte_1 doc. 6 di parte resistente), con un reddito medio annuo € 28.642,19 (doc. 7 di parte resistente) e vive nella casa familiare, un immobile di proprietà della parte resistente;
o che la parte percepisce un reddito mensile netto di circa € 1.800,00 (cfr. Parte_1 doc. 25 di parte ricorrente), con reddito medio annuo di circa € 27.019,69 (doc. 24 di parte ricorrente), vive con la madre, versa le rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare, per circa € 620,00 al mese (doc. 30 di parte ricorrente), e di un ulteriore finanziamento per € 173,00 al mese (doc. 32 di parte ricorrente); valutate comparativamente le capacità di entrambi i genitori a provvedere ai bisogni dei figli e considerato che sulla ricorrente continueranno a gravare i non indifferenti impegni da investire per la cura personale e l'educazione della prole.
Rilevato che, allo stato e viste le condizioni economiche delle parti, non sussistono elementi per disporre una modifica delle condizioni di mantenimento stabilite nella sentenza di separazione, pari ad
€ 250,00 mensili per ciascun figlio (totale € 750,00), con base luglio 2021 e prima rivalutazione ad agosto 2022, che attualmente, con la rivalutazione, corrispondono a circa € 290,00 al mese per figlio, pari a complessivi € 870,00 al mese (circostanza allegata dalla parte resistente, a p. 21 della comparsa di risposta depositata il 14/17/2025, e confermata dalla parte ricorrente, a p. 17 della memoria depositata in data 21/07/2025).
Ciò premesso, appare ragionevole ed equo imporre a un onere finanziario per il Parte_1 mantenimento ordinario mensile dei figli, determinato in € 290,00 per ciascun figlio (e quindi € 870,00 complessivi al mese) oltre rivalutazione annuale con decorrenza e base a maggio 2025 e prima CP_4 rivalutazione a giugno 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie dei figli (da intendersi quali spese mediche non mutuabili, spese scolastiche ed ipotizzabili spese per attività ricreative).
pagina 13 di 15 Gli assegni familiari e altri contributi pubblici, eventualmente spettanti per la prole, potranno essere usufruiti esclusivamente dalla madre , mentre le detrazioni fiscali potranno Controparte_1 essere fatte valere al 50,00% da ciascun genitore.
5. Le spese di lite del presente procedimento, ai sensi degli articoli 91 e 92 c.p.c., seguono la soccombenza, visto l'accoglimento della maggior parte delle domande proposte dalla parte resistente, e vengono poste, nella misura del 70%, a carico della parte ricorrente , mentre il Parte_1 restante 30% viene compensato tra le parti;
vengono liquidate, nel complesso e come da dispositivo, sulla base della nota spese depositata dalla parte resistente in data 27/10/2025, il cui importo risulta in linea con i valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in OL (BZ) il giorno 17/09/2011, da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL, dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 136, Parte I, dell'anno 2011, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
1) I figli minori , E Persona_3 Persona_1 Per_2
vengono affidati in via super esclusiva (o rafforzata) alla madre , con
[...] Controparte_1 loro collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
la madre potrà quindi adottare anche tutte le decisioni di maggior interesse dei figli minori, senza il consenso del padre.
2) Il diritto di visita padre-figli viene sospeso, salvo quanto disposto al punto 4).
3) Il Servizio Sociale competente viene incaricato di monitorare la situazione familiare per un periodo di due anni, con obbligo di relazionare con cadenza trimestrale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di OL.
4) Il Servizio Sociale competente viene incaricato di ricontattare periodicamente (con cadenza quantomeno trimestrale) i figli minori per valutare la loro apertura ad avviare delle visite protette con il padre , in vista di un ripristino dei rapporti padre-figli. Il Servizio Sociale Parte_1
pagina 14 di 15 competente viene autorizzato, in caso di esito positivo di tale valutazione, ad organizzare le visite protette padre-figli, secondo le modalità e le tempistiche ritenute più adeguate.
5) L'abitazione familiare sita in OL, via Rio Molino n. 3/B/1 (tavolarmente e catastalmente identificata dalla p.m. 26, della p.ed. 2995, in c.c. Gries), viene assegnata in uso esclusivo alla madre
, con arredi e corredi, affinché ci abiti con i tre figli e fino all'autosufficienza Controparte_1 economica degli stessi.
6) A carico del padre viene posto l'obbligo di pagare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, con decorrenza da maggio 2025, l'importo mensile di € 290,00 per ciascun figlio e così complessivi € 870,00, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
l'importo Controparte_1 del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici della CP_4
Provincia di OL, con prima rivalutazione ad giugno 2026;
7) Le spese straordinarie per i tre figli vengono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno.
8) L'assegno unico universale ed altri eventuali sussidi pubblici potranno essere usufruiti al 100% dalla madre , mentre le detrazioni fiscali vengono assegnate a favore di Controparte_1 entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
9) Il ricorrente viene condannato a rifondere alla parte resistente Parte_1 [...]
le spese di lite del presente procedimento, nella misura del 70%, mentre il restante 30% CP_1 viene compensato tra le parti, liquidate nel complesso in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in OL, in Camera di consiglio, il 12/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
VA ZI JU RF
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